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Document 32006R0365

Regolamento (CE) n. 365/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari, tra l’altro, dell’India e chiude il riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India

GU L 68 del 8.3.2006, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/365/oj

8.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/1


REGOLAMENTO (CE) N. 365/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari, tra l’altro, dell’India e chiude il riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) (di seguito «il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure esistenti e inchieste concluse in relazione allo stesso prodotto

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2597/1999 (3), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India di cui ai codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 (di seguito «le misure compensative definitive»). Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra il 3,8 % e il 19,1 % per gli esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 19,1 % per tutti gli altri esportatori.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1676/2001 (4), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 % e il 62,6 % sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India (di seguito «le misure antidumping definitive»), eccetto quelle dei cinque esportatori indiani (Ester Industries Limited («Ester»), Flex Industries Limited («Flex»), Garware Polyester Limited («Garware»), MTZ Polyfilms Limited («MTZ») e Polyplex Corporation Limited («Polyplex»), i cui impegni sono stati accettati con la decisione 2001/645/CE della Commissione (5) che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di fogli di polietilene tereftalato originarie inter alia dell'India.

(3)

Con i regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004, il Consiglio ha esteso i dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India alle importazioni degli stessi prodotti spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele.

(4)

Il 4 gennaio 2005 (6) la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 1676/2001 limitato al livello delle misure antidumping definitive. L’inchiesta è stata conclusa con l’adozione del regolamento (CE) n. 366/2006 del Consiglio (7), che modifica il livello delle misure antidumping definitive.

(5)

Il 10 dicembre 2004 (8) la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative definitive. L’inchiesta è stata conclusa con l’adozione del regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio (9), che mantiene le misure compensative definitive.

2.   Domande di riesame

(6)

Nel 2002 Polyplex Corporation Limited («Polyplex»), esportatore indiano di cui era già stato accettato un impegno con decisione 2001/645/CE in relazione alle misure antidumping in vigore, ha presentato una richiesta di riesame intermedio parziale limitato alla forma delle misure compensative nei riguardi di una società. Polyplex ha fornito informazioni in base alle quali un impegno della stessa natura avrebbe eliminato gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni e avrebbe potuto essere controllato. Esistevano quindi buoni motivi per procedere al riesame della forma della misura compensativa.

(7)

Nell’ottobre 2003 è stata presentata una richiesta di riesame intermedio parziale limitato alla forma delle misure antidumping dai seguenti produttori comunitari: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA (di seguito «i richiedenti»). I richiedenti rappresentano una quota consistente della produzione comunitaria di fogli di PET. Toray Plastics Europe, pur non figurando ufficialmente tra i richiedenti, ha espresso il suo sostegno alla domanda.

(8)

I richiedenti hanno asserito che la forma delle misure (ossia gli impegni esistenti quali accettati dalla decisione 2001/645/CE) non era più efficace per eliminare il dumping e i relativi effetti pregiudizievoli. Essi hanno sostenuto inoltre che, dal momento in cui erano stati accettati gli impegni esistenti, basati sui prezzi minimi all’importazione, la gamma dei prodotti venduti dagli esportatori in questione si era ampliata fino a includere, in particolare, fogli più sofisticati sul piano tecnico. Di conseguenza, i prezzi minimi attribuibili ad alcuni prodotti non riflettevano più il valore reale di questi ultimi e pertanto il meccanismo delle misure non risultava più adeguato a fronte dei nuovi sviluppi tecnologici. Anche gli impegni non risultavano dunque più adeguati per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

3.   Inchieste

(9)

Il 28 giugno 2002 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (10), l’apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni limitato alla valutazione dell’accettabilità di un impegno offerto dall’esportatore indiano Polyplex, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base.

(10)

Considerando che un riesame intermedio parziale della forma delle misure antidumping (ovvero gli impegni esistenti) era stato avviato nel novembre 2003, come indicato qui di seguito nei considerando 12 e 13, è stata tenuta aperta la questione dell’accettabilità dell’impegno offerto da Polyplex al fine di concludere i due riesami contemporaneamente. La Commissione ha informato ufficialmente Polyplex delle sue intenzioni al riguardo. Il richiedente non ha presentato osservazioni in merito.

(11)

Il 22 novembre 2003 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (11), l’apertura di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base.

(12)

Il riesame si è limitato alla forma delle misure applicabili ai cinque produttori-esportatori indiani di cui sono stati accettati gli impegni. Il periodo dell’inchiesta si è protratto dal 1o ottobre 2002 al 30 settembre 2003.

