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Document 32009L0072

    Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 211 del 14.8.2009, p. 55–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32019L0944

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/72/oj

    14.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 211/55


    DIRETTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 luglio 2009

    relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il mercato interno dell’energia elettrica, la cui progressiva realizzazione in tutta la Comunità è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell’Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.

    (2)

    La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (4), ha fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell’energia elettrica.

    (3)

    Le libertà assicurate ai cittadini dell’Unione dal trattato — tra l’altro, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi — possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

    (4)

    Tuttavia, attualmente si frappongono ostacoli alla vendita di energia elettrica a condizioni identiche e senza subire discriminazioni o svantaggi nella Comunità. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali.

    (5)

    La sicurezza delle forniture di energia elettrica riveste un’importanza cruciale per lo sviluppo della società europea, per l’attuazione di una politica sostenibile in materia di cambiamenti climatici e per la promozione della competitività nell’ambito del mercato interno. A tal fine, andrebbero ulteriormente sviluppate le interconnessioni transfrontaliere per garantire la fornitura di tutte le fonti energetiche al prezzo più competitivo possibile ai consumatori e alle imprese della Comunità europea.

    (6)

    Il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica dovrebbe offrire ai produttori incentivi adeguati per investire nella nuova produzione di energia, compresa l’energia elettrica da fonti rinnovabili, prestando particolare attenzione ai paesi e alle regioni più isolate nel mercato comunitario dell’energia. Il buon funzionamento del mercato dovrebbe altresì offrire ai consumatori misure idonee per promuovere un impiego più efficiente dell’energia; la sicurezza dell’approvvigionamento energetico rappresenta una premessa a tal fine.

    (7)

    Nella comunicazione del 10 gennaio 2007«Una politica dell’energia per l'Europa» la Commissione ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell’energia elettrica e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le imprese elettriche stabilite nella Comunità. Le comunicazioni della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolate «Prospettive del mercato interno del gas e dell’energia elettrica» e «Indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell’energia elettrica (relazione finale)» hanno dimostrato che le norme e le misure vigenti non sono state sufficienti per creare i presupposti necessari per la realizzazione dell’obiettivo auspicato, vale a dire la creazione di un mercato interno pienamente funzionante.

    (8)

    Al fine di assicurare la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agevolare l’accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di elettricità da fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione di energia.

    (9)

    In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura (separazione effettiva), vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

    (10)

    Le norme in materia di separazione giuridica e funzionale ai sensi della direttiva 2003/54/CE non hanno tuttavia consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasmissione. Nella riunione dell’8 e 9 marzo 2007 il Consiglio europeo ha pertanto invitato la Commissione a elaborare proposte legislative per la «separazione effettiva delle attività di approvvigionamento e produzione dalle operazioni in rete».

    (11)

    Solo eliminando l’incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di generazione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d’interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell’energia elettrica (5), ha definito la separazione proprietaria a livello di trasmissione come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nella infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un’impresa di generazione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasmissione o un gestore di sistemi di trasmissione dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa di generazione o di fornitura. Entro questi limiti, un’impresa di generazione o di fornitura dovrebbe essere legittimata ad avere una partecipazione di minoranza in un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione.

    (12)

    Qualsiasi sistema di disaggregazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d’interesse tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasmissione, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l’accesso di nuovi operatori nell’ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace e non dovrebbe creare per le autorità nazionali di regolamentazione un regime normativo eccessivamente oneroso.

    (13)

    La definizione del termine «controllo» è tratta dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento comunitario sulle concentrazioni) (6).

    (14)

    Poiché la separazione proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri che decidono di procedere a detta separazione dovrebbe essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell’energia elettrica, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero applicarsi in entrambi i settori.

    (15)

    In virtù della separazione proprietaria, per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della generazione ed impedire gli scambi di informazioni riservate, la stessa persona non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e di un’impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, la stessa persona non dovrebbe essere legittimata a nominare membri dei consigli di amministrazione di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione né ad esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa che esercita attività di generazione o di fornitura.

    (16)

    L’istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione dovrebbe consentire ad un’impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre la separazione effettiva degli interessi, purché tale gestore di sistemi indipendente o tale gestore di trasmissione indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistemi e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

    (17)

    Quando, il 3 settembre 2009, l’impresa proprietaria di un sistema di trasmissione fa parte di un’impresa integrata verticalmente, è opportuno pertanto dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l’istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione.

    (18)

    Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle imprese verticalmente integrate, agli Stati membri dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni dell’impresa integrata in azioni dell’impresa della rete e azioni della residuante impresa di fornitura e generazione, purché sia osservato l’obbligo della separazione proprietaria.

    (19)

    La piena efficacia dell’istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sui gestori dei sistemi di trasmissione indipendenti propongono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l’accesso di nuovi operatori di mercato e l’integrazione dei mercati dell'elettricità. La separazione effettiva attraverso le disposizioni relative al gestore di trasporto indipendente dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori del sistema di trasmissione, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all’integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. L’indipendenza del gestore di trasmissione dovrebbe, tra l'altro, essere altresì assicurata mediante taluni periodi «di riflessione» durante i quali nell’impresa verticalmente integrata non sono esercitate attività di gestione o altre attività pertinenti che danno accesso alle stesse informazioni che sarebbe stato possibile ottenere in una posizione di gestione. Il modello di separazione effettiva del gestore di trasmissione indipendente risponde ai requisiti stabiliti dal Consiglio europeo nella riunione dell’8 e 9 marzo 2007.

    (20)

    Al fine di sviluppare la concorrenza sul mercato interno dell’elettricità, i clienti non civili di grandi dimensioni dovrebbero essere in grado di scegliere i propri fornitori e di stipulare contratti con diversi fornitori per coprire il proprio fabbisogno di elettricità. È opportuno tutelare tali clienti contro le clausole di esclusività, il cui effetto è quello di escludere offerte concorrenti e/o complementari.

    (21)

    Uno Stato membro ha il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria nel suo territorio. Se uno Stato membro ha esercitato tale diritto, un’impresa non ha il diritto di porre in essere un gestore di sistemi indipendente o un gestore di trasmissione indipendente. Inoltre, un’impresa che esercita attività di generazione o di fornitura non può esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione di uno Stato membro che ha scelto la completa separazione proprietaria.

    (22)

    A norma della presente direttiva nel mercato interno dell’energia elettrica esisteranno diversi tipi di organizzazione del mercato. Le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per garantire parità di condizioni dovrebbero essere basate su esigenze prioritarie di interesse generale. La Commissione dovrebbe essere consultata sulla compatibilità delle misure con il trattato e la normativa comunitaria.

    (23)

    Nell’effettuare la separazione effettiva dovrebbe essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrebbe essere legittimata ad esercitare un controllo o eventuali diritti, in violazione delle norme in materia di separazione proprietaria o della opzione del gestore di sistemi indipendente, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasmissione o dei sistemi di trasmissione sia degli organi delle imprese di generazione o di fornitura. Per quanto riguarda la separazione proprietaria e l’opzione del gestore di sistemi indipendente, purché lo Stato membro in questione sia in grado di dimostrare che la prescrizione sia osservata, due organi pubblici distinti dovrebbero essere in grado di controllare le attività di generazione e fornitura, da un lato, e le altre attività di trasmissione, dall’altro.

    (24)

    La piena separazione effettiva delle attività di rete dalle attività di fornitura e generazione dovrebbe applicarsi in tutta la Comunità sia alle imprese della Comunità sia alle imprese non comunitarie. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura e generazione in tutta la Comunità rimangano indipendenti l’una dall’altra, le autorità di regolamentazione dovrebbero essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta la Comunità di dette norme, le autorità di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione il parere della Commissione al momento di adottare decisioni in materia di certificazioni. Per garantire, inoltre, il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità nonché la solidarietà e la sicurezza energetica all’interno della Comunità, la Commissione dovrebbe avere il diritto di fornire un parere in materia di certificazione in relazione ad un proprietario di sistema di trasmissione o ad un gestore del sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

    (25)

    La sicurezza degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto strettamente connessa all’efficiente funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica e all’integrazione dei mercati isolati dell’elettricità degli Stati membri. L’energia elettrica può essere fornita ai cittadini dell’Unione esclusivamente attraverso la rete. Mercati dell’energia elettrica funzionanti e, in particolare, le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura dell’energia elettrica sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell’economia e il benessere dei cittadini dell’Unione. Persone di paesi terzi dovrebbero pertanto essere autorizzate a controllare un sistema di trasmissione o un gestore del sistema di trasmissione soltanto se soddisfano i requisiti di effettiva separazione che si applicano all’interno della Comunità. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità ritiene che il sistema di trasmissione dell’energia elettrica sia un settore di grande importanza per la Comunità e che pertanto siano necessarie misure di salvaguardia supplementari a tutela della sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità in modo da evitare minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica nella Comunità e il benessere dei cittadini dell’Unione. La sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità richiede, in particolare, una valutazione dell’indipendenza della gestione della rete, del grado di dipendenza della Comunità e dei singoli Stati membri dai paesi terzi per l’approvvigionamento energetico e del trattamento accordato, in un determinato paese terzo, agli scambi interni e con l’estero e agli investimenti in materia di energia. La sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbe pertanto essere valutata alla luce delle circostanze di fatto di ciascun caso, nonché dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto internazionale, in particolare dagli accordi internazionali tra la Comunità e il paese terzo in questione. Se del caso, si incoraggia la Commissione a presentare raccomandazioni per negoziare pertinenti accordi con paesi terzi in materia di sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità o a includere le questioni necessarie in altri negoziati con detti paesi terzi.

    (26)

    L’accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l’accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni riguardo all’accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello della distribuzione rispetto al livello della trasmissione, dove la congestione e l’influenza degli interessi della generazione o della fornitura sono in genere maggiori di quanto si verifichi a livello di distribuzione. Inoltre, la separazione giuridica e funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione è stata prevista dalla direttiva 2003/54/CE, soltanto a partire dal 1o luglio 2007 e i suoi effetti sul mercato interno del gas naturale devono ancora essere valutati. Le norme sulla separazione giuridica e funzionale attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a creare una separazione effettiva delle attività a condizione che siano più chiaramente definite, che siano attuate correttamente e che la loro osservanza sia strettamente controllata. Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio è opportuno parimenti impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili.

