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Document E2006C0227

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 227/06/COL, del 19 luglio 2006 , relativa ad aiuti di Stato a favore di Farice hf. (Islanda)

GU L 36 del 5.2.2009, p. 69–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/227(2)/oj

5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/69


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 227/06/COL

del 19 luglio 2006

relativa ad aiuti di Stato a favore di Farice hf. (Islanda)

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24,

VISTO l’articolo 1, paragrafo 2, della parte I e l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 10, della parte II del protocollo 3 dell’accordo sulla vigilanza e la Corte,

VISTA la guida dell’autorità (4) all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE, in particolare il capitolo 17 sulle garanzie statali ed il capitolo 19 sulla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese,

VISTA la decisione dell’autorità n. 125/05/COL di avviare il procedimento di indagine formale riguardo all’aiuto di Stato a favore di Farice hf. che invitava le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito (5),

considerando quanto segue:

I.   ANTEFATTI

1.   PROCEDIMENTO

Con lettera del 27 febbraio 2004 della Missione islandese presso l’Unione europea, che trasmetteva una lettera del ministero delle Finanze del 26 febbraio 2004, le autorità islandesi hanno notificato all’autorità una garanzia statale a favore di un progetto di cavo sottomarino in Islanda, il cosiddetto progetto Farice. La lettera è pervenuta ed è stata protocollata il 1o marzo 2004 (evento n. 257593).

Informazioni aggiuntive sono state presentate dalla Missione islandese con lettera del 14 maggio 2004, che trasmetteva una lettera del ministero delle Finanze islandese del 13 maggio 2004. La lettera è stata ricevuta e protocollata dall’autorità il 14 maggio 2004 (evento n. 281472).

Dopo vari scambi di corrispondenza (6), con lettera del 26 maggio 2006 l’autorità ha informato le autorità islandesi che aveva deciso di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’autorità di vigilanza e sulla Corte, in merito all’aiuto di Stato a favore di Farice hf.

La decisione dell’autorità n. 125/05/COL di avviare il procedimento d’indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel relativo supplemento SEE (7). L’autorità ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. L’autorità non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate.

Le autorità islandesi hanno presentato le loro osservazioni alla decisione n. 125/05/COL con lettera del 28 giugno 2005 (evento n. 324236).

Come specificato nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, nell’ambito di un procedimento distinto relativo alla concorrenza, l’autorità aveva espresso determinate riserve a livello di concorrenza con lettera del 31 gennaio 2003 indirizzata a Farice hf. L’autorità aveva inoltre richiesto informazioni concernenti il progetto Farice che erano rilevanti per la valutazione degli effetti del progetto sulla concorrenza. Con lettera del 6 maggio 2004 l’autorità ha inviato una richiesta ufficiale di informazioni a Farice hf. (8), la cui risposta è pervenuta all’autorità il 21 ottobre 2004. Il procedimento distinto di concorrenza è stato chiuso con lettera dell’autorità del 2 giugno 2006 (evento n. 1072261).

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1.   DESCRIZIONE DEL PROGETTO FARICE

Il progetto Farice riguarda la realizzazione e la gestione di un cavo sottomarino di telecomunicazioni che collega Islanda e isole Færøer alla Scozia.

Dal 1994 l’Islanda e le isole Færøer sono collegate a livello internazionale mediante il cavo di telecomunicazioni sottomarino CANTAT-3. CANTAT-3 è stato realizzato nell’ambito di un consorzio. L’accesso a CANTAT-3 è stato garantito attraverso l’adesione al consorzio (9), mediante diritti di utilizzo non annullabili ed affittando capacità dal membro del consorzio Teleglobe. CANTAT-3 ha punti di collegamento in Canada, Islanda, Isole Færøer, Danimarca, Regno Unito e Germania. Con lo sviluppo dei sistemi via cavo transatlantici in concorrenza con CANTAT-3, i fondatori di CANTAT-3 hanno avuto accesso ad altre connessioni più economiche. Le parti dell’Islanda e delle isole Færøer, tuttavia, dovevano continuare a dipendere dalla connessione CANTAT-3. Si trattava di una considerazione di cui tali parti dovevano tener conto in occasione dello sviluppo di una nuova connettività. Il cavo CANTAT-3 presentava inoltre determinate limitazioni tecniche, in quanto si tratta di un cavo di vecchia generazione con capacità limitata e non sempre affidabile. Le autorità islandesi hanno presentato una panoramica dei vari problemi riscontrati con la connessione CANTAT-3 nel periodo 1995-2003. Nessun altro singolo progetto internazionale di rete in fibra ottica ha interessato questi due paesi dal 1994, nonostante una crescita generale della capacità delle tratte internazionali ed interregionali di telecomunicazioni. Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità islandesi, l’isolamento geografico dei due paesi e le dimensioni limitate del mercato hanno ostacolato tale sviluppo.

Secondo le previsioni, i costi dei collegamenti via satellite, che servono come seconda connettività, dovrebbero aumentare e, in ogni caso, non sono considerati adeguati per la trasmissione del traffico Internet sensibile al ritardo («delay sensitive»). Per affrontare l’aumento del traffico di telecomunicazioni, era necessario sviluppare un’alternativa.

Il progetto Farice è un’iniziativa dell’operatore islandese di telecomunicazioni (all’epoca controllato quasi al 100 % dallo Stato) Landssími Íslands hf [di seguito «Síminn» (10)] e dell’operatore storico di telecomunicazioni delle isole Færøer, Føroya Tele, che hanno previsto lo sviluppo di un cavo sottomarino che collegasse Reykjavík, Tórshavn ed Edimburgo. Nel 2002 è risultato tuttavia chiaro che il progetto Farice non era in grado di svilupparsi su una base puramente commerciale (11). Uno studio di fattibilità condotto nel marzo 2002 ha concluso che non sarebbe stato possibile finanziare il progetto tramite un finanziamento convenzionale. Si è cercato di costituire un’ampia alleanza a sostegno del progetto per assicurarne la realizzazione, il che ha determinato le due decisioni illustrate in appresso.

In primo luogo, le autorità della comunicazione dell’Islanda e delle isole Færøer hanno partecipato alla preparazione del progetto. In particolare, i principali finanziatori, Síminn e Føroya Tele, hanno specificato che non erano interessati a fornire le garanzie necessarie per il prestito per conto dell’intero mercato delle telecomunicazioni (12). Lo Stato islandese ha dunque dovuto partecipare e contribuire attivamente al progetto.

In secondo luogo, è stato ritenuto importante che Og Vodafone, operatore di rilievo sul mercato islandese delle telecomunicazioni, partecipasse attivamente al progetto. Si è deciso che, onde realizzare e gestire il nuovo sistema di trasmissione, doveva essere costituita, oltre a Farice hf., anche una società di holding, Eignarhaldsfélagið Farice ehf. (di seguito «E-Farice») (13). Tale società, che deteneva tutte le azioni islandesi di Farice, doveva acquisire la capacità di Og Vodafone in CANTAT-3. Un’offerta simile è stata fatta a Síminn il che, secondo la relazione IBM (14) presentata dalle autorità islandesi, ha fatto sì che E-Farice gestisse l’intera connettività internazionale per l’Islanda. Come specificato nella notifica, si presupponeva che la capacità di CANTAT-3 venisse gestita e venduta da E-Farice (15).

Nel 2002 è stata costituita la nuova società a responsabilità limitata (Farice hf.) allo scopo di preparare, realizzare e gestire un sistema sottomarino di comunicazioni via cavo per trasferire le telecomunicazioni ed il traffico Internet tra l’Islanda, le isole Færøer ed il Regno Unito. Secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi, gli azionisti di tale società erano Síminn (47,33 %), Og Vodafone (1,33 %), il governo islandese (27,33 %), tre altri operatori islandesi che detenevano assieme il 3,99 %, Føroya Tele (17,33 %), e due altri operatori delle telecomunicazioni delle isole Færøer, che detenevano ciascuno l’1,33 % (16). Il nuovo cavo Farice comprende un backhaul per l’Islanda (17) (da Seyðisfjörður a Reykjavík), una sezione sottomarina (da Seyðisfjörður a Dunnet Bay), un backhaul delle isole Færøer (da Funningsfjörður a Tórshavn) ed un backhaul britannico (da Dunnet Bay a Edimburgo). Non è stata bandita alcuna gara pubblica d’appalto per decidere in merito alla gestione del cavo, che è stata assegnata a Farice hf. Secondo il piano aziendale, i costi di investimento previsti del progetto Farice erano in totale pari a 48,9 Mio EUR.

Un accordo degli azionisti del 12 settembre 2002 prevedeva che la politica dei prezzi di Farice dovesse basarsi sui principi dell’orientamento ai costi, di trasparenza e di non discriminazione.

Le autorità islandesi hanno inoltre precisato che l’utilizzo del cavo Farice è aperto nello stesso modo agli operatori stranieri e nazionali, a termini e prezzi uguali. L’accordo degli azionisti è aperto anche ai nuovi azionisti. Esso prevede, tuttavia, che agli azionisti esistenti verrà sempre offerta la possibilità di mantenere il loro livello di partecipazione nella società in caso di aumento del capitale sociale (sezione 7 dell’accordo degli azionisti).

