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Document 31983R1499

Regolamento (CEE) n. 1499/83 della Commissione del 9 giugno 1983 relativo alla sospensione della pesca di passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

GU L 152 del 10.6.1983, p. 17–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1499/oj

31983R1499

Regolamento (CEE) n. 1499/83 della Commissione del 9 giugno 1983 relativo alla sospensione della pesca di passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 10/06/1983 pag. 0017 - 0017


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1499/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1983

relativo alla sospensione della pesca di passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 198/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, relativo alle attività di pesca esercitate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri ed adottato a titolo provvisorio in attesa della fissazione dei TAC e dei contingenti per l'anno 1983 (2), prevede che, fino a quando il Consiglio si sarà pronunciato sui TAC e sui contingenti applicabili nel 1983, le navi battenti bandiera degli Stati membri esercitano le loro attività di pesca in funzione dei consueti cicli stagionali in conformità al regolamento (CEE) n. 172/83 del Consiglio (3);

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare mediante regolamento la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che le catture di passera di mare nella divisione CIEM III a) (Skagerrak), eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi, avevano esaurito, a fine aprile 1983, i contingenti assegnati a titolo provvisorio; che i Paesi Bassi hanno sospeso la pesca e lo sbarco di questa riserva a partire dal 7 giugno 1983; che è opportuno quindi riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera di mare nella divisione CIEM III a) (Skagerrak), eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi a titolo provvisorio per il 1983.

La pesca di passera di mare nella divisione CIEM III a) (Skagerrak), nonché il trasbordo o lo sbarco di passera catturata in detta divisione da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi, o registrate nei Paesi Bassi, sono proibiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 7 giugno 1983

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1983.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 25 del 27. 1. 1983, pag. 32.

(3) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 30.

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