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Document 32003R1847

Regolamento (CE) n. 1847/2003 della Commissione, del 20 ottobre 2003, riguardante l'autorizzazione provvisoria di un nuovo utilizzo di un additivo e l'autorizzazione permanente di un additivo già autorizzato nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 269 del 21.10.2003, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/03/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1847/oj

32003R1847

Regolamento (CE) n. 1847/2003 della Commissione, del 20 ottobre 2003, riguardante l'autorizzazione provvisoria di un nuovo utilizzo di un additivo e l'autorizzazione permanente di un additivo già autorizzato nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 21/10/2003 pag. 0003 - 0005


Regolamento (CE) n. 1847/2003 della Commissione

del 20 ottobre 2003

riguardante l'autorizzazione provvisoria di un nuovo utilizzo di un additivo e l'autorizzazione permanente di un additivo già autorizzato nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/7/CE della Commissione(2), in particolare gli articoli 3, 9, lettera d), paragrafo 1, e l'articolo 9, lettera e), paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE prevede che un nuovo utilizzo di un additivo già autorizzato richiede un'autorizzazione comunitaria.

(2) Per quanto riguarda gli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della direttiva 70/524/CEE, tra i quali figurano gli enzimi, l'autorizzazione provvisoria di un nuovo utilizzo di un additivo nei mangimi può essere data se sono soddisfatte le condizioni stabilite da tale direttiva e se, alla luce dei risultati disponibili, è ragionevole supporre che l'additivo in questione, una volta utilizzato nell'alimentazione animale, avrà uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva. Tale autorizzazione provvisoria può essere data per un periodo di non oltre quattro anni.

(3) Il preparato enzimatico di cui all'allegato I del presente regolamento (di seguito denominato "l'enzima") è stato provvisoriamente autorizzato per i polli da ingrasso, per la prima volta, dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione(3), sulla scorta del parere favorevole espresso dal comitato scientifico per l'alimentazione animale (SCAN) per quanto riguarda in particolare la sicurezza del prodotto. L'autorizzazione provvisoria di tale additivo è stata prorogata fino al 30 giugno 2004 dal regolamento (CE) n. 2200/2001(4).

(4) La società produttrice ha presentato nuovi dati a sostegno della una domanda di estensione ai tacchini da ingrasso dell'autorizzazione all'uso dell'enzima di cui all'allegato I del presente regolamento.

(5) L'esame di questa domanda di autorizzazione per il nuovo utilizzo dell'enzima mostra che sono soddisfatte le condizioni cui la direttiva 70/524/CEE subordina l'autorizzazione provvisoria.

(6) Il 27 marzo 2003, lo SCAN ha espresso parere favorevole quanto alla sicurezza dell'enzima per i tacchini da ingrasso, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

(7) La direttiva 70/524/CEE prevede che gli additivi di cui alla parte II dell'allegato C di tale direttiva possono essere autorizzati a tempo indeterminato se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 3, lettera a).

(8) Il microrganismo di cui all'allegato II del presente regolamento (di seguito denominato "il microrganismo") è stato provvisoriamente autorizzato, per la prima volta, dal regolamento (CE) n. 1436/98, sulla scorta del parere favorevole espresso dallo SCAN per quanto riguarda in particolare la sicurezza del prodotto. L'autorizzazione provvisoria di questo microrganismo è stata prorogata fino al 30 giugno 2004 dal regolamento (CE) n. 2200/2001.

(9) La società produttrice ha presentato nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato microrganismo.

(10) L'esame di questa domanda di autorizzazione del microrganismo mostra che sono soddisfatte tutte le condizioni cui la direttiva 70/524/CEE subordina l'autorizzazione a tempo indeterminato.

(11) Il 2 dicembre 2002, lo SCAN ha espresso parere favorevole quanto all'efficacia del microrganismo, a determinate condizioni, stabilite dal presente regolamento.

(12) Di conseguenza è opportuno autorizzare l'uso dell'enzima per i tacchini da ingrasso durante un periodo di quattro anni, mentre l'uso del microrganismo per i lattonzoli fino a 35 kg dovrebbe essere autorizzato senza limiti temporali.

(13) L'esame di queste due domande mostra che occorrono certe procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'enzima e al microrganismo. Tuttavia, tale protezione è assicurata dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(5).

(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per il ciclo alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo appartenente al gruppo "enzimi" di cui all'allegato I può essere usato nei mangimi alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

L'additivo appartenente al gruppo "microrganismi" di cui all'allegato II può essere usato nei mangimi alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2) GU L 22 del 25.1.2003, pag. 28.

(3) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

(4) GU L 299 del 15.11.2001, pag. 1.

(5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

ALLEGATO I

">SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

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