L’inaugurazione ufficiale del cavo di trasmissione sottomarino Farice è avvenuta nel febbraio 2004.

2.2.   DESCRIZIONE DEL SOSTEGNO CONCESSO DELLO STATO ISLANDESE

a)   La garanzia del prestito

L’oggetto della notifica è la concessione da parte dello Stato di una garanzia su un prestito di 9,4 Mio EUR a favore di Farice (di seguito «il prestito a termine A»). Tale prestito fa parte di un pacchetto più ampio di prestiti a lungo termine per un importo massimo di 34,5 Mio EUR.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi, in particolare come si può evincere dall’accordo del 27 febbraio 2004 (di seguito «l’accordo di prestito») tra Farice hf, Íslandsbanki hf., altre istituzioni finanziarie ed altri garanti, i prestiti sottoscritti per un importo massimo di 34,5 Mio EUR vanno suddivisi nel modo seguente:

Prestito

Mio EUR

Mutuante

Tasso di interesse (18)

Periodi di interesse

Rimborso

Garante

Numero di rate

Inizio del rimborso

A

9,4

The Nordic Investment Bank

Euribor + 0,18 % annuo

6 mesi

8 pagamenti semestrali

settembre 2011

governo islandese

B

4,7

The Nordic Investment Bank

Euribor + 0,80 % annuo

6 mesi

5 pagamenti semestrali

settembre 2009

Landssími Íslands hf. (Síminn)

4,7

Íslandsbanki hf.

C

4,7

Føroya banki

Euribor + 1,00 % annuo

3 mesi

10 pagamenti trimestrali

settembre 2009

Telefon verkið P/F

D

11,0

Íslandsbanki hf.

Euribor + 1,50 % annuo

1 mese

48 pagamenti mensili

settembre 2005

Nessuno

La garanzia statale per il prestito a termine A è una garanzia di recupero, ossia Farice hf. sarà interamente responsabile del pagamento del prestito ed il creditore dovrà esaurire i mezzi di ricorso per il recupero prima che possa intervenire la garanzia statale. Farice hf. ha pagato anticipatamente un premio annuale dello 0,5 % (stabilito dal Icelandic National Debt Management) al momento della conclusione dell’accordo di prestito e della garanzia statale. Il pagamento anticipato ammontava a 438 839 EUR, ossia il 4,7 % dell’importo del prestito. È stata inoltre addebitata una commissione di garanzia di 120 000 ISK.

Una precedente garanzia di recupero è stata sottoscitta nel luglio 2003 relativamente ad un prestito ponte di 16 Mio EUR. La garanzia di recupero copriva 6,4 Mio EUR, ossia il 40 % di tale prestito. Il prestito ponte è stato erogato al momento della concessione dei prestiti a lungo termine per 34,5 Mio EUR e la garanzia di recupero per il prestito ponte ha cessato di esistere il giorno stesso. Farice hf. ha pagato una commissione di garanzia dello 0,50 % e diritti di garanzia pari a 120 000 ISK per detta garanzia.

b)   L’aumento della partecipazione del governo islandese

All’inizio di gennaio 2003 la partecipazione dello Stato in Farice hf. è passata da un iniziale 27,33 % al 46,5 %. Secondo quanto specificato dalle autorità islandesi nella loro risposta del giugno 2004,

«con l’evoluzione del piano aziendale, le esigenze di finanziamento della società sono diventate più chiare ed è stato deciso di aumentare il capitale sociale dell’impresa. Tutti gli operatori in Islanda e nelle isole Færøer sono stati invitati ad acquistare azioni in occasione dell’aumento del capitale sociale. Poiché Síminn ha chiarito che l’impresa non intendeva fornire più del 33,33 % del capitale sociale e che Telefonverkið avrebbe fornito il capitale sociale necessario per il sito delle isole Færøer (19,93 %), il governo islandese ha dovuto fornire il 46,53 % del capitale sociale necessario, in quanto gli altri operatori islandesi non avevano la capacità finanziaria per acquisire più dell’1,2 % del capitale sociale.»

Come specificato dalle autorità islandesi, il capitale sociale complessivo di Farice hf. è salito da 327 000 EUR a più di 14 Mio EUR. I dettagli relativi alle partecipazioni dei vari azionisti sono presentati nella tabella seguente (19):

Capitale sociale di Farice hf. (importi in migliaia di ISK)

 

Fase preparatoria

Gennaio 2003

Giugno 2003

 

ISK

EUR (20)

Partecipazione

ISK

EUR

Partecipazione

ISK

EUR

Partecipazione

Eignarhaldsfélagið Farice ehf.

 

 

 

947 944

11 242

79,90 %

947 944

11 242

79,90 %

Governo islandese

8 200

90

27,33 %

552 067

6 547

46,53 %

491 737

5 831

41,45 %

Síminn

14 200

155

47,33 %

395 477

4 690

33,33 %

352 259

4 177

29,69 %

Og Vodafone

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

103 949

1 232

8,76 %

Lína.NET

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

400

5

0,03 %

Fjarski ehf.

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

400

5

0,03 %

RH-NET

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

400

5

0,03 %

Telefonverkið

5 200

57

17,33 %

236 486

2 804

19,93 %

236 486

2 804

19,93 %

Kall

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

400

5

0,03 %

SPF spf.

400

4

1,33 %

400

5

0,03 %

400

5

0,03 %

Totale

30 000

327

100,00 %

1 186 430

14 070

100,00 %

1 186 430

14 070

100,00 %

3.   AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

Nella decisione n. 125/05/COL di avvio del procedimento di indagine formale, l’autorità è giunta alla conclusione preliminare che la garanzia statale e l’aumento della partecipazione dello Stato islandese in Farice hf. costituivano aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

L’autorità nutriva dubbi in merito al fatto che le misure di sostegno dello Stato islandese potessero essere dichiarate compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE. Nella decisione di avvio del procedimento di indagine l’autorità ha sollevato dubbi sul fatto che le misure d’aiuto — per essere compatibili con le norme dell’accordo SEE — fossero proporzionate ai loro obiettivi e non falsassero la concorrenza in misura contraria al comune interesse. Tali dubbi riguardavano in particolare la questione dell’accesso non discriminatorio alla rete. Inoltre, poiché l’idea originale era quella di far passare anche la capacità di CANTAT-3 attraverso E-Farice hf., vi erano dubbi sul fatto che venisse eliminata la concorrenza nel settore della connettività verso l’Islanda, in quanto sul mercato sarebbe rimasto un unico fornitore.

4.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ISLANDESI

Nelle proprie osservazioni sulla decisione n. 125/05/COL del 28 giugno 2005, le autorità islandesi riaffermano che il progetto Farice non configura un caso di aiuto di Stato. Secondo le autorità islandesi, la garanzia sul prestito e l’aumento della partecipazione del governo al capitale sociale sono in linea con le disposizioni in materia di aiuti di Stato. Il progetto Farice costituisce inoltre un’infrastruttura ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Tuttavia, come affermato in una lettera precedente datata 21 gennaio 2005, le autorità islandesi ritengono che un aiuto di Stato sarebbe compatibile con l’articolo 61, paragrafo 3, lettere b) e c), dell’accordo SEE.

Le autorità islandesi giustificano la necessità delle misure in questione in base al fatto che la connettività in materia di telecomunicazioni e di accesso a banda larga sono una fase necessaria per la modernizzazione della società e dell’economia dell’UE e che sono un aspetto fondamentale dell’agenda di Lisbona nonché un presupposto per lo sviluppo del piano di azione e-Europe.

Tenuto conto della sua posizione geografica, l’Islanda è particolarmente dipendente dall’accesso ad una connettività economica ed affidabile a livello di telecomunicazioni. La connettività attualmente esistente non è né soddisfacente né affidabile o accettabile per le economie dell’Islanda e delle isole Færøer che dipendono dalle telecomunicazioni a causa delle limitazioni tecniche di CANTAT-3.

In queste circostanze, la partecipazione dello Stato derivava dalla necessità di rendere il progetto redditizio. Senza la partecipazione dello Stato il progetto sarebbe stato ritardato o non sarebbe stato affatto avviato.

Le autorità islandesi ritengono che i vantaggi dati dalla garanzia di una fornitura affidabile di servizi delle telecomunicazioni in Islanda superino gli svantaggi di una certa distorsione di concorrenza per gli altri concorrenti.

Prima della costituzione di Farice, sono state tenute riunioni introduttive con gli operatori islandesi nell’ambito delle quali soltanto tre degli operatori «più piccoli» hanno accettato di acquistare le azioni della società. Secondo le autorità islandesi, sono stati compiuti considerevoli sforzi per cercare parti fondatrici, non fissando alcun limite minimo per i conferimenti al capitale sociale. Le autorità islandesi sostengono pertanto che vi è stata una partecipazione molto estesa date le circostanze specifiche del progetto.

Le autorità islandesi sottolineano che la sezione 7 dell’accordo degli azionisti prevede un diritto di prelazione delle società fondatrici di Farice hf. Tale diritto è equivalente a quello previsto all’articolo 34 della legge islandese n. 2/1995 sulle società pubbliche a responsabilità limitata, ai sensi del quale gli azionisti sono autorizzati a sottoscrivere nuove azioni in rapporto diretto con le loro partecipazioni. Tale diritto è trasferibile e, inoltre, ogni azionista può sempre decidere non di esercitare il diritto di prelazione. Inoltre, la sezione 7(2) dell’accordo degli azionisti prevede che questi si sforzino di garantire che nuove parti possano partecipare all’aumento di capitale nonostante i diritti di prelazione.

