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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument E2004C0055

    Raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 55/04/COL, del 30 marzo 2004, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2004 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni altri prodotti di origine vegetale

    GU L 139 del 2.6.2005, S. 20–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, S. 66–70 (MT)

    Rechtlicher Status des Dokuments In Kraft

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2004/55/oj

    2.6.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 139/20


    RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    N. 55/04/COL

    del 30 marzo 2004

    relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2004 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni altri prodotti di origine vegetale

    L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

    visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e il protocollo 1,

    visto l'atto di cui all’allegato II, capitolo XII, punto 38, dell'accordo SEE [direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui antiparassitari sui e nei cereali (1)], come da ultimo modificato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b),

    visto l'atto di cui all’allegato II, capitolo XII, punto 54, dell'accordo SEE [direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (2)], come da ultimo modificato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

    previa consultazione del comitato EFTA dei prodotti alimentari che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe adoperarsi progressivamente per introdurre un sistema che consenta di calcolare l'esposizione effettiva agli antiparassitari attraverso la dieta. Per poter formulare stime realistiche, si dovrebbe disporre di dati sul controllo dei residui di antiparassitari in una serie di prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti della dieta europea. Si ritiene generalmente che i principali componenti della dieta europea siano costituiti da circa 20-30 prodotti alimentari. Viste le risorse disponibili a livello nazionale per il controllo dei residui di antiparassitari, gli Stati EFTA sono in grado di analizzare annualmente, nel quadro di un programma coordinato di controlli, solo campioni di otto prodotti. L'impiego di antiparassitari presenta variazioni nell'arco di tre anni. Ciascun composto antiparassitario dovrebbe essere dunque controllato, in generale, in 20-30 prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali.

    (2)

    I residui di tutti gli antiparassitari oggetto della presente raccomandazione dovrebbero essere controllati nel 2004, in modo da poter utilizzare questi dati per la stima della reale esposizione attraverso la dieta.

    Occorre un approccio statistico sistematico quanto al numero di campioni da prelevare in ciascuna operazione coordinata di controllo. Tale approccio è stato definito dalla commissione del Codex Alimentarius (3). Secondo una distribuzione binomica delle probabilità, è possibile calcolare che l'esame di circa 650 campioni fornisce un livello di fiducia superiore al 99 % per l'individuazione di 1 campione contenente residui di antiparassitari in misura superiore al limite di determinazione qualora meno dell'1 % dei prodotti di origine vegetale contenga residui in misura superiore al limite di determinazione. Questi campioni dovrebbero essere prelevati nell'intero territorio dello Spazio economico europeo. Per gli Stati EFTA si raccomanda, sulla base della popolazione e del numero di consumatori, di raccogliere un minimo di 12 campioni all'anno per prodotto.

    (3)

    Nuove linee direttrici concernenti le procedure di controllo di qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari sono state pubblicate dalla Commissione europea (4). Tali linee direttrici dovrebbero essere applicate per quanto possibile dai laboratori di analisi degli Stati EFTA ed essere riesaminate costantemente alla luce dell'esperienza così acquisita.

    (4)

    In forza dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/642/CEE e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/362/CEE, gli Stati EFTA sono tenuti a precisare i criteri che hanno presieduto all'elaborazione dei rispettivi programmi d'ispezione nazionali. Tali informazioni devono comprendere: i) i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare, le soglie di notificazione e i criteri secondo i quali esse sono state fissate; ii) per i laboratori che eseguono le analisi, le informazioni relative al loro riconoscimento ai sensi dell'atto di cui all’allegato II, capitolo XII, punto 54n, dell'accordo SEE [direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (5)]; iii) il numero e il tipo di infrazioni nonché i provvedimenti adottati.

