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Document 32009R0767
Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the placing on the market and use of feed, amending European Parliament and Council Regulation (EC) No 1831/2003 and repealing Council Directive 79/373/EEC, Commission Directive 80/511/EEC, Council Directives 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commission Decision 2004/217/EC (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 229 del 1.9.2009, p. 1–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/12/2018
1.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 229/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2009
sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La ricerca di un elevato livello di protezione della salute umana e della salute degli animali costituisce uno degli obiettivi fondamentali della legislazione in materia alimentare, quali enunciati nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3). Detto regolamento ha definito inoltre la strategia «dai campi alla tavola», individuando nell’alimentazione degli animali una fase delicata all’inizio della catena alimentare. La garanzia di un elevato livello di protezione della salute pubblica è uno degli obiettivi fondamentali del presente regolamento. |
(2) |
La produzione di mangimi è un importante sbocco per i prodotti agricoli europei, dato che la maggioranza delle materie prime usate nella produzione di mangimi è costituita da prodotti agricoli figuranti nell’allegato I del trattato. Inoltre, i mangimi sono d’importanza fondamentale per i cinque milioni di allevatori della Comunità in quanto sono il fattore di costo più importante. |
(3) |
I mangimi possono prendere la forma di materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, premiscele o mangimi medicati. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (4), fissa le norme relative alla commercializzazione degli additivi per mangimi, mentre la direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato e utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (5), definisce quelle relative ai mangimi medicati. |
(4) |
Occorre aggiornare la legislazione applicabile in materia di circolazione e di impiego di materie prime per mangimi e di mangimi composti, alimenti per animali da compagnia inclusi, vale a dire la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (6), la direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (7) («alimenti dietetici»), la direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi (8), e la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (9) («bioproteine») e sostituirla con un regolamento unico. Per ragioni di chiarezza, è opportuno abrogare la direttiva 83/228/CEE del Consiglio, del18 aprile 1983, che stabilisce linee direttrici per la valutazione di alcuni prodotti utilizzati nell’alimentazione degli animali (10) e la direttiva 80/511/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980, che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non sigillati (11). |
(5) |
A seguito dell’abrogazione della direttiva 79/373/CEE ad opera del presente regolamento, è opportuno parimenti abrogare la direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all’utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell’alimentazione degli animali (12). Inoltre, in considerazione dell’abrogazione della direttiva 79/373/CEE e visto che il presente regolamento contiene norme relative all’etichettatura dei mangimi che contengono additivi, è opportuno abrogare l’articolo 16 della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (13), rimasto in vigore anche dopo l’abrogazione della direttiva 70/524/CEE ad opera del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
A differenza dei prodotti alimentari quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002, la definizione di mangime non include l’acqua. Inoltre, visto che l’acqua non è commercializzata a fini di alimentazione animale, il presente regolamento non dovrebbe prevedere norme relative alle condizioni dell’acqua usata nell’alimentazione animale. Tuttavia, esso dovrebbe applicarsi ai mangimi somministrati in acqua. L’uso dell’acqua da parte delle imprese del settore dei mangimi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (14), il quale prevede che l’acqua pulita sia utilizzata, ove necessario, per prevenire contaminazioni che potrebbero risultare pericolose e che l’acqua utilizzata nella produzione dei mangimi sia di adeguata qualità. |
(7) |
Visto il rischio di contaminazione della catena dei mangimi e degli alimenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi ai mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti, compresi gli animali selvatici. |
(8) |
Le responsabilità che incombono agli operatori del settore dei mangimi, stabilite al regolamento (CE) n. 178/2002 e al regolamento (CE) n. 183/2005, dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti. |
(9) |
Al fine di assicurare la conformità al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (15). Detti controlli dovrebbero includere sia le indicazioni obbligatorie sia quelle facoltative di etichettatura. Per consentire il controllo dei dati relativi alla composizione del prodotto, occorre stabilire margini di tolleranza accettabili per i valori dichiarati sull’etichetta. |
(10) |
Onde poter gestire i potenziali rischi per la sicurezza dei mangimi, occorre includere in un allegato al presente regolamento l’elenco dei materiali, la cui immissione sul mercato ai fini dell’alimentazione animale è vietata, come attualmente previsto dalla decisione 2004/217/CE della Commissione (16), unitamente a un elenco dei materiali, la cui immissione sul mercato a scopi di alimentazione animale è soggetta a restrizioni. L’esistenza di un tale allegato non dovrebbe, tuttavia, essere interpretata in modo tale che tutte le sostanze ivi non comprese possano, in quanto tali, essere considerate sicure. |
(11) |
La distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi e altri prodotti quali farmaci per uso veterinario determina le condizioni di commercializzazione di tali sostanze. Le materie prime servono innanzitutto a soddisfare il fabbisogno degli animali, ad esempio in termini di energia, sostanze nutrienti, minerali o fibre alimentari. Fatta eccezione per i componenti nutritivi di base, tali materie prime non sono in genere chimicamente ben definite. Gli effetti che possono essere comprovati in base ad una valutazione scientifica e che riguardano esclusivamente gli additivi per mangimi o i farmaci per uso veterinario non si applicano agli utilizzi oggettivi delle materie prime per mangimi. È, quindi, opportuno elaborare orientamenti non vincolanti al fine di distinguere tra questi diversi tipi di sostanze. In casi debitamente giustificati, la Commissione dovrebbe avere il potere di chiarire se un prodotto possa essere considerato mangime ai fini del presente regolamento. |
(12) |
La definizione di «alimenti complementari per animali» di cui alla direttiva 79/373/CEE ha creato problemi di applicazione in vari Stati membri. È opportuno chiarire la distinzione tra mangimi complementari e premiscele ai fini della corretta applicazione del regolamento (CE) n. 183/2005. |
(13) |
Onde consentire l’applicazione uniforme della legislazione, il tenore in additivi dei mangimi complementari e delle materie prime per mangimi non dovrebbe superare un certo valore. Tuttavia, i mangimi altamente concentrati, come i rulli di minerali da leccare, possono essere utilizzati per l’alimentazione diretta se la composizione soddisfa il particolare fine nutrizionale del relativo uso previsto. Le condizioni che disciplinano tali mangimi devono figurare sull’etichettatura, al fine di garantire che, nella razione giornaliera, siano osservate le norme relative ai contenuti di additivi per mangimi. |
(14) |
La direttiva 82/471/CEE mira a migliorare l’offerta di mangimi utilizzati come fonte diretta e indiretta di proteine nella Comunità. Tale direttiva prevede che l’immissione sul mercato di qualsivoglia bioproteina sia preceduta da una procedura di autorizzazione. Tuttavia, finora sono state rilasciate pochissime nuove autorizzazioni e si avverte tuttora la penuria di mangimi ricchi di proteine. Pertanto, l’obbligo di disporre di un’autorizzazione prima di commercializzare il prodotto ha avuto un effetto restrittivo; i rischi per la sicurezza potrebbero essere gestiti vietando la vendita di sostanze rischiose tramite misure di sorveglianza del mercato. Nei casi in cui l’esito della valutazione dei rischi connessi con una data bioproteina sia negativo, va vietata la circolazione o l’uso della sostanza in oggetto. È opportuno quindi abolire la disposizione specifica secondo la quale è necessaria una procedura generale di autorizzazione all’immissione sul mercato per le bioproteine; di conseguenza, a questi prodotti e a tutte le altre materie prime per mangimi si applicherà lo stesso sistema di sicurezza. Le attuali restrizioni o il divieto in merito a talune bioproteine non dovrebbero essere compromessi. |
(15) |
Le disposizioni della direttiva 93/74/CEE, attuate dalla direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (17) hanno dimostrato la loro efficacia. Occorre pertanto mantenere detto elenco e prevedere, all’interno del presente regolamento, disposizioni volte ad aggiornarlo. In particolare, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare dovrebbe essere consultata in merito all’efficacia e alla sicurezza di tali alimenti quando, sulla base delle informazioni scientifiche e tecnologiche disponibili, vi sia motivo di credere che l’uso del mangime in questione possa non rispondere al particolare fine nutrizionale previsto o possa avere effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana, l’ambiente o il benessere degli animali. |
(16) |
La fondatezza scientifica dovrebbe essere l’aspetto principale di cui tenere conto nell’utilizzo di allegazioni relative ai mangimi e gli operatori del settore dei mangimi che fanno uso di tali allegazioni dovrebbero giustificarle. Un’allegazione può essere scientificamente corroborata, tenendo conto del complesso dei dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova. |
(17) |
