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Document 01991L0068-20060215

Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 28 gennaio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (91/68/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/68/2006-02-15

1991L0068 — IT — 15.02.2006 — 010.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 1991

relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini

(91/68/CEE)

(GU L 046, 19.2.1991, p.19)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

Decisione della Commissione del 18 febbraio 1994

  L 74

42

17.3.1994

►M2

Decisione della Commissione del 20 dicembre 1994

  L 371

14

31.12.1994

 M3

Decisione della Commissione del 30 marzo 2001

  L 102

63

12.4.2001

►M4

Direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001

  L 147

41

31.5.2001

 M5

Decisione della Commissione del 25 marzo 2002

  L 91

31

6.4.2002

►M6

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M7

Direttiva 2003/50/CE del Consiglio dell'11 giugno 2003

  L 169

51

8.7.2003

 M8

Decisione della Commissione del 7 ottobre 2003

  L 258

11

10.10.2003

►M9

Decisione della Commissione del 9 luglio 2004

  L 248

1

22.7.2004

►M10

Decisione della Commissione del 21 dicembre 2005

  L 340

68

23.12.2005


Modificato da:

 A1

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

..




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 1991

relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini

(91/68/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che il funzionamento armonioso dell'organizzazione comune dei mercati nei settori ovino e caprino non produrrà gli effetti sperati finché gli scambi intracomunitari continueranno ad essere ostacolati dalle disparità esistenti tra gli Stati membri in campo sanitario;

considerando che, per agevolare questi scambi, occorre eliminare le disparità esistenti e stabilire, a livello comunitario, un complesso di norme in materia di commercializzazione di ovini e caprini in detti scambi; che il conseguimento di tale obiettivo faciliterà la realizzazione del mercato interno;

considerando che, per essere ammessi negli scambi intracomunitari, gli ovini e i caprini debbono soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria, allo scopo di evitare la diffusione di malattie contagiose;

considerando che è opportuno stabilire requisiti di polizia sanitaria diversi a seconda degli scopi commerciali cui sono destinati gli animali in questione;

considerando che la situazione sanitaria degli ovini e dei caprini non è omogenea nel territorio della Comunità; che occorre fare riferimento, per le parti di territorio interessate, alla nozione di regione, quale è definita nella direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 4 ), modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE ( 5 );

considerando che non devono essere ostacolati gli scambi tra regioni che presentano caratteristiche equivalenti dal punto di vista sanitario;

considerando che è opportuno prevedere che la Commissione possa, tenendo conto dei progressi realizzati da uno Stato membro nell'eradicazione di talune malattie, accordare garanzie complementari equivalenti al massimo a quelle che lo Stato membro applica nell'ambito nazionale;

considerando che, per evitare la diffusione di malattie contagiose, occorre stabilire le modalità relative al trasporto degli animali verso il luogo di destinazione;

considerando che, per garantire il rispetto dei requisiti in questione, occorre prevedere il rilascio, da parte di un veterinario ufficiale, di un certificato sanitario che deve accompagnare gli ovini ed i caprini fino al luogo di destinazione;

considerando che, per quanto riguarda l'organizzazione e le conseguenze dei controlli che devono essere effettuate dagli Stati membri nonché le misure di salvaguardia da applicare, è opportuno fare riferimento alle norme generali stabilite dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

considerando che occorre prevedere la possibilità di controlli da parte della Commissione;

considerando che occorre stabilire una procedura che istituisca una cooperazione stretta ed efficace fra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

La presente direttiva definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di ovini e di caprini.

▼M7

Articolo 2

a) Si applicano le definizioni dell'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE e dell'articolo 2 della direttiva 91/628/CEE, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ( 6 ), ove pertinenti.

b) Inoltre, ai fini della presente direttiva s'intende per:

1) «ovini o caprini da macello»: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello, direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati;

2) «ovini o caprini da riproduzione e d'allevamento»: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati ai punti 1 e 3, destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto ai fini della riproduzione e dell'allevamento;

3) «ovini o caprini da ingrasso»: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati ai punti 1 e 2, destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto per esservi ingrassati e successivamente macellati;

4) «azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi»: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, sezione I;

5) «azienda ovina o caprina indenne da brucellosi»: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 2;

6) «malattie soggette a dichiarazione obbligatoria»: le malattie elencate nell'allegato B, sezione I;

7) «veterinario ufficiale»: il veterinario designato dell'autorità centrale competente dello Stato membro;

8) «azienda di origine»: l'azienda in cui gli ovini e i caprini si trovano a titolo permanente come richiesto dalla presente direttiva e nella quale sono tenuti i registri attestanti la permanenza degli animali che possono essere esaminati dalle autorità competenti;

9) «centro di raccolta»: i centri di raccolta e i mercati nei quali sono raggruppati, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, gli ovini e i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ai movimenti nazionali;

10) «centro di raccolta riconosciuto»: gli impianti nei quali sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari;

11) «commerciante»: una persona fisica o giuridica che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali a titolo commerciale, ha un regolare avvicendamento di tali animali e, al massimo entro 29 giorni dall'acquisto di animali li rivende o li trasferisce dai primi impianti ad altri impianti o direttamente ad un macello che non sono di sua proprietà;

