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Document E2014C0321

    Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 321/14/COL, del 10 settembre 2014, che modifica per la centesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà [2015/1856]

    GU L 271 del 16.10.2015, p. 35–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/1856/oj

    16.10.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 271/35


    DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    N. 321/14/COL

    del 10 settembre 2014

    che modifica per la centesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà [2015/1856]

    L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l'Autorità»),

    VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

    VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 24, nonché l'articolo 1 della parte I del protocollo parte I del protocollo 3,

    CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

    Ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

    A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni o orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente o l'Autorità lo consideri necessario.

    Il 9 luglio 2014 la Commissione europea ha adottato gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (1). Gli orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà possono essere dichiarati compatibili. Detti orientamenti si applicano a decorrere dal 1o agosto 2014.

    Tali orientamenti sono rilevanti anche per lo Spazio economico europeo.

    Occorre garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

    Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione europea, deve adottare nuovi orientamenti, corrispondenti a quelli già adottati dalla Commissione europea.

    VISTO il parere della Commissione europea,

    PREVIA consultazione in merito degli Stati EFTA con lettera del 1o agosto 2014,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate con l'introduzione di nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà. I nuovi orientamenti sono inseriti nell'allegato alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 2

    Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

    Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2014.

    Per l'Autorità di vigilanza EFTA

    Oda Helen SLETNES

    Presidente

    Helga JÓNSDÓTTIR

    Membro del Collegio


    (1)  GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.


    ALLEGATO

    ORIENTAMENTI SUGLI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE NON FINANZIARIE IN DIFFICOLTÀ

    «

    PARTE III

    NORME ORIZZONTALI

    Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà  (1)

    Indice

    1.

    INTRODUZIONE 38

    2.

    CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI 41

    2.1.

    Campo di applicazione settoriale 41

    2.2.

    Campo di applicazione materiale: nozione di “impresa in difficoltà” 41

    2.3.

    Aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione e sostegno temporaneo per la ristrutturazione 42

    2.4.

    Aiuti a copertura dei costi sociali della ristrutturazione 42

    3.

    COMPATIBILITÀ CON IL FUNZIONAMENTO DELL'ACCORDO SEE 43

    3.1.

    Contributo a un obiettivo di interesse comune 44

    3.1.1.

    Dimostrazione delle difficoltà di ordine sociale o del fallimento del mercato 44

    3.1.2.

    Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine 45

    3.2.

    Necessità dell'intervento statale 46

    3.3.

    Adeguatezza 46

    3.3.1.

    Aiuti per il salvataggio 46

    3.3.2.

    Aiuti per la ristrutturazione 47

    3.4.

    Effetto di incentivazione 47

    3.5.

    Proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo 47

    3.5.1.

    Aiuti per il salvataggio 47

    3.5.2.

    Aiuti per la ristrutturazione 47

    3.6.

    Effetti negativi 49

    3.6.1.

    Principio dell'aiuto “una tantum” 49

    3.6.2.

    Misure volte a limitare distorsioni della concorrenza. 50

    3.6.3.

    Beneficiari di aiuti illegali concessi in precedenza 52

    3.6.4.

    Condizioni specifiche applicabili all'autorizzazione di un aiuto 52

    3.7.

    Trasparenza 52

    4.

    AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE NELLE AREE ASSISTITE 53

    5.

    AIUTI A FAVORE DEI FORNITORI DI SIEG IN DIFFICOLTÀ 53

    6.

    REGIMI DI AIUTO PER I PICCOLI IMPORTI DI AIUTO E I PICCOLI BENEFICIARI 54

    6.1.

    Disposizioni generali 54

    6.2.

    Obiettivo di interesse comune 55

    6.3.

    Adeguatezza 55

    6.4.

    Proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo 55

    6.5.

    Effetti negativi 56

    6.6.

    Sostegno temporaneo per la ristrutturazione 56

    6.7.

    Durata e valutazione 57

    7.

    PROCEDURE 57

    7.1.

    Procedura accelerata per gli aiuti per il salvataggio 57

    7.2.

    Procedure relative ai piani di ristrutturazione 58

    7.2.1.

    Attuazione del piano di ristrutturazione 58

    7.2.2.

    Modifica del piano di ristrutturazione 58

    7.2.3.

    Necessità di notificare all'Autorità qualsiasi aiuto concesso al beneficiario durante il periodo di ristrutturazione. 58

    8.

    RELAZIONI E MONITORAGGIO protocollo 59

    9.

    OPPORTUNE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, DELLA PARTE I DEL PROTOCOLLO 3 59

    10.

    DATA DI APPLICAZIONE E PERIODO DI VALIDITÀ 59

    1.   Introduzione

    (1)

    Nei presenti orientamenti, l'Autorità di vigilanza EFTA (“l'Autorità”) definisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà possono essere ritenuti compatibili con il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (“l'accordo SEE”) sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo.

    (2)

    I primi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2) sono stati adottati dall'Autorità nel 1994. Una versione modificata degli orientamenti è stata adottata nel 1999 (3). Nel 2004 l'Autorità ha adottato nuovi orientamenti (4), la cui validità è stata prima prorogata al 30 novembre 2012 (5) e, successivamente, fino alla loro sostituzione con nuove norme (6).

    (3)

    Nella sua comunicazione dell'8 maggio 2012 sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (7), la Commissione europea (“la Commissione”) ha annunciato tre obiettivi per la modernizzazione del controllo sugli aiuti di Stato:

    a)

    promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo;

    b)

    concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato;

    c)

    razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione.

    (4)

    In particolare, la comunicazione invita ad adottare un approccio comune nella revisione dei vari orientamenti e delle varie discipline, allo scopo di rafforzare il mercato interno, di aumentare l'efficacia della spesa pubblica (migliorando il contributo degli aiuti di Stato al perseguimento degli obiettivi di interesse comune e aumentando il controllo dell'effetto di incentivazione), di limitare gli aiuti al minimo e di evitare i potenziali effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi. Anche l'Autorità condivide questa impostazione.

    (5)

    L'Autorità ha riesaminato gli orientamenti relativi al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà alla luce dell'esperienza maturata con l'applicazione delle norme esistenti e in linea con l'approccio comune di cui sopra. Nella revisione si è anche tenuto conto della strategia Europa 2020 adottata dalla Commissione (8) e del fatto che gli effetti negativi degli aiuti di Stato possono interferire con la necessità di rilanciare la produttività e la crescita, di mantenere le pari opportunità per le imprese e di combattere il protezionismo nazionale.

    (6)

    Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi. È opinione consolidata che i settori economici maggiormente di successo registrano una crescita di produttività non perché tutte le altre imprese presenti sul mercato registrano una crescita analoga, ma perché le imprese più efficienti e tecnologicamente più avanzate crescono a spese di quelle meno efficienti o con prodotti obsoleti. L'uscita dal mercato delle imprese meno efficienti consente ai loro concorrenti più efficienti di crescere e restituisce al mercato attivi che possono essere utilizzati a fini più produttivi. Interferendo con questo processo, gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possono rallentare in modo significativo la crescita economica nei settori interessati.

    (7)

    Se alcune parti di un'impresa in dissesto continuano ad essere essenzialmente redditizie, l'impresa potrebbe effettuare una ristrutturazione abbandonando alcune attività strutturalmente in perdita e riorganizzando le restanti attività in modo da ottenere una ragionevole prospettiva di redditività a lungo termine. Una siffatta ristrutturazione dovrebbe di norma essere possibile senza aiuti di Stato, tramite accordi con i creditori o procedure di insolvenza o di riorganizzazione. Le moderne legislazioni sull'insolvenza dovrebbero aiutare le imprese solide a sopravvivere, contribuire a salvaguardare i posti di lavoro, aiutare i fornitori a mantenere la clientela e i proprietari di società economicamente redditizie a mantenere il loro valore (9). Le procedure di insolvenza possono inoltre riportare un'impresa redditizia sul mercato tramite l'acquisizione, da parte di terzi, dell'impresa che prosegue le sue attività (impresa in funzionamento) oppure dei suoi diversi attivi di produzione.

    (8)

    Di conseguenza, sarebbe opportuno che le imprese fossero ammesse a ricevere aiuti di Stato solo dopo aver esaurito tutte le opzioni di mercato e qualora gli aiuti siano necessari per conseguire un obiettivo ben definito di interesse comune. Le imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti ai sensi dei presenti orientamenti solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto “una tantum”).

    (9)

    Un altro problema riguarda l'“azzardo morale” che l'aiuto di Stato comporta. Facendo affidamento sul fatto che con buona probabilità saranno salvate in caso di difficoltà, le imprese potrebbero avventurarsi in strategie aziendali eccessivamente rischiose e insostenibili. Inoltre, la prospettiva di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di una determinata impresa può ridurre artificialmente il suo costo del capitale, conferendole un indebito vantaggio competitivo sul mercato.

    (10)

    Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà rischiano inoltre di compromettere l'equilibrio sul mercato interno in quanto spostano una parte non equa dell'onere dell'aggiustamento strutturale e delle relative difficoltà sociali ed economiche su altre parti contraenti, un risultato già di per sé indesiderabile il quale può innescare una dispendiosa corsa alle sovvenzioni tra di esse. Tali aiuti possono inoltre portare alla creazione di barriere all'ingresso e compromettere gli incentivi per le attività transfrontaliere, in misura contraria agli obiettivi del mercato interno.

    (11)

    È quindi importante garantire che gli aiuti siano autorizzati solo se sono in grado di attenuare i propri potenziali effetti nocivi e di promuovere l'efficacia della spesa pubblica. Riguardo agli aiuti per la ristrutturazione, i requisiti del ripristino della redditività, del contributo proprio e le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza hanno dimostrato la loro utilità nel ridurre i potenziali effetti nocivi degli aiuti in questione. Tali requisiti continuano ad applicarsi nell'ambito dei presenti orientamenti, adeguati, se necessario, per tener conto della recente esperienza dell'Autorità. Al fine di affrontare meglio il problema dell'azzardo morale, è stata tra l'altro introdotta la nozione di condivisione degli oneri. Riguardo agli aiuti per il salvataggio e al sostegno temporaneo per la ristrutturazione, i potenziali effetti nocivi sono attenuati da restrizioni in merito alla durata e alla forma dell'aiuto.

    (12)

    L'aiuto che viene concesso sotto forma di sostegno alla liquidità, limitato sia nell'ammontare che nella durata, suscita molte meno preoccupazioni riguardo ai suoi potenziali effetti nocivi e viene quindi approvato a condizioni meno rigide. Sebbene questa forma di aiuto possa essere concessa in linea di principio per sostenere un intero processo di ristrutturazione, ciò avviene di rado in quanto l'aiuto per il salvataggio è limitato a sei mesi e, quindi, è solitamente seguito da un aiuto per la ristrutturazione.

    (13)

    Per incoraggiare l'uso di forme meno distorsive di aiuto, i presenti orientamenti introducono la nuova nozione di “sostegno temporaneo per la ristrutturazione”, il quale, come gli aiuti per il salvataggio, può esso concesso solo sotto forma di sostegno alla liquidità con un importo e una durata limitati. Tuttavia, affinché tale forma di aiuto possa finanziare un intero processo di ristrutturazione, la durata massima del sostegno temporaneo per la ristrutturazione è fissata a 18 mesi. Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione può essere concesso solo alle PMI (10) e alle piccole imprese pubbliche (11), le quali hanno maggiori difficoltà delle grandi imprese ad accedere alla liquidità.