    (27)

    Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la modernizzazione delle reti di distribuzione, ad esempio attraverso l’introduzione di reti intelligenti costruite in modo da favorire la generazione decentrata e l’efficienza energetica.

    (28)

    Nel caso di piccoli sistemi la prestazione di servizi ausiliari può dover essere garantita dal gestore di un sistema di trasmissione interconnesso con piccoli sistemi.

    (29)

    Per evitare d’imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato ai piccoli gestori di sistemi di distribuzione sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentare le imprese interessate da tali obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.

    (30)

    Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l’efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l’uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, quali gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti dell’industria chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento.

    (31)

    Le procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a un onere amministrativo sproporzionato alle dimensioni e al potenziale impatto tra i produttori di energia elettrica. Le procedure di autorizzazione eccessivamente lunghe possono costituire un ostacolo all’accesso dei nuovi operatori del mercato.

    (32)

    Sarebbe opportuno adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l’accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio.

    (33)

    La direttiva 2003/54/CE ha introdotto un obbligo per gli Stati membri di istituire regolatori dotati di competenze specifiche. L’esperienza tuttavia dimostra che l’efficacia degli interventi dei regolatori è spesso limitata dal fatto che essi non sono sufficientemente indipendenti rispetto alla pubblica amministrazione e che non sono dotati delle competenze e del potere discrezionale necessari. Per questo motivo, nella riunione dell’8 e 9 marzo 2007, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a elaborare proposte legislative che prevedano un’ulteriore armonizzazione delle competenze e il rafforzamento dell’indipendenza dei regolatori nazionali dell’energia. Dovrebbe essere possibile per tali regolatori nazionali coprire sia l’energia elettrica sia il gas.

    (34)

    Ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica i regolatori dell’energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Ciò non preclude il ricorso giurisdizionale né la vigilanza parlamentare ai sensi delle leggi costituzionali degli Stati membri. Inoltre, l’approvazione del bilancio dei regolatori da parte del legislatore nazionale non rappresenta un ostacolo all’autonomia di bilancio. Le disposizioni relative all’autonomia nell’esecuzione del bilancio assegnato dell’autorità di regolamentazione dovrebbero essere attuate nel quadro definito dal diritto nazionale in materia di bilancio e dalle relative norme. Nel contribuire all’indipendenza dell’autorità nazionale di regolamentazione da qualsiasi interesse politico o economico attraverso un adeguato sistema di rotazione, gli Stati membri dovrebbero poter tenere in debito conto la disponibilità di risorse umane e la dimensione del consiglio di amministrazione.

    (35)

    Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato dell’energia elettrica raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l’acquisto di energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di un mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l’immissione e il prelievo di energia elettrica e per non compromettere il sistema. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero agevolare la partecipazione dei clienti finali e degli aggregatori di clienti finali ai mercati della capacità di riserva e di bilanciamento.

    (36)

    Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione, del gestore del sistema di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda.

    (37)

    I regolatori dell’energia dovrebbero essere dotate dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga tali sanzioni. Ai regolatori dell’energia dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall’applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. La creazione di centrali elettriche virtuali — programmi di cessione dell’energia elettrica con cui un’impresa elettrica è obbligata a vendere o a rendere disponibile un certo volume di energia elettrica o a garantire l’accesso a parte della sua capacità di generazione a fornitori interessati per un certo periodo di tempo — sono una delle possibili misure cui si potrebbe ricorrere per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ai regolatori dell’energia dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio universale e pubblico di qualità elevata in coerenza con l’apertura del mercato, per la tutela dei clienti vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all’applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L’organismo indipendente al quale una parte che è stata destinataria della decisione di un regolatore nazionale ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un’altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.

    (38)

    Una qualsiasi armonizzazione dei poteri delle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe comprendere i poteri di fornire incentivi alle imprese elettriche e imporre alle stesse sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni. Le autorità di regolamentazione, inoltre, dovrebbero avere la facoltà di richiedere informazioni pertinenti alle imprese elettriche, e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi nonché della facoltà di dirimere controversie.

    (39)

    Il mercato interno dell’energia elettrica soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacolano l’efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l’entrata di nuovi attori. È necessario assicurare il miglioramento della concorrenza e della sicurezza dell’approvvigionamento tramite l’integrazione agevolata di nuove centrali elettriche nella rete elettrica in tutti gli Stati membri, incoraggiando in particolare i nuovi operatori del mercato. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, occorre aumentare la vigilanza esercitata dai regolatori sulle imprese che forniscono energia elettrica. Queste esigenze dovrebbero essere soddisfatte senza recare pregiudizio alla vigente normativa comunitaria sui mercati finanziari e dovrebbero anzi essere compatibili con quest’ultima. I regolatori dell’energia e i regolatori del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuno di essi abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza.

    (40)

    Prima dell'adozione, da parte della Commissione, di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia istituita dal regolamento (CE) n 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia (7) («l'Agenzia»), e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (il «CESR»), istituito con la decisione 2009/77/CE della Commissione (8), dovrebbero consultarsi al riguardo e fornire consulenza alla Commissione sul loro contenuto. L’Agenzia e il CESR dovrebbero altresì cooperare per svolgere un’indagine e fornire consulenza sull’opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di energia elettrica e su strumenti derivati sull’energia elettrica ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.

    (41)

    Gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l’autorità di regolamentazione, dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di contratti di fornitura con possibilità di interruzione.

    (42)

    Tutti i settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e tutti i cittadini dell’Unione, che beneficiano dei vantaggi economici del mercato interno, dovrebbero altresì poter beneficiare di elevati livelli di tutela dei consumatori, in particolare i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, le piccolo imprese dovrebbero anche poter beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico, in particolare riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento e a tariffe ragionevoli, per ragioni di equità, competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro. Tali clienti dovrebbero altresì avere accesso alla scelta, all’equità, alla rappresentanza e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

    (43)

    Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell’energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero assicurare la possibilità di contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento attraverso bandi di gara o una procedura equivalente, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica. Gli Stati membri dovrebbero avere, ai fini della tutela dell’ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, la possibilità di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Le nuove capacità comprendono tra l’altro le energie rinnovabili e la generazione combinata di calore ed energia elettrica.

    (44)

    Ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento è opportuno tenere sotto controllo l’equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell’approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura di rete necessaria, compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di energia elettrica. L’installazione e la manutenzione della necessaria infrastruttura di rete, comprese la capacità di interconnessione e la generazione e centralizzata di energia elettrica, costituiscono elementi importanti per assicurare un approvvigionamento stabile di energia elettrica.

    (45)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l’obiettivo della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell’energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure specifiche riguardanti il pagamento di fatture per l’energia elettrica o misure più generali nell’ambito del sistema di previdenza sociale. Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda che siano rivolti ai nuclei familiari o alle piccole imprese.

    (46)

    Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione dei consumatori, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell’ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria.

    (47)

    Gli Stati membri dovrebbero poter designare un fornitore di ultima istanza. Tale fornitore può essere la divisione vendite di un’impresa di distribuzione integrata verticalmente che svolge altresì le funzioni di distribuzione a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza della presente direttiva.

    (48)

    Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale dovrebbero poter comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l’investimento necessario.

    (49)

    Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato, a notificarle alla Commissione.

    (50)

    Gli obblighi del servizio pubblico, incluso per quanto riguarda il servizio universale, e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali; il diritto comunitario dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri. I cittadini dell’Unione europea e, ove gli Stati membri lo reputino opportuno, le piccole imprese dovrebbero poter godere degli obblighi del servizio pubblico, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento e i prezzi ragionevoli. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai consumatori risiede nell’accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti. Per questo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il proprio consumo e conoscere i relativi prezzi e i costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un’offerta sulla base di tali dati. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. I pagamenti anticipati dovrebbero rispecchiare il consumo probabile di elettricità e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell’energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori creeranno un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un’idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l’efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento. In tale ambito, la piena attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (9) aiuterà i consumatori a ridurre i costi dell’energia.

    (51)

    Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese elettriche. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l’altro una maggiore trasparenza. Le disposizioni in materia di protezione dei consumatori dovrebbero assicurare che ciascuno di essi, nel mandato della Comunità più ampio, tragga profitto da un mercato competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, ove lo Stato membro abbia così disposto, dalle autorità di regolamentazione.

    (52)

    I consumatori di energia elettrica devono poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione dovrebbe istituire, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese elettriche, una lista di controllo europea per i consumatori di energia accessibile e di facile consultazione che fornisca ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. Detta lista di controllo per i consumatori di energia dovrebbe essere fornita a tutti i consumatori e dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico.

    (53)

    La povertà energetica costituisce un problema crescente nella Comunità. Gli Stati membri interessati dal problema che ancora non lo hanno fatto dovrebbero quindi sviluppare piani di azione nazionali o altri quadri adeguati per affrontare la povertà energetica con l’obiettivo di ridurre il numero di persone colpite da tale problema. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire il necessario approvvigionamento energetico per i consumatori vulnerabili. A tal fine si potrebbe ricorrere a un approccio integrato, ad esempio nel quadro della politica sociale, e le relative misure potrebbero comprendere politiche sociali o miglioramenti dell’efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe, quanto meno, ammettere politiche nazionali a favore dei clienti vulnerabili.

    (54)

    Garantire una maggiore protezione dei consumatori implica mettere a disposizione misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.

    (55)

    Dovrebbe essere consentito basare l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti su una valutazione economica. Qualora dalla valutazione si evinca che l’introduzione di detti sistemi di misurazione è ragionevole dal punto di vista economico e efficace in termini di costi soltanto per i consumatori i cui consumi di elettricità ammontano a un determinato volume, gli Stati membri dovrebbero poter tener conto in fase di attuazione dei sistemi di misurazione intelligenti.

    (56)

    I prezzi di mercato dovrebbero fornire il giusto incentivo allo sviluppo della rete e agli investimenti in nuova produzione di energia elettrica.

    (57)

    La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori, nonché delle capacità di nuova produzione di energia elettrica dovrebbe rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di godere pienamente delle opportunità di un mercato interno dell’energia elettrica liberalizzato.

