Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/125E/02

    PROCESSO VERBALE
    Giovedì, 7 giugno 2007

    GU C 125E del 22.5.2008, p. 19–233 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 125/19


    PROCESSO VERBALE

    (2008/C 125 E/02)

    SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

    PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

    Vicepresidente

    1.   Apertura della seduta

    La seduta è aperta alle 09.40.

    2.   Presentazione di documenti

    Sono stati presentati i seguenti documenti

    1)

    dal Consiglio e dalla Commissione:

    Proposta di storno di stanziamenti DEC 14/2007 — Sezione III — Commissione (SEC(2007)0560 — C6-0148/2007 — 2007/2127(GBD))

    deferimento

    merito: BUDG

    Proposta di storno di stanziamenti DEC 15/2007 — Sezione III — Commissione (SEC(2007)0561 — C6-0149/2007 — 2007/2129(GBD))

    deferimento

    merito: BUDG

    Proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte di Malta il 1o gennaio 2008 (COM(2007)0259 — C6-0150/2007 — 2007/0092(CNS))

    deferimento

    merito: ECON

    Proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1o gennaio 2008 (COM(2007)0256 — C6-0151/2007 — 2007/0090(CNS))

    deferimento

    merito: ECON

    Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (COM(2007)0196 — C6-0152/2007 — 2007/0070(CNS))

    deferimento

    merito: PECH

     

    parere: ENVI, BUDG

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (08937/2007 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC))

    deferimento

    merito: AFET

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali (COM(2007)0292 — C6-0154/2007 — 2007/0102(COD))

    deferimento

    merito: ENVI

     

    parere: AGRI

    3.   Preparazione del Consiglio europeo (21 e 22 giugno 2007) e stato di revisione dei trattati (discussione)

    Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Preparazione del Consiglio europeo (21 e 22 giugno 2007) e stato di revisione dei trattati

    Frank-Walter Steinmeier (Presidente in carica del Consiglio) e Margot Wallström (Vicepresidente della Commissione) fanno le dichiarazioni.

    Intervengono Joseph Daul, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Helmuth Markov, a nome del gruppo GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, a nome del gruppo IND/DEM, e Ashley Mote, a nome del gruppo ITS.

    PRESIDENZA: Hans-Gert PÖTTERING

    Presidente

    Intervengono Jana Bobošíková, non iscritto, Hartmut Nassauer, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Konrad Szymański, Rebecca Harms, Ilda Figueiredo, Nigel Farage, Roger Helmer (Il Presidente contesta le affermazioni dell'ultimo oratore, a suo parere offensive nei confronti di Angela Merkel), Timothy Kirkhope, Robert Goebbels, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz, Bogdan Klich, Jan Marinus Wiersma, Sophia in 't Veld, Seán Ó Neachtain, Margie Sudre, Jo Leinen, Alexander Lambsdorff, Íñigo Méndez de Vigo, Enrique Barón Crespo, Jerzy Buzek, Bernard Poignant, Othmar Karas e Andrzej Jan Szejna.

    PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS

    Vicepresidente

    Intervengono Antonio Tajani, Martin Schulz, il quale riprende l'intervento di Roger Helmer con affermazioni nei confronti di Angela Merkel che giudica oltraggiose e chiede che il Presidente adotti sanzioni appropriate, a norma dell'articolo 146, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, Bruno Gollnisch su questo intervento (Il Presidente cita l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento e precisa che spetta al Presidente stabilire la natura oltraggiosa di determinate affermazioni e interpretare il regolamento di conseguenza, comunque il comportamento dei deputati deve attenersi al rispetto reciproco), Frank-Walter Steinmeier e Margot Wallström.

    La discussione è chiusa.

    4.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

    Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

    5.   Turno di votazioni

    I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.

    5.1.   Protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione UE/Federazione russa * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea [COM(2007)0138 — C6-0125/2007 — 2007/0048(CNS)] — Commissione per gli affari esteri.

    Relatore: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0192/2007)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 1)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0219)

    5.2.   Misure di conservazione e di esecuzione applicabili nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale [COM(2006)0609 — C6-0403/2006 — 2006/0200(CNS)] — Commissione per la pesca.

    Relatore: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0162/2007)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 2)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0220)

    5.3.   Applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Relazione sul progetto di decisione del Consiglio sulla messa in applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca [09032/2007 — C6-0119/2007 — 2007/0806(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

    Relatore: Carlos Coelho (A6-0204/2007)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 3)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0221)

    Carlos Coelho (relatore) fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento.

    5.4.   Mobilizzazione del Fondo di solidarietà: inondazioni in Ungheria e Grecia (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [2007/2068(ACI)] — Commissione per i bilanci.

    Relatore: Reimer Böge (A6-0175/2007)

    (Richiesta la maggioranza qualificata + 3/5 dei voti espressi)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 4)

    PROPOSTA DI DECISIONE

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0222)

    5.5.   Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2007 (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2007 dell'Unione europea per l'esercizio 2007 [2007/2069(BUD)] — Commissione per i bilanci.

    Relatore: James Elles (A6-0189/2007)

    (Richiesta la maggioranza qualificata)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 5)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0223)

    5.6.   Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2007 (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2007 dell'Unione europea per l'esercizio 2007 [2007/2073(BUD)] — Commissione per i bilanci.

