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Document E2015P0031

Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda (Causa E-31/15)

GU C 216 del 16.6.2016, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/9


Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda

(Causa E-31/15)

(2016/C 216/06)

In data 17 dicembre 2015 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Øyvind Bø e Íris Ísberg, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 9f dell’allegato XVII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo;

2.

condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’istanza riguarda l’inadempimento da parte della Repubblica d’Islanda, dell’obbligo di conformarsi, entro l’8 giugno 2015, al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 8 aprile 2015, concernente la mancata attuazione nell’ordinamento nazionale di tale Stato della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, di cui al punto 9f dell’allegato XVII dell’accordo sullo Spazio economico europeo, quale adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo SEE.


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