12) «impianto riconosciuto del commerciante»: gli impianti gestiti da un commerciante ai sensi del punto 11 e riconosciuti dalle autorità competenti nei quali sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari;

13) «trasportatore»: una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5 della direttiva 91/628/CEE;

14) «regione»: la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a 2 000 km2, che è soggetta al controllo delle autorità competenti e che include almeno una delle seguenti regioni amministrative:



—  Belgio:

province/provincie

—  Germania:

Regierungsbezirk

—  Danimarca:

amt o island

—  Francia:

département

—  Italia:

provincia

—  Lussemburgo:

—  Paesi Bassi:

RVV-kring

—  Regno Unito:

Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord:

county

Scozia:

district o island area

—  Irlanda:

county

—  Grecia:

νομός

—  Spagna:

provincia

—  Portogallo:

territorio continentale:

distrito;

altre parti del territorio del Portogallo:

região autónoma

—  Austria:

Bezirk

—  Svezia:

län

—  Finlandia:

lääni/län.

Articolo 3

1.  Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater.

2.  Gli ovini e i caprini da ingrasso possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 4 bis, 4 ter e 5, fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8.

3.  Gli ovini e i caprini da riproduzione e da allevamento possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 4 bis, 4 ter, 5 e 6, fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8.

4.  In deroga alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri destinatari possono accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità. Gli Stati membri che utilizzano questa autorizzazione informano la Commissione del contenuto delle deroghe accordate.

5.  Dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione, gli animali delle specie ovina e caprina oggetto della presente direttiva non devono in nessun momento entrare in contatto con altri artiodattili che non abbiano la stessa qualifica sanitaria.

Articolo 4

1.  Gli Stati membri provvedono affinché gli ovini e i caprini:

a) siano identificati e registrati conformemente alla legislazione comunitaria;

b) siano sottoposti ad un'ispezione del veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico degli animali e non presentino alcun segno clinico di malattia;

c) non provengano da un'azienda o non siano stati in contatto con animali di un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria; il periodo di tale divieto dura, dopo la macellazione e/o l'eliminazione dell'ultimo animale infetto da una delle malattie di cui ai punti i), ii), o iii), o sensibile ad una di esse, almeno:

i) 42 giorni in caso di brucellosi;

ii) 30 giorni in caso di rabbia;

iii) 15 giorni in caso di carbonchio ematico;

d) non provengano da un'azienda o non siano stati in contatto con animali di un'azienda ubicata in una zona che per motivi di polizia sanitaria è oggetto di un divieto o di una limitazione per le specie suddette in virtù di norme comunitarie e/o nazionali;

e) non sono soggetti a restrizioni di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia.

2.  Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano esclusi dagli scambi:

a) gli ovini e i caprini possibilmente destinati a essere abbattuti nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione di malattie non previste nell'allegato C della direttiva 90/425/CEE o nell'allegato B, rubrica I, della presente direttiva;

b) gli ovini e i caprini che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo 30 del trattato.

3.  Gli Stati membri si accertano che gli ovini e i caprini:

a) siano nati e siano stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità; o

b) siano stati importati da un paese terzo conformemente alle norme comunitarie.

▼M7

Articolo 4 bis

1.  Gli Stati membri vigilano affinché gli ovini e caprini destinati alla macellazione, alla riproduzione, all'allevamento e all'ingrasso non siano spediti in un altro Stato membro a meno che:

a) abbiano soggiornato ininterrottamente nell'azienda d'origine per almeno 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni; e

b) non provengano da un'azienda nella quale siano stati introdotti ovini o caprini nei 21 giorni che precedono la spedizione; e

c) non provengano da un'azienda nella quale nei 30 giorni che precedono la spedizione siano stati introdotti biungulati importati da un paese terzo.

2.  In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettere b) e c), gli Stati membri possono autorizzare la spedizione di ovini e caprini verso un altro Stato membro qualora gli animali di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) siano stati completamente isolati da tutti gli altri animali dell'azienda.

Articolo 4 ter

1.  Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 siano applicate agli scambi intracomunitari di tutti gli ovini e caprini.

2.  Gli animali non devono restare fuori dell'azienda di origine per più di sei giorni prima di essere da ultimo certificati per gli scambi verso la destinazione finale in un altro Stato membro, come indicato nel certificato sanitario.

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, per il trasporto marittimo, il periodo limite di sei giorni è prolungato della durata del viaggio in mare.

3.  Dopo avere lasciato l'azienda d'origine, gli animali devono essere consegnati direttamente a destinazione in un altro Stato membro.

4.  In deroga al paragrafo 3, dopo la partenza dall'azienda d'origine e prima dell'arrivo a destinazione in un altro Stato membro gli ovini e i caprini possono transitare attraverso un solo centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine.

Nel caso di ovini e caprini da macello il centro di raccolta riconosciuto può essere sostituito da impianti riconosciuti del commerciante situati nello Stato membro d'origine.

5.  Gli animali da macello che sono condotti direttamente in un macello nello Stato membro di destinazione devono esservi macellati il più presto possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo.

