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Document 32008D0376

2008/376/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2008 , relativa all’adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma

OJ L 130, 20.5.2008, p. 7–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 146 - 156

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/376/oj

20.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008

relativa all’adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma

(2008/376/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio,

vista la decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1o febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all’attuazione del protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’utile proveniente dagli investimenti del valore patrimoniale netto della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) in liquidazione e, dopo la conclusione della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio sono assegnati al fondo di ricerca carbone e acciaio, destinato a finanziare esclusivamente progetti di ricerca al di fuori del programma quadro comunitario per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione nei settori collegati all’industria del carbone e dell’acciaio.

(2)

Il fondo di ricerca carbone e acciaio deve essere gestito dalla Commissione secondo principi analoghi a quelli dei precedenti programmi di ricerca tecnica della CECA nei settori del carbone e dell’acciaio e sulla base di orientamenti tecnici pluriennali che dovrebbero costituire la prosecuzione di detti programmi CECA, assicurando che le attività di ricerca risultino fortemente concentrate e completino quelle del programma quadro comunitario per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.

(3)

Il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) stabilito dalla decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (3) (di seguito «il programma quadro»), giustifica la revisione della decisione 2003/78/CE del Consiglio, del 1o febbraio 2003, che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio (4), al fine di garantire che tale fondo completi il settimo programma quadro nei settori in questione.

(4)

La ricerca e lo sviluppo tecnologico costituiscono uno strumento molto importante per sostenere gli obiettivi energetici della Comunità in materia di fornitura del carbone comunitario nonché della sua conversione e utilizzazione in condizioni competitive ed ecologiche. Inoltre, la crescente internazionalizzazione del mercato del carbone e la dimensione mondiale dei problemi cui è confrontato significano che la Comunità deve assumere un ruolo guida per far fronte alle sfide legate alle tecniche moderne, alla sicurezza nelle miniere e alla protezione dell’ambiente sulla scena mondiale, predisponendo il trasferimento delle conoscenze necessario per conseguire ulteriori progressi tecnologici e migliori condizioni di lavoro (salute e sicurezza) nonché una maggiore protezione dell’ambiente.

(5)

Con l’obiettivo generale di aumentare la competitività e contribuire allo sviluppo sostenibile, le attività di ricerca e sviluppo tecnologico pongono l’accento segnatamente sullo sviluppo di tecnologie nuove o al miglioramento di quelle esistenti, al fine di garantire una produzione economica, pulita e sicura di acciaio e prodotti derivati, caratterizzati da prestazioni sempre migliori, idonei all’impiego previsto e in grado di assicurare la soddisfazione dei consumatori, una maggiore durata, facilità di recupero e riciclaggio.

(6)

L’ordine in cui sono riportati nella presente decisione gli obiettivi in materia di ricerca per il carbone e l’acciaio non dovrebbe comportare una valutazione sulle priorità all’interno di tali obiettivi.

(7)

Nell’ambito delle attività di gestione del fondo di ricerca carbone e acciaio, la Commissione dovrebbe essere assistita da gruppi consultivi e gruppi tecnici, in rappresentanza di una vasta gamma di interessi del settore industriale e degli altri soggetti interessati.

(8)

Il recente allargamento, con l’adesione di nuovi Stati membri, richiede la modifica degli orientamenti tecnici pluriennali stabiliti con decisione 2003/78/CE, in particolare per quanto riguarda la composizione dei gruppi consultivi e la definizione di carbone.

(9)

Conformemente alla dichiarazione n. 4 che accompagna la decisione 2002/234/CECA del Consiglio, 27 febbraio 2002, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio (5), la Commissione ha riesaminato la definizione di acciaio ed è giunta alla conclusione che non è necessario cambiarla. In effetti, questioni come i getti di acciaio, i prodotti di fucinatura e i prodotti di metallurgia delle polveri sono già trattate nell’ambito del settimo programma quadro.

(10)

L’impostazione generale per la revisione della decisione 2003/78/CE dovrebbe essere di mantenere le procedure che i gruppi consultivi hanno ritenuto efficaci, apportando un numero limitato ma necessario di modifiche e di semplificazioni amministrative al fine di assicurare la complementarità con il settimo programma quadro.

(11)

Come previsto dal settimo programma quadro, tali modifiche includono la soppressione di alcune misure di accompagnamento. È inoltre necessario allineare la frequenza stabilita per la revisione e la nomina di esperti in relazione al programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio con quella prevista nel settimo programma quadro.

(12)

Le norme in materia di composizione dei gruppi consultivi dovrebbero essere rivedute, in particolare per quanto riguarda la rappresentazione degli Stati membri interessati e l’equilibrio tra i sessi conformemente alla decisione 2000/407/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, riguardante l’equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti (6).