    (14)

    Quando gli aiuti ai fornitori di servizi di interesse economico generale (“SIEG”) in difficoltà rientrano nel campo di applicazione dei presenti orientamenti, la valutazione deve essere effettuata conformemente ai principi standard degli orientamenti stessi. Tuttavia, occorre adeguare, se necessario, la specifica applicazione di questi principi, per tener conto della natura specifica dei SIEG e, in particolare, della necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE.

    (15)

    Nella presente situazione di notevole sovracapacità a livello europeo e mondiale, gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese siderurgiche in difficoltà non sono giustificati. È opportuno quindi escludere il settore siderurgico dal campo di applicazione dei presenti orientamenti.

    (16)

    Nell'Unione europea, la decisione 2010/787/UE del Consiglio (12) fissa le condizioni alle quali fino al 2027 possono essere concessi aiuti al funzionamento, sociali e ambientali a favore della produzione non competitiva nel settore del carbone (13). Le attuali norme fanno seguito alle norme specifiche per questo settore applicate tra il 2002 e il 2010 (14) e tra il 1993 e il 2002 (15), le quali hanno facilitato la ristrutturazione di imprese non competitive operanti nel settore del carbone. Di conseguenza, tenuto conto della costante necessità di sostenere l'aggiustamento strutturale della produzione di carbone nell'Unione, le norme attuali sono più rigide di quelle passate e impongono la cessazione permanente della produzione e della vendita di prodotti del carbone sovvenzionati, nonché la chiusura definitiva delle unità di produzione non competitive entro il 31 dicembre 2018. In applicazione di tali norme, alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno adottato e stanno attuando piani per la chiusura definitiva delle miniere di carbone in difficoltà gestite da imprese del settore (16). L'Autorità fa presente che la decisione 2010/787/UE non si applica agli Stati EFTA/SEE. Date le sue caratteristiche peculiari, l'Autorità ha deciso di escludere il settore del carbone dal campo di applicazione dei presenti orientamenti.

    (17)

    L'esperienza acquisita dall'Autorità con il salvataggio e la ristrutturazione degli istituti finanziari nel corso della crisi economica e finanziaria ha dimostrato che, considerate le specificità di tali istituti e dei mercati finanziari, le norme specifiche applicabili al settore finanziario possono risultare benefiche. Le imprese che sono oggetto di apposite norme per il settore finanziario sono pertanto escluse dal campo di applicazione dei presenti orientamenti.

    2.   Campo di applicazione degli orientamenti

    2.1.   Campo di applicazione settoriale

    (18)

    L'Autorità applicherà i presenti orientamenti agli aiuti concessi a tutte le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle che operano nel settore del carbone (17) o dell'acciaio (18) e di quelle disciplinate da norme specifiche per gli istituti finanziari (19), fatte salve le norme specifiche relative alle imprese in difficoltà in un settore particolare (20).

    2.2.   Campo di applicazione materiale: nozione di “impresa in difficoltà”

    (19)

    Una parte contraente che prevede di concedere aiuti a un'impresa a norma dei presenti orientamenti deve dimostrare, sulla base di criteri oggettivi, che l'impresa in questione è in difficoltà ai sensi della presente sezione, fatte salve le specifiche disposizioni per gli aiuti per il salvataggio e il sostegno temporaneo per la ristrutturazione di cui al punto 29.

    (20)

    Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che un'impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

    a)

    nel caso di società a responsabilità limitata (21), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto (22) a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

    b)

    nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (23), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

    c)

    qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

    d)

    nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

    i)

    il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

    ii)

    il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

    (21)

    Un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti a norma dei presenti orientamenti, neanche se la sua situazione finanziaria iniziale è precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando la nuova impresa è il risultato della liquidazione di un'impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi attivi. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l'impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:

    a)

    possa essere definita un'impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti;

    b)

    non faccia parte di un gruppo più grande (24), se non alle condizioni fissate al punto 22.

    (22)

    Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di principio, beneficiare di aiuti ai sensi dei presenti orientamenti, salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei una controllata, quest'ultima e l'impresa in difficoltà che la controlla vengono considerate come un gruppo e possono ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.

    (23)

    Dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, un'impresa in difficoltà non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non venga ripristinata la sua redditività. Pertanto, l'Autorità ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse solo quando siano rispettate le condizioni fissate nei presenti orientamenti, anche qualora tali aiuti siano concessi in base a un regime che è già stato autorizzato.

    (24)

    Diversi regolamenti e comunicazioni nel settore degli aiuti di Stato e in altri settori vietano pertanto la concessione di aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. Ai fini di tali regolamenti e comunicazioni, e fatto salvo quando questi stabiliscano altrimenti:

    a)

    per “impresa in difficoltà” si intende un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 20 dei presenti orientamenti, e

    b)

    una PMI costituitasi da meno di tre anni non può essere considerata un'impresa in difficoltà, tranne quando soddisfa le condizioni previste al punto 20, lettera c).

    2.3.   Aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione e sostegno temporaneo per la ristrutturazione

    (25)

    I presenti orientamenti riguardano tre tipologie di aiuti: gli aiuti per il salvataggio, gli aiuti per la ristrutturazione e il sostegno temporaneo per la ristrutturazione.

    (26)

    Gli aiuti per il salvataggio sono, per loro stessa natura, una forma di assistenza urgente e temporanea, il cui obiettivo principale è consentire di tenere in vita un'impresa in difficoltà per il breve periodo necessario all'elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di fornire sostegno temporaneo a un'impresa che si trova a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria che si manifesta sotto forma di un'acuta crisi di liquidità o un'insolvenza tecnica. Questo sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio.

    (27)

    Gli aiuti per la ristrutturazione spesso comportano un'assistenza più permanente e devono ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario in base a un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata, consentendo, al contempo, un sufficiente contributo proprio e una condivisione degli oneri e limitando le potenziali distorsioni della concorrenza.

    (28)

    Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione consiste in un sostegno alla liquidità destinato ad assistere la ristrutturazione di un'impresa mettendo il beneficiario in condizione di elaborare e attuare le azioni adeguate per il ripristino della sua redditività a lungo termine. Possono beneficiare di tale sostegno unicamente le PMI e le piccole imprese pubbliche.

    (29)

    In deroga al punto 19, gli aiuti per il salvataggio e, nel caso delle PMI e delle piccole imprese pubbliche, il sostegno temporaneo per la ristrutturazione possono essere concessi anche alle imprese che non si trovano in difficoltà ai sensi del punto 20 ma che versano in stato di grave fabbisogno di liquidità a causa di circostanze eccezionali e impreviste.

    2.4.   Aiuti a copertura dei costi sociali della ristrutturazione

    (30)

    Una ristrutturazione comporta, di regola, la riduzione o la totale cessazione delle attività in difficoltà. Gli obiettivi di razionalizzazione e di efficienza impongono spesso siffatte riduzioni a prescindere dalle riduzioni di capacità eventualmente richieste come condizione per la concessione dell'aiuto. Qualunque ne sia la ragione, tali misure comportano generalmente una riduzione del personale dell'impresa beneficiaria.

    (31)

    La legislazione sul lavoro delle parti contraenti prevede a volte regimi generali di previdenza sociale in forza dei quali alcune indennità vengono pagate direttamente ai lavoratori licenziati. Tali regimi non sono considerati alla stregua di aiuti di Stato rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

    (32)

    Oltre a tali indennità di sicurezza sociale per i dipendenti, i regimi generali di previdenza sociale prevedono spesso che il governo si assuma l'onere delle indennità pagate dall'impresa ai lavoratori licenziati che vanno al di là degli obblighi legali o contrattuali cui l'impresa è soggetta. Se applicabili in maniera generale, senza limitazioni settoriali, a qualsiasi lavoratore che soddisfi condizioni di ammissibilità prestabilite e automatiche, si ritiene che tali regimi non configurino un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE per le imprese in via di ristrutturazione. Nel caso in cui invece vengano impiegati per favorire la ristrutturazione di specifici settori, tali regimi possono comportare elementi di aiuto per il modo selettivo con il quale vengono impiegati (25).

    (33)

    L'obbligo di pagare ai lavoratori licenziati talune indennità, quali indennità di licenziamento o misure per accrescere la loro occupabilità, imposto a un'impresa dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi, rientra nei normali costi dell'attività imprenditoriale che l'impresa deve sostenere con le proprie risorse. Ogni contributo da parte dello Stato volto ad alleggerire tali oneri deve essere pertanto considerato come aiuto, a prescindere del fatto che i pagamenti vadano direttamente all'impresa o siano erogati ai lavoratori per il tramite di un ente di Stato.

    (34)

    Se concessi a imprese in difficoltà, a priori l'Autorità non ha obiezioni nei confronti di questi aiuti, dato che essi comportano vantaggi economici che vanno al di là degli interessi dell'impresa in causa, agevolando i cambiamenti strutturali e attenuando i problemi di ordine sociale.

    (35)

    Oltre a fornire un sostegno finanziario diretto, tali aiuti vengono spesso concessi per finanziare, nel quadro di un particolare regime di ristrutturazione, corsi di formazione, servizi di consulenza e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione, aiuti per il trasferimento, formazione professionale e assistenza a favore dei dipendenti che intendono avviare nuove attività. Poiché tali misure, aumentando l'occupabilità dei lavoratori licenziati, promuovono l'obiettivo di ridurre il disagio sociale, l'Autorità esprime sistematicamente parere favorevole su questo tipo di aiuti qualora siano concessi a imprese in difficoltà.

    3.   Compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE

    (36)

    Le circostanze in cui gli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà possono essere approvati in quanto compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE sono elencate all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE. A norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), l'Autorità può autorizzare “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività […], sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”. Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui l'aiuto fosse necessario per correggere disparità dovute a carenze del mercato o per assicurare la coesione economica e sociale.

    (37)

    Le misure di aiuto a favore delle grandi imprese devono essere notificate individualmente all'Autorità. A determinate condizioni, delineate al capitolo 6, l'Autorità può autorizzare regimi di aiuti di importo limitato a favore delle PMI e delle piccole imprese pubbliche (26).

    (38)

    Per stabilire se gli aiuti notificati possono essere dichiarati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, l'Autorità valuterà se sono conformi a ciascuno dei criteri seguenti:

    a)

    contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune: una misura di aiuto di Stato deve puntare a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE (sezione 3.1);

    b)

    necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione (sezione 3.2);

    c)

    adeguatezza della misura di aiuto: una misura d'aiuto non è considerata compatibile se altre misure meno distorsive consentono di conseguire lo stesso obiettivo (sezione 3.3);

    d)

    effetto di incentivazione: occorre dimostrare che, in assenza di aiuto, il beneficiario sarebbe stato oggetto di ristrutturazione, vendita o liquidazione in un modo tale che non avrebbe consentito di raggiungere l'obiettivo di interesse comune (sezione 3.4);

    e)

    proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo): l'aiuto non deve superare il minimo necessario per raggiungere l'obiettivo di interesse comune (sezione 3.5);

    f)

    prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra le parti contraenti: gli effetti negativi dell'aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo (sezione 3.6);

    g)

    trasparenza dell'aiuto: le parti contraenti, l'Autorità, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti in merito all'aiuto concesso (sezione 3.7).