6.  Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, gli Stati membri vigilano affinché, tra la partenza dall'azienda d'origine e l'arrivo a destinazione, gli animali oggetto della presente direttiva non compromettano in nessun momento la qualifica sanitaria degli animali della specie ovina e caprina non destinati agli scambi intracomunitari.

Articolo 4 quater

1.  In deroga all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), gli ovini e i caprini da macello possono essere oggetto di scambi dopo un soggiorno ininterrotto di almeno 21 giorni nell'azienda d'origine.

2.  In deroga all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b) e fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo 4 bis, paragrafo 2 gli ovini e i caprini da macello possono essere consegnati da un'azienda d'origine nella quale nei 21 giorni che precedono la spedizione sono stati introdotti ovini e caprini, se sono trasportati direttamente ad un macello in un altro Stato membro per esservi immediatamente macellati senza transitare attraverso un centro di raccolta o un punto di sosta stabilito conformemente alla direttiva 91/628/CEE.

3.  In deroga all'articolo 4 ter, paragrafi 3 e 4, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 ter, paragrafo 2, gli ovini e i caprini da macello possono transitare, dopo aver lasciato l'azienda d'origine, attraverso un altro centro di raccolta, purché alternativamente:

a) prima di transitare attraverso il centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 4, situato nello Stato membro d'origine, gli animali soddisfino i requisiti seguenti:

i) dopo aver lasciato l'azienda d'origine gli animali transitano attraverso un unico centro di raccolta sotto la supervisione del veterinario ufficiale, che autorizza allo stesso tempo soltanto animali aventi almeno la stessa qualifica sanitaria; e

ii) fatta salva la normativa comunitaria sull'identificazione degli ovini e dei caprini, gli animali sono identificati individualmente al più tardi in tale centro di raccolta in modo da permettere in ogni caso la tracciabilità dell'azienda d'origine; e

iii) gli animali, accompagnati da un documento veterinario ufficiale, sono trasportati dal centro di raccolta al centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 4, per essere certificati e consegnati direttamente ad un macello nello Stato membro di destinazione;

oppure

b) dopo aver lasciato lo Stato membro d'origine gli animali possono transitare attraverso un centro di raccolta riconosciuto prima di essere consegnati al macello nello Stato membro di destinazione, purché:

i) il centro di raccolta riconosciuto sia situato nello Stato membro di destinazione dal quale gli animali devono essere trasferiti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, direttamente in un macello, dove sono macellati entro cinque giorni dopo l'arrivo nel centro di raccolta riconosciuto; oppure

ii) il centro di raccolta riconosciuto sia situato in uno Stato membro di transito dal quale gli animali sono direttamente consegnati al macello nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato sanitario rilasciato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6.

▼B

Articolo 5

Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli ovini e i caprini, da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare, oltre alle condizioni previste all'articolo 4, i requisiti dell'allegato A, rispettivamente capitolo 1, punto D e capitolo 2, punto D.

Articolo 6

Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli animali da allevamento e da riproduzione devono inoltre soddisfare i requisiti seguenti:

a) devono essere stati acquistati in un'azienda ed essere venuti a contatto solo con animali di un'azienda:

i) in cui non siano state accertate clinicamente le malattie seguenti:

 negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (Mycoplasma agalactiae) e l'agalassia contagiosa della capra (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. micoide sottospecie micoide «Large Colony»),

 negli ultimi dodici mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa,

 negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna o l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine è ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove riconosciute secondo la procedura prevista all'articolo 15;

oppure che, fatto salvo il rispetto dei requisiti per le altre malattie, fornisca, per una o più malattie precitate nell'ambito di un programma approvato conformemente agli articoli 7 e 8, garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie;

ii) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare l'inosservanza dei requisiti di cui alla lettera i) sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale incaricato di rilasciare il certificato sanitario;

iii) il cui proprietario abbia dichiarato di essere venuto a conoscenza di tali fatti e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri di cui alla lettera i);

▼M4 —————

▼B

c) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati devono:

 provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis),

 essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione,

 essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato D o rispondere a garanzie sanitarie equivalenti da riconoscere secondo la procedura prevista all'articolo 15;

d) deve essere menzionato il rispetto di questi requisiti in un certificato conforme al modello III dell'allegato E.

Articolo 7

1.  Qualora uno Stato membro disponga, per tutto il suo territorio o parte di esso, di un programma nazionale obbligatorio o volontario di controllo per una malattia contagiosa ►M4  elencate nell'allegato B, rubrica III ◄ , esso può sottoporre alla Commissione il programma, precisando in particolare:

 la situazione della malattia nello Stato membro;

 la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici;

 la zona geografica in cui il programma sarà applicato;

 le varie qualifiche applicabili alle aziende e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative alle prove;

 le procedure di controllo del programma;

 le conseguenze da trarre in caso di perdita della qualifica da parte di un'azienda per qualsiasi motivo;

 le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati al momento di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.

2.  La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. Essi sono approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1, secondo la procedura prevista all'articolo 15. Secondo la stessa procedura, sono precisate le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari, allo stesso tempo o al più tardi tre mesi dopo l'approvazione dei programmi. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro prevede nell'ambito nazionale.

