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Document 31995D0344

95/344/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 1995 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania

GU L 198 del 23.8.1995, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/08/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/344/oj

31995D0344

95/344/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 1995 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 23/08/1995 pag. 0027 - 0028


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 1995 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania (95/344/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (2), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (4), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel giugno 1994 la Commissione ha reso nota, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia e ha avviato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata dall'Associazione europea dei produttori di fertilizzanti (EFMA), per conto delle imprese che asseriscono produrre la maggior parte del nitrato di ammonio comunitario.

(3) La denuncia conteneva elementi di prova sull'esistenza di pratiche di dumping in relazione al prodotto originario della Lituania e della Russia e sul pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

(4) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e la denunziante e ha offerto a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite.

(5) Numerose parti, incluse le autorità lituane e l'unico esportatore lituano, hanno reso note le loro osservazioni per iscritto e hanno chiesto di essere sentite; tutte le richieste sono state accolte.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione della pratica di dumping e del pregiudizio.

(7) Il periodo oggetto dell'inchiesta è compreso tra il 1° aprile 1993 e il 31 marzo 1994 (« periodo dell'inchiesta »).

(8) La Commissione ha continuato a raccogliere tutte le informazioni che ha ritenuto utili ai fini delle risultanze definitive. Le parti sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali si è deciso di chiudere il procedimento relativo alle importazioni originarie della Lituania. Alle parti è stato concesso un periodo entro cui possono far conoscere le loro osservazioni in merito.

B. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO IN RELAZIONE ALLE IMPORTAZIONI ORIGINARIE DELLA LITUANIA

(9) L'inchiesta sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania ha rivelato che, sebbene queste importazioni siano state oggetto di dumping, esse non hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

(10) I motivi che hanno portato a questa conclusione si ritrovano ai considerandi da 62 a 67 e da 73 a 76 del regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio (1) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia.

(11) Considerando quanto precede, si è ritenuto che le misure di difesa contro le importazioni originarie della Lituania non sono necessarie e che è opportuno chiudere il procedimento riguardante queste importazioni in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(12) Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito alla conclusione del procedimento relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1995.

Per la Commissione Hans VAN DEN BROEK Membro della Commissione

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