(13)

Si dovrebbe dare alla Commissione la possibilità di pubblicare inviti a presentare proposte specifiche nell’ambito degli obiettivi di ricerca stabiliti dalla presente decisione.

(14)

Il massimale per il contributo finanziario complessivo del fondo di ricerca carbone e acciaio a favore di progetti pilota e dimostrativi dovrebbe essere portato al 50 % dei costi ammissibili.

(15)

Dovrebbe essere mantenuta la struttura dei costi ammissibili, migliorando nel contempo la definizione delle categorie dei costi e modificando la percentuale da utilizzare per il calcolo delle spese generali.

(16)

La Commissione ha riesaminato gli orientamenti tecnici pluriennali stabiliti con la decisione 2003/78/CE e, in considerazione delle modifiche necessarie, è giunta alla conclusione che è opportuno sostituire tale decisione.

(17)

Per garantire la continuità necessaria con la decisione 2003/78/CE, la presente decisione dovrebbe essere applicata a decorrere del 16 settembre 2007. I candidati che presentano proposte tra il 16 settembre 2007 e la data in cui la presente decisione ha effetto dovrebbero essere invitati a presentare nuovamente le loro proposte in conformità della presente decisione. Ciò dovrebbe consentire loro di beneficiare delle condizioni più favorevoli previste dalla presente decisione, in particolare per quanto riguarda il contributo finanziario a favore di progetti pilota e dimostrativi.

(18)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione adotta il programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per l’attuazione di detto programma.

CAPO II

PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO

SEZIONE 1

Adozione del programma di lavoro

Articolo 2

Adozione

È approvato il programma di ricerca per il fondo di ricerca carbone ed acciaio (di seguito «il programma di ricerca»).

Il programma di ricerca sostiene la competitività nei settori comunitari connessi all’industria del carbone e dell’acciaio. Esso è coerente con gli obiettivi della Comunità a livello scientifico, tecnologico e politico e completa le attività svolte negli Stati membri e nell’ambito dei programmi di ricerca comunitari esistenti, tra cui il programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (di seguito denominato «il programma quadro di ricerca»).

Sono incoraggiati il coordinamento, la complementarità e la sinergia tra questi programmi, come pure lo scambio di informazioni tra i progetti finanziati nell’ambito del programma di ricerca e quelli finanziati nel contesto del programma quadro di ricerca.

Il programma di ricerca sostiene le attività di ricerca finalizzate al conseguimento degli obiettivi stabiliti per il carbone nella sezione 3 e per l’acciaio nella sezione 4.

SEZIONE 2

definizioni di carbone e acciaio

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni.

1)

Con carbone si intende uno dei seguenti prodotti:

a)

carbon fossile, inclusi i carboni di alto rango e i carboni «A» di medio rango (carboni sub-bituminosi) quali definiti dal sistema di codificazione internazionale del carbone della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite;

b)

bricchette di carbon fossile;

c)

coke e semi-coke derivati dal carbon fossile;

d)

lignite, inclusi i carboni di basso rango «C» (orto-ligniti) e i carboni di basso rango «B» (meta-ligniti) quali definiti da detta codificazione;

e)

bricchette di lignite;

f)

coke e semi-coke derivati dalla lignite;

g)

scisti bituminosi.

2)

Con acciaio si intende uno dei seguenti prodotti:

a)

materie prime per la produzione di ferro e acciaio come minerale di ferro, acciaio spugnoso e rottami di ferro;

b)

ghisa (compresa la ghisa liquida) e ferroleghe;

c)

prodotti grezzi e semilavorati di ferro, acciaio ordinario o speciale (compresi i prodotti per il reimpiego e la rilaminazione), come getti di acciaio liquidi di colata continua o ottenuti con processi diversi e prodotti semilavorati come blumi, billette, barre, bramme e nastri;

d)

prodotti finiti a caldo di ferro, acciaio ordinario o speciale (prodotti rivestiti o non rivestiti, esclusi getti di acciaio, prodotti di fucinatura e prodotti di metallurgia delle polveri), come rotaie, palancole, prodotti di fucinatura, barre, vergelle, piatti e larghi piatti, nastri e lamiere e tondi e quadri per tubi;

e)

prodotti finiti di ferro, acciaio ordinario o speciale (rivestiti o non rivestiti) come nastri e lamiere laminati a freddo e lamiere magnetiche;

f)

prodotti della prima trasformazione dell’acciaio atti a rafforzare la posizione competitiva dei prodotti di ferro e acciaio di cui sopra, come prodotti tubulari, prodotti trafilati e lucidi, prodotti laminati o lavorati a freddo.