3.  I programmi presentati dagli Stati membri possono essere modificati o completati secondo la procedura stabilita all'articolo 15. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento di un programma già approvato e delle garanzie definite conformemente al paragrafo 2.

4.  I programmi approvati conformemente al presente articolo beneficiano del finanziamento comunitario di cui all'articolo 24 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ( 7 ), per le malattie e alle condizioni ivi previste.

Articolo 8

1.  Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie che sono ►M4  elencate nell'allegato B, rubrica III ◄ I ed a cui sono sensibili gli ovini ed i caprini, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate. Esso precisa, in particolare:

 la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul suo territorio;

 i risultati delle prove di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica ed epidemiologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità;

 la durata della sorveglianza effettuata;

 eventualmente, il periodo durante cui è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;

 le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2.  La Commissione esamina le giustificazioni comunicate dallo Stato membro. Le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari sono precisate secondo la procedura prevista all'articolo 15. Esse devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale. Qualora le giustificazioni siano presentate anteriormente al 1o gennaio 1992, le decisioni relative alle garanzie addizionali devono essere prese anteriormente al 1o luglio 1992.

3.  Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionata al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura prevista all'articolo 15.

4.  La Commissione esamina il più rapidamente possibile le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto concerne la paratubercolosi degli ovini e l'agalassia contagiosa degli ovini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15.

▼M7

Articolo 8 bis

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i centri di raccolta, per essere riconosciuti dall'autorità competente, soddisfino almeno i seguenti requisiti:

a) siano sotto il controllo di un veterinario ufficiale che garantisce in particolare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5;

b) siano situati in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la pertinente normativa comunitaria e/o la legislazione nazionale;

c) siano puliti e disinfettati prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;

d) in base alla capacità, siano provvisti:

 di un ambiente esclusivamente adibito a tal fine quando utilizzati come centro di raccolta,

 di impianti adeguati che consentano di caricare e scaricare e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente,

 di opportune infrastrutture di ispezione,

 di opportune infrastrutture di isolamento,

 di attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame adeguate,

 di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame,

 di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo,

 di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale,

e) ammettano solo animali identificati secondo la normativa comunitaria e soddisfino i requisiti sanitari stabiliti nella presente direttiva per la categoria di animali in questione. A tal fine, all'arrivo degli animali il proprietario o il responsabile del centro verifica o fa verificare i documenti sanitari o gli altri documenti di accompagnamento in base alle specie o categorie in questione;

f) siano ispezionati regolarmente dall'autorità competente per verificare che continuano a sussistere le condizioni che hanno consentito il riconoscimento.

2.  Il proprietario o il responsabile del centro di raccolta deve iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali e conservare per almeno tre anni:

 il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli animali che entrano nel centro, all'occorrenza il numero di riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta attraverso il quale gli animali sono transitati prima di entrare nel centro e la loro destinazione prevista,

 il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali dal centro.

3.  L'autorità competente rilascia un numero di riconoscimento a ciascun centro di raccolta riconosciuto. Tale riconoscimento può limitarsi ad una delle specie contemplate dalla presente direttiva o agli animali da riproduzione, da allevamento o da ingrasso, oppure agli animali da macello. L'autorità competente comunica alla Commissione l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti nonché gli eventuali aggiornamenti. La Commissione comunica tale elenco agli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

4.  L'autorità competente può sospendere o revocare il riconoscimento in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo o di altre disposizioni pertinenti della presente direttiva o di qualsiasi altra direttiva pertinente in materia di polizia sanitaria. Il riconoscimento può essere ripristinato quando l'autorità competente si sia accertata che il centro di raccolta si è conformato a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva.

5.  L'autorità competente si accerta che i centri di raccolta dispongano, quando sono operativi, di un numero di veterinari ufficiali sufficiente per assolvere le mansioni loro assegnate.

6.  Le eventuali modalità esecutive necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

▼M7

Articolo 8 ter

1.  Gli Stati membri provvedono affinché tutti i commercianti siano registrati e ai fini degli scambi intracomunitari siano riconosciuti e ricevano dall'autorità competente un numero di autorizzazione affinché i commercianti riconosciuti soddisfino almeno i seguenti requisiti:

a) trattare solo animali identificati e provenienti da aziende che soddisfino i requisiti stabiliti nell'articolo 3. A tal fine il commerciante si accerta che gli animali siano opportunamente identificati e accompagnati dall'adeguata documentazione sanitaria in conformità della presente direttiva;

b) iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali, e conservare per almeno tre anni:

 il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli animali acquistati, all'occorrenza il numero di riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta attraverso il quale gli animali sono transitati prima dell'acquisto e la loro destinazione,

 il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali,

 il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli animali,

 le copie dei ruolini di marcia, se previsti, e/o il numero di serie dei certificati sanitari.

c) nel caso in cui animali soggiornino nei loro impianti provvedere affinché:

 sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione specifica relativamente ai requisiti della presente direttiva nonché alla cura e al benessere di detti animali,

 gli animali siano periodicamente sottoposti dal veterinario ufficiale a controlli e eventualmente a prove e siano prese tutte le misure necessarie per prevenire la propagazione di malattie.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché ciascun impianto utilizzato dal commerciante per l'esercizio della sua professione sia registrato, riceva dall'autorità competente un numero di riconoscimento e soddisfi almeno i seguenti requisiti:

a) essere soggetto al controllo di un veterinario ufficiale;

b) essere situato in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la pertinente normativa comunitaria o la legislazione nazionale;

c) essere provvisto:

 di impianti adeguati e di capacità sufficiente, in particolare di infrastrutture di ispezione e di infrastrutture di isolamento che permettano di isolare tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa,

 di impianti che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente,

 di una zona adeguata di raccolta dello strame e del letame,

 di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;

d) essere pulito e disinfettato prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni del veterinario ufficiale.