(13)

La Commissione ha formalmente avvisato i produttori-esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari dell’inizio del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(14)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato questionari ai produttori-esportatori interessati, che hanno tutti collaborato rispondendo alle domande. Visite di verifica sono state realizzate nelle sedi dei seguenti produttori-esportatori indiani:

Ester Industries Limited, Nuova Delhi,

Ester Industries Limited, Nuova Delhi,

Garware Polyester Limited, Aurangabad,

MTZ Polyfilms Limited, Mumbai,

Polyplex Corporation Limited, Nuova Delhi.

B.   PRODOTTO IN ESAME

(15)

I prodotti in esame, definiti nell’inchiesta iniziale, sono i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India, abitualmente dichiarati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90.

C.   RISULTANZE

(16)

I fogli di PET possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche specifiche, tra cui lo spessore, le proprietà del rivestimento, il trattamento superficiale e le proprietà meccaniche, che determinano i vari tipi di fogli di PET in virtù dei trattamenti diversi a cui sono sottoposti i fogli di base nel corso o al termine del processo di produzione, compresi il trattamento corona, la metallizzazione e il rivestimento chimico. I fogli esistono quindi in svariate forme o tipi. Tenuto conto del fatto che vi sono numerose e diverse configurazioni del prodotto (tipi di prodotto) e per facilitare altresì il controllo degli impegni, i prodotti sono stati suddivisi in diverse categorie (gruppi) in base alle caratteristiche tecniche. Tali gruppi hanno fornito la base per la fissazione dei prezzi minimi all’importazione che figuravano negli impegni. Nell’inchiesta iniziale i prezzi minimi all’importazione fissati sulla base di gruppi erano compresi tra 10 e 32 per esportatore.

(17)

Nell’ambito del riesame in corso è stato effettuato un raffronto, nei gruppi, dei vari tipi di modello e delle variazioni di prezzo tra il periodo d’inchiesta utilizzato nell’inchiesta iniziale e quello attuale.

(18)

Dall’analisi è risultato che i vari tipi di modello venduti per determinati gruppi di prodotto sono cambiati rispetto al momento in cui erano stati accettati gli impegni. Per molte società sotto inchiesta questi cambiamenti sono stati alquanto significativi, tanto che per alcuni gruppi la maggior parte delle configurazioni dei prodotti importati dalla Comunità durante il periodo d’inchiesta non corrisponde più ai prodotti da essa importati durante il periodo d’inchiesta iniziale. Tra i cambiamenti riscontrati nei gruppi si segnalano, ad esempio, la riduzione dei prodotti di minore valore, l’aggiunta di nuovi prodotti di valore apparentemente superiore e talvolta la combinazione dei due fenomeni.

(19)

L’analisi ha inoltre evidenziato che per taluni gruppi di prodotto la variabilità dei prezzi (la gamma dei valori del prodotto) all’interno del gruppo è mutata in maniera significativa da quando sono stati accettati gli impegni. In tale contesto è da notare inoltre che anche la tipologia delle vendite tra i vari gruppi di prodotto è mutata considerevolmente dall’accettazione degli impegni. In particolare, sembra esservi stata la tendenza a concentrare le vendite sui gruppi di prodotto con il minor prezzo minimo.

(20)

Dato che i prezzi minimi all’importazione e gli impegni sono stati fissati sulla base dei vari tipi di prodotto e dei rispettivi valori corrispondenti all’interno dei gruppi di prodotto durante il periodo d’inchiesta iniziale, è evidente che i mutamenti riscontrati in relazione all’attuale varietà di prodotti e valori all’interno di tali gruppi di prodotto hanno reso gli specifici prezzi minimi all’importazione, e conseguentemente gli impegni, inadeguati a contrastare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

(21)

Per quanto concerne il riesame limitato alla verifica dell’accettabilità dell’impegno offerto da Polyplex, l’analisi ha evidenziato che la struttura societaria di quest’impresa avrebbe reso difficoltoso il controllo dell’impegno, rendendolo così inadeguato come misura compensativa efficace. Tale complessità è dovuta al fatto che il prodotto in esame è fabbricato anche da una collegata di Polyplex in un paese terzo (Thailandia), il che comporta un rischio di compensazione incrociata dei prezzi qualora anche la società thailandese dovesse esportare tale prodotto nella Comunità. Il controllo e quindi l’attuazione risulterebbero troppo complessi per garantire un adeguato funzionamento dell’impegno.