    (58)

    Al fine di creare un mercato interno dell’energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero promuovere l’integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori dei sistemi a livello comunitario e regionale, annettendovi anche sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche tuttora esistenti nella Comunità.

    (59)

    Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di un vero mercato interno dell’elettricità attraverso una rete di concessioni nella Comunità e, a tal fine, le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero costituire uno dei principali compiti delle autorità di regolamentazione, ove opportuno, in stretta collaborazione con l’Agenzia.

    (60)

    Tra gli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbero figurare la garanzia di norme comuni per un vero mercato interno e un’ampia offerta di elettricità accessibile a tutti. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero un incentivo per le interconnessioni transfrontaliere e per gli investimenti nella nuova produzione di energia, determinando, a lungo termine, la convergenza dei prezzi.

    (61)

    Le autorità di regolamentazione dovrebbero altresì fornire informazioni sul mercato per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato interno dell’energia elettrica e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, compresi gli aspetti relativi alla capacità di generazione, alle differenti fonti di generazione di energia elettrica, all’infrastruttura di trasmissione e distribuzione, alla qualità del servizio, agli scambi transfrontalieri, alla gestione della congestione, agli investimenti, ai prezzi all’ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell’efficienza energetica. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero denunciare alle autorità garanti della concorrenza e alla Commissione gli Stati membri in cui i prezzi pregiudicano la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.

    (62)

    Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno dell’energia elettrica pienamente operativo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (63)

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (10), la Commissione può adottare orientamenti per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Tali orientamenti, che costituiscono quindi misure di attuazione con effetto vincolante, costituiscono, anche rispetto a talune disposizioni della presente direttiva, uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità.

    (64)

    Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

    (65)

    In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (66)

    Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (12), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i loro provvedimenti di attuazione.

    (67)

    Tenuto conto della portata delle modifiche alla direttiva 2003/54/CE sarebbe opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione riunendole in un unico testo nell’ambito di una nuova direttiva.

    (68)

    La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPO I

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nella Comunità europea. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1)

    «generazione»: la produzione di energia elettrica;

    2)

    «produttore»: la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;

    3)

    «trasmissione»: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;

    4)

    «gestore del sistema di trasmissione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

    5)

    «distribuzione»: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;

    6)

    «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

    7)

    «cliente»: il cliente grossista e finale di energia elettrica;

    8)

    «cliente grossista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita;

    9)

    «cliente finale»: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;

    10)

    «cliente civile»: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;

    11)

    «cliente non civile»: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti;

    12)

    «cliente idoneo»: il cliente che è libero di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell’articolo 33;

    13)

    «interconnector»: apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

    14)

    «sistema interconnesso»: un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più interconnector;

    15)

    «linea diretta»: linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore di energia elettrica e un’impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;

    16)

    «priorità economica»: la classificazione di fonti di energia elettrica secondo criteri economici;

    17)

    «servizio ausiliare»: il servizio necessario per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione;

    18)

    «utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da un sistema di trasmissione o distribuzione;

    19)

    «fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;

    20)

    «impresa elettrica integrata»: un’impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

    21)

    «impresa verticalmente integrata»: un’impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l’impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica;

    22)

    «impresa collegata»: un’impresa collegata ai sensi dell’articolo 41 della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 44, paragrafo 2, lettera g) (13) del trattato e relativa ai conti consolidati (14), e/o un’impresa associata ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1 di detta direttiva, e/o un’impresa appartenente agli stessi soci;

    23)

    «impresa orizzontalmente integrata»: un’impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un’altra attività che non rientra nel settore dell’energia elettrica;

    24)

    «procedura di gara di appalto»: procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;

    25)

    «programmazione a lungo termine»: programmazione, in un’ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti;

    26)

    «piccolo sistema isolato»: ogni sistema con un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall’interconnessione con altri sistemi;

    27)

    «microsistema isolato»: ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;

    28)

    «sicurezza»: la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica;

    29)

    «efficienza energetica/gestione della domanda»: un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l’opzione più efficace ed economica, tenendo conto dell’impatto positivo sull’ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell’approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione;

    30)

    «fonti energetiche rinnovabili»: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

    31)

    «generazione distribuita»: impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;

    32)

    «contratto di fornitura di energia elettrica»: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull’energia elettrica;

    33)

    «strumenti derivati sull’energia elettrica»: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari (15), collegato all’energia elettrica;

    34)

    «controllo»: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa, in particolare attraverso:

    a)

    diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;

    b)

    diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un’impresa;

    35)

    «impresa elettrica»: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni.

    CAPO II

    NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

    Articolo 3

    Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

    1.   Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

    2.   Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese della Comunità che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all’energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (aventi cioè meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di EUR) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l’obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 6. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti.

    Il primo comma è attuato in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacola l’apertura del mercato prevista dall’articolo 33.

    4.   Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti abbiano il diritto di essere riforniti di elettricità da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti delle imprese di fornitura già registrate in un altro Stato membro.

    5.   Gli Stati membri provvedono a che:

    a)

    qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l’operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane;

    b)

    i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo.

    Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i diritti di cui alle lettere a) e b) siano riconosciuti a tutti i clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo.

    6.   Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.

    7.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione. In questo contesto, ciascun Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di elettricità a detti clienti nei periodi critici. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili. In particolare, essi adottano misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore con facilità. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato I.

    8.   Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali la formulazione di piani di azione nazionali in materia di energia, le prestazioni a titolo dei regimi previdenziali volte a garantire il necessario approvvigionamento di elettricità ai clienti vulnerabili o un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà. Tali misure non ostacolano l’apertura del mercato prevista all’articolo 33 e il funzionamento del mercato e vengono notificate alla Commissione, se del caso, in conformità delle disposizioni del paragrafo 15 del presente articolo. Detta notifica può altresì comprendere le misure avviate nell’ambito del sistema di previdenza sociale generale.

    9.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali:

    a)

    la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall’impresa fornitrice nell’anno precedente in modo comprensibile e facilmente confrontabile a livello nazionale;

    b)

    almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, in cui siano messe a disposizione del pubblico le informazioni sull’impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell’anno precedente;

    c)

    le informazioni concernenti i loro diritti per quanto riguarda le vie di ricorso a loro disposizione in caso di controversia.

    Con riguardo alle lettere a) e b) del presente comma, per l’energia elettrica ottenuta tramite una borsa dell’energia o importata da un’impresa situata al di fuori della Comunità, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall’impresa in questione nell’anno precedente.

    L’autorità nazionale di regolamentazione o un’altra autorità nazionale competente adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili e siano fornite, a livello nazionale, in un modo facilmente confrontabile.

    10.   Se del caso, gli Stati membri attuano misure per realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale e della tutela ambientale, comprese le misure di efficienza energetica/gestione della domanda e gli strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell’approvvigionamento. In particolare, queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e la costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

    11.   Allo scopo di promuovere l’efficienza energetica, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l’autorità di regolamentazione raccomandano fermamente alle imprese elettriche di ottimizzare l’uso dell’elettricità, ad esempio fornendo servizi di gestione dell’energia, sviluppando formule tariffarie innovative o, ove opportuno, introducendo sistemi di misurazione e reti intelligenti.

    12.   Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori.

    13.   Gli Stati membri garantiscono che sia predisposto un meccanismo indipendente quale un Mediatore dell’energia o un organismo dei consumatori ai fini di un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie.

    14.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8, 32 e/o 34 nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell’articolo 86 del trattato.

    15.   Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell’ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

    16.   La Commissione elabora, in consultazione con i soggetti interessati, tra cui gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori, le imprese elettriche e le parti sociali, e sulla base dei progressi sinora conseguiti, una lista di controllo per i consumatori di energia chiara e concisa contenente informazioni pratiche sui loro diritti. Gli Stati membri provvedono a che i fornitori di energia elettrica o i gestori dei sistemi di distribuzione, in collaborazione con l’autorità di regolamentazione, adottino le necessarie misure per trasmettere a tutti i loro consumatori una copia della lista di controllo per i consumatori di energia e garantiscono che essa sia resa pubblica.

    Articolo 4

    Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti

    Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, gli Stati membri possono delegare questo compito alle autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35. Il controllo riguarda, in particolare, l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. Ogni due anni, entro il 31 luglio, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.

    Articolo 5

    Norme tecniche

    Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l’interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Se del caso, l’Agenzia può formulare raccomandazioni appropriate volte a conseguire la compatibilità di dette norme. Le norme sono notificate alla Commissione, a norma dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (16).

    Articolo 6

    Promozione della cooperazione regionale

    1.   Gli Stati membri così come le autorità di regolamentazione cooperano tra di loro per l’integrazione dei mercati nazionali a uno o più livelli regionali, quale primo passo verso la creazione di un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare, le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri promuovono e facilitano la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione a livello regionale, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, con lo scopo di creare un mercato interno competitivo dell’elettricità, favoriscono la coerenza fra le loro legislazioni, regolamentazioni e i quadri tecnici e agevolano l’integrazione dei sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche tuttora esistenti nella Comunità. Lo spazio geografico coperto da questa cooperazione regionale include la cooperazione nelle aree geografiche definite a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009. Tale cooperazione può inoltre coprire altre aree geografiche.

    2.   L’Agenzia coopera con le autorità nazionali di regolamentazione e con i gestori del sistema di trasmissione per garantire la compatibilità delle regolamentazioni tra le regioni, allo scopo di creare un mercato interno competitivo dell’elettricità. Qualora ritenga che siano necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l’Agenzia formula le opportune raccomandazioni.

    3.   Gli Stati membri assicurano, mediante l’applicazione della presente direttiva, che i gestori dei sistemi di trasmissione dispongano di uno o più sistemi integrati a livello regionale relativi a due o più Stati membri per l’assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza della rete.

    4.   In caso di partecipazione di gestori di sistemi di trasmissione verticalmente integrati a un’impresa comune istituita per attuare detta cooperazione, l’impresa comune stabilisce e attua un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Tale programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere l’obiettivo di escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Esso è soggetto all’approvazione dell’Agenzia. La conformità al programma è controllata in modo indipendente dai responsabili della conformità dei gestori di sistemi di trasmissione verticalmente integrati.

