Válassza ki azokat a kísérleti funkciókat, amelyeket ki szeretne próbálni

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Dokumentum E2008C0028

    Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 28/08/COL, del 23 gennaio 2008 , sul regime legno ( Verdiskapningsprogrammet for tre ) (Norvegia)

    GU L 323 del 10.12.2009., 31—47. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    A dokumentum hatályossági állapota Hatályos

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/28(2)/oj

    10.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 323/31


    DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    N. 28/08/COL

    del 23 gennaio 2008

    sul «regime legno» («Verdiskapningsprogrammet for tre») (Norvegia)

    L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

    visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24,

    visto l’articolo 1, paragrafo 2, della parte I, l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafo 5, l’articolo 13 e l’articolo 14 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte,

    vista la guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza (4) sull’applicazione e l’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE, in particolare i capitoli dedicati agli aiuti a finalità regionale, alla ricerca e sviluppo,

    visti i regolamenti di esenzione per categoria per gli aiuti destinati alla formazione e sugli aiuti a favore delle piccole e medie imprese («PMI») nonché il regolamento sugli aiuti de minimis (5),

    vista la decisione n. 147/06/COL dell’Autorità di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte,

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all’articolo 6 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte (6),

    considerando quanto segue:

    I.   FATTI

    1.   Procedimento

    Con lettera del 1o febbraio 2005 (doc. n. 307555) l’Autorità ha ricevuto una denuncia (di seguito «la denuncia») da parte di un’associazione professionale norvegese dell’industria della muratura e del cemento armato, denominata «byggutengrenser.no» (il denunciante). Nella denuncia, ricevuta e protocollata dall’Autorità di vigilanza il 3 febbraio 2005, il denunciante afferma che lo Stato norvegese concede aiuti di Stato all’industria della costruzione in legno in base al Verdiskapningsprogrammet for tre, denominato anche Treprogrammet (di seguito «regime legno»).

    Con lettera del 17 maggio 2006 e a seguito di diversi scambi epistolari (7), l’Autorità ha comunicato alle autorità norvegesi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte in relazione al «regime legno».

    Con lettera del 3 luglio 2006 della missione norvegese presso l’Unione europea, cui erano allegate lettere del ministero dell’Amministrazione pubblica e delle riforme e del ministero dell’Agricoltura e dell’alimentazione, entrambe datate 26 giugno 2006, le autorità norvegesi hanno presentato le loro osservazioni. Le lettere sono state ricevute e protocollate dall’Autorità in data 4 luglio 2006 (doc. n. 380386, di seguito denominato «Osservazioni delle autorità norvegesi sulla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale»).

    La decisione n. 147/06/COL di avviare il procedimento d’indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel relativo supplemento SEE. (8) L’Autorità ha invitato gli interessati a presentare osservazioni. L’Autorità non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate.

    Infine, nell’autunno del 2007, l’Autorità di vigilanza e le autorità norvegesi hanno avuto contatti informali per telefono e per posta elettronica in merito al «regime legno». Le informazioni ricevute dall’Autorità in proposito sono state confermate dalle autorità norvegesi con lettera spedita per posta elettronica in data 10 dicembre 2007 dal ministero dell’Amministrazione governativa e delle riforme (doc. n. 456845).

    2.   Descrizione della misura proposta

    2.1.   Obiettivo e gestione del «regime legno» come descritti negli atti legislativi preparatori

    L’obiettivo del «regime legno» è illustrato in un libro bianco del governo destinato al Parlamento e relativo alla creazione di valore e di opportunità nell’ambito del settore forestale [St. meld. nr. 17 (1998-99 Verdiskapning og miljø — muligheter i skogssektoren), di seguito denominato «libro bianco»].

    Obiettivo del libro bianco era di istituire una politica generale volta a un uso razionale e sostenibile delle risorse forestali e di incrementare il contributo del settore forestale all’economia nazionale e allo sviluppo generale della società norvegese. Il libro bianco proponeva l’introduzione di varie misure al fine di conseguire tale obiettivo, una delle quali era il «regime legno». A tale proposito, il libro bianco proponeva di istituire un regime quinquennale al fine di creare valore nel settore del materiale di legno e dell’industria della lavorazione (del legno). Più precisamente, il libro bianco prevedeva come obiettivo del «regime legno» l’incremento della creazione di valore nel settore forestale e dell’industria della lavorazione (del legno), nonché un maggiore contributo del settore forestale al conseguimento di una produzione e di un consumo più sostenibili (9). Nell’ambito di tali obiettivi il regime legno avrebbe dovuto concentrarsi su i) il miglioramento della lavorazione del materiale di legno; ii) l’incremento dell’impiego del materiale di legno; e iii) il miglioramento delle relazioni ai vari livelli commerciali fra il settore forestale e il mercato (10). Il libro bianco assegnava anche al nuovo regime l’obiettivo di individuare possibilità nei settori dello sviluppo di prodotti, del design e dell’architettura e di spianare la strada affinché il materiale di legno fosse considerato un materiale da costruzione interessante con un’ampia gamma di impieghi possibili (11). Infine, su un piano più generale, il libro bianco sottolineava che l’obiettivo di aumentare il valore dell’industria della lavorazione del legno era da conseguire a livello nazionale (12).

    Il contesto per l’istituzione del «regime legno» è stato illustrato in modo più dettagliato in una raccomandazione al Parlamento da parte di una commissione parlamentare permanente (Innst. S. nr. 208 (1998-1999)], in data 3 giugno 1999 (di seguito denominata «la raccomandazione»). La raccomandazione propone, fra l’altro, di istituire un gruppo di lavoro per elaborare le strategie e le modalità di applicazione e per individuare il fabbisogno di finanziamento del nuovo regime.

    Immediatamente dopo, nel luglio 1999, è stato istituito un gruppo di lavoro composto, fra gli altri, da rappresentanti del ministero dell’Agricoltura, delle associazioni commerciali, rispettivamente di produttori di legname da costruzione e di proprietari di foreste, di istituzioni per la ricerca e lo sviluppo, nonché da rappresentanti di aziende del settore al dettaglio. Il 14 aprile 2000 il gruppo di lavoro ha pubblicato una relazione («la relazione del gruppo di lavoro»), riguardante il contenuto, l’organizzazione e il finanziamento del «regime legno».

    La relazione del gruppo di lavoro rammenta gli obiettivi del «regime legno» riportati nel libro bianco. Essa precisa inoltre che il regime dovrebbe essere limitato alla catena di lavorazione fra il settore forestale e l’industria di lavorazione meccanica del legno, ma dovrebbe anche includere la fornitura di materiale grezzo all’industria di trasformazione del legno (ad esempio al fine di migliorare la qualità, la precisione e la regolarità delle consegne) (13). La relazione del gruppo di lavoro afferma anche che l’obiettivo è che il «regime legno» si concentri sulle risorse di legno norvegesi e che i miglioramenti siano conseguiti nell’ambito delle imprese di lavorazione (del legno) norvegesi.

    La relazione del gruppo di lavoro assegna la responsabilità della gestione e l’applicazione del regime legno a i) Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, generalmente denominato SND (che è stato riorganizzato e ridenominato Innovasjon Norge dal 1o gennaio 2004); e ii) un gruppo di gestione (il gruppo di gestione) composto di operatori del mercato nominati dal ministero dell’Agricoltura (14).

    Secondo la relazione del gruppo di lavoro, a livello pratico i compiti del gruppo di gestione dovrebbero concentrarsi sulla valutazione e sullo sviluppo del regime (garantendo anche l’impegno da parte della catena di valore e verificando che le attività corrispondano all’obiettivo e alle strategie del regime), mentre Innovasjon Norge dovrebbe essere l’organismo responsabile dell’attuazione del regime (15). A tal fine, Innovasjon Norge è stato autorizzato ad approvare e assegnare tutti i finanziamenti ricevuti nell’ambito del regime.

    Durante il procedimento d’indagine formale, le autorità norvegesi hanno spiegato di aver applicato i principi che sono alla base delle procedure di lavoro generali di Innovasjon Norge (allo scopo di gestire altri regimi di aiuti) nel contesto dell’attuazione del «regime legno» (16). Innovasjon Norge ha quindi concesso sovvenzioni nell’ambito del «regime legno» sulla base i) del documento «Superior Policy» di Innovasjon Norge (17); ii) degli orientamenti interni SEE di Innovasjon Norge; iii) della prima lettera annuale di attribuzione del ministero dell’Agricoltura (18); iv) dei procedimenti generali descritti nel manuale d’istruzioni per i responsabili del caso di Innovasjon Norge; e v) della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità (19). Da un punto di vista pratico, il documento più importante è rappresentato dagli orientamenti interni SEE, che costituiscono anche la base per gran parte delle osservazioni inoltrate dalle autorità norvegesi.

    Gli orientamenti interni SEE sono stati elaborati da Innovasjon Norge sulla base dei regimi di aiuti norvegesi esistenti che gestisce. Essi contengono una spiegazione del concetto di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, dell’accordo SEE, estratto dalla guida sugli aiuti di Stato, e delle norme sugli aiuti de minimis, nonché una tabella che indica le intensità di aiuto per i regimi esistenti (20). Gli orientamenti interni SEE sono stati costantemente aggiornati e pertanto ne sono state presentate cinque diverse versioni all’Autorità (21).

    Le autorità norvegesi hanno affermato che anche se la relazione del gruppo di lavoro non menziona condizioni da soddisfare affinché i progetti possano beneficiare di un aiuto, tali condizioni sono state formulate negli orientamenti interni SEE. Sebbene nella relazione del gruppo di lavoro non vi sia alcun riferimento specifico agli orientamenti interni SEE, le autorità norvegesi fanno presente che quando si parla nella relazione del gruppo di lavoro di stabilire «principi e prassi» (nei limiti della legislazione SEE) allo scopo di attuare il «regime legno», ciò va inteso come un riferimento agli orientamenti interni SEE (22). Secondo le autorità norvegesi, in questo modo gli orientamenti interni SEE sono stati resi parte integrante del «regime legno» (23). Vengono date istruzioni ai responsabili del caso di Innovasjon Norge di valutare le domande sulla base delle norme contenute negli orientamenti interni SEE che considerano pertinenti. Qualora ritengano che esso non comporti alcun aiuto di Stato, il progetto può essere finanziato al 100 % (24).

    2.2.   Base giuridica e bilanci annuali

    Dai bilanci dello Stato risulta che il «regime legno» è finanziato dal ministero dell’Agricoltura e dell’alimentazione tramite stanziamenti annuali provenienti direttamente da detto bilancio. Le modalità specifiche relative al finanziamento del «regime legno» sono state stabilite nella proposta del governo al Parlamento che contiene il bilancio dello Stato per l’anno 2000 [St. prp. nr. 1 (1999-2000)] e in cui il finanziamento per il «regime legno» è stato incluso nel capitolo 1142 alla voce 71 (25). I bilanci degli anni seguenti hanno tutti assegnato degli importi per il «regime legno» (26).