    Relatore: James Elles (A6-0196/2007)

    (Richiesta la maggioranza qualificata)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 6)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2007)0224)

    5.7.   Aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti ***I (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1925/2006 concernente l'aggiunta di vitamine e minerali nonché di alcune altre sostanze agli alimenti [COM(2006)0606 — C6-0337/2006 — 2006/0193(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

    Relatore: Karin Scheele (A6-0403/2006)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 7)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Approvazione con emendamenti (P6_TA(2007)0225)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione (P6_TA(2007)0225)

    5.8.   Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ***I (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari [COM(2006)0607 — C6-0338/2006 — 2006/0195(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

    Relatrice: Adriana Poli Bortone (A6-0403/2006)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 8)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Approvazione con emendamenti (P6_TA(2007)0226)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione (P6_TA(2007)0226)

    5.9.   Sistema d'informazione sui visti (VIS) ***I (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata [COM(2004)0835 — C6-0004/2005 — 2004/0287(COD)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

    Relatore: Sarah Ludford (A6-0194/2007)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 9)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Approvazione con emendamenti (P6_TA(2007)0227)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione (P6_TA(2007)0227)

    5.10.   Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (Trattato di Prüm) * (votazione)

    Relazione sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera [06566/2007 — C6-0079/2007 — 2007/0804(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

    Relatore: Fausto Correia (A6-0207/2007)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 10)

    PROPOSTA DI DECISIONE

    Approvazione con emendamenti (P6_TA(2007)0228)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione (P6_TA(2007)0228)

    5.11.   Accesso alla consultazione del sistema di informazione sui visti (VIS) * (votazione)

    Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità [COM(2005)0600 — C6-0053/2006 — 2005/0232(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

    Relatore: Sarah Ludford (A6-0195/2007)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 11)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Approvazione con emendamenti (P6_TA(2007)0229)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione (P6_TA(2007)0229)

    Interventi sulla votazione:

    Avril Doyle ha comunicato prima della votazione che i membri irlandesi del gruppo PPE-DE non vi avrebbero partecipato.

    5.12.   Protezione dei dati personali * (votazione)

    Relazione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (consultazione ripetuta) [07315/2007 — C6-0115/2007 — 2005/0202(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

    Relatore: Martine Roure (A6-0205/2007)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 12)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Approvazione con emendamenti (P6_TA(2007)0230)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione (P6_TA(2007)0230)

    5.13.   Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock * (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock [COM(2006)0411 — C6-0281/2006 — 2006/0134(CNS)] — Commissione per la pesca.

    Relatore: Zdzisław Kazimierz Chmielewski (A6-0163/2007)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 13)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Approvazione con emendamenti (P6_TA(2007)0231)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione (P6_TA(2007)0231)

    5.14.   Norme specifiche per il settore ortofrutticolo * (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti [COM(2007)0017 — C6-0075/2007 — 2007/0012(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

    Relatore: María Isabel Salinas García (A6-0183/2007)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 14)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Approvazione con emendamenti (P6_TA(2007)0232)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione (P6_TA(2007)0232)

    Interventi sulla votazione:

    Ingeborg Gräßle ha proposto un emendamento orale all'articolo 7, paragrafo 3, dato che più di 40 deputati si sono opposti al suo esame, l'emendamento non è stato accolto.

    5.15.   Strategia e programmi regionali per il Mercosur e l'America latina (votazione)

    Proposta di risoluzione B6-0236/2007

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 15)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione (P6_TA(2007)0233)

    5.16.   Processo costituzionale dell'Unione (votazione)

    Relazione sul tracciato per il processo costituzionale dell'Unione [2007/2087(INI)] — Commissione per gli affari costituzionali. Corelatori: Enrique Barón Crespo e Elmar Brok (A6-0197/2007)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 16)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione (P6_TA(2007)0234)

    Interventi sulla votazione:

    Jens-Peter Bonde facendo riferimento agli articoli 166 e 167 del regolamento, ha chiesto di sopprimere nel testo tutti i rimandi al trattato non ratificato da tutti gli Stati membri e alla Costituzione (il Presidente gli ha risposto che un documento esistente, ratificato o meno da tutti gli Stati membri, può fungere da documento di riferimento in una risoluzione del Parlamento);

    Íñigo Méndez de Vigo e Elmar Brok (correlatore), il quale ha preso la parola a nome di Enrique Barón Crespo (correlatore), sulla votazione sull'emendamento 8 di cui ha auspicato che la seconda parte sia considerata un'aggiunta, e Johannes Voggenhuber che ha sostenuto la proposta;

    Richard Corbett ha proposto un emendamento orale al paragrafo 21, dato che più di 40 deputati si sono opposti al suo esame, l'emendamento non è stato accolto.

    5.17.   Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (votazione)

    Proposte di risoluzione B6-0234/2007 e B6-0235/2007

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 17)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE B6-0234/2007

    Approvazione (P6_TA(2007)0235)

    (La proposta di risoluzione B6-0235/2007 decade)

    5.18.   Statuto sociale degli artisti (votazione)

    Relazione sullo statuto sociale degli artisti [2006/2249(INI)] — Commissione per la cultura e l'istruzione.

    Relatore: Claire Gibault (A6-0199/2007)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 18)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione (P6_TA(2007)0236)

    Interventi sulla votazione:

    Claire Gibault (relatore) e Christopher Heaton-Harris sugli emendamenti 1 e 2.