    CAPO III

    GENERAZIONE

    Articolo 7

    Procedura di autorizzazione per nuove capacità

    1.   Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

    2.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. In fase di determinazione dei criteri opportuni, gli Stati membri tengono in considerazione:

    a)

    la sicurezza tecnica e fisica della rete elettrica, degli impianti e della relativa apparecchiatura;

    b)

    la protezione della salute e della sicurezza pubblica;

    c)

    la protezione dell’ambiente;

    d)

    l’assetto del territorio e la localizzazione;

    e)

    l’uso del suolo pubblico;

    f)

    l’efficienza energetica;

    g)

    la natura delle fonti primarie;

    h)

    le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;

    i)

    la conformità alle misure adottate in forza dell’articolo 3;

    j)

    il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell’obiettivo generale della Comunità di una quota pari almeno al 20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020 di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (17); e

    k)

    il contributo della capacità di generazione alla riduzione delle emissioni.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati.

    Gli Stati membri possono fissare orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche.

    Qualora gli Stati membri abbiano stabilito particolari procedure di autorizzazione in merito all’assetto del territorio applicate ai maggiori progetti di nuove infrastrutture nella capacità di generazione, gli Stati membri, ove opportuno, includono la costruzione della nuova capacità di generazione nel campo di applicazione di dette procedure e le attuano in modo non discriminatorio secondo un calendario adeguato.

    4.   I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell’autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente dispone di procedure di ricorso.

    Articolo 8

    Indizione di gare per nuove capacità

    1.   Gli Stati membri assicurano la possibilità, ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento, di prevedere nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda mediante una procedura di gara o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile avviare siffatte procedure soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure di efficienza energetica/gestione della domanda adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

    2.   Gli Stati membri possono assicurare la possibilità, ai fini della tutela dell’ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare possono riguardare nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate in base alla procedura di autorizzazione sono insufficienti a conseguire questi obiettivi.

    3.   La procedura di gara d’appalto per gli impianti di generazione e per le misure di efficienza energetica/gestione della domanda è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.

    Il capitolato d’oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata stabilita nel territorio di uno Stato membro in modo da consentirle di disporre del tempo sufficiente per presentare un’offerta.

    Per garantire la trasparenza e la non discriminazione, il capitolato d’oneri contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell’appalto, compresi gli incentivi previsti dalla gara, come i sussidi. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all’articolo 7, paragrafo 2.

    4.   Il bando di gara, per le capacità di generazione necessarie, deve tenere conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.

    5.   Gli Stati membri designano un’autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere l’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 1, quale responsabile dell’organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Il gestore del sistema di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell’assetto proprietario da altre attività non connesse al sistema di trasmissione può essere designato quale organismo responsabile dell’organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. L’autorità o l’organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.

    CAPO IV

    GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

    Articolo 9

    Separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012:

    a)

    ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione;

    b)

    la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:

    i)

    ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione; oppure

    ii)

    ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura;

    c)

    la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzare a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura; e

    d)

    la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura sia all’interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione.

    2.   I diritti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 comprendono, in particolare:

    a)

    il potere di esercitare diritti di voto;

    b)

    il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; oppure

    c)

    la detenzione di una quota di maggioranza.

    3.   Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, l’espressione «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» comprende la nozione di «impresa che effettua le funzioni di produzione e/o fornitura» ai sensi della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (18), e le espressioni «gestore di sistemi di trasmissione» e «sistema di trasmissione» comprendono le nozioni di «gestore del sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» ai sensi di detta direttiva.

    4.   Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione alle lettere b) e c) del paragrafo 1 fino al 3 marzo 2013, a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un’impresa verticalmente integrata.

    5.   L’obbligo di cui alla lettera a) del paragrafo 1 si presume osservato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un’impresa comune operante in qualità di gestore dei sistemi di trasmissione in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. Nessun’altra impresa può partecipare all’impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistemi indipendente ai sensi dell’articolo 13 o come gestore dei sistemi di trasmissione indipendente ai fini del capo V.

    6.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione, da una parte, e su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura, dall’altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.

    7.   Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all’articolo 16, acquisite da un gestore di sistemi di trasmissione che ha fatto parte di un’impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di generazione o attività di fornitura.

    8.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

    In tal caso, lo Stato membro interessato:

    a)

    designa un gestore di sistemi indipendente a norma dell’articolo 13; oppure

    b)

    si conforma alle disposizioni del capo V.

    9.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata e sono state adottate misure che garantiscano un’indipendenza più effettiva del gestore dei sistemi di trasmissione rispetto alle disposizioni del capo V, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

    10.   Prima che un’impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo, essa è certificata secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, a norma delle quali la Commissione verifica che le misure adottate garantiscano chiaramente un’indipendenza più effettiva del gestore dei sistemi di trasmissione rispetto alle disposizioni del capo V.

    11.   A imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione non deve in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.

    12.   Le imprese che svolgono una funzione di generazione o di fornitura non devono in nessun caso potere, direttamente o indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasmissione separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.

    Articolo 10

    Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

    1.   Prima che un’impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione, essa è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009.

    2.   Le imprese proprietarie di un sistema di trasmissione che sono state certificate dall’autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all’articolo 9, secondo la procedura di certificazione descritta di seguito, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasmissione. La designazione dei gestori di sistemi di trasmissione è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    3.   I gestori di sistemi di trasmissione notificano all’autorità di regolamentazione tutte le previste transazioni che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni dell’articolo 9.

    4.   Le autorità di regolamentazione vigilano in permanenza sull’osservanza delle prescrizioni dell’articolo 9 da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Al fine di assicurare tale osservanza essi avviano una procedura di certificazione:

    a)

    quando ricevono notifica dal gestore del sistema di trasmissione a norma del paragrafo 3;

    b)

    di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell’influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasmissione rischia di concretare una violazione dell’articolo 9, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure

    c)

    su una richiesta motivata della Commissione.

    5.   Le autorità di regolamentazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasmissione nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell’autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.

    6.   L’autorità di regolamentazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore del sistema di trasmissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini di detta decisione. La Commissione decide secondo la procedura di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n.714/2009.

    7.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione ed alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.

    8.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

    Articolo 11

    Certificazione in relazione ai paesi terzi

    1.   Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario di sistema di trasmissione o da un gestore del sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi, l’autorità di regolamentazione lo notifica alla Commissione.

    L’autorità di regolamentazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo di un sistema di trasmissione o di un gestore del sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

    2.   Il gestore dei sistemi di trasmissione notificano all’autorità di regolamentazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo del sistema di trasmissione o del gestore del sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

    3.   L’autorità di regolamentazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione di un gestore del sistema di trasmissione entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:

    a)

    che l’entità interessata ottempera agli obblighi di cui all’articolo 9; e

    b)

    all’autorità di regolamentazione o ad un’altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dello Stato membro e della Comunità. Nell’esaminare tale questione l’autorità di regolamentazione o l’altra autorità competente a tal fine designata tiene conto:

    i)

    dei diritti e degli obblighi della Comunità in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento energetico;

    ii)

    dei diritti e degli obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con lo stesso, nella misura in cui sono conformi al diritto comunitario; e

    iii)

    di altre circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato.

    4.   L’autorità di regolamentazione notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.

    5.   Gli Stati membri prevedono che, prima che l’autorità di regolamentazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità e/o l’autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione se:

    a)

    l’entità interessata ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 9; e

    b)

    il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità.

    6.   La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro un periodo di due mesi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all’autorità nazionale di regolamentazione oppure all’autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest’ultima.

    Nell’elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell’Agenzia, dello Stato membro interessato e delle parti interessate. Ove la Commissione formuli tale richiesta, il periodo di due mesi può essere prorogato di due mesi.

    In assenza di un parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell’autorità di regolamentazione.

    7.   Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità, la Commissione tiene conto:

    a)

    delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato; e

    b)

    dei diritti e degli obblighi della Comunità in relazione a tale paese terzo o a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento.

    8.   L’autorità nazionale di regolamentazione dispone di un termine di due mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell’adottare la decisione definitiva, l’autorità nazionale di regolamentazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico o la sicurezza dell’approvvigionamento di energia di un altro Stato membro. Se lo Stato membro ha designato un’altra autorità competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l’autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva dell’autorità nazionale di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione finale differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione alla base della stessa.

    9.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare i controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi concernenti la pubblica sicurezza in conformità al diritto comunitario.

    10.   La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell’applicazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

    11.   Il presente articolo, tranne il paragrafo 3, lettera a), si applica anche agli Stati membri soggetti a deroga ai sensi dell’articolo 44.

    Articolo 12

    Compiti dei gestori del sistema di trasmissione

    Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

    a)

    garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l’ambiente;

    b)

    garantire mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;

    c)

    contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento mediante un’adeguata capacità di trasmissione e affidabilità del sistema;

    d)

    gestire i flussi di elettricità sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari, inclusi quelli forniti in risposta alla domanda, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;

    e)

    fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l’interoperabilità del sistema interconnesso;

    f)

    assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;

    g)

    fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema; e

    h)

    riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell’ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 714/2009, concedendo l’accesso a terzi e gestendolo nonché fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato, sotto il controllo delle autorità di regolamentazione nazionali; nell’espletamento dei loro compiti ai sensi del presente articolo i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperano in primo luogo per promuovere l’integrazione del mercato.

    Articolo 13

    Gestore di sistemi indipendente

    1.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo 9, paragrafo 1 e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione. Tale designazione è soggetta all’approvazione della Commissione.

    2.   Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistemi indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d);

    b)

    il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all’articolo 12;

    c)

    il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall’autorità di regolamentazione;

    d)

    il proprietario del sistema di trasmissione ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l’impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente; e

    e)

    il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 714/2009 anche in ordine alla cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.

    3.   Le imprese che sono state certificate dall’autorità di regolamentazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2 del presente articolo sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica la procedura di certificazione di cui all’articolo 10 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009 o all’articolo 11 della presente direttiva.

    4.   Ogni gestore di sistemi indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell’accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l’accesso, dei corrispettivi della congestione, dei pagamenti nell’ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 714/2009, nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l’adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il gestore di sistemi indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell’entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistemi indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni del presente capo. Il proprietario dei sistemi di trasmissione non è responsabile della concessione né della gestione dell’accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.

