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Document 01996R2497-20070101

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione del 18 dicembre 1996 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2497/2007-01-01

1996R2497 — IT — 01.01.2007 — 005.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2497/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele

(GU L 338, 28.12.1996, p.48)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1514/97 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1997

  L 204

16

31.7.1997

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1043/2001 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2001

  L 145

24

31.5.2001

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 361/2004 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2004

  L 63

15

28.2.2004

 M4

REGOLAMENTO (CE) N. 1722/2006 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2006

  L 322

3

22.11.2006

►M5

REGOLAMENTO (CE) n. 1937/2006 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2006

  L 407

141

30.12.2006


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 044, 15.2.2007, pag. 63  (1937/06)



NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2497/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, recante apertura di un contingente tariffario di carni di tacchino provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo stato d'Israele ( 1 ), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ( 2 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2615/95 della Commissione ( 3 ), in particolare l'articolo 15,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione, le disposizioni di quest'ultimo relative al commercio sono state messe in applicazione dalla decisione 96/206/CECA, CE del Consiglio e della Commissione, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo stato d'Israele, dall'altra ( 4 ), firmato il 18 dicembre 1995 ed entrato in vigore il 1o gennaio 1996;

considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata attraverso titoli d'importazione; che a tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 5 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96 ( 6 ); che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni è necessario ripartire su un anno i quantitativi previsti nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il regime è applicabile soltanto a partire dal 1o gennaio 1997, per cui è opportuno riportare sul contingente previsto per il 1997 quello fissato per il 1996;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dato il rischio di speculazione connesso alla natura del regime nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise di accesso degli operatori;

considerando che è opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti che siano in regola con tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



▼C1

Articolo 1

1.  Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei contingenti tariffari all'importazione dei prodotti dei codici NC indicati nell'allegato I, aperti dal regolamento (CE) n. 2398/96.

2.  Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1291/2000 ( 7 ) e (CE) n. 1301/2006 ( 8 ).

3.  Il quantitativo dei prodotti che beneficia del regime di cui al paragrafo 1 e l'aliquota di riduzione del dazio doganale sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Il quantitativo fissato per ciascun gruppo è ripartito in quattro sottoperiodi, nel modo seguente:

 25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo,

 25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno,

 25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre,

 25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, all'atto della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingentale il richiedente fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al precitato articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2777/75.

2.  Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo di almeno 10 tonnellate e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile per il gruppo di cui trattasi nel sottoperiodo considerato.

3.  Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d'origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì».

4.  La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

5.  Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

Articolo 4

1.  La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007, la domanda di titolo deve essere presentata nei primi quindici giorni del gennaio 2007.

2.  Le domande di titolo di importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 sono corredate della prova della costituzione di una cauzione di 20 EUR per 100 chilogrammi.

3.  Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

4.  I titoli sono rilasciati, quanto prima possibile, dopo la decisione della Commissione.

5.  Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun gruppo, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica nell'ambito del presente regolamento nel corso del periodo considerato, espressi in chilogrammi.

Articolo 5

La validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

▼M5 —————

▼B

Articolo 7

I prodotti sono immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato da Israele conformemente ai protocolli n. 3 allegati all'accordo di associazione e all'accordo interinale suindicati.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M3




ALLEGATO I



Numero del gruppo

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Riduzione del dazio doganale NPF (2)

%

Contingente tariffario

(tonnellate)

1.1-31.12. 2004

1.1-31.12. 2005

1.1-31.12. 2006

1.1-31.12. 2007

anni successivi

IL1

09.4092

0207 25

Tacchini e tacchine, interi, congelati

100

1 442,0

1 484,0

1 526,0

1 568,0

1 568,0

0207 27 10

Pezzi di tacchino disossati, congelati

0207 27 30/40/50/60/70

Pezzi di tacchino non disossati, congelati

IL2

09.4091

ex 0207 32

Carni di anatre e di oche, intere, fresche o refrigerate

100

515,0

530,0

545,0

560,0

560,0

ex 0207 33

Carni di anatre e di oche, intere, congelate

ex 0207 35

Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate

ex 0207 36

Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate

(1)   Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Qualora siano menzionati «ex» codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(2)   La riduzione del dazio si applica ai dazi doganali «ad valorem» e, nel caso del codice NC 0207, anche al dazio doganale specifico.

▼M5




ALLEGATO II

A   Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 4

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 2497/96.

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 2497/96.

in ceco

:

Nařízení (ES) č.2497/96.

in danese

:

Forordning (EF) nr. 2497/96.

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 2497/96.

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 2497/96.

in greco

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2497/96.

in inglese

:

Regulation (EC) No.2497/96.

in francese

:

règlement (CE) no 2497/96.

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 2497/96.

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 2497/96.

in lituano

:

Reglamento (EB) Nr. 2497/96.

in ungherese

:

2497/96/EK rendelet.

in maltese

:

Ir-Regolament (KE) Nru. 2497/96.

in neerlandese

:

Verordening (EG) nr. 2497/96.

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr. 2497/96.

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 2497/96.

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 2497/96.

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 2497/96.

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 2497/96.

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 2497/96.

in svedese

:

Förordning (EG) nr 2497/96.

B   Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 5

in bulgaro

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 2497/96.

in spagnolo

:

Reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 2497/96.

in ceco

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 2497/96.

in danese

:

Toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 2497/96.

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2497/96.

in estone

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 2497/96.

in greco

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2497/96.

in inglese

:

Reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 2497/96.

in francese

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 2497/96.

in italiano

:

Riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 2497/96.

in lettone

:

Regulā (EK) Nr. 2497/96 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

in lituano

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 2497/96.

in ungherese

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 2497/96/EK rendelet szerint.

in maltese

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 2497/96.

in neerlandese

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2497/96.

in polacco

:

Cła WTC obniżone, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 2497/96.

in portoghese

:

Redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 2497/96.

in rumeno

:

Reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2497/96.

in slovacco

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 2497/96.

in sloveno

:

Znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 2497/96.

in finlandese

:

Asetuksessa (EY) N:o 2497/96 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

in svedese

:

Nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 2497/96.

▼M5 —————



( 1 ) GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 7.

( 2 ) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 88.

( 3 ) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

( 4 ) GU n. L 71 del 20. 3. 1996, pag. 1.

( 5 ) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

( 6 ) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

( 7 ) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

( 8 ) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

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