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Document 32000R2728

Regolamento (CE) n. 2728/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che apre in alcune regioni viticole della Germania la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

GU L 316 del 15.12.2000, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 05/03/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2728/oj

32000R2728

Regolamento (CE) n. 2728/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che apre in alcune regioni viticole della Germania la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 15/12/2000 pag. 0014 - 0015


Regolamento (CE) n. 2728/2000 della Commissione

del 14 dicembre 2000

che apre in alcune regioni viticole della Germania la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione(2), in particolare gli articoli 30 e 33,

considerando quanto segue

(1) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di decidere un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Il provvedimento può essere limitato a determinate categorie di vino e/o a determinate zone di produzione e può essere applicato ai vqprd su richiesta dello Stato membro interessato.

(2) Con lettera del 2 novembre 2000, il governo tedesco ha chiesto di avviare una distillazione di crisi per i vini bianchi ottenuti da tutti i vitigni delle regioni viticole Mittelrhein, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe, Pfalz e Rheinhessen. La misura dovrebbe essere applicata anche ai vqprd bianchi di tutte queste regioni.

(3) In dette regioni, la produzione di vino era inferiore ai 6 milioni di hl negli anni 1995-1997, ma ha raggiunto 7,07 milioni di hl nel 1998 e 8,02 milioni di hl nel 1999. In Germania il consumo di vini da parte delle famiglie mostra invece un declino della quota di mercato dei vini bianchi, dal 54 % nel 1995 al 47 % nel 1999, a vantaggio dei vini rossi, il cui consumo è coperto in gran parte da vini rossi importati. Le esportazioni di vini bianchi sono diminuite del 13 % dal 1993 al 1999.

(4) Dal 1998, i prezzi dei vini bianchi in queste regioni hanno subito un calo significativo. Per i vini prodotti con vitigni Müller-Thurgau e Silvaner nelle regioni Rheinhessen, Pfalz e Nahe, il prezzo è sceso da 120-160 DEM/hl a circa 60 DEM/hl e per i vini prodotti con vitigni Riesling nella regione Mosel-Saar-Ruwer si è avuto un calo da 200-230 DEM/hl a 80 DEM/hl. Attualmente, i prezzi dei vini da tavola sono di circa 40 DEM/hl e quelli dei vini di qualità variano da 55 a 80 DEM/hl, a seconda del vitigno e della regione.

(5) Nonostante i prezzi bassi, nel corso del 2000 non vi è stata un'evoluzione significativa del consumo di vini bianchi. Neppure le stime al ribasso del raccolto 2000 hanno portato ad un consolidamento dei prezzi. Le giacenze di vini bianchi in queste regioni raggiungono attualmente 7,5 milioni di hl, mentre un quantitativo di circa 6 milioni di hl basta a garantire il regolare approvvigionamento del mercato.

(6) I produttori di cui trattasi hanno partecipato alla distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999, che riguarda tuttavia soltanto i vini da tavola e pertanto tale disposizione non è interamente adeguata alle esigenze di dette regioni. Per ovviare ai gravi problemi di queste regioni viticole della Germania sembra dunque necessaria una misura di crisi.

(7) Dato che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere in tali regioni viticole tedesche l'attuazione di una distillazione di crisi per un volume massimo di 1 milione di hl e per un periodo limitato al fine di aumentarne l'efficacia. Non è opportuno stabilire per ciascun produttore un quantitativo massimo da presentare alla distillazione, dato che le giacenze di vini possono variare sensibilmente da un produttore all'altro e dipendono più dai risultati delle vendite che dalla produzione annua di ciascuno di essi.

(8) Il meccanismo da prevedere è quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato(3), modificato dal regolamento (CE) n. 2409/2000(4). Oltre agli articoli di questo regolamento che fanno riferimento al provvedimento di distillazione previsto all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono applicabili altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare le disposizioni relative alla consegna dell'alcole all'organismo d'intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.

(9) Occorre fissare il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che consenta di ovviare ai problemi permettendo ai produttori di beneficiare della possibilità offerta da questa misura. D'altro canto, non è opportuno stabilire tale prezzo ad un livello che ostacoli l'applicazione della misura di distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(10) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto alcole grezzo o alcole neutro, che deve essere obbligatoriamente consegnato all'organismo d'intervento per evitare turbative del mercato dell'alcole alimentare, rifornito principalmente dalla distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La distillazione di crisi, di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 è aperta per un quantitativo massimo di 1 milione di ettolitri di vini da tavola bianchi e di vqprd bianchi, provenienti da tutti i vitigni presenti nelle seguenti regioni viticole della Germania: "Mittelrhein", "Mosel-Saar-Ruwer", "Nahe", "Pfalz" e "Rheinhessen".

Articolo 2

Oltre alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 che fanno riferimento all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, alla misura di cui trattasi si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000:

- l'articolo 62, paragrafo 5, per il pagamento del prezzo da parte dell'organismo d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 2,

- gli articoli 66 e 67 per quanto concerne l'anticipo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 3

Ciascun produttore può stipulare un contratto di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 a decorrere dal 16 dicembre 2000 e fino al 31 gennaio 2001. Il contratto è accompagnato dalla prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR per ettolitro. I contratti non sono trasferibili.

Articolo 4

1. Lo Stato membro determina il tasso di riduzione da applicare a detti contratti se il volume globale dei contratti presentati supera quello stabilito all'articolo 1.

2. Lo Stato membro adotta le disposizioni amministrative necessarie per riconoscere entro il 15 febbraio 2001 i contratti suindicati, con l'indicazione del tasso di riduzione applicato e del volume di vino accettato per ciascun contratto nonché la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di riduzione. Entro il 20 febbraio 2001, lo Stato membro comunica alla Commissione i quantitativi di tali vini che figurano nei contratti riconosciuti.

3. Le consegne dei vini alle distillerie devono essere effettuate entro il 30 giugno 2001. L'alcole prodotto può essere consegnato all'organismo d'intervento al più tardi il 30 novembre 2001.

4. La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna alle distillerie.

5. Se entro i termini previsti non è stata effettuata alcuna consegna, la cauzione è incamerata.

6. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può stipulare per l'operazione di distillazione in oggetto.

Articolo 5

Il prezzo minimo d'acquisto per il vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è pari a 2,1054 EUR per % vol/hl.

Articolo 6

1. Il distillatore consegna all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto ha un titolo alcolometrico pari ad almeno 92 % vol.

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento paga ai distillatori per l'alcole grezzo consegnato è di 2,4726 EUR per % vol/hl. Su detto importo, il distillatore può ricevere un anticipo pari a 1,3136 EUR per % vol/hl. In tal caso il prezzo realmente versato è diminuito dell'importo dell'anticipo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

(4) GU L 278 del 31.10.2000, pag. 3.

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