L’accordo degli azionisti prevede che i prezzi vengano fissati in maniera trasparente e non discriminatoria alle condizioni di mercato. La politica dei prezzi della società si baserà sui principi di orientamento dei costi, di trasparenza e di non discriminazione. Le autorità islandesi paragonano il progetto Farice alla situazione di cui alla decisione della Commissione N 307/2004, relativa ad un progetto di infrastruttura a banda larga nel Regno Unito destinato a fornire servizi a banda larga di massa ad imprese e cittadini nelle zone rurali e periferiche della Scozia. Secondo le loro informazioni, i prezzi per la capacità sul sistema Farice sono probabilmente i più elevati per servizi simili in tutto il Nord-Atlantico. Questo è una delle ragioni per le quali il volume venduto nel 2005 corrisponde a meno del 5 % della capacità attualmente installata su Farice.

Per quanto riguarda la questione dell’accesso aperto, le autorità islandesi sottolineano che l’accesso all’infrastruttura è aperto, trasparente e non discriminatorio.

Le autorità islandesi ritengono infine che, anche qualora venisse constatata la presenza di aiuti di Stato, l’importo complessivo di detti aiuti sarebbe limitato. Poiché si tratta in particolare di una garanzia di prestito, un importo limitato di questo tipo non può essere considerato contrario all’interesse comune ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE. Per quanto concerne l’aumento della partecipazione dello Stato islandese, le autorità islandesi hanno sostenuto che «lo scopo iniziale della costituzione di Farice hf. nel settembre 2002 era soltanto la preparazione per la realizzazione e la gestione del sistema di comunicazione via cavo sottomarino. A quel punto, la necessità finanziaria dell’intero progetto — né l’assetto proprietario definitivo — non era stata decisa in via definitiva […] Nessuna impresa sarebbe in grado di intraprendere l’effettiva realizzazione e gestione del cavo […] Il primo aumento di capitale nel gennaio 2003 non era pertanto un normale “aumento del capitale sociale” di un’impresa, ma era in effetti simile alla costituzione di una nuova impresa con un nuovo scopo societario.» Il fatto che gli operatori privati detenessero la maggior parte delle azioni in tutte le fasi e che apportassero contributi sostanziali all’impresa contemporaneamente allo Stato islandese, dimostra che un eventuale aiuto di Stato sarebbe molto limitato.

Per quanto riguarda le riserve in materia di concorrenza (cfr. la sezione II.3.2 della decisione n. 125/05/COL), le autorità islandesi affermano che attualmente né Farice hf. né E-Farice ehf. prevedono in alcun modo di acquistare o affittare maggiore capacità CANTAT-3 e che le discussioni con Teleglobe a suo tempo non hanno mai condotto ad alcun accordo. È stato inoltre dimostrato che, a causa dei prezzi elevati di Farice, i clienti hanno utilizzato sempre di più la capacità CANTAT-3, che è in grado di competere con Farice hf.

II.   VALUTAZIONE

1.   ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 61, PARAGRAFO 1, DELL’ACCORDO SEE

L’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

1.1.   LA GARANZIA DEL PRESTITO DELLO STATO ISLANDESE

In generale, una garanzia statale consente al beneficiario di ottenere un prestito a condizioni migliori di quelle solitamente conseguibili sui mercati finanziari. Le garanzie concesse dallo Stato possono pertanto rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE.

Tuttavia, nelle disposizioni del capitolo 17.4(2) degli orientamenti in materia di garanzie statali della guida sugli aiuti di Stato dell’autorità (di seguito «la guida»), l’autorità ha previsto una situazione nella quale una garanzia statale ad hoc non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. A tal fine, la garanzia statale deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)

il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie;

b)

il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato;

c)

la garanzia è connessa ad una operazione finanziaria specifica, è circoscritta ad un importo massimo predeterminato, non assiste più dell’80 % del prestito in essere e non è prorogabile;

d)

per la garanzia prestata viene pagato il prezzo di mercato (che dipende, in particolare, dall’importo e dalla durata della garanzia, dalle coperture fornite dal mutuatario, dalla situazione finanziaria del medesimo, dal settore economico, dalle prospettive, dalla frequenza degli inadempimenti e da altre condizioni economiche).

L’autorità valuterà dunque in primo luogo se la garanzia statale a favore di Farice hf. per il prestito a termine A soddisfa le quattro condizioni previste dalla guida, il che esclude la presenza di aiuto di Stato. Soltanto in caso di una conclusione negativa a tale proposito l’autorità valuterà le singole condizioni dell’accordo dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

1.1.1.   Condizioni che escludono l’esistenza di aiuto — Capitolo 17.4(2) della guida sugli aiuti di Stato

Secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi, il progetto non si sarebbe potuto sviluppare su base puramente commerciale e richiedeva la partecipazione dello Stato. Sebbene Farice hf. non fosse tecnicamente in difficoltà finanziarie (prima condizione), poteva soltanto garantire un prestito di 11 Mio EUR a condizioni di mercato (prestito D). Il fatto che le banche abbiano richiesto non solo una garanzia dallo Stato per il prestito a termine A ma anche una garanzia dai due precedenti monopolisti statali delle telecomunicazioni (Síminn per il prestito a termine B e Telefonverkið P/F per il prestito a termine C), che appartenevano ancora ai rispettivi Stati, dimostra che Farice non era in grado di ottenere un prestito a condizioni di mercato senza l’intervento dello Stato. La seconda condizione non è dunque soddisfatta.

Per quanto riguarda la terza condizione, l’autorità ha ritenuto, in via preliminare, nella decisione di avvio di indagine formale, che la garanzia statale copra il 100 % del prestito a termine A garantito. Il pacchetto complessivo di prestito è composto di quattro [o cinque (21)] diversi importi con diverse condizioni di prestito, diversi mutuanti e diverse garanzie. Le autorità islandesi sostengono che si tratta di un solo prestito, pari a 34,5 Mio EUR, e che per questo la garanzia statale relativa al prestito a termine A non copre più dell’80 % del prestito. Tuttavia, come si evince dall’accordo di prestito, anche se concessi per la stessa garanzia, i quattro prestiti sono concessi da banche diverse che assumono soltanto la responsabilità dell’importo da loro prestato. Nessuna delle banche rinuncerebbe alla sua parte di copertura (22) — nel caso di fallimento di Farice hf. — per coprire uno degli altri prestiti. I diversi prestiti non solo hanno tassi d’interesse diversi ma hanno anche diversi periodi di rimborso, un diverso numero di rate e garanti diversi.

Va inoltre notato che la regola dell’80 % dovrebbe garantire che il creditore abbia ancora un vantaggio per il rischio che è disposto ad assumere. In queste circostanze, non sembra corretto tener conto — relativamente alla decisione commerciale presa dalla Nordic Investment Bank e onde stabilire la base di prestito alla quale si applica la regola dell’80 % — del fatto che altri prestiti siano stati concessi da Íslandsbanki e da Føroya Banki. Nordic Investment Bank non ha infatti assunto alcuna responsabilità relativamente a tali prestiti.

Per queste ragioni, l’autorità ritiene che ciascuna parte dell’importo complessivo di prestito costituisca un prestito indipendente di per sé. La combinazione dei prestiti in un unico documento non sembra avere un’importanza significativa. Per questo motivo, l’autorità ritiene che la garanzia statale copra il 100 % del prestito a termine A garantito per un importo massimo di 9,4 Mio EUR. Pertanto la terza condizione non è soddisfatta.

Per quanto riguarda la quarta condizione, l’autorità nota che il fondo di garanzia dello Stato islandese ha addebitato un premio di garanzia dello 0,5 % annuo relativamente al prestito a termine A. Il premio è stato pagato anticipatamente per un importo di 438 839 EUR. È stata inoltre addebitata una garanzia di 120 000 ISK.

Soltanto presupponendo che il fondo di garanzia dello Stato tenesse conto, nella valutazione del premio, delle caratteristiche concrete del prestito garantito, in particolare le condizioni per il rimborso (23) e che seguisse, per la sua valutazione, il cosiddetto principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, sarebbe soddisfatta la quarta condizione di cui al capitolo 17.4(2) della guida. Tuttavia, pur essendo state invitate a provare che il premio di garanzia riflette il tasso di mercato, le autorità islandesi non hanno giustificato tale punto, ma si sono sostanzialmente limitate a ripetere le disposizioni rilevanti della legge sul fondo di garanzia dello Stato. L’autorità sottolinea che, pur tenendo conto del fatto che la garanzia in questione è una garanzia di recupero con un rischio minore, il premio addebitato a Farice si situa al livello dei valori più bassi della forbice di premi che deve fissare la National Debt Management Agency [dallo 0,5 al 4 % (24)], il che non è stato motivato dalle autorità islandesi nonostante le osservazione fatte dall’autorità nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale (25).