3.  L'autorità competente può sospendere o revocare il riconoscimento in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo o di altre disposizioni pertinenti della presente direttiva o di qualsiasi altra direttiva pertinente in materia di polizia sanitaria. Il riconoscimento può essere ripristinato quando l'autorità competente si sia accertata che il commerciante si è conformato a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva.

4.  L'autorità competente procede periodicamente a ispezioni per verificare l'osservanza delle condizioni richieste dal presente articolo.

Articolo 8 quater

1.  Gli Stati membri provvedono affinché il trasportatore di cui all'articolo 5 della direttiva 91/628/CEE soddisfi i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) utilizzi per il trasporto degli animali dei mezzi di trasporto:

 costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo,

 puliti e disinfettati con disinfettanti autorizzati dall'autorità competente immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima di ogni trasporto di animali;

b) disponga di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione approvate dall'autorità competente, come pure di impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame o fornisca la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte presso terzi riconosciuti dall'autorità competente.

2.  Per ciascun veicolo utilizzato per il trasporto di animali, il trasportatore deve provvedere affinché sia tenuto un registro contenente almeno le seguenti informazioni, che devono essere conservate per almeno tre anni:

i) luogo, data del ritiro, nome o ragione sociale e indirizzo delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono stati prelevati;

ii) luogo e data della consegna, nome o ragione sociale e indirizzo del o dei destinatari;

iii) specie e numero degli animali trasportati;

iv) data e luogo delle operazioni di disinfezione;

v) dati particolareggiati della documentazione di accompagnamento, numero ecc.

3.  Il trasportatore provvede affinché, tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto con animali di qualifica inferiore.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché il trasportatore si impegni per iscritto a far sì che in particolare:

 siano adottate tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva ed in particolare alle disposizioni previste dal presente articolo concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare gli animali,

 il trasporto degli animali sia affidato a personale in possesso della capacità, della competenza e delle conoscenze professionali necessarie.

5.  L'articolo 18 della direttiva 91/628/CEE si applica, mutatis mutandis, per sanzionare le infrazioni al presente articolo.

▼M7

Articolo 9

1.  Gli ovini e i caprini debbono essere accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario conforme, a seconda dei casi, al modello I, II o III che figura nell'allegato E. Il certificato è costituito da un unico foglio, o qualora sia necessario più di un foglio, i gruppi di due o più fogli formano un insieme unico e indivisibile, ed è provvisto di un numero di serie. Esso viene rilasciato il giorno dell'esame sanitario, perlomeno in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione. Il certificato ha una validità di 10 giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario.

2.  Gli esami sanitari per il rilascio del certificato sanitario, comprese le garanzie complementari, per una partita di animali possono essere effettuati nell'azienda di origine o in un centro di raccolta riconosciuto o, nel caso di animali da macello, negli impianti riconosciuti del commerciante. A tal fine l'autorità competente provvede affinché i certificati sanitari siano redatti dal veterinario ufficiale al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dalla presente direttiva.

3.  Il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta effettua, al loro arrivo, tutti i controlli necessari sugli animali.

4.  Per gli ovini e i caprini, da ingrasso e da allevamento spediti in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine, il certificato sanitario di cui al paragrafo 1, conforme, secondo i casi, al modello II o III che figura nell'allegato E, può essere rilasciato solo sulla base dei controlli previsti dal paragrafo 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine.

5.  Per gli ovini e i caprini da macello spediti in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto o da impianti riconosciuti del commerciante situati nello Stato membro di origine, il certificato sanitario di cui al paragrafo 1, conforme al modello I che figura nell'allegato E, può essere rilasciato solo sulla base dei controlli previsti dal paragrafo 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine o del centro di raccolta di cui all'articolo 4 quater, paragrafo 3, lettera a), punto i).

6.  Per gli ovini e i caprini da macello che transitano da un centro di raccolta riconosciuto secondo quanto previsto dall'articolo 4 quater, paragrafo 3, lettera b) ii), il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di transito fornisce un attestato per lo Stato membro di destinazione e rilascia un secondo certificato sanitario conforme al modello 1 che figura nell'allegato E, annotandovi i dati pertinenti dei certificati sanitari originali e allegandovi una copia autenticata dei certificati originali. In tal caso il periodo di validità combinata dei certificati non può essere superiore a quello di cui al paragrafo 1.