    La prima lettera di assegnazione annuale del ministero dell’Agricoltura a Innovasjon Norge assegna dei fondi a Innovasjon Norge e ne autorizza l’esborso in linea con l’obiettivo, il settore e i gruppi destinatari indicati nella relazione del gruppo di lavoro (27).

    In una lettera del 29 settembre 2005, aggiornata dalla lettera del 3 luglio 2006, le autorità norvegesi hanno informato l’Autorità di vigilanza che gli stanziamenti ai fini del «regime legno» per gli esercizi finanziari dal 2000 al 2005 sono stati i seguenti:

    Bilancio annuale

    Anno

    Bilancio (milioni di NOK)

    Autorizzazioni (milioni di NOK)

    2000

    17

    8,8

    2001

    25

    25,7

    2002

    20

    18,2

    2003

    36

    39,3

    2004

    35

    28,4

    2005

    33

    39,5

    Totale

    166

    159,9

    Le sovvenzioni sono state erogate entro tre anni dall’anno in cui è stata data l’autorizzazione (tilsagn) e previo completamento del progetto da parte del beneficiario. Quando l’importo stanziato per un determinato anno non era stato speso completamente, l’importo restante veniva riportato all’anno successivo. Quindi, l’importo totale relativo alle autorizzazioni accordate in un determinato anno può essere più elevato dell’importo stanziato per quello stesso anno.

    2.3.   Beneficiari dell’aiuto nell’ambito del «regime legno»

    La relazione del gruppo di lavoro prevede che il «regime legno» debba essere rivolto a imprese ed altri operatori che presentino progetti concreti che rientrino nell’ambito delle strategie e nei settori di lavoro del regime e che contribuiscano ad aumentare la creazione di valore (28).

    Le autorità norvegesi hanno inoltre precisato che il regime legno è aperto a tutti i settori interessati (definiti come «industria della trasformazione meccanica del legno) e ai settori che possono contribuire a conseguire l’obiettivo «regime legno», quali le imprese che sperimentano l’uso del legno abbinato ad altri materiali (29). Nell’ambito di questi parametri il regime è aperto a «privati, imprese, autorità e sindacati, indipendentemente dalla struttura o organizzazione dell’impresa» nonché a «istituti di ricerca e di insegnamento», indipendentemente dal paese in cui abbiano sede (30).

    2.4.   Costi ammissibili e intensità dell’aiuto

    Le autorità norvegesi hanno affermato che le sovvenzioni a titolo del «regime legno» sono concesse ai progetti che «… contribuiscano al conseguimento dell’obiettivo nel quadro delle strategie e dei settori di lavoro del programma» e che stimolino l’innovazione. Dalla relazione del gruppo di lavoro emerge che dovrebbero essere usate le tre strategie seguenti per conseguire gli obiettivi del «regime legno». Ognuna di esse dovrebbe essere realizzata tramite le attività specificate per ogni strategia (31). I costi di tali attività sono di conseguenza ammissibili al finanziamento a titolo del «regime legno».

    i)

    Strategie di elaborazione del profilo e di comunicazione (vale a dire incoraggiare l’impegno e la volontà di sviluppare la catena di valore, attrarre competenze, persone e capitale, aumentare la visibilità e incrementare i settori della foresta e della lavorazione del legno, concentrarsi sui vantaggi del legno in quanto materiale da costruzione e diffondere l’informazione).

    Le misure da attuare al fine di realizzare tale strategia comprendono le campagne destinate a presentare il settore della foresta/del legno in modo positivo, la diffusione di informazioni sulle riviste di design/architettura incentrate sul legno e la fornitura di informazioni agli utilizzatori professionali, alle università, agli istituti d’insegnamento e ai consumatori. Fra le altre misure vi è la creazione di un portale Internet e di una rete destinata a diffondere l’informazione tramite la catena del valore e a funzionare come risorsa d’informazione generale. Si dovrebbero inoltre istituire punti d’incontro, sia a livello nazionale che regionale, che accolgano gruppi di ricerca e sviluppo, architetti, designer, gruppi specializzati in informatica, ricercatori di tendenze, innovatori, investitori ecc.

    ii)

    Strategie per lo sviluppo dei prodotti e dei prodotti innovativi (vale a dire realizzazione di nuove possibilità, idee e iniziative, che contribuiscano all’innovazione e a nuove creazioni).

    Tra le misure da prendere rientrano programmi di sviluppo strutturale, la creazione di forum commerciali destinati alle piccole imprese, progetti d’innovazione collegati ai vari istituti d’insegnamento, concorsi per designer e architetti, lo sviluppo di nuovi prodotti nell’ambito di nuovi segmenti di mercato (quali il mercato ricreativo; impianti/infrastrutture per gli spazi pubblici; prodotti in legno per la cura del corpo ecc.) e progetti di sviluppo che si concentrino sulla creazione di profitto nella catena di valore (quali i materiali grezzi, i prodotti derivati, il commercio del legno e il commercio elettronico). Altre misure includono la creazione di un forum e di strutture per lo sviluppo di prodotti nuovi e innovativi, progetti innovativi per studenti e concorsi per architetti e designer finalizzati all’uso di materiali di legni specifici.

    iii)

    Strategie di cooperazione ed efficienza (che comprendono il miglioramento della distribuzione dei prodotti e dei processi nella catena del valore e nel rapporto costi/benefici, la creazione di valore e la redditività, nonché l’utilizzazione ottimale delle risorse umane e dell’infrastruttura).

    Le iniziative in quest’ambito comprendono lo sviluppo di un sistema logistico integrato, volto a migliorare la rapidità della distribuzione delle merci e la qualità e il prezzo dei prodotti, la tecnologia dell’informazione per risparmiare costi a livello di vendita/distribuzione e lo sviluppo di sistemi informatici per poter comunicare lungo tutta la catena di valore al fine di aumentare la qualità. Ulteriori iniziative riguardano i concorsi, gli studi preparatori relativi allo sviluppo di un sistema informatico integrato e l’informatizzazione delle informazioni relative ai prodotti in tutta la catena di valore, programmi di eccellenza riguardanti il rapporto costi/benefici nello sviluppo di valore, nonché misure volte alla creazione di profitto nel settore forestale, dell’industria del legno e del relativo commercio.

    Gli orientamenti interni SEE specificano i costi ammissibili per le PMI, le attività di formazione e la ricerca e lo sviluppo, nonché per gli «investimenti» (effettuati da PMI e in settori regionali). Nell’allegato 1 del presente documento viene fornita la traduzione delle descrizioni dei costi ammissibili degli orientamenti interni SEE (32).

    Sebbene gli orientamenti interni SEE specifichino le intensità d’aiuto per le PMI (33), per altri tipi di aiuto le intensità sono indicate soltanto in riferimento ad una tabella intitolata «Tassi massimi di finanziamento per i regimi gestiti da Innovation Norway: dimensioni delle imprese e settori ammissibili agli aiuti». Una traduzione di tale tabella, nella quale non figura alcun riferimento al «regime legno», viene presentata nell’allegato II della presente decisione.

    Poiché la tabella indica due diverse intensità di aiuti per gli studi preparatori per la ricerca e lo sviluppo nell’ambito dei regimi intitolati «OFU/IFU» e «Omstilling og nyskapning», le autorità hanno spiegato che al «regime legno» è stata applicata l’intensità applicabile al regime «OFU/IFU». La differenza fra le intensità degli aiuti consiste nel fatto che l’intensità degli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica svolti da grandi imprese nel contesto di ricerche precompetitive (per grandi imprese) può giungere al 55 % a titolo del regime «Omstilling og nyskapning», mentre la corrispondente intensità degli aiuti a titolo del regime «OFU/IFU» è limitata al 50 %.

    Le sovvenzioni a titolo del regime legno sono, in linea di massima, subordinate ai contributi dei beneficiari sotto forma di finanziamenti e di forza lavoro (34). Tuttavia, non vi sono dei requisiti minimi per il cofinanziamento; anzi, la quota dello stesso varia a seconda degli obiettivi e della natura del progetto. In questo contesto le autorità norvegesi hanno affermato che gli aiuti nell’ambito del regime legno vengono concessi sulla base delle intensità indicate negli orientamenti interni SEE, in modo tale che, di fatto, c’è sempre una certa percentuale di cofinanziamento.

    Ciononostante, le autorità hanno spiegato di aver adottato una pratica nel contesto del «regime legno» consistente nel finanziare determinati progetti al 100 % dei costi, nel qual caso non vi è cofinanziamento. A questo proposito le autorità hanno fatto riferimento alla relazione del gruppo di lavoro che prevede che: «La parte che viene finanziata nell’ambito del regime varia in funzione dell’obiettivo e della natura dei progetti. Il regime può finanziare i costi dell’intero progetto qualora sia difficile identificare i beneficiari diretti del progetto, ad esempio nel caso di progetti consistenti interamente in studi o in studi preparatori. La quota di finanziamento nell’ambito del regime può essere quindi bassa in caso di progetti i cui principali e diretti beneficiari siano i partecipanti stessi al progetto. Devono essere applicate le norme del SEE sugli aiuti di Stato. Nei limiti fissati da tali norme si devono elaborare principi e prassi amministrative per il regime» (35).

    Le autorità hanno poi spiegato che la prassi di concedere il 100 % del finanziamento è stata applicata nei casi in cui è stato difficile individuare gli interessati che avrebbero beneficiato direttamente dei progetti (o in cui si ritiene che le singole imprese ricevano soltanto un beneficio modesto), come nel caso degli studi preparatori e delle relazioni in particolari settori d’intervento. Un esempio di questo tipo di progetti ai cui hanno fatto riferimento le autorità è la sovvenzione di 125 000 NOK al Norsk Treteknisk Institutt per un progetto di sviluppo di pannelli di tamponamento per uso interno (36). Le autorità norvegesi hanno affermato che i risultati (del progetto) erano accessibili alle società che fanno parte del Norsk Treteknisk Institutt e che, in ogni caso, molte delle informazioni in possesso del Norsk Treteknisk Institutt generalmente potevano essere consultate attraverso la sua biblioteca.

    2.5.   Aiuti «de minimis»

    Le autorità norvegesi ritengono che le sovvenzioni concesse sulla base di specifiche norme a titolo del «regime legno» soddisfino le condizioni per essere considerate aiuti de minimis. Hanno spiegato che nei casi in cui sia stato concesso un aiuto de minimis, la lettera di autorizzazione inviata al beneficiario contiene un riferimento al massimale de minimis e al periodo di tempo da prendere in considerazione, nonché all’obbligo del beneficiario di notificare eventuali aiuti ottenuti da altre fonti nel periodo di tre anni dal momento in cui è stata concessa l’autorizzazione a ricevere l’aiuto (37).

