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Document E2022C0010
EFTA Surveillance Authority Decision No 10/22/COL of 26 January 2022 supplementing the Guidelines on certain State aid measures in the context of the system for greenhouse gas emission allowance trading post-2021 [2022/1353]
Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 10/22/COL del 26 gennaio 2022 che integra gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 [2022/1353]
Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 10/22/COL del 26 gennaio 2022 che integra gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 [2022/1353]
GU L 204 del 4.8.2022, pp. 3–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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4.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 204/3 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 10/22/COL
del 26 gennaio 2022
che integra gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 [2022/1353]
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l’Autorità»),
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
A norma dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità è tenuta a rendere esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità è tenuta a formulare comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.
Il 16 dicembre 2020 l’Autorità ha adottato la decisione n. 156/20/COL che adotta gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 («Orientamenti ETS dell’Autorità») (1)
Questi orientamenti corrispondono agli orientamenti della Commissione europea («la Commissione») relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 adottati il 21 settembre 2020 («Orientamenti ETS della Commissione») (2).
Il 24 novembre 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione che integra gli orientamenti ETS («Integrazioni degli orientamenti ETS della Commissione») (3).
L’integrazione degli orientamenti ETS della Commissione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo («il SEE»).
Occorre garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all’obiettivo di omogeneità di cui all’articolo 1 dell’accordo SEE.
È opportuno integrare gli orientamenti ETS dell’Autorità in linea con l’integrazione degli orientamenti ETS della Commissione (4).
La presente integrazione degli orientamenti ETS dell’Autorità contiene fattori per il calcolo degli importi di compensazione per i costi indiretti sostenuti dai beneficiari a partire dal 2021 e costituisce un elemento importante per garantire la proporzionalità delle misure di aiuto concesse ai sensi degli orientamenti ETS ed è pertanto, in linea con il paragrafo 65 degli orientamenti ETS dell’Autorità, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2021.
A norma del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» dell’allegato XV dell’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione europea.
Previa consultazione della Commissione europea.
Previa consultazione degli Stati EFTA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
1. L’Autorità introduce un’integrazione degli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021. L’integrazione è allegata alla presente decisione e ne costituisce parte integrante.
2. L’Autorità applica l’integrazione ai suoi orientamenti ETS a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2022
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Arne RØKSUND
Presidente
Membro del Collegio responsabile
Stefan BARRIGA
Membro del Collegio
Árni Páll ÁRNASON
Membro del Collegio
Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Controfirmataria in qualità di direttrice,
Affari giuridici e amministrativi
(1) Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 156/20/COL, del 16 dicembre 2020, che adotta orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 [2021/604] (GU L 130 del 15.4.2021, pag. 1 e supplemento SEE n. 27 del 15.4.2021, pag. 3).
(2) Comunicazione della Commissione, Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (GU C 317 del 25.9.2020, pag. 5).
(3) C(2021) 8413 final. L’integrazione degli orientamenti ETS della Commissione non è stata ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(4) Documento n. 1254304.
ALLEGATO
Integrazione degli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021
Gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (1) sono integrate come segue:
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1) |
al punto 15, numero 15, è inserita la cifra «80» al posto dell’indicazione «[…]» e sono aggiunti due commi, di modo che l’attuale formulazione di tale definizione si legge come segue:
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2) |
al punto 28, lettera b), la descrizione del fattore Ct utilizzato nella formula è integrata, di modo che l’attuale formulazione del punto si legge come segue:
Amaxt = Ai × Ct × Pt-1 × EF × AECt dove Ai è l’intensità dell’aiuto, espressa in forma frazionaria (es. 0,75); Ct è il fattore applicabile di emissione di CO2 o il fattore di emissione di CO2 basato sul mercato (tCO2/MWh) (nell’anno t); Pt-1 è il prezzo a termine delle quote UE nell’anno t-1 (EUR/tCO2); EF è il parametro di riferimento generico per l’efficienza del consumo di energia elettrica, definito al punto 15, numero 15 e AEC è il consumo effettivo di energia elettrica (in MWh) nell’anno t.»; |
