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Document 31993R1205

REGOLAMENTO (CEE) N. 1205/93 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993 che determina per la campagna di commercializzazione 1991/1992 la produzione effettiva di olio d' oliva e l' importo dell' aiuto unitario alla produzione

GU L 122 del 18.5.1993, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1205/oj

31993R1205

REGOLAMENTO (CEE) N. 1205/93 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993 che determina per la campagna di commercializzazione 1991/1992 la produzione effettiva di olio d' oliva e l' importo dell' aiuto unitario alla produzione

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 18/05/1993 pag. 0034 - 0035


REGOLAMENTO (CEE) N. 1205/93 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993 che determina per la campagna di commercializzazione 1991/1992 la produzione effettiva di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/90 (4), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione sia ridotto se la produzione effettiva di una determinata campagna supera il quantitativo massimo garantito fissato per la stessa campagna; che tale riduzione non si applica però ai produttori la cui produzione media non raggiunge i 200 kg di olio di oliva per campagna;

considerando che l'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che, per calcolare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre determinare in via estimativa la produzione per la campagna di cui si tratta; che per la campagna di commercializzazione 1991/1992 il regolamento (CEE) n. 1308/92 della Commissione (5) ha determinato la produzione stimata e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato;

considerando che, a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84, entro i sei mesi successivi alla fine della campagna deve essere determinata la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto; che a tal fine, a norma dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/92 (7), gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro il 31 marzo successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso all'aiuto in ciascuno di essi; che in seguito a queste comunicazioni risulta che la quantità ammessa all'aiuto, per la campagna 1991/1992 per l'Italia è pari a 650 000 t, per la Francia a 3 400 t, per la Grecia a 430 147 t, per la Spagna a 610 000 t e per il Portogallo a 34 992 t; che il quantitativo ammissibile per il rimborso del FEAOG è pertanto costituito dalla norma dei quantitativi comunicati alla Commissione;

considerando che occorre anche stabilire, tenuto conto della produzione effettiva, l'importo unitario alla produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che in Spagna e in Portogallo l'importo dell'aiuto alla produzione è diverso da quello degli altri Stati membri;

considerando che in base ai dati disponibili è opportuno determinare il quantitativo effettivo, nonché l'importo dell'aiuto unitario già menzionato nella misura indicata qui di seguito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992 dell'olio d'oliva:

- la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla produzione e che è ammissibile per il rimborso del FEAOG, sezione garanzia, è pari a 1 728 539 t;

- l'importo dell'aiuto unitario alla produzione è pari a:

- 45,19 ECU/100 kg per la Spagna,

- 41,91 ECU/100 kg per il Portogallo,

- 69,80 ECU/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

(4) GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 3.

(5) GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 45.

(6) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.

(7) GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 13.

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