SEZIONE 3

Obiettivi di ricerca per il carbone

Articolo 4

Migliorare la competitività del carbone comunitario

1.   I progetti di ricerca sono intesi a ridurre i costi di produzione complessivi della produzione mineraria, a migliorare la qualità dei prodotti e a ridurre i costi per l’utilizzazione del carbone. I progetti di ricerca concernono l’intera catena di produzione del carbone e cioè:

a)

tecniche moderne di prospezione dei giacimenti;

b)

pianificazione mineraria integrata;

c)

tecnologie di abbattimento ed estrazione ad alto rendimento e fortemente automatizzate, nuove e esistenti corrispondenti alla particolare geologia dei giacimenti europei di carbon fossile;

d)

adeguate tecnologie di armatura;

e)

sistemi di trasporto;

f)

servizi di alimentazione elettrica, sistemi di comunicazione e informazione, trasmissione, monitoraggio e controllo del processo;

g)

tecniche di preparazione del carbone orientate alle esigenze dei mercati di consumo;

h)

conversione del carbon fossile;

i)

combustione del carbone.

2.   I progetti di ricerca sono anche intesi a realizzare progressi scientifici e tecnologici che permettano una maggiore comprensione del comportamento e un migliore controllo dei giacimenti, con riferimento a parametri quali: pressione delle rocce, emissione di gas, rischio di esplosione, aerazione e tutti gli altri fattori che influenzano le attività minerarie. I progetti di ricerca che perseguono tali obiettivi offrono la prospettiva di risultati applicabili a breve o a medio termine a gran parte della produzione comunitaria.

3.   La preferenza è data a progetti che promuovono almeno uno dei seguenti obiettivi:

a)

l’integrazione di singole tecniche in sistemi e metodi e lo sviluppo di metodi di estrazione integrati;

b)

una sostanziale riduzione dei costi di produzione;

c)

benefici in termini di sicurezza in miniera e ambiente.

Articolo 5

Salute e sicurezza nelle miniere

Anche le questioni inerenti alla sicurezza mineraria, tra cui rilevamento e controllo dei gas, aerazione e climatizzazione, al fine di migliorare le condizioni di lavoro in sotterraneo e gli aspetti relativi a salute e sicurezza sul lavoro, e le questioni ambientali sono tenute in considerazione nei progetti concernenti le attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a f).

Articolo 6

Efficace protezione dell’ambiente e maggiore utilizzazione del carbone come fonte energetica pulita

1.   I progetti di ricerca sono intesi a minimizzare gli effetti che l’estrazione e l’impiego del carbone nella Comunità hanno sull’atmosfera, sull’acqua e in superficie, nel quadro di una strategia di gestione integrata contro l’inquinamento. Poiché l’industria carboniera comunitaria è in costante ristrutturazione, la ricerca è intesa anche a minimizzare l’impatto ambientale delle miniere sotterranee destinate alla chiusura.

2.   La preferenza è data a progetti che concernono uno o più dei seguenti temi:

a)

la riduzione delle emissioni prodotte dall’uso del carbone, inclusa la cattura e lo stoccaggio di CO2;

b)

la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte dai giacimenti di carbone, in particolare del metano;

c)

il reinserimento nella miniera dei rifiuti minerari, delle ceneri volanti e dei prodotti di desolforazione nonché, eventualmente, di altre forme di rifiuti;

d)

la sistemazione delle scorie di miniera e l’uso industriale dei residui della produzione e del consumo di carbone;

e)

la protezione delle falde freatiche e la depurazione delle acque di drenaggio delle miniere;

f)

la riduzione dell’impatto ambientale degli impianti che usano principalmente carbone e lignite prodotti nella Comunità;

g)

la protezione degli impianti di superficie da fenomeni di subsidenza a breve e a lungo termine.

Articolo 7

Gestione della dipendenza esterna per l’approvvigionamento di energia

I progetti di ricerca si interessano alle prospettive di approvvigionamento energetico a lungo termine e alla valorizzazione, in termini economici, energetici e ambientali, dei giacimenti di carbone che non è possibile sfruttare in modo economico utilizzando le tecniche minerarie convenzionali. I progetti possono comprendere studi, definizione di strategie, ricerca fondamentale e applicata e sperimentazione di tecniche innovative che offrono prospettive di valorizzazione delle risorse carboniere della Comunità.

La preferenza è data a progetti che integrano tecniche complementari come l’assorbimento di metano o di biossido di carbonio, l’estrazione di metano dai depositi carboniferi e la gassificazione del carbone in sotterraneo.

