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Document 31986R3183

Regolamento (CEE) n. 3183/86 della Commissione del 20 ottobre 1986 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1624/76 e (CEE) n. 1725/79 per quanto riguarda talune disposizioni relative alla concessione degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

GU L 297 del 21.10.1986, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/10/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3183/oj

31986R3183

Regolamento (CEE) n. 3183/86 della Commissione del 20 ottobre 1986 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1624/76 e (CEE) n. 1725/79 per quanto riguarda talune disposizioni relative alla concessione degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 21/10/1986 pag. 0009 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0021
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0021


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3183/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1986

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1624/76 e (CEE) n. 1725/79 per quanto riguarda talune disposizioni relative alla concessione degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali (3), in seguito alla modifica apportata dal regolamento (CEE) n. 2128/84 del Consiglio (4), ha previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f), la possibilità di accordare un aiuto per il latte e il latte in polvere parzialmente scremati; che il regolamento (CEE) n. 2128/84 è giunto a scadenza alla fine della campagna 1985/1986;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3714/84 della Commissione (5), che aveva stabilito le modalità d'applicazione per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento (CEE) n. 986/68, non è più applicabile; che occorre ai fini di chiarezza abrogare il regolamento (CEE) n. 3714/84;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3812/85 (7), ed il regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2384/86 (9), sono stati modificati in seguito all'adozione del regolamento (CEE) n. 3714/84; che, data l'abrogazione di quest'ultimo, è necessario modificare alcune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1624/76 e (CEE) n. 1725/79;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 3064/86 (11), prevede la vendita di burro da incorporare negli alimenti composti per animali, e più particolarmente in quelli definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1725/79; che, per dare maggiore efficacia all'applicazione simultanea dei due regolamenti summenzionati, è opportuno adeguare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1725/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1624/76 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il terzo comma è soppresso.

2) All'articolo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nella casella 106 sono indicati:

- la data di espletamento delle formalità doganali d'esportazione,

- se il latte scremato in polvere non viene esportato come tale, il suo peso netto ».

3) All'articolo 2, paragrafo 5, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« 5. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata soltanto se viene fornita la prova che i quantitativi di latte scremato in polvere in oggetto sono stati denaturati o trasformati, nel termine di sei mesi dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali per l'immissione in consumo, conformemente agli articoli 1-8 del regolamento (CEE) n. 1725/79, nonché all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del medesimo per ciò che riguarda il controllo della denaturazione o della trasformazione ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1725/79 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni che disciplinano gli aiuti speciali previsti ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 986/86:

a) il latte scremato in polvere può beneficiare dell'aiuto soltanto dopo essere stato denaturato conformemente all'articolo 2 oppure utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti per animali alle condizioni di cui all'articolo 4;

b) il latte scremato utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti per animali può beneficiare dell'aiuto soltanto se l'alimento composto soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 4.

2. Il latte scremato e il latte scremato in polvere possono beneficiare dell'aiuto soltanto se, al momento della loro utilizzazione in conformità del paragrafo 1:

a) rispondono alle definizioni che figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 986/68 senza aver subito preventive aggiunte, e

b) non hanno beneficiato ovvero non sono idonei a beneficiare di un aiuto o di un ribasso di prezzo in virtù di altre disposizioni comunitarie.

3. Tuttavia, il latte o il latte scremato in polvere preventivamente incorporati in una miscela possono beneficiare dell'aiuto a condizione che la miscela stessa sia stata utilizzata nella fabbricazione di alimenti composti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e che, al momento dell'utilizzazione, non contenesse prodotti diversi da:

a) latte scremato in polvere conforme al disposto del paragrafo 2 e, a seconda dei casi:

b) sostanze grasse,

c) vitamine,

d) sali minerali,

e) saccarosio,

f) sostanze antiagglomeranti e/o fluidificanti (0,3 % al massimo),

g) altri agenti tecnologici liposolubili, in particolare antiossidanti ed emulsionanti.

4. Il tenore massimo d'acqua del latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 986/68 è fissato al 5 %.

Questo tenore massimo d'acqua si applica nella fase e alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Se si tratta di una miscela ai sensi del paragrafo 3, il tenore d'acqua è calcolato in base alla parte non grassa della miscela.

Per il quantitativo per il quale il tenore d'acqua supera il 5 %, l'importo dell'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni frazione supplementare di 0,2 % del tenore d'acqua ».

2) All'articolo 4, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

« 1. Sono considerati alimenti composti per animali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 986/68 i prodotti che: ».

3) All'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

« Tuttavia, se la materia grassa butirrica acquistata in base al regolamento (CEE) n. 2409/86 viene utilizzata per la fabbricazione di alimenti composti, il contenuto minimo di materie grasse non butirriche specificato al secondo e terzo trattino non è obbligatorio ».

4) All'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

« e) data di consegna e quantitativi di latte scremato e di latte scremato in polvere consegnati come tali sotto forma di miscele utilizzate per la fabbricazione di alimenti composti per animali, nonché nome e indirizzo del fornitore; ».

5) All'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, il testo della lettera g) è sostituito dal seguente:

« g) data di vendita e quantitativi di latte scremato, di latte scremato in polvere e di alimenti composti per animali venduti, nonché nome e indirizzo del destinatario; ».

6) All'articolo 8, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso.

7) All'articolo 10, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

« a) Il controllo sulle imprese interessate concerne, in particolare:

- la composizione del latte scremato e del latte scremato in polvere come tale utilizzati, per verificare l'osservanza dell'articolo 1, paragrafi 2 e 4,

- la composizione delle miscele utilizzate, per verificare l'osservanza dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4,

- la composizione degli alimenti composti fabbricati, per verificare l'osservanza dell'articolo 4.

Il controllo è inteso ad accertare l'assenza, nel latte scremato in polvere utilizzato come tale o incorporato in una miscela, dei seguenti prodotti:

- farina di erba medica o farina di erba,

- cereali triturati,

- amido o amido rigonfiato,

- panelli triturati,

- farina di pesce,

- panelli triturati e/o farina di semi essiccati e sgrassati di colza e/o di ravizzone,

- farina di fieno e/o di paglia,

- prodotti d'origine vegetale destinati all'alimentazione animale, diversi da quelli elencati ai trattini precedenti; ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3714/84 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

(4) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 6.

(5) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 65.

(6) GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 9.

(7) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.

(8) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.

(9) GU n. L 206 del 30. 7. 1986, pag. 22.

(10) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.

(11) GU n. L 285 dell'8. 10. 1986, pag. 11.

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