    (39)

    Qualora uno dei criteri di cui sopra non sia soddisfatto, l'aiuto non sarà considerato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE.

    (40)

    Per alcune categorie di regimi può inoltre essere imposto un obbligo di valutazione ex post del loro equilibrio generale, come descritto ai punti 118, 119 e 120 dei presenti orientamenti.

    (41)

    Inoltre, nel caso in cui una misura di aiuto o le condizioni ad essa connesse (compreso il metodo di finanziamento quando è parte integrante della misura di aiuto) comportino un'unica violazione della normativa del SEE, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE (27).

    (42)

    Nel presente capitolo, l'Autorità fissa le condizioni in base alle quali valuta ciascuno dei criteri di cui al punto 38.

    3.1.   Contributo a un obiettivo di interesse comune

    (43)

    Data l'importanza che riveste l'uscita dal mercato nel processo di crescita della produttività, il semplice fatto di impedire che un'impresa esca dal mercato non costituisce una giustificazione sufficiente per la concessione dell'aiuto. Occorre fornire prove chiare del fatto che l'aiuto persegue un obiettivo di comune interesse, in quanto è volto a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere fallimenti del mercato (sezione 3.1.1), ripristinando la redditività a lungo termine dell'impresa (sezione 3.1.2).

    3.1.1.   Dimostrazione delle difficoltà di ordine sociale o del fallimento del mercato

    (44)

    Le parti contraenti devono dimostrare che il dissesto in cui si trova il beneficiario rischia di comportare gravi difficoltà di ordine sociale o un grave fallimento del mercato, in particolare mostrando che:

    a)

    il tasso di disoccupazione nella regione o regioni interessate (a livello NUTS II) è:

    i)

    superiore alla media del SEE, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione o regioni interessate, oppure

    ii)

    superiore alla media nazionale, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione o regioni interessate;

    b)

    esiste il rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario (ad esempio, un fornitore di infrastruttura nazionale);

    c)

    l'uscita dal mercato di un'impresa che svolge un ruolo sistemico essenziale in una regione o in un settore particolare (ad esempio in quanto fornitore di un importante fattore produttivo) comporterebbe potenziali conseguenze negative;

    d)

    vi è il rischio di interruzione della continuità nella fornitura di un SIEG;

    e)

    il fallimento o gli incentivi negativi sui mercati del credito spingerebbero un'impresa altrimenti redditizia al fallimento;

    f)

    l'uscita dell'impresa in questione dal mercato produrrebbe una perdita irreversibile di importanti conoscenze o competenze tecniche, oppure

    g)

    emergerebbero situazioni analoghe di gravi difficoltà sociali motivate dalla parte contraente interessata.

    3.1.2.   Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine

    (45)

    Gli aiuti per la ristrutturazione ai sensi dei presenti orientamenti non possono limitarsi a fornire unicamente un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite. Pertanto, nel caso degli aiuti per la ristrutturazione, l'Autorità esigerà che la parte contraente interessata presenti un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata che ripristini la redditività a lungo termine del beneficiario (28). La ristrutturazione può comportare uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività del beneficiario su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività in perdita, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione generalmente comporta anche una ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati dagli azionisti nuovi o esistenti e di riduzione dei debiti da parte dei creditori esistenti.

    (46)

    La concessione dell'aiuto deve quindi essere subordinata alla realizzazione del piano di ristrutturazione che, per tutti i casi di aiuto ad hoc, deve essere approvato dall'Autorità.

    (47)

    Il piano di ristrutturazione deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future che dovrebbero escludere ogni nuovo aiuto di Stato non contemplato dal piano di ristrutturazione. Il periodo di ristrutturazione deve essere quanto più breve possibile. Il piano di ristrutturazione deve essere presentato all'Autorità corredato di tutte le informazioni utili, in particolare quelle indicate nella presente sezione (3.1.2).

    (48)

    Il piano di ristrutturazione deve evidenziare sia le cause delle difficoltà del beneficiario che le sue debolezze e deve illustrare il modo in cui le misure di ristrutturazione proposte porranno rimedio a tali problemi.

    (49)

    Il piano di ristrutturazione deve fornire informazioni sul modello aziendale del beneficiario, tra cui informazioni sulla struttura organizzativa, sui finanziamenti, sul governo societario e su tutti gli altri aspetti pertinenti, atte a dimostrare il modo in cui il piano promuoverà la sua redditività a lungo termine. Il piano di ristrutturazione deve inoltre valutare se le difficoltà del beneficiario avrebbero potuto essere evitate con un intervento adeguato e tempestivo da parte della dirigenza, e, in caso affermativo, deve dimostrare che sono state apportate opportune modifiche gestionali. Se le difficoltà del beneficiario derivano da carenze nel suo modello aziendale o nel suo governo societario, occorrerà apportare le opportune modifiche.

    (50)

    I risultati attesi della ristrutturazione prevista dovrebbero essere dimostrati sia in uno scenario di base che in uno scenario pessimistico (worst-case). A tal fine, il piano di ristrutturazione deve tener conto, tra l'altro, della situazione attuale e della probabile evoluzione della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante del prodotto nonché dei principali fattori di costo del settore, deve presentare ipotesi di base e pessimistiche e tener conto altresì dei punti di forza e delle debolezze specifiche del beneficiario. Le ipotesi dovrebbero essere confrontate con parametri settoriali adeguati e, se del caso, essere adattate in base alle circostanze specifiche del paese e del settore. Il beneficiario deve fornire uno studio di mercato e un'analisi di sensibilità che evidenzi i parametri di base dei suoi risultati e i principali fattori di rischio in futuro.

    (51)

    Il ripristino della redditività del beneficiario dovrebbe essere principalmente il risultato di misure di risanamento interne, che prevedano in particolare l'abbandono delle attività che nel medio termine resterebbero strutturalmente in perdita; non deve dipendere da ipotesi ottimistiche relative a fattori esterni, quali variazioni dei prezzi, della domanda o dell'offerta di risorse scarse, né può essere legato all'ipotesi che il beneficiario ottenga risultati superiori al mercato o ai suoi concorrenti oppure avvii ed espanda nuove attività nelle quali non ha alcuna esperienza di rilievo (a meno che ciò non sia debitamente giustificato e richiesto per motivi di diversificazione e di redditività).

    (52)

    La redditività a lungo termine viene raggiunta quando un'impresa è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito dopo avere coperto la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. L'impresa ristrutturata dovrebbe essere in grado di competere sul mercato in base ai propri meriti.

    3.2.   Necessità dell'intervento statale

    (53)

    Le parti contraenti che intendono concedere aiuti per la ristrutturazione devono presentare un confronto con uno scenario alternativo credibile che non comporti aiuti di Stato, nel quale dimostrino in che modo l'obiettivo o gli obiettivi pertinenti di cui alla sezione 3.1.1 non sarebbero raggiunti, o lo sarebbero in misura minore, nel caso di tale scenario alternativo. Tali scenari possono, per esempio, includere la ristrutturazione del debito, la cessione degli attivi, la raccolta di capitale privato, la vendita ad un concorrente o lo scorporo, in ogni caso mediante avvio di una procedura di insolvenza o di riorganizzazione oppure in altro modo.

    3.3.   Adeguatezza

    (54)

    Le parti contraenti devono garantire che l'aiuto sia concesso nella forma che consenta di conseguire l'obiettivo nel modo meno distorsivo possibile. Nel caso di imprese in difficoltà, occorre a tal fine garantire che l'aiuto sia concesso nella forma adeguata per affrontare le difficoltà del beneficiario e sia adeguatamente remunerato. La presente sezione stabilisce le condizioni che occorre rispettare per dimostrare che una misura di aiuto è adeguata.

    3.3.1.   Aiuti per il salvataggio

    (55)

    Perché possano essere autorizzati dall'Autorità, gli aiuti per il salvataggio devono soddisfare le seguenti condizioni:

    a)

    devono consistere in un sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti;

    b)

    il costo finanziario del prestito o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere conforme al punto 56;

    c)

    salvo quanto diversamente specificato alla lettera d), i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario;

    d)

    le parti contraenti devono impegnarsi a presentare all'Autorità, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario:

    i)

    la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata; oppure

    ii)

    a condizione che il beneficiario sia un'impresa in difficoltà (e non soffra solo di un grave fabbisogno di liquidità nelle circostanze descritte al punto 29), un piano di ristrutturazione come precisato nella sezion 3.1.2; una volta presentato il piano di ristrutturazione, l'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio viene automaticamente prorogata finché l'Autorità non prenda la sua decisione finale sul piano di ristrutturazione, tranne nel caso in cui l'Autorità decida che tale proroga non è giustificata o che debba essere limitata in termini di durata e di portata; una volta che è stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione; oppure

    iii)

    un piano di liquidazione che definisca dettagliatamente le fasi che conducono alla liquidazione del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole senza ulteriore aiuto;

    e)

    gli aiuti per il salvataggio non possono essere utilizzati per finanziare misure strutturali, quali l'acquisizione di importanti rami aziendali o attivi, a meno che non risultino necessarie durante il periodo di salvataggio per la sopravvivenza del beneficiario.

    (56)

    Il livello di remunerazione che un beneficiario è tenuto a versare per gli aiuti per il salvataggio dovrebbe rispecchiare la solvibilità del beneficiario, a prescindere dagli effetti temporanei sia delle difficoltà di liquidità che del sostegno statale, e dovrebbe costituire un incentivo per il beneficiario a rimborsare l'aiuto il più rapidamente possibile. Pertanto, l'Autorità esigerà che la remunerazione sia fissata a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione sul tasso di riferimento (29) per le imprese deboli che presentano un livello di garanzia normale (attualmente IBOR a 1 anno maggiorato di 400 punti base) (30) e sia incrementata di almeno 50 punti base per gli aiuti per il salvataggio la cui autorizzazione sia prorogata in conformità del punto 55, lettera d), punto ii.

    (57)

    Ove sia dimostrato che il tasso di cui al punto 56 non rappresenta un parametro di riferimento adeguato, ad esempio se differisce sostanzialmente dai prezzi di mercato di strumenti simili recentemente emessi dal beneficiario, l'Autorità può adeguare di conseguenza il livello di remunerazione richiesta.

    3.3.2.   Aiuti per la ristrutturazione

    (58)

    Pur essendo libere di scegliere sotto che forma concedere aiuti per la ristrutturazione, le parti contraenti dovrebbero garantire che lo strumento scelto sia adeguato alla situazione che si intende risanare. In particolare, dopo aver valutato se il beneficiario ha problemi di liquidità o di solvibilità, le parti contraenti dovrebbero selezionare gli strumenti adeguati per risolvere i problemi individuati. Ad esempio, in caso di problemi di solvibilità, potrebbe essere opportuno potenziare gli attivi attraverso una ricapitalizzazione, mentre in una situazione in cui i problemi riguardano principalmente la liquidità, potrebbe essere sufficiente fornire un aiuto tramite prestiti o garanzie su prestiti.

    3.4.   Effetto di incentivazione

    (59)

    Le parti contraenti che intendono concedere aiuti per la ristrutturazione devono dimostrare che, in assenza di aiuto, il beneficiario sarebbe stato oggetto di ristrutturazione, vendita o liquidazione in modo tale da non raggiungere l'obiettivo di interesse comune individuato nella sezione 3.1.1. Tale dimostrazione può far parte dell'analisi presentata conformemente al punto 53.

