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Document 31993R1205
COMMISSION REGULATION (EEC) No 1205/93 of 17 May 1993 fixing the actual production of olive oil and the unit amount of production aid for the 1991/1992 marketing year
REGOLAMENTO (CEE) N. 1205/93 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993 che determina per la campagna di commercializzazione 1991/1992 la produzione effettiva di olio d' oliva e l' importo dell' aiuto unitario alla produzione
REGOLAMENTO (CEE) N. 1205/93 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993 che determina per la campagna di commercializzazione 1991/1992 la produzione effettiva di olio d' oliva e l' importo dell' aiuto unitario alla produzione
GU L 122 del 18.5.1993, p. 34–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 1205/93 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993 che determina per la campagna di commercializzazione 1991/1992 la produzione effettiva di olio d' oliva e l' importo dell' aiuto unitario alla produzione
Gazzetta ufficiale n. L 122 del 18/05/1993 pag. 0034 - 0035
REGOLAMENTO (CEE) N. 1205/93 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993 che determina per la campagna di commercializzazione 1991/1992 la produzione effettiva di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/90 (4), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2, considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione sia ridotto se la produzione effettiva di una determinata campagna supera il quantitativo massimo garantito fissato per la stessa campagna; che tale riduzione non si applica però ai produttori la cui produzione media non raggiunge i 200 kg di olio di oliva per campagna; considerando che l'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che, per calcolare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre determinare in via estimativa la produzione per la campagna di cui si tratta; che per la campagna di commercializzazione 1991/1992 il regolamento (CEE) n. 1308/92 della Commissione (5) ha determinato la produzione stimata e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato; considerando che, a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84, entro i sei mesi successivi alla fine della campagna deve essere determinata la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto; che a tal fine, a norma dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/92 (7), gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro il 31 marzo successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso all'aiuto in ciascuno di essi; che in seguito a queste comunicazioni risulta che la quantità ammessa all'aiuto, per la campagna 1991/1992 per l'Italia è pari a 650 000 t, per la Francia a 3 400 t, per la Grecia a 430 147 t, per la Spagna a 610 000 t e per il Portogallo a 34 992 t; che il quantitativo ammissibile per il rimborso del FEAOG è pertanto costituito dalla norma dei quantitativi comunicati alla Commissione; considerando che occorre anche stabilire, tenuto conto della produzione effettiva, l'importo unitario alla produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE; considerando che in Spagna e in Portogallo l'importo dell'aiuto alla produzione è diverso da quello degli altri Stati membri; considerando che in base ai dati disponibili è opportuno determinare il quantitativo effettivo, nonché l'importo dell'aiuto unitario già menzionato nella misura indicata qui di seguito; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1991/1992 dell'olio d'oliva: - la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla produzione e che è ammissibile per il rimborso del FEAOG, sezione garanzia, è pari a 1 728 539 t; - l'importo dell'aiuto unitario alla produzione è pari a: - 45,19 ECU/100 kg per la Spagna, - 41,91 ECU/100 kg per il Portogallo, - 69,80 ECU/100 kg per gli altri Stati membri. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (4) GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 3. (5) GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 45. (6) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52. (7) GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 13.