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Document 31985K0122

85/122/CECA: Raccomandazione della Commissione del 4 febbraio 1985 che modifica la raccomandazione n. 1835/81/CECA concernente l' obbligo di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita, nonché le pratiche vietate nel commercio dell' acciaio

GU L 46 del 15.2.1985, p. 54–55 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1985/122/oj

31985K0122

85/122/CECA: Raccomandazione della Commissione del 4 febbraio 1985 che modifica la raccomandazione n. 1835/81/CECA concernente l' obbligo di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita, nonché le pratiche vietate nel commercio dell' acciaio

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 15/02/1985 pag. 0054 - 0055
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0160
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0160


*****

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1984

che modifica la raccomandazione n. 1835/81/CECA concernente l'obbligo di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita, nonché le pratiche vietate nel commercio dell'acciaio

(85/122/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

ai termini della raccomandazione n. 1835/81/CECA della Commissione (1), modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 1946/84/CECA (2), gli Stati membri sono stati tenuti d'imporre alle imprese di distribuzione dell'acciaio, a decorrere dal 1o gennaio 1983 fino al 31 dicembre 1985, delle norme relative alla pubblicazione dei prezzi e condizioni di vendita degli acciai nonché alle pratiche vietate nel commercio dell'acciaio.

Non sono stati soggetti a queste norme in particolare

- i negozianti di acciaio detti « di seconda mano » che acquistano esclusivamente da altri negozianti della Comunità indipendentemente dal volume delle loro rivendite;

- i negozianti di ogni tipo il cui volume di rivendita annuo, compreso quello delle loro filiali o succursali è inferiore a 3 000 t di acciai speciali o a 6 000 t di acciai in generale.

I negozianti di acciaio di cui sopra, la cui importanza è limitata ma il cui peso non va trascurato data la loro entità numerica, non sono di norma chiamati a svolgere un ruolo preponderante sul mercato; l'esperienza indica però che a causa della libertà d'azione di cui essi beneficiano, alcuni negozianti di acciaio di dimensioni modeste o di seconda mano hanno avuto un comportamento determinante per il livello dei prezzi di alcune categorie o qualità di acciai in diverse regioni della Comunità dove sono stati registrati degli squilibri sul mercato e nell'attività del commercio.

È pertanto opportuno non escludere più dal campo di applicazione delle disposizioni in oggetto un congruo numero di negozianti di acciaio la cui azione può essere pregiudizievole alla buona tenuta dei prezzi e portare a situazioni discriminatorie.

Per la buona tenuta del mercato dell'acciaio il quale, nel corso dell'anno 1985 affronterà una fase decisiva, è importante che queste disposizioni riguardino d'ora in poi tutti i negozianti di acciaio.

Non è comunque indispensabile, però, che tutti i piccoli negozianti siano soggetti a tutte le norme finora imposte ai negozianti maggiori; una parte dei piccoli negozianti può essere esonerata dalla pubblicazione dei prezzi e delle condizioni di vendita nella misura in cui i prezzi da essi applicati siano in relazione, con un dovuto margine, ai prezzi pubblicati dai negozianti e dai produttori loro fornitori.

È anche opportuno evitare di sottoporre i piccoli negozianti a pratiche amministrative sporoporzionate rispetto al loro livello di attività e di gestione abituale così come non si debbono appesantire eccessivamente i compiti dei servizi degli Stati membri incaricati di applicare la raccomandazione n. 1835/81/CECA. Pertanto bisogna limitare quest'ultima alle imprese o organismi che svolgono abitualmente un'attività di distribuzione diversa dalla vendita ai consumatori domestici o agli artigiani.

È sufficiente, in effetti, che i negozianti non soggetti alla pubblicazione dei prezzi e delle condizioni di vendita, siano tenuti a possedere un listino proprio per giustificare che i prezzi sono stati applicati alle condizioni previste agli articoli da 8 a 15 della raccomandazione n. 1835/81/CECA e per dimostrare di non avere effettuato vendite discriminatorie applicando condizioni disuguali a transazioni analoghe; ugualmente, il negoziante di acciaio che si allinea su un'offerta proveniente da un negoziante esonerato dall'obbligo di pubblicazione deve poter giustificare che le condizioni dell'allineamento erano riunite e dimostrare che tale allineamento gli è stato imposto dalla concorrenza effettiva di tale negoziante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

La raccomandazione n. 1835/81/CECA è modificata come segue:

1. L'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

« 1. La presente raccomandazione è applicabile alle imprese di distribuzione della Comunità che effettuano vendite dirette e/o vendite ex magazzino all'interno del mercato comune, dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I del trattato, ad eccezione del rottame, a condizione che:

- non siano un'organizzazione di vendita ai sensi della decisione n. 30-53 (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 1834/81/CECA (2),

oppure

- esercitano abitualmente un'attività di distribuzione in aggiunta alla vendita ai consumatori domestici o all'artigianato,

qui di seguito denominate "negozianti di acciaio".

(1) GU CECA del 4. 5. 1953, pag. 109.

(2) GU n. L 184 del 4. 7. 1981, pag. 7 ».

2. All'articolo 2, il paragrafo 3 è soppresso e il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3.

3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 3

1. I negozianti di acciaio, il cui volume di vendite nel periodo 1o gennaio - 31 dicembre 1984, è stato almeno di 2 000 tonnellate di acciai speciali o almeno di 4 000 tonnellate di acciaio in generale, sono tenuti a pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita per le vendite dirette e le vendite ex magazzino, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 8 e a comunicarli a un servizio designato dallo Stato membro.

Una società madre di commercio dell'acciaio può pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita validi anche per le sue filiali e succursali.

2. I negozianti di acciaio che non sono tenuti a pubblicare il listino dei prezzi e le condizioni di vendita in quanto non rientrano nelle condizioni di cui al paragrafo 1, devono comunque stabilire un listino proprio e tenerlo a disposizione del servizio designato dallo Stato membro per i controlli di cui all'articolo 15 ».

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente raccomandazione entro e non oltre il 1o marzo 1985. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1985.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

(1) GU n. L 184 del 4. 7. 1981, pag. 9.

(2) GU n. L 180 del 7. 7. 1984, pag. 28.

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