7.  Il veterinario ufficiale che rilascia un certificato sanitario per gli scambi intracomunitari in conformità, a seconda dei casi, del modello I, II, o III che figura nell'allegato E è tenuto a provvedere alla registrazione dei movimenti degli animali nel sistema ANIMO il giorno del rilascio del certificato.

▼B

Articolo 10

1.  Sono applicabili le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE specialmente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e le conseguenze dei controlli che devono essere effettuati dallo Stato membro destinatario, nonché per quanto riguarda le misure di salvaguardia da applicare.

2.  Nell'allegato A, rubrica I della direttiva 90/425/CEE è aggiunto il riferimento seguente:

«Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini

JO n GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.»

3.  Nell'allegato B, punto A della direttiva 90/425/CEE è soppresso il primo trattino.

Articolo 11

1.  Esperti veterinari della Comunità possono, ove ciò si riveli necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva ed in collaborazione con le autorità nazionali competenti, procedere a controlli in loco. Lo Stato membro sul cui territorio è effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria nell'espletamento dei loro compiti. La Commissione informa gli Stati membri degli esiti dei controlli effettuati.

2.  Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 15.

Secondo la medesima procedura sono stabilite le regole da seguire al momento dei controlli di cui al presente articolo.

Articolo 12

Gli Stati membri che istituiscono un regime di controllo alternativo che offra garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 5 ed all'articolo 6, lettere a) e c) per quanto riguarda i movimenti di ovini e caprini nel loro territorio, possono concedersi reciprocamente una deroga all'ispezione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) ed all'obbligo del certificato previsto all'articolo 9. Essi ne informano la Commissione.

▼M7 —————

▼M7

Articolo 14

1.  L'allegato A è modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2.  Gli allegati B, C, D e E sono modificati secondo la procedura prevista all'articolo 15, paragrafo 2.

3.  Le modalità di applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 15, paragrafo 2.

▼M6

Articolo 15

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ( 8 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 9 ).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼M7 —————

▼B

Articolo 17

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per conformarsi:

i) agli articoli 7 e 8 della presente direttiva due mesi dopo la data di notifica della presente direttiva, resta inteso che le disposizioni nazionali corrispondenti restano applicabili fino all'approvazione dei programmi e, in mancanza di programmi, fino alla data prevista alla lettera ii);

ii) alle altre disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1992.

2.  Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO A

CAPITOLO 1

I.   Azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis)

A.  Concessione della qualifica

È considerata come un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis):

1) l'azienda in cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi (B. melitensis) da almeno dodici mesi;

b) non sono presenti animali delle specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi (B. melitensis), tranne qualora si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva;

c) sono state praticate due prove con esito negativo, conformemente all'allegato C, su tutti gli ovini e i caprini dell'azienda di età superiore a sei mesi al momento della prova, a distanza di sei mesi una dall'altra;

d) al termine delle prove di cui alla lettera c), sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o che provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi o da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D,

ed in cui dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B;

2) un'azienda situata in uno Stato membro o in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi conformemente al punto II.

B.  Mantenimento della qualifica

1) Per le aziende ovine e caprine ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) che non sono situate in una parte del territorio riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi, ed in cui, dopo la loro qualifica, l'introduzione di animali avviene conformemente ai requisiti del punto D, viene sottoposta a controllo ogni anno una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni azienda, di età superiore a sei mesi. La qualifica dell'azienda può essere mantenuta se gli esiti delle prove sono negativi.

In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:

 tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a sei mesi,

 tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente,

 il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte queste femmine devono essere controllate.

2) Per una regione che non è ufficialmente indenne e in cui più del 99 % delle aziende ovine o caprine sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis), la periodicità del controllo delle aziende ovine o caprine ufficialmente indenni da brucellosi può essere portata a tre anni, purché le aziende che non sono ufficialmente indenni siano messe sotto controllo ufficiale o siano sottoposte ad un programma di eradicazione.

C.  Sospetta presenza o apparizione della brucellosi

1) Allorché, in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,

a) si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dell'azienda è ritirata dall'autorità competente. La qualifica può essere tuttavia sospesa provvisoriamente qualora l'animale o gli animali in questione vengano immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza della brucellosi (B. melitensis);

b) la presenza della brucellosi (B. melitensis) è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata dall'autorità competente solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono abbattuti e se tutti gli animali di età superiore a sei mesi presenti nell'azienda sono sottoposti a due prove che sono effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, ad un intervallo di almeno tre mesi e che danno esito negativo.

2) Se l'azienda di cui al paragrafo 1 è situata in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis), lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:

a) siano macellati tutti gli animali infetti e tutti gli animali delle specie che possono essere contaminate nell'azienda in questione. Lo Stato membro interessato tiene al corrente la Commissione e gli altri Stati membri dell'evolversi della situazione;

b) sia effettuata un'indagine epidemiologica; gli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto devono essere sottoposti alle prove di cui al punto 1, lettera b).

3) Se la brucellosi è confermata, conformemente al punto 2 la Commissione dopo aver valutato le circostanze e la recrudescenza della brucellosi (B. melitensis), adotta, secondo la procedura dell'articolo 15, se detta valutazione lo giustifica, una decisione per sospendere o ritirare la qualifica di questa regione. Se la qualifica è ritirata, si precisano, secondo la stessa procedura, le condizioni di una nuova qualifica.