    5.19.   Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per il 2008

    Relazione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario 2008 [2007/2018(BUD)] — Commissione per i bilanci.

    Relatore: Ville Itälä (A6-0202/2007)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 19)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione (P6_TA(2007)0237)

    6.   Dichiarazioni di voto

    Dichiarazioni di voto scritte:

    Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

    Dichiarazioni di voto orali:

    Relazione Karin Scheele (A6-0403/2007): Miroslav Mikolášik

    Relazione Isabel Salinas Garcia (A6-0183/2007): Mairead McGuinness, Hynek Fajmon

    Relazione Barón Crespo e Elmar Brok (A6-0197/2007): Marcin Libicki, Sylwester Chruszcz, Carlo Fatuzzo

    Relazione Claire Gibault (A6-0199/2007): Carlo Fatuzzo, Hannu Takkula

    Relazione Ville Itälä (A6-0202/2007: Mairead McGuinness

    Risoluzione B6-0234/2007: Laima Liucija Andrikienė

    7.   Correzioni e intenzioni di voto

    Le correzioni e le intenzioni di voto sono riprese nel sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato «Risultato delle votazioni per appello nominale».

    La versione elettronica Europarl è aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due settimane a partire dal giorno della votazione.

    Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto sarà chiuso per procedere alla sua traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

    8.   Composizione delle commissioni e delle delegazioni

    Su richiesta del gruppo ITS, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

    commissione REGI: Dimitar Stoyanov

    commissione AGRI: Dimitar Stoyanov

    Delegazione all'Assemblea parlamentare euromediterranea: Dimitar Stoyanov

    Delegazione per le relazioni con i paesi del Mashrek: Dimitar Stoyanov

    9.   Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

    A norma dell'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

    Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

    10.   Calendario delle prossime sedute

    Le prossime sedute si terranno dal 18.06.2007 al 21.06.2007.

    11.   Interruzione della sessione

    La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

    La seduta è tolta alle 13.00.

    Harald Rømer

    Segretario generale

    Hans-Gert Pöttering

    Presidente


    ELENCO DEI PRESENTI

    Hanno firmato:

    Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Casini, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leinen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Muscardini, Musotto, Musumeci, Myller, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zvěřina, Zwiefka


    ALLEGATO I

    RISULTATI DELLE VOTAZIONI

    Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

    +

    approvato

    -

    respinto

    decaduto

    R

    ritirato

    AN (..., ..., ...)

    votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

    VE (..., ..., ...)

    votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

    vs

    votazioni per parti separate

    vd

    votazione distinta

    em

    emendamento

    EC

    emendamento di compromesso

    PC

    parte corrispondente

    S

    emendamento di soppressione

    =

    emendamenti identici

    §

    paragrafo

    art

    articolo

    cons

    considerando

    PR

    proposta di risoluzione

    PRC

    proposta di risoluzione comune

    SEC

    votazione a scrutinio segreto

    1.   Protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione UE/Federazione russa *

    Relazione: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0192/2007)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    2.   Misure di conservazione e di esecuzione applicabili nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale *

    Relazione: Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (A6-0162/2007)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

    AN

    +

    576, 17, 7

    Richiesta di votazione per appello nominale

    PPE-DE: votazione finale

    3.   Applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen *

    Relazione: Carlos COELHO (A6-0204/2007)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    4.   Mobilizzazione del Fondo di solidarietà: inondazioni in Ungheria e Grecia

    Relazione: Reimer BÖGE (richiesta maggioranza qualificata + 3/5 dei voti espressi) (A6-0175/2007)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    5.   Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2007

    Relazione: James ELLES (richiesta maggioranza qualificata) (A6-0189/2007)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    6.   Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2007

    Relazione: James ELLES (richiesta maggioranza qualificata) (A6-0196/2007)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    7.   Aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti ***I

    Relazione: Karin SCHEELE (A6-0403/2006)

    Oggetto

    N. em

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    blocco n. 1 — pacchetto di compromesso

    5

    6-8

    commissione

    PSE, PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM

     

    +

     

    blocco n. 2

    1-4

    commissione

     

     

    votazione: proposta modificata

     

    +

     

    votazione: risoluzione legislativa

     

    +

     

    8.   Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ***I

    Relazione: Adriana POLI BORTONE (A6-0404/2006)

    Oggetto

    N. em

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    blocco n. 1 — pacchetto di compromesso

    2-3

    4-6

    commissione

    UEN, PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM

     

    +

     

    emendamento della commissione competente

    1

    commissione

     

     

    votazione: proposta modificata

     

    +

     

    votazione: risoluzione legislativa

     

    +

     

    9.   Sistema d'informazione sui visti (VIS) ***I

    Relazione: Sarah LUDFORD (A6-0194/2007)

    Oggetto

    N. em

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    insieme del testo

    1

    commissione

     

    +

     

    votazione: proposta modificata

     

    +

     

    votazione: risoluzione legislativa

     

    +

     

    10.   Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (Trattato di Prüm) *

    Relazione: Fausto CORREIA (A6-0207/2007)

    Oggetto

    N. em

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

    1-42

    44-53

    55-58

    60-70

    commissione

     

    +

     

    emendamenti della commissione competente — votazione distinta

    43

    commissione

    AN

    +

    489, 124, 28

    articolo 28, dopo § 2

    71

    GUE/NGL

     

    -

     

