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Document 32006D0114

2006/114/CE: Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2006 , che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE

GU L 48 del 18.2.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 270M del 29.9.2006, p. 224–225 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/114(1)/oj

18.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2006

che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE

(2006/114/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l’accordo interno (1) relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2), in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2002/148/CE (3) sono state concluse le consultazioni avviate con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-CE e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell’allegato di detta decisione.

(2)

In forza della decisione 2005/139/CE (4), il periodo di applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE, prorogato fino al 20 febbraio 2004 dalla decisione 2003/112/CE (5) e fino al 20 febbraio 2005 dalla decisione 2004/157/CE (6), è stato prorogato fino al 20 febbraio 2006.

(3)

Il governo dello Zimbabwe continua a violare gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nello Zimbabwe non garantiscono il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

(4)

È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure,

DECIDE:

Articolo 1

Il periodo di applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE è prorogato fino al 20 febbraio 2007. Tali misure sono oggetto di regolare riesame.

La lettera riportata nell’allegato della presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(3)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64.

(4)  GU L 48 del 19.2.2005, pag. 28.

(5)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 25.

(6)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 60.


ALLEGATO

Bruxelles,

L’Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali dell’accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni.

Con lettera del 19 febbraio 2002 l’Unione europea L'ha informata della sua decisione di concludere le consultazioni avviate ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e di adottare «misure appropriate» ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo stesso.

Con lettere del 19 febbraio 2003, 19 febbraio 2004 e 18 febbraio 2005 l’Unione europea L'ha informata della sua decisione di non revocare l'applicazione delle «misure appropriate» e di prorogarne il periodo di applicazione, rispettivamente fino al 20 febbraio 2004, al 20 febbraio 2005 e al 20 febbraio 2006.

A distanza di dodici mesi, l’Unione europea ritiene che il governo del Suo paese non abbia compiuto progressi significativi nei cinque settori menzionati nella decisione del Consiglio del 18 febbraio 2002.

Alla luce di quanto precede, l’Unione europea ritiene che le misure appropriate non possano essere revocate e ha quindi deciso di prorogarne il periodo di applicazione fino al 20 febbraio 2007. Essa seguirà da vicino gli sviluppi della situazione nello Zimbabwe, ribadisce ancora una volta che non sta penalizzando la popolazione dello Zimbabwe e che continuerà a contribuire alle operazioni umanitarie e ai progetti che forniscono un sostegno diretto alla popolazione, in particolare i progetti in ambito sociale e quelli riguardanti la democratizzazione, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, ai quali non si applicano le suddette misure.

L’Unione europea desidera ricordare che l’applicazione delle misure appropriate ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE non pregiudica lo svolgimento di un dialogo politico secondo le disposizioni dell’articolo 8 dello stesso accordo. Con questo spirito l’Unione europea desidera mettere in rilievo l'importanza da essa attribuita alla futura cooperazione CE-Zimbabwe ed esprimere la sua disponibilità ad impegnarsi, quando ci saranno le condizioni, nell'esercizio di programmazione post 9o FES e ritiene che questa potrebbe essere una possibilità di dialogo tra i due partner.

A tal fine, l’Unione europea invita il Suo governo a prendere tutti i provvedimenti necessari per ristabilire il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall’accordo di partenariato affinché, non appena vi saranno i necessari presupposti, possano essere ripristinate le nostre attività di cooperazione.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

A. PIEBALGS

Per il Consiglio

K.-H. GRASSER


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