    3.5.   Proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo

    3.5.1.   Aiuti per il salvataggio

    (60)

    L'aiuto per il salvataggio deve essere limitato all'importo necessario a mantenere il beneficiario in attività per sei mesi. Per determinare tale importo si terrà conto del risultato della formula di cui all'allegato I. Un aiuto che supera l'importo risultante da tale calcolo sarà autorizzato soltanto se viene debitamente giustificato con la presentazione di un piano di liquidità che definisca le esigenze di liquidità del beneficiario nei successivi sei mesi.

    3.5.2.   Aiuti per la ristrutturazione

    (61)

    L'importo e l'intensità dell'aiuto per la ristrutturazione devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie del beneficiario, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. In particolare, deve essere garantito un livello sufficiente di contributo proprio ai costi della ristrutturazione e di condivisione degli oneri, come specificato più in dettaglio nella presente sezione 3.5.2. Nella valutazione si terrà conto di ogni eventuale aiuto per il salvataggio concesso in precedenza.

    3.5.2.1.   Contributo proprio

    (62)

    Un contributo significativo (31) ai costi di ristrutturazione deve provenire dalle risorse proprie del beneficiario dell'aiuto, dei suoi azionisti o creditori o del gruppo di cui fa parte, o da nuovi investitori. Tale contributo proprio dovrebbe di norma essere comparabile agli aiuti concessi in termini di effetti sulla posizione di solvibilità o di liquidità del beneficiario. Ad esempio, se l'aiuto concesso migliora la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio, il contributo proprio dovrebbe analogamente includere misure dello stesso tipo, quali la raccolta di nuovo capitale azionario da azionisti storici, la diminuzione di valore del debito esistente e dei capital notes o la conversione del debito esistente in capitale, oppure il reperimento di nuovo capitale esterno a condizioni di mercato. Nel valutare la portata necessaria delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza in base al punto 90, l'Autorità terrà conto della misura in cui il contributo proprio ha un effetto analogo a quello dell'aiuto concesso.

    (63)

    Il contributo deve essere reale, ossia concreto, escludere i futuri profitti attesi, quali il flusso di cassa, e deve essere quanto più elevato possibile. Il contributo dello Stato o di un'impresa pubblica può essere preso in considerazione soltanto a condizione che sia privo di elementi di aiuto. Ciò avviene, in particolare, nel caso in cui il contributo provenga da un'entità indipendente dall'autorità che concede gli aiuti (quale una banca statale o una holding pubblica) e che prende la decisione di investire sulla base dei propri interessi commerciali (32).

    (64)

    Il contributo proprio sarà di norma considerato adeguato se il suo importo rappresenta almeno il 50 % dei costi di ristrutturazione. In circostanze eccezionali e in caso di particolari difficoltà, che gli Stati membri sono tenuti a dimostrare, la parte contraente può accettare un contributo inferiore al 50 % dei costi di ristrutturazione, purché l'importo di tale contributo rimanga significativo.

    3.5.2.2.   Condivisione degli oneri

    (65)

    Se il sostegno pubblico viene concesso in una forma che rafforza la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio, ad esempio se lo Stato fornisce sovvenzioni, conferimenti di capitale o se riduce l'indebitamento, potrebbe accadere che gli azionisti e i creditori subordinati siano protetti dalle conseguenze della loro scelta di investire nel beneficiario. Ciò può determinare un cosiddetto “azzardo morale” e minare la disciplina di mercato. Di conseguenza, è opportuno che gli aiuti a copertura delle perdite siano concessi solo a condizioni tali da comportare un'adeguata condivisione degli oneri da parte degli investitori esistenti.

    (66)

    Un'adeguata condivisione degli oneri farà sì di norma che gli azionisti storici e, se necessario, i creditori subordinati, si sobbarchino integralmente le perdite. I creditori subordinati dovrebbero contribuire ad assorbire le perdite attraverso la conversione in capitale o la riduzione di valore del capitale dei pertinenti strumenti. Pertanto, l'intervento dello Stato dovrebbe avvenire solo dopo che le perdite sono state integralmente contabilizzate e imputate agli attuali azionisti e ai detentori di debito subordinato (33). In ogni caso, nella misura giuridicamente possibile, occorre evitare i deflussi di liquidità dal beneficiario ai detentori di capitale o di debito subordinato durante il periodo di ristrutturazione, a meno che ciò non comprometta in modo sproporzionato coloro che hanno conferito nuovo capitale.

    (67)

    Inoltre, in base a un'adeguata condivisione degli oneri, qualsiasi aiuto di Stato che rafforzi la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio dovrebbe essere concesso a condizioni tali da procurare allo Stato una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore del beneficiario, in considerazione dell'importo di capitale conferito dallo Stato in rapporto al capitale rimanente dell'impresa dopo la contabilizzazione delle perdite.

    (68)

    L'Autorità può autorizzare deroghe alla piena attuazione delle misure illustrate al punto 66 se tali misure rischiano di dar luogo a risultati sproporzionati. Potrebbe ad esempio essere il caso qualora l'ammontare dell'aiuto sia limitato rispetto al contributo proprio, o la parte contraente interessata dimostri che i creditori subordinati riceverebbero meno in termini economici rispetto a normali procedure di insolvenza e se non fosse stato concesso un aiuto di Stato.

    (69)

    Per ripristinare la posizione in termini di capitale del beneficiario l'Autorità non richiederà sistematicamente un contributo da parte dei detentori di debito di primo rango. Tuttavia, potrebbe considerare tale contributo come un motivo per ridurre la portata necessaria delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza di cui al punto 90.

    3.6.   Effetti negativi

    3.6.1.   Principio dell'aiuto “una tantum”

    (70)

    Per ridurre l'azzardo morale, l'incentivo ad assumere rischi eccessivi e le potenziali distorsioni della concorrenza, gli aiuti dovrebbero essere concessi alle imprese in difficoltà per una sola operazione di ristrutturazione, secondo il cosiddetto principio dell'aiuto “una tantum”. Se un'impresa che ha già beneficiato di aiuti a norma dei presenti orientamenti ha bisogno di ottenere ulteriori aiuti, significa che le sue difficoltà sono di natura ricorrente o non sono state affrontate adeguatamente quando è stato concesso il precedente aiuto. L'intervento ripetuto dello Stato rischia di comportare problemi di azzardo morale e distorsioni della concorrenza contrari all'interesse comune.

    (71)

    All'atto della notifica all'Autorità di un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, la parte contraente deve precisare se l'impresa interessata abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, ivi compresi eventuali aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati (34). In tal caso, qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), l'Autorità non autorizzerà altri aiuti a norma dei presenti orientamenti.

    (72)

    Le eccezioni a questa regola sono consentite nei seguenti casi:

    a)

    se l'aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione;

    b)

    se l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità dei presenti orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché:

    i)

    quando sono stati concessi aiuti a norma dei presenti orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine, e

    ii)

    si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili (35), non imputabili all'impresa.

    c)

    si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

    (73)

    Le eventuali modifiche dell'assetto proprietario del beneficiario a seguito della concessione di un aiuto, così come qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che porti al risanamento del suo bilancio, alla riduzione dei debiti o alla liquidazione dei debiti pregressi non pregiudicano l'applicazione del principio dell'aiuto “una tantum”, purché si tratti del proseguimento dell'attività della medesima impresa.

    (74)

    Di norma, qualora un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, l'Autorità non autorizzerà la concessione di ulteriori aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione a favore del gruppo stesso o di imprese appartenenti al gruppo, a meno che non siano trascorsi 10 anni dalla concessione dell'aiuto oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo). Qualora un'impresa appartenente ad un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, il gruppo nel suo complesso e le altre imprese che ne fanno parte, ad eccezione dell'impresa che ha già beneficiato degli aiuti, restano ammissibili a beneficiare di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione (subordinatamente al rispetto delle altre disposizioni dei presenti orientamenti). Le parti contraenti devono dimostrare che non vengono trasferiti aiuti dal gruppo o dalle altre imprese del gruppo all'impresa avente già beneficiato in precedenza di aiuti.

    (75)

    Qualora un'impresa rilevi elementi dell'attivo di un'altra impresa, in particolare di un'impresa sottoposta ad uno dei procedimenti di cui al punto 73 o ad una procedura concorsuale per insolvenza promossa conformemente al diritto nazionale, e che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, all'impresa acquirente non si applica il principio dell'aiuto “una tantum”, purché non vi sia alcuna continuità economica tra la vecchia impresa e l'acquirente (36).

    3.6.2.   Misure volte a limitare distorsioni della concorrenza.

    (76)

    Per limitare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi, nel concedere aiuti per la ristrutturazione devono essere adottate misure volte a limitare distorsioni della concorrenza. L'Autorità valuterà la forma e la portata più idonee di tali misure in conformità alla presente sezione 3.6.2.

    3.6.2.1.   Natura e forma delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza

    (77)

    Fatto salvo il punto 84, le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza sono di norma misure strutturali. Se è necessario per risolvere le distorsioni della concorrenza in casi particolari, l'Autorità può accettare misure comportamentali diverse da quelle delineate al punto 84 o provvedimenti di apertura del mercato al posto di alcune o di tutte le misure strutturali che sarebbero altrimenti richieste.

    Misure strutturali — cessione e riduzione dei rami di attività

    (78)

    Sulla base di una valutazione in conformità dei criteri per la modulazione delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza (di cui alla sezione 3.6.2.2), le imprese beneficiarie degli aiuti per la ristrutturazione possono vedersi costrette a cedere attivi, ridurre le capacità o la presenza sul mercato. Tali misure dovrebbero essere attuate in particolare nel mercato o nei mercati in cui l'impresa si trova a detenere un'importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione, in particolare quelli in cui vi è un significativo eccesso di capacità. Le cessioni volte a limitare distorsioni della concorrenza dovrebbero aver luogo senza indebiti ritardi, tenendo conto del tipo di attivi da cedere e degli ostacoli alla loro cessione (37) e, in ogni caso, entro la durata del piano di ristrutturazione. In base ai principi stabiliti nella sezione 3.6.2.2, le cessioni, la cancellazione dei debiti e la chiusura di attività in perdita che sarebbero comunque necessarie per ripristinare la redditività a lungo termine non saranno di norma considerate sufficienti per limitare le distorsioni della concorrenza.

    (79)

    Per poter rafforzare la concorrenza e contribuire allo sviluppo del mercato interno, tali misure dovrebbero favorire l'ingresso di nuovi concorrenti, la crescita dei concorrenti esistenti di piccole dimensioni o le attività transfrontaliere. Occorre evitare il trinceramento all'interno dei confini nazionali e la frammentazione del mercato interno.

    (80)

    Le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza non dovrebbero condurre a un deterioramento della struttura del mercato. In linea di principio le misure strutturali dovrebbero pertanto essere attuate sotto forma di cessioni di rami aziendali redditizi in funzionamento che, se gestiti da un acquirente idoneo, possono a lungo termine competere in modo efficace. Nel caso non sia disponibile una tale entità, il beneficiario potrebbe scorporare e successivamente cedere un'attività esistente e adeguatamente finanziata, creando una nuova entità redditizia che dovrebbe essere in grado di competere sul mercato. Le misure strutturali che prevedono unicamente la cessione di elementi dell'attivo e non comportano la creazione di un'entità redditizia in grado di competere sul mercato sono meno efficaci nel tutelare la concorrenza e saranno quindi ammesse soltanto in casi eccezionali in cui la parte contraente interessata dimostri che nessun'altra forma di misure strutturali è fattibile o che altre misure strutturali metterebbero gravemente a rischio la redditività economica dell'impresa.

