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Document E1997C0166
RECOMMENDATION OF THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY No 166/97/COL of 17 June 1997 concerning a co-ordinated programme for the official control of foodstuffs for 1997
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 166/97/COL del 17 giugno 1997 concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari nel 1997
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 166/97/COL del 17 giugno 1997 concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari nel 1997
GU L 303 del 6.11.1997, p. 17–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 166/97/COL del 17 giugno 1997 concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari nel 1997
Gazzetta ufficiale n. L 303 del 06/11/1997 pag. 0017 - 0025
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 166/97/COL del 17 giugno 1997 concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari nel 1997 L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1, visto l'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il protocollo 1, visto l'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 50 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 89/397/CEE del Consiglio relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, sentito il comitato EFTA per i prodotti alimentari che assiste la predetta Autorità, considerando che per il corretto funzionamento dello Spazio economico europeo è necessario predisporre programmi coordinati di controllo alimentare all'interno del SEE; considerando che tali programmi attribuiscono particolare importanza all'osservanza della legislazione vigente in materia alimentare in virtù dell'accordo SEE, nonché della tutela della salute pubblica, agli interessi dei consumatori e alla lealtà delle pratiche commerciali; considerando che dalla contemporanea attuazione di programmi nazionali e di programmi coordinati si possono acquisire informazioni ed esperienze su cui basare i futuri controlli; considerando che il Liechtenstein deve conformarsi, entro il 1° gennaio 2000, alle disposizioni degli atti di cui all'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE; che deve adoperarsi al meglio per conformarsi, entro il 1° gennaio 1997, alle disposizioni degli atti di cui al suddetto capitolo; che pertanto il Liechtenstein è incluso nella presente raccomandazione per il 1997; considerando che la Commissione europea, nella sua raccomandazione dell'8 gennaio 1997 relativa a un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1997 (GU L 22 del 24. 1. 1997, pagina 27), raccomanda che gli Stati membri dell'Unione europea attuino un programma corrispondente, HA ADOTTATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE: Si raccomanda che nel 1997 l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia raccolgano campioni ed effettuino analisi di laboratorio in ordine: a) alle aflatossine nelle spezie; b) alla contaminazione di prodotti alimentari destinati alle persone affette da allergie o ipersensibilità alimentari. 1. Sebbene non siano state fissate percentuali di campionamento, il numero dei campioni prelevati deve essere tale da consentire una panoramica generale della situazione in questione in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia. Saranno fornite indicazioni sui metodi analitici da applicare. 2. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia forniscono le informazioni richieste attenendosi al modello di formulario statistico in allegato per migliorare la comparabilità dei dati. 3. Aflatossine nelle spezie Le spezie, in particolare il pepe, il peperoncino rosso, la noce moscata e la paprica in polvere possono contenere quantità eccessive di aflatossine a causa delle diverse condizioni di trattamento e immagazzinamento. L'articolo 2 dell'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 54.F dell'accordo SEE [regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari] proibisce la vendita di prodotti alimentari contenenti quantità eccessive di contaminanti ai fini della sanità pubblica, in particolare della tossicologia. Tutti gli Stati EFTA hanno una regolamentazione specifica per quanto riguarda il tenore di aflatossine in questo genere di prodotti. L'obiettivo di questa parte del programma è studiare in quale misura i livelli di aflatossine contenuti in tali prodotti superino i limiti nazionali. Lo studio è altresì inteso a determinare in base a quali norme giuridiche uno Stato EFTA può rifiutarne l'osservanza. I metodi di analisi dovrebbero consentire di individuare nei campioni tassi di aflatossina eguali o inferiori a 1 ìg/kg. 4. Contaminazione dei prodotti alimentari destinati alle persone affette da allergie o ipersensibilità alimentari I prodotti alimentari, etichettati o commercializzati in maniera da indicare l'assenza di alcuni ingredienti proteici, ecc. presentano un rischio potenziale per la salute delle persone che soffrono di allergie o ipersensibilità alimentari. Alimenti contaminati anche da quantità minime di questi particolari ingredienti potrebbero avere conseguenze fatali. L'articolo 2 dell'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 18 dell'accordo SEE (direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità) stabilisce che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente per quanto riguarda la composizione del prodotto alimentare. L'obiettivo di questa parte del programma è studiare le misure sanzionatorie adottate da Islanda, Liechtenstein e Norvegia nei casi di immissione sul mercato di prodotti