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Document 31984D0656

84/656/CEE: Decisione del Consiglio del 18 dicembre 1984 che proroga la raccolta di informazioni sulle attività dei trasportatori che partecipano ai trasporti marittimi di linea in talune zone di operazione

OJ L 341, 29.12.1984, p. 91–91 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 227 - 227
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 227 - 227

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/656/oj

31984D0656

84/656/CEE: Decisione del Consiglio del 18 dicembre 1984 che proroga la raccolta di informazioni sulle attività dei trasportatori che partecipano ai trasporti marittimi di linea in talune zone di operazione

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 29/12/1984 pag. 0091 - 0091
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0227
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0227


*****

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1984

che proroga la raccolta di informazioni sulle attività dei trasportatori che partecipano ai trasporti marittimi di linea in talune zone di operazione

(84/656/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la decisione 78/774/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1978, riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile (1),

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che le informazioni raccolte a norma delle decisioni 79/4/CEE (2), 80/1181/CEE (3) e 82/870/CEE (4) destano preoccupazioni in merito alla posizione concorrenziale di compagnie marittime di linea di Stati membri, a causa della natura della concorrenza ad esse fatta da alcuni trasportatori nei traffici indicati nell'allegato II della decisione 79/4/CEE; che occorre quindi continuare la raccolta di informazioni sui traffici in queste zone;

considerando che la raccolta di informazioni sui traffici tra la Comunità e i paesi menzionati all'articolo 2 della decisione 80/1181/CEE, le cui modalità sono state stabilite dalla decisione 81/189/CEE (5), e che è stata prorogata dalla decisione 82/870/CEE, desta anch'essa preoccupazioni in merito alla posizione concorrenziale di compagnie marittime di linea di Stati membri; che occorre quindi continuare la raccolta di informazioni su questi traffici;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Agli articoli 1 e 2 della decisione 82/870/CEE, la data del 31 dicembre 1984 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1986.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1985.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

(1) GU n. L 258 del 21. 9. 1978, pag. 35.

(1) GU n. L 5 del 9. 1. 1979, pag. 31.

(3) GU n. L 350 del 23. 12. 1980, pag. 44.

(4) GU n. L 368 del 28. 12. 1982, pag. 42.

(5) GU n. L 88 del 2. 4. 1981, pag. 32.

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