    54

    commissione

     

    +

     

    articolo 31, § 1

    72

    GUE/NGL

     

    -

     

    59

    commissione

     

    +

     

    votazione: proposta modificata

     

    +

     

    votazione: risoluzione legislativa

     

    +

     

    Richieste di votazione per appello nominale:

    UEN: em 43

    11.   Accesso alla consultazione del sistema di informazione sui visti (VIS) *

    Relazione: Sarah LUDFORD (A6-0195/2007)

    Oggetto

    N. em

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    insieme del testo

    1

    commissione

     

    +

     

    votazione: proposta modificata

     

    +

     

    votazione: risoluzione legislativa

     

    +

     

    12.   Protezione dei dati personali *

    Relazione: Martine ROURE (A6-0205/2007)

    Oggetto

    N. em

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

    1-60

    commissione

     

    +

     

    articolo 2, lettera a)

    §

    testo originale

    vs

     

     

    1

    +

     

    2

    +

     

    votazione: proposta modificata

     

    +

     

    votazione: risoluzione legislativa

     

    +

     

    L'emendamento 49 deve leggersi:

    Fatti salvi ... dal diritto nazionale applicabile, che è quello dello Stato membro dell'autorità competente

    Richieste di votazione per parti separate

    ALDE

    Articolo 2, lettera a)

    prima parte: insieme del testo tranne i termini «psichica, economica, culturale o sociale»

    seconda parte: tali termini

    13.   Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock *

    Relazione: Zdzisław Kazimierz CHMIELEWSKI (A6-0163/2007)

    Oggetto

    N. em

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

    1-7

    12

    17-19

    commissione

     

    +

     

    emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

    8-11

    13-16

    commissione

    vd

    +

     

    art 4

    21

    Verts/ALE

     

    -

     

    art 6

    22

    Verts/ALE

     

    -

     

    cons. 9

    20

    Verts/ALE

     

    -

     

    votazione: proposta modificata

     

    +

     

    votazione: risoluzione legislativa

     

    +

     

    Domande di votazione distinta:

    Verts/ALE: emm 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 (tutto)

    14.   Norme specifiche per il settore ortofrutticolo *

    Relazione: María Isabel SALINAS GARCIA (A6-0183/2007)

    Oggetto

    N. em

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

    1-12

    14-19

    21-25

    27-28

    30-43

    45-46

    48-50

    52-54

    56-69

    71-79

    81-84

    86

    88-93

    95

    97-107

    109-115

    117-123

    commissione

     

    +

     

    emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

    20

    commissione

    vd

    -

     

    55

    commissione

    vd/VE

    +

    468, 169, 11

    70

    commissione

    vd

    +

     

    94

    commissione

    vd

    -

     

    96

    commissione

    vd

    -

     

    articolo 2, § 1

    124

    ALDE

     

    -

     

    26

    commissione

     

    +

     

    articolo 3, § 2, comma 2, lettera a)

    127

    UEN

     

    -

     

    articolo 6, § 1, comma 1

    131

    PPE-DE

     

    +

     

    44

    commissione

     

     

    articolo 8, § 1, lettera f)

    51

    commissione

     

    +

     

    125

    ALDE

     

     

    articolo 8, § 2, comma 1

    126

    ALDE

     

    +

     

    dopo articolo 12

    13+80

    commissione

     

    +

     

    47

    commissione

     

     

    articolo 43, dopo punto 3

    128

    UEN

     

    -

     

    108

    commissione

     

    +

     

    articolo 43, dopo punto 10

    130

    UEN

     

    -

     

    132

    PPE-DE

     

    +

     

    116

    commissione

     

     

    articolo 44

    129

    UEN

     

    -

     

    votazione: proposta modificata

     

    +

     

    votazione: risoluzione legislativa

    AN

    +

    526, 95, 32

    Gli emendamenti 85 e 87 non riguardano tutte le versioni linguistiche pertanto non sono stati messi ai voti (articolo 151, paragrafo 1, del regolamento)

    L'emendamento 29, identico all'emendamento 28, è stato soppresso.

    Richieste di votazione distinta

    ALDE: emm. 55, 70, 94 e 96

    Verts/ALE: emm. 20, 94 e 96

    PSE: emm. 20, 94 e 96

    Richieste di votazione per appello nominale

    PPE-DE: em 125

    UEN: risoluzione legislativa

    15.   Strategia e programmi regionali per il Mercosur e l'America latina

    Proposta di risoluzione B6-0236/2007

    Oggetto

    N. em

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    Proposta di risoluzione della commissione DEVE

    (B6-0236/2007)

    votazione: proposta di risoluzione (insieme)

     

    +

     

    16.   Processo costituzionale dell'Unione *

    Relazione: Enrique Barón Crespo e Elmar Brok (A6-0197/2007)

    Oggetto

    N. em

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    insieme del testo

    25

    IND/DEM

    AN

    -

    79, 534, 37

    prima § 1

    1

    GUE/NGL

    AN

    -

    110, 496, 43

    § 1

    §

    testo originale

    AN

    +

    489, 151, 12

    § 2

    4

    ITS

    AN

    -

    63, 573, 11

    dopo § 2

    19/riv.