    Inoltre, le autorità hanno spiegato l’esistenza di una prassi amministrativa mediante la quale l’aiuto concesso, per esempio per la ricerca e lo sviluppo, può essere «integrato» con un aiuto de minimis. Questa pratica è prevista specificamente negli orientamenti interni SEE nelle versioni di settembre 2004 e luglio 2005 (38).

    2.6.   Durata

    Le autorità norvegesi hanno dichiarato che il «regime legno» era operativo dal 1o luglio 2000 (data a decorrere dalla quale potevano essere inoltrate le domande di aiuto) e doveva rimanere in vigore per cinque anni, fino alla fine del 2005 (l’ultima autorizzazione è stata concessa il 30 dicembre 2005) (39).

    2.7.   Commercio in prodotti del legno

    Dal libro bianco del governo per il Parlamento sulla creazione di valore e di opportunità nel settore forestale risulta che la Norvegia esporta prodotti del legno nell’Unione europea. In proposito, alla sezione 4.3 del libro bianco si menziona precisamente che «la Norvegia esporta circa l’85-90 % della produzione all’ingrosso di legno e prodotti cartacei e circa il 35 % della produzione di legname da costruzione. Le forniture per i paesi dell’UE ammontano rispettivamente al 70 % e al 90 % del totale delle esportazioni. Qualsiasi strategia o intervento politico nell’ambito dell’UE che incida sulle importazioni UE dei prodotti dell’industria forestale potrebbe avere grosse ripercussioni su tale settore in Norvegia» (40). Inoltre, nelle statistiche dell’Eurostat si può osservare che i prodotti del legno sono oggetto di vasti scambi nell’UE (41). Infine, dalle statistiche elaborate da Statistics Norway (Statistisk sentralbyrå) risulta che anche la Norvegia importa cospicue quantità di legname da costruzione, di legno lavorato e di prodotti del legno (Tømmer, trelast og kork.) dall’Unione europea (42).

    2.8.   Campo di applicazione dell’accordo SEE

    L’articolo 8, paragrafo 3, dell’accordo SEE recita:

    «Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:

    a)

    ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;

    b)

    ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo».

    Il legno e gli articoli di legno sono contemplati dal capitolo 44.

    2.9.   Motivi che hanno indotto all’avvio del procedimento

    L’Autorità ha avviato il procedimento d’indagine formale sulla base della constatazione preliminare che il «regime legno» riguarda gli aiuti di Stato che non potrebbero beneficiare di nessuna delle esenzioni previste nell’accordo SEE. Di conseguenza, l’Autorità dubita che il «regime legno» possa essere ritenuto compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE. È stato fatto presente che i documenti presentati dalle autorità norvegesi sul «regime legno» non contengono definizioni specifiche dei progetti, dei costi ammissibili e degli importi massimi di aiuti da poter concedere.

    È stato chiesto alle autorità norvegesi di far sapere se esistessero eventuali istruzioni interne che stabilissero che il regime deve essere attuato conformemente alla guida sugli aiuti di Stato e/o ai regolamenti di esenzione per categoria. L’Autorità ha fatto notare, tuttavia, che anche qualora si potesse dimostrare l’esistenza di tale prassi amministrativa, essa potrebbe comunque considerare il regime incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE dal momento che, nel contesto del «regime legno», si attua la prassi di concedere il 100 % del finanziamento a progetti in cui l’autorità di gestione non considera la sovvenzione come un aiuto perché l’attività non può essere attribuita a singole imprese e si ritiene che produca soltanto un beneficio modesto.

    Per quanto riguarda il fatto che le sovvenzioni concesse in base a norme specifiche sugli aiuti de minimis nell’ambito del «regime legno» soddisfino o meno le condizioni per essere considerate come aiuti de minimis ai sensi della guida sugli aiuti di Stato o del successivo regolamento de minimis (che ha sostituito in questa materia la guida sugli aiuti di Stato a partire dal 1o febbraio 2003) (43), l’Autorità ha ritenuto che le disposizioni in questione non siano compatibili con le norme sulla concessione di aiuti de minimis.

    3.   Osservazioni delle autorità norvegesi

    3.1.   Procedimento

    Le autorità norvegesi riconoscono che avrebbero dovuto notificare formalmente il regime all’Autorità, ma sostengono che il solo fatto che il «regime legno» non sia stato comunicato non è sufficiente a far sì che l’Autorità possa concludere, esclusivamente su questa base, che il regime sia incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

    3.2.   Sostanza

    Le autorità norvegesi sostengono che le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato dell’accordo SEE sono state rispettate nella pratica. Innanzitutto, il documento «Superior policy»di Innovasjon Norge stabilisce che tutti i finanziamenti devono essere concessi entro i limiti fissati dagli accordi internazionali ai quali la Norvegia aderisce. In secondo luogo, i responsabili del caso di Innovasjon Norge hanno ricevuto istruzioni (attraverso la relazione del gruppo di lavoro) di attuare il «regime legno» conformemente all’accordo SEE. Gli orientamenti interni SEE sono stati elaborati al fine di facilitare il rispetto delle disposizioni dell’accordo SEE. In terzo luogo, i responsabili del caso conoscono a fondo la guida sugli aiuti di Stato e partecipano a corsi di formazione sull’argomento. In caso di dubbio possono consultare l’ufficio legale di Innovasjon Norge.

    Per quanto riguarda la prassi di sovvenzionare il 100 % dei costi dei progetti, le autorità norvegesi hanno sostenuto che tale prassi riguarda progetti che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo SEE, o perché non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, oppure perché l’aiuto è stato concesso sotto forma di aiuto de minimis. Le autorità hanno fornito una tabella che illustra la destinazione di tutti i finanziamenti concessi a titolo del «regime legno».

    Le autorità affermano che in otto casi (illustrati da due esempi) l’aiuto è stato concesso a progetti che riguardano prodotti (ad esempio «legname su terreno») che non sono elencati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, e che quindi non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE.

    Le autorità, inoltre, dichiarano che 114 beneficiari nel contesto del «regime legno» non hanno i requisiti per essere considerati «imprese» ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE perché non esercitano un’attività economica. In 15 casi esse ritengono che si tratti di «Istituti di insegnamento e di ricerca»; in 25 casi di «Enti pubblici» per cui si tratta di aiuti a comuni; mentre 74 casi riguardano aiuti a «organizzazioni professionali».

    Per quanto riguarda i casi relativi agli «Istituti di insegnamento e di ricerca» (illustrati da due esempi, uno dei quali riguarda un’organizzazione senza fini di lucro) le autorità ritengono che non rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE sulla base della sezione 2.2 del precedente capitolo 14 della guida sugli aiuti di Stato alla ricerca e lo sviluppo, secondo cui «il finanziamento pubblico di attività di R&S svolte da istituti di istruzione superiore o di ricerca non-profit non rientra di norma nel campo d’applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE» e che stabilisce che «quando i risultati di progetti di R&S finanziati con fondi pubblici e svolti da tali istituti sono messi a disposizione delle imprese europee in modo non discriminatorio, l’Autorità di vigilanza EFTA di norma presuppone che non si tratti di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’Accordo SEE».

    Le autorità norvegesi sostengono che l’aiuto a «organizzazioni professionali» (costitute da organizzazioni no-profit che si occupano di divulgazione di informazioni) non costituisce un aiuto di Stato perché il finanziamento non è destinato (direttamente) a imprese, bensì è stato trasmesso attraverso organizzazioni professionali che non sono considerate imprese. Esse rinviano alla decisione della Commissione relativa ad Asetra che, secondo le autorità norvegesi, è stata annullata perché Asetra non era un’impresa ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (44). Sostengono, inoltre, che la Corte di giustizia ha interpretato «il concetto di “vantaggio economico”» in diversi casi e che nel caso C-143/99 Adria Wien il ragionamento della Corte indichi che occorre distinguere tra vantaggi astratti (cioè i costi che normalmente non sarebbero «inclusi nel bilancio» dell’impresa) da quelli che invece lo sarebbero (45).

    Le autorità sostengono anche che in altri 31 casi (illustrati mediante diversi esempi) i beneficiari non hanno ottenuto vantaggi economici in quanto hanno fornito in cambio un servizio per cui tali casi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE.

    Le autorità norvegesi fanno riferimento alla lettera di autorizzazione che afferma che il destinatario debba fornire informazioni «sugli aiuti ricevuti sulla base di domande potenzialmente nuove di aiuti pubblici … Quest’obbligo si applica per tre anni a decorrere dal momento in cui è stata concessa l’autorizzazione. Il destinatario degli aiuti non può ricevere aiuti de minimis superiori a un totale di 100 000 EUR (circa 815 000 NOK) nel corso di un qualsiasi periodo di tre anni».

    Le autorità sostengono che il riferimento a «qualsiasi periodo di tre anni» significa chiaramente che il destinatario degli aiuti non è autorizzato a ricevere aiuti de minimis durante un qualsiasi periodo di tre anni, prima o dopo la lettera di autorizzazione. L’obbligo di presentare informazioni sugli aiuti ricevuti tre anni dopo il momento in cui è stata ricevuta la lettera di autorizzazione deve essere interpretato nell’ambito del testo relativo all’obbligo di non ricevere aiuti per un «qualsiasi» periodo di tre anni. Secondo le autorità, ciò garantisce il rispetto del regolamento de minimis. Le autorità, inoltre, dichiarano che, in ogni caso, la maggior parte delle concessioni di aiuti è al di sotto del limite degli aiuti de minimis.

    Tuttavia, le autorità norvegesi hanno anche spiegato che «in [determinati] casi non è stato comunque rispettato il quadro [procedurale] degli aiuti de minimis, perché si è ritenuto che l’aiuto fosse conforme alle norme sostanziali e alle esenzioni per categoria sugli aiuti a favore delle PMI, della R&S e della formazione». Le autorità hanno successivamente spiegato che il mancato rispetto delle norme procedurali a cui esse si riferivano riguardava 10 casi in cui era stato concesso un aiuto fino all’intensità permessa, che successivamente era stato integrato con un aiuto de minimis senza informare i beneficiari di tale elemento de minimis dell’aiuto.

    Le autorità norvegesi sostengono che l’Autorità non ha prestato sufficiente attenzione alle prassi e ai procedimenti applicati da Innovasjon Norge nella valutazione della compatibilità dell’aiuto.

    Le autorità affermano, fondamentalmente, che non è stato concesso alcun aiuto sotto forma di aiuto regionale a titolo del «regime legno» e che il prospetto (allegato agli orientamenti interni SEE) con l’indicazione delle intensità massime degli aiuti (anche per gli aiuti regionali) può aver determinato tale malinteso. Immediatamente dopo, le autorità affermano che, comunque, vi sono esempi in cui è stato concesso un aiuto a livello delle intensità massime autorizzate per la ricerca e lo sviluppo che è stato successivamente integrato con un aiuto regionale del 5 %. Viene fatto l’esempio dell’aiuto concesso all’impresa Trysil Skog AS.