SEZIONE 4

Obiettivi di ricerca per l’acciaio

Articolo 8

Tecniche nuove e perfezionate di fabbricazione dell’acciaio e di finitura

Le azioni di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) sono intese a perfezionare i processi di produzione dell’acciaio, al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell’impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante degli sviluppi perseguiti. I progetti di ricerca riguardano uno o più dei seguenti settori:

a)

nuovi e più efficaci processi di riduzione del minerale di ferro;

b)

processi e operazioni di fabbricazione della ghisa;

c)

processi del forno elettrico ad arco;

d)

processi di fabbricazione dell’acciaio;

e)

tecniche di metallurgia secondaria;

f)

tecniche di colata continua e di colata semifinita, con e senza laminazione diretta;

g)

tecniche di laminazione, finitura e rivestimento;

h)

tecniche di laminazione a caldo e freddo, processi di decapaggio e finitura;

i)

strumentazione, controllo e automazione dei processi;

j)

manutenzione e affidabilità delle linee di produzione.

Articolo 9

RST e utilizzazione dell’acciaio

Le iniziative di RST sono intraprese in relazione all’utilizzazione dell’acciaio per soddisfare le future esigenze dei consumatori e creare nuove opportunità di mercato. I progetti di ricerca devono riguardare uno o più dei seguenti settori:

a)

nuovi tipi di acciaio per applicazioni complesse;

b)

proprietà dell’acciaio, ad esempio proprietà meccaniche a basse ed alte temperature come resistenza e resilienza, fatica, usura, scorrimento, corrosione e resistenza alla frattura;

c)

prolungamento della durata, in particolare migliorando la resistenza al calore e alla corrosione degli acciai e delle strutture di acciaio;

d)

acciaio contenente compositi e strutture sandwich;

e)

modelli di simulazione predittiva delle microstrutture e delle proprietà meccaniche;

f)

sicurezza strutturale e metodi di progettazione, in particolare con riferimento alla resistenza a incendi e terremoti;

g)

tecnologie concernenti la lavorazione, la saldatura e la giunzione di acciaio e altri materiali;

h)

normalizzazione di prove e metodi di valutazione.

Articolo 10

Conservazione di risorse e miglioramento delle condizioni di lavoro

La conservazione di risorse, la preservazione dell’ecosistema e gli aspetti di sicurezza costituiscono parte integrante delle azioni di RST, tanto per la produzione di acciaio quanto per il suo impiego. I progetti di ricerca riguardano uno o più dei seguenti settori:

a)

tecniche di riciclo dell’acciaio dismesso di varia provenienza e classificazione del rottame di acciaio;

b)

tipi di acciaio e progettazione di strutture assemblate che facilitino il recupero agevole del rottame di acciaio e la sua riconversione in acciaio utilizzabile;

c)

controllo e protezione dell’ambiente sul posto di lavoro e nelle vicinanze;

d)

recupero di siti siderurgici;

e)

miglioramento delle condizioni di lavoro e della qualità della vita sul posto di lavoro;

f)

metodi ergonomici;

g)

salute e sicurezza sul posto di lavoro;

h)

riduzione dell’esposizione alle emissioni sul lavoro.

CAPO III

ORIENTAMENTI TECNICI PLURIENNALI

SEZIONE 1

Partecipazione

Articolo 11

Stati membri

Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, stabilito nel territorio di uno Stato membro può partecipare al Programma di ricerca e presentare una domanda di contributo finanziario, a condizione che intenda svolgere un’attività di RST o possa contribuire in maniera sostanziale a tale attività.

Articolo 12

Paesi candidati

Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, stabilito in un paese candidato può partecipare al programma di ricerca senza ricevere alcun contributo finanziario in tale ambito, tranne qualora altrimenti previsto nei rispettivi Accordi europei e nei relativi protocolli aggiuntivi nonché nelle decisioni dei diversi consigli di associazione.

Articolo 13

Paesi terzi

Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore, o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, dei paesi terzi può partecipare al programma di ricerca sulla base di singoli progetti senza ricevere alcun contributo finanziario in tale ambito, sempreché tale partecipazione sia nell’interesse della Comunità.

SEZIONE 2

Attività ammissibili

Articolo 14

Progetti di ricerca

Un progetto di ricerca è finalizzato all’attuazione di studi o lavori sperimentali, allo scopo di acquisire nuove conoscenze intese a facilitare il conseguimento di specifici obiettivi pratici, come la creazione o lo sviluppo di prodotti, di processi di produzione o di servizi.

Articolo 15

Progetti pilota

Un progetto pilota è caratterizzato dalla costruzione, dal funzionamento e dallo sviluppo di un impianto o di una parte significativa di esso su una scala adeguata e usando componenti sufficientemente grandi al fine di verificare la praticabilità di risultati teorici o di laboratorio e/o di aumentare l’affidabilità dei dati tecnici ed economici necessari per passare alla fase di dimostrazione e, in alcuni casi, alla fase industriale e/o commerciale.