D.   CONCLUSIONI

(22)

Nella loro configurazione attuale, con prezzi minimi all’importazione basati su gruppi di prodotti, gli impegni consentono agli esportatori un ampio margine di flessibilità per modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti all’interno del gruppo. Il prodotto in esame presenta numerose caratteristiche che si evolvono e sono all’origine di un’ampia differenziazione del prodotto stesso, il che influisce notevolmente sui prezzi di vendita. I cambiamenti di tali caratteristiche incidono pertanto in misura significativa sui prezzi. Per rendere i gruppi più omogenei dal punto di vista delle caratteristiche fisiche e dei prezzi, l’unica via percorribile sembra essere quella della suddivisione dei gruppi. Ciò, tuttavia, determinerebbe una moltiplicazione dei gruppi che renderebbe il controllo impraticabile, rendendo in particolare difficile alle autorità doganali la distinzione tra tipi di prodotto e classificazione dei prodotti per gruppo al momento dell’importazione. Il numero dei gruppi per società, inoltre, potrebbe aumentare di un numero compreso tra 5 e 11 rispetto a quelli degli impegni se venissero prese in considerazione ulteriori caratteristiche dei diversi tipi di prodotto ai fini di una classificazione più accurata. All’ora attuale, i tipi di prodotto sono già suddivisi in diverse centinaia di gruppi particolareggiati e ciò rende gli impegni impraticabili. Questa cifra potrebbe peraltro aumentare in virtù dei futuri sviluppi delle caratteristiche dei prodotti.

(23)

Per talune società sottoposte al riesame, i tipi di modello venduti nell’ambito di un particolare gruppo di prodotto non hanno subito cambiamenti sostanziali da quando sono stati accettati gli impegni. Il probabile incremento del numero dei gruppi di prodotto determinato dai futuri sviluppi che interesseranno tali gruppi (cfr. considerando 22), potrebbe tuttavia verificarsi in qualsiasi fase successiva e riguardare un qualsiasi produttore-esportatore.

(24)

Si può pertanto concludere che, per assicurare un controllo efficace degli impegni, i gruppi di prodotto dovrebbero essere molto più omogenei a livello di prezzi e caratteristiche fisiche, che a loro volta dovrebbero stabilizzarsi per l’intera durata dell’impegno. L’inchiesta ha confermato che ciò non è avvenuto per quanto riguarda i fogli di PET.

(25)

Alla luce dei fatti e dei commenti suesposti, si ritiene che gli impegni non siano adeguati a contrastare gli effetti pregiudizievoli del dumping in quanto essi comportano notevoli difficoltà dal punto di vista del controllo e dell’attuazione, nonché rischi inaccettabili. In tali circostanze, gli impegni accettati dai cinque produttori indiani sottoposti al riesame della forma delle misure antidumping sono da revocare.

(26)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali su cui si basa la decisione di revocare gli impegni esistenti e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

(27)

Dopo la comunicazione alcune parti hanno sostenuto che, secondo loro, non sussistevano difficoltà dal punto di vista del controllo e dell’attuazione degli impegni e che, pertanto, non vi erano nemmeno rischi connessi alla forma delle misure. Inoltre, molti produttori-esportatori hanno segnalato di non aver violato i loro accordi relativi agli impegni. Uno dei produttori-esportatori in questione ha sostenuto che, mentre l’avviso di apertura riguardava la rilevanza dello sviluppo dei nuovi tipi di prodotto, essi non avevano introdotto alcun nuovo tipo di prodotto nell’Unione europea nel periodo intercorso tra il momento dell’offerta dell’impegno esistente e l’attuale periodo d’inchiesta.

(28)

Per quanto concerne gli aspetti tecnici, il solo numero di varianti e le possibilità di sviluppo di questo prodotto lo rendono inadatto agli impegni in quanto gli sviluppi dello stesso renderebbero necessario un costante adeguamento dei prezzi minimi all’importazione che non risulta praticabile (cfr. considerando 22). A tale riguardo va ricordato che l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base stabilisce che gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi. Per quanto concerne la dichiarazione degli esportatori di non aver violato i termini degli impegni, non c'è nulla che faccia pensare ad una violazione. La decisione di ritirare gli impegni si basa sulle prove, raccolte durante l’inchiesta, che i mutamenti della varietà dei prodotti rendono l’impegno inadeguato, così come il controllo delle vendite di questo prodotto risulta inadatto agli accordi relativi agli impegni (cfr. considerando 18, 19, 20 e 22). L’inchiesta ha infine evidenziato che i fogli diversi dalla gamma di prodotti su cui si basavano i prezzi minimi all’importazione erano oramai ampiamente venduti a livello comunitario in virtù degli accordi relativi agli impegni e che sia il numero che la varietà dei prodotti erano destinati ad aumentare. Ne consegue che la situazione di mercato che aveva originato gli impegni, per quanto concerne i prodotti venduti, non risulta più rappresentativa nell’attuale riesame e che pertanto gli impegni riguardanti i prezzi minimi all’importazione sono divenuti inadeguati.