    (5)

    Le informazioni sui risultati dei programmi di controllo si prestano particolarmente ad essere trattate, memorizzate e trasmesse per via elettronica/informatica. La Commissione ha approntato gli opportuni formati in cui gli Stati membri della Comunità europea devono inviarle i dati per posta elettronica. Gli Stati EFTA potrebbero utilizzare lo stesso formato e dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA le loro relazioni secondo il formato standard. L'ulteriore sviluppo del formato stesso risulterà più efficiente se realizzato attenendosi a linee direttrici,

    RACCOMANDA AGLI STATI EFTA:

    1)

    Di campionare e analizzare le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato della presente raccomandazione, prendendo un minimo di 12 campioni per ciascun prodotto, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione nazionale, SEE e a livello di paesi terzi sul mercato dello Stato EFTA.

    Per gli antiparassitari che presentano un rischio acuto, quali gli esteri organofosfati, l'endosulfan e gli N-metilcarbammati, campioni selezionati di mele, pomodori, lattuga, porri e cavoli devono essere sottoposti anche ad un'analisi distinta dei singoli componenti del secondo campione qualora vengano rinvenute tracce di tali antiparassitari, in particolare se i prodotti provengono da un unico produttore. Il numero di componenti deve essere conforme a quanto disposto nell'atto di cui all’allegato II, capitolo XII, punto 54zz, dell'accordo SEE [direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (6)].

    Devono essere prelevati due campioni. Se nel primo campione viene riscontrato un livello rilevabile dell'antiparassitario in questione, i componenti del secondo campione devono essere analizzati separatamente.

    2)

    Di comunicare, entro il 31 agosto 2005, i risultati delle analisi dei campioni esaminati per le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato della presente raccomandazione precisando:

    a)

    i metodi analitici applicati e le soglie di notificazione raggiunte, in conformità con le procedure di controllo della qualità enunciate nel documento «Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari»;

    b)

    il numero e il tipo di infrazioni nonché i provvedimenti adottati.

    La comunicazione deve essere presentata in un formato, compreso quello elettronico, conforme al documento orientativo (7) per l'attuazione, da parte degli Stati SEE, delle raccomandazioni relative ai programmi coordinati di controllo.

    3)

    Di trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA, entro il 31 agosto 2004, tutte le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE riguardanti il programma di controlli del 2003, in modo da garantire, almeno attraverso controlli per campione, l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari, e in particolare:

    a)

    i risultati dei loro programmi nazionali sui residui di antiparassitari;

    b)

    informazioni sulle procedure di controllo della qualità applicate dai loro laboratori e, in particolare, sugli aspetti delle linee direttrici concernenti le procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari che non sono stati in grado di applicare o la cui applicazione ha suscitato particolari difficoltà;

    c)

    i dati relativi al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE, dei laboratori che effettuano le analisi, con indicazione del tipo di riconoscimento e dell'organismo che lo ha rilasciato, unitamente ad una copia dell'atto di riconoscimento;

    d)

    informazioni sulle prove di competenza e sui ring test ai quali ha partecipato il laboratorio.

    4)

    Di trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA, entro il 30 settembre 2004, il rispettivo programma nazionale messo a punto per il 2005 ai fini del controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate dalle direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE, e in particolare:

    a)

    i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e le analisi da effettuare;

    b)

    le soglie di notificazione applicate e i criteri secondo cui sono state fissate;

    c)

    informazioni relative al riconoscimento, ai sensi della direttiva 93/99/CEE, dei laboratori che effettuano le analisi.

    Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono destinatari della presente raccomandazione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

    Per l'Autorità di vigilanza EFTA

    Bernd HAMMERMANN

    Membro del Collegio

    Niels FENGER

    Direttore


    (1)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

    (2)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

    (3)  Codex Alimentarius, Residui di antiparassitari negli alimenti, Roma 1994, ISBN 92-5-203271-1; Vol. 2, pag. 372.

    (4)  Documento n. SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

    (5)  GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

    (6)  GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

    (7)  Presentato ed esaminato ogni anno nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (SCFCAH).