    Per quanto riguarda i 78 casi di ricerca e sviluppo (di cui si menzionano tre esempi) le autorità sostengono che l’aiuto è stato concesso conformemente alle norme sostanziali della Guida sugli aiuti di Stato. Si è tenuto conto della misura in cui un progetto prevede lo sviluppo di nuove tecnologie, conoscenze o metodi, ed è stata data la priorità ai progetti più innovativi. Si è anche tenuto conto del fatto che il progetto fosse o meno ammissibile al finanziamento da parte di altre fonti, ad esempio a titolo del regime «Skattefunn».

    Le autorità sostengono che, sebbene il titolo e gli estremi di pubblicazione dei regolamenti di esenzione per categoria sugli aiuti a favore delle PMI e sugli aiuti destinati alla formazione non siano citati negli orientamenti interni SEE, tali regolamenti sono «in larga misura, integrati».

    II.   VALUTAZIONE

    1.   Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE

    L’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE stabilisce quanto segue:

    «Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati EFTA o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

    Per essere definita aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, una misura deve soddisfare contemporaneamente i seguenti quattro criteri: deve i) conferire al beneficiario un vantaggio economico di cui non godrebbe nella normale attività imprenditoriale; ii) il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o tramite risorse statali; iii) essere selettivo favorendo talune imprese o talune produzioni; e iv) falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra parti contraenti.

    1.1.   Vantaggio economico

    La misura deve conferire al beneficiario un vantaggio economico di cui non godrebbe nella normale attività imprenditoriale.

    A titolo del «regime legno» le autorità norvegesi concedono sovvenzioni finanziarie a imprese, autorità, sindacati ecc., che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del regime. Le imprese beneficiarie di tali sovvenzioni godono di un vantaggio economico, vale a dire di una sovvenzione che non avrebbero ricevuto nel corso della loro normale attività imprenditoriale.

    1.2.   Esistenza di risorse statali

    Il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o tramite risorse statali.

    Le sovvenzioni concesse a titolo del «regime legno» sono finanziate dal ministero dell’Agricoltura e dell’alimentazione e sono di conseguenza finanziate direttamente dal bilancio dello Stato.

    1.3.   Favorire talune imprese o talune produzioni

    La misura deve favorire talune imprese o talune produzioni.

    Dai vari lavori legislativi preparatori, quali il libro bianco o la raccomandazione del gruppo di lavoro, che hanno condotto all’istituzione del «regime legno», risulta che il regime è destinato a incrementare i) il valore nell’industria della lavorazione del legno; e ii) le relazioni ai diversi livelli commerciali fra il settore forestale e il mercato (comprendenti la fornitura di materiale grezzo all’industria per la lavorazione del legno) ed è anche destinato all’obiettivo più generale di aumentare l’utilizzazione effettiva del legno lavorato.

    Di conseguenza, le sovvenzioni a titolo del «regime legno» sono concesse soltanto qualora si ritenga che possano avvantaggiare il settore della lavorazione del legno e le industrie connesse, nonché incrementare le forniture di materiale grezzo a tali industrie. Il «regime legno» favorisce le imprese nel settore dell’industria del legno escludendo altri settori ed è quindi di natura selettiva. A tale proposito la Corte EFTA ha ritenuto che una misura può essere selettiva anche se riguarda (le imprese di) un intero settore. (46)

    Va osservato che, benché le sovvenzioni a titolo del «regime legno» si possano anche concedere a imprese in altri settori, ad esempio alle industrie che sperimentano l’impiego del legno abbinato ad altri materiali, tale alternativa è valida soltanto per le industrie che possono contribuire alla realizzazione dell’obiettivo generale del «regime legno» e cioè quello di migliorare il valore generale del settore della lavorazione del legno. L’Autorità quindi ritiene che anche questa opzione sia comunque destinata a favorire le imprese nel settore della lavorazione del legno e nelle industrie connesse.

    1.4.   Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi tra le parti contraenti

    Le misure devono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra le parti contraenti.

    Sulla base del «regime legno» le autorità norvegesi concedono sovvenzioni alle imprese del settore della lavorazione del legno e alle imprese connesse. Oltre a ciò, l’industria norvegese esporta una gran parte del legname da costruzione all’ingrosso e dei prodotti del legno raffinati (fino al 90 %) in altri paesi SEE dove i prodotti del legno sono oggetto di vasti scambi. Inoltre, la Norvegia importa anche legname da costruzione, legno lavorato e prodotti del legno dall’Unione europea. In tali circostanze, la concessione di un aiuto alle imprese a titolo del «regime legno» rafforza la posizione dei beneficiari rispetto ad altre imprese che hanno sede in Norvegia o in altri paesi SEE e che sono concorrenti nel settore della lavorazione del legno e dei settori connessi. E poiché il legno è soltanto una delle materie prime utilizzate nel settore dell’edilizia, le sovvenzioni ricevute dalle imprese edili a titolo del «regime legno» rafforzano e consolidano la loro posizione nei confronti di altre imprese concorrenti nel settore dell’edilizia (47).

    Su tale base, l’Autorità di vigilanza ritiene che la concessione di un aiuto finanziario alle imprese a titolo del «regime legno» falsi la concorrenza e incida sugli scambi.

    1.5.   Conclusione ed esistenza di un regime di aiuti

    Alla luce di quanto esposto finora, l’Autorità di vigilanza giunge alla conclusione che il «regime legno» soddisfa i requisiti dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE e costituisce quindi un aiuto di Stato. Tuttavia, le autorità norvegesi hanno sostenuto che determinate singole sovvenzioni concesse a titolo del «regime legno» non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE o non possono essere considerate aiuti di Stato.

    L’Autorità è anche del parere (non contestato dalle autorità norvegesi) che, poiché il «regime legno» è un atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi singoli aiuti a imprese definite nell’atto in modo generale e astratto, esso costituisca un regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte. A questo proposito l’Autorità ricorda che nella causa C-310/99, la Corte di giustizia delle Comunità ha dichiarato che: «La decisione impugnata non doveva contenere un’analisi degli aiuti concessi in casi individuali sulla base di tale regime. È solo a livello del recupero degli aiuti che si renderà necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata (48).». In linea con questa giurisprudenza, l’Autorità ha valutato il «regime legno» sulla base delle caratteristiche del regime (e non le circostanze di ciascun singolo aiuto concesso a titolo del regime). Le argomentazioni delle autorità norvegesi non possono influire su questa valutazione ma entreranno in gioco soltanto se e quando si discuterà del recupero. La conclusione relativa alla compatibilità o meno del regime con il funzionamento dell’accordo SEE non pregiudica la questione del recupero nei casi particolari degli aiuti concessi. Come osservato nella sentenza citata in precedenza, si tratta di una seconda fase e il recupero sarà imposto esclusivamente nei casi in cui siano state effettivamente violate disposizioni sostanziali sugli aiuti di Stato.

    L’Autorità osserva che le autorità norvegesi non hanno contestato il fatto che il «regime legno» consenta la concessione di finanziamenti per quanto riguarda prodotti contemplati nell’accordo SEE, come ad esempio il legno. Né hanno contestato il fatto che il «regime legno» preveda la possibilità di finanziare enti che possono essere considerati imprese ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Infine, è indiscusso il fatto che il «regime legno» non ha finanziato esclusivamente beneficiari che fornivano un servizio in cambio.

    In altre parole, il regime stesso prevedeva la concessione di aiuti di Stato. La possibilità che determinati destinatari nel contesto del «regime legno» possano non rientrare nell’ambito di applicazione dell’accordo SEE (perché i loro prodotti non sono contemplati nell’accordo o perché non sono imprese ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE) non incide affatto sul fatto che il «regime legno» soddisfa i criteri per essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

    2.   Requisiti procedurali

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, «all’Autorità di vigilanza EFTA si devono comunicare, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti volti a concedere o modificare aiuti […]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure proposte prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

    L’Autorità osserva innanzitutto che, alla luce del fatto che il capitolo 44 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione (su legname e articoli di legno) è regolato dall’accordo SEE, il «regime legno» deve essere valutato sulla base dell’accordo. Le autorità norvegesi non hanno notificato il «regime legno» prima della sua attuazione e non hanno quindi rispettato l’obbligo imposto dall’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte. Di conseguenza, l’aiuto di Stato concesso a titolo del «regime legno» costituisce un «aiuto illegale» ai sensi dell’articolo 1, lettera f), della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte.

    3.   Compatibilità dell’aiuto

    Come punto preliminare, l’Autorità osserva che, sebbene il «regime legno» contenga delle precisazioni, ad esempio, sugli obiettivi e i costi ammissibili, non sembra prevedere alcuna condizione in base alla quale concedere aiuti. Un regime che non preveda alcuna limitazione specifica per la concessione di aiuti (ad esempio per quanto riguarda l’intensità degli aiuti) non può essere autorizzato dall’Autorità come compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE. Il fatto che, nella pratica, la guida sugli aiuti di Stato abbia potuto essere rispettata in singoli casi, non modifica questa posizione ma, come osservato sopra al punto I-1.5, ha effetto solo sulla decisione in merito alla necessità o meno del recupero.

    Tuttavia, l’Autorità osserva, in questo contesto, che le autorità norvegesi hanno affermato che la menzione nella relazione del gruppo di lavoro dell’applicazione del regime sulla base di «principi e pratiche» nei limiti della legislazione del SEE, è un riferimento implicito agli orientamenti interni SEE. L’Autorità presuppone che le autorità norvegesi abbiano ritenuto che tali orientamenti che stabiliscono, per esempio, le intensità massime di aiuto autorizzate dalla legislazione del SEE nei diversi casi, dovessero essere considerati come le norme del regime e le condizioni alle quali sarebbe stato concesso l’aiuto nell’ambito del «regime legno». In altre parole, il regime non conteneva una serie di norme identificabili che limitassero la concessione di aiuti a titolo dello stesso.

    Per quanto riguarda l’osservazione delle autorità norvegesi secondo le quali «la guida è costantemente aggiornata», l’Autorità ricorda che la compatibilità di un aiuto di Stato illegale con il funzionamento dell’accordo SEE deve essere valutata in base ai criteri sostanziali fissati nello strumento in vigore nel momento in cui l’aiuto è stato concesso o, nel caso di un regime, nel momento in cui è stato istituito il regime. Inoltre, ogni revisione delle norme di un regime deve essere esaminata al fine di determinare se costituisce una modifica al regime ai sensi della decisione n. 195/04/COL (49). La valutazione che segue, quindi, esamina gli orientamenti interni SEE di Innovasjon Norge, comprese le successive modifiche, per verificare se, in quanto insieme di norme del «regime legno», si sarebbe potuto considerare compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE, e in particolare con la guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità e con i regolamenti di esenzione per categoria applicabili di volta in volta.

    3.1.   Compatibilità con l’articolo 61, paragrafo,2 dell’accordo SEE

    Nessuna delle deroghe previste all’articolo 61, paragrafo 2, dell’accordo SEE è applicabile al presente caso, poiché il «regime legno» non è destinato agli obiettivi elencati in tali disposizioni.

