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Document 21996D0307(01)
Decision of the EEA Joint Committee No 68/95 of 15 December 1995 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 68/95, del 15 dicembre 1995, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 68/95, del 15 dicembre 1995, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
GU L 57 del 7.3.1996, p. 33–34
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In force
Decisione del Comitato misto SEE n. 68/95, del 15 dicembre 1995, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 057 del 07/03/1996 pag. 0033 - 0034
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 68/95 del 15 dicembre 1995 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98, considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 44/95 del Comitato misto SEE (1); considerando che il regolamento (CE) n. 1102/95 della Commissione, del 16 maggio 1995, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (2), deve essere incorporata nell'accordo, DECIDE: Articolo 1 Il trattino seguente è aggiunto nel punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo: «- 395 R 1102: Regolamento (CE) n. 1102/95 della Commissione, del 16 maggio 1995 (GU n. L 110 del 10. 5. 1995, pag. 9).» Articolo 2 I testi del regolamento (CE) n. 1102/95 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1996, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1995. Per il Comitato misto SEE Il Presidente E. BERG (1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale. (2) GU n. L 110 del 10. 5. 1995, pag. 9.