    5.   Se è stato designato un gestore di sistemi indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:

    a)

    fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistemi indipendente nell’espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

    b)

    finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall’autorità di regolamentazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi d finanziamento all’uopo necessari sono approvati dall’autorità di regolamentazione. Prima di decidere in merito, quest’ultima consulta il proprietario del sistema di trasmissione e le altre parti interessate;

    c)

    garantire la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all’esercizio delle attività del gestore di sistemi indipendente; e

    d)

    fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l’assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistemi indipendente.

    6.   In stretta cooperazione con l’autorità di regolamentazione, l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.

    Articolo 14

    Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione

    1.   Qualora sia stato nominato un gestore di sistemi indipendente un proprietario del sistema di trasmissione che fa parte di un’impresa verticalmente integrata è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.

    2.   Per garantire l’indipendenza del proprietario del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

    a)

    i responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasmissione non devono far parte di strutture dell’impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;

    b)

    devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; e

    c)

    il proprietario del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questi obiettivi. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all’autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.

    3.   La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasmissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

    Articolo 15

    Dispacciamento e bilanciamento

    1.   Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d’appalto, il gestore del sistema di trasmissione è responsabile, quando svolge questa funzione, del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell’impiego degli interconnector con altri sistemi.

    2.   Il dispacciamento degli impianti di generazione e l’impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che sono approvati dalle autorità nazionali di regolamentazione, qualora competenti, e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. I criteri tengono conto della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema.

    3.   Uno Stato membro impone ai gestori della rete che effettuano il dispacciamento degli impianti di generazione usando le fonti di energia rinnovabile l’obbligo di agire in conformità all’articolo 16 della direttiva 2009/28/CE. Può altresì imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

    4.   Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, con un limite del 15 % di tutta l’energia primaria necessaria per generare l’energia elettrica consumata nello Stato membro interessato in ogni anno civile.

    5.   Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto delle norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasmissione, compresa la capacità di interconnessione.

    6.   I gestori del sistema di trasmissione acquisiscono l’energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolgono questa funzione.

    7.   Le regole di bilanciamento della rete elettrica adottate dai gestori del sistema di trasmissione, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasmissione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l’articolo 37, paragrafo 6, e sono oggetto di pubblicazione.

    Articolo 16

    Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasmissione

    1.   Fatto salvo l’articolo 30 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasmissione e ciascun proprietario di sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, esso non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell’impresa, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, gli Stati membri assicurano che il proprietario del sistema di trasmissione e la restante parte dell’impresa non utilizzino servizi comuni, quali uffici legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.

    2.   Nell’ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasmissione di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.

    3.   Le informazioni necessarie per un’effettiva concorrenza e l’efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo lascia impregiudicato il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

    CAPO V

    GESTORE DI TRASMISSIONE INDIPENDENTE

    Articolo 17

    Beni, apparecchiature, personale e identità

    1.   I gestori dei sistemi di trasmissione sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l’attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare:

    a)

    i beni necessari per l’attività di trasmissione di energia elettrica, compreso il sistema di trasmissione, sono proprietà del gestore del sistema di trasmissione;

    b)

    il personale necessario per l’attività di trasmissione di energia elettrica, compresa l’effettuazione di tutti i compiti dell’impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasmissione;

    c)

    il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell’impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore di sistemi di trasmissione può, tuttavia, prestare servizi all’impresa verticalmente integrata a condizione che:

    i)

    la prestazione di tali servizi non crei discriminazioni tra gli utenti del sistema, sia disponibile a tutti gli utenti del sistema alle stesse condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza nella produzione o nella fornitura; e

    ii)

    la prestazione di tali servizi abbia luogo in osservanza di condizioni approvate dall’autorità di regolamentazione;

    d)

    fatte salve le decisioni dell’organo di vigilanza di cui all’articolo 20, le opportune risorse finanziarie per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione, a tempo debito, del gestore del sistema di trasmissione dall’impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata dello stesso.

    2.   L’attività di trasmissione di energia elettrica include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati all’articolo 12:

    a)

    la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione e i contatti con i terzi e con le autorità di regolamentazione;

    b)

    la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione nell’ambito della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica (l’ENTSO per l’energia elettrica);

    c)

    la concessione e la gestione dell’accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;

    d)

    la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasmissione compresi corrispettivi per l’accesso, oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali l’acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite);

    e)

    la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasmissione sicuro, efficiente ed economico;

    f)

    la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

    g)

    la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasmissione, borse dell’energia ed altri attori interessati, al fine di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; e

    h)

    tutti i servizi all’impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi TI.

    3.   I gestori dei sistemi di trasmissione sono organizzati in una forma giuridica di cui all’articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio (19).

    4.   Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto, per quanto riguarda l’identità dell’impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l’identità distinta dell’impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.

    5.   Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell’impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.

    6.   I conti dei gestori dei sistemi di trasmissione sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l’impresa verticalmente integrata o parte di essa.

    Articolo 18

    Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione

    1.   Fatte salve le decisioni dell’organo di vigilanza ai sensi dell’articolo 20, il gestore del sistema di trasmissione dispone:

    a)

    di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall’impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasmissione; e

    b)

    del potere di riunire fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.

    2.   Il gestore del sistema di trasmissione opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l’attività di trasmissione in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.

    3.   Le affiliate dell’impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasmissione. Quest’ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell’impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata.

    4.   La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasmissione assicurano un’indipendenza effettiva di quest’ultimo conformemente al presente capo. L’impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasmissione per quanto riguarda le attività quotidiane di quest’ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell’articolo 22.

    5.   Nell’espletamento dei compiti di cui all’articolo 12 e all’articolo 17, paragrafo 2 della presente direttiva e nell’osservanza degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 714/2009, i gestori del sistema di trasmissione non operano discriminazioni tra persone o entità diverse e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella produzione o nella fornitura.

    6.   Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione, compresi i prestiti concessi da quest’ultimo all’impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasmissione tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell’autorità di regolamentazione su richiesta.

    7.   Il gestore del sistema di trasmissione sottopone all’approvazione dell’autorità di regolamentazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l’impresa verticalmente integrata.

    8.   Il gestore del sistema di trasmissione informa l’autorità di regolamentazione delle risorse finanziarie, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti.

    9.   L’impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasmissione di ottemperare agli obblighi di cui al presente capo o ne pregiudichi l’operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasmissione di chiederle l’autorizzazione di osservare tali obblighi.

    10.   Un’impresa certificata conforme ai requisiti del presente capo dall’autorità di regolamentazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasmissione. Si applica la procedura di certificazione di cui all’articolo 10 o 11 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009.

    Articolo 19

    Indipendenza del personale e della gestione del gestore del sistema di trasmissione

    1.   Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione sono adottate dall’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione nominato a norma dell’articolo 20.

    2.   L’identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall’organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all’autorità di regolamentazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se, entro tre settimane dalla notifica, l’autorità di regolamentazione non ha formulato obiezioni al riguardo.

    L’autorità di regolamentazione può formulare un’obiezione per quanto concerne le decisioni di cui al paragrafo 1:

    a)

    se sorgono dubbi circa l’indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi; oppure

    b)

    in caso di cessazione anticipata di un mandato, se esistono dubbi circa la motivazione di tale cessazione anticipata.

    3.   Non è esercitata alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l’impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasmissione per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione soggetti alle disposizioni di cui al presente paragrafo.

    4.   Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non hanno nessun’altra posizione o responsabilità professionali, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

    5.   Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell’impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasmissione.

    6.   Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all’autorità di regolamentazione in caso di reclami di persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.

    7.   Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasmissione, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione né con i suoi azionisti di controllo per un periodo non superiore a quattro anni.

    8.   Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto.

    Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, che non sono soggetti al paragrafo 3, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell’impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.

    Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.

    Articolo 20

    Organo di sorveglianza

    1.   Il gestore del sistema di trasmissione ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione, in particolare le decisioni riguardanti l’approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasmissione e l’ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell’organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasmissione e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell’articolo 22.

    2.   L’organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l’impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone la pertinente legislazione di uno Stato membro, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione.

    3.   Ad almeno la metà meno uno dei membri dell’organo di sorveglianza si applica l’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 19, paragrafi da 3 a 7.

    A tutti i membri dell’organo di sorveglianza si applica l’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, lettera b).

    Articolo 21

    Programma di adempimenti e responsabile della conformità

    1.   Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino ed attuino un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questi obiettivi. Esso è subordinato all’approvazione dell’autorità di regolamentazione. Fatte salve le competenze dell’autorità nazionale di regolamentazione, un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.

    2.   Il responsabile della conformità è nominato dall’organo di sorveglianza, fatta salva l’approvazione dell’autorità di regolamentazione. L’autorità di regolamentazione può rifiutare la nomina del responsabile della conformità soltanto per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l’articolo 19, paragrafi da 2 a 8.

    3.   Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:

    a)

    controllare l’attuazione del programma di adempimenti;

    b)

    redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all’autorità di regolamentazione;

    c)

    riferire all’organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;

    d)

    notificare all’autorità di regolamentazione qualsiasi violazione sostanziale dell’attuazione del programma di adempimenti; e

    e)

    riferire all’autorità di regolamentazione in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione.

    4.   Il responsabile della conformità trasmette all’autorità di regolamentazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui il competente organo di gestione e/o amministrativo del gestore del sistema di trasmissione li trasmette all’organo di sorveglianza.

    5.   Qualora l’impresa verticalmente integrata, nel corso dell’assemblea generale o tramite il voto dei membri dell’organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l’adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano di sviluppo decennale dovevano essere attuati nei tre anni successivi, il responsabile della conformità ne informa l’autorità di regolamentazione, la quale agisce in conformità all’articolo 22.

    6.   Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, inclusa la durata del suo mandato, sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolamentazione. Tali condizioni assicurano l’indipendenza del responsabile della conformità, inclusa altresì la fornitura di tutte le risorse necessarie all’adempimento dei suoi doveri. Durante il suo mandato, il responsabile della conformità non può detenere altre cariche, responsabilità o interessi professionali, direttamente o indirettamente, in o con nessuna parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

    7.   Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all’autorità di regolamentazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione.