Ulteriori indicazioni sul tasso di mercato adeguato possono essere derivate dal capitolo 17.3(2) della guida, che definisce l’importo dell’aiuto, ossia l’equivalente sovvenzione di una garanzia singola, come la differenza tra il tasso di mercato ed il tasso ottenuto grazie alla garanzia statale, dopo deduzione di eventuali premi. Si intende che, se il mutuatario beneficia di un tasso d’interesse favorevole, che non avrebbe ricevuto senza l’intervento dello Stato, l’elemento dell’aiuto è costituito dall’importo rimanente rispetto al tasso di mercato e dopo che è stato dedotto il premio. Se il premio non elimina completamente tale vantaggio, la garanzia statale sarebbe ancora vantaggiosa per il beneficiario distorcendo pertanto il mercato. In tali circostanze il vantaggio che deriva dalla garanzia non è stato eliminato dal premio e dovrebbe dunque essere considerato come un aiuto (26).

Sulla base delle informazioni di cui dispone (l’autorità non ha alcuna informazione sui rating di credito per Farice hf.), l’autorità proverà ad effettuare una stima del valore della garanzia e della relativa intensità dell’aiuto mediante un raffronto tra il prestito a termine A ed il prestito a termine D.

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, l’autorità ha espresso dubbi in merito al fatto che il tasso d’interesse del prestito a termine A andasse paragonato ai prestiti a termine B o D. L’autorità ritiene che il tasso d’interesse del prestito a termine A potrebbe essere confrontato al prestito a termine D (27), che è l’unico non coperto dallo Stato o da un’impresa di proprietà statale. La differenza tra il tasso d’interesse per questi due prestiti è di 1,32 punti percentuali. Deducendo un premio di garanzia dello 0,50 %, la differenza ammonta a 0,82 punti percentuali (28). Questo determinerebbe un importo di aiuto pari a circa 720 000 EUR (29). Tuttavia, si deve considerare che il prestito a termine D ha un periodo di rimborso (scadenza) più breve rispetto al prestito a termine A. Mentre il prestito a termine A sarà rimborsato soltanto nel 2015, ossia 11 anni dopo la conclusione dell’accordo di prestito, il prestito a termine D sarà rimborsato nel 2009 [cfr. tabella al punto I.2.2, lettera a) della presente decisione]. Se il prestito a termine D avesse la stessa lunga scadenza del prestito a termine A (ossia il 2015), vi sono motivi per ritenere che Íslandsbanki hf. avrebbe richiesto un tasso d’interesse superiore all’Euribor + 1,50 %. Utilizzando le curve di rendimento Eurobond per il 2004 (30) la differenza tra i titoli a scadenza 5 e 11 anni evidenzia una differenza nel tasso di rendimento di circa 0,8 punti percentuali. Per non sottovalutare il vantaggio della garanzia e della relativa intensità di aiuto, questa differenza deve essere presa in considerazione, il che per il prestito a termine D determinerebbe un tasso d’interesse Euribor + 2,3 % (1,5 % del tasso originale più lo 0,8 % aggiuntivo), aumentando in questo modo l’intensità degli aiuti a 1,62 % (31) ossia circa 1,4 Mio EUR (32). Questa cifra dovrebbe essere considerata indicativa piuttosto che un calcolo esatto dell’ammontare dell’aiuto. Non si può dare per scontato che un mutuante commerciale avrebbe richiesto, per un prestito non garantito, 2,12 punti percentuali (33) in più del tasso per il prestito a termine A, anche se la scadenza fosse stata la stessa. Un tasso richiesto dipenderebbe dalla valutazione del rischio del mutuante, che non necessariamente determina l’aumento di cui al calcolo sopra.

Non sono pertanto soddisfatte tre condizioni cumulative sulle quattro previste nella guida degli aiuti di Stato per valutare se una garanzia statale singola costituisca o meno aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Anche se il mutuatario, Farice hf., non era tecnicamente in difficoltà finanziarie, non poteva ottenere un prestito dai mercati finanziari alle condizioni di mercato senza l’intervento dello Stato ma aveva bisogno della garanzia statale per il 100 % del prestito a termine A in essere. Farice hf. non ha inoltre pagato un prezzo di mercato per la garanzia, che dovrebbe riflettere l’importo e la durata della garanzia e la copertura concessa dal mutuatario, nonché, in particolare, il settore di attività e le prospettive.

Per le ragioni sopra esposte, l’autorità non può concludere che la garanzia statale a favore di Farice hf. per il prestito a termine A escluda la presenza di aiuti di Stato.

1.1.2.   Le condizioni dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE

Affinché una misura venga considerata aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, deve soddisfare le seguenti condizioni cumulative: l’aiuto costituisce un vantaggio selettivo a favore di talune imprese, è concesso mediante risorse statali, falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra le parti contraenti dell’accordo SEE.

Una misura che accorda un vantaggio a determinati beneficiari specifici e che non è una misura generale costituisce aiuto.

Le autorità islandesi hanno sostenuto che il sostegno concesso al progetto Farice non contiene alcun aiuto di Stato, poiché il cavo sottomarino si qualifica come infrastruttura e la misura a suo favore è dunque una misura «generale» e non una misura selettiva. Come specificato nella comunicazione della Commissione europea [COM(2001) 35 definitivo] «Migliorare la qualità dei servizi nei porti marittimi, passaggio essenziale per il sistema dei trasporti in Europa» (34), il criterio di selettività è un importante parametro per decidere se una misura di finanziamento concreta costituisce aiuto di Stato.

Secondo la prassi seguita dalla Commissione, il finanziamento statale per la realizzazione o la gestione di infrastrutture non deve essere considerato aiuto se l’infrastruttura è direttamente gestita dallo Stato (il che non è per il progetto in questione) o viene bandita una gara pubblica per la selezione del gestore e se l’accesso all’infrastruttura è aperto a tutti i potenziali utenti su una base non discriminatoria (35).

Come precisato nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, anche se nell’ambito del progetto si è cercata un’ampia partecipazione, né la realizzazione né la gestione della società sono state organizzate mediante gara pubblica d’appalto. La partecipazione statale è piuttosto avvenuta in risposta ad un’iniziativa privata, avviata dai due operatori già presenti sul mercato delle telecomunicazioni (36). Inoltre, per quanto riguarda l’accesso non discriminatorio, anche se la partecipazione alla società, secondo l’accordo degli azionisti, non è limitata, gli azionisti fondatori mantengono determinati diritti di prelazione, che sembrano metterli in una posizione migliore rispetto ai nuovi azionisti.

A prescindere da questo ed in linea con la prassi della Commissione, una misura non costituisce una misura generale se l’organismo che gestisce l’infrastruttura svolge un’attività economica, poiché questo può conferire un vantaggio potenziale al beneficiario (37) rispetto agli operatori concorrenti. A tale riguardo è sufficiente notare che il contributo concesso dallo Stato va a vantaggio di Farice hf., che gestisce il cavo e vende i diritti degli utenti alle parti interessate in cambio di una remunerazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo grado europeo, la gestione di un’infrastruttura costituisce un’attività economica ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE (38). Farice hf. può beneficiare della realizzazione di un’infrastruttura coperta da una garanzia statale e da fondi pubblici in una situazione in cui le parti private non erano disposte a garantire il finanziamento completo del progetto, mentre altri operatori avrebbero dovuto finanziarne il 100 % per conto proprio.

Inoltre, la partecipazione nella società è soprattutto orientata verso gli operatori delle telecomunicazioni. La connettività attraverso il cavo Farice viene attualmente venduta soltanto in grandi unità agli operatori commerciali che rivendono il servizio sul mercato a valle agli utilizzatori finali. Sono stati questi operatori commerciali che hanno preso l’iniziativa alla quale lo Stato ha risposto. Il tipo di servizio è pertanto mirato ad operatori commerciali e non al pubblico in generale. L’autorità ritiene pertanto che il progetto debba essere considerato come un impianto destinato alle imprese, che rientra nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato, e non come un’infrastruttura generale (39).

Per determinare se una misura di Stato costituisce aiuto, è necessario stabilire se l’impresa beneficiaria riceve un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto a normali condizioni di mercato.

Come specificato nel capitolo 17.2.1, paragrafo 1, della guida sugli aiuti di Stato, una garanzia statale permette al mutuatario di ottenere un prestito a condizioni finanziarie migliori rispetto a quelle normalmente disponibili sui mercati finanziari. In generale, senza la garanzia statale, il mutuatario non troverebbe un’istituzione finanziaria disposta a concedergli un prestito a qualsiasi condizione.

Come precisato in precedenza (sezione II.1.1.1 della presente decisione), il fatto che le banche abbiano richiesto non solo una garanzia dallo Stato per il prestito a termine A ma anche una garanzia dai due ex monopolisti statali delle telecomunicazioni (Síminn per il prestito a termine B e Telefonverkið P/F per il prestito a termine C), che appartenevano ancora ai rispettivi Stati, dimostra che Farice non era in grado di ottenere un prestito a condizioni di mercato senza l’intervento dello Stato.