    ALLEGATO

    Combinazioni antiparassitario/prodotto da controllare

    Residui di antiparassitari da analizzare

    Anni

     

    2004

    2005 (1)

    2006 (1)

    Acefato

    (c)

    (a)

    (b)

    Aldicarb

    (c)

    (a)

    (b)

    Azinfosmetile

    (c)

    (a)

    (b)

    Azossistrobina

    (c)

    (a)

    (b)

    Gruppo Benomil

    (c)

    (a)

    (b)

    Bromopropilato

    (c)

    (a)

    (b)

    Captan

    (c)

    (a)

    (b)

    Clorotalonil

    (c)

    (a)

    (b)

    Clorpirifos

    (c)

    (a)

    (b)

    Clorpirifosmetile

    (c)

    (a)

    (b)

    Cipermetrin

    (c)

    (a)

    (b)

    Ciprodinil

    (c)

    (a)

    (b)

    Deltametrin

    (c)

    (a)

    (b)

    Diazinon

    (c)

    (a)

    (b)

    Diclofluanid

    (c)

    (a)

    (b)

    Dicofol

    (c)

    (a)

    (b)

    Dimetoato

    (c)

    (a)

    (b)

    Difenilammina (2)

    (c)

    (a)

    (b)

    Endosulfan

    (c)

    (a)

    (b)

    Fenhexamid

    (c)

    (a)

    (b)

    Folpet

    (c)

    (a)

    (b)

    Imazalil

    (c)

    (a)

    (b)

    Iprodione

    (c)

    (a)

    (b)

    Cresoxim metile

    (c)

    (a)

    (b)

    Lambda cialotrina

    (c)

    (a)

    (b)

    Malation

    (c)

    (a)

    (b)

    Gruppo Maneb

    (c)

    (a)

    (b)

    Mecarbam

    (c)

    (a)

    (b)

    Metamidofos

    (c)

    (a)

    (b)

    Metalaxil

    (c)

    (a)

    (b)

    Metidation

    (c)

    (a)

    (b)

    Metiocarb

    (c)

    (a)

    (b)

    Metomil

    (c)

    (a)

    (b)

    Myclobutanil

    (c)

    (a)

    (b)

    Ometoato

    (c)

    (a)

    (b)

    Ossidemeton-metile

    (c)

    (a)

    (b)

    Paration

    (c)

    (a)

    (b)

    Permetrin

    (c)

    (a)

    (b)

    Forato

    (c)

    (a)

    (b)

    Pirimifosmetile

    (c)

    (a)

    (b)

    Procimidone

    (c)

    (a)

    (b)

    Propizamide

    (c)

    (a)

    (b)

    Spiroxamina

    (c)

    (a)

    (b)

    Tiabendazolo

    (c)

    (a)

    (b)

    Tolilfluanid

    (c)

    (a)

    (b)

    Triazofos

    (c)

    (a)

    (b)

    Vinclozolin

    (c)

    (a)

    (b)

    (a)

    Pere, banane, fagioli (freschi o congelati), patate, carote, arance/mandarini, pesche/pesche noci, spinaci (freschi o congelati).

    (b)

    Cavolfiori, peperoni, frumento, melanzane, riso, uve, cetriolo, piselli (freschi/congelati, sgranati).

    (c)

    Mele, pomodori, lattuga, fragole, porri, succo di arancia, cavoli, segala/avena.


    (1)  Dati indicativi per il 2005 e il 2006, in funzione dei programmi che saranno raccomandati per quegli anni.

    (2)  L'analisi della difenilammina deve essere effettuata soltanto per le mele e le pere.

    (a)

    Pere, banane, fagioli (freschi o congelati), patate, carote, arance/mandarini, pesche/pesche noci, spinaci (freschi o congelati).

    (b)

    Cavolfiori, peperoni, frumento, melanzane, riso, uve, cetriolo, piselli (freschi/congelati, sgranati).

    (c)

    Mele, pomodori, lattuga, fragole, porri, succo di arancia, cavoli, segala/avena.


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