    UEN

     

    -

     

    § 3

    2

    GUE/NGL

    A

    -

    139, 505, 7

    §

    testo originale

    AN

    +

    529, 101, 22

    § 5

    §

    testo originale

    AN

    +

    498, 134, 21

    § 6

    7

    Verts/ALE

     

    -

     

    §

    testo originale

    vs/AN

     

     

    1

    +

    508, 137, 3

    2

    +

    455, 182, 12

    § 7

    §

    testo originale

    AN

    +

    526, 124, 6

    § 8

    §

    testo originale

    AN

    +

    510, 134, 8

    dopo § 8

    20/riv.

    UEN

     

    -

     

    21/riv.

    UEN

     

    -

     

    22/riv.

    UEN

     

    -

     

    § 9

    AC26

    PSE+PPE-DE

     

    +

     

    §

    testo originale

    AN

     

    dopo § 9

    23/riv.

    UEN

     

    -

     

    § 11

    24/riv.

    UEN

     

    -

     

    §

    testo originale

    AN

    +

    496, 118, 40

    § 12, frase introduttiva

    8

    Verts/ALE

     

    +

    come aggiuntivo

    § 12, trattino 4

    9

    Verts/ALE

     

    -

     

    dopo § 12

    10

    Verts/ALE

    AN

    -

    92, 528, 33

    11

    Verts/ALE

    AN

    -

    57, 583, 8

    § 15

    12

    Verts/ALE

     

    -

     

    §

    testo originale

    vs

     

     

    1/VE

    +

    317, 315, 16

    2/VE

    -

    213, 427, 13

    § 17

    14

    Verts/ALE

     

    +

     

    § 18

    §

    testo originale

    vs

     

     

    1

    +

     

    2/VE

    +

    277, 252, 114

    § 20

    13

    Verts/ALE

     

    -

     

    §

    testo originale

    AN

    +

    473, 121, 53

    § 21

    §

    testo originale

    vd

    -

     

    trattino 1

    §

    testo originale

    AN

    +

    508, 138, 4

    trattino 5

    §

    testo originale

    AN

    +

    520, 128, 5

    cons A

    §

    testo originale

    AN

    +

    522, 116, 15

    dopo cons B

    3

    ITS

    AN

    -

    85, 521, 33

    cons C

    §

    testo originale

    vs

     

     

    1

    +

     

    2

    +

     

    cons D

    §

    testo originale

    AN

    +

    506, 126, 17

    cons E

    AC27

    PSE+PPE-DE

     

    +

     

    cons F

    15

    PSE

    AN

    -

    311, 329, 3

    AC28

    PSE+PPE-DE

    VE

    -

    300, 307, 39

    cons G

    17/riv.S

    UEN

     

    -

     

    cons H

    18/riv.S

    UEN

    AN

    -

    149, 483, 14

    cons K

    6

    Verts/ALE

     

    -

     

    §

    testo originale

    AN

    +

    470, 169, 6

    cons M

    §

    testo originale

    vs

     

     

    1

    +

     

    2

    +

     

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

    AN

    +

    469, 141, 32

    Gli emendamenti 5 e 16 sono stati ritirati.

    Richieste di votazione distinta

    PSE: § 15

    PPE-DE: § 21

    ALDE: § 21

    Richieste di votazione per appello nominale

    IND/DEM: trattini 1 e 5, cons A e D, §§ 1, 3, 8 e 11, emm 1, 2, 3, 15 e 25 e votazione finale

    ITS: emm. 3, 4 e votazione finale

    PSE: § 7 e em. 25

    PPE-DE: cons K, §§ 1, 5, 6, 8, 11 e 20, votazione finale e em 18/riv

    GUE/NGL: § 1 e em. 1

    ALDE: votazione finale

    Verts/ALE: emm. 10 e 11

    Richieste di votazione per parti separate

    IND/DEM

    cons C

    prima parte:«considerando che il trattato costituzionale ... costituivano una maggioranza»

    seconda parte:«il che rafforza la legittimità del trattato stesso»

    cons M

    prima parte: insieme del testo tranne il termine «Parlamento»

    seconda parte: tale termine

    ALDE

    § 15

    prima parte: insieme del testo tranne i termini «improntata al modello ... del trattato di Maastricht»

    seconda parte: tali termini

    Verts/ALE

    § 6

    prima parte: insieme del testo tranne i termini «eventualmente con una presentazione diversa»

    seconda parte: tali termini

    PSE, ALDE, Verts/ALE

    § 18

    prima parte: insieme del testo tranne i termini «le comunità religiose»

    seconda parte: tali termini

    17.   Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite

    Proposte di risoluzione: B6-0234/2007, B6-0235/2007

    Oggetto

    N. em

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    Proposta di risoluzione B6-0234/2007

    (PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL e altri membri)

    dopo il § 26

    1

    PPE-DE

     

    +

     

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

     

    +

     

    Proposta di risoluzione B6-0235/2007

    (PPE-DE)

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

     

     

    Laima Liucija Andrikienė e José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra hanno firmato la proposta di risoluzione B6-0234/2007, a nome del gruppo PPE-DE.

