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Document 31977S1613

DECISIONE N. 1613/77/CECA DELLA COMMISSIONE, DEL 15 LUGLIO 1977, CHE MODIFICA LA DECISIONE 73/287/CECA RELATIVA AI CARBONI DA COKE ED AL COKE DESTINATI ALL' INDUSTRIA SIDERURGICA DELLA COMUNITA

GU L 180 del 20.7.1977, p. 8–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1977/1613/oj

31977S1613

DECISIONE N. 1613/77/CECA DELLA COMMISSIONE, DEL 15 LUGLIO 1977, CHE MODIFICA LA DECISIONE 73/287/CECA RELATIVA AI CARBONI DA COKE ED AL COKE DESTINATI ALL' INDUSTRIA SIDERURGICA DELLA COMUNITA

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 20/07/1977 pag. 0008 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 3 pag. 0027
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 3 pag. 0027


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DECISIONE N . 1613/77/CECA DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1977

che modifica le decisione 73/287/CECA relativa ai carboni da coke ed al coke destinati all ' industria siderurgica della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e in special modo il suo articolo 95 , primo capoverso ,

visto il parere del comitato consultivo ,

visto il parere conforme del Consiglio ,

considerando che la decisione 73/287/CECA della Commissione , del 25 luglio 1973 , relativa ai carboni da coke ed al coke destinati all ' industria siderurgica della Comunità ( 1 ) , modificata ultimamente dalla decisione 751/77/CECA ( 2 ) , cessa di essere in vigore il 31 dicembre 1978 e che prevede nei suoi articolo 1 e 7 che i tassi dell ' aiuto allo smercio e gli importi dei contributi al finanziamento comunitario dovuti dagli Stati membri e dall ' industria siderurgica siano ridotti per il 1978 , riduzione che costituisce la « diminuzione progressiva » ;

considerando che sulle condizioni di approvvigionamento di carboni da coke provenienti da paesi terzi esistono incertezze risultanti da una troppo rapida o troppo grande diminuzione della capacità di produzione ; che esistono ancora restrizioni in materia di politica commerciale ; che tali incertezze e restrizioni sussisteranno durante il periodo successivo al 31 dicembre 1978 ; che è quindi opportuno prorogare la decisione 73/287/CECA nel suo insieme , in modo da permettere il raggiungimento dei fini in questione fino al 31 dicembre 1981 ;

considerando che in materia di aiuto allo smercio , l ' applicazione dei tassi ridotti previsti inizialmente per il 1978 ridurrebbe l ' efficacia del regime nuocendo al raggiungimento dei fini in questione ; che per il 1979 vale lo stesso ragionamento ; che è fin d ' ora opportuno sopprimere la diminuzione progressiva per l ' anno 1978 e applicare nel 1979 gli stessi tassi d ' aiuto che nel 1978 ;

considerando che il mantenimento degli aiuti allo smercio al tasso pieno giustifica di mantenere nel 1978 e 1979 il modo di finanziamento del fondo speciale applicabile nel 1977 ;

considerando che il Consiglio ha dato il suo parere conforme per quanto concerne la proroga del regime attuale fino al 1981 ; che intende tuttavia riesaminare prima della fine del 1979 il sistema dei tassi d ' aiuto applicabili nel 1980 e 1981 senza pertanto giudicare in anticipo in problema della diminuzione progressiva per questi due anni ;

considerando che gli aiuti e i contributi sono espressi in unità di conto europee ( UCE ) a partire del 1° gennaio 1976 in conformità della decisione n . 2963/76/CECA del 1° dicembre 1976 che modifica la decisione 73/287/CECA ( 3 ) ;

considerando che i rapporti di cui articoli 10 e 11 devono essere comunicati anche al Parlamento europeo ;

considerando che i poteri d ' azione richiesti per l ' instaurazione di questo regime non sono stati previsti dal trattato ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La decisione 73/287/CECA è così modificata :

1 . All ' articolo 1 lettera b ) , leggere come segue :

« un aiuto allo smercio applicabile in caso di fornitura destinata a una zona lontana dal bacino di produzione o effettuata nel quadro degli scambi intracomunitari . Il tasso di tale aiuto può arrivare fino a 3 UC ( cioè 3,165 UCE a partire dal 1° gennaio 1976 ) per tonnellata di carbone da coke per forniture a stabilimenti che dispongano di possibilità di approvvigionamento diretto per via marittima , e fino a 1,60 UC ( cioè 1,688 UCE a partire da 1° gennaio 1976 ) per tonnellata negli altri casi . Questi tassi sono applicabili fino al 31 dicembre 1979 , fatto salvo quanto disposto nell ' articolo 10 . I tassi adottati dai governi non devono produrre discriminazioni tra gli aiuti relativi alle forniture delle imprese carbonifere » .

2 . All ' articolo 7 , paragrafo 2 , leggere come segue :

« Il fondo speciale è finanziato nel modo seguente :

a ) il contributo della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ammonta :

- per il 1973 a 0,266 UC per tonnellata di carbone , ossia a 4 milioni d ' UC al massimo ;

- per il 1974 a 0,333 UC per tonnellata di carbone , ossia a 5 milioni d ' UC al massimo ;

- per il 1975 a 0,400 UC per tonnellata di carbone , ossia a 6 milioni d ' UC al massimo ;

- per gli anni 1976 , 1977 , 1978 e 1979 a 0,422 UCE per tonnellata di carbone , ossia 6,33 milioni d ' UCE al massimo per ogni anno ;

b ) gli Stati membri dovranno fornire i contributi globali seguenti , suddivisti secondo il criterio indicato al paragrafo 3 che segue :

- per il 1973 , 0,627 UC per tonnellata di carbone , ossia 9,4 milioni d ' UC al massimo ;

- per il 1974 , 0,560 UC per tonnellata di carbone , ossia 8,4 milioni d ' UC al massimo ;

- per il 1975 , 0,493 UC per tonnellata di carbone , ossia 7,4 milioni d ' UC al massimo ;

- per il 1976 , 1977 , 1978 e 1979 , 0,520 UCE per tonnellata di carbone , ossia 7,807 milioni d ' UCE al massimo per ogni anno ;

c ) il contributo globale delle industrie siderurgiche non citate all ' articolo 6 , secondo trattino , ammonta :

- per gli anni 1973 , 1974 e 1975 a 1,107 UC per tonnellata di carbone , ossia a 16,6 milioni d ' UC al massimo per ogni anno ;

- per gli anni 1976 , 1977 , 1978 e 1979 a 1,168 UCE per tonnellata di carbone , ossia a 17,52 milioni d ' UCE al massimo per ogni anno .

L ' ammontare globale del contributo è suddiviso fra le imprese siderurgiche sulla base del loro consumo di coke d ' altoforno .

Il contributo delle industrie siderurgiche citate all ' articolo 6 , secondo trattino , è calcolato in base al tasso per tonnellata di consumo applicabile alle altre imprese » .

3 . All ' articolo 10 , paragrafo 2 , in fine , leggere :

« La Commissione può sospendere l ' applicazione della presente decisione informandone immediatemente il Consiglio e il Parlamento europeo » .

4 . All ' articolo 11 , leggere :

« La Commissione riferirà periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo sull ' applicazione .... » .

5 . All ' articolo 13 , in fine , leggere :

« La presente decisione cessa di essere in vigore il 31 dicembre 1981 . La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri » .

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 15 luglio 1977 .

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 259 del 15 . 9 . 73 , pag . 36 .

( 2 ) GU n . L 91 del 13 . 4 . 77 , pag . 7 .

( 3 ) GU L 338 del 7 . 12 . 76 , pag . 19 .

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