    (81)

    Il beneficiario dovrebbe agevolare le cessioni, ad esempio isolando le attività e accettando di non contattare i clienti dell'attività ceduta.

    (82)

    Qualora risulti difficile trovare un acquirente per gli attivi che un beneficiario propone di cedere, quest'ultimo sarà tenuto, non appena si rende conto di tale difficoltà, a individuare le cessioni o le misure alternative da adottare in relazione al mercato o ai mercati in questione se la prima cessione non va a buon fine.

    Misure comportamentali

    (83)

    Le misure comportamentali sono volte a garantire che l'aiuto sia destinato unicamente a finanziare il ripristino della redditività a lungo termine e che non sia utilizzato in modo improprio per far perdurare gravi e persistenti distorsioni della struttura di mercato o per proteggere il beneficiario dal sano gioco della concorrenza.

    (84)

    Le seguenti misure comportamentali devono essere applicate in tutti i casi al fine di evitare un indebolimento degli effetti delle misure strutturali e dovrebbero, in linea di principio, essere imposte per tutta la durata del piano di ristrutturazione:

    a)

    i beneficiari devono astenersi dall'acquisire azioni di qualunque impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, eccetto ove necessario a garantire la redditività a lungo termine del beneficiario. Ciò ha lo scopo di garantire che l'aiuto sia utilizzato per ripristinare la redditività e non per finanziare investimenti o ampliare la presenza del beneficiario su mercati nuovi o esistenti. Fermo restando l'obbligo di notifica, eventuali acquisizioni possono essere autorizzate dall'Autorità come parte del piano di ristrutturazione;

    b)

    i beneficiari devono astenersi dal pubblicizzare il sostegno statale come un vantaggio competitivo allorché commercializzano i loro prodotti e servizi.

    (85)

    In circostanze eccezionali, può essere necessario imporre ai beneficiari di astenersi dall'adottare un comportamento commerciale volto ad accrescere rapidamente la loro quota di mercato relativa a prodotti specifici o mercati geografici, attraverso l'offerta di condizioni (ad esempio relativamente ai prezzi o ad altre condizioni commerciali) che non possono essere eguagliate da concorrenti che non ricevono aiuti di Stato. Queste restrizioni saranno applicate solo nel caso in cui nessun'altra misura correttiva (strutturale o comportamentale) sia in grado di ovviare in modo adeguato alle distorsioni della concorrenza identificate e purché non provochi essa stessa una limitazione della concorrenza sul mercato in questione. Ai fini dell'applicazione di tale obbligo, l'Autorità mette a confronto le condizioni offerte dal beneficiario con quelle offerte da concorrenti credibili con una consistente quota di mercato.

    Misure di apertura del mercato

    (86)

    Nella sua valutazione complessiva, l'Autorità prenderà in considerazione eventuali impegni della parte contraente relativamente all'adozione di misure, da parte sua o del beneficiario, volte a promuovere mercati più aperti, sani e competitivi, ad esempio favorendo l'ingresso e l'uscita dal mercato. Questi impegni potrebbero includere, in particolare, misure per aprire ad altri operatori del SEE determinati mercati direttamente o indirettamente legati all'attività del beneficiario, nel rispetto della normativa del SEE. Queste iniziative possono sostituire altre misure volte a limitare distorsioni della concorrenza che sarebbero di norma richieste al beneficiario.

    3.6.2.2.   Modulazione delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza

    (87)

    Le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza dovrebbero affrontare sia i problemi di azzardo morale sia le probabili distorsioni nei mercati sui quali opera il beneficiario. La portata di tali misure dipenderà da diversi fattori, tra cui, in particolare, l'entità e la natura degli aiuti e le condizioni e circostanze in cui sono stati concessi; le dimensioni (38) e l'importanza relativa del beneficiario sul mercato e le caratteristiche del mercato interessato; la misura in cui persistono preoccupazioni di azzardo morale a seguito dell'applicazione del contributo proprio e di misure di condivisione degli oneri.

    (88)

    In particolare, l'Autorità valuterà l'entità, se necessario mediante approssimazioni, e la natura dell'aiuto sia in termini assoluti che in relazione agli attivi del beneficiario stesso e alla dimensione del mercato nel suo insieme.

    (89)

    Riguardo alle dimensioni e all'importanza relativa del beneficiario sul suo mercato o sui suoi mercati sia prima che dopo la ristrutturazione, l'Autorità esaminerà tali aspetti al fine di valutare gli effetti probabili degli aiuti su questi mercati rispetto ai risultati ottenuti in assenza di aiuti di Stato. Le misure saranno adeguate alle caratteristiche di mercato (39) per garantire che venga tutelata una concorrenza effettiva.

    (90)

    Riguardo alle preoccupazioni di azzardo morale, l'Autorità valuterà anche il livello di contributo proprio e di condivisione degli oneri. Un livello di contributo proprio e di condivisione degli oneri più elevato di quello richiesto nella sezione 3.5.2, limitando l'importo dell'aiuto e l'azzardo morale, può ridimensionare la portata necessaria delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza.

    (91)

    Poiché le attività di ristrutturazione rischiano di compromettere il mercato interno, le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza che contribuiscono ad assicurare che i mercati nazionali restino aperti e contendibili saranno considerate in modo positivo.

    (92)

    Le misure che limitano le distorsioni della concorrenza non dovrebbero compromettere le prospettive di ripristino della redditività del beneficiario, il che potrebbe verificarsi se una misura è molto costosa da attuare o, in casi eccezionali debitamente giustificati dalla parte contraente interessata, se tale misura rischia di ridurre le attività del beneficiario in misura tale da compromettere il ripristino della sua redditività. Inoltre, le misure in questione non devono realizzarsi a spese dei consumatori e della concorrenza.

    (93)

    Gli aiuti a copertura dei costi sociali della ristrutturazione descritti ai punti da 32 a 35 devono essere chiaramente specificati nel piano di ristrutturazione, dato che gli aiuti destinati alle misure di carattere sociale a favore esclusivamente dei lavoratori licenziati non saranno presi in considerazione ai fini della determinazione della portata delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza. Nell'interesse comune, l'Autorità farà in modo, nel quadro del piano di ristrutturazione, di limitare al minimo gli effetti sul piano sociale della ristrutturazione in parti contraenti diverse da quella che concede l'aiuto.

    3.6.3.   Beneficiari di aiuti illegali concessi in precedenza

    (94)

    Qualora all'impresa in difficoltà siano stati concessi in precedenza aiuti illegali, in merito ai quali l'Autorità abbia adottato una decisione negativa con ordine di recupero, e qualora il recupero non sia stato eseguito in violazione dell'articolo 14 della parte II del protocollo 3 (40), nell'esame di ogni eventuale aiuto ai sensi dei presenti orientamenti da concedere alla stessa impresa si terrà conto innanzitutto dell'effetto cumulativo dei precedenti aiuti e dei nuovi aiuti e, in secondo luogo, del fatto che gli aiuti precedenti non sono stati rimborsati (41).

    3.6.4.   Condizioni specifiche applicabili all'autorizzazione di un aiuto

    (95)

    L'Autorità può imporre le condizioni e gli obblighi che ritiene necessari per impedire che l'aiuto falsi la concorrenza in misura contraria al comune interesse, qualora la parte contraente interessata non si sia assunta l'impegno di adottare disposizioni analoghe. Ad esempio può obbligare la parte contraente ad adottare essa stessa determinate misure, a imporre determinati obblighi al beneficiario o a non concedere al beneficiario altri tipi di aiuto durante il periodo di ristrutturazione.

    3.7.   Trasparenza

    (96)

    Le parti contraenti garantiscono la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

    il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di attuazione, oppure un link che vi dia accesso,

    denominazione dell'autorità o delle autorità che concedono gli aiuti,

    denominazione dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS II) e il settore economico principale in cui questo opera (a livello di gruppo NACE) (42).

    Tale obbligo può essere soppresso per quanto riguarda le erogazioni di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali, le informazioni sui singoli importi di aiuto (43) possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di euro): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 e oltre].

    Tali informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata adottata la decisione di concessione dell'aiuto, devono essere conservate per almeno 10 anni ed essere messe a disposizione del pubblico senza restrizioni (44). Le parti contraenti non saranno tenute a pubblicare le informazioni summenzionate prima del 1o luglio 2016 (45).

    4.   Aiuti per la ristrutturazione nelle aree assistite

    (97)

    Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, l'Autorità può considerare compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE gli aiuti di Stato che mirano a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno del SEE. L'Autorità terrà pertanto conto anche delle esigenze dello sviluppo regionale nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione nelle aree assistite. Il fatto che un'impresa in difficoltà si trovi in un'area assistita non giustifica tuttavia un'impostazione permissiva per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione: a medio e a lungo termine, non si aiuta una regione tenendone artificialmente in vita le imprese. Inoltre, per promuovere lo sviluppo regionale, è nell'interesse stesso delle regioni interessate utilizzare le risorse di cui dispongono in modo da sviluppare il più rapidamente possibile attività redditizie e durevoli. Infine, anche nel caso degli aiuti ad imprese delle regioni assistite, occorre ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza. A questo riguardo, occorre altresì tener conto di possibili effetti di ricaduta negativa che potrebbero verificarsi nell'area interessata e nelle altre aree assistite.

    (98)

    Pertanto, i criteri elencati al capitolo 3 si applicano anche alle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. Tuttavia, nelle regioni assistite e salvo quando altrimenti indicato nelle norme in materia di aiuti di Stato per uno specifico settore, l'Autorità applicherà le disposizioni di cui alla sezione 3.6.2 sulle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza in modo da limitare gli effetti sistemici negativi per la regione. Ad esempio, potrebbe imporre condizioni meno rigide in termini di riduzione della capacità o di presenza sul mercato. In tali casi, si opererà una distinzione fra le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE e quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), onde tener conto della maggior gravità dei problemi regionali che si riscontrano nelle prime. Se lo richiedono le specifiche circostanze delle aree assistite, ad esempio se un beneficiario incontra particolari difficoltà nel reperire nuovi finanziamenti sul mercato a causa della sua ubicazione in un'area assistita, l'Autorità può accettare un contributo inferiore al 50 % dei costi di ristrutturazione ai fini del punto 64.

    5.   Aiuti a favore dei fornitori di SIEG in difficoltà

    (99)

    Nel valutare gli aiuti di Stato a favore dei fornitori di SIEG in difficoltà, l'Autorità terrà conto della natura specifica dei SIEG e, in particolare, della necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE.

    (100)

    I fornitori di SIEG possono chiedere aiuti di Stato al fine di continuare a fornire i servizi di interesse economico generale a condizioni compatibili con la loro redditività a lungo termine. Ai fini del punto 47, quindi, il ripristino della redditività a lungo termine si può basare, in particolare, sull'ipotesi che qualsiasi aiuto di Stato continuerà ad essere disponibile per tutta la durata dell'incarico affidato prima o durante il periodo di ristrutturazione, purché soddisfi le condizioni di compatibilità stabilite nella disciplina SIEG (46), nella decisione SIEG (47), nel regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio (48), nel regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento e del Consiglio (49) e negli orientamenti per il settore dell'aviazione (50) o nel regolamento (CEE) n. 3577/92 (51) e negli orientamenti sui trasporti marittimi (52).

