Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3711

    Regolamento (CEE) n. 3711/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativo all'organizzazione di un'indagine annua per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

    GU L 351 del 20.12.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/03/1998; abrogato da 398R0577

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3711/oj

    31991R3711

    Regolamento (CEE) n. 3711/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativo all'organizzazione di un'indagine annua per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 351 del 20/12/1991 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 5 pag. 0102
    edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 5 pag. 0102


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3711/91 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991 relativo all'organizzazione di un'indagine annua per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

    visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

    considerando che per realizzare i compiti che le sono assegnati dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 92, 117, 118, 122, 123 e 130 D, la Commissione deve conoscere lo stato e l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione;

    considerando che con la realizzazione del mercato interno cresce l'esigenza di dati statistici sull'evoluzione della convergenza economica e sociale, onde effettuare confronti tra gli Stati membri e le regioni della Comunità;

    considerando che il metodo migliore per rilevare l'entità e la struttura dell'occupazione e della disoccupazione consiste nell'eseguire indagini comunitarie per campione sulle forze di lavoro, armonizzate e sincronizzate, come quelle effettuate annualmente in passato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Periodicità dell'indagine L'Istituto statistico delle Comunità europee, in appresso denominato « Eurostat », esegue per conto della Commissione, nella primavera di ogni anno a partire dal 1992, un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, in seguito denominata « indagine ».

    Articolo 2

    Unità di rilevazione 1. L'indagine è eseguita in ogni Stato membro presso un campione di nuclei familiari che alla data dell'indagine risiedano nel territorio di tale Stato.

    Gli Stati membri si adoperano affinché sia evitato il doppio conteggio di persone con più luoghi di residenza.

    2. I dati vengono rilevati per tutte le persone che appartengono ai nuclei familiari prescelti.

    Devono essere chiaramente indicati i casi in cui un membro di un nucleo familiare fornisce informazioni relative ad altri membri dello stesso nucleo familiare.

    Articolo 3

    Rappresentatività del campione 1. Gli istituti nazionali di statistica eseguono l'indagine nel quadro delle indagini nazionali e si assicurano che il campione di nuclei familiari previsto all'articolo 2, paragrafo 1 corrisponda a quello che è abitualmente scelto negli Stati membri interessati, in modo che l'ampiezza del campione sia identica a quella adottata nell'indagine nazionale.

    2. In tale contesto, al fine di garantire una base affidabile per l'analisi comparativa sia a livello comunitario che a livello dei singoli Stati membri e di regioni specifiche, lo schema di campionamento deve essere tale che, per le caratteristiche riguardanti il 5 % della popolazione in età lavorativa, lo scarto tipo relativo a livello NUTS II (o equivalente) non superi l'8 %, tenendo conto degli effetti del modello sulla variabile « disoccupazione ».

    Tale requisito non si esige per le regioni con meno di 300 000 abitanti.

    3. Gli istituti nazionali di statistica si assicurano che almeno un quarto delle unità d'indagine siano tratte dall'indagine precedente e che almeno un quarto del campione sia incluso nell'indagine seguente.

    L'appartenenza a uno di questi due gruppi è contraddistinta da un codice.

    4. Gli Stati membri forniscono all'Eurostat tutti i dati richiesti sull'organizzazione e la metodologia dell'indagine ed indicano, in particolare, i criteri seguiti per definire la struttura e l'ampiezza del campione.

    Articolo 4

    Caratteristiche dell'indagine 1. L'indagine deve tener conto delle caratteristiche seguenti:

    a) dati demografici fondamentali: vincolo con la persona di riferimento nel nucleo familiare, sesso, anno di nascita, data del compleanno, stato civile, nazionalità, anni di residenza nello Stato membro, paese di nascita;

    b) situazione professionale: professionale nella settimana di riferimento, motivi dell'assenza totale dal lavoro delle persone occupate;

    c) caratteristiche professionali del primo impiego: statuto professionale, attività economica dell'unità aziendale locale, professione esercitata, numero di persone che lavorano presso l'unità aziendale locale, paese e regione del luogo di lavoro, anno e mese in cui la persona ha iniziato a lavorare per tale datore di lavoro o come lavoratore autonomo, distinzione fra tempo pieno e tempo parziale, stabilità del posto di lavoro, durata totale dell'attività temporanea o del contratto di lavoro, numero di ore lavorative prestate abitualmente, numero di ore lavorative effettivamente prestate, motivo principale per cui la persona ha lavorato per un numero d'ore diverso da quello abituale, lavoro a turni, lavoro di sera, lavoro di notte, lavoro di sabato, lavoro di domenica, lavoro a domicilio, ricerca di un'altra occupazione e relativa motivazione;