    18.   Statuto sociale degli artisti

    Relazione: Claire GIBAULT (A6-0199/2007)

    Oggetto

    N. em

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    dopo § 20

    1

    ALDE

    AN

    +

    296, 275, 37

    2

    ALDE

    AN

    -

    171, 398, 40

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

     

    +

     

    Richieste di votazione per appello nominale

    ALDE: emm. 1 e 2

    19.   Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per il 2008

    Relazione: Ville ITÄLÄ (A6-0202/2007)

    Oggetto

    N. em

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    § 2

    6

    Verts/ALE

     

    -

     

    § 3

    1

    IND/DEM

    AN

    -

    77, 507, 16

    § 4

    13

    PSE

    AN

    +

    404, 169, 27

    7

    Verts/ALE

     

     

    § 6

    8

    Verts/ALE

     

    -

     

    14

    PSE

    VE

    -

    276, 319, 8

    dopo § 9

    2

    IND/DEM

    AN

    -

    94, 480, 27

    § 10

    15

    PSE

     

    +

     

    §

    testo originale

     

     

    § 11

    9

    Verts/ALE

     

    -

     

    16

    PSE

    AN

    -

    277, 304, 10

    § 12

    10

    Verts/ALE

     

    -

     

    17

    PSE

    VE

    +

    298, 275, 4

    § 16

    18

    PSE

     

    +

     

    dopo § 20

    3

    IND/DEM

    AN

    -

    35, 502, 40

    § 23

    11

    Verts/ALE

    vs

     

     

    1

    -

     

    2/VE

    -

    201, 272, 12

    dopo § 24

    19

    PPE-DE

    VE

    -

    227, 227, 25

    § 31

    12

    Verts/ALE

     

    -

     

    § 33

    §

    testo originale

    vs

     

     

    1

    +

     

    2/VE

    +

    252, 227, 3

    cons B

    4

    Verts/ALE

     

    -

     

    dopo cons C

    5

    Verts/ALE

     

    -

     

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

     

    +

     

    Richieste di votazione per appello nominale

    IND/DEM: emm 1, 2 e 3

    PPE-DE: emm. 13 e 16

    Richieste di votazione per parti separate

    PPE-DE

    § 33

    prima parte: insieme del testo tranne i termini «nonché dei parlamenti nazionali eletti democraticamente dei paesi terzi»

    seconda parte: tali termini

    PSE

    em. 11

    prima parte:«riconosce che ... negli orientamenti;»

    seconda parte:«(soppressione) ribadisce ... alle voci richieste;»


    ALLEGATO II

    RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

    1.   Relazione Capoulas Santos A6-0162/2007

    Risoluzione

    Favorevoli: 576

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Pafilis, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak, Wojciechowski Bernard

    ITS: Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos- Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Staes, Turmes, Voggenhuber

    Contrari: 17

    GUE/NGL: Seppänen, Søndergaard, Svensson

    IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise, Železný

    NI: Kilroy-Silk

    PSE: Dumitrescu

    Astensioni: 7

    ITS: Mote

    NI: Baco, Kozlík

    PPE-DE: Kamall, Ventre

    UEN: Camre

    Verts/ALE: van Buitenen

    2.   Relazione Correia A6-0207/2007

    Emendamento 43

    Favorevoli: 489

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Brie, Kaufmann

    IND/DEM: Belder, Blokland

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zaleski, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Camre, Kristovskis

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes

    Contrari: 124

    GUE/NGL: Adamou, Aita, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Mote

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Jackson, Kamall, Kirkhope, McGuinness, McMillan-Scott, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Arnaoutakis, Batzeli, Lambrinidis, Matsouka

    UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: Bennahmias, Cohn-Bendit, Schlyter, Voggenhuber, Ždanoka

    Astensioni: 28

    IND/DEM: Krupa

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    PPE-DE: Mitchell, Ventre

    PSE: Cashman, Corbett, Evans Robert, Honeyball, Howitt, Kinnock, Kirilov, Lienemann, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Simpson, Skinner, Titley, Tzampazi, Willmott

    Verts/ALE: van Buitenen, Frassoni, Harms, Lambert, Lucas

    Correzioni e intenzioni di voto

    Contrari: Nikolaos Sifunakis, Evangelia Tzampazi

    3.   Relazione Salinas García A6-0183/2007

    Risoluzione

    Favorevoli: 526

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

    IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

    ITS: Binev, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Baco, De Michelis, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Grabowski, Kamiński, Kuc, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 95

    ALDE: Attwooll, Baeva, Bowles, Ek, Lynne, Schmidt Olle

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

    ITS: Mote

    NI: Helmer, Kilroy-Silk

    PPE-DE: Ashworth, Böge, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Pieper, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Corbey, Jørgensen

    UEN: Camre, Zapałowski

    Astensioni: 32

    ALDE: Budreikaitė, Hall, Ludford, Wallis, Watson

    IND/DEM: Coûteaux, Louis, Wojciechowski Bernard

    ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys

    NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych

    PPE-DE: Goepel, Gräßle, De Lange, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten

    PSE: Evans Robert, Martin David

    UEN: Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Rogalski, Rutowicz

    Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

    Correzioni e intenzioni di voto

    Favorevoli: Dan Jørgensen

    4.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Emendamento 25

    Favorevoli: 79

    GUE/NGL: Adamou, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Callanan, Hannan, Heaton-Harris, Kamall, Van Orden

    PSE: Sousa Pinto

    UEN: Camre, Kuźmiuk, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

    Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lucas, Schlyter

    Contrari: 534

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Kaufmann, Morgantini

    IND/DEM: Goudin, Lundgren

    NI: Battilocchio, De Michelis, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Astensioni: 37

