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Document 32004D0583
2004/583/EC: Council Decision of 26 July 2004 concerning the conclusion of an Agreement between the European Community and the Russian Federation amending the Agreement between the European Coal and Steel Community and the Government of the Russian Federation on trade in certain steel products
2004/583/CE: Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2004, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio
2004/583/CE: Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2004, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio
GU L 255 del 31.7.2004, p. 31–32
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 167–168
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/583/oj
31.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/31 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2004
relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio
(2004/583/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (1) è entrato in vigore il 1o dicembre 1997. |
(2) |
L’articolo 21 dell’accordo di partenariato e cooperazione stabilisce che gli scambi dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominata «CECA») sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III dell’accordo, ad eccezione dell’articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio. |
(3) |
Il 9 luglio 2002 la CECA e il governo della Federazione russa hanno concluso un accordo di questo tipo, relativo al commercio di taluni prodotti di acciaio (2) (in appresso denominato «l'accordo»), approvato a nome della CECA con decisione 2002/603/CECA della Commissione (3). |
(4) |
Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002 e la Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della Comunità europea del carbone e dell’acciaio. |
(5) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo, le parti hanno convenuto che esso rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono per le parti. |
(6) |
Le parti hanno avviato consultazioni come previsto all’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo e hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi ivi stabiliti per tenere conto dell’allargamento dell’Unione europea. |
(7) |
Inoltre le parti hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi fissati in relazione alla dichiarazione n. 1 dell’accordo circa la creazione di centri di servizi nell’Unione europea. |
(8) |
È opportuno approvare l'accordo modificativo, |
DECIDE:
Articolo 1
1. È approvato a nome della Comunità l’accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT
(1) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Federazione russa (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 22).
(2) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 55.
(3) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 54.
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa che modifica l’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio del 9 luglio 2002
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA,
dall'altra,
parti del presente accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. I limiti quantitativi per il 2004 di cui all’allegato II dell’accordo, come modificato da ultimo, sono aumentati come stabilito nell’allegato I del presente accordo.
2. Le parti convengono che le esportazioni dalla Federazione russa verso la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia dei prodotti di cui all’allegato I dell’accordo, spediti anteriormente al 1o maggio 2004, non vengono detratte dai limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tali spedizioni si considerano effettuate alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto, come risulta dalla polizza di carico o da altro documento di trasporto.
Articolo 2
1. L’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo A dell’accordo è sostituito come specificato nell’accluso allegato II del presente accordo.
2. L’elenco delle autorità nazionali competenti accluso al protocollo A dell’accordo è sostituito dall’accluso allegato III del presente accordo.
Articolo 3
Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.
Articolo 4
Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Mosca, il 26 luglio 2004.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Ghall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeai
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
за Европейское сообщество
Por el Gobierno de la Federación de Rusia
Za vládu Ruské federace
For regeringen for Den Russiske Føderation
Für die Regierung der Russischen Föderation
Venemaa Föderatsiooni valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Ρωσικής Οποσπονδίας
For the Government of the Russian Federation
Pour le gouvernement de la Fédération de Russie
Per il Governo della Federazione russa
Krievijas Federācijas valdības vārdā
Rusijos Federacijos Vyriausybės vardu
Az Orosz Föderáció részéről
Ghall-Gvern tal-Federazzjoni Russa
Voor de regering van de Russische Federatie
W imieniu rządu Federacji Rosyjskiej
Pelo Governo da Federação da rússia
Za vládu Ruskej federácie
Za vlado Ruske federacije
Venäjän federaation hallituksen puolesta
För Ryska federationens regering
за Правительство Российской федерации
ALLEGATO I
(in tonnellate) |
|
Prodotti |
2004 |
SA. Prodotti laminati piatti |
|
SA1. Arrotolati |
48 107 |
SA1.a. Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione |
28 094 |
SA2. Lamiera pesante |
80 614 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
163 996 |
SA4. Prodotti legati |
102 |
SA5. Lamiere quarto legate |
308 |
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati |
186 |
SB. Prodotti lunghi |
|
SB1. Barre |
14 603 |
SB2. Vergella |
54 438 |
SB3. Altri prodotti lunghi |
47 768 |
Nota: SA e SB sono categorie di prodotti. SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti. |
ALLEGATO II
L’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo A è sostituito dal testo seguente:
«2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dei seguenti elementi:
— |
due lettere che indicano il paese esportatore: RU = Russia; |
— |
due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:
|
— |
un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio “3” per il 2003, |
— |
un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore; |
— |
un numero a cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.» |
ALLEGATO III
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
|
BELGIQUE/BELGIË
|
|
ČESKÁ REPUBLIKA
|
|
DANMARK
|
|
DEUTSCHLAND
|
|
EESTI
|
|
ΕΛΛΑΣ
|
|
ESPAÑA
|
|
FRANCE
|
|
IRELAND
|
|
ITALIA
|
|
ΚΥΠΡΟΣ
|
|
LATVIJA
|
|
LIETUVA
|
|
LUXEMBOURG
|
|
MAGYARORSZÁG
|
|
MALTA
|
|
NEDERLAND
|
|
ÖSTERREICH
|
|
POLSKA
|
|
PORTUGAL
|
|
SLOVENIJA
|
|
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
|
|
SUOMI
|
|
SVERIGE
|
|
UNITED KINGDOM
|