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Document 31991R2266
Commission Regulation (EEC) No 2266/91 of 29 July 1991 amending Regulation (EEC) No 1657/91 on the implementation of promotional and publicity measures in respect of milk and milk products
Regolamento (CEE) n. 2266/91 della Commissione del 29 luglio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1657/91 relativo alla realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento (CEE) n. 2266/91 della Commissione del 29 luglio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1657/91 relativo alla realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
GU L 208 del 30.7.1991, p. 25–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
In force
Regolamento (CEE) n. 2266/91 della Commissione del 29 luglio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1657/91 relativo alla realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 30/07/1991 pag. 0025 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0090
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0090
REGOLAMENTO (CEE) N. 2266/91 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1657/91 relativo alla realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/91 (2), in particolare l'articolo 4, considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1657/91 della Commissione (3) le proposte debbono pervenire all'organismo competente anteriormente al 1o luglio 1991; che le organizzazioni portoghesi interessate hanno potuto partecipare per la prima volta ad un'azione comunitaria di questo tipo; che, per mancanza di esperienza e vista la brevità del termine di presentazione, non è stato loro possibile elaborare le relative proposte entro i termini fissati; che è pertanto opportuno prorogare, per il Portogallo, tale scadenza sino al 27 luglio 1991; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1657/91 la prima frase è completata nel seguente modo: « e, per il Portogallo, anteriormente al 27 luglio 1991 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 23. (3) GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 45.