D.  Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis)

Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi solo ovini o caprini che rispondono alle condizioni seguenti:

1) provengono da un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,

2) oppure:

 provengono da un'azienda indenne da brucellosi,

 sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva,

 non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono stati vaccinati, lo sono da più di due anni. Possono tuttavia essere introdotte femmine di età superiore a due anni vaccinate prima dei sette mesi di età, e

 sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda d'origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti a due prove con esito negativo effettuate ad almeno sei mesi di intervallo, conformemente all'allegato C.

II.   Stato membro o regione di uno Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi

Possono esser riconosciuti, secondo la procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva, come ufficialmente indenni da brucellosi qualsiasi Stato membro o qualsiasi regione ai sensi dell'articolo 2, punto 10):

1) 

a) in cui almeno il 99,8 % delle aziende ovine o caprine sono aziende ufficialmente indenni da brucellosi, o

b) che rispettano le condizioni seguenti:

i) la brucellosi ovina o caprina è una malattia che deve essere dichiarata obbligatoriamente da almeno cinque anni;

ii) nessun caso di brucellosi ovina o caprina è stata ufficialmente confermata da almeno cinque anni;

iii) la vaccinazione è proibita da almeno tre anni e

c) per cui il rispetto di queste condizioni è stato costatato secondo la procedura prevista all'articolo 15 della presente direttiva;

2) in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 1) e:

▼M2

i) 

 il primo anno successivo al riconoscimento dello Stato membro o della regione come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis), controlli per sorteggio, praticati a livello dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 99 %, che meno dello 0,2 % delle aziende sono contaminate oppure almeno il 10 % degli ovini e caprini di più di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C;

 annualmente, a partire dal secondo anno successivo al riconoscimento dello Stato membro o della regione come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis), controlli per sorteggio, praticati a livello dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 95 %, che meno dello 0,2 % delle aziende sono contaminate oppure almeno il 5 % degli ovini e caprini di più di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C;

 le disposizioni previste dai primi due trattini possono essere modificate in base alla procedura di cui all'articolo 15;

Questa disposizione viene riesaminata prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione per un'eventuale modifica, che sarà effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 15.

▼B

ii) le condizioni della qualifica sono sempre soddisfatte.

CAPITOLO 2

Azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis)

A.  Concessione della qualifica

È considerata come un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis) l'azienda:

1) in cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi,

b) tutti gli animali delle specie ovina o caprina, o parte di essi, sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva. Gli animali vaccinati debbono essere vaccinati prima dell'età di sette mesi,

c) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C su tutti gli ovini o i caprini vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a diciotto mesi al momento della prova,

d) sono state praticate due prove, con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C su tutti gli ovini o i caprini non vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a sei mesi al momento delle prove, e

e) al termine delle prove di cui alle lettere c) o d) sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o provenienti da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D, e

2) in cui, dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B.

B.  Mantenimento della qualifica

Ogni anno viene effettuata una prova su una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni azienda. La qualifica dell'azienda è mantenuta unicamente se gli esiti delle prove sono negativi.

In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre a controllo è costituita da:

 tutti gli animali maschi non castrati e non vaccinati di età superiore a sei mesi,

 tutti gli animali maschi non castrati e vaccinati di età superiore a diciotto mesi,

 tutti gli animali introdotti per la prima volta nell'azienda dall'ultimo controllo eseguito,

 il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui sono presenti meno di 50 femmine selezionabili per la prova, nel qual caso debbono essere sottoposte al controllo tutte queste femmine.

C.  Sospetta presenza o apparizione della brucellosi

1) Allorché in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dall'azienda è sospesa, l'animale o gli animali sospetti vengono immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza della brucellosi (B. melitensis).

2) Se la presenza della brucellosi (B. melitensis) è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono stati abbattuti e se due prove, effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C ad un intervallo di almeno tre mesi,

 su tutti gli animali di età superiore a diciotto mesi, se sono stati vaccinati,

 su tutti gli animali di età superiore a sei mesi, se non sono stati vaccinati,

hanno dato un esito negativo.

D.  Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis)

Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi soltanto:

1) ovini o caprini provenienti da un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne o indenne da brucellosi (B. melitensis);

2) oppure, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nel quadro dei programmi di eradicazione approvati conformemente alla decisione 90/242/CEE ( 10 ), ovini o caprini che provengono da un'azienda diversa da quelle di cui al punto 1) e che rispondono alle condizioni seguenti:

a) sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva;

b) sono originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi;

c) 
i) 

 non sono stati vaccinati nel corso degli ultimi due anni,

 sono stati isolati, sotto controllo veterinario, nell'azienda di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C, con esito negativo, o

ii) sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva prima dell'età di sette mesi, ma al più tardi quindici giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione;

E.  Modifica della qualifica

Un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis) può acquisire la qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) dopo un intervallo minimo di due anni, se:

a) non è presente alcun animale vaccinato contro la brucellosi (B. melitensis) da almeno due anni;

b) le condizioni di cui al punto D. 2) sono state sempre rispettate nel corso di questi due anni;

c) al termine del secondo anno, gli animali di età superiore a sei mesi hanno dato esito negativo ad una prova effettuata conformemente all'allegato C.




