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Document 31989R2442
Commission Regulation (EEC) No 2442/89 of 8 August 1989 fixing, for the fifth 12-month period, amounts for the levy referred to in article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
REGOLAMENTO (CEE) N. 2442/89 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 1989 che fissa per il quinto periodo di dodici mesi gli importi del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
REGOLAMENTO (CEE) N. 2442/89 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 1989 che fissa per il quinto periodo di dodici mesi gli importi del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
GU L 231 del 9.8.1989, p. 13–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 08/08/1990
REGOLAMENTO (CEE) N. 2442/89 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 1989 che fissa per il quinto periodo di dodici mesi gli importi del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 231 del 09/08/1989 pag. 0013 - 0013
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2442/89 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 1989 che fissa per il quinto periodo di dodici mesi gli importi del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/89 (2), in particolare l'articolo 11, lettera a), considerando che l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 (4), ha istituito un prelievo che i produttori o gli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari devono versare per i quantitativi che superano un quantitativo di riferimento; che i livelli di detto prelievo sono indicati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84; considerando che gli importi del prelievo devono essere precisati dalla Commissione conformemente al disposto dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 857/84, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli importi del prelievo cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84, per il quinto periodo di dodici mesi, sono fissati a: - 27,84 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di applicazione della formula A o della formula B, - 20,88 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di vendita diretta al consumo. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 10. (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (4) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.