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Document E1994C0189

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 189/94/COL del 30 novembre 1994 che stabilisce l'elenco degli stabilimenti degli Stati EFTA a favore dei quali sono accordate deroghe temporanee e limitate a talune norme sanitarie della Comunità in materia di produzione e commercializzazione di carni fresche

GU L 383 del 31.12.1994, pp. 14–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/189(2)/oj

E1994C0189

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 189/94/COL del 30 novembre 1994 che stabilisce l'elenco degli stabilimenti degli Stati EFTA a favore dei quali sono accordate deroghe temporanee e limitate a talune norme sanitarie della Comunità in materia di produzione e commercializzazione di carni fresche

Gazzetta ufficiale n. L 383 del 31/12/1994 pag. 0014 - 0037


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 189/94/COL del 30 novembre 1994 che stabilisce l'elenco degli stabilimenti degli Stati EFTA a favore dei quali sono accordate deroghe temporanee e limitate a talune norme sanitarie della Comunità in materia di produzione e commercializzazione di carni fresche

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 17 e il protocollo 1, punto 4, lettera d),

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, punto 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, relativo alle condizioni per la concessione di deroghe temporanee e limitate a talune norme sanitarie della Comunità in materia di produzione e commercializzazione di carni fresche (direttiva 91/498/CEE del Consiglio), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, modificato dal protocollo che adegua l'accordo tra gli Stati EFTA che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) e il protocollo 1, articolo 1, lettera c),

considerando che gli Stati EFTA hanno presentato all'Autorità di vigilanza EFTA gli elenchi degli stabilimenti a favore dei quali viene proposto di accordare una deroga a talune disposizioni dell'atto di cui all'allegato I, capitolo I, punto 18 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, relativo alle condizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di carni fresche (direttiva 64/433/CEE del Consiglio);

considerando che è opportuno definire l'elenco di detti stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario EFTA che coadiuva l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Gli stabilimenti elencati in allegato beneficiano di deroghe ai sensi dell'articolo 2 dell'atto di cui all'allegato I, capitolo I, punto 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, relativo alle condizioni per la concessione di deroghe temporanee e limitate a talune norme sanitarie della Comunità in materia di produzione e commercializzazione di carni fresche (direttiva 91/498/CEE del Consiglio).

2. La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1994.

3. Gli Stati EFTA sono destinatari della presente decisione.

4. Ai fini della presente decisione fa fede il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1994.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Pekka SÄILÄ

Membro del collegio

ALLEGATO

Elenco di stabilimenti degli Stati EFTA a favore dei quali sono accordate deroghe temporanee e limitate a talune norme sanitarie della Comunità in materia di produzione e commercializzazione di carni fresche

>SPAZIO PER TABELLA>

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