    GUE/NGL: Aita, de Brún, Pafilis, Svensson, Toussas

    IND/DEM: Belder, Blokland

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Dover, Elles, Evans Jonathan, Harbour, Jackson, Kirkhope, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Sonik, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock

    UEN: Borghezio, Janowski, Podkański, Rutowicz, Speroni

    Verts/ALE: Auken

    Correzioni e intenzioni di voto

    Astensioni: Nirj Deva

    5.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Emendamento 1

    Favorevoli: 110

    ALDE: Geremek

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Jordan Cizelj, Van Orden

    PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Ferreira Anne, Hamon, Laignel, Peillon, Weber Henri

    UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Kuźmiuk, Masiel, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

    Verts/ALE: van Buitenen, Buitenweg, Evans Jill, Hudghton, Lagendijk, Lambert, Lucas, Romeva i Rueda, Schlyter

    Contrari: 496

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    IND/DEM: Belder, Blokland, Lundgren

    ITS: Mote

    NI: Battilocchio, De Michelis, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Vincenzi, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Astensioni: 43

    ALDE: Bowles, Davies, Ludford, Lynne, Schmidt Olle

    GUE/NGL: de Brún, McDonald

    NI: Baco, Helmer, Kilroy-Silk, Kozlík

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Coelho, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Korhola, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Záborská

    PSE: Désir, Roure, Vergnaud

    Verts/ALE: Auken, Onesta

    Correzioni e intenzioni di voto

    Favorevoli: Anna Záborská, Eija-Riitta Korhola

    Contrari: Marie-Noëlle Lienemann

    6.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Paragrafo 1

    Favorevoli: 489

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

    GUE/NGL: Kaufmann

    ITS: Popeangă

    NI: Battilocchio, De Michelis, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête,Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková,Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj,Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola,Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese,López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens,Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon,Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht,Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks,Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski,Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer,Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon,Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber,Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon,Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman,Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm,Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg,Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon,Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns,Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel,Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy,Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka,Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella,Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas,Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin,Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella,Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter,Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Tatarella

    Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf,Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger,Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 151

    ALDE: Starkevičiūtė, Watson

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald,Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen,Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman,Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez,Mihăescu, Moisuc, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Brejc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva,Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Florenz, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall,Kirkhope, Mato Adrover, Musotto, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy,Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Castex, De Keyser, Koterec, Pleguezuelos Aguilar

    UEN: Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka,Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski,Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz,Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Hudghton, Lucas, Schlyter

    Astensioni: 12

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    PPE-DE: Hudacký, McMillan-Scott

    PSE: Casaca, Weber Henri

    Verts/ALE: Auken, Buitenweg, Lagendijk, Lambert, Romeva i Rueda

    Correzioni e intenzioni di voto

    Favorevoli: Graham Watson, Margrete Auken

    Contrari: Anna Záborská

    7.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Emendamento 4

    Favorevoli: 63

    ALDE: Bourlanges

    GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Maštálka, Meijer, Seppänen, Triantaphyllides

    IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Sinnott,Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez,Mihăescu, Moisuc, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Járóka, Musotto, Van Orden

    PSE: Corbey

    UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Kamiński, Libicki, Masiel, Piotrowski, Speroni

    Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Schlyter

    Contrari: 573

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Buşoi,Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko,Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski,Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo,Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė,Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Aita, de Brún, Kaufmann, McDonald, Morgantini, Ransdorf, Rizzo

    IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren

    ITS: Popeangă

    NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet,Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews,Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski,Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn,Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner,Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual,Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges,Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam,Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure,Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White,Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu,Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon,Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos,Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello,Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis,Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi,Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder,Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner,Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock,Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto,Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski,Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon,Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca,Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser,De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl,Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint,Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes,Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan,McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek,Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie,Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell,Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos,Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott,Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta,Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Vaidere,Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes,Voggenhuber, Ždanoka

    Astensioni: 11

    GUE/NGL: Flasarová, Papadimoulis, Remek, Søndergaard, Uca

    IND/DEM: Železný

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    Verts/ALE: Lucas, Romeva i Rueda

    Correzioni e intenzioni di voto

    Favorevoli: Anna Záborská

    Astensioni: Dorette Corbey

    8.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Emendamento 2

    Favorevoli: 139

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald,Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen,Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman,Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Moisuc, Popeangă,Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, De Veyrac, Dover,Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Jackson, Kirkhope, McMillan-Scott, Mathieu, Mauro, Nicholson,Oomen-Ruijten, Ouzký, Parish, Purvis, Queiró, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock,Van Orden, Vlasák, Weisgerber, Záborská, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Ferreira Anne, Hamon, Laignel, Lienemann

    UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka,Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański,Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

    Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Hudghton, Lucas, Romeva i Rueda, Schlyter

    Contrari: 505

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė,Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig,Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer,Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun,Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov,Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth,Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi,Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Kaufmann

    ITS: Coşea, Mote

    NI: Battilocchio, De Michelis, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge,Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casini,del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß,Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Ferber, Fjellner,Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual,Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García,Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki,Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß,Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries,Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani,Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle,Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl,Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra,Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani,Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bulfon, Bullmann, van den Burg,Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas,Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir,De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert,Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill,Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen,Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra,Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle,Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna,Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar,Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis,Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand,Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Ó Neachtain,Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher,Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes,Voggenhuber, Ždanoka

    Astensioni: 7

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    PPE-DE: Landsbergis

    PSE: van den Berg, Bozkurt, Wiersma

    Correzioni e intenzioni di voto

    Contrari: Christine De Veyrac, Ria Oomen-Ruijten, Patrick Gaubert

    9.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Paragrafo 3

    Favorevoli: 529

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė,Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek,Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski,Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo,Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta,Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Aita, Brie, de Brún, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Morgantini, Seppänen, Søndergaard,Svensson