    (101)

    Nel valutare gli aiuti a favore dei fornitori di SIEG in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti, l'Autorità terrà conto di tutti gli aiuti di Stato ricevuti dal fornitore in questione, compresa l'eventuale compensazione per gli obblighi di servizio pubblico. Tuttavia, poiché i fornitori di SIEG ottengono una buona parte delle loro normali entrate dalla compensazione per il servizio pubblico, l'importo totale di aiuto determinato in questo modo potrebbe essere molto elevato rispetto alle dimensioni del beneficiario e potrebbe sovrastimare l'onere che la ristrutturazione del beneficiario comporta per lo Stato. Pertanto, per determinare il contributo proprio di cui alla sezione 3.5.2.1, l'Autorità non terrà conto delle compensazioni per obblighi di servizio pubblico che risultano conformi alle condizioni di compatibilità stabilite nella disciplina SIEG, nella decisione SIEG o nel regolamento (CE) n. 1370/2007, o nel regolamento (CE) n. 1008/2008 e negli orientamenti per il settore dell'aviazione, o nel regolamento (CEE) n. 3577/92 e negli orientamenti sui trasporti marittimi.

    (102)

    Nella misura in cui sono necessari per la fornitura dei SIEG, può non essere fattibile chiedere la cessione di attivi come misura per limitare le distorsioni della concorrenza ai fini della sezione 3.6.2. In tali casi, l'Autorità può imporre misure alternative per garantire che la concorrenza non sia falsata in misura contraria all'interesse comune, in particolare mediante l'introduzione di una concorrenza leale per i SIEG in questione il prima possibile.

    (103)

    Se un fornitore di SIEG non è in grado di rispettare le condizioni previste dai presenti orientamenti, l'aiuto in questione non può essere considerato compatibile. In tali casi, tuttavia, l'Autorità può autorizzare l'erogazione dell'aiuto in quanto necessario per garantire la continuità del servizio di interesse economico generale finché un nuovo fornitore è incaricato del servizio. L'Autorità autorizza un aiuto solo se la parte contraente interessata dimostra sulla base di criteri oggettivi che l'aiuto è strettamente limitato all'importo e alla durata indispensabile per affidare il servizio a un nuovo fornitore.

    6.   Regimi di aiuto per i piccoli importi di aiuto e i piccoli beneficiari

    6.1.   Disposizioni generali

    (104)

    Qualora le parti contraenti intendano concedere aiuti ai sensi dei presenti orientamenti a favore delle PMI o delle piccole imprese pubbliche, tali aiuti dovrebbero di norma essere concessi nell'ambito di regimi. Il ricorso a regimi permette di limitare le distorsioni della concorrenza connesse all'azzardo morale, consentendo ad una parte contraente di dichiarare chiaramente ex ante le condizioni alle quali può decidere di concedere aiuti alle imprese in difficoltà.

    (105)

    I regimi di aiuti devono specificare l'importo massimo di aiuto che può essere concesso a ciascuna impresa nell'ambito di un'operazione di concessione di aiuti per il salvataggio, di aiuti per la ristrutturazione o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, anche in caso di modifica del piano. L'importo massimo di aiuti concessi a ciascuna impresa non può superare 10 milioni di EUR, compresi gli aiuti ottenuti da altre fonti o nell'ambito di altri regimi.

    (106)

    Anche se la compatibilità di detti regimi sarà, in linea generale, valutata alla luce delle condizioni fissate ai capitoli 3, 4 e 5, è opportuno in alcuni casi prevedere condizioni semplificate per permettere alle parti contraenti di applicarle senza far ulteriormente riferimento all'Autorità, alleviando l'onere di presentare le informazioni richieste per le PMI e le piccole imprese pubbliche. Tenuto conto dell'entità esigua dell'importo di aiuto e dei beneficiari interessati, l'Autorità ritiene che questi casi pongano meno rischi di distorsioni significative della concorrenza. A tali regimi si applicano quindi mutatis mutandis le disposizioni dei capitoli 3, 4 e 5, tranne se diversamente disposto nelle sezioni 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5. Il presente capitolo comprende anche disposizioni relative al sostegno temporaneo per la ristrutturazione e alla durata e alla valutazione dei regimi.

    6.2.   Obiettivo di interesse comune

    (107)

    Anche se è improbabile che il dissesto di una singola PMI (53) comporti il grado di difficoltà sociale o di fallimento di mercato richiesti ai fini del punto 44, nel caso delle PMI la preoccupazione principale riguarda la perdita di valore nel caso in cui la PMI abbia le potenzialità di ristrutturarsi e recuperare la propria redditività a lungo termine ma non abbia modo di farlo a causa di problemi di liquidità. Quindi, per quanto riguarda la concessione di aiuti nel quadro di un regime, è sufficiente che la parte contraente dimostri che il dissesto del beneficiario rischia di comportare difficoltà sociali o un fallimento del mercato, in particolare, che:

    a)

    l'uscita dal mercato di PMI innovative o con un alto potenziale di crescita comporta il rischio di conseguenze negative;

    b)

    l'uscita dal mercato di un'impresa che ha sviluppato estesi collegamenti con altre imprese locali o regionali, in particolare altre PMI, avrebbe potenziali conseguenze negative;

    c)

    il fallimento o gli incentivi negativi sui mercati del credito spingerebbero un'impresa altrimenti redditizia al fallimento; oppure

    d)

    emergerebbero situazioni analoghe di difficoltà debitamente giustificate dal beneficiario.

    (108)

    In deroga al punto 50, i beneficiari nell'ambito di regimi non saranno tenuti a presentare uno studio di mercato.

    6.3.   Adeguatezza

    (109)

    La condizione descritta al punto 55, lettera d) sarà considerata soddisfatta a condizione che l'aiuto per il salvataggio sia concesso per un periodo non superiore a 6 mesi, durante il quale deve essere effettuata un'analisi della situazione del beneficiario. Prima della fine di tale periodo:

    a)

    la parte contraente deve approvare un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione; o

    b)

    il beneficiario deve presentare un piano di ristrutturazione semplificato, ai sensi del punto 115; o

    c)

    i prestiti devono essere rimborsati o la garanzia deve essere revocata.

    (110)

    In deroga al punto 57, le parti contraenti non saranno tenute a valutare se la remunerazione determinata in conformità del punto 56 rappresenta un parametro di riferimento adeguato.

    6.4.   Proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo

    (111)

    In deroga al punto 64, le parti contraenti possono considerare adeguato un contributo proprio che corrisponda ad almeno il 40 % dei costi di ristrutturazione nel caso delle medie imprese o il 25 % dei costi di ristrutturazione nel caso delle piccole imprese.

    6.5.   Effetti negativi

    (112)

    Una parte contraente che intenda concedere un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve verificare il rispetto del principio dell'aiuto “una tantum” di cui alla sezione 3.6.1. A tal fine, la parte contraente deve precisare se l'impresa interessata abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, compresi eventuali siffatti aiuti concessi prima della data di entrata in vigore dei presenti orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati. In tal caso, qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), non devono essere concessi altri aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un ulteriore sostegno temporaneo per la ristrutturazione, tranne se:

    a)

    il sostegno temporaneo per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione;

    b)

    l'aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione;

    c)

    l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità dei presenti orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché:

    i)

    quando sono stati concessi aiuti a norma dei presenti orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine, e

    ii)

    si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o un nuovo sostegno temporaneo per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili al beneficiario;

    d)

    si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

    (113)

    Le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza possono avere un impatto sproporzionato sulle piccole imprese, in particolare per via dell'onere di attuarle. In deroga al punto 76, quindi, le parti contraenti non sono tenute a imporre tali misure alle piccole imprese, salvo quando le norme in materia di aiuti di Stato in un settore particolare prevedano il contrario. In ogni caso, le piccole imprese dovrebbero di norma astenersi da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata della ristrutturazione.

    6.6.   Sostegno temporaneo per la ristrutturazione

    (114)

    In taluni casi un'impresa può completare una ristrutturazione senza ricorrere ad aiuti per la ristrutturazione, purché riesca ad ottenere un sostegno alla liquidità di durata più lunga di quella disponibile nel quadro dell'aiuto per il salvataggio. Le parti contraenti possono istituire regimi che permettono un sostegno alla liquidità per un periodo superiore a sei mesi (denominato “sostegno temporaneo per la ristrutturazione”), in base alle condizioni stabilite di seguito.

    (115)

    Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve soddisfare le seguenti condizioni:

    a)

    il sostegno deve consistere in un aiuto sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti;

    b)

    il costo finanziario del prestito o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere conforme al punto 116;

    c)

    il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve soddisfare le disposizioni del capitolo 3 dei presenti orientamenti, come modificati dal presente capitolo;

    d)

    il sostegno temporaneo per la ristrutturazione può essere concesso per un periodo non superiore a 18 mesi, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio. Prima della fine di tale periodo:

    i)

    la parte contraente deve approvare un piano di ristrutturazione, di cui al punto 55, lettera d), punto ii), o un piano di liquidazione, o

    ii)

    i prestiti devono essere rimborsati o le garanzie revocate;

    e)

    entro un periodo di sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio, la parte contraente deve approvare un piano di ristrutturazione semplificato. Non è necessario che il piano contenga tutti gli elementi delineati ai punti da 47 a 52 ma deve, come minimo, elencare le azioni che il beneficiario è tenuto ad adottare per ripristinare la sua redditività a lungo termine senza sostegno dello Stato.

    (116)

    La remunerazione per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve essere fissata a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato negli orientamenti sui tassi di riferimento per le imprese deboli che presentano un livello di garanzia normale (attualmente IBOR a 1 anno maggiorato di 400 punti base) (54). Per fornire incentivi all'uscita, il tasso dovrebbe aumentare di almeno 50 punti base trascorsi 12 mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario (dai quali va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio).

    (117)

    L'aiuto per il salvataggio deve essere limitato all'importo necessario a mantenere il beneficiario in attività per 18 mesi. Per determinare tale importo si dovrebbe tener conto del risultato della formula di cui all'allegato I. Un aiuto che supera l'importo risultante da tale calcolo può essere concesso soltanto se viene debitamente giustificato con la presentazione di un piano di liquidità che definisca le esigenze di liquidità del beneficiario nei successivi 18 mesi.

    6.7.   Durata e valutazione

    (118)

    L'Autorità può richiedere alle parti contraenti di limitare la durata di alcuni regimi (di norma a quattro anni o meno) e di effettuare una valutazione di detti regimi.

    (119)

    Saranno richieste valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni della concorrenza è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare una significativa restrizione della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.

    (120)

    Tenuto conto dei suoi obiettivi e per non gravare in modo sproporzionato sulle parti contraenti in relazione ai piccoli progetti di aiuto, tale valutazione si applica solo ai regimi di aiuto con ingenti dotazioni o che presentano caratteristiche innovative o quando siano ipotizzabili significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato. La valutazione deve essere effettuata da un esperto indipendente dall'autorità che concede l'aiuto di Stato, sulla base di una metodologia comune (55), e deve essere resa pubblica. La valutazione deve essere presentata all'Autorità in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale proroga del regime di aiuti e in ogni caso alla scadenza del regime. La portata e la metodologia esatte della valutazione da effettuare saranno definite nella decisione di approvazione della misura di aiuti. Qualsiasi successiva misura che presenti un analogo obiettivo deve tener conto dei risultati di tale valutazione.

