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Document E1999C0162
EFTA Surveillance Authority Decision No 162/1999/COL of 9 July 1999 releasing Norway from the obligation to apply to certain species the Act referred to in Point 1.4 of Chapter III of Annex I to the Agreement on the European Economic Area, on the marketing of seed of oil and fibre plants (Council Directive 69/208/EEC)
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 162/1999/COL, del 9 luglio 1999, che dispensa la Norvegia dall'obbligo di applicare, relativamente a talune specie vegetali, l'atto menzionato nel punto 1.4 del capo III dell'allegato I dell'accordo sullo spazio economico europeo, relativo alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (direttiva 69/208/CEE del Consiglio)
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 162/1999/COL, del 9 luglio 1999, che dispensa la Norvegia dall'obbligo di applicare, relativamente a talune specie vegetali, l'atto menzionato nel punto 1.4 del capo III dell'allegato I dell'accordo sullo spazio economico europeo, relativo alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (direttiva 69/208/CEE del Consiglio)
GU L 277 del 28.10.1999, p. 52–53
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/07/1999
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 162/1999/COL, del 9 luglio 1999, che dispensa la Norvegia dall'obbligo di applicare, relativamente a talune specie vegetali, l'atto menzionato nel punto 1.4 del capo III dell'allegato I dell'accordo sullo spazio economico europeo, relativo alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (direttiva 69/208/CEE del Consiglio)
Gazzetta ufficiale n. L 277 del 28/10/1999 pag. 0052 - 0053
Gazzetta ufficiale n. L 280 del 30/10/1999 pag. 0126 - 0127
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 162/1999/COL del 9 luglio 1999 che dispensa la Norvegia dall'obbligo di applicare, relativamente a talune specie vegetali, l'atto menzionato nel punto 1.4 del capo III dell'allegato I dell'accordo sullo spazio economico europeo, relativo alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (direttiva 69/208/CEE del Consiglio) L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA, visto l'accordo sullo spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l'articolo 17 ed il protocollo 1, punto 4, lettera d), visto l'atto menzionato nel punto 1.4 del capo III dell'allegato I dell'accordo sullo spazio economico europeo, relativo alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (direttiva 69/208/CEE del Consiglio), in particolare l'articolo 22, visto l'accordo concluso tra Stati dell'EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, modificato dal protocollo che adegua l'accordo tra gli Stati dell'EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), ed il protocollo 1, articolo 1, lettera c), vista la domanda presentata dalla Norvegia, considerando che le sementi di canapa e papavero non vengono usualmente riprodotte e commercializzate in Norvegia; considerando che, fino a quando perduri tale situazione, la Norvegia deve essere dispensata dall'obbligo di applicare le disposizioni dell'atto summenzionato relativamente a tali specie vegetali; considerando che detta dispensa deve lasciare impregiudicata la commercializzazione in Norvegia delle sementi prodotte, a norma di detto atto, negli altri Stati aderenti all'accordo SEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere emesso dal comitato delle piante e degli alimenti per animali, chiamato ad assistere l'Autorità di vigilanza dell'EFTA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 1. La Norvegia è dispensata dall'obbligo di applicare le disposizioni dell'atto menzionato nel punto 1.4 del capo III dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo, relativo alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (direttiva 69/208/CEE del Consiglio) - ad eccezione dell'articolo 13, paragrafo 1 - relativamente alle seguenti specie vegetali: Cannabis sativa L. - Canapa Papaver somniferum L. - Papavero 2. La presente decisione entra in vigore il 19 luglio 1999. 3. La Norvegia è destinataria della presente decisione. 4. Fa fede il testo redatto in lingua inglese. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999. Per l'Autorità di vigilanza EFTA Hannes HAFSTEIN Membro del collegio