EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3140

REGOLAMENTO (CE) N. 3140/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che concede, per la campagna 1994/1995, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

GU L 332 del 22.12.1994, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3140/oj

31994R3140

REGOLAMENTO (CE) N. 3140/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che concede, per la campagna 1994/1995, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 22/12/1994 pag. 0012 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0109
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0109


REGOLAMENTO (CE) N. 3140/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che concede, per la campagna 1994/1995, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5 e l'articolo 81,

considerando che dal bilancio di previsione relativo alla campagna 1994/1995 risulta che, per i vini da tavola, le disponibilità all'inizio della campagna vinicola superano di oltre 4 mesi le utilizzazioni normali della campagna; che, in tali circostanze, ricorrono le condizioni per concedere la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerado che dal suddetto bilancio di previsione risulta l'esistenza di eccedenze per tutti i tipi di vino da tavola, nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica; che occorre pertanto prevedere la possibilità di concludere contratti a lungo termine per questi tipi di vino da tavola; che è necessario, per le stesse ragioni, concedere tale possibilità per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati;

considerando che il mercato dei mosti e dei mosti concentrati destinati all'elaborazione di succhi d'uva si sta sviluppando e quindi, per favorire l'utilizzazione di prodotti viticoli per usi diversi dalla vinificazione, è opportuno permettere la commercializzazione di mosti e di mosti concentrati oggetto di contratto di magazzinaggio conformemente al regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2192/93 (4), e destinati all'elaborazione di succo d'uva, a partire dal quinto mese di validità del contratto, su semplice dichiarazione del produttore all'organismo di intervento; che la stessa possibilità dev'essere concessa per favorire l'esportazione di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 è concessa nel periodo dal 21 dicembre 1994 al 15 febbraio 1995 per:

- i vini da tavola, a condizione che detti vini posseggano i requisiti specificati all'articolo 6, paragrafo 3 del suddetto regolamento,

- i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati.

Articolo 2

I requisiti qualitativi minimi cui devono soddisfare i vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio figurano nell'allegato del presente regolamento.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1059/83, il vino da tavola in Portogallo deve presentare un tenore in zuccheri riduttori non superiore a 4 grammi per litro.

Articolo 3

I produttori che, entro i limiti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1059/83, desiderano concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per un vino da tavola, comunicano all'organismo d'intervento, all'atto della presentazione della domanda di conclusione di contratti, il quantitativo totale di vino da tavola prodotto nella campagna in corso.

A tale scopo, il produttore presenta una copia della dichiarazione o delle dichiarazioni di produzione compilate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (5).

Articolo 4

1. Per la campagna 1994/1995, i produttori che non abbiano presentato una domanda di anticipo in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1059/83, possono commercializzare i mosti di uva e i mosti concentrati di uva destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione di succo d'uva, a partire dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio.

2. In tal caso, i produttori informano l'organismo di intervento conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1059/83.

L'organismo di intervento accerta che al prodotto sia riservata l'utilizzazione finale per gli scopi dichiarati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

(3) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

(4) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

(5) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.

ALLEGATO

REQUISITI QUALITATIVI MINIMI RICHIESTI PER I VINI DA TAVOLA I. Vini bianchi

"" ID="1">a) gradazione alcolometrica effettiva minima:> ID="2">10,5 % vol"> ID="1">b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico):> ID="2">5 g per litro e 4 g per litro per i vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo; 4,5 g per litro per i vini da tavola prodotti in Grecia"> ID="1">c) acidità volatile massima:> ID="2">9 milliequivalenti per litro"> ID="1">d) tenore massimo in anidride solforosa:> ID="2">155 mg per litro">

II. Vini rossi

"" ID="1">a) gradazione alcolometrica effettiva minima:> ID="2">10,5 % vol"> ID="1">b) acidità volatile minima (espressa in acido tartarico):> ID="2">5 g per litro e 4 g per litro per i vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo; 4,5 g per litro per i vini da tavola prodotti in Grecia"> ID="1">c) acidità volatile massima:> ID="2">11 milliequivalenti per litro"> ID="1">d) tenore massimo in anidride solforosa:> ID="2">115 mg per litro">

I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.

Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e d).

Top