    7.   Procedure

    7.1.   Procedura accelerata per gli aiuti per il salvataggio

    (121)

    L'Autorità farà il possibile per adottare entro un periodo di un mese la decisione relativa agli aiuti per il salvataggio che rispettano tutte le condizioni menzionate al capitolo 3 e che rispondono ai seguenti criteri cumulativi:

    a)

    l'aiuto per il salvataggio è limitato all'importo calcolato sulla base della formula di cui all'allegato I e non supera 10 milioni di EUR;

    b)

    l'aiuto non è concesso nelle situazioni di cui al punto 72, lettere b) o c).

    7.2.   Procedure relative ai piani di ristrutturazione

    7.2.1.   Attuazione del piano di ristrutturazione

    (122)

    Il beneficiario deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione e deve assolvere qualunque altro obbligo previsto nella decisione di autorizzazione dell'aiuto adottata dall'Autorità. La Commissione considererà la mancata attuazione del piano o il non rispetto degli altri obblighi come un'attuazione abusiva dell'aiuto, fatti salvi il disposto dell'articolo 23 della parte II del protocollo 3 o la possibilità di ricorso alla Corte EFTA ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3.

    (123)

    Per le ristrutturazioni di durata pluriennale e che richiedono importi cospicui, l'Autorità potrà esigere che il pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione venga suddiviso in più tranche e che il pagamento di ogni tranche sia subordinato:

    a)

    alla conferma, prima di ogni pagamento, della corretta attuazione di ogni singola fase del piano di ristrutturazione, in conformità del calendario previsto, oppure

    b)

    alla previa autorizzazione di ogni singolo pagamento, dopo verifica della corretta attuazione del piano.

    7.2.2.   Modifica del piano di ristrutturazione

    (124)

    Se è stato autorizzato un aiuto per la ristrutturazione, la parte contraente interessata può, nel corso del periodo di ristrutturazione, chiedere all'Autorità di accettare modifiche al piano di ristrutturazione e all'importo dell'aiuto. L'Autorità può accettare tali modifiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    il piano modificato deve prevedere un ritorno alla redditività in tempi ragionevoli;

    b)

    se i costi di ristrutturazione sono aumentati, il contributo proprio deve aumentare in misura corrispondente;

    c)

    se l'importo dell'aiuto viene aumentato, le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza devono essere maggiori di quelle inizialmente previste;

    d)

    se le misure proposte volte a limitare distorsioni della concorrenza sono più limitate di quelle inizialmente imposte, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente;

    e)

    il nuovo calendario per l'attuazione delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza può subire un ritardo rispetto al calendario inizialmente adottato soltanto per motivi non imputabili al beneficiario o alla parte contraente. In caso contrario, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente.

    (125)

    Se le condizioni imposte dall'Autorità o gli impegni assunti dalle parti contraenti sono resi meno severi, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente, oppure devono essere imposte altre condizioni.

    (126)

    Qualora la parte contraente interessata modifichi un piano di ristrutturazione approvato senza informarne debitamente l'Autorità, o se il beneficiario si discosta dal piano approvato, l'Autorità avvia il procedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della parte II del Protocollo 3, conformemente all'articolo 16 della parte II del protocollo 3 (aiuti attuati in modo abusivo), fatti salvi il disposto dell'articolo 23 della parte II del protocollo 3 e la possibilità di ricorso alla Corte EFTA ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3.

    7.2.3.   Necessità di notificare all'Autorità qualsiasi aiuto concesso al beneficiario durante il periodo di ristrutturazione.

    (127)

    Nel caso in cui un aiuto per la ristrutturazione venga esaminato ai sensi dei presenti orientamenti, la concessione di un qualsiasi altro aiuto nel corso del periodo di ristrutturazione, anche nel quadro di un regime già autorizzato, può influire sulla valutazione dell'Autorità relativa alla portata necessaria delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza.

    (128)

    Pertanto, le notifiche degli aiuti per la ristrutturazione devono indicare tutti gli altri aiuti di qualsiasi tipo previsti a favore dell'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione, a meno che non rientrino nella regola “de minimis” o nei regolamenti di esenzione. Nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione l'Autorità terrà conto di questi aiuti.

    (129)

    Ogni aiuto effettivamente concesso nel corso del periodo di ristrutturazione, ivi compresi aiuti accordati nel quadro di un regime autorizzato, deve essere notificato individualmente all'Autorità qualora quest'ultima non sia stata informata dell'aiuto al momento dell'adozione della decisione relativa all'aiuto per la ristrutturazione.

    (130)

    L'Autorità vigila affinché la concessione di aiuti nel quadro di regimi autorizzati non venga utilizzata per eludere quanto disposto nei presenti orientamenti.

    8.   Relazioni e monitoraggio protocollo

    (131)

    Conformemente alle disposizioni del protocollo 3, le parti contraenti devono presentare relazioni annuali all'Autorità le quali sono pubblicate sul sito dell'Autorità.

    (132)

    Al momento di adottare una decisione a norma dei presenti orientamenti, l'Autorità può chiedere l'adempimento di ulteriori obblighi di relazione in merito agli aiuti concessi per verificare il rispetto della sua decisione di approvazione. In alcuni casi, l'Autorità può chiedere che siano nominati un fiduciario incaricato del controllo e/o un fiduciario incaricato della cessione, in modo da garantire il rispetto di eventuali condizioni e obblighi su cui si basa l'autorizzazione dell'aiuto.

    9.   Opportune misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3

    (133)

    Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3, l'Autorità propone alle parti contraenti di modificare, se necessario, i loro regimi di aiuti esistenti al fine di allinearli ai presenti orientamenti entro il 1o febbraio 2015. L'Autorità subordinerà l'autorizzazione di tutti i regimi futuri al rispetto delle disposizioni che seguono.

    (134)

    Le parti contraenti sono invitate ad esprimere il proprio accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte al punto 133 entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti sul sito web dell'Autorità. In caso di mancata risposta da una delle parti contraenti, l'Autorità supporrà che la parte in questione non concorda con le misure proposte.

    10.   Data di applicazione e periodo di validità

    (135)

    L'Autorità applicherà i presenti orientamenti dalla data di adozione fino al 31 dicembre 2020.

    (136)

    Le notifiche registrate dall'Autorità prima della data di adozione saranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notifica.

    (137)

    L'Autorità esaminerà, sulla base dei presenti orientamenti, la compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione concesso senza la sua autorizzazione e pertanto in violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'Autorità.

    (138)

    In tutti gli altri casi la Commissione eseguirà la valutazione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

    (139)

    Nonostante le disposizioni dei punti 136, 137 e 138, nell'esaminare gli aiuti a favore dei fornitori di SIEG in difficoltà, l'Autorità applicherà le disposizioni del capitolo 5 dalla data di adozione, indipendentemente dalla data in cui gli aiuti sono stati notificati o concessi.

    (140)

    Quando, in conformità del punto 9 della disciplina SIEG, l'Autorità esamina, a norma dei presenti orientamenti, gli aiuti concessi ai fornitori di SIEG in difficoltà prima del 31 gennaio 2012 la Commissione considererà detti aiuti compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE se sono conformi alle disposizioni della disciplina SIEG, ad eccezione dei punti 9, 14, 19, 20, 24, 39 e 60.

    ALLEGATO I

    FORMULA  (56) PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO MASSIMO DELL'AIUTO PER IL SALVATAGGIO O DEL SOSTEGNO TEMPORANEO PER LA RISTRUTTURAZIONE PER PERIODO DI SEI MESI

    Formula

    La formula si basa sul margine operativo del beneficiario (EBIT: utile al lordo di interessi, imposte e tasse) realizzato nell'esercizio anteriore alla concessione/notificazione dell'aiuto (indicato con t). A questo importo viene sommato l'ammortamento e dal totale viene sottratta la variazione del capitale circolante, calcolata come la variazione della differenza tra le attività correnti e le passività correnti (57) negli esercizi chiusi più recenti. Analogamente, gli accantonamenti operati sul margine operativo dovranno essere chiaramente indicati e il margine non dovrà tenerne conto.

    La formula deve consentire di stimare il flusso di cassa negativo del beneficiario nell'esercizio anteriore alla notifica dell'aiuto (o alla concessione dell'aiuto, nel caso di aiuti non notificati). La metà di tale importo dovrebbe consentire di mantenere il beneficiario in attività per un periodo di sei mesi. Pertanto, ai fini del punto 60, il risultato della formula deve essere diviso per due. Ai fini del punto 117, il risultato della formula deve essere moltiplicato per 1,5.

    La formula può essere applicata solo nel caso in cui il margine sia negativo. Nel caso di risultato positivo, dovrà essere fornita una spiegazione dettagliata per dimostrare che il beneficiario è in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20.

    Esempio:

    Utile al lordo di interessi, imposte e tasse (milioni di EUR)

    (12)

    Ammortamento (milioni di EUR)

    2

    Bilancio (milioni di EUR)

    31 dicembre, t

    31 dicembre, t – 1

    Attività correnti

    Liquidità o assimilati

    10

    5

    Crediti

    30

    20

    Rimanenze

    50

    45

    Ratei e risconti attivi

    20

    10

    Altre attività correnti

    20

    20

    Totale attività correnti

    130

    100

    Passività correnti

    Debiti

    20

    25

    Ratei passivi

    15

    10

    Risconti passivi

    5

    5

    Totale passività correnti

    40

    40

    Capitale circolante

    90

    60

    Variazione del capitale circolante

    30

    [– 12 + 2 – 30]/2 = – 20 milioni di EUR.

    Dato che il risultato della formula è superiore a 10 milioni di EUR, la procedura accelerata descritta al punto 121 non può essere applicata. Inoltre, in questo esempio, se l'importo dell'aiuto per il salvataggio è superiore a 20 milioni di EUR o l'importo del sostegno temporaneo per la ristrutturazione è superiore a 60 milioni di EUR, l'importo dell'aiuto deve essere debitamente giustificato dietro presentazione di un piano di liquidità che delinei il fabbisogno di liquidità del beneficiario.

    ALLEGATO II

    Modello indicativo di piano di ristrutturazione

    Il presente allegato contiene l'indice indicativo di un piano di ristrutturazione al fine di assistere le parti contraenti e l'Autorità ad elaborare ed esaminare i piani di ristrutturazione nel modo più efficiente possibile.

    Le informazioni riportate in appresso non pregiudicano i requisiti più specifici, contenuti negli orientamenti, relativi al contenuto di un piano di ristrutturazione e ad altre questioni che devono essere dimostrate dalla parte contraente interessata.

    1.

    Descrizione del beneficiario.

    2.

    Descrizione del mercato o dei mercati in cui il beneficiario opera.

    3.

    Dimostrazione delle difficoltà sociali che l'aiuto intende evitare o del fallimento di mercato che l'aiuto intende affrontare, raffronto con uno scenario alternativo credibile che non preveda aiuti di Stato, al fine di dimostrare che, in tale scenario alternativo, gli obiettivi previsti non sarebbero conseguiti o lo sarebbero in misura minore.

    4.

    Descrizione delle cause delle difficoltà del beneficiario (compresa una valutazione di quanto tali difficoltà potrebbero originare da eventuali carenze del modello aziendale del beneficiario o del suo sistema di governo societario e della misura in cui in tali difficoltà avrebbero potuto essere evitate grazie ad un'azione adeguata e tempestiva della dirigenza) e analisi SWOT.