alimentari contaminati. Campo di applicazione Qualsiasi tipo di prodotto alimentare che riporti indicazioni che dichiarino o che facciano presumere l'assenza di un determinato ingrediente: il campionamento dovrebbe essere limitato ai prodotti che non contengono latte o proteine del latte, lattosio, uova o glutine, tenendo conto dei tipi di prodotti alimentari che sono più diffusi sul mercato degli Stati EFTA. Relazione tecnica: tabelle Gli Stati EFTA provvedono a che siano comunicati all'Autorità di vigilanza EFTA il numero di prodotti alimentari contaminati e dei produttori o importatori interessati, nonché le informazioni relative ai provvedimenti adottati per far osservare la legge. Se il provvedimento è commisurato alla quantità di contaminante rilevata, vanno altresì specificate le quantità che determinano l'adozione del provvedimento. 5. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia sono destinatari della presente raccomandazione. Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1997. Per l'Autorità di vigilanza EFTA Knut ALMESTAD Presidente ALLEGATO 1. AFLATOSSINE NELLE SPEZIE >INIZIO DI UN GRAFICO> Tabella 1.1 Pepe Stato membro: Numero totale di campioni analizzati: Numero totale di campioni rifiutati: Numero di campioni Valore medio dei campioni positivi (ìg/kg) Valore mediano dei campioni positivi (ìg/kg) Valore massimo (ìg/kg) Valore limite o valore guida per il rifiuto (ìg/kg) Aflatossina non riscontrata 50 ìg/kg B1 B2 G1 G2 Base giuridica del rifiuto: Metodo d'analisi utilizzato (materiale bibliografico, norma scritta, ecc.; parole chiave che descrivono il procedimento utilizzato; limite di individuazione e determinazione) (qualora diverso dal metodo proposto): Altri dettagli, indicazioni, difficoltà riscontrate: Origine (se nota) dei campioni rifiutati: >FINE DI UN GRAFICO> >INIZIO DI UN GRAFICO> Tabella 1.2 Chili e chili in polvere Stato membro: Numero totale di campioni analizzati: Numero totale di campioni rifiutati: Numero di campioni Valore medio dei campioni positivi (ìg/kg) Valore mediano dei campioni positivi (ìg/kg) Valore massimo (ìg/kg) Valore limite o valore guida per il rifiuto (ìg/kg) Aflatossina non riscontrata 50 ìg/kg B1 B2 G1 G2 Base giuridica del rifiuto: Metodo d'analisi utilizzato (materiale bibliografico, norma scritta, ecc.; parole chiave che descrivono il procedimento utilizzato; limite di individuazione e determinazione) (qualora diverso dal metodo proposto): Altri dettagli, indicazioni, difficoltà riscontrate: Origine (se nota) dei campioni rifiutati: >FINE DI UN GRAFICO> >INIZIO DI UN GRAFICO> Tabella 1.3 Noce moscata Stato membro: Numero totale di campioni analizzati: Numero totale di campioni rifiutati: Numero di campioni Valore medio dei campioni positivi (ìg/kg) Valore mediano dei campioni positivi (ìg/kg) Valore massimo (ìg/kg) Valore limite o valore guida per il rifiuto (ìg/kg) Aflatossina non riscontrata 50 ìg/kg B1 B2 G1 G2 Base giuridica del rifiuto: Metodo d'analisi utilizzato (materiale bibliografico, norma scritta, ecc.; parole chiave che descrivono il procedimento utilizzato; limite di individuazione e determinazione) (qualora diverso dal metodo proposto): Altri dettagli, indicazioni, difficoltà riscontrate: Origine (se nota) dei campioni rifiutati: >FINE DI UN GRAFICO> >INIZIO DI UN GRAFICO> Tabella 1.4 Paprica in polvere Stato membro: Numero totale di campioni analizzati: Numero totale di campioni rifiutati: Numero di campioni Valore medio dei campioni positivi (ìg/kg) Valore mediano dei campioni positivi (ìg/kg) Valore massimo (ìg/kg) Valore limite o valore guida per il rifiuto (ìg/kg) Aflatossina non riscontrata 50 ìg/kg B1 B2 G1 G2 Base giuridica del rifiuto: Metodo d'analisi utilizzato (materiale bibliografico, norma scritta, ecc.; parole chiave che descrivono il procedimento utilizzato; limite di individuazione e determinazione) (qualora diverso dal metodo proposto): Altri dettagli, indicazioni, difficoltà riscontrate: Origine (se nota) dei campioni rifiutati: >FINE DI UN GRAFICO> 2. CONTAMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI A PERSONE AFFETTE DA ALLERGIE O IPERSENSIBILITÀ ALIMENTARI >INIZIO DI UN GRAFICO> Tabella 2.1 Ricerca sui prodotti che recano una menzione che specifica l'assenza di uno o più dei seguenti ingredienti: latte/proteine del latte, lattosio, uovo o glutine Stato membro: Numero totale di prodotti analizzati: Numero totale di produttori/importatori interessati: Numero totale di prodotti nei quali sono stati trovati i suddetti ingredienti: Numero totale di produttori/importatori che trattano prodotti nei quali sono stati trovati i suddetti ingredienti: Misure adottate nei casi in cui sono stati trovati i suddetti ingredienti Menzione Numero di prodotti Numero di produttori/importatori Misure adottate (*) Numero analizzati non conformi controllati con prodotti non conformi Nessuna Richiamo verbale Richiamo scritto Miglior controllo interno richiesto Divieto di vendita Sanzione amministrativa Azione giudiziaria Altre (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Senza latte/ proteine del latte Senza lattosio Senza uova Senza glutine (*)Osservazioni sulle misure adottate ed, eventualmente, indicazione del livello (mg/kg) a cui è stato adottato il provvedimento, se il tipo di misura è legato alla quantità di contaminante trovata. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) >FINE DI UN GRAFICO> >INIZIO DI UN GRAFICO> Tabella 2.2 Stato membro: Metodi di analisi utilizzati Latte/proteine del latte Lattosio Uovo Glutine Altre osservazioni: >FINE DI UN GRAFICO>