    8.   Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, nonché a quelle dell’organo di sorveglianza e all’assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:

    a)

    le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 714/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l’assegnazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;

    b)

    i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema di trasmissione, compresi gli investimenti per l’interconnessione e la connessione;

    c)

    le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasmissione.

    9.   Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasmissione ottemperi all’articolo 16.

    10.   Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasmissione nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.

    11.   Previo accordo dell’autorità di regolamentazione, l’organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell’autorità di regolamentazione.

    12.   Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasmissione senza necessità di preavviso.

    Articolo 22

    Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

    1.   I gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono annualmente all’autorità di regolamentazione, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull’offerta esistenti e previste. Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento.

    2.   In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:

    a)

    indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nell’arco dei dieci anni successivi;

    b)

    contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo; e

    c)

    prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento.

    3.   Nell’elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasmissione procede ad una stima ragionevole dell’evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti regionali e su scala comunitaria.

    4.   L’autorità di regolamentazione consulta tutti gli utenti effettivi o potenziali del sistema sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali del sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L’autorità di regolamentazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti.

    5.   L’autorità di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario) di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n 714/2009. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l’autorità di regolamentazione consulta l’Agenzia. L’autorità di regolamentazione può chiedere al gestore della rete di trasmissione di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

    6.   L’autorità di regolamentazione controlla e valuta l’attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.

    7.   Nei casi in cui il gestore del sistema di trasmissione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all’autorità di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l’investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente:

    a)

    imporre al gestore del sistema di trasmissione di realizzare gli investimenti in causa;

    b)

    indire una gara d’appalto per l’investimento in questione, aperta a tutti gli investitori; oppure

    c)

    imporre al gestore del sistema di trasmissione di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.

    Se si è avvalsa dei poteri di cui al primo comma, lettera b), l’autorità di regolamentazione può fare obbligo al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire:

    a)

    al finanziamento ad opera di terzi;

    b)

    alla costruzione ad opera di terzi;

    c)

    alla costruzione esso stesso dei nuovi beni in questione;

    d)

    alla gestione esso stessi dei nuovi beni in questione.

    Il gestore del sistema di trasmissione comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l’investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasmissione e prodiga in generale il massimo degli sforzi per facilitare l’attuazione del progetto di investimento.

    Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolamentazione.

    8.   Se l’autorità di regolamentazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, primo comma, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

    Articolo 23

    Poteri decisionali in materia di connessione di nuove centrali elettriche al sistema di trasmissione

    1.   Il gestore del sistema di trasmissione instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuove centrali elettriche al sistema di trasmissione. Tali procedure sono soggette all’approvazione delle autorità nazionale di regolamentazione.

    2.   Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare la connessione di una nuova centrale elettrica a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili, per esempio a motivo di una congestione in punti distanti del sistema di trasporto. Il gestore del sistema di trasmissione comunica le necessarie informazioni.

    3.   Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare un nuovo punto di connessione adducendo il motivo che comporterà costi supplementari collegato alla necessità di aumentare la capacità di elementi del sistema nelle immediate vicinanze del punto di connessione.

    CAPO VI

    GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

    Articolo 24

    Designazione dei gestori del sistema di distribuzione

    Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli da 25, 26 e 27.

    Articolo 25

    Compiti dei gestori del sistema di distribuzione

    1.   Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica.

    2.   In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.

    3.   Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, compreso l’utilizzo di quest’ultimo.

    4.   Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

    5.   Ciascun gestore del sistema di distribuzione acquisisce l’energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolge tale funzione. Questa disposizione non pregiudica la possibilità di usare l’energia elettrica acquisita in base ai contratti conclusi anteriormente al 1o gennaio 2002.

    6.   Nel caso in cui un gestore di un sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest’ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte del gestore di un sistema di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell’articolo 37, paragrafo 6, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.

    7.   In fase di pianificazione dello sviluppo del sistema di distribuzione, il gestore del sistema di distribuzione prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.

    Articolo 26

    Separazione dei gestori del sistema di distribuzione

    1.   Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall’impresa verticalmente integrata.

    2.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un’impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l’organizzazione e l’adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:

    a)

    i responsabili della direzione del gestore del sistema di trasmissione non devono far parte di strutture dell’impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;

    b)

    devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

    c)

    il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall’impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. Ciò non dovrebbe ostare all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell’articolo 37 paragrafo 6, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e

    d)

    il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 1 una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata. Il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.

    3.   Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un’impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate dalle autorità di regolamentazione o altri organi competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l’identità distinta del ramo «fornitura» dell’impresa verticalmente integrata.

    4.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.

    Articolo 27

    Obbligo di riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione

    Fatto salvo l’articolo 30 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione deve mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, e deve impedire che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio.

    Articolo 28

    Sistemi di distribuzione chiusi

    1.   Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:

    a)

    per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure

    b)

    il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

    2.   Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso:

    a)

    dal requisito di cui all’articolo 25, paragrafo 5, di acquisire l’energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;

    b)

    dal requisito di cui all’articolo 32, paragrafo 1, di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 37.

    3.   Quando è concessa un’esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all’articolo 37, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.

    4.   L’uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2.

    Articolo 29

    Gestore di un sistema combinato

    L’articolo 26, paragrafo 1 non osta alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che il gestore ottemperi agli articoli 9, paragrafo 1, o 13 e 14 o del capo V o rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2.

    CAPO VII

    SEPARAZIONE E TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

    Articolo 30

    Diritto di accesso alla contabilità

    1.   Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35 hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni come previsto dall’articolo 31.

    2.   Gli Stati membri e le autorità da essi designate, comprese le autorità di regolamentazione, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

    Articolo 31

    Separazione della contabilità

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 3.

    2.   Le imprese elettriche, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 44, paragrafo 2, lettera g) (20) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (21).

    Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

    3.   Nella loro contabilità interna le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell’energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. Fino al 1o luglio 2007, esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione o distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell’energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

    4.   La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l’obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.

    CAPO VIII

    ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO AL SISTEMA

    Articolo 32

    Accesso di terzi

    1.   Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 37e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

    2.   Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l’accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all’articolo 3 e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico. Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l’utente del sistema a cui sia stato negato l’accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolamentazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l’accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell’informazione.

    Articolo 33

    Apertura del mercato e reciprocità

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché tra i clienti idonei rientrino:

    a)

    fino al 1o luglio 2004, i clienti idonei di cui all’articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 96/92/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;

    b)

    a partire dal 1o luglio 2004, tutti i clienti non civili;

    c)

    a partire dal 1o luglio 2007, tutti i clienti.

    2.   Per evitare squilibri nell’apertura dei mercati dell’energia elettrica:

    a)

    i contratti di fornitura di energia elettrica conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati; e

    b)

    qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell’interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura richiesta, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.

    Articolo 34

    Linee dirette

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:

    a)

    tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei; e

    b)

    tutti i clienti idonei nel loro territorio sono riforniti mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici.

    2.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.

    3.   La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell’articolo 32.

    4.   Gli Stati membri possono subordinare l’autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell’articolo 32o, a seconda dei casi, all’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 37.

    5.   Gli Stati membri possono negare l’autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 3. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

    CAPO IX

    AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

    Articolo 35

    Designazione ed indipendenza delle autorità di regolamentazione

    1.   Ciascuno Stato membro designa un’unica autorità nazionale di regolamentazione a livello nazionale.

    2.   Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicata la designazione di altre autorità di regolamentazione a livello regionale in seno agli Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello comunitario in seno al Comitato dei regolatori dell’Agenzia, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 713/2009.

    3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può designare autorità di regolamentazione per piccoli sistemi situati in una regione geograficamente separata il cui consumo nel 2008 è inferiore al 3 % del consumo totale dello Stato membro di cui fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello comunitario in seno al Comitato dei regolatori dell’Agenzia, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 713/2009.

    4.   Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell’esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l’autorità di regolamentazione:

    a)

    sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;

    b)

    garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:

    i)

    agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e

    ii)

    non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell’esercizio delle funzioni di regolamentazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali, o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo, non connessi con i compiti e le competenze di regolamentazione di cui all’articolo 37.

    5.   Per tutelare l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

    a)

    l’autorità di regolamentazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico, e disponga di dotazioni finanziarie annuali separate, di autonomia di esecuzione del bilancio assegnato e di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività; e

    b)

    i membri del comitato dell’autorità di regolamentazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell’autorità di regolamentazione siano nominati per un mandato prefissato compreso tra i cinque e i sette anni, rinnovabile una volta.

    Relativamente alla lettera b) del primo comma, gli Stati membri istituiscono un sistema di rotazione adeguato per il comitato o il personale direttivo superiore. I membri del comitato o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore possono essere revocati durante il loro mandato soltanto se non rispondono più ai requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se hanno commesso irregolarità ai sensi della legge nazionale.

    Articolo 36

    Obiettivi generali dell’autorità di regolamentazione

    Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolamentazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’articolo 37, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:

    a)

    promuovere, in stretta cooperazione con l’Agenzia, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione, un mercato interno dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l’efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori della Comunità e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell’elettricità, tenendo conto di obiettivi a lungo termine;

    b)

    sviluppare mercati regionali concorrenziali e adeguatamente funzionanti all’interno della Comunità, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);

    c)

    eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l’integrazione dei mercati nazionali che potrebbe agevolare la circolazione dell’energia elettrica attraverso la Comunità;

    d)

    contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l’adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l’efficienza energetica nonché l’integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasmissione e di distribuzione;

    e)

    agevolare l’accesso alla rete di nuove capacità di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l’accesso di nuovi operatori del mercato e dell’energia elettrica da fonti di energia rinnovabili;

    f)

    assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l’integrazione del mercato;

    g)

    provvedere a che i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;

    h)

    contribuire a conseguire un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell’approvvigionamento di energia elettrica, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.

