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Document 01971L0162-20020809

Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 30 marzo 1971 che modifica le direttive, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, nonché la direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e la direttiva del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (71/162/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/162/2002-08-09

TESTO consolidato: 31971L0162 — IT — 09.08.2002

1971L0162 — IT — 09.08.2002 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1971

che modifica le direttive, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, nonché la direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e la direttiva del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

(71/162/CEE)

(GU L 087, 17.4.1971, p.24)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio del 13 giugno 2002

  L 193

12

20.7.2002

►M2

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio del 13 giugno 2002

  L 193

33

20.7.2002

►M3

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio del 13 giugno 2002

  L 193

60

20.7.2002

►M4

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio del 13 giugno 2002

  L 193

74

20.7.2002


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 018, 22.1.1972, pag. 12  (71/162)

►C2

Rettifica, GU L 234, 26.8.1997, pag. 27  (71/162)




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1971

che modifica le direttive, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, nonché la direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e la direttiva del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

(71/162/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che per i motivi esposti nei «considerando» che seguono occorre modificare alcune disposizioni delle direttive del Consiglio del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ( 2 ), modificata dalla direttiva del 18 febbraio 1969 ( 3 ), alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 4 ), modificata dalla direttiva del 18 febbraio 1969 ( 5 ), alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 6 ), modificata dalla direttiva del 18 febbraio 1969 ( 7 ), alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ( 8 ), modificata dalla direttiva del 18 febbraio 1969 ( 9 ), nonché della direttiva del 30 giugno 1969 ( 10 ), relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, e della direttiva del 29 settembre 1970 ( 11 ) relativa alla commercializzazione delle sementi d'ortaggi;

considerando che un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole è stato previsto dalla direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970 ( 12 );

considerando che le modifiche degli allegati, essenzialmente tecnici, devono essere facilitate da una procedura rapida;

considerando che in avvenire è necessario autorizzare l'utilizzazione di etichette adesive;

considerando che le disposizioni relative agli esami comparativi devono essere rese di portata più ampia;

considerando che occorre procedere ad una ripartizione di alcuni generi di piante foraggere in diverse specie tra le più importanti per l'agricoltura e modificare alcune disposizioni tecniche;

considerando che, da un lato, nel caso delle sementi di piante oleaginose e da fibra, non è necessario mantenere le specie ricino e sesamo nel campo d'applicazione della direttiva e che, dall'altro, occorre adottare disposizioni particolari applicabili alla canapa monoica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



▼M1 —————

▼B

Articolo 2

La direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera a), i termini



«Agrostis spec.»

«Agrostide»

sono sostituiti dai termini seguenti:



«Agrostis canina L. ssp. canina Hwd.

Agrostide canina

Agrostis gigantea Roth

Agrostide gigantea e bianca

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifera

Agrostis tenuis Sibth.

Agrostide tenue»

.

2. All'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera a), i termini



«Lolium spec.»

«Loglio»

sono sostituiti dai termini seguenti:



«Lolium multiflorum Lam.

Loglio d'Italia (compreso il Loglio Westervoldigo)

Lolium perenne L.

Loglio perenne o loietto inglese

Lolium X hybridum Hausskn.

Loglio ibrido»

.

3. Nell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera a), i termini



«Poa spec.»

«Poa»

sono sostituiti dai termini seguenti:



«Poa annua L.

Poa annua

Poa nemoralis L.

Poa dei boschi

Poa palustris L.

Fienarola delle paludi

Poa pratensis L.

Fienarola dei prati

Poa trivialis L.

Poa comune»

.

4. All'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b) i termini



«Lupinus spec., escluso il

Lupino escluso il

Lupinus perennis L.

lupino perenne»

sono sostituiti dai termini seguenti:



«Lupinus albus L.

Lupino bianco

Lupinus angustifolius L.

Lupino azzurro

Lupinus luteus L.

Lupino giallo»

.

5. All'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b), i termini



«Vicia spec. esclusa la

Veccia, favino (favetta)

Vicia faba major L.

esclusa la fava»

sono sostituiti dai termini seguenti:



«Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers.

Favetta

Vicia faba L. var. minor (Peterm.) bull.

Favino

Vicia pannonica Crantz

Veccia pannonica

Vicia sativa L

►C2  Veccia comune ◄

Vicia villosa Roth

►C2  Veccia vellutata e veccia di Narbonne» ◄

►C1   ◄

.