L’etichettatura serve per l’applicazione della legislazione, la tracciabilità e i controlli. Inoltre, essa dovrebbe fornire agli acquirenti le informazioni necessarie per consentire loro di scegliere il prodotto più adatto alle loro esigenze e dovrebbe essere uniforme, coerente, trasparente e comprensibile. Dal momento che gli acquirenti, in particolare gli allevatori, non scelgono i prodotti unicamente presso il punto di vendita, dove possono esaminare l’imballaggio dei mangimi, le prescrizioni in materia di informazioni fornite nell’etichettatura devono applicarsi, oltre che alle etichette sui prodotti, anche a qualsivoglia altro tipo di comunicazione tra venditore e acquirente. Tali prescrizioni dovrebbero valere anche per la presentazione e la pubblicità dei mangimi. |
(18) |
Le indicazioni figuranti sull’etichettatura sono fornite con carattere obbligatorio e facoltativo. Le informazioni obbligatorie dovrebbero rispettare prescrizioni generali in materia di etichettatura e prescrizioni specifiche riguardanti rispettivamente le materie prime per mangimi o i mangimi composti, nonché prescrizioni aggiuntive nel caso dei mangimi dietetici, sostanze contaminate e alimenti per animali da compagnia. |
(19) |
L’attuale situazione relativa alle impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione delle materie prime e dai coadiuvanti tecnologici non è soddisfacente. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei mangimi, e quindi un elevato livello di tutela della salute pubblica, nonché al fine di migliorare la trasparenza, è opportuno adottare disposizioni concernenti i livelli tollerabili di tali impurità chimiche in conformità ai dettami della corretta prassi di cui al regolamento (CE) n. 183/2005. |
(20) |
Il principio secondo il quale soltanto certi additivi per mangimi devono figurare nell’etichettatura se utilizzati nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti sta dimostrando la sua validità. Tuttavia, la classificazione per categoria a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 deve essere aggiornata e modernizzata, anche perché soprattutto i proprietari di animali da compagnia possono essere indotti in errore dall’etichettatura di alcuni additivi. |
(21) |
In esito alle crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della diossina, nel 2002, su iniziativa del Parlamento europeo, è stato introdotto ad opera della direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali (18), l’obbligo di indicare la percentuale in peso di tutte le materie prime per mangimi incorporate nei mangimi composti. Inoltre, a seguito del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 183/2005, nonché delle relative misure attuative, il livello di sicurezza degli alimenti e dei mangimi è cresciuto notevolmente, grazie soprattutto al fatto che gli operatori del settore dei mangimi e del settore alimentare sono stati chiamati ad assumersi le loro responsabilità, e grazie al miglioramento del sistema di tracciabilità, all’introduzione del principio di analisi dei pericoli e punti critici di controllo (HACCP) nelle imprese del settore dei mangimi e alla creazione di manuali di corretta prassi in materia di igiene nelle dette imprese. Alla luce di tali risultati positivi, che trovano conferma nelle notifiche trasmesse tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), non è più necessario, per garantire un elevato livello di sicurezza dei mangimi, e quindi un elevato livello di tutela della salute pubblica, l’obbligo di indicare sull’etichettatura la percentuale in peso di tutte le materie prime incorporate nei mangimi composti. Le percentuali esatte possono, tuttavia, essere indicate su base volontaria, al fine di fornire all’acquirente le informazioni adeguate. Inoltre, visto che le autorità competenti hanno accesso alle informazioni sulle percentuali esatte in peso di tutte le materie prime per mangimi incorporate nei mangimi composti, esse dovrebbero, per motivi di urgenza relativi alla salute umana o animale o all’ambiente e in rispetto della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (19), poter fornire ulteriori informazioni agli acquirenti. |
(22) |
Per garantire un’adeguata informazione dell’acquirente ed evitare di indurlo in errore, occorre, tuttavia, imporre l’indicazione della percentuale esatta in peso nei casi in cui la materia prima interessata sia messa in evidenza sull’etichettatura di un mangime composto. |
(23) |
L’indicazione delle materie prime presenti nei mangimi composti in ordine di peso decrescente fornisce già di per sé importanti informazioni sulla composizione. In alcuni settori in cui il produttore non è tenuto a fornire indicazioni nell’etichettatura, l’acquirente dovrebbe poter chiedere informazioni aggiuntive. In tali casi, andrebbe mantenuto un margine del ± 15 % rispetto al valore dichiarato. |
(24) |
È opportuno proteggere i diritti di proprietà intellettuale dei produttori. Per quanto riguarda l’applicazione di tali diritti di proprietà intellettuale, si applica la direttiva 2004/48/CE. Occorrerebbe inoltre riconoscere che la composizione quantitativa dei mangimi composti, a differenza dei nomi delle materie prime per mangimi ivi contenute, può, in determinate condizioni, essere considerata come un’informazione riservata da proteggere. |
(25) |
La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (20), non si applica all’etichettatura dei mangimi il cui tenore di sostanze indesiderabili è eccessivo. Occorre, pertanto, stabilire disposizioni volte a garantire un’adeguata etichettatura e una corretta attuazione del divieto di diluizione di cui all’articolo 5 di tale direttiva, sino a quando tali materie prime contaminate non siano state disintossicate da uno stabilimento di disintossicazione, riconosciuto in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 183/2005, o non siano state purificate. |
(26) |
È opportuno prevedere deroghe alle norme generali in materia di etichettatura nella misura in cui l’osservanza di tali prescrizioni non sia necessaria per proteggere la salute umana o animale o gli interessi dei consumatori e costituisca un onere eccessivo per il produttore o per gli operatori del settore dei mangimi responsabili dell’etichettatura. Sulla base dell’esperienza acquisita, occorre prevedere deroghe simili in particolare per quanto concerne i mangimi scambiati tra aziende agricole a fini di autoconsumo, i quantitativi limitati, i mangimi composti costituiti al massimo da tre materie prime e le miscele di grani interi, semi e frutti. |
(27) |
Di norma, i mangimi composti dovrebbero essere commercializzati in recipienti sigillati, ma è opportuno prevedere deroghe appropriate a tale regola nella misura in cui l’osservanza di detta prescrizione non sia necessaria per proteggere la salute umana o animale o gli interessi dei consumatori e costituisca un onere eccessivo per gli operatori del settore dei mangimi. |
(28) |
La parte B dell’allegato della direttiva 96/25/CE e le colonne da 2 a 4 dell’allegato della direttiva 82/471/CEE contengono elenchi di denominazioni, descrizioni e disposizioni in materia di etichettatura di talune materie prime per mangimi. Tali elenchi facilitano lo scambio di informazioni sulle proprietà dei prodotti tra produttore e acquirenti. L’esperienza di incoraggiare le parti interessate alla fissazione di norme facoltative mediante orientamenti comunitari nel campo dell’igiene dei mangimi si è rivelata oltremodo positiva. Elenchi più ampi potrebbero risultare più flessibili e meglio adatti al fabbisogno di informazione degli utilizzatori se realizzati non dal legislatore, bensì dalle parti interessate. Queste ultime possono decidere fino a che punto impegnarsi, in funzione del valore che esse attribuiscono ad un elenco delle materie prime per mangimi. È, quindi, auspicabile l’istituzione di un catalogo non esaustivo delle materie prime per mangimi che gli operatori del settore dei mangimi potranno utilizzare su base volontaria, ad eccezione di quanto riguarda l’uso del nome della materia prima per mangimi. |
(29) |
Gli attuali elenchi di cui alla parte B dell’allegato della direttiva 96/25/CE e le colonne da 2 a 4 dell’allegato della direttiva 82/471/CEE dovrebbero costituire la prima versione del catalogo comunitario delle materie prime per mangimi. Questa versione iniziale dovrebbe essere successivamente completata su iniziativa delle parti interessate in funzione delle loro esigenze, compresa l’aggiunta di nuove materie prime per mangimi. |
(30) |
Per ragioni di trasparenza, è opportuno che una materia prima per mangimi che non figura nel catalogo sia notificata ai rappresentanti delle parti interessate non appena tale materia prima per mangimi viene immessa sul mercato per la prima volta. |
(31) |
Un’etichettatura moderna contribuisce alla creazione di un contesto commerciale competitivo, nel quale operatori dinamici, efficienti e innovativi possono sfruttare appieno le possibilità offerte dall’etichettatura per vendere i loro prodotti. Tenuto conto sia della relazione tra impresa e impresa nella commercializzazione di mangimi per il bestiame e della relazione tra produttore e acquirente di alimenti per animali da compagnia, l’elaborazione di codici per una corretta etichettatura in questi due settori potrebbe costituire un mezzo utile per conseguire gli obiettivi di una moderna etichettatura. I codici dovrebbero stabilire disposizioni che consentano all’acquirente di effettuare scelte informate. Essi, inoltre, dovrebbero fornire alla persona responsabile dell’etichettatura importanti indicazioni sui vari elementi dell’etichettatura. Essi possono aiutare nell’interpretazione del quadro per l’etichettatura facoltativa o per la presentazione dell’etichettatura obbligatoria. I codici dovrebbero essere utilizzati su base volontaria, ad eccezione dei casi in cui l’uso dei codici è indicato sull’etichettatura. |
(32) |
La partecipazione di tutte le parti interessate costituisce l’elemento determinante per garantire la qualità e la pertinenza del catalogo e dei codici per una corretta etichettatura. Al fine di rafforzare i diritti degli utilizzatori ad un’adeguata informazione, occorre tener conto dei loro interessi. La Commissione può adoperarsi a tal fine approvando il catalogo e i codici, a condizione che il loro contenuto sia attuabile e che essi siano idonei a soddisfare gli obiettivi del presente regolamento. |
(33) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(34) |
Si rende necessario un periodo transitorio, in particolare per quanto riguarda i mangimi destinati ad un particolare fine nutrizionale e per quanto riguarda il livello tollerabile di impurità chimiche derivante dal processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici. Dovrebbe altresì essere permessa la commercializzazione delle riserve esistenti fino al loro esaurimento. Può, inoltre, essere opportuno specificare le condizioni alle quali i mangimi possono essere etichettati in conformità del presente regolamento prima della data della sua applicazione. |