    Articolo 37

    Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione

    1.   L’autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:

    a)

    stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo;

    b)

    garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e di altre disposizioni della pertinente normativa comunitaria, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;

    c)

    cooperare con l’autorità di regolamentazione o con le autorità degli Stati membri interessati nonché con l’Agenzia sulle questioni transfrontaliere;

    d)

    osservare ed attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’Agenzia e della Commissione;

    e)

    presentare annualmente una relazione sull’attività svolta e sull’esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all’Agenzia ed alla Commissione. Tali relazioni descrivono le iniziative prese e i risultati ottenuti in ordine a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;

    f)

    provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura;

    g)

    vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e fornire, nella sua relazione annuale, un’analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione sotto il profilo della loro conformità con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 714/2009; tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica di tali piani di investimento;

    h)

    vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all’affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate nonché stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell’approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti;

    i)

    vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all’ingrosso, e sull’osservanza, da parte delle imprese elettriche, degli obblighi in materia di trasparenza;

    j)

    vigilare sul grado e sull’efficacia di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell’energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione, i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità preposte alla tutela della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

    k)

    monitorare l’emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione informano le autorità nazionali garanti della concorrenza in merito a tali pratiche;

    l)

    rispettare la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti di approvvigionamento interrompibili nonché i contratti a lungo termine a condizione che siano compatibili con il diritto comunitario e coerenti con le politiche della Comunità;

    m)

    controllare il tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni;

    n)

    garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all’allegato I, siano effettive e applicate;

    o)

    pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di fornitura all’articolo 3 e fornirle, se del caso, alle autorità competenti;

    p)

    garantire l’accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato armonizzato facilmente comprensibile a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui alla lettera h) dell’allegato A;

    q)

    vigilare sull’applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009;

    r)

    vigilare sugli investimenti in capacità di generazione sotto il profilo della sicurezza dell’approvvigionamento;

    s)

    monitorare la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione della Comunità e di paesi terzi;

    t)

    vigilare sull’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 42; e

    u)

    contribuire alla compatibilità dei processi di scambio dei dati per i principali processi di mercato a livello regionale.

    2.   Ove uno Stato membro lo abbia previsto, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse da quella di regolamentazione. In tal caso le informazioni risultanti dall’esercizio di tale vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell’autorità di regolamentazione.

    Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l’autorità di regolamentazione si consulta, se del caso, con i gestori del sistema di trasmissione e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

    Le approvazioni concesse da un’autorità di regolamentazione o dall’Agenzia ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l’uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell’autorità di regolamentazione ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione.

    3.   Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di sistemi indipendente ai sensi dell’articolo 13, l’autorità di regolamentazione:

    a)

    controlla l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore di sistemi indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del paragrafo 4, lettera d);

    b)

    controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistemi indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in modo da assicurare che il gestore di sistemi indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistemi indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del paragrafo 11;

    c)

    fatta salva la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistemi indipendente;

    d)

    provvede affinché le tariffe per l’accesso alla rete riscosse dai gestori di sistemi indipendenti comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete che consenta un compenso adeguato per l’utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;

    e)

    procede a ispezioni anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore di sistemi indipendente; e

    f)

    vigilano sull’utilizzazione dei corrispettivi della congestione riscossi dal gestore di sistemi indipendente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all’autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:

    a)

    il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di energia elettrica;

    b)

    il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell’energia elettrica e di adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ove appropriato, l’autorità di regolamentazione ha anche il potere di cooperare con l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari o con la Commissione nello svolgimento di un’indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;

    c)

    il potere di richiedere alle imprese elettriche tutte le informazioni pertinenti per l’assolvimento dei suoi compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l’accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete;

    d)

    il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione; o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni. Ciò include il potere di imporre o proporre di imporre sanzioni fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione al gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 % del fatturato annuo dell’impresa verticalmente integrata all’impresa verticalmente integrata, secondo i casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva; e

    e)

    adeguati diritti di inchieste e pertinenti poteriistruttori per la risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 11 e 12.

    5.   Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di sistema di trasmissione a norma del capo V, all’autorità di regolamentazione saranno attribuiti almeno i seguenti compiti e competenze:

    a)

    imporre sanzioni a norma del paragrafo 4, lettera d) per comportamenti discriminatori a favore dell’impresa verticalmente integrata;

    b)

    controllare le comunicazioni tra il gestore di sistema di trasmissione e l’impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore di sistema di trasmissione ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;

    c)

    agire in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie sorte tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati ai sensi del paragrafo 11;

    d)

    controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione;

    e)

    approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore di sistema del trasmissione a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;

    f)

    chiedere giustificazioni all’impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell’articolo 21, paragrafo 4. Tali giustificazioni includono in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell’impresa verticalmente integrata;

    g)

    procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell’impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasmissione; e

    h)

    attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasmissione a un gestore di sistemi indipendente designato a norma dell’articolo 13 in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasmissione degli obblighi ad esso incombenti a norma della presente direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell’impresa verticalmente integrata.

    6.   Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:

    a)

    la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione o le relative metodologie. Queste tariffe o metodologie devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti;

    b)

    la prestazione di servizi di bilanciamento, che sono svolti nel modo più economico possibile e forniscono incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l’immissione e il prelievo di energia. I servizi di bilanciamento devono essere forniti in modo equo e non discriminatorio ed essere basati su criteri obiettivi;

    c)

    l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione.

    7.   Le metodologie o i termini e le condizioni di cui al paragrafo 6 saranno pubblicate.

    8.   In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.

    9.   Le autorità di regolamentazione controllano la gestione della congestione all’interno delle reti elettriche nazionali, compresi gli interconnettori, e l’attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione o gli operatori di mercato presentano per approvazione alle autorità nazionali di regolamentazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l’assegnazione delle capacità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere la modifica di tali regole.

    10.   Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe o le metodologie di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio. In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione, le autorità di regolamentazione hanno il potere di fissare o approvare tariffe o metodologie di trasmissione e distribuzione in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe o le metodologie definitive di trasmissione e distribuzione si discostino da quelle provvisorie.

    11.   Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi di quest’ultimo ai sensi della presente direttiva, può adire l’autorità di regolamentazione la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l’autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell’autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.

    12.   Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di proporre reclamo avverso una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, quando l’autorità di regolamentazione deve procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi, o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

    13.   Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 82.

    14.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità al loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.

    15.   I reclami di cui ai paragrafi 11 e 12 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e/o nazionale.

    16.   Le decisioni delle autorità di regolamentazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

    17.   Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da qualsiasi governo.

    Articolo 38

    Regolamentazione delle questioni transfrontaliere

    1.   Le autorità di regolamentazione si consultano e cooperano strettamente, e si scambiano tra di loro e con l’Agenzia tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L’autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall’autorità che le comunica.

    2.   Le autorità di regolamentazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per:

    a)

    promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse dell’energia elettrica e l’assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un adeguato livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all’interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;

    b)

    coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato; e

    c)

    coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione della congestione.

    3.   Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di stipulare accordi cooperativi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.

    4.   Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.

    5.   La Commissione può adottare orientamenti in merito all’estensione dell’obbligo delle autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l’Agenzia. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

    Articolo 39

    Osservanza degli orientamenti

    1.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere il parere dell’Agenzia in ordine alla conformità di una decisione presa da un’autorità di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 714/2009.

    2.   Entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta, l’Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all’autorità di regolamentazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all’autorità di regolamentazione che ha preso la decisione in questione.

    3.   Se l’autorità di regolamentazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell’Agenzia entro quattro mesi dalla data di ricezione di tale parere, l’Agenzia ne informa la Commissione.

    4.   Qualsiasi autorità di regolamentazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un’altra autorità di regolamentazione non sia conforme agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 714/2009, entro due mesi dalla data della suddetta decisione.

    5.   La Commissione, se accerta che la decisione di un’autorità di regolamentazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 714/2009, entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall’Agenzia ai sensi del paragrafo 3 o da un’autorità di regolamentazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l’autorità di regolamentazione e le parti del procedimento dinanzi all’autorità di regolamentazione a presentarle le loro osservazioni.

    6.   Se ha preso una decisione di esaminare ulteriormente il caso, la Commissione, entro quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a:

    a)

    non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall’autorità di regolamentazione; oppure

    b)

    imporre all’autorità di regolamentazione interessata di revocare la propria decisione, se ritiene che gli orientamenti non siano stati rispettati.

    7.   Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni avverso la decisione dell’autorità di regolamentazione.

    8.   L’autorità di regolamentazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.

    9.   La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell’applicazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

    Articolo 40

    Obbligo di conservazione dei dati

    1.   Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l’autorità nazionale di regolamentazione, delle autorità nazionali per la tutela della concorrenza e della Commissione, per l’assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasmissione.

    2.   I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all’ora dell’esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di energia elettrica e derivati non ancora estinti.

    3.   L’autorità di regolamentazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.

    4.   Per garantire l’applicazione uniforme del presente articolo la Commissione può adottare orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

    5.   In relazione alle transazioni su strumenti derivati dell’energia elettrica tra le imprese di fornitura, da un lato, e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasmissione, dall’altro, il presente articolo si applicherà soltanto dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.

    6.   Le disposizioni del presente articolo non creano, a carico dei soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1.

    7.   Se le autorità di cui al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.

    CAPO X

    MERCATI AL DETTAGLIO

    Articolo 41

    Mercati al dettaglio

    Al fine di facilitare lo sviluppo nella Comunità di mercati al dettaglio trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all’occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, alla proprietà dei dati e alle responsabilità in materia di rilevamenti.

    Queste norme, che sono rese pubbliche, sono formulate nell’intento di facilitare ai clienti e ai fornitori l’accesso alle reti e sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione o da altre autorità nazionali competenti.

    I grandi clienti non civili hanno il diritto di concludere simultaneamente contratti con diversi fornitori.

    CAPO XI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 42

    Misure di salvaguardia

    In caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia e quando è minacciata l’integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l’integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

    Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

    Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abolirle nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l’interesse comune.

    Articolo 43

    Parità di condizioni

    1.   Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni devono essere compatibili con il trattato, in particolare l’articolo 30, e con la normativa comunitaria.

    2.   Le misure di cui al paragrafo 1 devono essere proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Dette misure possono essere attuate solo previa notifica alla Commissione e previa approvazione da parte sua.

    3.   La Commissione reagisce alla notifica di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal ricevimento. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Nel caso in cui la Commissione non abbia reagito entro questo termine di due mesi, si ritiene che non abbia sollevato obiezioni nei confronti delle misure notificate.