Inoltre, tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo. Come sopra dimostrato (sezione II.1.1.1 della presente decisione), il premio richiesto a Farice hf. si situa al livello più basso della forbice e potrebbe non rappresentare una remunerazione adeguata. Le autorità islandesi, nelle loro osservazioni in merito alle riserve sollevate su tale punto nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, non hanno fornito alcuna informazione sulla cui base l’autorità potrebbe valutare che il premio pagato era adeguato. Questo aspetto va considerato in particolare tenendo conto del fatto che il premio non eliminava interamente il vantaggio goduto da Farice hf. ottenendo dalle banche un tasso d’interesse più basso per il prestito a termine A. Come si evince dal capitolo 17.2.1, paragrafo 2, della guida sugli aiuti di Stato, quando lo Stato rinuncia ad un premio adeguato, vi è un beneficio per l’impresa.

L’autorità ritiene pertanto che Farice hf. abbia goduto di un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto a normali condizioni di mercato.

Onde essere considerato aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, il vantaggio economico deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. Lo Stato islandese ha fornito una garanzia per un prestito di 9,4 Mio EUR a favore di Farice: la garanzia statale comporta quindi risorse statali.

Inoltre, come specificato nel capitolo 17.2.1, paragrafo 2, della guida sugli aiuti di Stato, quando lo Stato rinuncia ad un corrispettivo adeguato, questo rappresenta una perdita di risorse statali. Come illustrato sopra, il premio addebitato a Farice hf. si situa nella fascia inferiore della forbice e potrebbe non rappresentare una remunerazione adeguata, in particolare tenendo conto del tasso d’interesse più basso ottenuto. Poiché lo Stato islandese avrebbe potuto richiedere che venisse pagato un premio più elevato, e di conseguenza ha rinunciato ad entrate più alte, vi è un utilizzo di risorse statali.

Lo Stato non ha inoltre agito come un investitore privato operante in un’economia di mercato, il che escluderebbe l’applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. L’analisi dei due criteri di cui sopra dimostra che il progetto non si è sviluppato su basi commerciali. La partecipazione dello Stato al progetto, in particolare garantendo il prestito a termine A, è diventata necessaria in una situazione in cui gli investitori privati operanti sul mercato — in caso di concessione della garanzia — avrebbero richiesto un premio più elevato. Questo dimostra che lo Stato islandese, assumendo la garanzia, non ha agito secondo il principio dell’investitore privato operante sul mercato.

Affinché l’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE sia applicabile, la misura deve falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi tra le parti contraenti. Le imprese che traggono beneficio da un vantaggio economico concesso dallo Stato che riduce il loro normale onere finanziario si trovano in una posizione competitiva migliore di coloro che non possono godere di tale vantaggio.

L’intervento dello Stato rafforza la posizione di Farice hf. garantendo il finanziamento del progetto rispetto ai concorrenti che non usufruiscono di una tale garanzia e dovrebbero effettuare l’investimento soltanto a condizioni di mercato, come ad esempio altri fornitori di cavi per la connettività Internet (come la rete CANTAT-3). Il consorzio che gestisce la rete CANTAT-3 comprende, tra l’altro, l’operatore di telecomunicazioni islandese Landssími Íslands hf., Teleglobe e Deutsche Telekom. CANTAT-3 ha punti di connessione in Canada, Islanda, isole Færøer, Danimarca, Regno Unito e Germania.

La garanzia, inoltre, è concessa per un progetto che è realizzato da operatori commerciali multinazionali e costituisce un’attività oggetto di scambi tra parti contraenti.

Di conseguenza, la misura in questione pregiudica la concorrenza e gli scambi fra le parti contraenti.

Per le ragioni sopra esposte, l’autorità conclude che la garanzia statale concessa a favore di Farice hf. per il prestito a termine A costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

1.2.   L’AUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELLO STATO COME AZIONISTA DI FARICE HF.

Tra il momento della costituzione della società nel settembre 2002 e quello della notifica all’inizio del 2004, la partecipazione dello Stato in Farice hf. è aumentata, passando da un iniziale 27,33 % al 46,5 %. Secondo la spiegazione data dalle autorità islandesi nella loro risposta del giugno 2004, Síminn ha specificato che non intendeva conferire più del 33,33 % del capitale sociale (40).

Per gli scopi del controllo degli aiuti di Stato, si deve stabilire se l’aumento di capitale in Farice hf. effettuato dallo Stato rispetta il principio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato. Il capitolo 19 della guida sugli aiuti di Stato stabilisce l’approccio generale seguito dell’autorità per quanto riguarda l’acquisizione di partecipazioni da parte delle autorità pubbliche.

Secondo il capitolo 19.6(b) della guida, non si configura aiuto di Stato quando viene conferito nuovo capitale ad un’impresa in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato operante a normali condizioni di mercato. Questo può valere quando le partecipazioni pubbliche in un’impresa devono essere aumentate, se il capitale conferito è proporzionale al numero di azioni detenute dalle autorità ed interviene in concomitanza con il conferimento di capitale da parte di un azionista privato. La partecipazione dell’investitore privato deve avere reale significato economico.

D’altro lato, si è in presenza di aiuto di Stato quando viene apportato nuovo capitale ad un’impresa in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante a condizioni normali in un’economia di mercato. Ai sensi del capitolo 19.6(c) della guida, questo avviene, tra l’altro, quando il conferimento di capitale in società il cui capitale è suddiviso tra azionisti privati e pubblici porta la partecipazione pubblica ad un livello significativamente più elevato di quanto fosse originariamente ed il relativo calo delle partecipazioni degli azionisti privati è dovuto in gran parte alle insoddisfacenti prospettive di profitto dell’impresa.

Le autorità islandesi sostengono che l’aumento del capitale sociale da parte dello Stato islandese non dovrebbe essere considerato come un conferimento di nuovo capitale, ma piuttosto come la costituzione iniziale della società. Le autorità islandesi affermano che nel settembre 2002 Farice hf., con un capitale sociale di 30 Mio ISK, non era in grado di sostenere il progetto di costruzione o gestione del sistema sottomarino di comunicazioni via cavo. Anziché costituire — come si era discusso — una nuova società, il primo aumento di capitale del gennaio 2003 non era pertanto, secondo le autorità islandesi, un normale «aumento di capitale», ma era in effetti simile alla costituzione di una nuova società con un nuovo scopo. L’autorità sottolinea che la guida sugli aiuti di Stato considera l’aumento del capitale sociale, indipendentemente dal momento in cui ha luogo, come una sottocategoria del conferimento di nuovo capitale. Poiché la guida riflette il principio generale dell’investitore privato operante in un’economia di mercato, l’aumento del capitale sociale deve essere analizzato in base ai suoi meriti. Anche se il governo avesse assunto una partecipazione più elevata già durante la fase di preparazione, questa sarebbe stata comunque soggetta ad un’analisi in base alle disposizioni sugli aiuti di Stato. Per tale valutazione è dunque rilevante soltanto se l’aumento del capitale sociale riflette le motivazioni di un investitore privato operante a condizioni di mercato.

L’autorità non nega che, in termini reali, l’aumento delle partecipazioni degli operatori privati è avvenuto contemporaneamente all’aumento del capitale effettuato dallo Stato. Tuttavia, secondo l’autorità, l’aumento da parte degli operatori privati non era proporzionato all’aumento di capitale della partecipazione dello Stato.

Come illustrato nella tabella precedente [cfr. sezione I.2.2, lettera b) della presente decisione] il capitale di Farice hf. è passato da 327 000 EUR a 14 070 000 EUR nel gennaio 2003. La partecipazione dello Stato islandese è salita dal 27,33 % (90 000 EUR) al 46,53 % (6 547 000 EUR), ossia di quasi 20 punti percentuali. Anche se, come giustamente osservato dalle autorità islandesi, la partecipazione di Síminn è salita da 155 000 EUR a 4 690 000 EUR, in termini relativi tale partecipazione è scesa dal 47,33 % al 33,33 % (– 14 punti percentuali). Eccezione fatta per Telefonverkið, sono scese anche le partecipazioni di tutti gli altri azionisti (dall’1,33 % allo 0,33 %), il che dimostra che in termini relativi gli operatori commerciali si sono distanziati dal progetto.

È probabile che questo sia dovuto alle insoddisfacenti prospettive di profitto della società. Nella lettera del settembre 2004, le autorità islandesi hanno affermato quanto segue:

«Síminn ha ritenuto che l’aumento della capacità di soddisfare la domanda prevedibile di fornire una soluzione alternativa per le emergenze, fossero un’impresa finanziariamente rischiosa, che offriva uno scarso rendimento sul capitale investito (in particolare per una società in via di privatizzazione). Per facilitare il necessario aumento della capacità, in particolare in considerazione del breve lasso di tempo disponibile prima che la capacità fosse superata dalla domanda, il governo è intervenuto.»

Le autorità islandesi affermano inoltre che la riluttanza del mercato nei confronti del progetto è stata indicata nella fase preparatoria quando Síminn e Telefonverkið hanno incaricato IBM Consulting di una consulenza sulla redditività economica del progetto e sulle sue possibilità di finanziamento. I risultati indicavano chiaramente che il finanziamento non poteva avvenire con strumenti tradizionali (41).

Da questo risulta che la mancanza iniziale di impegno da parte degli investitori privati era la ragione che ha spinto il governo a sottoscrivere il necessario aumento di capitale all’inizio del 2003 (42), aumentando in questo modo la partecipazione dello Stato in Farice hf.