    d) informazioni sulle occupazioni secondarie: esistenza di più di un'occupazione od attività, statuto professionale, attività economica dell'unità aziendale locale, professione, numero di ore lavorative effettivamente prestate, regolarità dell'occupazione secondaria;

    e) esperienza lavorativa precedente delle persone non occupate: precedente esperienza di lavoro, anno e mese dell'ultima occupazione, motivo principale dell'abbandono dell'ultima occupazione, statuto professionale nell'ultima occupazione, attività economica dell'unità aziendale locale ove la persona ha da ultimo lavorato, professione esercitata nell'ultimo posto di lavoro;

    f) ricerca di un'occupazione: ricerca dell'occupazione per le persone senza occupazione durante la settimana di riferimento, tipo di occupazione ricercata, durata della ricerca, metodo principale seguito nelle ultime quattro settimane per cercare un'occupazione, data dell'ultimo contatto con un ufficio pubblico di collocamento, disponibilità al lavoro delle persone non in cerca di occupazione, disponibilità ad iniziare un'attività lavorativa entro due settimane, situazione dell'interessato nel periodo immediatamente precedente l'inizio della ricerca di un'occupazione, iscrizione nelle liste di un ufficio pubblico di collocamento;

    g) condizione delle persone non attive: situazione delle persone che non hanno né cercano un'occupazione;

    h) istruzione e formazione professionale: istruzione e formazione professionale durante le ultime quattro settimane, scopo della formazione professionale ricevuta nelle ultime quattro settimane, durata totale della formazione professionale, numero abituale di ore di formazione settimanali, massimo livello di istruzione generale raggiunto, massimo livello di ulteriore istruzione o formazione professionale raggiunto;

    i) situazione un anno prima dell'indagine: situazione riguardo l'attività, statuto professionale, attività economica dell'unità aziendale locale nella quale la persona lavorava, paese e regione di residenza;

    j) dati tecnici dell'intervista: anno dell'intervista, settimana di riferimento, Stato membro, regione, grado di urbanizzazione, numero di serie del nucleo familiare, tipo di nucleo familiare, tipo di istituzione, motivo di partecipazione all'indagine, fattore di ponderazione, sottocampione in relazione alle indagini precedenti, sottocampione in relazione alla prossima indagine.

    2. Previa consultazione del comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito con la decisione 89/382/CEE/Euratom (1), secondo la procedura prevista all'articolo 8 del presente regolamento, Eurostat redige e pubblica un documento di codifica che elenca le caratteristiche dell'inchiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 5

    Esecuzione dell'indagine 1. Gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri svolgono l'indagine sulla base del documento di codifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

    Essi si adoperano affinché le domande seguano un ordine logico riguardo al contenuto e siano formulate in modo da garantire, in collaborazione con Eurostat, il massimo grado di comparabilità tra gli Stati membri.

    2. Gli Stati membri si adoperano affinché le informazioni richieste siano fornite in modo veritiero e completo entro i termini fissati.

    Gli istituti nazionali di statistica possono prevedere l'obbligo di risposta all'indagine.

    Articolo 6

    Trasmissione e pubblicazione 1. Gli istituti nazionali di statistica trasmettono a Eurostat, entro 9 mesi dalla fine dell'indagine sul campo, i risultati debitamente verificati dell'indagine, relativa ad ogni persona interrogata, senza indicarne nome e indirizzo.

    2. Eurostat provvede all'elaborazione, all'analisi ed alla diffusione dei risultati dell'indagine.

    Gli istituti nazionali di statistica possono, in consultazione con Eurostat, divulgare i rispettivi risultati dell'indagine.

    Articolo 7

    Segreto statistico 1. Le informazioni relative a singole persone fornite nel corso dell'indagine possono essere utilizzate solamente a fini statistici.

    Ne è vietato l'uso a fini fiscali od altri fini come pure la loro comunicazione a terzi.

    2. Il trattamento riservato dei dati trasmessi a Eurostat è disciplinato dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (2).

    Articolo 8

    Comitato consultivo 1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere.

    Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

    3. Il parere del comitato è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

    4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

    Articolo 9

    Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. VAN DEN BROEK

    (1) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47. (2) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

    Top