    3.2.   Compatibilità con l’articolo 61, paragrafo 3, dell’accordo SEE

    Un aiuto di Stato è considerato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo SEE, qualora sia destinato a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è basso in modo anomalo o dove si registra una grave forma di sottocupazione. Tuttavia, non essendovi zone definite in tal modo nella carta norvegese degli aiuti regionali, tale disposizione non è pertinente (50).

    Inoltre, la deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE non si applica poiché l’aiuto di Stato concesso a titolo del «regime legno» non è volto a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia della Norvegia.

    Nondimeno, può essere applicabile la deroga prevista all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE, che prevede che si possono considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Ciò vale se la misura è conforme alla guida sugli aiuti di Stato o, ove opportuno, al regolamento di esenzione per categoria applicabile.

    Sono ammissibili all’aiuto le imprese che abbiano sede in talune regioni indicate dalla carta norvegese degli aiuti a finalità regionale di cui sopra, e che soddisfino le condizioni previste dalla Guida sugli aiuti di Stato a finalità regionale (51).

    Le autorità norvegesi hanno sostenuto che l’aiuto nell’ambito del «regime legno» non è stato concesso sotto forma di aiuto a finalità regionale. Tuttavia, l’Autorità osserva che il «regime legno» è stato attuato sulla base degli orientamenti interni SEE che offrono la possibilità di concedere aiuti (agli investimenti) regionali (52). Inoltre, le autorità hanno fatto riferimento a casi in cui l’aiuto alla ricerca e sviluppo è stato integrato con un aiuto a finalità regionale del 5 % (il caso dell’impresa Trysil Skog AS ne è un esempio).

    L’Autorità osserva che le condizioni stabilite dalla guida sugli aiuti di Stato sulla concessione di aiuti a finalità regionale devono essere soddisfatte anche nei casi in cui viene concessa una maggiorazione mediante un aiuto regionale. Tuttavia, né la relazione del gruppo di lavoro né gli orientamenti interni sul SEE fanno riferimento alle condizioni da soddisfare per la concessione di aiuti a finalità regionale, come ad esempio l’individuazione di benefici regionali (sotto forma di investimenti produttivi o di creazione di posti di lavoro), né includono alcun riferimento alla carta norvegese degli aiuti regionali. In tali circostanze l’Autorità non può avere la certezza che le norme sugli aiuti a finalità regionale nell’ambito del «regime legno» siano conformi alla guida sugli aiuti di Stato finalità regionale.

    Gli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE quando sono soddisfatte le relative condizioni della guida sugli aiuti di Stato (53). Quest’ultima fissa le definizioni di diversi tipi di ricerca e sviluppo, in particolare «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «attività di sviluppo precompetitiva» e le rispettive intensità valide per ciascuna di queste categorie.

    L’Autorità osserva che le attività di ricerca ammissibili, i costi ammissibili e le intensità di aiuto fissate negli orientamenti interni sul SEE corrispondono a quelli stabiliti nella guida sugli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, salvo per quanto riguarda gli studi tecnici preparatori. La tabella sulle intensità di aiuto degli orientamenti interni SEE prevede due diverse intensità di aiuto per gli studi tecnici preparatori svolti da grandi imprese nel contesto della ricerca precompetitiva, specificamente del 50 % e del 55 % (54), mentre la guida sugli aiuti di Stato stabilisce esplicitamente che l’intensità di aiuto risultante da un cumulo di maggiorazioni non possa superare il 50 % per la ricerca precompetitiva (55).

    Dal momento che una delle intensità di aiuto indicate negli orientamenti interni SEE non è conforme alla guida sugli aiuti di Stato e che non vi è prova dell’esistenza di istruzioni date ai responsabili per l’applicazione dell’intensità di aiuto per il regime OFU/IFU, che è conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato, sembrerebbe che le norme del «regime legno» prevedano che l’intensità di aiuto possa superare il massimale stabilito dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato. Inoltre, l’Autorità non ha ricevuto alcuna argomentazione convincente al fine dell’accettazione di un’intensità di aiuto più elevata di quella indicata nella guida sugli aiuti di Stato.

    Gli aiuti concessi in conformità dei regolamenti di esenzione per categoria a favore delle PMI e/o gli aiuti destinati alla formazione sono considerati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE sempre che il regime soddisfi tutte le condizioni del regolamento sulle esenzioni per categoria e contenga un esplicito riferimento a esso (citandone il titolo e il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) (56). Tuttavia, né i bilanci dello Stato, né la relazione del gruppo di lavoro, né nessuno degli altri lavori legislativi preparatori riguardanti il «regime legno» contiene un riferimento all’applicazione del regolamento di esenzione per categoria sulle PMI, né al regolamento di esenzione per categoria in materia di aiuti destinati alla formazione. Inoltre, l’Autorità di vigilanza non ha ricevuto nessuna informazione da parte delle autorità norvegesi relativa all’eventuale applicazione di uno dei regolamenti di esenzione per categoria ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le autorità norvegesi non hanno rispettato gli obblighi formali previsti nei regolamenti di esenzione per categoria; pertanto il «regime legno» non può essere considerato conforme alle esenzioni per categoria.

    Cionondimeno, il «regime legno» può essere considerato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE sulla base dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE alla luce dei principi sostanziali stabiliti nei regolamenti di esenzione per categoria sugli aiuti a favore delle PMI e sugli aiuti destinati alla formazione. A questo proposito l’Autorità osserva che tutte le definizioni, i costi ammissibili e le intensità d’aiuto relative agli aiuti alla formazione degli orientamenti interni SEE (57) corrispondono al regolamento di esenzione per categoria per gli aiuti alla formazione. Inoltre, le definizioni, i costi ammissibili e l’intensità degli aiuti applicabili ai servizi di consulenza e fiere per le PMI, indicati negli orientamenti interni SEE (58), corrispondono al regolamento di esenzione per categoria per le PMI.

    Tuttavia, secondo la sezione 4.3.2 degli orientamenti interni SEE, le PMI possono ricevere aiuti per progetti di «rete e cooperazione», un obiettivo che è chiaramente al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni sostanziali contenute nel regolamento di esenzione per categoria sulle PMI. Di conseguenza, bisogna appurare se i finanziamenti concessi per tali obiettivi possano essere considerati compatibili sulla base della guida sugli aiuti di Stato sulle PMI o sulla base dei principi fondamentali in essi stabiliti e derivanti direttamente all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE (59).

    La guida sugli aiuti di Stato stabilisce che possono essere concessi finanziamenti per la «cooperazione» alle PMI a condizione che non vi siano ripercussioni sulla concorrenza in misura contraria all’interesse comune. Su tale base, l’Autorità ritiene che la possibilità prevista dagli orientamenti interni SEE di finanziare le PMI ai fini dell’«individuazione di partner di lavoro, dell’elaborazione di strategie e della formalizzazione della cooperazione durante la fase di costituzione» potrebbe essere accettabile.

    Invece, l’Autorità ritiene che la possibilità di finanziare «azioni comuni straordinarie» (60) non identificate durante la «fase operativa» permetta anche di finanziare, in qualsiasi momento, un’ampia gamma di misure che non rientrerebbero necessariamente nell’ambito della cooperazione fra PMI e potrebbe quindi alterare le condizioni della concorrenza in misura contraria all’interesse comune. Le autorità norvegesi, interrogate su questo punto, hanno risposto che i finanziamenti concessi in virtù di detta disposizione erano destinati esclusivamente a servizi di consulenza. Tuttavia, nello stesso contesto le autorità hanno affermato che la disposizione permetteva anche di finanziare «servizi connessi» nell’ambito dell’assistenza alle reti.

    Sulla base di disposizioni così vaghe e indeterminate, l’Autorità ritiene di non poter avere la certezza che le norme del regime relative ai finanziamenti a favore delle PMI siano conformi alla guida sugli aiuti di Stato o ai principi fondamentali in essa contenuti e, di conseguenza, di non poter considerare detto regime compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE in virtù dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE.

    La relazione del gruppo di lavoro prevede che il regime possa finanziare integralmente i costi di un progetto qualora sia difficile identificare i diretti beneficiari dello stesso. Le autorità hanno spiegato che il finanziamento del 100 % dei costi di un progetto avviene, per esempio, nei casi in cui è difficile identificarne i diretti beneficiari, oppure quando si ritiene che i destinatari ne ricevano solo un modesto beneficio (cioè nel caso di studi e relazioni preliminari in particolari settori d’intervento), tenuto conto che non vi è alcun aiuto in questi casi (61).

    Per quanto riguarda tale pratica, occorre fare le seguenti osservazioni: 1) sebbene le autorità norvegesi si riferiscano a studi e relazioni preliminari come esempi di casi in cui non vi sono aiuti, la guida sugli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo ha fissato delle intensità massime per gli aiuti per gli studi tecnici di fattibilità mostrando che il finanziamento di studi (anche se di natura preparatoria) può essere considerato come aiuto di Stato (62); e 2) a meno che l’importo degli aiuti non sia al di sotto della soglia de minimis, il fatto di ottenere un beneficio modesto non esclude, di per sé, la presenza di aiuti di Stato.

    Su tale base, l’Autorità ritiene che la prassi di finanziare il 100 % dei costi di un progetto non si basi su criteri che garantirebbero l’assenza di aiuti di Stato e poiché il finanziamento del 100 % non è accettabile in virtù di nessuna disposizione della guida sugli aiuti di Stato e le autorità norvegesi non hanno dimostrato che, in questo caso, una tale intensità degli aiuti era giustificata direttamente dall’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE, l’Autorità ritiene che un regime che autorizzi una pratica di questo tipo sia incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

    Come emerge da quanto esposto in precedenza, per diverse ragioni il «regime legno» non è conforme alla guida sugli aiuti di Stato e non soddisfa le condizioni necessarie per una deroga diretta in virtù dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dellaAccordo SEE. Di conseguenza, l’Autorità ritiene che il «regime legno» non possa essere considerato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

    3.3.   Aiuti d’importanza minore («de minimis»)

    Secondo le autorità norvegesi il «regime legno» contiene norme che stabiliscono condizioni che, se soddisfatte, permettono di considerare le sovvenzioni aiuti de minimis. L’Autorità ritiene che le disposizioni pertinenti contenute nel «regime legno» non siano conformi alle norme sugli aiuti de minimis.

    Una misura di aiuto può essere considerata un aiuto de minimis ai sensi della guida sugli aiuti di Stato o del successivo regolamento de minimis e in tal caso essa non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE e non deve essere notificata. Poiché il «regime legno» è stato in vigore fra il 1o luglio 2000 e la fine del 2005, esso deve essere valutato sulla base dei due tipi di norme de minimis (63).