Articolo 16

Progetti dimostrativi

Un progetto dimostrativo è un’azione caratterizzata dalla costruzione e/o dal funzionamento di un impianto su scala industriale o di una parte significativa di esso che consenta di riunire tutti i dati tecnici ed economici necessari per passare allo sfruttamento industriale e/o commerciale della tecnologia con il minore rischio possibile.

Articolo 17

Misure di accompagnamento

Le misure di accompagnamento concernono la promozione dell’uso delle conoscenze acquisite o l’organizzazione di seminari o conferenze ad hoc collegati ai progetti o alle priorità del programma di ricerca.

Articolo 18

Azioni di sostegno e preparatorie

Le azioni di sostegno e preparatorie sono quelle attinenti alla gestione razionale ed efficace del programma di ricerca, come la valutazione e la selezione delle proposte di cui agli articoli 27 e 28, il monitoraggio e la valutazione periodici di cui all’articolo 38, studi, raggruppamento o creazione di reti per progetti che sono collegati e sono finanziati nell’ambito del programma di ricerca.

La Commissione può, nei casi in cui lo ritiene opportuno, nominare esperti indipendenti ed altamente qualificati per assisterla con riguardo alle azioni di sostegno e preparatorie.

SEZIONE 3

Gestione del programma di ricerca

Articolo 19

Gestione

Il programma di ricerca è gestito dalla Commissione. Essa è assistita dal comitato del carbone e dell’acciaio, dai gruppi consultivi per il carbone e l’acciaio e dai gruppi tecnici per il carbone e l’acciaio.

Articolo 20

Istituzione dei gruppi consultivi per il carbone e l’acciaio

I gruppi consultivi per il carbone e l’acciaio (in seguito denominati «i gruppi consultivi») sono gruppi consultivi tecnici indipendenti.

Articolo 21

Compiti dei gruppi consultivi

Per gli aspetti attinenti rispettivamente alle azioni di RST carbone e acciaio, ciascun gruppo consultivo fornisce consulenza alla Commissione per quanto riguarda:

a)

sviluppo generale del programma di ricerca, fascicolo informativo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, e futuri orientamenti;

b)

coerenza e possibile sovrapposizione con altri programmi di RST a livello comunitario e nazionale;

c)

elaborazione dei principi guida per il monitoraggio dei progetti di RST;

d)

lavori effettuati su progetti specifici;

e)

obiettivi di ricerca del programma di ricerca elencati nelle sezioni 3 e 4 del Capo II;

f)

obiettivi prioritari annui elencati nel fascicolo informativo ed eventualmente obiettivi prioritari per gli inviti mirati di cui all’articolo 25, paragrafo 2;

g)

preparazione del manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST di cui agli articoli 27 e 28;

h)

valutazione delle proposte di azioni di RST e priorità da accordare a tali proposte, considerati i fondi disponibili;

i)

numero, competenze e composizione dei gruppi tecnici di cui all’articolo 24;

j)

la redazione di inviti mirati per le proposte di cui all’articolo 25, paragrafo 2;

k)

altre misure, ove richiesto dalla Commissione.

Articolo 22

Composizione dei gruppi consultivi

1.   La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono nominati dalla Commissione ed agiscono a titolo personale durante un periodo di 42 mesi. Le nomine possono essere revocate.

2.   La Commissione prende in considerazione proposte di nomina ricevute secondo le seguenti modalità:

a)

dagli Stati membri;

b)

dagli enti di cui alle tabelle riportate in allegato;

c)

in risposta ad un invito a presentare la candidatura per inclusione in un elenco di possibili membri.

3.   La Commissione assicura che ciascun gruppo consultivo presenti un’equilibrata gamma di competenze e la più ampia rappresentanza geografica possibile.

4.   I membri dei gruppi consultivi esercitano un’attività nel settore interessato e sono consapevoli delle priorità industriali. Inoltre la Commissione, nel nominare i membri, cerca di conseguire un equilibrio tra i sessi.

Articolo 23

Riunioni dei gruppi consultivi

Le riunioni dei gruppi consultivi sono organizzate e presiedute dalla Commissione, che assicura anche le funzioni di segretariato.

Ove necessario, il presidente può chiedere ai membri di procedere ad una votazione. Ogni membro ha diritto a un voto. Il presidente può eventualmente invitare esperti od osservatori a partecipare alle riunioni. Tali esperti e osservatori non hanno diritto di voto.

Nei casi opportuni, ad esempio per fornire consulenza su questioni che interessano entrambi i settori, i gruppi consultivi si riuniscono in riunioni congiunte.