L’aumento della partecipazione dello Stato islandese in Farice è stato inoltre accompagnato dalla concessione di una garanzia statale di 9,4 Mio EUR per coprire il prestito a termine A, analizzata supra nella presente decisione. Conformemente al capitolo 19.6(d) della guida sugli aiuti di Stato, si presume l’esistenza di aiuto di Stato quando l’acquisizione di una partecipazione da parte delle autorità è combinata con altri tipi di intervento che devono essere notificati ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’autorità di vigilanza e sulla Corte.

L’aumento del capitale sociale, in una situazione in cui nessun investitore privato aumentava la propria partecipazione nella stessa proporzione, rappresentava dunque un vantaggio per una singola società (Farice hf.) ed una perdita di risorse statali.

L’intervento dello Stato rafforza la posizione di Farice hf. garantendo il finanziamento del progetto nei confronti dei concorrenti che non beneficiano di una tale partecipazione dello Stato (ad esempio la rete CANTAT-3) in una situazione in cui gli operatori privati non sono disposti a conferire ulteriori fondi. Il consorzio che gestisce la rete CANTAT-3 comprende, tra l’altro, l’operatore islandese delle telecomunicazioni Landssími Íslands hf., Teleglobe e Deutsche Telekom. CANTAT-3 ha punti di connessione in Canada, Islanda, isole Færøer, Danimarca, Regno Unito e Germania.

Inoltre, l’aumento della partecipazione riguarda un progetto che è realizzato da operatori commerciali multinazionali e costituisce un’attività oggetto di scambi tra le parti contraenti.

Di conseguenza, la misura in questione pregiudica la concorrenza e gli scambi fra le parti contraenti.

1.3.   CONCLUSIONE

Per le ragioni sopra esposte, l’autorità conclude che la garanzia statale concessa per il prestito a termine A e l’aumento di capitale conferito dallo Stato islandese costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

2.   REQUISITI PROCEDURALI

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’autorità di vigilanza e sulla Corte, «all’autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti.» Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’autorità di vigilanza e sulla Corte, «qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente all’autorità dallo Stato EFTA interessato e non vi può essere data esecuzione prima che l’autorità abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato, una decisione di autorizzazione.»

Farice hf. è stata costituita nel 2002 ed i lavori per la realizzazione del cavo sono iniziati già nel giugno 2003. Il cavo è stato ufficialmente inaugurato nel febbraio 2004 (43). L’aumento del capitale sociale ha avuto luogo nel gennaio 2003 e la garanzia di recupero delle autorità islandesi è del 27 febbraio 2004, ossia prima che l’autorità avesse la possibilità di esprimere un’opinione sulla notifica delle misure il 27 febbraio 2004. Le autorità islandesi hanno pertanto dato esecuzione alle misure prima che l’autorità avesse preso una decisione definitiva in merito.

L’autorità sottolinea dunque che le autorità islandesi non hanno rispettato l’obbligo sospensivo di cui all’articolo 3 nella parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’autorità di vigilanza e sulla Corte.

3.   COMPATIBILITÀ

Secondo l’autorità, alle misure d’aiuto non è possibile applicare nessuna delle esenzioni previste ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2 (44), e dell’articolo 61, paragrafo 2 o 3, lettere a) e d), dell’accordo SEE.

Come specificato nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, secondo l’autorità il sostegno statale non può essere giustificato a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE. È evidente che l’esistenza di una connettività internazionale affidabile potrebbe essere considerata di interesse generale in determinate circostanze. Anche se il progetto è sovranazionale, questo non basta per accettare che al progetto si applichi l’esenzione di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE. L’aiuto in questione si presenta sotto forma di aiuto settoriale, a vantaggio di una società specifica (Farice hf.) e deriva da un’iniziativa privata di un gruppo di operatori commerciali anziché avere risultati positivi più ampi per l’economia europea o determinare notevoli effetti di spill-over per la società in generale. Il progetto non va a vantaggio dello Spazio economico europeo nel suo complesso (45) e non rientra neppure nell’ambito di un’azione comunitaria in questo settore (46).

È necessario valutare se l’aiuto potrebbe essere giustificato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE. Ai sensi di tali disposizioni, gli aiuti possono essere considerati compatibili se sono «destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

L’autorità ritiene che l’analisi della compatibilità debba basarsi direttamente sull’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE. Per essere considerata compatibile ai sensi di tale disposizione, la misura di aiuto di Stato deve essere necessaria e proporzionata all’obiettivo perseguito.

3.1.   LA NECESSITÀ DEGLI AIUTI

L’autorità sottolinea che il progetto intende garantire la connettività Internet all’Islanda mediante un metodo affidabile di trasmissione per il quale il precedente collegamento CANTAT-3 fungerà da back-up. Vista la sua posizione geografica, l’Islanda dipende in maniera particolare dall’accesso ad una connettività delle telecomunicazioni economica ed affidabile. Come illustrato nella sezione I.2 della presente decisione, le alternative esistenti — quali il cavo CANTAT-3 o i satelliti — non erano opzioni durevoli a causa delle loro limitazioni o tecniche o della dipendenza da altri azionisti del consorzio [CANTAT-3 (47)] o dei loro costi crescenti (satelliti). Il nuovo cavo sottomarino, destinato a diventare il principale mezzo di connessione verso l’Islanda, ha capacità e affidabilità maggiori e — con il back-up garantito da CANTAT-3 — è in grado di garantire la fornitura di servizi di telecomunicazioni verso l’Islanda. La disponibilità di collegamenti a banda larga (48) è stata riconosciuta come obiettivo legittimo nella politica della Commissione e nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (49) nonché come tipo di servizio che, per sua stessa natura, può incidere positivamente sulla produttività e sulla crescita di numerosi settori ed attività.

Come si può evincere dalla sua storia (in particolare lo studio di fattibilità del marzo 2002), il progetto Farice non poteva sopravvivere come iniziativa puramente privata. Sia la concessione di una garanzia statale che l’aumento del capitale sociale sono dovuti alla necessità di una maggior partecipazione dello Stato per rendere il progetto economicamente redditizio. Senza la partecipazione dello Stato il progetto sarebbe stato ritardato o non sarebbe stato affatto intrapreso. Per le ragioni sopra esposte, l’autorità ritiene che il sostegno dello Stato fosse necessario ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE.

3.2.   LA PROPORZIONALITÀ DEGLI AIUTI

Per essere compatibili con l’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE, le misure di aiuto devono essere anche proporzionate all’obiettivo e non falsare la concorrenza in misura contraria al comune interesse. I vantaggi derivanti dalla garanzia di una fornitura sicura e affidabile di servizi di telecomunicazione verso l’Islanda devono essere analizzati confrontandoli con gli svantaggi della distorsione della concorrenza nei confronti dei concorrenti che non beneficiano di finanziamenti pubblici al momento di realizzare progetti analoghi.

Né la realizzazione né la gestione del cavo sono stati assegnati a Farice hf. in esito ad una gara di appalto pubblica. Secondo l’autorità, l’ampia diffusione delle informazioni su questo progetto, menzionata dalle autorità islandesi, non può sostituire una procedura d’appalto formale, in particolare poiché tale partecipazione era limitata alle parti islandesi e delle isole Færøer (50). Nella prassi della Commissione, la gara di appalto pubblico viene considerata un elemento positivo, anche se non necessariamente obbligatorio, per l’approvazione di progetti relativi alla banda larga (51). In tali decisioni, in particolare, si è sottolineato che il conferimento, mediante appalto pubblico, della gestione del cavo ad un gestore indipendente garantiva la neutralità del gestore dell’infrastruttura in modo migliore rispetto ad una situazione in cui il fornitore di servizi ha il controllo dell’infrastruttura, come nel caso di specie.

L’autorità osserva con favore che l’accordo degli azionisti prevede un sistema di prezzi trasparente e non discriminatorio a condizioni di mercato. La politica dei prezzi sembra trasparente, il programma è pubblicato sul sito web di Farice hf. e comprende la formula utilizzata per calcolare i prezzi.

Inoltre, l’accordo degli azionisti è in linea di massima aperto ai nuovi soci. Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale l’autorità ha sollevato dubbi sulla posizione dei nuovi soci rispetto alle parti che hanno costituito la società. Questi dubbi si basano soprattutto sulla sezione 7 dell’accordo degli azionisti che tutela la posizione dei fondatori della società dando loro la possibilità di mantenere il proprio livello di partecipazione al capitale. Nelle osservazioni sulla decisione dell’autorità (52), tuttavia, le autorità islandesi hanno dissipato i dubbi dell’autorità ed hanno sottolineato la distinzione tra accesso alla proprietà della società e accesso al cavo delle telecomunicazioni. Come specificato al punto precedente, l’accordo degli azionisti prevede un sistema di prezzi trasparente e non discriminatorio a condizioni di mercato e permette dunque un accesso adeguato al cavo delle telecomunicazioni.

