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Document 12003TN11/03

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato XI: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Malta - 3. Politica della concorrenza

GU L 236 del 23.9.2003, p. 859–861 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12003TN11/03

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato XI: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Malta - 3. Politica della concorrenza

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0859 - 0861


3. POLITICA DELLA CONCORRENZA

1. Trattato che istituisce la Comunità europea, Titolo VI, Capo 1, Regole di concorrenza

In deroga agli articoli 87 e 88 del trattato CE, Malta può mantenere in vigore fino al 31 dicembre 2008 gli aiuti concessi in base ai regimi fiscali previsti dalle disposizioni 4 e 6 della legge sulla promozione delle imprese purché:

- l'importo annuale dell'aiuto concesso a un'impresa non superi 7200 MTL per dipendente, o

- se calcolato in base ai profitti ammissibili ai fini dell'aiuto, l'importo annuale non superi 25000 MTL per dipendente qualora l'aliquota ridotta di imposta applicabile sia del 5 % (ai sensi delle disposizioni 4 e 6) o 28000 MTL per dipendente qualora l'aliquota ridotta di imposta sia del 10 % o del 15 % (ai sensi delle disposizioni 4 e 6).

2. Trattato che istituisce la Comunità europea, Titolo VI, Capo 1, Regole di concorrenza.

a) In deroga agli articoli 87 e 88 del trattato CE, Malta può applicare fino al 30 novembre 2000 esenzioni dall'imposta sulle persone giuridiche, concesse in base alla legge sullo sviluppo industriale e alla legge sui porti franchi di Malta, alle seguenti condizioni:

i) per le imprese che, secondo la definizione comunitaria [1] e in conformità della prassi vigente presso la Commissione, sono considerate piccole e medie imprese, fino al 31 dicembre 2011 compreso.

In caso di fusione, acquisto o operazione analoga che interessi il beneficiario di un'esenzione fiscale concessa ai sensi delle leggi succitate, l'esenzione dall'imposta sulle persone giuridiche è interrotta.

ii) per le altre imprese purché siano rispettati i seguenti limiti per gli importi degli aiuti concessi in base alle leggi succitate:

aa) Aiuti di Stato per gli investimenti regionali:

- l'aiuto non deve superare il limite massimo del 75 % dei costi di investimento ammissibili, se l'impresa ha ottenuto il diritto all'esenzione fiscale anteriormente al 1o gennaio 2000. Se l'impresa ha ottenuto il diritto all'esenzione fiscale durante il 2000, l'aiuto complessivo non deve superare il limite massimo del 50 % dei costi di investimento ammissibili;

- il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei limiti massimi succitati del 75 % e 50 % inizia il 1o gennaio 2001; tutti gli aiuti richiesti e ottenuti in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo;

- non esiste alcun obbligo di rimborso dell'aiuto se alla data dell'adesione l'impresa supera già i limiti applicabili;

- ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;

- i costi ammissibili sono definiti in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale [2];

- i costi ammissibili che possono essere presi in considerazione sono quelli sostenuti tra il 1o gennaio 1995 e il 31 dicembre 2006 in base a un programma di investimento formalmente adottato dal beneficiario non oltre il 31 dicembre 2002 e notificato al Ministero dei Servizi economici della Repubblica di Malta entro il 31 marzo 2003.

bb) Aiuti di Stato per istruzione, ricerca e sviluppo, e investimenti per l'ambiente:

- l'aiuto non deve superare i pertinenti massimali di intensità di aiuto applicabili a tali obiettivi;

- il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nel massimale applicabile inizia il 1o gennaio 2001; tutti gli aiuti richiesti e ricevuti sulla base dei benefici antecedenti tale data sono esclusi dal calcolo;

- per calcolare l'aiuto globale, si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto se l'aiuto sia concesso da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;

- i costi ammissibili sono definiti in base alle norme comunitarie applicabili all'obiettivo degli aiuti in questione;

- l'aiuto non è rimborsato se alla data di adesione l'impresa ha già superato il massimale applicabile;

- i costi ammissibili che possono essere presi in considerazione sono quelli sostenuti tra il 1o gennaio 1995 e il 31 dicembre 2006 in base a un programma di investimento formalmente adottato dal beneficiario non oltre il 31 dicembre 2002 e notificato al Ministero dei Servizi economici della Repubblica di Malta entro il 31 marzo 2003.

b) Gli aiuti concessi in base ai due regimi succitati e non resi conformi alle condizioni di cui alla lettera a) entro la data di adesione sono considerati nuovi aiuti ai sensi del meccanismo di aiuti esistente riportato nell'allegato IV, capitolo 3 sulla politica della concorrenza, del presente atto.

c) Malta trasmette alla Commissione:

- due mesi dopo la data dell'adesione, informazioni sull'adempimento delle condizioni indicate alla lettera a) di cui sopra;

- entro la fine del settembre 2007, informazioni sui costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari in virtù delle leggi succitate e sugli importi complessivi degli aiuti ottenuti dai beneficiari.