    Sia il regolamento de minimis che la guida sugli aiuti di Stato prevedono che le autorità nazionali possono concedere aiuti de minimis soltanto dopo aver verificato che l’importo totale dell’aiuto de minimis ricevuto dall’impresa non sia maggiorato da aiuti de minimis ricevuti durante i tre anni precedenti. Sia il regolamento de minimis che la guida sugli aiuti di Stato stabiliscono che un modo accettabile di verificare che sia rispettata la soglia de minimis è quello di ottenere informazioni in merito dal beneficiario (64).

    Quando viene concesso un aiuto de minimis a titolo del «regime legno», si fa riferimento alle norme de minimis e i beneficiari sono informati dell’obbligo di notificare alle autorità gli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti nei tre anni successivi all’autorizzazione di beneficiare di tale aiuto de minimis.

    Nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, l’Autorità ha ritenuto che, poiché questo obbligo di notifica riguarda esclusivamente gli aiuti de minimis ricevuti dopo la concessione dell’aiuto a titolo del «regime legno», ai beneficiari non è stato richiesto di comunicare se fossero stati ricevuti aiuti de minimis prima di ricevere l’aiuto de minimis a titolo del «regime legno». Tuttavia, le autorità norvegesi hanno sostenuto che la lettera di autorizzazione menzionava anche la norma secondo la quale gli aiuti ricevuti nel corso di «qualsiasi periodo di tre anni» non possono superare la soglia de minimis.

    L’Autorità osserva che l’obbligo del beneficiario di fornire informazioni sugli aiuti concessi «a partire dal momento in cui riceve la lettera di autorizzazione» è incompatibile con la norma secondo cui gli aiuti ricevuti nel caso di «qualsiasi periodo di tre anni» non possono superare la soglia de minimis. In tali circostanze, l’Autorità non può avere la certezza che il beneficiario percepisca chiaramente questo messaggio come un obbligo di notificare gli aiuti ricevuti durante «qualsiasi periodo di tre anni». L’Autorità, di conseguenza, mantiene la sua posizione iniziale secondo la quale, nella misura in cui le disposizioni in questione sono da considerarsi parte delle norme del regime, non si può concludere che esse garantiscano ex ante il rispetto delle disposizioni sugli aiuti de minimis (65).

    Indipendentemente da ciò, l’Autorità osserva che, almeno nelle versioni degli orientamenti interni SEE del settembre 2004 e del luglio 2005, il «regime legno» autorizzava una pratica secondo la quale un aiuto di Stato approvato, ad esempio, per la ricerca e lo sviluppo, poteva essere maggiorato con ulteriori aiuti concessi sotto forma di aiuti de minimis  (66). In linea con la decisione della Commissione nel caso Kahla Porzellan GmbH, l’Autorità ritiene che se l’aiuto supera la soglia de minimis, tenuto conto dei finanziamenti concessi alla stessa impresa in tre anni, l’importo totale debba essere considerato un aiuto di Stato (67). Su tale base, l’Autorità ritiene che una pratica in base alla quale la soglia de minimis viene rispettata solo per una parte dell’aiuto concesso a un’impresa implichi, per definizione, che l’importo totale concesso possa superare la soglia de minimis (68).

    Alla luce di quanto esposto finora, l’Autorità ritiene che le norme del «regime legno» non siano conformi alle norme de minimis e che il regime non possa essere autorizzato come compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

    4.   Conclusioni

    Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità norvegesi, l’Autorità è dell’avviso che il «regime legno» comporti la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, che non sono compatibili con l’accordo. Tuttavia, conformemente alla prassi della Commissione in materia, l’Autorità ritiene che, sebbene il «regime legno» sia, in quanto regime di aiuti, incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE, gli aiuti individuali concessi a titolo del «regime legno» che soddisfino le condizioni stabilite dalla guida sugli aiuti di Stato a favore delle PMI e/o della ricerca e lo sviluppo o le norme sostanziali dei regolamenti di esenzione per categoria sugli aiuti a favore delle PMI e sugli aiuti alla formazione possano essere dichiarati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE (69).

    Poiché il «regime legno» non è stato notificato all’Autorità di vigilanza, qualsiasi aiuto ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, concesso a titolo del «regime legno» costituisce un aiuto illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte. In virtù dell’articolo 14, parte II del protocollo 3 del citato accordo, l’Autorità decide che qualsiasi aiuto illegale che sia incompatibile con le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell’accordo SEE, deve essere recuperato presso i beneficiari, senza comunque pregiudicare i) la concessione di aiuti individuali che soddisfino le condizioni per poter essere considerati aiuti de minimis ai sensi della guida sugli aiuti di Stato o del regolamento de minimis; e ii) la concessione di aiuti individuali ritenuti compatibili perché conformi alla guida sugli aiuti di Stato a favore delle PMI e/o della ricerca e dello sviluppo o alle norme sostanziali contenute nei regolamenti di esenzione per categoria sugli aiuti a favore delle PMI e sugli aiuti alla formazione e che rispettino le intensità d’aiuto stabilite da tali strumenti,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il «regime legno» non è compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

    Articolo 2

    Gli aiuti individuali concessi a titolo del «regime legno» non costituiscono aiuti di Stato se soddisfano le condizioni sugli aiuti de minimis stabilite nella guida sugli aiuti di Stato o nel regolamento de minimis, a seconda di quale dei due strumenti fosse applicabile al momento della concessione dell’aiuto.

    Articolo 3

    Gli aiuti individuali concessi a titolo del «regime legno» che soddisfino le condizioni stabilite nella guida sugli aiuti di Stato a favore delle PMI e/o della ricerca e lo sviluppo, o che rispettino le norme materiali contemplate nei regolamenti di esenzione per categoria per gli aiuti a favore delle PMI e alla formazione, sono compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE fino a concorrenza dell’importo delle intensità di aiuto ammissibili.

    Articolo 4

    Le autorità norvegesi devono adottare le misure necessarie per recuperare l’aiuto di cui all’articolo 1, diverso da quelli cui si fa riferimento agli articoli 2 e 3.

    Articolo 5

    Il recupero deve essere effettuato tempestivamente e in conformità delle procedure previste dalla legislazione nazionale, a condizione che esse consentano l’esecuzione effettiva e immediata della decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi e gli interessi composti maturati a partire dalla data in cui essi sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero. Gli interessi devono essere calcolati sulla base dell’articolo 9 della decisione n. 195/04/COL (70).

    Articolo 6

    Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le autorità norvegesi devono informare l’Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate per conformarvisi.

    Articolo 7

    Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

    Articolo 8

    Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

    Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2008.

    Per l’Autorità di vigilanza EFTA

    Per SANDERUD

    Presidente

    Kurt JAEGER

    Membro del collegio


    (1)  Di seguito denominata «l’Autorità».

    (2)  Di seguito denominato «accordo SEE».

    (3)  Di seguito denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte».

    (4)  Norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 della parte I del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia) adottate ed emanate dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicate nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e nel supplemento SEE n. 32, pag. 1, recante la medesima data, da ultimo modificate dalla decisione n. 154/07/COL dell’Autorità del 3 maggio 2007 di seguito denominata «guida sugli aiuti di Stato»).

    (5)  Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20); regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33; e regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5). Quest’ultimo regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30) e il capitolo 12 della guida sugli aiuti di Stato (adottato con decisione n. 54/96/COL dell’Autorità di vigilanza, del 15 maggio 1996, GU L 245 del 26.9.1996, pag. 28). Tutti i regolamenti menzionati sopra sono stati integrati nell’allegato 15 dell’Accordo SEE [al punto 1, lettere da d) a f)].

    (6)  GU C 272 del 9.11.2006, pag. 19, e supplemento SEE n. 55 del 9.11.2006.

    (7)  Per informazioni più dettagliate riguardanti questo scambio di corrispondenza, si rimanda alla decisione n. 147/06/COL di avviare il procedimento d’indagine formale, una sintesi della quale è pubblicata nella GU C 272 del 9.11.2006, pag. 19, e nel supplemento SEE n. 55 del 9.11.2006. Il testo integrale della decisione è pubblicato sul sito web dell’Autorità: www.eftasurv.int

    (8)  I dettagli sulla pubblicazione sono citati nella nota 7 di cui sopra.

    (9)  Sezione 7.3.3 del libro bianco.

    (10)  Sezione 7.3.3 del libro bianco.

    (11)  Sezione 2.4.1 del libro bianco.

    (12)  Sezione 6.1.1 del libro bianco. Per quanto riguarda l’accento posto sull’industria norvegese, la sezione 6.1.1 del libro bianco prevede anche che (traduzione dell’Autorità di vigilanza): «Ai fini dell’aumento della creazione di valore è importante considerare sia la possibilità di ridurre i costi a livello di lavorazione che a livello di vendite e di aumentare e migliorare l’impiego/lo sfruttamento del materiale di legno prodotto in Norvegia.»

    (13)  La sezione 1.4 della relazione del gruppo di lavoro afferma che il regime legno non comprende la cultura della foresta, l’infrastruttura, il trasporto, i campi, i prodotti della foresta destinati a fini decorativi e la bioenergia, che sono destinatari di altre misure da parte del governo. La sezione 2.1 della relazione del gruppo di lavoro definisce la catena di valore basata sul settore forestale come comprendente tutti gli operatori interessati dal ceppo tagliato fino all’utilizzatore finale. Il settore forestale copre i fornitori (i proprietari e le associazioni di proprietari di foreste) e il livello commerciale (imprese del settore forestale, compreso il trasporto di terreno, la misurazione del legno e la rotazione, la silvicoltura e la pianificazione operativa ecc.). La produzione copre tutti i tipi di trasformazione del legno in prodotti idonei per gli utilizzatori finali, ma con l’accento sulla catena di lavorazione meccanica del legno (lavoro tradizionale in segherie e carpenterie e trasformazione successiva in porte, finestre, scale e altri elementi di costruzione, nonché produzione di mobili di legno, case in legno e oggettistica prodotta manualmente). Il mercato copre gli utilizzatori finali, ma comprende anche vari livelli commerciali e altri operatori del sistema di produzione basato sul settore forestale, quali i subappaltanti di beni e servizi relativi alla foresta e l’industria basata sulla foresta.

    (14)  Sezioni 1.5, 6.2 e 6.3 della relazione del gruppo di lavoro. Da maggio 2003 fanno parte del gruppo anche rappresentanti di fonti di finanziamento alternative e dell’ufficio del governatore della contea.

    (15)  Al ministero dell’Agricoltura si devono presentare relazioni annuali sull’esecuzione delle attività e sull’andamento del regime; esse costituiscono la base sia per la procedura di elaborazione del bilancio che per la stesura degli orientamenti destinati a Innovasjon Norge (in precedenza SND); cfr. le sezioni 1.5, 6.2 e 6.3 della relazione del gruppo di lavoro.

    (16)  Cfr. le osservazioni delle autorità norvegesi sulla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale.

