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Document 02003R1185-20130706

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio del 26 giugno 2003 relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1185/2013-07-06

2003R1185 — IT — 06.07.2013 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1185/2003 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2003

relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

(GU L 167, 4.7.2003, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 605/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 giugno 2013

  L 181

1

29.6.2013




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1185/2003 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2003

relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ( 3 ), quest'ultima garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale, e il Consiglio deve stabilire misure comunitarie che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.

(2)

I pesci del taxon Elasmobranchii, che comprende gli squali, i raiformi e specie affini sono, per le caratteristiche del loro ciclo biologico, generalmente molto vulnerabili allo sfruttamento. La maggior parte di queste specie costituisce spesso una cattura accessoria durante le attività di pesca comunitaria di altre specie più pregiate.

(3)

Dai dati scientifici attualmente disponibili, generalmente basati sulla valutazione dei tassi di cattura, risulta che numerosi stock di squali sono gravemente minacciati.

(4)

In attesa di dati più precisi sulla dinamica delle popolazioni di squali e su come tali stock reagiscono allo sfruttamento, in base ai quali elaborare programmi di gestione esaurienti e specifici, ogni misura che impedisca il diffondersi di pratiche non sostenibili o contribuisca a ridurre lo sfruttamento degli squali è destinata ad avere effetti positivi sulla conservazione di questi pesci.

(5)

La pratica dello «spinnamento» degli squali, che consiste nell'asportare le pinne dagli squali rigettando poi i loro corpi in mare, può contribuire alla mortalità eccessiva degli squali in misura tale da provocare l'esaurimento di numerosi stock di squali compromettendone lo sfruttamento sostenibile per il futuro.

(6)

È urgente adottare misure per limitare o evitare l'ulteriore diffondersi della pratica dello spinnamento degli squali e occorre quindi vietare l'asportazione delle loro pinne a bordo dei pescherecci. Considerate le difficoltà pratiche inerenti all'identificazione delle specie in base alle pinne asportate, è opportuno che tale divieto si applichi a tutti gli Elasmobranchii, fatta eccezione per l'asportazione delle ali di razza.

(7)

L'asportazione delle pinne da squali morti a bordo può essere tuttavia consentita qualora tale operazione consenta un'utilizzazione più razionale di tutte le parti dell'animale mediante la lavorazione separata a bordo delle pinne e delle restanti parti degli animali. In tal caso è necessario che lo Stato membro di bandiera rilasci e gestisca, in base alle relative modalità, un permesso di pesca speciale conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali ( 4 ).

(8)

Per garantire che, dopo l'asportazione delle pinne, tutte le parti dello squalo vengano tenute a bordo, occorre che i comandanti dei pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido annotino le quantità delle pinne e delle restanti parti del corpo dello squalo dopo l'eviscerazione e la decapitazione. Tali annotazioni vanno fatte nel giornale di bordo, secondo quanto stabilisce il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ( 5 ), o, se del caso, in un registro speciale.

(9)

La pratica dello spinnamento degli squali è un problema che si estende ben al di là delle acque comunitarie. È opportuno che la Comunità dimostri pari impegno a favore della conservazione degli stock in tutte le acque marittime. Occorre quindi che il presente regolamento si applichi a tutti i pescherecci comunitari.

(10)

In base al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo fondamentale della conservazione degli stock di squali è necessario e opportuno disciplinare l'asportazione delle pinne di squalo a bordo di pescherecci. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, in conformità dell'articolo 5, terzo comma del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica all'asportazione delle pinne di squalo, nonché alla detenzione a bordo, al trasbordo e allo sbarco di squalo o di pinne di squalo:

1) da parte di pescherecci in acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri;

2) da parte di pescherecci battenti bandiera di Stati membri o immatricolati in Stati membri in altre acque marittime.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «pinne di squalo»: tutte le pinne degli squali comprese le pinne caudali, ma ad eccezione delle pinne pettorali delle razze che fanno parte delle ali di razze;

2) «squalo»: un pesce del taxon Elasmobranchii;

▼M1 —————

▼B

Articolo 3

Attività proibite

1.  È proibito asportare le pinne di squalo a bordo dei pescherecci, nonché detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo.

▼M1

1 bis.  Fatto salvo il paragrafo 1, per facilitare il magazzinaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.

▼B

2.  È proibito acquistare, mettere in vendita o vendere pinne di squalo che siano state asportate, tenute a bordo, trasbordate o sbarcate in violazione del presente regolamento.

▼M1 —————

▼M1

Articolo 6

Relazioni

1.  Nei casi in cui i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro catturino, detengano a bordo, trasbordino o sbarchino squali, lo Stato membro di bandiera, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 6 ), e al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 7 ), trasmette alla Commissione su base annua, entro il 1o maggio, una relazione complessiva sull’attuazione del presente regolamento nell’anno precedente. La relazione illustra la verifica, da parte dello Stato membro di bandiera, dell’osservanza del presente regolamento da parte delle proprie navi, in acque unionali e non unionali, e le misure di esecuzione che esso adotta in caso di inadempienza. In particolare, lo Stato membro di bandiera fornisce tutte le seguenti informazioni:

 il numero di sbarchi di squali,

 il numero, la data e il luogo delle ispezioni effettuate,

 il numero e la natura delle infrazioni riscontrate, compresa una completa identificazione della nave o delle navi coinvolte e la sanzione applicata per ciascun caso di infrazione, e

 il numero totale di sbarchi per specie (peso/numero) e per porto.

2.  Successivamente alla trasmissione, da parte degli Stati membri, della loro seconda relazione annuale di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o gennaio 2016, in merito al funzionamento del presente regolamento e agli sviluppi internazionali nel settore.

▼B

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 121.

( 2 ) Parere formulato il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 3 ) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

( 4 ) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

( 5 ) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

( 6 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

( 7 ) GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

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