ALLEGATO B

I ( 11 )

 Afta epizootica

 Brucellosi (B. melitensis)

 Epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis)

 Carbonchio ematico

 Rabbia

▼M4 —————

▼B

III

 Agalassia contagiosa

 Paratubercolosi

 Linfadenite caseosa

 Adenomatosi polmonare

 Maedi-Visna

 Artrite encefalite virale caprina




ALLEGATO C

Prove per la ricerca della brucellosi (B. melitensis)

La ricerca della brucellosi (B. melitensis) ai fini della qualifica di un'azienda viene effettuata mediante la prova Rose Bengel o la prova di fissazione del complemento descritta nell'allegato della decisione 90/242/CEE o qualsiasi altro metodo riconosciuto in base alla procedura definita all'articolo 15 della presente direttiva. La prova di fissazione del complemento è riservata agli esami da effettuare in animali individuali.

Allorché nel corso di tale ricerca mediante la prova Rose Bengel più del 5 % degli animali dell'azienda dà esito positivo, viene praticato un controllo complementare su ogni animale dell'azienda mediante una prova di fissazione del complemento.

Per la prova di fissazione del complemento, il siero contenente almeno 20 unità ICFT/ml deve essere considerato positivo.

Gli antigeni utilizzati debbono essere riconosciuti dal laboratorio nazionale e standardizzati rispetto al secondo siero standard internazionale anti-brucella abortus.




ALLEGATO D

Prova ufficiale di ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis)

Prova di fissazione del complemento

L'antigene specifico utilizzato deve essere riconosciuto dal laboratorio nazionale e deve essere standardizzato rispetto al siero standard internazionale anti-brucella ovis.

Il siero di lavoro (di controllo giornaliero) deve essere tarato rispetto al siero standard internazionale anti-brucella ovis preparato dal laboratorio veterinario centrale di Weybridge, Surrey, Regno Unito.

Il siero contenente almeno 50 unità internazionali per ml deve essere considerato positivo.

▼M7




ALLEGATO E

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►() M10  

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►() M10  

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▼M9

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►() M10  

12. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le condizioni seguenti:

12.1. sono stati esaminati oggi (nel corso delle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;

12.2. non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;

12.3. non sono stati acquistati in un'azienda soggetta ad un divieto per motivi di polizia sanitaria né sono venuti a contatto con animali di detta azienda, restando inteso che:

12.3.1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie che possono essere contratte dagli animali:

- brucellosi,

- rabbia,

- carbonchio ematico;

12.3.2. dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o che può essere contagiato da una delle malattie sopraelencate, la durata del divieto deve essere pari ad almeno:

- 42 giorni in caso di brucellosi,

- 30 giorni in caso di rabbia,

- 15 giorni nel caso del carbonchio ematico;

12.3.3. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona di protezione istituita in virtù di una normativa comunitaria, dalla quale è vietata l'uscita degli animali;

12.3.4. non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in virtù della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

12.4. sono rimasti nell'azienda d'origine per un periodo di almeno 30 giorni prima del carico, ovvero sin dalla nascita nel caso in cui gli animali abbiano meno di 30 giorni di età, e nessun animale delle specie ovina o caprina è stato introdotto nell'azienda d'origine nel corso degli ultimi 21 giorni prima del carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda d'origine nel corso dei 30 giorni precedenti la spedizione dall'azienda d'origine, salvo il caso in cui gli animali in questione siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;

12.5. sono conformi alle garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE specificate per lo Stato membro di destinazione o per parte del suo territorio … [inserire lo Stato membro o la parte di territorio in questione] nella decisione …/…/CE della Commissione (4);

12.6. sono conformi ad almeno una delle condizioni indicate ai punti 12.6.1, 12.6.2 o 12.6.3 e pertanto possono essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) (4);

12.6.1. l'azienda d'origine si trova in uno Stato membro o in una parte del suo territorio … [inserire il nome dello Stato membro o della parte del territorio interessato] riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi conformemente alle disposizioni della decisione …/…/CE (4), o

12.6.2. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) (4); oppure

12.6.3. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (B. melitensis), e

i) sono identificati singolarmente; e

ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o, in caso affermativo, la vaccinazione risale a più di due anni, oppure si tratta di femmine di età superiore a due anni sottoposte a vaccinazione prima dei sette mesi d'età; e

iii) sono stati in isolamento sotto sorveglianza ufficiale presso l'azienda di origine e ivi sottoposti con esito negativo, durante lo stesso periodo, a due test per la ricerca della brucellosi ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE (4);

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( 1 ) GU n. C 48 del 27. 2. 1989, pag. 21.

( 2 ) GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 187.

( 3 ) GU n. C 194 del 31. 7. 1989, pag. 9.

( 4 ) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

( 5 ) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

( 6 ) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE (GU L 148 del 30.6.1995 pag. 52).

( 7 ) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

( 8 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

( 9 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 10 ) GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 123.

( 11 ) Malattie soggette a denuncia obbligatoria.

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