(35) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente l’armonizzazione delle condizioni di immissione sul mercato e di uso dei mangimi, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei mangimi e, in tal modo, un elevato livello di protezione della salute pubblica, nonché di fornire un’informativa adeguata per gli utilizzatori e i consumatori, e di rafforzare il buon funzionamento del mercato interno, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(36) |
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (21). |
(37) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l’elenco dei materiali il cui uso come mangimi è soggetto a restrizioni o vietato, di autorizzare mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, di stabilire un elenco delle categorie di etichettatura delle materie prime per mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da pelliccia, di adottare emendamenti al catalogo fissando il tenore massimo di impurità chimiche o i livelli di purezza botanica o i livelli di tenore di umidità o le indicazioni che sostituiscono la dichiarazione obbligatoria, di adattare gli allegati alla luce della recente evoluzione scientifica e tecnologica e di adottare misure transitorie. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(38) |
Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell’adozione degli aggiornamenti all’elenco degli usi previsti. Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione deve poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di modifiche all’elenco dei materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati. |
(39) |
L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce le disposizioni relative all’etichettatura e all’imballaggio degli additivi di mangimi e delle premiscele. In particolare, l’applicazione delle norme relative alle premiscele ha posto problemi pratici all’industria e alle autorità competenti. È opportuno modificare detto articolo per consentire un’etichettatura più coerente delle premiscele, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Oggetto
L’obiettivo del presente regolamento, conformemente ai principi generali stabiliti nel regolamento (CE) n. 178/2002, consiste nell’armonizzare le condizioni per l’immissione sul mercato e l’uso dei mangimi, in modo da garantire un elevato livello di sicurezza dei mangimi e, in tal modo, un elevato livello di protezione della salute pubblica, nonché di fornire un’informazione adeguata per gli utilizzatori e i consumatori e di rafforzare il buon funzionamento del mercato interno.
Articolo 2
Campo d’applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di immissione sul mercato e di uso dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti nella Comunità, ivi comprese le prescrizioni relative all’etichettatura, all’imballaggio e alla presentazione.
2. Il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni comunitarie applicabili nel campo dell’alimentazione animale, in particolare:
a) |
la direttiva 90/167/CEE; |
b) |
la direttiva 2002/32/CE; |
c) |
il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (22); |
d) |
il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (23); |
e) |
il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (24); |
f) |
il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati (25); |
g) |
il regolamento (CE) n. 1831/2003; e |
h) |
il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (26). |
3. Il presente regolamento non si applica all’acqua, né assunta direttamente dagli animali né aggiunta intenzionalmente ai mangimi loro destinati. Esso si applica tuttavia ai mangimi da somministrare attraverso l’acqua.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
le definizioni di «mangime», «impresa nel settore dei mangimi», e «immissione sul mercato» di cui al regolamento (CE) n. 178/2002; |
b) |
le definizioni di «additivi per mangimi», «premiscele», «coadiuvanti tecnologici» e «razione giornaliera» di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003; e |
c) |
le definizioni di «stabilimento» e «autorità competente» di cui al regolamento (CE) n. 183/2005. |
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) |
«operatore del settore dei mangimi»: persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa nel settore dei mangimi posta sotto il suo controllo; |
b) |
«alimentazione degli animali per via orale»: introduzione di mangimi nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l’obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell’animale e/o mantenere la produttività di animali sani; |
c) |
«animale destinato alla produzione di alimenti»: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che possono essere normalmente destinate al consumo umano nella Comunità; |
d) |
«animali non destinati alla produzione di alimenti»: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto, ma non destinato al consumo umano, ad esempio animali da pelliccia, animali da compagnia e animali detenuti in laboratori, giardini zoologici o circhi; |
e) |
«animali da pelliccia»: qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti nutrito, allevato o detenuto per la produzione di pellicce e non destinato al consumo umano; |
f) |
«animale da compagnia» o «animale familiare»: qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti appartenente ad una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano nella Comunità; |
g) |
«materie prime per mangimi»: prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele; |
h) |
«mangimi composti»: miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari; |
i) |
«mangimi completi»: mangimi composti che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera; |
j) |
«mangimi complementari»: mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi; |
k) |
«mangimi minerali»: mangimi complementari contenenti almeno il 40 % di ceneri grezze; |
l) |
«mangimi d’allattamento»: mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all’alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a animali giovani, come vitelli, agnelli o capretti da macellazione; |
m) |
«supporto»: sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo per mangimi allo scopo di facilitarne la manipolazione, l’applicazione o l’impiego, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico; |
n) |
«particolare fine nutrizionale»: il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall’assunzione di mangimi adeguati al loro stato; |
o) |
«mangimi destinati a particolari fini nutrizionali»: mangimi in grado di soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali mangimi. I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali non includono i mangimi medicati ai sensi della direttiva 90/167/CEE; |
p) |
«materiali contaminati»: mangimi contenenti un tenore di sostanze indesiderabili superiore a quella tollerata dalla direttiva 2002/32/CE; |
q) |
«durata minima di conservazione»: periodo durante il quale la persona responsabile dell’etichettatura garantisce che un detto mangime, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà dichiarate; solo una durata minima di conservazione può essere indicata per ogni mangime nel suo complesso e viene determinata in base alla durata minima di conservazione di ciascuno dei suoi componenti; |
r) |
«partita» o «lotto»: una quantità identificabile di mangimi che possiedono caratteristiche comuni come l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, l’identità dell’imballatore, quella dello speditore o l’etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un’unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto; |
s) |
«etichettatura»: attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie; |
t) |
«etichetta»: ogni cartellino, marca, marchio commerciale, illustrazione o descrizione di altro tipo, scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul recipiente contenente mangimi o ad essi attaccata; e |
u) |
«presentazione»: la forma, l’aspetto o il confezionamento e i materiali di confezionamento usati, il modo in cui i mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti. |
CAPO 2
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 4
Prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione
1. I mangimi possono essere immessi sul mercato ed utilizzati unicamente:
a) |
se sono sicuri; |
b) |
se non hanno effetti nocivi diretti sull’ambiente o sul benessere degli animali. |
Le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 si applicano, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.
2. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato i loro prodotti garantiscono che i mangimi:
a) |
siano sani, genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto e di natura commerciabile; |
b) |
siano etichettati, imballati e presentati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione comunitaria in vigore. |
Le condizioni di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 178/2002 si applicano, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.
3. I mangimi sono conformi alle disposizioni tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti chimici di cui all’allegato I al presente regolamento.
Articolo 5
Responsabilità ed obblighi incombenti alle imprese nel settore dei mangimi
1. Gli operatori del settore dei mangimi si attengono, mutatis mutandis, agli obblighi di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 183/2005 per quanto riguarda i mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.
2. La persona responsabile dell’etichettatura fornisce alle autorità competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che tale persona immette sul mercato. Ciò consente di verificare l’esattezza delle informazioni fornite con l’etichettatura, comprese le percentuali esatte del peso delle materie prime per mangimi incorporate nei mangimi composti.
3. Per qualsiasi emergenza relativa alla salute umana e animale o all’ambiente e, fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/48/CE, l’autorità competente può fornire all’acquirente le informazioni di cui dispone a norma del paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che, dopo aver valutato i rispettivi legittimi interessi dei produttori e degli acquirenti, abbia concluso che la fornitura di tali informazioni è giustificata. Se del caso, l’autorità competente fornisce tali informazioni previa sottoscrizione di una clausola di riservatezza da parte dell’acquirente.