(29)

In tale contesto, il fatto che un produttore-esportatore non abbia ancora introdotto alcun nuovo tipo di prodotto non pregiudica il fatto che gli impegni relativi al prodotto in questione si siano rivelati inadeguati ed il relativo controllo non realizzabile (cfr. considerando 28).

(30)

Inoltre, alcuni produttori-esportatori hanno fatto riferimento all’articolo 15 dell'accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 (di seguito «accordo antidumping dell’OMC») e all’invito ivi figurante ai paesi sviluppati di assistere i paesi in via di sviluppo, segnalando che ai produttori-esportatori dovrebbe essere data la possibilità di offrire nuovi accordi relativi agli impegni. È stato suggerito che il ritiro degli impegni venisse effettuato per ragioni speculative e non materiali, svalutando in tal modo l’intento dell’articolo 15 dell’accordo antidumping dell’OMC e che il ritiro degli impegni costituisse una violazione del principio di proporzionalità.

(31)

L’articolo 15 dell’accordo antidumping dell’OMC prevede la necessità di trovare rimedi costruttivi prima di applicare dazi antidumping. Gli impegni esistenti sono stati accettati nell’intento di trovare un rimedio costruttivo al dumping pregiudizievole. Va tuttavia segnalato che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’accordo antidumping dell’OMC, gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se le autorità ritengono che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi. Lungi dal ritirare gli impegni per ragioni speculative, dall’inchiesta è emerso che i prodotti per i quali i produttori indiani avevano concordato di fissare impegni sui prezzi (sotto forma di prezzi minimi all’importazione) sono molto diversi dai prodotti attualmente venduti a livello comunitario. Il ritiro degli impegni, pertanto, non è sproporzionato, ma rappresenta una risposta ponderata agli sviluppi di mercato prodotti dagli stessi produttori-esportatori.

(32)

Le risultanze del riesame della forma delle misure antidumping in base alle quali gli impegni non risultano adeguati a contrastare gli effetti pregiudizievoli del dumping (poiché essi comportano notevoli difficoltà dal punto di vista del controllo e dell’esecuzione, nonché rischi inaccettabili) sono altrettanto valide per quanto concerne le misure compensative. È stato inoltre riscontrato che la struttura societaria del gruppo Polyplex determinerebbe difficoltà dal punto di vista del controllo e dell’attuazione a fronte di un impegno. Per questo motivo si è ritenuto che l’accettazione dell’impegno offerto fosse impraticabile ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base.

(33)

Alla luce di quanto precede si è giunti alla conclusione che sia opportuno chiudere l’inchiesta di riesame relativa alla forma delle misure antisovvenzioni e limitata all’accettabilità dell’impegno offerto da Polyplex, respingendo l’impegno in esame in quanto non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base riguardanti l’accettazione di un impegno.

(34)

Le ragioni per cui non è stato possibile accettare l’impegno offerto sono state comunicate al richiedente interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1676/2001, nella versione in vigore il giorno della pubblicazione del presente regolamento, il paragrafo 3 è soppresso.

2.   All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1676/2001, nella versione in vigore il giorno della pubblicazione del presente regolamento, il paragrafo 4 diventa paragrafo 3.

3.   L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1676/2001, nella versione in vigore il giorno della pubblicazione del presente regolamento, è soppresso.

4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1676/2001, nella versione in vigore il giorno della pubblicazione del presente regolamento, diventano rispettivamente gli articoli 2 e 3.

Articolo 2

Il riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 2597/1999 si chiude con la non accettazione dell’impegno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(3)  GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1976/2004 (GU L 342 del 18.11.2004, pag. 8).

(4)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1975/2004 (GU L 342 del 18.11.2004, pag. 1).

(5)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56.

(6)  GU C 1 del 4.1.2005, pag. 5.

(7)  Cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU C 306 del 10.12.2004, pag. 2.

(9)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(10)  GU C 154 del 28.6.2002, pag. 2.

(11)  GU C 281 del 22.11.2003, pag. 4.


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