L’aiuto calcolato a titolo indicativo relativamente alla garanzia statale [1,62 % (53) o circa 1,4 Mio EUR] è piuttosto limitato, se confrontato ai costi d’investimento complessivi di 48,9 Mio EUR, in quanto corrisponde al 2,9 %. Per quanto riguarda l’aumento della quota azionaria da parte dello Stato islandese, nel giugno 2003 la partecipazione statale era già scesa al 41 %, mentre quella di altri operatori privati come Og Vodafone era aumentata. Le autorità islandesi hanno precisato che, nonostante l’apertura degli attuali azionisti nei confronti di nuovi soci, nessuna impresa ha dimostrato interesse per il progetto (54). Il calcolo dell’importo dell’aiuto di Stato dovuto all’aumento della partecipazione dello Stato islandese non è diretto. Tuttavia, anche se si considerasse l’intero aumento del capitale come aiuto di Stato e persino se si ritenesse la totalità del prestito a termine A un aiuto di Stato (55), l’importo complessivo a carico dello Stato islandese sarebbe pari a circa 15,5 Mio EUR, il che corrisponde a circa il 32 % dei costi di investimento per il progetto Farice (56).

La Corte di giustizia ha statuito che una valutazione di compatibilità nel quadro degli aiuti di Stato non deve produrre risultati contrari alle altre disposizioni del trattato. Di conseguenza, per la valutazione a norma delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, è rilevante anche il fatto che il sostegno dello Stato venga concesso ad un progetto che potrebbe sollevare riserve a livello di concorrenza nel contesto dell’applicazione degli articoli 53 e/o 54 dell’accordo SEE (57). A tale proposito l’autorità ha tra l’altro osservato, nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, che nonostante resti operativa l’infrastruttura CANTAT-3 (58), si temeva che in futuro l’intera connettività CANTAT-3 venisse convogliata in Islanda attraverso E-Farice hf., che detiene la maggioranza delle azioni di Farice hf. (59). L’autorità temeva pertanto la concorrenza in materia di connettività verso l’Islanda sarebbe stata eliminata, in quanto sul mercato sarebbe rimasto un unico fornitore. Tali preoccupazioni sono state ora dissipate.

Il progetto Farice favorisce la concorrenza in quanto crea un nuovo canale per la connettività internazionale dove in precedenza esisteva soltanto l’offerta CANTAT-3.

Inoltre, come conseguenza dei prezzi praticati da Farice hf., elevati rispetto a quelli internazionali, gli acquirenti di capacità all’ingrosso in Islanda, diversi dai soci fondatori di Farice, hanno tendenzialmente utilizzato la capacità CANTAT-3, che Teleglobe offre a prezzi più bassi. Questo dimostra che Farice non sembra poter controllare i prezzi o l’offerta sul mercato della connettività internazionale da e verso l’Islanda alle attuali condizioni di mercato. Le autorità islandesi stimano che Teleglobe venda attualmente ai clienti islandesi una capacità corrispondente a circa il 50 % del volume che passa attraverso Farice. Non sembra che Farice hf. applichi prezzi inferiori a CANTAT-3 e che sia in grado di fare uscire dal mercato tale concorrente. I clienti all’ingrosso che non sono affiliati con i fondatori di Farice hf. possono evitare il cavo Farice, come hanno in effetti fatto.

Le autorità islandesi hanno inoltre reagito alle riserve espresse nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, secondo le quali Farice hf. avrebbe avuto originariamente intenzione di acquistare/affittare in comune una maggiore larghezza di banda in CANTAT-3 per collegare ad anello i due sistemi. Tali acquisti complessivi di capacità disponibile avrebbero effettivamente eliminato Teleglobe come concorrente di Farice. Le autorità islandesi hanno sostenuto che Farice hf. o E-Farice ehf. non hanno attualmente in programma di acquistare o di affittare una maggiore capacità CANTAT-3 e che le discussioni avute anni prima con Teleglobe (60) non avevano mai portato ad un accordo. La situazione attuale è che sono disponibili sia la capacità Farice che la capacità CANTAT-3 da e verso l’Islanda. Vi sono inoltre altri operatori, come TDC e T-Systems, che forniscono capacità su CANTAT-3 verso l’Islanda, anche se su scala più ridotta.

Pertanto, nella situazione attuale, non vi sono secondo l’autorità motivi di preoccupazione a livello di concorrenza ed il relativo procedimento viene chiuso.

4.   CONCLUSIONE

Sulla base della valutazione sopra esposta, l’autorità ritiene che il sostegno concesso a favore di Farice hf. sia compatibile con l’accordo SEE. L’autorità deplora tuttavia che le misure siano attuate prima che l’Islanda avesse notificato all’autorità la garanzia statale e prima che l’autorità avesse messo una decisione definitiva sulla valutazione delle misure alla luce delle norme sugli aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sostengo concesso a favore di Farice hf. sotto forma di garanzia statale per un prestito e di aumento di capitale costituiscono un aiuto di Stato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE.

Articolo 2

La Repubblica d’Islanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.

Per l’autorità di vigilanza EFTA

Bjørn T. GRYDELAND

Presidente

Kristján A. STEFÁNSSON

Membro del collegio


(1)  Di seguito «autorità».

(2)  Di seguito «accordo SEE».

(3)  Di seguito «accordo sull’autorità di vigilanza e sulla Corte».

(4)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 dell’accordo che istituisce un’autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emanata dall’autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994 e pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994, supplemento SEE n. 32. La guida è stata modificata da ultimo il 29 marzo 2006. Di seguito «guida sugli aiuti di Stato».

(5)  Decisione dell’autorità pubblicata nella GU C 277 del 10.11.2005 e supplemento SEE alla Gazzetta ufficiale dell’UE n. 56 del 10.11.2005, pag. 14.

(6)  Informazioni più dettagliate sulla corrispondenza intercorsa tra l’autorità e le autorità islandesi sono contenute nella decisione dell’autorità di avviare un procedimento d’indagine formale, decisione n. 125/05/COL, pubblicata nella GU C 277 del 10.11.2005, pag. 14.

(7)  GU C 277 del 10.11.2005 e supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’UE n. 56 del 10.11.2005, pag. 14.

(8)  In conformità delle disposizioni del protocollo 21 dell’accordo SEE e dell’articolo 11 del capitolo II, protocollo 4 dell’accordo sulla vigilanza e la Corte.

(9)  Il consorzio comprendeva tra l’altro l’operatore islandese di telecomunicazioni Landssími Íslands hf., Teleglobe e Deutsche Telekom.

(10)  La partecipazione dello Stato islandese in Síminn è stata venduta a Skipti ehf. con validità agosto 2005.

(11)  Cfr. la relazione di sintesi, fornita come allegato 1 alla notifica.

(12)  Cfr. anche le seguenti osservazioni delle autorità islandesi: «Pur se fornitore universale incaricato dei servizi, e in quanto tale tenuto a fornire servizi di comunicazione a lunga distanza sicuri, Síminn ha ritenuto che l’aumento della capacità per rispondere alla domanda, nonché la fornitura di una tratta alternativa per le emergenze, fossero un’impresa finanziariamente rischiosa, che avrebbe generato uno scarso rendimento sul capitale investito. Per facilitare il necessario aumento della capacità, in particolare in considerazione del breve lasso di tempo disponibile prima che la capacità fosse superata dalla domanda, il governo è intervenuto.»

(13)  Nel 2003 E-Farice ehf deteneva l’80 % di Farice hf., mentre il restante 20 % era detenuto da Føroya Tele (19,93 %) e da altre parti delle isole Færøer (complessivamente lo 0,6 %).

(14)  La relazione IBM è un rapporto presentato dalle autorità islandesi, che fa una sintesi del contesto e dello stato attuale del progetto Farice. Essa descrive l’idea del progetto, il piano aziendale e la struttura della rete, nonché la necessità di un nuovo cavo.

(15)  La relazione IBM sottolinea, a livello commerciale, che l’acquisto da parte di E-Farice della connettività di CANTAT-3 fornisce la possibilità di collegare ad anello i due sistemi di cavo in modo che Farice hf. possa offrire la propria connettività sicura ai propri clienti. La relazione descrive inoltre le trattative di E-Farice con Teleglobe per affittare capacità CANTAT-3 aggiuntiva. È stato discusso se Farice hf. o E-Farice dovessero affittare tutta la capacità disponibile all’Islanda ed alle isole Færøer.

(16)  Apporti di capitale iniziali, che sono stati successivamente cambiati. La società di holding E-Farice detiene tutte le azioni delle parti islandesi in Farice hf.

(17)  Il termine «backhaul» si riferisce spesso alla trasmissione da un sito o da una rete remoti verso un sito centrale o principale. In origine il termine era utilizzato per indicare la trasmissione di una comunicazione telefonica o di dati al di là del suo punto normale di destinazione e ritorno per utilizzare il personale disponibile (operatori, agenti, ecc.) o l’attrezzatura di rete non situati nella località di destinazione. Il termine ha in seguito assunto un significato più generico e solitamente implica una linea ad elevata capacità.

(18)  Anche se nella lettera allegata alla notifica si fa riferimento al Libor come base per stabilire il tasso di interesse del prestito per ciascuna rata, la clausola 7.1 dell’accordo di prestito fa riferimento all’Euribor. Per questo motivo, l’autorità considera il tasso Euribor come riferimento valido per determinare il tasso di interesse applicabile al prestito per ciascun periodo di interesse.

(19)  Cfr. lettera delle autorità islandesi dell’8 giugno 2004, pagina 7.