3. Trattato che istituisce la Comunità europea, Titolo VI, Capo 1, Regole di concorrenza

a) Nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE e purché siano rispettate le condizioni qui di seguito enunciate, Malta può adottare le seguenti misure di aiuto alla ristrutturazione per un importo complessivo massimo di 419491000 MTL ai cantieri navali Malta Drydocks e Malta Shipbuilding Company Limited o agli eventuali successori legali (in appresso denominati "cantieri navali"), durante il periodo di ristrutturazione compreso tra il 2002 e la fine del 2008, ripartiti come segue:

- stralcio del debito fino a 300000000 MTL;

- aiuto all'investimento fino a 9983000 MTL in conformità del piano di investimento di capitale contenuto nel piano di ristrutturazione;

- borse di studio per la formazione fino a 4530000 MTL;

- compensazione per i costi sociali della ristrutturazione fino a 32024000 MTL;

- aiuto per i costi finanziari fino a 17312000 MTL;

- altri aiuti connessi con i costi finanziari delle borse di studio per la formazione e con il sussidio per l'investimento di capitale fino a 3838000 MTL;

- sussidi al capitale d'esercizio sino a 51804000 MTL. Questo elemento dell'aiuto operativo del piano diminuisce nel tempo, in modo che non oltre il 25 % dell'importo attualmente pagato possa essere versato negli ultimi quattro anni del piano di ristrutturazione.

Gli aiuti per ciascuna voce non possono superare i costi per cui sono concessi e devono costituire il minimo necessario per raggiungere gli obiettivi del piano di ristrutturazione.

b) Malta esegue la ristrutturazione dei cantieri navali sulla base di un piano di ristrutturazione inteso a raggiungere la piena redditività entro la fine del periodo di ristrutturazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

i) l'aiuto è concesso una volta sola. Alla società proprietaria dei cantieri navali non sarà concesso nessun aiuto dopo il 31 dicembre 2008;

ii) le ore/uomo disponibili per la forza lavoro produttiva di 1410 persone prevista per la costruzione, la riparazione e la trasformazione navale (in seguito alla ristrutturazione) nei cantieri navali sono 2,4 milioni di ore/uomo l'anno;

iii) il numero di ore/uomo vendute per la costruzione e la trasformazione navale non eccede 2035000 per ciascuno dei dieci anni successivi all'inizio del periodo di ristrutturazione;

iv) la costruzione navale, quale definita nel regolamento (CE) n. 1540/98 relativo agli aiuti alla costruzione navale [3], non supera una produzione annua massima di 10000 tonnellate di stazza lorda compensata. I cantieri navali possono dedurre dalla produzione dichiarata le seguenti operazioni purché si dimostri che sono state esternalizzate: erezione di ponteggi, trasporto interno, servizi temporanei, servizi di guardia, costruzione di installazioni e modelli, servizi di pulizia delle navi, isolamento e laminazione, impianti sentina e zavorra, estintori e sistemi di nebulizzazione, cablaggio (se non compreso nelle installazioni elettroniche), installazioni elettroniche (tenuto conto che, generalmente, comportano una percentuale elevata di costi materiali, per queste operazioni deve essere preso in considerazione soltanto il 40 % dei costi documentati), armamento, carpenteria in ferro, trattamenti meccanici, disinfezione (escluse le cabine sanitarie) e riscaldamento.

Dalla stazza lorda compensata totale del contratto di costruzione navale in questione può essere dedotta la percentuale stabilita per le suddette operazioni esternalizzate;

v) Il dock 1 della società Malta Drydocks è chiuso alla costruzione, trasformazione e riparazione navale per almeno dieci anni dalla data di inizio del periodo di ristrutturazione. Se il dock chiuso è riutilizzato per altre attività, queste ultime non devono dipendere dalle società attualmente proprietarie dei cantieri navali e non devono essere connesse alla costruzione, riparazione o trasformazione navale;

vi) quanto alla richiesta di riduzione della forza lavoro nei cantieri, Malta assicura il mantenimento della forza lavoro essenziale dotata delle competenze tecniche fondamentali;

vii) i programmi di formazione associati al piano di ristrutturazione devono essere compatibili con le norme comunitarie generalmente applicabili;

viii) qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui sopra è rimborsato..

c) Se la redditività dei cantieri navali non può essere raggiunta a causa di circostanze eccezionali impreviste al momento della stesura del piano di ristrutturazione, la Commissione può rivedere le condizioni indicate alla lettera b) in conformità della procedura prevista dall'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE. Prima dell'inizio della procedura la Commissione tiene pienamente conto dei pareri degli Stati membri sull'esistenza di circostanze eccezionali. Tali pareri sono espressi sulla base delle raccomandazioni della Commissione e sulla base delle pertinenti informazioni disponibili e circostanze.

L'importo complessivo degli aiuti di cui alla lettera a) non è superato in nessun caso.

d) Durante il periodo di ristrutturazione, Malta coopera con le modalità di monitoraggio stabilite dalla Commissione, ivi comprese ispezioni in loco da parte di esperti indipendenti.

Malta trasmette alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione del piano. Le relazioni contengono tutte le informazioni pertinenti affinché la Commissione possa valutare la situazione per quanto riguarda l'attuazione del programma di ristrutturazione, compreso il comportamento dei cantieri in materia di prezzi per i nuovi contratti di riparazione e costruzione navale da essi ottenuti. Ogni relazione annuale sulla produzione del cantiere navale deve precisare le tonnellate di stazza lorda compensata dei lavori esternalizzati ammissibili, riferiti al periodo effettivo in cui sono stati effettuati da terzi, e includerle nel calcolo della stazza lorda compensata del contratto di costruzione navale. Per la costruzione delle navi la cui durata si distribuisca su due anni, il valore della stazza lorda compensata è congelato al termine dell'anno, al fine di impedire aggiustamenti retroattivi. Ciascun cantiere navale deve anche poter esibire, a fini di verifica, tutti i contratti relativi all'esternalizzazione dei lavori riportati nella lettera b), punto iv).

Malta trasmette tali relazioni entro due mesi dalla fine di ciascun anno, iniziando dal marzo 2003. L'ultima relazione è presentata alla fine di marzo del 2009, salvo diverso accordo tra la Commissione e Malta.

[1] Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

[2] GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

[3] GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

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