    (17)  Si tratta di un documento guida che stabilisce alcuni limiti per i finanziamenti concessi da Innovasjon Norge (come l’esclusione di aiuti al funzionamento e di aiuti all’esportazione) e stabilisce che il finanziamento deve essere concesso nei limiti fissati dagli accordi internazionali ai quali aderisce la Norvegia.

    (18)  La lettera di assegnazione del 6 ottobre 2000 contiene informazioni sul bilancio per l’attuazione del «regime legno» e menziona l’obiettivo, il settore e i gruppi destinatari del regime.

    (19)  Le autorità norvegesi hanno anche fatto riferimento alla legge che disciplina Innovasjon Norge e alle sue condizioni generali per l’assegnazione di finanziamenti allo sviluppo, che contengono norme amministrative relative, fra l’altro, ai termini, alla documentazione, alle misure di controllo e al rimborso del finanziamento.

    (20)  Sono comprese anche disposizioni su cumulo, tassi di riferimento e calcolo degli aiuti.

    (21)  Le date delle versioni sono le seguenti: gennaio 2000; agosto 2001; giugno 2003; settembre 2004; e luglio 2005, e non presentano differenze sostanziali fra loro. Per semplicità, l’uso del termine «orientamenti interni SEE» si riferisce di seguito al testo dell’ultima versione e soltanto ove opportuno (a causa di differenze o aggiunte di testo) si fanno osservazioni sul testo delle precedenti versioni.

    (22)  La sezione 1.3 della relazione del gruppo di lavoro stabilisce che il finanziamento deve essere assegnato conformemente alle norme del SEE e la sezione 7.1 stabilisce che «Si deve seguire la legislazione dell’Accordo SEE in materia di aiuti di Stato. Il programma deve fissare i propri principi e le proprie prassi all’interno di queste norme.» Cfr. anche le osservazioni delle autorità norvegesi sulla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale.

    (23)  Cfr. le osservazioni delle autorità norvegesi sulla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale e il messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2008 delle autorità norvegesi (doc. n. 461470).

    (24)  Cfr. anche la sottosezione sul cofinanziamento e sul finanziamento al 100 % dei costi dei progetti nella sezione I-2.4 di seguito.

    (25)  Cfr. anche il bilancio riveduto (St. prp. nr. 61 (1999-2000)]. Si è fatto riferimento al regime legno in diversi modi compreso Treprogrammet e Verdiskapningsprogrammet for tre o per mezzo della raccomandazione originale del comitato permanente al Parlamento [Innst. S. nr. 208 (1998-1999)].

    (26)  2001: St. prp. nr. 1 (2000-2001) e bilancio riveduto [St. prp. nr. 84 (2000-2001)]; 2002: St. prp. nr. 1 (2001-2002) e bilancio riveduto [St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)]; 2003: St. prp. nr. 1 (2002-2003) e bilancio riveduto [St. prp. nr. 65 (2002-2003)]; 2004: St. prp. nr. 1 (2003-2004) e bilancio riveduto (St. prp. nr. 63); 2005: St. prp. nr. 1 (2004-2005) e bilancio riveduto [St. prp. nr. 65 (2004-2005)]. Nei primi quattro anni (2000-2003, entrambi compresi) il finanziamento per il regime legno è stato assegnato alla voce 71 del capitolo 1142 del bilancio di Stato, mentre negli ultimi due anni (2004 e 2005) è stato assegnato alla voce 71 del capitolo 1149.

    (27)  Lettera del 6 ottobre 2000 presentata all’Autorità di vigilanza dalle autorità norvegesi sotto forma di allegato 4 alle osservazioni delle autorità norvegesi sulla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale.

    (28)  Sezione 4.6 della relazione del gruppo di lavoro.

    (29)  Cfr. la lettera del 29 settembre 2005 inoltrata dalle autorità norvegesi all’Autorità di vigilanza, allegate ad una lettera del 3 ottobre 2005 della missione norvegese all’UE (doc. n. 345465).

    (30)  Cfr. la lettera del 29 settembre 2005, menzionata alla nota 29 e le osservazioni delle autorità norvegesi sulla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale.

    (31)  Sezioni 4.1–4.4 e 5 della relazione del gruppo di lavoro.

    (32)  Traduzione dell’Autorità di vigilanza.

    (33)  Nel caso di investimenti, l’intensità massima è del 7,5 % per le piccole e medie imprese e del 15 % le piccole imprese, mentre per i servizi di consulenza e le fiere commerciali il livello è fissato al 50 %.

    (34)  Sezioni 1.4 e 7.1 della relazione del gruppo di lavoro.

    (35)  Sezione 7.1 della relazione del gruppo di lavoro.

    (36)  Sebbene questa cifra possa essere definita come un aiuto d’importanza minore (de minimis), il Norsk Treteknisk Institutt aveva ricevuto anche altri aiuti.

    (37)  La richiesta di informazioni è formulata nel modo seguente: «EØS-regelverket — opplysningsplikt Tildelingen av tilskuddet skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder i 3 år fra tilsagnstidspunktet. Støttemottakeren må ikke motta mer enn til sammen 100 000 EUR (ca. kr 815 000,-) i støtte etter reglene for bagatellmessig støtte over et tidsrom på 3 år.»

    (38)  Sezione 4.2 della Guida.

    (39)  Quest’informazione è confermata dalle osservazioni alla proposta di bilancio dello Stato nel documento St. prp. nr. 1 (2000-2001) e nella relazione del gruppo di lavoro.

    (40)  Traduzione dell’Autorità della citazione seguente: «Norge eksporterer ca 85-90 % av produksjonen av tremasse og papirprodukter og ca 35 % av trelast-produksjonen. Leveransene til EU-land utgjør henholdsvis 70 % og 90 % av eksporten. Eventuelle strategier eller politiske vedtak innen EU som kan påvirke EUs import av skogindustriprodukter vil kunne få store konsekvenser for den norske skogsektoren.»

    (41)  Le statistiche elaborate da Eurostat per gli anni 1999 e 2004 (riguardanti sia le importazioni che le esportazioni di alcune varietà di legno raffinato e di legname da costruzione nell’ambito dell’UE, in cui il valore è espresso o in migliaia di metri cubi o in tonnellate), indicano che vi è un vasto commercio di prodotti del legno all’interno dell’UE. Le statistiche in materia indicano: i) importazioni intra EU-25 ed esportazioni di legno tondo «table fores51»; ii) importazioni EU-25 di polpa di legno, di carta e cartone «table fores62»; iii) esportazioni intra EU-25 di polpa di legno «table fores62»; iv) importazioni intra EU-25 di legno segato e di pannelli a base di legno «table fores61»; e v) esportazioni intra EU-25 di legno segato «table fores61». Le statistiche sono tutte consultabili al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/eurostat oppure prendendo contatto con Eurostat tramite il suo sito web.

    (42)  Cfr. la pagina web: http://www.ssb.no/muh/tab15-01.shtml che riporta la tabella 15 intitolata «Commercio con paesi selezionati da SITC a due cifre. Gennaio-marzo 2006. Milioni di corone».

    (43)  Il precedente capitolo 12 della guida sugli aiuti di Stato è stato cancellato dalla decisione n. 198/03/COL dell’Autorità, del 5 novembre 2003. Tuttavia, era già stato sostituito dal 1o febbraio 2003 dal regolamento (CE) n. 69/2001, di seguito denominato «il regolamento de minimis».

    (44)  Decisione n. 673/99 della Commissione, del 31 marzo 2000, relativa agli aiuti di Stato (GU C 184 dell’1.7.2000, pag. 25).

    (45)  Causa C-143/99 Adria Wien, Racc. 2001, pagg. I-8365.

    (46)  Cause riunite E-5/04, E-6/04 ed E-7/04 Fesil e Finnfjord [2005] Relazione della Corte EFTA, pag. 117, punto 77. Questa sentenza conferma la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee stabilita nella causa C-75/97 Belgio/Commissione [1999] Racc. I-3671, punto 33. Cfr. anche causa C-66/02 Italia/Commissione [2005] Racc. I-10901, punto 95.

    (47)  Cfr. in proposito la causa 730/79 Philip Morris/Commissione, Racc. 1989, pag. 2671, al punto 11, in cui si dichiara che «Allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto.»

    (48)  Causa C-310/99 Italia/Commissione, Racc. 2002, pagg. I-2289, punto 91. Nella causa C-66/02 Italia/Commissione, Racc. 2005, pagg. I-10901, punto 91, la Corte ha dichiarato «Nel caso di un regime d’aiuti, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche generali, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione […] al fine di verificare se il detto regime presenti elementi di aiuto Cfr. anche causa E-2/05 ESA/Islanda [2005] Relazione della Corte EFTA pag. 202, punto 24.

    (49)  Decisione n. 195/04/COL dell’Autorità di vigilanza, del 14 luglio 2004 (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37), modificata dalla decisione n. 319/05/COL dell’Autorità di vigilanza, del 14 dicembre 2005 (GU C 286 del 23.11.2006, pag. 9). Cfr. anche la causa T-195/01 Gibilterra/Commissione, Racc. 2001, pagg. II-3915. Occorre notare che, poiché l’istituzione iniziale del regime è stata «illegale» in termini di procedimento, anche tutte le successive modifiche di detto regime devono essere considerate come aiuti illegali.

    (50)  Cfr. decisione n. 327/99/COL dell’Autorità, del 16 dicembre 1999, relativa alla carta delle regioni assistite ed ai livelli di aiuto (Norvegia).

    (51)  Il precedente capitolo 25 della guida sugli aiuti di Stato a finalità regionale è stato sostituito dalla nuova guida il 6 aprile 2006 e dal regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione (integrato dalla decisione n. 157/2006, pubblicato nella GU L 89 del 29.3.2007, pag. 33, e nel supplemento SEE n. 15 del 29.3.2007, pag. 24). Il regolamento è entrato in vigore il 9 dicembre 2006.

    (52)  Cfr. i massimali (degli aiuti a finalità regionale) cui si fa riferimento nella tabella allegata agli orientamenti interni SEE e alla parte esplicativa sugli aiuti agli investimenti (sezione 4.6).

    (53)  La guida precedente per la ricerca e lo sviluppo è stata sostituita da nuovi orientamenti il 7 febbraio 2007.

    (54)  Le versioni del 2000 e del 2001 sembrano non fissare affatto un’intensità specifica degli aiuti per gli studi tecnici preparatori.

    (55)  Sezione 5.3, paragrafo 7, dell’allora capitolo 14 della guida sugli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

    (56)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 3, dei regolamenti di esenzione per categoria rispettivamente sugli aiuti a favore delle PMI e sugli aiuti destinati alla formazione. La conformità alle condizioni formali dell’esenzione per categoria esonera la misura di aiuto dall’obbligo di notifica.

    (57)  Sezione 4.4 della guida.

    (58)  Sezione 4.3 e 4.3.1 della guida.

    (59)  Il precedente capitolo della guida sugli aiuti di Stato a favore delle PMI è stato sostituito dal regolamento di esenzione per categoria sulle PMI a partire dal 26 giugno 2002.