    Articolo 44

    Deroghe

    1.   Gli Stati membri che, dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, possono dimostrare l’esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati, possono chiedere alla Commissione deroghe alle pertinenti disposizioni dei capi IV, VI, VII e VIII, nonché del capi III, nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e espandere la capacità esistente. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione in questione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2.   L’articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo e/o Malta. Inoltre, gli articoli 26, 32 e 33 non si applicano a Malta.

    Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), la nozione di «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» non comprende i clienti finali che esercitano attività di generazione e/o fornitura di energia elettrica, direttamente o attraverso un’impresa sulla quale esercitano un controllo, individualmente o insieme ad altri, a condizione che i clienti finali, comprese le loro quote di energia elettrica prodotta in imprese controllate siano, in media annuale, consumatori netti di energia elettrica e che il valore economico dell’energia elettrica da essi venduta a terzi sia insignificante rispetto alle loro altre operazioni commerciali.

    Articolo 45

    Procedura di revisione

    Qualora nella relazione di cui all’articolo 47, paragrafo 6, la Commissione giunga alla conclusione che, data l’efficacia con cui l’accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro — dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli — determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica per i gestori dei sistemi di distribuzione) non siano proporzionati all’obiettivo perseguito, detto Stato membro può chiedere alla Commissione di essere esonerato dal requisito in questione.

    Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.

    Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della presente direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della presente direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici, purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.

    Articolo 46

    Comitato

    1.   La Commissione è assistita da un comitato.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    Articolo 47

    Relazione

    1.   Entro il 4 agosto 2004, e in seguito con cadenza annuale, la Commissione controlla ed esamina l’applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione sullo stato di attuazione comprende almeno i seguenti aspetti:

    a)

    l’esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno dell’energia elettrica completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali nonché i loro effetti in termini di distorsione del mercato;

    b)

    la misura in cui gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva sono riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario dell’energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell’apertura del mercato dell’energia elettrica per i consumatori;

    c)

    un’analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell’approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l’equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone;

    d)

    sarà prestata particolare attenzione alle misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;

    e)

    l’attuazione della deroga prevista all’articolo 26, paragrafo 4 in vista di una possibile revisione della soglia;

    f)

    una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano energia elettrica, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, le conseguenze sociali e ambientali degli scambi commerciali di energia elettrica e l’accesso alle reti di tali paesi;

    g)

    la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva; e

    h)

    il modo in cui gli Stati membri hanno tradotto in pratica i requisiti sull’etichettatura energetica di cui all’articolo 3, paragrafo 9 e il modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni della Commissione in materia.

    Ove opportuno, la relazione sullo stato di attuazione può contenere raccomandazioni, per quanto riguarda, in particolare, l’ambito di applicazione e le modalità delle condizioni di etichettatura, compreso il modo in cui si fa menzione di fonti di riferimento esistenti e del contenuto di tali fonti nonché, in particolare, il modo in cui le informazioni sull’impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i residui radioattivi derivanti dalla generazione di energia elettrica a partire da varie fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta la Comunità, il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l’accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite e misure volte a contrastare gli effetti negativi di una posizione dominante e di concentrazioni sul mercato.

    2.   Ogni due anni, la relazione sullo stato di attuazione di cui al paragrafo 1 comprende anche un’analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato dell’energia elettrica. Eventualmente la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.

    3.   Entro il 3 marzo 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, nel quadro della valutazione generale, una relazione specifica dettagliata che permette di valutare in che misura i requisiti in materia di separazione di cui al capo V sono riusciti ad assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione usando come parametro la separazione effettiva ed efficace.

    4.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione prende in considerazione, in particolare, i seguenti criteri: accesso alla rete equo e non discriminatorio, regolamentazione efficace, sviluppo della rete finalizzato a soddisfare le esigenze del mercato, incentivazione non distorsiva degli investimenti, sviluppo dell’infrastruttura di interconnessione, effettiva concorrenza sui mercati energetici della Comunità nonché sicurezza dell’approvvigionamento nella Comunità.

    5.   Ove opportuno e, in particolare, se la relazione specifica dettagliata di cui al paragrafo 3 stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 4 non sono state garantite nella pratica, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 3 marzo 2014, proposte intese ad assicurare la piena indipendenza effettiva dei gestori dei sistemi di trasmissione.

    6.   Entro il 1o gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno dell’energia elettrica. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:

    l’esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio,

    l’esistenza di un’efficace regolamentazione,

    lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione e la sicurezza della situazione di approvvigionamento della Comunità,

    in quale misura i vantaggi dell’apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico e di servizio universale,

    in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori o anticoncorrenziali,

    in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe,

    l’evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato, e

    l’esperienza maturata nell’applicazione della presente direttiva per quanto riguarda l’effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all’indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.

    Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico.

    Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di distribuzione anteriormente al 1o luglio 2007. Ove necessario tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano anche misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione nel mercato, nonché di comportamenti predatori e anticoncorrenziali.

    Articolo 48

    Abrogazione

    La direttiva 2003/54/CE è abrogata con effetto dal 3 marzo 2011, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini per l’attuazione e l’applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

    Articolo 49

    Attuazione

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 marzo 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 marzo 2011, ad eccezione dell’articolo 11 che applicano a decorrere dal 3 marzo 2013.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 50

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 51

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. ERLANDSSON


    (1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

    (2)  GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

    (3)  Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 9 gennaio 2009 (GU C 70 E del 24.3.2009, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 giugno 2009.

    (4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

    (5)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 206.

    (6)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

    (7)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (8)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

    (9)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

    (10)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

    (11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (12)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

    (13)  Il titolo della direttiva 83/349/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all’articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all’articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

    (14)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

    (15)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

    (16)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

    (17)  . GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

    (18)  Cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale.

    (19)  Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8).

    (20)  Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all’articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all’articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

    (21)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.


    ALLEGATO I

    MISURE SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI

    1.   Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (1), e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2), le misure di cui all’articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

    a)

    abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi:

    l’identità e l’indirizzo del fornitore,

    i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell’allacciamento iniziale,

    i tipi di servizio di manutenzione offerti,

    i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,

    la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, e se sia consentito il recesso dal contratto senza oneri,

    l’indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva,

    le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f),

    informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui alla presente lettera, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura o nei siti web delle imprese di energia elettrica.

    Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente punto sono anch’esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

    b)

    ricevano adeguata comunicazione dell’intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell’aumento in maniera trasparente e comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio di energia elettrica;

    c)

    ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l’accesso ai servizi di energia elettrica e l’uso dei medesimi;

    d)

    dispongano di un’ampia gamma di metodi di pagamento, che non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. I sistemi di prepagamento devono essere equi e riflettere adeguatamente i probabili consumi. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti, specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile, e non devono contenere ostacoli non contrattuali all’esercizio dei diritti dei consumatori, quali ad esempio un’eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;

    e)

    non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;

    f)

    beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l’esame dei reclami. In particolare, tutti i consumatori devono godere del diritto ad una prestazione di servizi di buon livello e alla gestione dei reclami da parte del proprio fornitore di energia elettrica. Tali procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie devono consentire una equa e rapida soluzione delle controversie, preferibilmente entro un termine di tre mesi, affiancata dall’introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (3);

    g)

    nell’accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, siano informati sui loro diritti in materia di servizio universale;

    h)

    possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi impresa di fornitura registrata di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati hanno l’obbligo di trasmettere questi dati all’impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare;

    i)

    siano adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo di energia elettrica. Tali informazioni sono fornite ad opportuni intervalli che tengano conto della capacità del contatore del cliente e del prodotto di energia elettrica in questione. Si tiene debitamente conto dell’efficienza in termini di costi di tali misure. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare.

    j)

    ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore di energia elettrica non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore.

    2.   Gli Stati membri assicurino l’attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriranno la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura dell’energia elettrica. L’attuazione di tali sistemi di misurazione potrà essere oggetto di una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o a uno studio di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quali siano i tempi della relativa distribuzione.

    La valutazione viene effettuata entro il 3 settembre 2012.

    Sulla base di tale valutazione, gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, elaborano un calendario con un obiettivo di sino a dieci anni per l’attuazione di sistemi di misurazione intelligenti.

    Qualora l’introduzione dei contatori intelligenti sia valutata positivamente, almeno l’80 % dei consumatori sarà dotato di contatori intelligenti entro il 2020.

    Gli Stati membri, o qualsiasi autorità competente da essi designata, assicurano l’interoperabilità di tali sistemi di misurazione all’interno del proprio territorio e tengono debitamente conto dell’applicazione delle norme adeguate e delle migliori prassi, nonché dell’importanza dello sviluppo del mercato interno dell’elettricità.


    (1)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

    (2)  GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

    (3)  GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.


    ALLEGATO II

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Direttiva 2003/54/CE

    Presente direttiva

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 6

    Articolo 7

    Articolo 7

    Articolo 8

    Articolo 10

    Articolo 9

    Articolo 8

    Articolo 10

    Articolo 11

    Articolo 9

    Articolo 12

    Articolo 13

    Articolo 14

    Articolo 11

    Articolo 15

    Articolo 12

    Articolo 16

    Articolo 17

    Articolo 18

    Articolo 19

    Articolo 20

    Articolo 21

    Articolo 22

    Articolo 23

    Articolo 13

    Articolo 24

    Articolo 14

    Articolo 25

    Articolo 15

    Articolo 26

    Articolo 16

    Articolo 27

    Articolo 17

    Articolo 29

    Articolo 18

    Articolo 30

    Articolo 19

    Articolo 31

    Articolo 20

    Articolo 32

    Articolo 21

    Articolo 33

    Articolo 22

    Articolo 34

    Articolo 23, paragrafo 1, prima e seconda frase

    Articolo 35

    Articolo 36

    Articolo 23 (rest)

    Articolo 37

    Articolo 38

    Articolo 39

    Articolo 40

    Articolo 41

    Articolo 24

    Articolo 42

    Articolo 43

    Articolo 25

    Articolo 26

    Articolo 44

    Articolo 27

    Articolo 45

    Articolo 46

    Articolo 28

    Articolo 47

    Articolo 29

    Articolo 48

    Articolo 30

    Articolo 49

    Articolo 31

    Articolo 50

    Articolo 32

    Articolo 51

    Allegato A

    Allegato I


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