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Document 32010R0580

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 580/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, dell’Ucraina

    GU L 168 del 2.7.2010, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/580/oj

    2.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 168/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 580/2010 DEL CONSIGLIO

    del 29 giugno 2010

    che modifica il regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, dell’Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

    vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 452/2007 (2) («il regolamento originario»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo ad valorem del 9,9 % sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, dell’Ucraina.

    1.2.   Richiesta di riesame

    (2)

    Nell’agosto 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («il riesame intermedio»). La domanda, completata nel dicembre 2008 e limitata all’esame del dumping, è stata presentata da un produttore esportatore dell’Ucraina, Eurogold Industries Ltd («il richiedente» o «EGI»). Il richiedente ha collaborato all’inchiesta che ha condotto alle constatazioni e alle conclusioni contenute nel regolamento originario («inchiesta originaria»). Il dazio antidumping applicabile al richiedente, che è il solo produttore esportatore noto del prodotto in esame in Ucraina, è del 9,9 %.

    (3)

    Il richiedente ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze alla base delle misure istituite sono mutate e che il mutamento intervenuto è di natura permanente. Il richiedente ha fornito prove a prima vista sufficienti del fatto che non è più necessario applicare la misura al livello attuale per compensare il dumping.

    1.3.   Apertura di un riesame

    (4)

    Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha deciso di aprire un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all’esame del dumping per quanto riguarda EGI. Il 9 aprile 2009 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) e ha aperto un’inchiesta.

    1.4.   Prodotto in esame e prodotto simile

    (5)

    Il prodotto oggetto del riesame intermedio è lo stesso dell’inchiesta originaria, ossia assi da stiro con o senza supporto, dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, comprendenti un braccio per stirare le maniche, e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originari dell’Ucraina, che attualmente rientrano nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70, ex 8516 90 00.

    (6)

    Il prodotto fabbricato e venduto in Ucraina e quello esportato nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi usi, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    1.5.   Parti interessate

    (7)

    La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame intermedio l’industria dell’Unione, il richiedente e le autorità del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

    (8)

    La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. Essa ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping ed ha effettuato una visita di verifica nella sede della società richiedente:

    Eurogold Industries Ltd, Zhitomir, Ucraina

    e della società collegata Eurogold Service Zumbühl & Co., Zug, Svizzera («EGS»).

    1.6.   Periodo dell’inchiesta

    (9)

    L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»).

    2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

    2.1.   Valore normale

    (10)

    Per determinare il valore normale, si è in primo luogo stabilito se il volume totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile da parte di EGI fosse rappresentativo in rapporto al volume totale delle sue vendite all’esportazione verso l’Unione. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite interne sono considerate rappresentative quando il loro volume totale equivale almeno al 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione del prodotto in esame verso l’Unione. Il volume totale delle vendite di EGI del prodotto simile sul mercato interno è risultato rappresentativo.

    (11)

    Per ciascun tipo di prodotto venduto da EGI sul mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo di prodotto esportato nell’Unione, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume complessivo delle vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta corrispondeva almeno al 5 % del volume complessivo delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell’Unione.

    (12)

    Si è inoltre esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto potevano essere considerate come effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata, per ciascun tipo di prodotto in esame esportato nel corso del PI, la proporzione di vendite con margine di profitto a clienti indipendenti sul mercato interno.

    (13)

    Per i tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % delle vendite sul mercato interno (in termini di volume) era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione sul mercato interno.

    (14)

    Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il PI.

    (15)

    Quando non è stato possibile utilizzare, per determinare il valore normale, i prezzi di un particolare tipo di prodotto venduto da EGI sul mercato interno, il valore nomale è stato costruito come disposto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (16)

    Per calcolare il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, gli importi corrispondenti alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati stabiliti, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, sulla base dei dati reali riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte di EGI.

    (17)

    A seguito della comunicazione delle conclusioni, EGI ha obiettato che la percentuale per spese generali, amministrative e di vendita considerata per il calcolo del valore normale non corrispondeva a quella relativa alle vendite sul mercato interno effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e che, di conseguenza, certi valori normali calcolati risultavano sovrastimati.

    (18)

    L’obiezione è stata esaminata ed è stata ritenuta infondata, perché la percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita utilizzata è quella che risulta per le vendite sul mercato interno ed è la stessa si tratti o no di vendite avvenute nel corso di normali operazioni commerciali, in quanto è espressa come percentuale del fatturato. L’obiezione è stata perciò respinta.

    2.2.   Prezzo all’esportazione

    (19)

    EGI ha esportato nell’Unione o vendendo direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite la società collegata EGS, con sede in Svizzera.

    (20)

    Per quanto riguarda le esportazioni nell’Unione effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    (21)

    Per quanto riguarda le esportazioni nell’Unione effettuate tramite la società collegata EGS, che ha svolto tutte le funzioni relative all’importazione delle merci immesse in libera pratica nell’Unione, ossia quelle di importatore collegato, il prezzo all’esportazione è stato stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base al prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente. A tal fine, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita e dei profitti, in modo da stabilire un prezzo all’esportazione attendibile. In assenza di nuove informazioni sui profitti fornite da importatori indipendenti, si è utilizzata la stessa percentuale di profitto utilizzata nell’inchiesta originaria.

