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Document 31989R2442

REGOLAMENTO (CEE) N. 2442/89 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 1989 che fissa per il quinto periodo di dodici mesi gli importi del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 231 del 9.8.1989, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2442/oj

31989R2442

REGOLAMENTO (CEE) N. 2442/89 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 1989 che fissa per il quinto periodo di dodici mesi gli importi del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 231 del 09/08/1989 pag. 0013 - 0013


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2442/89 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1989

che fissa per il quinto periodo di dodici mesi gli importi del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/89 (2), in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando che l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 (4), ha istituito un prelievo che i produttori o gli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari devono versare per i quantitativi che superano un quantitativo di riferimento; che i livelli di detto prelievo sono indicati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84;

considerando che gli importi del prelievo devono essere precisati dalla Commissione conformemente al disposto dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 857/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi del prelievo cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84, per il quinto periodo di dodici mesi, sono fissati a:

- 27,84 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di applicazione della formula A o della formula B,

- 20,88 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di vendita diretta al consumo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 10.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(4) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.

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