Articolo 6
Restrizioni e divieti
1. I mangimi non contengono o non sono costituiti da materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati. L’elenco di tali materiali figura nell’allegato III.
2. La Commissione modifica l’elenco dei materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati, considerando in particolare i riscontri scientifici, gli sviluppi tecnologici, le notifiche nel quadro del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) o i risultati di controlli ufficiali realizzati conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.
Per motivi imperativi d’urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 28, paragrafo 5, per l’adozione di tali misure.
CAPO 3
IMMISSIONE SUL MERCATO DI CATEGORIE SPECIFICHE DI MANGIMI
Articolo 7
Caratteristiche dei tipi di mangimi
1. In conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 3, la Commissione può adottare orientamenti per chiarire la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi e altri prodotti come i farmaci per uso veterinario.
2. La Commissione può, se del caso, adottare misure volte a chiarire se un determinato prodotto costituisce un mangime ai fini del presente regolamento.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.
Articolo 8
Tenore di additivi
1. Fatte salve le condizioni d’uso previste dallo specifico atto giuridico che autorizza un additivo per mangimi, le materie prime per mangimi e i mangimi complementari non contengono additivi per mangimi in tenori oltre cento volte superiori alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi o oltre cinque volte superiori nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici.
2. Il livello di cento volte la concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi di cui al paragrafo 1 può essere superato solo se la composizione dei prodotti in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale del relativo uso previsto ai sensi dell’articolo 10 del presente regolamento. Le condizioni d’uso di tali mangimi sono ulteriormente specificate nell’elenco degli usi previsti. Gli stabilimenti sotto il controllo di un produttore di tali mangimi che utilizza additivi per mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 183/2005 devono essere riconosciuti ai sensi dell’articolo 10, punto 1, lettera b), di tale regolamento.
Articolo 9
Commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali unicamente se il loro uso previsto figura nell’elenco degli usi previsti definito in conformità dell’articolo 10 e se possiedono le caratteristiche nutrizionali essenziali per il particolare fine nutrizionale stabilito in tale elenco.
Articolo 10
Elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
1. La Commissione può aggiornare l’elenco degli usi previsti come figura attualmente nella direttiva 2008/38/CE aggiungendo un uso previsto, eliminando un uso previsto ovvero aggiungendo, eliminando o modificando le condizioni associate a uno specifico uso previsto.
2. La procedura di aggiornamento dell’elenco degli usi previsti può essere avviata dietro presentazione alla Commissione di una domanda da parte di una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o da uno Stato membro. Una domanda valida comprende un fascicolo attestante che la composizione del mangime in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale previsto e che non comporta effetti nocivi per la salute degli animali, la salute dell’uomo, l’ambiente o il benessere degli animali.
3. La Commissione mette immediatamente la domanda, compreso il fascicolo, a disposizione degli Stati membri.
4. Se, sulla base dell’informazione scientifica e tecnologica disponibile, la Commissione ha motivo di ritenere che l’uso di uno specifico mangime possa non corrispondere al particolare fine nutrizionale previsto o possa avere effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute dell’uomo, sull’ambiente o sul benessere degli animali, entro un periodo di tre mesi dalla ricezione di una domanda valida essa chiede un parere da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»). L’Autorità emette il suo parere entro sei mesi dalla ricezione della richiesta. Detto termine è prorogato se l’Autorità invita il richiedente a fornire informazioni supplementari.
5. Entro sei mesi dalla ricezione di una domanda valida o, se del caso, dopo la ricezione del parere dell’Autorità, la Commissione adotta un regolamento con il quale aggiorna l’elenco degli usi previsti qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 6.
6. In deroga al paragrafo 5, entro sei mesi dalla ricezione di una domanda valida, o, se del caso, dopo aver ricevuto il parere dell’Autorità, la Commissione conclude la procedura e decide di non procedere con l’aggiornamento, in qualsiasi fase della procedura, se ritiene che tale aggiornamento non sia giustificato. La Commissione procede in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 3.
In questo caso, la Commissione, eventualmente, informa direttamente il richiedente e gli Stati membri indicando nella sua lettera le ragioni per le quali considera ingiustificato un aggiornamento.
7. La Commissione può adottare, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 3, misure di attuazione relative alla preparazione e alla presentazione della domanda.
CAPO 4
ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE ED IMBALLAGGIO
Articolo 11
Principi per l’etichettatura e la presentazione
1. L’etichettatura e la presentazione dei mangimi non inducono l’utilizzatore in errore, in particolare:
a) |
riguardo all’uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, in particolare, la loro natura, il metodo di fabbricazione o di produzione, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata, le specie o le categorie di animali cui sono destinati; |
b) |
attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili posseggano queste stesse caratteristiche; o |
c) |
riguardo alla conformità dell’etichettatura al catalogo comunitario e ai codici comunitari di cui agli articoli 24 e 25. |
2. Le materie prime per mangimi o i mangimi composti commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, sono corredati di un documento recante tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura prescritte dal presente regolamento.
3. Qualora i mangimi siano commercializzati tramite una tecnica di comunicazione a distanza di cui all’articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (27), le indicazioni obbligatorie di etichettatura imposte dal presente regolamento, eccettuate le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere b), d) ed e), e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c) o all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), figurano sulla documentazione relativa alla vendita per corrispondenza oppure vengono fornite mediante altri mezzi opportuni prima della stipula del contratto a distanza. Le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere b), d) ed e), e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), o all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), sono fornite al più tardi al momento della consegna del mangime.
4. Ulteriori disposizioni in materia di etichettatura rispetto a quelle enunciate nel presente capo sono stabilite nell’allegato II.
5. I margini di tolleranza consentiti applicabili alle discordanze tra i valori riguardanti la composizione di una materia prima per mangimi o di un mangime composto dichiarati sull’etichettatura e i valori risultanti da analisi effettuate nel contesto dei controlli ufficiali conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 figurano nell’elenco di cui all’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 12
Responsabilità
1. La persona responsabile dell’etichettatura garantisce la presenza e l’esattezza delle indicazioni dell’etichettatura.
2. La persona responsabile dell’etichettatura è l’operatore del settore dei mangimi che immette per primo un mangime sul mercato o, se del caso, l’operatore del settore dei mangimi il cui nome o la cui ragione sociale sono utilizzati per la commercializzazione del mangime.
3. Nella misura in cui le loro attività influenzano l’etichettatura nell’ambito dell’impresa soggetta al loro controllo, gli operatori del settore dei mangimi assicurano che le informazioni fornite attraverso qualsivoglia mezzo soddisfino le prescrizioni del presente regolamento.
4. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili delle attività di vendita al dettaglio o di distribuzione non riguardanti l’etichettatura devono agire con la debita attenzione per contribuire a garantire la conformità ai requisiti di etichettatura del prodotto, in particolare evitando di fornire prodotti di cui essi sanno o avrebbero dovuto presumere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, la non conformità a tali prescrizioni.
5. Nell’ambito delle aziende sotto il loro controllo gli operatori del settore dei mangimi provvedono a che le indicazioni obbligatorie di etichettatura siano trasmesse lungo l’intera filiera alimentare, affinché l’utilizzatore finale del mangime possa disporre delle necessarie informazioni, conformemente al presente regolamento.
Articolo 13
Allegazioni
1. L’etichettatura e la presentazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti possono richiamare l’attenzione, in particolare, sulla presenza o sull’assenza di una data sostanza nei mangimi, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica correlata con uno di questi aspetti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) |
l’allegazione è oggettiva, verificabile dalle autorità competenti e comprensibile per l’utilizzatore dei mangimi; e |
b) |
la persona responsabile dell’etichettatura fornisce, su richiesta dell’autorità competente, una prova scientifica dell’allegazione, mediante riferimento ai dati scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dalla società. La prova scientifica è resa disponibile al momento dell’immissione sul mercato del prodotto. Gli acquirenti hanno il diritto di portare all’attenzione delle autorità competenti i loro dubbi in merito alla veridicità dell’allegazione. Qualora si giunga alla conclusione che l’allegazione non è sufficientemente sostanziata, l’etichettatura per quanto riguarda tale allegazione è considerata ingannevole ai sensi dell’articolo 11. Nel caso in cui l’autorità competente abbia dei dubbi in merito alla fondatezza scientifica dell’allegazione in questione, può sottoporre la questione alla Commissione. La Commissione può adottare una decisione, eventualmente dopo aver ottenuto un parere da parte dell’Autorità, in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 28, paragrafo 2. |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, sono consentite allegazioni riguardanti l’ottimizzazione dell’alimentazione e il rafforzamento o la salvaguardia delle condizioni fisiologiche, a meno che non contengano una delle indicazioni di cui al paragrafo 3, lettera a).