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3) |
nella tabella dell’allegato I, la descrizione del settore corrispondente al codice NACE 20.16.40.15 è completata/integrata, di modo che l’attuale formulazione di tale descrizione si legge come segue: «Polietilenglicoli e altri polieteralcoli, in forme primarie»; |
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4) |
è inserito il seguente allegato II: «ALLEGATO II Parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica e tassi annui di riduzione per i prodotti di cui all’allegato I — Parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica per i prodotti di cui all’allegato I con intercambiabilità combustibile/energia elettrica Prodotti per i quali l’intercambiabilità combustibile/energia elettrica è stata stabilita nell’allegato I, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331. L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331 ha stabilito la sostituibilità tra combustibile ed energia elettrica relativamente ad alcuni prodotti. Per tali prodotti non è opportuno fissare un parametro di riferimento sulla base del numero di MWh/t di prodotto. È invece più utile scegliere come punto di partenza le curve delle emissioni dei gas a effetto serra specifiche derivate per le emissioni dirette. Per tali prodotti, i parametri di riferimento di prodotto sono stati determinati sulla base della somma delle emissioni dirette (causate dal consumo di energia e dai processi industriali), nonché delle emissioni indirette derivanti dall’uso della parte intercambiabile dell’energia elettrica. In tali casi il fattore «E» nella formula per il calcolo dell’aiuto massimo di cui al punto 28, lettera a), dei presenti orientamenti deve essere sostituito dal seguente termine che trasforma un parametro di riferimento di prodotto ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/331 in un parametro di riferimento dell’efficienza del consumo di energia elettrica sulla base di un fattore europeo medio di emissione di CO2 pari a 0,376 tCO2/MWh: parametro di riferimento di prodotto esistente di cui alla sezione 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione (*1) (in tCO2/t) × le quote di emissioni indirette pertinenti nel periodo di riferimento (%)/0,376 (tCO2/MWh). Il valore dei parametri di riferimento dell’efficienza energetica per i prodotti con intercambiabilità combustibile/energia elettrica da applicare nel periodo 2021-2025 figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. — Parametri di riferimento dell’efficienza energetica per i prodotti di cui all’allegato I non elencati nella tabella 1 del presente allegato Il parametro di riferimento generico per l’efficienza del consumo di energia elettrica, quale definito al punto 15, numero 15, dei presenti orientamenti, è applicabile a tutti i prodotti ammissibili di cui all’allegato I per i quali non è definito un parametro di riferimento specifico per l’efficienza del consumo di energia elettrica. — Parametri di riferimento dell’efficienza energetica aggiornati per taluni prodotti di cui all’allegato I La tabella 1 contiene un elenco di valori dei parametri di riferimento che dovrebbero essere utilizzati come punto di partenza per determinare il parametro di riferimento dell’efficienza energetica per un determinato anno, tenendo conto del tasso annuo di riduzione corrispondente. Tale tasso annuo di riduzione indica di quanto saranno automaticamente ridotti i parametri di riferimento ogni anno. Salvo indicazione contraria nella tabella 1, tutti i parametri di riferimento dell’efficienza energetica (compreso il «parametro di riferimento generico per l’efficienza del consumo di energia elettrica») sono ridotti (a partire dall’anno t = 2022) dell’1,09 % su base annua, secondo la formula seguente: parametro di efficienza energetica applicabile nel (anno t) = valore del parametro di riferimento nel 2021 × (1 + tasso annuo di riduzione) ^ (anno t – 2021). Tabella 1 Parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica per taluni prodotti di cui all’allegato I
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5) |
nella tabella dell’allegato III, sono inseriti dati numerici nella terza colonna, di modo che l’attuale formulazione di tale allegato si legge come segue: «ALLEGATO III Fattori di emissione di CO2 massimi per regione nelle diverse zone geografiche (*) (tCO2/MWh)
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(1) Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 156/20/COL, del 16 dicembre 2020, che adotta orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 [2021/604] (GU L 130 del 15.4.2021, pag. 1, e supplemento SEE n. 27 del 15.4.2021, pag. 3).
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29). Il regolamento 2021/447 è integrato nell’accordo SEE al punto 21alo. dell’allegato XX dalla decisione del Comitato misto SEE n. 221/2021 (non ancora pubblicata).
(*) L’area geografica per il Liechtenstein e il fattore di emissione di CO2 applicabile saranno stabiliti in una fase successiva.
(*1) Il fattore di emissione di CO2 applicabile per l’Islanda sarà stabilito in una fase successiva.
(*2) Il fattore di emissione di CO2 applicabile per la Norvegia sarà stabilito in una fase successiva.»