    5.

    Descrizione di eventuali piani per porre rimedio ai problemi del beneficiario e raffronto tra tali piani in termini di importo necessario di aiuto di Stato e di risultati attesi.

    6.

    Descrizione dell'intervento dello Stato, descrizione dettagliata di ciascuna misura di aiuto di Stato (compresi la forma, l'ammontare e la remunerazione di ciascuna misura) e dimostrazione che gli strumenti di aiuto di Stato scelti sono adeguati per risolvere i problemi che intendono risolvere.

    7.

    Descrizione del processo di attuazione del piano preferito volto a ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario entro un periodo di tempo ragionevole (in linea di principio, non superiore a tre anni), compreso un calendario di azioni e un calcolo dei costi di ogni azione.

    8.

    Piano aziendale che illustri le previsioni finanziarie per i prossimi cinque anni e dimostri il ripristino della redditività a lungo termine.

    9.

    Dimostrazione del ripristino della redditività sia in uno scenario di base che in uno scenario pessimistico, presentazione e giustificazione, sulla base di un'indagine di mercato, delle ipotesi utilizzate e di un'analisi di sensibilità

    10.

    Proposte relative al contributo proprio e alle misure di condivisione degli oneri.

    11.

    Misure proposte volte a limitare distorsioni della concorrenza.

    »

    (1)  I presenti orientamenti corrispondono agli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, adottati il 9 luglio 2014 (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

    (2)  Decisione n. 4/94/COL (GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1). La validità di questi orientamenti è stata prima prorogata al 31 dicembre 1998 e, successivamente, al 31 dicembre 1999.

    (3)  Decisione n. 329/99/COL (GU L 274 del 26.10.2000, pag. 1 e supplemento SEE n. 48 del 26.10.2000, pag. 14).

    (4)  Decisione n. 305/04/COL (GU L 107 del 28.4.2005, pag. 28 e supplemento SEE n. 21 del 28.4.2005, pag. 1).

    (5)  Decisione n. 433/09/COL (GU L 48 del 25.2.2010, pag. 27 e supplemento SEE n. 9 del 25.2.2010, pag. 12).

    (6)  Decisione n. 438/12/COL (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 91 e supplemento SEE n. 40 dell'11.7.2013, pag. 15).

    (7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE, COM(2012) 209 final.

    (8)  Comunicazione della Commissione: EUROPA 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo.

    (9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo: Un nuovo approccio europeo al fallimento delle imprese e all'insolvenza, COM(2012) 742 final. Cfr. anche la raccomandazione della Commissione, del 12.3.2014, su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza, C(2014) 1500 final, in particolare il considerando 12.

    (10)  Ai fini dei presenti orientamenti, i termini “PMI”, “piccole imprese” e “medie imprese” hanno il significato attribuito loro dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) mentre per “grandi imprese” si intendono le imprese che non rientrano nella categoria di PMI. Gli orientamenti dell'Autorità sugli aiuti alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI), adottati con decisione 94/06/COL (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 62), ricalcano la definizione figurante nella raccomandazione della Commissione. Per “grande impresa” si intende un'impresa che non è una PMI.

    (11)  Ai fini dei presenti orientamenti, per evitare di discriminare tra imprese di proprietà pubblica e privata, per “piccole imprese pubbliche” si intendono le unità economiche con potere decisionale indipendente che rientrerebbero nella definizione di piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, se non fosse che almeno il 25 % del loro capitale o dei loro diritti di voto è direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, controllato da uno o più organismi pubblici.

    (12)  Decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

    (13)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

    (14)  Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1).

    (15)  Decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12).

    (16)  Cfr. le decisioni della Commissione nei casi N 175/10 — Slovenia, SA 33013 — Polonia, N 708/07 — Germania, SA 33033 — Romania e SA 33861 — Ungheria.

    (17)  Definito nella decisione 2010/787/UE.

    (18)  Definito nell'allegato II degli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020, decisione n. 407/13/COL (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 44 e supplemento SEE n. 33 del 5.6.2014, pag. 1).

    (19)  Orientamenti sull'applicazione, dal 1o dicembre 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (“gli orientamenti sul settore bancario 2013”), decisione n. 464/13/COL (GU L 264 del 4.9.2014, pag. 6).

    (20)  Norme specifiche di tale natura esistono per il settore del trasporto ferroviario di merci–, cfr. la decisione n. 788/08/COL (GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32 e supplemento SEE n. 23 del 21.4.2011, pag. 1).

    (21)  Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

    (22)  Se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione.

    (23)  Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

    (24)  Per determinare se una società sia indipendente o faccia parte di un gruppo, si applicano i criteri di cui all'allegato I della raccomandazione 2003/361/CE.

    (25)  Nella sentenza pronunciata nella causa C-241/94, Francia/Commissione (Kimberly Clark Sopalin), (EU:C:1996:353), la Corte di giustizia ha confermato che il contributo finanziario che le autorità francesi avevano concesso mediante il “Fonds national de l'emploi” su base discrezionale poteva porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre e soddisfare così le condizioni per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La sentenza non ha peraltro rimesso in discussione le conclusioni della Commissione che aveva considerato tale aiuto compatibile con il mercato interno.

    (26)  Per evitare ogni ambiguità, ciò non impedisce alle parti contraenti di notificare individualmente gli aiuti a favore delle PMI e delle piccole imprese pubbliche. In tali casi, l'Autorità valuterà gli aiuti in base ai principi stabiliti nei presenti orientamenti.

    (27)  Cfr., ad esempio, la causa C-156/98, Germania/Commissione (EU:C:2000:467, punto 78) e la causa C-333/07, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne (EU:C:2008:764, punti 94-116).

    (28)  Un modello indicativo di un piano di ristrutturazione è riportato nell'allegato II.

    (29)  Norme relative ai tassi applicabili: tassi di riferimento e di attualizzazione (“orientamenti sui tassi di riferimento”), decisione n. 788/08/COL.

    (30)  Per evitare ogni ambiguità, la nota relativa alla remunerazione degli aiuti per il salvataggio nella tabella dei margini relativi ai prestiti contenuta in tale comunicazione non si applica agli aiuti valutati a norma dei presenti orientamenti.

    (31)  Tale contributo non deve contenere alcun elemento di aiuto. Ciò non accade, ad esempio, quando si tratta di un prestito agevolato o di un prestito con garanzie pubbliche contenenti elementi d'aiuto.

    (32)  Cfr. ad esempio la decisione della Commissione nel caso SA. 32698, Air Åland.

    (33)  A tal fine, al momento della concessione dell'aiuto bisognerà accertare la situazione patrimoniale dell'impresa.

    (34)  Per gli aiuti non notificati, l'Autorità terrà conto nella sua valutazione del fatto che l'aiuto avrebbe potuto essere dichiarato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE non come aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione ma come altro tipo di aiuto.

    (35)  Per circostanza imprevedibile si intende una circostanza che non poteva essere in alcun modo prevista dai dirigenti dell'impresa beneficiaria al momento dell'elaborazione del piano di ristrutturazione e che non è dovuta a negligenza o a errori dei dirigenti di tale impresa o a decisioni del gruppo a cui essa appartiene.

    (36)  Cfr. le cause riunite C-328/99 e C-399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione (EU:C:2003:252); le cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05, Grecia e altri/Commissione (EU:T:2010:386); la causa T-123/09, Ryanair/Commissione (EU:T:2012:164) (confermata in appello dalla Corte di giustizia europea nella causa C-287/12 P, EU:C:2013:395).

    (37)  Per esempio, la vendita di un portafoglio o di singoli elementi dell'attivo può, e quindi dovrebbe essere effettuata con tempi notevolmente più brevi rispetto alla vendita di un ramo aziendale in funzionamento, in particolare quando questo deve prima essere scorporato da un'entità più ampia.

    (38)  A questo riguardo, l'Autorità può anche tener conto del fatto che il beneficiario sia un'impresa media o una grande impresa.

    (39)  In particolare, si potrà tener conto dei livelli di concentrazione, delle limitazioni della capacità, del livello di redditività e delle barriere all'ingresso e all'espansione sul mercato.

    (40)  Protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA relativo all'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (“protocollo 3”).

    (41)  Causa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Commissione e altri (EU:C:1997:241).

    (42)  Ad eccezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e fatto salvo l'accordo dell'Autorità (Capitolo relativo al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, decisione n. 15/04/COL (GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 27 e supplemento SEE n. 29 dell'8.6.2006, pag. 1).

    (43)  L'importo da pubblicare è lo sgravio fiscale massimo consentito e non l'importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un credito d'imposta, deve essere pubblicato il credito d'imposta massimo consentito e non l'importo effettivo che può dipendere dai redditi imponibili e variare ogni anno).

    (44)  Tali informazioni sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, le parti contraenti sono tenute a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro 6 mesi dalla data di decisione dell'Autorità. Tali informazioni sono pubblicate in un formato che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML.

    (45)  Non è richiesta la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti concessi anteriormente al 1o luglio 2016 e, per gli aiuti fiscali, la pubblicazione degli aiuti chiesti o concessi anteriormente al 1o luglio 2016.

    (46)  Disciplina relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (“disciplina SIEG”), decisione n. 12/12/COL (GU L 161 del 13.6.2013, pag. 12 e supplemento SEE n. 34 del 13.6.2013, pag. 1).

    (47)  Applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (“decisione SIEG”), decisione n. 12/12/COL.

    (48)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1), integrato nel punto 4, lettera a) dell'allegato XIII all'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 85/2008 (GU L 280 del 23.10.2008, pag. 20 e supplemento SEE n. 64 del 23.10.2008, pag. 13).

    (49)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), articoli 16, 17 e 18, integrato nel punto 64, lettera a) dell'allegato XIII all'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011 (GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62 e supplemento SEE n. 54 del 6.10.2011, pag. 78).

    (50)  Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (decisione 216/14/COL).

    (51)  Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7), integrato nel punto 53, lettera a) dell'allegato XIII all'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 70/1997 (GU L 30 del 5.2.1998, pag. 42 e supplemento SEE n. 5 del 5.2.1998, pag. 175).

    (52)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, Decisione n. 62/04/COL (GU L 240 del 13.9.2007, pag. 9 e supplemento SEE n. 43 del 13.9.2007, pag. 1).

    (53)  Ai fini del capitolo 6, il termine “PMI” comprende le piccole imprese pubbliche.

    (54)  Per evitare ogni ambiguità, la nota relativa alla remunerazione degli aiuti per il salvataggio nella tabella dei margini relativi ai prestiti contenuta in tale comunicazione non si applica agli aiuti valutati a norma dei presenti orientamenti.

    (55)  L'Autorità può fornire questa metodologia comune.

    (56)  L'EBIT deve essere maggiorato dell'ammortamento nello stesso periodo e della variazione del capitale circolante su un periodo di due anni (anno anteriore alla notifica e anno precedente), diviso per due per determinare l'ammontare relativo a 6 mesi.

    (57)  Attività correnti: disponibilità liquide, crediti (verso clienti e debitori), altre attività correnti, ratei e risconti attivi, rimanenze. Passività correnti: debito finanziario, debiti commerciali (verso fornitori e creditori), altre passività correnti, ratei e risconti passivi, debiti tributari.


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