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Document 31991R2266

Regolamento (CEE) n. 2266/91 della Commissione del 29 luglio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1657/91 relativo alla realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 208 del 30.7.1991, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2266/oj

31991R2266

Regolamento (CEE) n. 2266/91 della Commissione del 29 luglio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1657/91 relativo alla realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 30/07/1991 pag. 0025 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0090
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0090


REGOLAMENTO (CEE) N. 2266/91 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1657/91 relativo alla realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/91 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1657/91 della Commissione (3) le proposte debbono pervenire all'organismo competente anteriormente al 1o luglio 1991; che le organizzazioni portoghesi interessate hanno potuto partecipare per la prima volta ad un'azione comunitaria di questo tipo; che, per mancanza di esperienza e vista la brevità del termine di presentazione, non è stato loro possibile elaborare le relative proposte entro i termini fissati; che è pertanto opportuno prorogare, per il Portogallo, tale scadenza sino al 27 luglio 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1657/91 la prima frase è completata nel seguente modo: « e, per il Portogallo, anteriormente al 27 luglio 1991 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 23. (3) GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 45.

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