    (60)  Tali misure comprendono misure simili al miglioramento delle prestazioni («kompetansehevning»).

    (61)  La pratica consistente nel finanziare il 100 % dei costi di un progetto solleva sia il problema dell’esistenza di aiuti di Stato che il problema della compatibilità. Dal momento che la relazione del gruppo di lavoro fa riferimento a questa possibilità, l’Autorità presume che il regime preveda tale prassi e che si debba valutare la compatibilità delle disposizioni che disciplinano questa prassi (questa sezione). La questione dell’esistenza (o dell’assenza) di aiuti di Stato sarà rilevante solo ai fini del recupero.

    (62)  Sezione 5.3, paragrafo 7, dell’allora capitolo 14 sugli aiuti alla ricerca e allo sviluppo.

    (63)  Secondo le autorità norvegesi è la data in cui le autorità norvegesi hanno accordato l’autorizzazione («tilsagn») che determina se alla sovvenzione in questione sia applicabile il precedente capitolo 12 della Guida sugli aiuti di Stato oppure il successivo regolamento de minimis.

    (64)  Cfr. a questo proposito il riferimento alla «modalità di controllo» nella guida sugli aiuti di Stato.

    (65)  Il fatto che molte autorizzazioni possano essere al di sotto della soglia de minimis non è rilevante dal momento che l’Autorità, allo scopo di analizzare la compatibilità degli aiuti di Stato, si limita a esaminare i termini del «regime legno». La situazione fattuale sarà rilevante ai fini della questione del recupero.

    (66)  Cfr. la descrizione della pratica nella sezione I-2.5 di cui sopra.

    (67)  Decisione 2003/643/CE della Commissione, del 13 maggio 2003, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore delle imprese Kahla Porzellan GmbH e Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (GU L 227 dell’11.9.2003, pag. 12. Analogamente, quando si valuta se sono state rispettate le relative intensità degli aiuti fissate dalla Guida sugli aiuti di Stato, si deve tener conto dell’importo totale degli aiuti concessi alla stessa impresa.

    (68)  Occorre notare che si devono rispettare anche le intensità di aiuto corrispondenti. Qualora venga concesso un aiuto de minimis abbinato ad altri aiuti, l’importo totale non può superare le intensità massime fissate per le varie categorie di aiuto. Questo aspetto, ovviamente, è rilevante solo quando gli aiuti totali non hanno le caratteristiche di aiuti de minimis.

    (69)  Cfr. per esempio, la decisione 2004/343/CE della Commissione, del 16 dicembre 2003, concernente il regime di aiuto attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà (GU L 108 del 16.4.2004, pag. 38), la decisione 2003/86/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (Spagna) (GU L 40 del 14.2.2003, pag. 11).

    (70)  Cfr. nota 49.


    ALLEGATO I

    COSTI AMMISSIBILI STABILITI NEGLI ORIENTAMENTI INTERNI SEE

    Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI) (1) i costi ammissibili sono i) i servizi di consulenza prestati da consulenti esterni (esclusi quelli di natura permanente o periodica e quelli relativi a spese di gestione ordinarie); ii) la partecipazione, per la prima volta, a fiere e mostre; e iii) il collegamento in rete e la cooperazione sia nella fase di costituzione che in quella di avvio. La fase di costituzione prevede finanziamenti per l’individuazione dei partner di lavoro, per l’elaborazione di strategie, per l’organizzazione e la formalizzazione della cooperazione ecc. La fase di avvio copre i costi amministrativi per la gestione della cooperazione durante i primi tre anni (in progressiva diminuzione) e le «azioni comuni straordinarie». Un esempio di queste azioni è rappresentato dal «miglioramento delle competenze», ma il finanziamento a titolo di «azioni comuni straordinarie» si può concedere anche ad altre misure simili sia durante la fase di costituzione che, in un secondo momento, durante la fase operativa.

    Ai fini della concessione di aiuti alla formazione si distingue fra la formazione generale e la formazione specifica. Quest’ultima copre i corsi direttamente e principalmente applicabili al posto di lavoro attuale o futuro del dipendente, che trasmettono competenze non trasferibili (o trasferibili solo in parte) ad altre imprese o settori di lavoro. La formazione generale è una formazione che prevede corsi applicabili non soltanto al posto di lavoro attuale o futuro del dipendente, ma che trasmette competenze trasferibili in larga misura ad altre entità e che migliorano sensibilmente l’occupabilità del dipendente.

    I costi ammissibili per la formazione sono i costi per il personale docente; le spese di viaggio dei formatori e dei partecipanti alla formazione; altre spese correnti (come ad esempio materiali e forniture); l’ammortamento di strumenti e attrezzature (nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione); il costo dei servizi di orientamento e di consulenza collegati al progetto di formazione; i costi del personale docente fino a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili menzionati. Si possono prendere in considerazione esclusivamente le ore di partecipazione effettiva al corso di formazione, dopo aver dedotto qualsiasi ora produttiva o suo equivalente. I costi ammissibili devono essere accompagnati da documenti giustificativi trasparenti e dettagliati.

    Per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo, gli orientamenti interni SEE prevedono che i costi ammissibili siano i costi di personale (ricercatori, tecnici e assistenti, impiegati esclusivamente in attività di ricerca e sviluppo), gli strumenti, le attrezzature, gli spazi di lavoro e gli edifici (utilizzati permanentemente ed esclusivamente per l’attività di ricerca e sviluppo); i servizi di consulenza e servizi correlati (impiegati esclusivamente nel contesto dell’attività di ricerca e sviluppo) e le attività di amministrazione direttamente legate alla ricerca e allo sviluppo. Alti costi ammissibili potrebbero essere le spese di gestione per esempio per materiali, forniture e prodotti simili direttamente legati all’attività di ricerca e sviluppo.

    Per quanto riguarda gli «investimenti» (da parte delle PMI e nel contesto degli aiuti a finalità regionale) i costi ammissibili sono gli edifici, gli stabilimenti, le attrezzature, gli investimenti fondamentali nonché le spese relative ai brevetti e all’acquisizione di brevetti, di licenze e di competenze tecniche. Norme speciali sono previste per progetti nei quali i costi d’investimento superano i 50 milioni di EUR.

    Non si possono concedere aiuti al funzionamento (definito come compiti o spese ordinarie per la distribuzione, la commercializzazione e la contabilità).


    (1)  Negli orientamenti interni SEE sono indicati soltanto gli elementi principali della definizione delle PMI. Per il resto, si fa riferimento alla definizione originale contenuta nella guida sugli aiuti di Stato.


    ALLEGATO II

    TASSI MASSIMI DI FINANZIAMENTO PER I DIVERSI REGIMI GESTITI DA INNOVASJON NORGE: DIMENSIONI DELLE IMPRESE E SETTORI AMMISSIBILI AGLI AIUTI

    Le parentesi ( ) indicano che il regime riguarda soltanto eccezionalmente i fini e/o il tipo di imprese indicati

    Può essere concesso un importo fino a un massimo di 100 000 EUR in tutti i regimi in base alla norme sugli aiuti de minimis


    Misura - Regime

    Obiettivo

    PMI (< 250 dipendenti e altri due criteri)

    Grandi imprese

    Piccole imprese

    (< 50 dipendenti e altri due criteri)

    Medie imprese

    (< 250 dipendenti e altri due criteri)

    «Landsdekkende innovasjonsordning»

    Investimenti

    15 %

    7,5 %

    0

     

    Aiuti «soft»

    50 %

    0

     

    Aiuti alla formazione (non sono concessi da parte di LI per il momento)

    (specifica/generale - 35 %/70 %)

    (specifica/generale - 25 %/50 %)

     

    R&S:

     

     

    Attività di sviluppo per la commercializzazione.

    35 %

    25 %

    Studi tecnici preparatori

    75 %

    50 %

    (Ricerca individuale, studi tecnici preparatori)

    (60 % 75 %)

    (50 % 75 %)

    «OFU/IFU»

    R&S:

     

     

    Attività di sviluppo per la commercializzazione.

    35 % (settore regionale + 5 %)

    25 % (settore regionale + 5 %)

    Studi tecnici preparatori

    75 %

    50 %

    (Ricerca individuale, studi tecnici preparatori)

    (60 % 75 %)

    (50 % 75 %)

    «Tilskudd til fylkeskommunene for regional udvikling»

    Investimenti:

     

     

    zona A

    30 %

    25 %

    B

    25 %

    20 %

    C

    20 % (25 %) (1)

    10 % (15 %)

    Aiuti «soft»

    50 %

    0

    Aiuti alla formazione

    specifica/generale - 40 %/75 %

    specifica/generale - 30 %/55 %

    R&S:

     

     

    Attività di sviluppo per la commercializzazione.

    40 %

    30 %

    Studi tecnici preparatori

    75 %

    55 %

    (Ricerca individuale, studi tecnici preparatori)

    (65 % 75 %)

    (55 % 75 %)

    «Omstilling og nyskapning»

    Investimenti:

     

     

    al di fuori del settore regionale

    15 %

    7,5 %

    0

    all’interno del settore regionale

    zona A: 30 %, B: 25 % e C: 20 % (25 %) (2)

    zona A: 25 %, B: 20 % e C: 10 % (15 %)

    Aiuti «soft»:

     

     

    al di fuori del settore regionale

    50 %

     

    all’interno del settore regionale

    50 %

     

    Aiuto alla formazione:

     

     

    al di fuori del settore regionale

    specifico/generale - 35 %/70 %

    specifico/generale - 25 %/50 %

    all’interno del settore regionale

    specifico/generale - 40 %/75 %

    specifico/generale - 30 %/55 %

    R&S:

     

     

    Al di fuori del settore regionale:

     

     

    attività di sviluppo per la commercializzazione.

    35 %

    25 %

    Studi tecnici preparatori

    75 %

    50 %

    (Ricerca individuale, studi tecnici preparatori)

    (60 % 75 %)

    (50 % 75 %)

    All’interno del settore regionale:

     

     

    Attività di sviluppo per la commercializzazione.

    40 %

    30 %

    Studi tecnici preparatori

    75 %

    55 %

    (Ricerca individuale, studi tecnici preparatori)

    (65 % 75 %)

    (55 % 75 %)

    «Etablererstipend»

    Aiuti de minimis

    Massimo 400 000 (in casi speciali un importo maggiore che non deve superare 100 000 EUR)


    (1)  Un importo fino al 25 %/15 % può essere concesso per misure che si prevede abbiano un forte impatto sotto il profilo distrettuale. Nelle contee di Vest-Agder, Rogaland e Hordaland il massimale degli aiuti non deve superare il 20 %/10 %.

    (2)  Un importo fino al 25 %/15 % può essere concesso per misure che si prevede abbiano un forte impatto sotto il profilo regionale. Nelle contee di Vest-Agder, Rogaland e Hordaland il massimale degli aiuti non deve superare il 20 %/10 %.


    Az oldal tetejére