3. L’etichettatura o la presentazione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti non comporta allegazioni secondo le quali
a) |
i mangimi prevengono, trattano o curano una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003; la presente lettera non si applica tuttavia alle allegazioni riguardanti gli squilibri nutrizionali, a condizione che non vi sia alcun sintomo patologico associato; |
b) |
i mangimi hanno un particolare fine nutrizionale, come disposto nell’elenco degli usi previsti di cui all’articolo 9, a meno che non soddisfino i requisiti ivi stabiliti. |
4. Nei codici comunitari di cui all’articolo 25 possono essere incluse specifiche relative alle prescrizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 14
Presentazione delle indicazioni di etichettatura
1. Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono riportate nella loro totalità in un punto ben visibile dell’imballaggio, del recipiente, dell’etichetta applicata o del documento di accompagnamento di cui all’articolo 11, paragrafo 2, in modo evidente, chiaramente leggibile ed indelebile, almeno nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o della regione in cui il prodotto è commercializzato.
2. Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono facilmente identificabili e non sono oscurate da altre informazioni. Sono in colori, in caratteri e di dimensioni tali da non oscurare o non sottolineare alcuna parte delle informazioni; una variazione è consentita solo per segnalare eventuali consigli di prudenza.
3. Nei codici comunitari di cui all’articolo 25 possono essere incluse specifiche relative alle prescrizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 e alla presentazione dell’etichettatura facoltativa di cui all’articolo 22.
Articolo 15
Prescrizioni obbligatorie generali in materia di etichettatura
Le materie prime per mangimi o i mangimi composti sono immessi sul mercato solo se nell’ambito dell’etichettatura sono fornite le seguenti indicazioni:
a) |
il tipo di mangime: «materia prima per mangimi», «mangime completo» o «mangime complementare», a seconda del caso:
|
b) |
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore dei mangimi responsabile dell’etichettatura; |
c) |
il numero di riconoscimento, se disponibile, dello stabilimento della persona responsabile per l’etichettatura, assegnato conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per gli stabilimenti autorizzati a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1774/2002 o dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005. La persona responsabile dell’etichettatura che abbia diversi numeri di riconoscimento utilizza quello assegnatogli in conformità del regolamento (CE) n. 183/2005; |
d) |
il numero di riferimento della partita o del lotto; |
e) |
il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi; |
f) |
l’elenco degli additivi per mangimi preceduti dalla dicitura «additivi» conformemente al capo I dell’allegato VI o VII, a seconda del caso, e fatte salve le norme in materia di etichettatura stabilite dall’atto giuridico che autorizza l’uso dell’additivo per mangimi corrispondente; e |
g) |
il tenore di umidità conformemente al punto 6 dell’allegato I. |
Articolo 16
Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura delle materie prime per mangimi
1. Oltre alle prescrizioni di cui all’articolo 15, l’etichettatura delle materie prime per mangimi comprende altresì:
a) |
la denominazione della materia prima; la denominazione viene utilizzata conformemente all’articolo 24, paragrafo 5; e |
b) |
la dichiarazione obbligatoria corrispondente alla categoria interessata di cui all’elenco figurante nell’allegato V; la dichiarazione obbligatoria può essere sostituita dalle indicazioni incluse nel catalogo comunitario di cui all’articolo 24, per ciascuna materia prima per mangimi della categoria corrispondente. |
2. Oltre alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, qualora vengano incorporati additivi per mangimi, l’etichettatura delle materie prime per mangimi comprende altresì:
a) |
le specie o categorie di animali cui la materia prima per mangimi è destinata, se gli additivi interessati non sono autorizzati per tutte le specie animali o sono autorizzati con limiti massimi per alcune specie; |
b) |
le istruzioni per un uso corretto, in conformità dell’allegato II, punto 4, ove per l’additivo interessato sia stato fissato un tenore massimo; e |
c) |
la durata minima di conservazione per gli additivi diversi dagli additivi tecnologici. |
Articolo 17
Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura dei mangimi composti
1. Oltre alle prescrizioni di cui all’articolo 15, l’etichettatura dei mangimi composti comprende altresì:
a) |
la specie animale o le categorie di animali cui è destinato il mangime composto; |
b) |
le istruzioni per un uso corretto che indichino l’esatta destinazione del mangime; tali istruzioni devono, se del caso, essere conformi con l’allegato II, punto 4; |
c) |
qualora il produttore non sia la persona responsabile dell’etichettatura, sono necessarie le seguenti indicazioni:
|
d) |
l’indicazione della data di conservazione minima conformemente alle seguenti prescrizioni:
Se viene etichettata la data di fabbricazione, la data di conservazione minima può essere fornita con la seguente dicitura «… (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione»; |
e) |
l’elenco delle materie prime che compongono il mangime, recante la dicitura «composizione» e il nome di ogni materia prima, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), elencandole nell’ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore di umidità del mangime composto; può essere indicata anche la percentuale in peso; e |
f) |
le dichiarazioni obbligatorie di cui all’allegato VI o VII, capo II, a seconda del caso. |
2. Per quanto riguarda l’elenco previsto al paragrafo 1, lettera e), si applicano le seguenti prescrizioni:
a) |
si indicano il nome e la percentuale in peso di una materia prima per mangimi se la sua presenza è evidenziata nell’etichettatura in parole, immagini o grafici; |
b) |
se le percentuali in peso delle materie prime contenute nei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti non sono indicate nell’etichettatura, la persona responsabile dell’etichettatura, fatta salva la direttiva 2004/48/CE, mette a disposizione dell’acquirente, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in un intervallo percentuale ± del 15 % del valore, secondo la formulazione del mangime; e |
c) |
nel caso di mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da pelliccia, l’indicazione del nome specifico della materia prima per mangimi può essere sostituita da quello della categoria cui detta materia prima appartiene. |
3. Per qualsiasi emergenza relativa alla salute umana e animale o all’ambiente e, fatta salva la direttiva 2004/48/CE, l’autorità competente può fornire all’acquirente le informazioni di cui dispone a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, a condizione che, dopo aver valutato i rispettivi legittimi interessi dei produttori e degli acquirenti, abbia concluso che la fornitura di tali informazioni è giustificata. Se del caso, l’autorità competente fornisce tali informazioni previa sottoscrizione di una clausola di riservatezza da parte dell’acquirente.
4. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), la Commissione stabilisce un elenco di categorie di materie prime per mangimi che possono essere indicate, al posto di materie prime specifiche, nell’etichettatura dei mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da pelliccia.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.
Articolo 18
Prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
Oltre alle prescrizioni obbligatorie generali di cui agli articoli 15, 16 e 17, secondo i casi, l’etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali include anche:
a) |
la qualifica di «dietetici», esclusivamente nel caso di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, oltre alla denominazione del mangime ai sensi dell’articolo 15, lettera a); |
b) |
le indicazioni riguardanti l’uso previsto corrispondente figuranti alle colonne da 1 a 6 dell’elenco degli usi previsti di cui all’articolo 9; e |
c) |
l’avviso di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell’uso del mangime o prima di prolungare il periodo di impiego. |
Articolo 19
Prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura degli alimenti per animali da compagnia
Sull’etichetta degli alimenti per animali da compagnia sono indicati un numero di telefono gratuito o altri mezzi di comunicazione idonei a consentire all’acquirente di ottenere altre informazioni, oltre a quelle obbligatorie, riguardo:
a) |
agli additivi per mangimi contenuti nell’alimento; e |
b) |
alle materie prime per mangimi in essi incorporate, classificate per categoria come specificato all’articolo 17, paragrafo 2, lettera c). |
Articolo 20
Prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi
1. Oltre alle prescrizioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18, i mangimi non conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria di cui all’allegato VIII, quali i materiali contaminati, devono riportare nell’etichettatura i requisiti stabiliti in detto allegato.
2. La Commissione può modificare l’allegato VIII al fine di adeguarlo ai progressi legislativi nello sviluppo della normativa.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.
Articolo 21
Deroghe
1. Le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere c), d), e), e g) e all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), non sono obbligatorie laddove, prima di ogni transazione, l’acquirente abbia rinunciato per iscritto a tali informazioni. Una transazione può comportare diverse consegne.
2. Per quanto riguarda i mangimi confezionati, le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere c), d) ed e), e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), o all’articolo 17, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), possono essere apposte in una parte dell’imballaggio diversa da quella riservata all’etichetta come previsto dall’articolo 14, paragrafo 1. In tal caso sarà specificato il luogo in cui esse figurano.