(20)  Poiché le autorità islandesi non utilizzano lo stesso tasso di conversione in tutta la tabella, l’autorità ha modificato la tabella da esse presentata per quanto riguarda gli importi in euro. L’autorità ha calcolato gli importi in euro nella tabella in base ai tassi di conversione pubblicati nella sua pagina web (http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/dbaFile791.html). Per la fase preparatoria ha utilizzato il tasso di conversione del 2002 (91,58), mentre per il 2003 ha utilizzato il tasso di conversione 84,32.

(21)  In quanto il prestito a termine B è fornito da due mutuanti diversi.

(22)  Secondo l’atto di garanzia dell’accordo di prestito, è stata registrata una garanzia di primo livello in terreni e attivi per 34,5 Mio EUR.

(23)  Le disposizioni dell’accordo di prestito prevedono la possibilità di pagare anticipatamente la totalità o una parte del prestito, eccezione fatta per il prestito a termine A, senza commissioni in caso di rimborso anticipato.

(24)  Cfr. lettera delle autorità islandesi del 21 gennaio 2005, pagina 9.

(25)  Cfr. pagina 11 della decisione dell’autorità n. 125/05/COL.

(26)  Le autorità islandesi non considerano questo aspetto, ma valutano l’adeguatezza del prezzo di mercato in quanto tale, e di conseguenza il fatto che la garanzia statale abbia determinato migliori condizioni di prestito rispetto alle condizioni di mercato, non viene considerato né ai sensi della seconda condizione (cfr. sopra) né della quarta.

(27)  Secondo la clausola 7.4 dell’accordo di prestito, soltanto il margine per il prestito a termine A può essere modificato dopo la firma dell’accordo. Una tale modifica può avere luogo il 18 marzo 2011 e sarà valida fino alla scadenza del prestito. Poiché questo dipende da trattative future, l’autorità non è in grado di valutare se un tale margine modificato costituirebbe aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE o se un eventuale aiuto potrebbe essere autorizzato. Tuttavia, le autorità islandesi sarebbero in grado di identificare l’esistenza di un elemento di aiuto per qualsiasi futura modifica applicando i parametri di calcolo di cui al punto precedente e, in caso di esistenza di un elemento di aiuto, dovrebbero notificare la misura di aiuto all’autorità.

(28)  Euribor + 1,50 % annuo – (Euribor + 0,18 % annuo) – 0,50 % = 0,82 %.

(29)  Sulla base del seguente calcolo: 438 839 EUR/0,5 × 0,82 = 719 695 EUR.

(30)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/EYC/EN/eyc-EN.htm#historical

(31)  Euribor + 2,30 % annuo – (Euribor + 0,18 % annuo) – 0,50 % = 1,62 %.

(32)  438 839 EUR/0,5 × 1,62 = 1 421 838 EUR.

(33)  2,30 – 0,18 (il tasso d’interesse del prestito a termine A).

(34)  Comunicazione COM(2001) 35 definitivo del 13 febbraio 2001.

(35)  Decisione N 527/02 della Commissione — Contributo finanziario della Grecia, a favore di un’impresa privata, per la progettazione, la realizzazione, il collaudo e l’entrata in servizio dell’oleodotto per l’approvvigionamento di combustibile avio del nuovo aeroporto internazionale di Atene.

(36)  Cfr. decisione della Commissione C 67-69/2003, relativa ad aiuti a favore della costruzione di una conduttura per il trasporto di propilene tra Rotterdam, Anversa e la regione della Ruhr, punto 48. L’argomento invocato dalle autorità islandesi, secondo il quale la direttiva 2002/20/CE richiederebbe soltanto un’autorizzazione generale (e non una gara d’appalto), è valido ma non è rilevante in caso di aiuti di Stato. Secondo le disposizioni in materia di aiuti di Stato, lo svolgimento di una gara d’appalto è uno degli elementi per valutare se una misura può essere classificata come infrastruttura.

(37)  Cfr. decisione N 527/02 della Commissione — Contributo finanziario della Grecia, a favore di un’impresa privata, per la progettazione, la realizzazione, il collaudo e l’entrata in servizio dell’oleodotto per l’approvvigionamento di combustibile avio del nuovo aeroporto internazionale di Atene. Cfr. inoltre la decisione della Commissione N 860/01 — Austria, relativa alla località sciistica Mutterer Alm, nella quale il funzionamento degli skilift è stato considerato un’attività economica che va a beneficio dell’operatore dello skilift e che non costituisce dunque una misura relativa ad un’infrastruttura. Cfr. decisione della Commissione C 67-69/2003, punto 48.

(38)  Cfr. causa T-128/98, Aéroports de Paris/Commissione europea, Raccolta 2000, pag. II-3929.

(39)  Cfr. decisione della Commissione N 213/2003 — Project Atlas, infrastruttura a banda larga per parchi di imprese.

(40)  Cfr. sezione I.2.2, lettera b) della presente decisione.

(41)  Cfr. lettera delle autorità islandesi del 25 giugno 2004, pagina 3.

(42)  L’autorità ha preso nota del riferimento fatto dalle autorità islandesi al discorso del presidente del consiglio di amministrazione di Farice hf. del 24 gennaio 2004. Tuttavia, tale discorso specifica soltanto che si tratta di un’«opportunità commerciale con profitti modesti» e che anche gli operatori privati hanno fornito coperture. Questo ultimo punto non è stato mai contestato dall’autorità; la questione se l’aumento della partecipazione dello Stato sia proporzionata è rimasta tuttavia senza risposta.

(43)  Comunicato stampa del 3 febbraio 2004.

(44)  Le autorità islandesi non hanno fornito informazioni che permettano all’autorità di effettuare una valutazione a norma di detta disposizione.

(45)  Cfr. ad esempio l’aiuto di Stato N 576/98 — Regno Unito, relativo al collegamento ferroviario mediante il tunnel sotto la Manica, in cui il collegamento ferroviario ad alta velocità era importante per l’intera UE e non soltanto per uno o pochi Stati membri.

(46)  Per tale criterio, cfr. ad esempio decisione 96/369/CE della Commissione sul sistema di ammortamento speciale a favore delle compagnie aeree tedesche (GU L 146 del 20.6.1996, pag. 42).

(47)  Come specificato nella sintesi presentata dalle autorità islandesi nella notifica del 27 febbraio 2004, il membro del consorzio Teleglobe, in particolare, ha dovuto affrontare difficoltà commerciali.

(48)  Trasmissione di dati in cui un mezzo unico può trasportare contemporaneamente diversi canali. Il termine è inoltre utilizzato per paragonare una larghezza di banda di frequenza superiore a 3 MHz delle frequenze a banda stretta. La banda larga può trasmettere più dati ad una velocità più elevata.

(49)  Cfr. il piano d’azione e-Europe 2004, Comunicazione della Commissione — e-Europe 2005: una società dell’informazione per tutti, 28.5.2002, COM(2002) 263 definitivo; cfr. la decisione della Commissione N 213/2003 — Project Atlas, infrastruttura a banda larga per parchi di imprese e decisione N 307/2004 — Banda larga in Scozia — zone periferiche e rurali.

(50)  Le autorità islandesi sostengono che «è stata perseguita una partecipazione molto estesa in Islanda e nelle isole Færøer per trovare azionisti per il progetto Farice e tutti gli operatori di telecomunicazioni sono stati invitati a partecipare alla costituzione della società.»

(51)  Decisioni della Commissione N 307/2004, N 199/2004 e N 213/2003.

(52)  Cfr. lettera delle autorità islandesi del 28 giugno 2006, pagina 5.

(53)  Euribor + 2,30 % annuo – (Euribor + 0,18 % annuo) – 0,50 % = 1,62 %.

(54)  Cfr. lettera delle autorità islandesi del 28 giugno 2006, pagina 5.

(55)  Cfr. punto 17.3 del capitolo 17 della guida sugli aiuti di Stato dell’autorità, in cui si precisa che in determinate situazioni il valore della garanzia potrebbe essere lo stesso dell’importo effettivamente coperto da tale garanzia.

(56)  Intensità di aiuto del 35 % dei costi totali di investimento sono state ad esempio autorizzate dalla Commissione europea nel caso relativo ad aiuti di Stato N 188/2006 — Lettonia, per un progetto relativo alla banda larga nelle zone rurali.

(57)  Cfr. causa C-225/91, Matra SA/Commissione, punto 41, Raccolta 1993, pag. 3203; sentenza della Corte EFTA nella causa E-09/04, The Bankers’ and Securities’ Dealers Association of Iceland/autorità di vigilanza EFTA, punto 82, non ancora pubblicata.

(58)  In merito alla coesistenza di infrastrutture esistenti, cfr. decisione della Commissione N 307/2004, punto 45, dove chiaramente indicato che questo riduce al minimo i rischi di duplicazione inutile e limita l’impatto economico per gli operatori che già dispongono di infrastrutture. Cfr. anche decisione N 199/2004 della Commissione, punto 41, e decisione N 213/2003, punto 47.

(59)  Nel 2003 E-Farice ehf deteneva l’80 % di Farice hf., mentre il restante 20 % era detenuto da Føroya Tele (19,93 %) e da altre parti delle isole Færøer (complessivamente lo 0,6 %).

(60)  Teleglobe è sopravvissuta al precedente procedimento ex capitolo 11 ed è attualmente una società quotata NASDAQ.


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