6. All'articolo 3, paragrafo 1, i termini



«Lolium spec.»

sono sostituiti dai termini seguenti:



«Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

Lolium hybridum Hausskn»

.

7. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.»

8. All'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunte dopo la terza frase le seguenti frasi: «l'impiego di etichette adesive è autorizzato; tali etichette possono essere utilizzate come chiusura ufficiale».

9. All'articolo 16, paragrafo 2, ultima frase, la data indicata è sostituita da quella del 1o luglio 1972.

10. Il testo dell'articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1.  Nell'ambito della Comunità vengono effettuati saggi comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi di base, escluse quelle di varietà ibride e sintetiche e di sementi certificate di piante foraggere prelevati mediante sondaggi. L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi può essere effettuato al momento del controllo a posteriori. L'organizzazione dei saggi ed i relativi risultati sono sottoposti alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 21.»

11. Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 21 bis

Il Consiglio, su proposta della Commissione e tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, adotta le modifiche da apportare agli allegati.»

12. Nell'allegato II, parte I, numero 3, punto A, lettera a), i termini «Agrostis alba» sono sostituiti dai termini «Agrostis gigantea Roth» e i termini «Lolium multiflorum spec. italicum» sono sostituiti dai termini «Lolium multiflorum Lam.».

13. Nell'allegato II, parte I, numero 3, punto A, lettera b), la cifra «0,1» che indica il tenore massimo di semi di malerba per Hedysarum coronarium L. è sostituita dalla cifra «1,5».

14. Nell'allegato II, parte I, numero 3, punto B, è aggiunta la seguente lettera:

«f) il numero di semi di Rumex obstusifolium e di Rumex crispus non deve superare 2 in un campione di 5 g.»

15. Nell'allegato II, parte I, numero 3, punto C, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) La percentuale in numero di semi di colore diverso non deve superare 2 nel lupino amaro e 1 negli altri lupini.»

16. Nell'allegato II, parte III, numero 4, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) La percentuale in numero di semi di colore diverso non deve superare 4 nel lupino amaro e 2 negli altri lupini.»

17. Nell'allegato IV, punto A, lettera a), è aggiunto il seguente punto:

«10.

Per le sementi delle varietà di graminacee, a proposito delle quali non sono stati effettuati esami del valore agronomico e di utilizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva del Consiglio, del 29 settembre 1970 ( 13 ), relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole: «non destinato alla produzione foraggera.»

Articolo 3

La direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla comercializzazione delle sementi di cereali, è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, punto A, i termini

«Zea mais L.»

«Granturco»

sono sostituiti dai termini seguenti:



«Zea mais L., esclusi Zea mais convar. microsperma (Koern) e Zea mais convar. saccharata (Koern)

Granturco, escluso il popcorn ed il granturco dolce»

2. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.»

3. All'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunte dopo la terza frase le frasi seguenti: «l'impiego di etichette adesive è autorizzato; tali etichette possono essere utilizzate come chiusura ufficiale;»

4. All'articolo 16, paragrafo 2, ultima frase, la data indicata è sostituita da quella del 1o luglio 1972.

5. Il testo dell'articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1.  Nell'ambito della Comunità vengono effettuati saggi comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi di base, escluse quelle di varietà ibride e sintetiche, e di sementi certificate di qualsiasi tipo di cereali prelevati mediante sondaggi. L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi può essere effettuato al momento del controllo a posteriori. L'organizzazione dei saggi ed i relativi risultati sono sottoposti alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 21.»

6. Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 21 bis

Il Consiglio, su proposta della Commissione e tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, adotta le modifiche da apportare agli allegati.»

▼M3 —————

▼M4 —————

▼M2 —————

▼B

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi:

a) con effetto dal 1o luglio 1970, alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'articolo 2, paragrafo 9, dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 7,

b) al più tardi il 1o luglio 1972, alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'articolo 2, paragrafi 7 e 17, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6,

c) al più tardi il 1o luglio 1971, alle altre disposizioni della presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( 1 ) GU n. C 101 del 4. 8. 1970, pag. 44.

( 2 ) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

( 3 ) GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 4.

( 4 ) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

( 5 ) GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 8.

( 6 ) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

( 7 ) GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 1.

( 8 ) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

( 9 ) GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 7.

( 10 ) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

( 11 ) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

( 12 ) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

( 13 ) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

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