3. Fatto salvo l’allegato I del regolamento (CE) n. 183/2005, le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere c), d), e) e g), e all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento non hanno carattere obbligatorio per le materie prime per mangimi non contenenti additivi per mangimi, fatta eccezione per i conservanti o gli additivi per l’insilaggio, e che sono prodotte e fornite da un operatore del settore dei mangimi conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 183/2005 ad un utilizzatore di mangimi nella fase di produzione primaria per uso nella propria azienda.
4. Le dichiarazioni obbligatorie di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), non sono necessarie per miscele di grani interi, semi e frutti.
5. Nel caso dei mangimi composti costituiti da non più di tre materie prime non sono obbligatorie le indicazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), se le materie prime utilizzate risultano chiaramente dalla denominazione.
6. Per quantitativi di materie prime o di mangime composto che non superano i 20 kg, destinati all’utilizzatore finale e venduti sfusi, le indicazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 possono essere portate a conoscenza dell’acquirente mediante adeguata affissione nel luogo di vendita. Nella fattispecie le indicazioni di cui all’articolo 15, lettera a), e all’articolo 16, paragrafo 1, o all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), se del caso, sono fornite ad uso dell’acquirente quantomeno sulla fattura o congiuntamente alla medesima.
7. Per quantità di alimenti per animali da compagnia, vendute in imballaggi contenenti diverse confezioni, le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere b), c), f) e g), e all’articolo 17, paragrafo 1, lettere b), c), e) e f), possono figurare sull’imballaggio esterno invece che su ciascuna confezione, a condizione che il peso totale combinato dell’imballaggio non superi i 10 kg.
8. In deroga alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri possono applicare le disposizioni nazionali in materia di mangimi destinati ad animali allevati per scopi scientifici o sperimentali, a condizione che l’etichetta indichi chiaramente tale scopo. Gli Stati membri comunicano senza indugio dette disposizioni alla Commissione.
Articolo 22
Etichettatura facoltativa
1. Oltre alle prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura, l’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti può comprendere anche indicazioni a carattere facoltativo, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui al presente regolamento.
2. Ulteriori condizioni relative all’etichettatura facoltativa possono essere fornite nei codici comunitari di cui all’articolo 25.
Articolo 23
Confezionamento
1. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti possono essere commercializzati unicamente se confezionati in imballaggi o recipienti sigillati. Gli imballaggi o i recipienti sono sigillati in modo tale che, una volta aperti, il sigillo risulti deteriorato e non possa così essere riutilizzato.
2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti mangimi possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati:
a) |
materie prime per mangimi; |
b) |
mangimi composti ottenuti esclusivamente mescolando grani o frutti interi; |
c) |
consegne tra produttori di mangimi composti; |
d) |
consegne di mangimi composti direttamente dal produttore all’utilizzatore finale; |
e) |
consegne da parte di produttori di mangimi composti a ditte incaricate del confezionamento; |
f) |
piccoli quantitativi di mangimi composti, il cui peso non superi i 50 kg, destinati all’utilizzatore finale, sempreché provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente sigillato; e |
g) |
blocchi o rulli da leccare. |
CAPO 5
CATALOGO COMUNITARIO DELLE MATERIE PRIME PER MANGIMI E CODICI COMUNITARI DI BUONA PRATICA IN MATERIA DI ETICHETTATURA
Articolo 24
Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi
1. Si istituisce il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi («il catalogo») quale strumento per migliorare l’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti. Il catalogo facilita lo scambio di informazioni sulle proprietà del prodotto ed elenca le materie prime per mangimi in modo non esaustivo. Esso include per ciascuna voce figurante nell’elenco almeno le seguenti indicazioni:
a) |
la denominazione; |
b) |
il numero di identificazione; |
c) |
una descrizione della materia prima per mangimi, nonché, se del caso, informazioni riguardanti il processo di fabbricazione; |
d) |
indicazioni sostitutive della dichiarazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b); e |
e) |
un glossario con la definizione dei diversi processi e delle espressioni tecniche utilizzate. |
2. La prima versione del catalogo comunitario è adottata secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 28, paragrafo 2, al più tardi entro il 21 marzo 2010, e le sue voci sono quelle elencate nella parte B dell’allegato della direttiva 96/25/CE e nelle colonne da 2 a 4 dell’allegato della direttiva 82/471/CEE. Il glossario è costituito dal punto IV della parte A dell’allegato della direttiva 96/25/CE.
3. Le modifiche apportate al catalogo ricadono sotto la procedura di cui all’articolo 26.
4. Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo 4.
5. L’uso del catalogo da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia, la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo può essere utilizzata soltanto a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni del catalogo.
6. La persona che immette per la prima volta sul mercato una materia prima per mangimi che non è elencata nel catalogo comunica immediatamente il suo utilizzo ai rappresentanti dei settori europei dei mangimi di cui all’articolo 26, paragrafo 1. I rappresentanti dei settori europei dei mangimi pubblicano un registro di tali notifiche su Internet e provvedono al suo regolare aggiornamento.
Articolo 25
Codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura
1. La Commissione incoraggia la messa a punto di due codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura («i codici»), uno per gli alimenti per animali da compagnia e l’altro per i mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti, che può comprendere una sezione riguardante i mangimi composti destinati agli animali da pelliccia.
2. I codici sono volti a migliorare l’adeguatezza dell’etichettatura. In particolare, essi contengono disposizioni relative alla presentazione delle indicazioni di etichettatura di cui all’articolo 14, all’etichettatura facoltativa di cui all’articolo 22 e all’utilizzo delle allegazioni di cui all’articolo 13.
3. Per l’istituzione di tali codici e eventuali loro modifiche si applica la procedura di cui all’articolo 26.
4. L’uso dei codici da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia, l’utilizzo di uno dei codici può essere indicato sull’etichettatura solo a condizione che tutte le pertinenti disposizioni di tale codice siano rispettate.
Articolo 26
Istituzione dei codici e modifiche del catalogo comunitario e dei codici comunitari
1. Le proposte di modifica al catalogo comunitario e le bozze dei codici, nonché le eventuali proposte di modifica di questi ultimi, sono elaborati e modificati dai rappresentanti competenti dei settori europei dei mangimi:
a) |
in consultazione con altre parti interessate, ad esempio gli utilizzatori del prodotto; |
b) |
in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, l’Autorità; |
c) |
sulla base della pertinente esperienza ricavata dai pareri emessi dall’Autorità e dall’evoluzione scientifica o tecnologica. |
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, la Commissione adotta le misure ai sensi del presente articolo secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
3. Sono adottate modifiche al catalogo comunitario volte a stabilire il tenore massimo di impurità chimiche di cui all’allegato I, punto 1 o i livelli di purezza botanica di cui all’allegato I, punto 2 o i livelli relativi al tenore di umidità di cui all’allegato I, punto 6 o le indicazioni sostitutive della dichiarazione obbligatoria di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.
4. Le misure di cui al presente articolo sono adottate solo a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
esse sono state elaborate a norma del paragrafo 1; |
b) |
il loro contenuto risulta applicabile in tutta la Comunità per i settori cui sono destinate; nonché |
c) |
sono atte a soddisfare gli obiettivi del presente regolamento. |
5. Il catalogo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L. Il titolo e i riferimenti dei codici sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
CAPO 6
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 27
Misure di attuazione
1. La Commissione può modificare gli allegati al fine di adeguarli alla luce dell’evoluzione scientifica e tecnologica.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.
2. Le altre misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 3, salvo diversa specifica disposizione.
Articolo 28
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 («il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il termine stabilito dall’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4, e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
I termini stabiliti dall’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.
Articolo 29
Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003
L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è così modificato:
1) |
il paragrafo 1 è così modificato:
|
2) |
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, l’imballaggio o contenitore di un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell’allegato III o di una premiscela contenente un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell’allegato III recano, in modo visibile chiaramente leggibile e indelebile, le informazioni indicate in detto allegato.»; |
3) |
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel caso delle premiscele, sull’etichetta deve apparire in modo chiaro la parola “premiscela”. La sostanza utilizzata come supporto deve essere dichiarata, nel caso delle materie prime, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n.767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi (29), e, qualora venga utilizzata come supporto l’acqua, deve essere dichiarato il tenore di umidità della premiscela. Solamente una durata minima di conservazione può essere indicata per ogni premiscela nel suo complesso; tale durata minima di conservazione deve essere determinata in base alla durata minima di conservazione di ciascuno dei suoi componenti. |
Articolo 30
Abrogazione
L’articolo 16 della direttiva 70/524/CEE e le direttive 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE, e la decisione 2004/217/CE, sono abrogate a decorrere dal 1 settembre 2010.