Articolo 24

Istituzione e compiti dei gruppi tecnici per il carbone e l’acciaio

I gruppi tecnici per il carbone e l’acciaio (di seguito i «gruppi tecnici») forniscono alla Commissione consulenza sul monitoraggio dei progetti pilota o dimostrativi e, eventualmente, per la definizione degli obiettivi prioritari del programma di ricerca.

I membri dei gruppi tecnici sono nominati dalla Commissione e provengono da settori collegati all’industria del carbone e dell’acciaio, da organizzazioni di ricerca o dalle industrie utilizzatrici, nelle quali siano responsabili della strategia di ricerca, della gestione o della produzione. Inoltre, nel nominare i membri, la Commissione cerca di raggiungere un equilibrio tra i sessi.

Se possibile, le riunioni dei gruppi tecnici sono tenute in luoghi che permettono di procedere nelle migliori condizioni al monitoraggio dei progetti ed alla valutazione dei risultati.

SEZIONE 4

Attuazione del programma di ricerca

Articolo 25

Invito a presentare proposte

1.   La presente decisione lancia un invito aperto e permanente a presentare proposte. Se non altrimenti specificato, la data limite per l’invio delle proposte da valutare è fissata al 15 settembre di ogni anno.

2.   Quando decide, a norma dell’articolo 41, lettere d) ed e), di modificare la data limite per l’invio delle proposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo o di indire inviti mirati per la presentazione di proposte, la Commissione pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli inviti mirati precisano le date e le modalità per la presentazione, in particolare se questa abbia luogo in una o due fasi, e, per la valutazione delle proposte, le priorità, eventualmente i tipi di progetto ammissibili quali indicati agli articoli da 14 a 18 ed il finanziamento previsto.

3.   La Commissione elabora un fascicolo informativo che illustra in modo dettagliato le norme di partecipazione, i metodi di gestione delle proposte e dei progetti, i formulari per le domande, le regole per la presentazione delle proposte, i modelli delle convenzioni di finanziamento, i costi ammissibili, l’aliquota massima del contributo finanziario, i metodi di pagamento e gli obiettivi prioritari annui del programma di ricerca.

La Commissione rende pubblico il fascicolo informativo tramite il servizio comunitario di informazione per la ricerca e lo sviluppo (CORDIS) o il sito web corrispondente.

Le domande devono essere presentate alla Commissione secondo le regole contenute nel fascicolo informativo, di cui è possibile ottenere una copia su carta rivolgendosi alla Commissione.

Articolo 26

Contenuto delle proposte

Le proposte si riferiscono agli obiettivi di ricerca previsti al capo II, sezioni 3 e 4, ed eventualmente agli obiettivi prioritari elencati nel fascicolo informativo in conformità dell’articolo 25, paragrafo 3, o agli obiettivi prioritari definiti negli inviti mirati a presentare proposte di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Ogni proposta deve contenere una descrizione dettagliata del progetto proposto e informazioni complete su obiettivi, partenariati (compreso il ruolo dettagliato di ogni partner), struttura di gestione, risultati previsti e prospettive per la loro applicazione, nonché una stima dei benefici attesi sul piano industriale, economico, sociale e ambientale.

Il costo totale proposto e la sua ripartizione sono realistici ed efficaci e il progetto è concepito per conseguire un rapporto costi/benefici positivo.

Articolo 27

Valutazione delle proposte

La Commissione garantisce una valutazione riservata, leale ed equa delle proposte.

La Commissione elabora e pubblica un manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST.

Articolo 28

Selezione delle proposte e monitoraggio dei progetti

1.   La Commissione registra le proposte ricevute e ne verifica l’ammissibilità.

2.   La Commissione valuta le proposte con l’assistenza di esperti indipendenti.

3.   La Commissione stabilisce l’elenco delle proposte adottate in ordine di merito. Quest’ordine è discusso nell’ambito del gruppo consultivo competente.

4.   La Commissione decide in merito alla scelta dei progetti ed allo stanziamento di fondi. Quando l’importo stimato del contributo comunitario nell’ambito del programma di ricerca è pari o superiore a 0,6 Mio EUR, si applica l’articolo 41, lettera a).

5.   La Commissione, assistita dai gruppi tecnici di cui all’articolo 24, procede al monitoraggio dei progetti e delle attività di ricerca.

Articolo 29

Convenzioni di sovvenzione

I progetti basati sulle proposte selezionate nonché le misure e le azioni di cui agli articoli da 14 a 18 sono oggetto di una convenzione di sovvenzione. Questa è stipulata in base al contratto tipo pertinente elaborato dalla Commissione, tenendo conto, ove opportuno, della natura delle attività in questione.

