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Dokument 32004R0416

Regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

GU L 68 del 6.3.2004, s. 12 – 13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 043 pag. 57 - 58

Altre edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SL, BG, RO)

Právny stav dokumentu Už nie je účinné, Dátum ukončenia platnosti: 06/02/2009: Tento akt bol zmenený. Aktuálne konsolidované znenie: 15/04/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/416/oj

32004R0416

Regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 068 del 06/03/2004 pag. 0012 - 0013


Regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione

del 5 marzo 2004

concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno adottare misure transitorie per permettere ai produttori e alle imprese di trasformazione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo denominati "i nuovi Stati membri") di beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1).

(2) In applicazione del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(2), nel caso di pomodori, pesche e pere devono essere conclusi contratti tra le imprese di trasformazione riconosciute dalle autorità competenti e le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute. È opportuno derogare temporaneamente al calendario per la firma dei contratti fissato nel regolamento (CE) n. 1535/2003. Le parti interessate non sarebbero altrimenti in grado di partecipare al regime di aiuti durante la prima campagna di commercializzazione, in particolare per i pomodori, dato che i relativi contratti devono essere firmati entro il 15 febbraio.

(3) Il sistema di calcolo del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/96, non è immediatamente applicabile ai nuovi Stati membri. Pertanto è opportuno prevedere misure transitorie di applicazione. Per la prima campagna di commercializzazione di applicazione, per la quale non esistono dati disponibili per il calcolo suddetto, l'aiuto dovrebbe essere versato integralmente. Tuttavia, a fini precauzionali, occorre prevedere una riduzione preventiva che sarà rimborsata nel caso in cui alla fine della campagna di commercializzazione non venga constatato alcun superamento. Per le successive campagne di commercializzazione è opportuno prevedere un meccanismo di applicazione graduale del sistema di controllo del rispetto del limite.

(4) Poiché l'aiuto per i pomodori è pubblicato nel mese di gennaio che precede la campagna di commercializzazione corrispondente, è altresì opportuno applicare misure transitorie per il calcolo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell''aiuto per la campagna 2007/2008.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1535/2003, per i pomodori e solo per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (in prosieguo denominati "i nuovi Stati membri"), durante la campagna di commercializzazione 2004/2005 i contratti tra le organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento e le imprese di trasformazione riconosciute potranno essere firmati entro il 15 luglio e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio delle consegne contrattuali.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e solo per i nuovi Stati membri, l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a:

- 25,88 EUR/t per i pomodori,

- 35,78 EUR/t per le pesche,

- 121,28 EUR/t per le pere.

Articolo 3

1. Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell'aiuto per la campagna 2005/2006 il limite comunitario non risulti superato, in tutti i nuovi Stati membri, dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005, è versato un importo supplementare pari al 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

2. Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell'aiuto per la campagna 2005/2006 il limite comunitario risulti superato, nei nuovi Stati membri in cui il limite nazionale non sia stato superato o lo sia stato in misura inferiore al 25 % è versato un importo supplementare dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005.

L'importo supplementare di cui al primo comma è fissato sulla base dell'effettivo superamento del limite nazionale corrispondente, sino a un massimo del 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

Articolo 4

Per il controllo del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione per i pomodori, le pesche e le pere, ed esclusivamente per i nuovi Stati membri, il calcolo è effettuato nel seguente modo:

a) per la campagna di commercializzazione 2005/2006:

i) per quanto attiene i pomodori, sulla base delle quantità su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005;

ii) per quanto attiene le pesche e le pere, sulla base delle quantità che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto durante la campagna di commercializzazione 2004/2005;

b) per la campagna di commercializzazione 2006/2007:

i) per quanto attiene i pomodori, a partire dalla media delle quantità che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto durante la campagna di commercializzazione 2004/2005 e delle quantità su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2005/2006;

ii) per quanto attiene le pesche e le pere, a partire dalla media delle quantità che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto per le campagne di commercializzazione 2004/2005 e 2005/2006;

c) per la campagna di commercializzazione 2007/2008 e per quanto attiene i pomodori, a partire dalla media delle quantità che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto durante le campagne di commercializzazione 2004/2005 e 2005/2006 e delle quantità su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2006/2007.

L'importo ottenuto al momento del controllo del rispetto del limite nazionale è aggiunto agli importi di tutti gli altri Stati membri ai fini del controllo del rispetto del limite comunitario.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

(2) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

Začiatok