I riferimenti alle direttive abrogate e alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IX.
Articolo 31
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 1 settembre 2010 e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.
Articolo 32
Disposizioni transitorie
1. In deroga all’articolo 33, secondo comma, i mangimi immessi sul mercato o etichettati in conformità delle direttive 79/373/CEE, 82/471/CEE, 93/74/CEE e 96/25/CE prima del 1 settembre 2010 possono essere immessi o rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.
2. In deroga all’articolo 8, paragrafo 2, i tipi di mangimi di cui al detto articolo, che sono già stati legalmente immessi sul mercato prima del 1 settembre 2010 possono essere immessi o rimanere sul mercato fino a quando non sarà stata adottata una decisione sulla domanda per l’aggiornamento dell’elenco degli usi previsti di cui all’articolo 10, a condizione che tale domanda sia stata presentata prima del 1 settembre 2010.
3. In deroga all’allegato I, punto 1, del presente regolamento, le materie prime per mangimi possono essere immesse sul mercato e utilizzate fintantoché il tenore massimo specifico di impurità chimiche derivanti dal loro processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici è stato fissato, a condizione che esse soddisfino almeno le condizioni di cui all’allegato, parte A, sezione II, punto 1, della direttiva 96/25/CE. Tale deroga, tuttavia, cessa di essere applicabile il 1 settembre 2012.
4. Possono essere adottate misure al fine di facilitare la transizione all’applicazione del presente regolamento. In particolare, possono essere precisate le condizioni in base alle quali i mangimi possono essere etichettati in conformità delle disposizioni del presente regolamento prima della data della sua applicazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.
Articolo 33
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 settembre 2010.
Tuttavia, gli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
(1) GU C 77 del 31.3.2009, pag. 84.
(2) Parere del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 giugno 2009.
(3) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(4) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(5) GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42.
(6) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.
(7) GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23.
(8) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.
(9) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.
(10) GU L 126 del 13.5.1983, pag. 23.
(11) GU L 126 del 21.5.1980, pag. 14.
(12) GU L 334 del 31.12.1993, pag. 17.
(13) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(14) GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.
(15) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(16) GU L 67 del 5.3.2004, pag. 31.
(17) GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9.
(18) GU L 63 del 6.3.2002, pag. 23.
(19) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.
(20) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
(21) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(22) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(23) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(24) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(25) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
(26) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(27) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
(28) GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.»;
(29) GU L 229 del 1.9.2009, pag. 1.».
ALLEGATO I
Disposizioni tecniche relative a impurità, mangimi da allattamento, materie prime per mangimi utilizzate come denaturanti o leganti, contenuto in ceneri e tenore di umidità di cui all’articolo 4
1. |
Conformemente ai dettami della corretta prassi di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005, le materie prime per mangimi sono esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo di cui all’articolo 24 sia fissato un tenore massimo specifico. |
2. |
Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo di cui all’articolo 24, la purezza botanica delle materie prime per mangimi non è inferiore al 95 %. Si considerano impurità botaniche impurità di materiali vegetali non nocive per gli animali, ad esempio, paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe spontanee. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleaginosi derivanti da un processo di lavorazione anteriore, non supera lo 0,5 % per ciascun tipo di seme o frutto. |
3. |
Il tenore in ferro dei mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg è almeno di 30 mg per kg di mangime completo avente un tenore di umidità del 12 %. |
4. |
Laddove le materie prime per mangimi siano utilizzate come leganti o denaturanti per altre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie prime per mangimi. Sono etichettati il nome, la natura e la quantità della materia prima utilizzata come legante o denaturante. Se come legante di una materia prima per mangimi è usata un’altra materia prima per mangimi, la percentuale di quest’ultima non supera il 3 % del peso totale. |
5. |
Il tenore di ceneri insolubili nell’acido cloridrico non supera il 2,2 % del peso secco della sostanza. Tuttavia, tale tenore può essere superato per:
purché tale tenore sia dichiarato sull’etichetta. |
6. |
Sempreché nell’allegato V o nel catalogo di cui all’articolo 24 non siano state fissate altre percentuali, il tenore di umidità del mangime deve essere dichiarato nei casi in cui superi:
|
ALLEGATO II
Disposizioni generali in materia di etichettatura di cui all’articolo 11, paragrafo 4
1. |
I tenori o i livelli indicati o da dichiarare si riferiscono al peso dei mangimi, salvo diversamente specificato. |
2. |
Le date indicano, nell’ordine, il giorno, il mese e l’anno e la struttura è indicata sull’etichetta mediante la seguente abbreviazione: «GG/MM/AA». |
3. |
Espressioni sinonime in certe lingue:
|
4. |
Le istruzioni per un uso corretto dei mangimi complementari e delle materie prime per mangimi contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per i mangimi completi indicano la quantità massima
in modo da garantire l’osservanza dei rispettivi tenori massimi di additivi per mangimi nella razione giornaliera. |
5. |
Fatti salvi i metodi analitici, nel caso di alimenti per animali da compagnia è possibile sostituire l’espressione «proteina grezza» con «proteina», «oli e grassi grezzi» con «tenore in materia grassa» e «ceneri grezze» con «residuo incenerito» o «materia inorganica». |
ALLEGATO III
Elenco di materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati a norma dell’articolo 6
|
Capo 1: Materiali vietati
|
|
Capo 2: Materiali soggetti a restrizioni |
ALLEGATO IV
Tolleranze ammesse per l’etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all’articolo 11, paragrafo 5
1. |
Le tolleranze stabilite nel presente allegato contemplano deviazioni tecniche ed analitiche. Una volta fissate a livello comunitario le tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori di cui al paragrafo 2 vanno adattati di conseguenza, in modo da interessare unicamente i margini di tolleranza tecnica. |
2. |
Qualora risulti che la composizione di una materia prima o di un mangime composto si discosti dalla composizione dichiarata in modo tale da ridurne il valore, sono applicabili le seguenti tolleranze:
|
3. |
Fintantoché non si oltrepassa il tenore massimo fissato per ogni additivo per mangimi, la variazione rispetto al tenore dichiarato può arrivare fino al triplo della relativa tolleranza stabilita al paragrafo 2. |
4. |
Per gli additivi per mangimi appartenenti al gruppo dei microrganismi il limite superiore ammissibile corrisponde al tenore massimo fissato. |
(1) Nel presente paragrafo 1 unità corrisponde a 1 mg, 1 000 UI, 1 × 109 UFC o 100 unità di attività dell’enzima dell’additivo per mangime corrispondente.