Le convenzioni di sovvenzione definiscono il contributo finanziario assegnato nell’ambito del programma di ricerca, stabilito sulla base dei costi ammissibili, nonché le modalità di dichiarazione dei costi, chiusura dei conti e certificati relativi ai rendiconti finanziari. Inoltre prevedono disposizioni in materia di diritti di accesso nonché di diffusione e utilizzo delle conoscenze.

Articolo 30

Contributo finanziario

1.   Il programma di ricerca è basato su convenzioni di RST a ripartizione finanziaria. Il contributo finanziario complessivo, compreso qualsiasi altro finanziamento pubblico supplementare, è conforme alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

2.   Gli appalti pubblici sono utilizzati per la fornitura di beni mobili o immobili, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi necessari per l’attuazione delle azioni di sostegno e preparatorie.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, il massimale del contributo finanziario totale, espresso in percentuale dei costi ammissibili di cui agli articoli da 31 a 35, è:

a)

per progetti di ricerca fino al 60 %;

b)

per progetti pilota e dimostrativi fino al 50 %;

c)

per misure di accompagnamento, azioni di sostegno e preparatorie fino al 100 %.

Articolo 31

Costi ammissibili

1.   I costi ammissibili includono:

a)

costi per le apparecchiature;

b)

costi per il personale;

c)

costi operativi;

d)

costi indiretti.

2.   I costi ammissibili coprono soltanto i costi reali sostenuti per l’esecuzione del progetto secondo i termini previsti dalla convenzione di finanziamento. Contraenti, contraenti associati e sub-contraenti non possono reclamare i tassi che figurano in preventivo o quelli commerciali.

Articolo 32

Costi per le apparecchiature

Le spese per l’acquisto o la locazione di apparecchiature che sono direttamente correlate all’esecuzione del progetto sono addebitate come costi diretti. I costi ammissibili per le apparecchiature in locazione finanziaria non superano i costi ammissibili per il loro acquisto.

Articolo 33

Costi per il personale

Sono imputabili al progetto i costi delle ore di lavoro effettivamente prestate e dedicate esclusivamente al progetto dal personale scientifico, con diploma universitario o personale tecnico, e dai lavoratori manuali alle dirette dipendenze del contraente. Qualsiasi ulteriore costo per personale, come le borse di studio, richiede una preventiva approvazione scritta della Commissione. Tutte le ore di lavoro imputate devono essere registrate e certificate.

Articolo 34

Costi operativi

I costi operativi direttamente correlati all’esecuzione del progetto comprendono esclusivamente i costi concernenti:

a)

materie prime;

b)

beni di consumo;

c)

energia;

d)

trasporto di materie prime, beni di consumo, apparecchiature, prodotti, carburanti;

e)

manutenzione, riparazione, modifica e trasformazione di apparecchiature esistenti;

f)

servizi concernenti le IT e servizi specifici di altro tipo;

g)

locazione di apparecchiature;

h)

analisi e prove;

i)

organizzazione di seminari specifici;

j)

certificazione dei rendiconti finanziari e garanzie bancarie;

k)

tutela delle conoscenze;

l)

assistenza da parte di terzi.

Articolo 35

Costi indiretti

Tutte le altre spese, come i costi fissi o le spese generali, che possono essere sostenuti nell’ambito del progetto e che non sono specificamente identificati nelle precedenti categorie, incluse le spese di viaggio e di soggiorno, sono coperte da una somma forfettaria che ammonta al 35 % dei costi ammissibili per il personale di cui all’articolo 33.

SEZIONE 5

Valutazione e monitoraggio delle attività di ricerca

Articolo 36

Relazioni tecniche

Per i progetti di ricerca, pilota e dimostrativi di cui agli articoli 14, 15 e 16 il contraente/i contraenti presenta/no relazioni periodiche. Tali relazioni sono utilizzate per illustrare i progressi tecnici realizzati.

Alla fine dei lavori, i contraenti trasmettono una relazione finale che comprende una valutazione delle possibilità di sfruttamento e dell’impatto. Tale relazione è pubblicato dalla Commissione integralmente o in forma sintetica a seconda dall’importanza strategica del progetto e dopo aver interpellato ove necessario il gruppo consultivo competente.

La Commissione può eventualmente chiedere al contraente o ai contraenti di trasmettere relazioni finali sulle misure di accompagnamento di cui all’articolo 17 nonché sulle azioni di sostegno e preparatorie di cui all’articolo 18 e decidere, se del caso, la loro pubblicazione.

Articolo 37

Esame annuale

La Commissione effettua ogni anno un esame concernente le attività del programma di ricerca ed i progressi delle azioni di RST. La relazione contenente tale esame è trasmessa al comitato del carbone e dell’acciaio.

La Commissione può nominare esperti indipendenti ed esperti altamente qualificati per assisterla nella realizzazione dell’esame annuale.