    (22)

    EGI ha sostenuto che, secondo l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, se il prezzo all’esportazione è stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, l’importo del dazio antidumping non deve essere detratto come costo in quanto è debitamente traslato nei prezzi di rivendita.

    (23)

    Al riguardo, sono stati esaminati gli elementi di prova addotti, consistenti in alcuni calcoli dei prezzi di vendita, calcoli riguardanti però soltanto alcuni dei modelli venduti durante il PI e da cui è risultato che il prezzo di vendita non rispecchiava pienamente, in tutti i casi, il dazio antidumping. Le prove fornite non hanno quindi permesso di stabilire se il dazio antidumping era trasferito nei prezzi di rivendita. L’argomento è stato perciò respinto e, nello stabilire il prezzo all’esportazione per le vendite all’Unione effettuate tramite EGS a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, il dazio antidumping non è stato detratto come costo.

    (24)

    A seguito della comunicazione delle conclusioni, EGI ha ripetuto la sua obiezione, ma senza apportare nuove prove o nuovi argomenti. L’obiezione è stata perciò respinta.

    2.3.   Confronto

    (25)

    Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Per effettuare un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, dei costi relativi al trasporto, all’imballaggio, al credito e alle commissioni, ove applicabile e giustificato, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

    (26)

    Dopo la comunicazione delle conclusioni è stato messo in luce un errore di calcolo comportante l’errata conversione valutaria di taluni adeguamenti per i costi di imballaggio. L’errore è stato corretto e il calcolo del margine di dumping riveduto di conseguenza.

    (27)

    Dopo la comunicazione delle conclusioni EGI ha altresì sostenuto che, nel calcolare il valore normale, non dovrebbero essere considerati gli adeguamenti riferiti alle vendite sul mercato interno non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e che, in assenza di altre vendite del tipo di prodotto in questione, dovrebbero essere utilizzati gli adeguamenti medi per le vendite di altri tipi di prodotti effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, perché solo questi ultimi rifletterebbero i costi che sono stati inclusi nelle spese generali, amministrative e di vendita utilizzate per calcolare il valore normale.

    (28)

    Questo argomento è stato esaminato ma non è stato accolto, in quanto gli adeguamenti, poiché sono utilizzati solo a scopo di confronto e di norma riflettono i costi reali specifici di ogni operazione, sono un elemento obiettivo e sono perciò indipendenti dal fatto che le vendite finali siano o no effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

    (29)

    Inoltre, dall’esame di questo argomento è risultato che erano stati utilizzati adeguamenti errati nel calcolo dei valori normali per i tipi di prodotti per i quali non esistevano vendite sul mercato interno. L’errore è stato corretto utilizzando gli adeguamenti medi complessivi di tutte le vendite sul mercato interno e il calcolo è stato modificato di conseguenza. EGI ha sostenuto che per questi tipi di prodotti dovrebbero essere concessi adeguamenti per i costi del credito, dato che i costi del credito sono stati inclusi nelle spese generali, amministrative e di vendita utilizzate per calcolare il valore normale. Questo argomento è stato respinto perché i tipi di prodotti in questione non sono mai stati realmente venduti sul mercato interno e quindi non vi sono prove del fatto che il loro pagamento sia stato differito. A questo riguardo, si osserva che un adeguamento per i costi del credito non è basato sulle condizioni di pagamento e sui costi reali, ma su un costo opportunità basato sulle condizioni di pagamento convenute al momento della vendita.

    2.4.   Margine di dumping

    (30)

    Come previsto dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Il confronto ha dimostrato l’esistenza del dumping.

    (31)

    Il margine di dumping per EGI, espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è risultato del 7,0 %.

    (32)

    Come disposto dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato anche esaminato se le conclusioni potessero ragionevolmente considerarsi di carattere duraturo.

    (33)

    La riorganizzazione strutturale dei canali di vendita del richiedente e della società ad esso collegata è ora ben stabilita per la maggioranza delle sue vendite e può essere considerata di carattere duraturo. È quindi improbabile che le circostanze che hanno portato all’apertura di questo riesame intermedio mutino nel prossimo futuro in modo tale da modificare le conclusioni del riesame intermedio. Inoltre, nel corso dell’inchiesta non è emerso alcun elemento che faccia pensare che le nuove circostanze non abbiano carattere duraturo. Pertanto, si conclude che le mutate circostanze hanno carattere duraturo.

    3.   MISURE ANTIDUMPING

    (34)

    Nell’inchiesta iniziale EGI è risultato essere il solo produttore esportatore ucraino di assi da stiro. Il metodo utilizzato per determinare il margine di dumping per EGI è stato quindi utilizzato per stabilire il margine di dumping per ogni altro produttore esportatore ucraino del prodotto in esame.

    (35)

    Di conseguenza, sulla base dei risultati dell’inchiesta di riesame, si considera opportuno modificare il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame originario dell’Ucraina, fissandolo al 7,0 %.

    (36)

    Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali su cui si basa la proposta di modificare il regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario, tra l’altro, dell’Ucraina e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Le loro osservazioni, se opportuno, sono state prese in considerazione e il presente regolamento ne tiene debito conto,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 452/2007 la voce «Tutte le società» dell’Ucraina è sostituita dalla seguente:

    «Ucraina

    Tutte le società

    7

    —»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.

    Per il Consiglio

    La presidente

    E. ESPINOSA


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

    (3)  GU C 85 del 9.4.2009, pag. 28.


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