ALLEGATO V
Dichiarazione obbligatoria per le materie prime per mangimi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b)
|
Materie prime per mangimi consistenti in |
Dichiarazioni obbligatorie |
1. |
Foraggi e foraggi grossolani |
Proteina grezza, se > 10 % Cellulosa grezza |
2. |
Cereali in grani |
|
3. |
Prodotti e sottoprodotti di cereali in grani |
Amido, se > 20 % Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Cellulosa grezza |
4. |
Semi o frutti oleaginosi |
|
5. |
Prodotti e sottoprodotti di semi o frutti oleaginosi |
Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Cellulosa grezza |
6. |
Semi di leguminose |
|
7. |
Prodotti e sottoprodotti dei semi di leguminose |
Proteina grezza, se > 10 % Cellulosa grezza |
8. |
Tuberi, radici |
|
9. |
Prodotti e sottoprodotti di tuberi, radici |
Amido Cellulosa grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % del peso secco della sostanza |
10. |
Prodotti e sottoprodotti dell’industria di trasformazione della barbabietola da zucchero |
Cellulosa grezza, se > 15 % Zuccheri totali espressi in saccarosio Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % del peso secco della sostanza |
11. |
Prodotti e sottoprodotti dell’industria di trasformazione della canna da zucchero |
Cellulosa grezza, se > 15 % Zuccheri totali espressi in saccarosio |
12. |
Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti, salvo quelli menzionati ai punti 2-7 |
Proteina grezza Cellulosa grezza Oli e grassi grezzi, se > 10 % |
13. |
Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti, salvo quelli menzionati ai punti 8-11 |
Proteina grezza, se > 10 % Cellulosa grezza |
14. |
Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari |
Proteina grezza Umidità, se > 5 % Lattosio, se > 10 % |
15. |
Prodotti e sottoprodotti di animali terrestri |
Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Umidità, se > 8 % |
16. |
Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti |
Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Umidità, se > 8 % |
17. |
Minerali |
Calcio Sodio Fosforo Altri minerali pertinenti |
18. |
Vari |
Proteina grezza, se > 10 % Cellulosa grezza Oli e grassi grezzi, se > 10 % Amido, se > 30 % Zuccheri totali espressi in saccarosio, se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % del peso secco della sostanza |
ALLEGATO VI
Indicazioni di etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti
Capo I: Etichettatura di additivi per mangimi di cui all’articolo 15, lettera f), e all’articolo 22, paragrafo 1
1. |
Il nome specifico dell’additivo definito nel relativo atto giuridico che autorizza l’additivo per mangimi interessato, la quantità aggiunta, il suo numero d’identificazione ed il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene conformemente all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 o della categoria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del succitato regolamento, sono indicati per i seguenti additivi:
|
2. |
Il nome figurante nel relativo atto giuridico che autorizza l’additivo per mangimi interessato e la quantità aggiunta dell’additivo per mangimi sono indicati se la presenza dell’additivo in questione è messa in evidenza nell’etichettatura con parole, immagini o grafici. |
3. |
La persona responsabile dell’etichettatura comunica all’acquirente, su richiesta di quest’ultimo, il nome, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per mangimi non citati nel paragrafo 1. |
4. |
Gli additivi per mangimi non citati nel paragrafo 1 possono essere indicati su base volontaria, nella forma indicata al paragrafo 1 o in modo parziale. |
5. |
Se un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 è indicato su base volontaria, va specificata la sua quantità aggiunta. |
6. |
Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale per quanto attiene al mangime in questione. |
Capo II: Etichettatura di componenti analitici di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 22, paragrafo 1
1. |
I componenti analitici di mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti sono etichettati come segue:
|
2. |
Se indicati sotto la dicitura dei componenti analitici, gli aminoacidi, le vitamine e/o gli oligoelementi sono dichiarati con la loro quantità totale. |
3. |
Se il valore energetico e/o il valore proteico sono indicati, tale indicazione è effettuata conformemente al metodo CE, se disponibile, ovvero al metodo ufficiale applicato nello Stato membro nel quale i mangimi sono commercializzati, se disponibile. |
ALLEGATO VII
Indicazioni di etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti
Capo I: Etichettatura di additivi per mangimi di cui all’articolo 15, lettera f), e all’articolo 22, paragrafo 1
1. |
Il nome specifico dell’additivo definito nel relativo atto giuridico che autorizza l’additivo per mangimi interessato e/o il suo numero d’identificazione, la quantità aggiunta ed il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene conformemente all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 o della categoria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del succitato regolamento, sono indicati per i seguenti additivi:
|
2. |
In deroga al paragrafo 1, nel caso degli additivi dei gruppi funzionali «conservanti», «antiossidanti» e «coloranti» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003, occorre indicare unicamente il gruppo funzionale afferente. In tal caso, la persona responsabile dell’etichettatura deve comunicare all’acquirente, su richiesta di quest’ultimo, le informazioni di cui al paragrafo 1. |
3. |
Il nome figurante nel relativo atto giuridico che autorizza l’additivo per mangimi interessato e la quantità aggiunta dell’additivo per mangimi sono indicati se la presenza dell’additivo in questione è messa in evidenza nell’etichettatura con parole, immagini o grafici. |
4. |
La persona responsabile dell’etichettatura comunica all’acquirente, su richiesta di quest’ultimo, il nome, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per mangimi non citati nel paragrafo 1. |
5. |
Gli additivi per mangimi non citati nel paragrafo 1 possono essere indicati nel modo di cui al paragrafo 1 o in modo parziale. |
6. |
Se un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 è indicato su base volontaria, va specificata la sua quantità aggiunta. |
7. |
Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale per quanto attiene al mangime in questione. |
8. |
La persona responsabile dell’etichettatura fornisce alle autorità competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che essa immette sul mercato. Ciò consente di verificare l’esattezza delle informazioni figuranti sull’etichettatura, comprese le informazioni complete su tutti gli additivi utilizzati. |
Capo II: Etichettatura di componenti analitici di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 22, paragrafo 1
1. |
I componenti analitici dei mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti sono etichettati come segue:
|
2. |
Se indicati sotto la dicitura dei componenti analitici, gli aminoacidi, le vitamine e/o gli oligoelementi sono dichiarati con la loro quantità totale. |
3. |
Se il valore energetico e/o il valore proteico sono indicati, tale indicazione è effettuata conformemente al metodo CE, se disponibile, ovvero al metodo ufficiale applicato nello Stato membro nel quale i mangimi sono commercializzati, se disponibile. |
ALLEGATO VIII
Disposizioni specifiche in materia di etichettatura dei mangimi che non sono conformi ai requisiti di sicurezza e commercializzazione stabiliti dal diritto comunitario di cui all’articolo 20, paragrafo 1
1. |
I materiali contaminati recano la dicitura «mangimi contenenti livelli eccessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all’allegato I della direttiva 2002/32/CE), da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti riconosciuti». Il riconoscimento di tali stabilimenti avviene ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 o 3, del regolamento (CE) n. 183/2005. |
2. |
Qualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite operazioni di purificazione, l’etichettatura dei materiali contaminati contiene la seguente indicazione aggiuntiva «mangimi contenenti livelli eccessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all’allegato I della direttiva 2002/32/CE), da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione». |
ALLEGATO IX
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 79/373/CEE |
Direttiva 96/25/CE |
Altri atti: Direttive 80/511/CEE (1), 82/471/CEE (2), 93/74/CEE (3), 93/113 CE (4) o decisione 2004/217/CE (5) |
Il presente regolamento |
— |
— |
— |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
(2), (4): articolo 1 (3): articolo 4 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
(2), (3): articolo 2 |
Articolo 3 |
— |
— |
— |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
(3): articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articolo 4 |
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
— |
— |
— |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 12 |
|
(3): articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 10 bis, paragrafo 3 |
Articolo 11, lettera b) |
(2): articolo 8 |
Articolo 6 |
— |
— |
— |
Articolo 7 |
— |
— |
— |
Articolo 8 |
|
|
(3): articolo 3 |
Articolo 9 |
|
|
(3): articolo 6 |
Articolo 10 |
Articolo 5 sexies |
|
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
(2): articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
— |
— |
— |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 6 |
Articolo 4 e articolo 6, paragrafo 4 |
|
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 6 |
Articolo 4 |
|
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
|
Articolo 12 |
Articolo 5 sexies |
Articolo 5, paragrafo 2 |
(3): articolo 5, paragrafo 6 |
Articolo 13 |
Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 11 |
Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 9 |
|
Articolo 14 |
Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 5, lettera c) |
Articolo 5, paragrafo 1 |
(4): articolo 7, paragrafo 1, punto E e direttiva 70/524/CEE: articolo 16 |
Articolo 15 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d) e articolo 7 |
|
Articolo 16 |
Articolo 5, paragrafo 1, e articoli 5 quater e 5 quinquies |
|
|
Articolo 17, paragrafo 1 |
— |
— |
— |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 5 quater, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 17, paragrafo 3 |
|
|
(3): articolo 5, paragrafi 1, 4 e 7 e articolo 6, lettera a) |
Articolo 18 |
— |
— |
— |
Articolo 19 |
|
Articolo 8 |
|
Articolo 20 |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 5, lettera d) |
|
|
Articolo 21, paragrafo 2 |
|
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a) |
|
Articolo 21, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 5, lettera b) |
|
|
Articolo 21, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 5, lettera a) |
|
|
Articolo 21, paragrafo 5 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 3, e articolo 6, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 21, paragrafo 6 |
— |
— |
— |
Articolo 21, paragrafo 7 |
Articolo 14, lettera c) |
|
|
Articolo 21, paragrafo 8 |
Articolo 5, paragrafo 3, articolo 5 quater, paragrafo 4 e articolo 5 sexies |
Articolo 5, paragrafo 2 |
|
Articolo 22 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
(1): articolo 1 |
Articolo 23 |
— |
— |
— |
Articolo 24 |
— |
— |
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Articolo 25 |
— |
— |
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Articolo 26 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
|
Articolo 27 |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
(2): articolo 13 e articolo 14 (3): articolo 9 |
Articolo 28 |
— |
— |
— |
Articolo 29 |
— |
— |
— |
Articolo 30 |
— |
— |
— |
Articolo 31 |
— |
— |
— |
Articolo 32 |
— |
— |
— |
Articolo 33 |
Allegato, parte A, punti 2, 3 e 4 |
Allegato, parte A, punti II e VI |
|
Allegato I |
Allegato, parte A, punto 1 e articolo 5, paragrafo 6 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
|
Allegato II |
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|
(5): allegato |
Allegato III |
Allegato, parte A, punti 5 e 6 |
Allegato, parte A, punto VII |
|
Allegato IV |
|
Allegato, parte C |
|
Allegato V |
Allegato, parte B |
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|
Allegato VI |
Allegato, parte B |
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|
Allegato VII |