Articolo 38

Monitoraggio e valutazione del programma di ricerca

1.   La Commissione realizza un esercizio di monitoraggio del programma di ricerca che include una valutazione dei benefici previsti. Una relazione su tale esercizio è pubblicata entro la fine del 2013 e in seguito ogni sette anni. Tali relazioni sono rese pubbliche tramite il servizio comunitario di informazione per la ricerca e lo sviluppo (CORDIS) o il sito web corrispondente.

2.   La Commissione effettua una valutazione del programma di ricerca dopo che sono stati completati i progetti finanziati nel corso di un settennato. Sono valutati anche i benefici delle azioni di RST per la società e per i settori interessati. La relazione di valutazione è pubblicata.

3.   Nello svolgimento delle attività di monitoraggio e di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione è assistita da gruppi di esperti altamente qualificati da essa nominati.

Articolo 39

Nomina di esperti indipendenti e altamente qualificati

Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento (CE) n. 1906/2006 (8) si applicano per analogia alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all’articolo 18, all’articolo 28, paragrafo 2, e all’articolo 38.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Riesame degli orientamenti tecnici pluriennali

Gli orientamenti tecnici pluriennali stabiliti nel capo III sono riesaminati ogni sette anni, con il primo periodo che termina il 31 dicembre 2014. A tal fine e al più tardi nel corso dei primi sei mesi dell’ultimo anno di ciascun settennato, la Commissione riesamina il funzionamento e l’efficacia degli orientamenti tecnici pluriennali e propone le opportune modifiche.

Se lo ritiene necessario, la Commissione può effettuare tale riesame e presentare al Consiglio proposte per qualsiasi opportuna modifica prima della scadenza del periodo di sette anni.

Articolo 41

Misure di attuazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, le seguenti misure di attuazione:

a)

approvazione delle azioni di finanziamento quando l’importo stimato del contributo comunitario previsto nell’ambito del programma di ricerca è pari o superiore a 0,6 Mio EUR;

b)

elaborazione del mandato per il monitoraggio e la valutazione del programma di ricerca di cui all’articolo 38;

c)

modifiche al capo II, sezioni 3 e 4;

d)

cambiamento della data limite di cui all’articolo 25;

e)

elaborazione di inviti mirati a presentare proposte.

Articolo 42

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del carbone e dell’acciaio.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione è fissato a due mesi.

Articolo 43

Abrogazione e disposizioni transitorie

La decisione 2003/78/CE è abrogata. Tuttavia, essa si applica fino al 31 dicembre 2008 per il finanziamento delle azioni intraprese sulla base di proposte presentate prima del 15 settembre 2007.

Articolo 44

Applicabilità

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 16 settembre 2007.

Articolo 45

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22.

(2)  Parere del 10 aprile 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 29 del 5.2.2003, pag. 28.

(5)  GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.

(6)  GU L 154 del 27.6.2000, pag. 34.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(8)  Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Composizione del gruppo consultivo per il carbone di cui all’articolo 22:

Membri

Totale massimo

a)

Rappresentanti di produttori del carbone/federazioni nazionali o dei relativi centri di ricerca

8

b)

Rappresentanti di organizzazioni di produttori del carbone a livello europeo

2

c)

Rappresentanti di utilizzatori del carbone o di centri di ricerca correlati

8

d)

Rappresentanti di organizzazioni di utilizzatori del carbone a livello europeo

2

e)

Rappresentanti di organizzazioni dei lavoratori

2

f)

Rappresentanti di organizzazioni dei fornitori di apparecchiature

2

 

24

I membri devono avere ampie conoscenze generali e competenze specifiche in uno o più dei seguenti campi: estrazione e impiego del carbone, ambiente e questioni sociali, compresi gli aspetti inerenti alla sicurezza.

Composizione del gruppo consultivo per l’acciaio di cui all’articolo 22:

Membri

Totale Massimo

a)

Rappresentanti delle industrie/federazioni nazionali dell’acciaio o dei relativi centri di ricerca

21

b)

Rappresentanti di organizzazioni dei produttori a livello europeo

2

c)

Rappresentanti di organizzazioni dei lavoratori

2

d)

Rappresentanti di organizzazioni delle industrie di trasformazione a valle o degli utilizzatori di acciaio

5

 

30

I membri devono avere ampie conoscenze generali e competenze specifiche in uno o più dei seguenti campi: materie prime; ghisa; fabbricazione dell’acciaio; colata continua; laminazione a freddo e/o a caldo; finitura dell’acciaio e/o trattamento di superficie; sviluppo di tipi e/o prodotti di acciaio; applicazioni e proprietà dell’acciaio; questioni ambientali e sociali, compresi gli aspetti inerenti alla sicurezza.


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