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Barsi-Pataky, Becsey, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Carollo, Casini, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Ferber, Fraga Estévez, Gaľa, Ganţ, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Kamall, Karas, Kauppi, Kelemen, Kirkhope, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Landsbergis, De Lange, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Stauner, Stavreva, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Tannock, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 101

    ALDE: Costa

    GUE/NGL: Flasarová, Maštálka, Pafilis, Toussas

    IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak, Železný

    ITS: Coşea, Mote

    NI: Allister, Bobošíková, Helmer

    PPE-DE: Audy, Ayuso, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, del Castillo Vera, Deß, Dombrovskis, Doorn, Ebner, Ehler, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Glattfelder, Gräßle, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kelam, Klamt, Klaß, Lamassoure, Langen, Mantovani, Marques, Mauro, Montoro Romero, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Radwan, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sudre, Szájer, Tajani, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Fazakas, Mikko

    UEN: Camre, Piotrowski

    Verts/ALE: Schroedter

    Astensioni: 22

    ALDE: Buşoi

    GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Guerreiro, Henin, Markov, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    ITS: Moisuc, Popeangă

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    PPE-DE: Heaton-Harris, Parish

    UEN: Didžiokas

    Correzioni e intenzioni di voto

    Favorevoli: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Georgios Papastamkos, Elisabeth Schroedter, Simon Busuttil, Alain Lamassoure, Patrick Gaubert, Margie Sudre, Anders Samuelsen, Jacques Toubon, Gunnar Hökmark, Françoise Grossetête, Christofer Fjellner, Gitte Seeberg

    10.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Paragrafo 5

    Favorevoli: 498

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Kaufmann

    ITS: Gollnisch, Martinez, Mihăescu, Popeangă

    NI: Battilocchio, De Michelis, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 134

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Moisuc, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Florenz, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Marques, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Queiró, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

    UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lucas, Schlyter

    Astensioni: 21

    GUE/NGL: Remek

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, Martin David, Moraes, Morgan, Simpson, Skinner, Titley, Willmott

    Verts/ALE: Evans Jill, Staes

    11.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Paragrafo 6/1

    Favorevoli: 508

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Kaufmann

    ITS: Coşea

    NI: Battilocchio, De Michelis, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Kuc, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 137

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vernola, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

    UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Hudghton, Lucas, Schlyter

    Astensioni: 3

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    Correzioni e intenzioni di voto

    Favorevoli: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anders Samuelsen

    12.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Paragrafo 6/2

    Favorevoli: 455

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    ITS: Coşea

    NI: De Michelis, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bösch, Borrell Fontelles, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vigenin, Vincenzi, Walter, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Buitenweg, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Staes

    Contrari: 182

    ALDE: Bărbuleţiu

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vernola, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Arif, Berès, van den Berg, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Carlotti, Castex, Cottigny, Désir, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Laignel, Lienemann, Mastenbroek, Patrie, Peillon, Poignant, Roure, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

    UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

    Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Schlyter, Schroedter, Voggenhuber, Ždanoka

    Astensioni: 12

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    PPE-DE: Coelho

    PSE: Carnero González, Corbey, Wiersma

    Verts/ALE: van Buitenen, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Turmes

    Correzioni e intenzioni di voto

    Favorevoli: Christel Schaldemose

    13.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Paragrafo 7

    Favorevoli: 526

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Kaufmann

    IND/DEM: Belder, Blokland

    ITS: Coşea

    NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Kuc, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 124

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden

    UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: van Buitenen, Lucas, Schlyter

    Astensioni: 6

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    PPE-DE: Záborská

    PSE: Mastenbroek

    Verts/ALE: Hudghton

    14.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Paragrafo 8

    Favorevoli: 510

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Kaufmann

    ITS: Coşea

    NI: Battilocchio, De Michelis, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 134

    GUE/NGL: Adamou, Aita, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Záborská, Zahradil, Zvěřina

    UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

    Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

    Astensioni: 8

    ALDE: Costa, Harkin

    GUE/NGL: Brie

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    Verts/ALE: Hudghton, Lucas

    15.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Paragrafo 11

    Favorevoli: 496

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Flasarová, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Papadimoulis, Remek, Triantaphyllides

    IND/DEM: Bonde

    ITS: Coşea, Popeangă

    NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Muscardini

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 118

    ALDE: Neyts-Uyttebroeck

    GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Ransdorf

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Lienemann

    UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Astensioni: 40

    GUE/NGL: de Brún, Henin, Maštálka, Pafilis, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz

    ITS: Moisuc

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    PPE-DE: Hudacký, Korhola, Landsbergis, Queiró, Sonik

    PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Simpson, Skinner, Titley, Willmott

    Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lucas, Schlyter

    Correzioni e intenzioni di voto

    Favorevoli: Caroline Lucas, Eija-Riitta Korhola, Gitte Seeberg

    Astensioni: Pedro Guerreiro, Ilda Figueiredo

    16.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Emendamento 10

    Favorevoli: 92

    ALDE: Baeva, Gentvilas, Savi, Sterckx, Szent-Iványi, Toia

    GUE/NGL: Adamou, Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Markov, Morgantini, Papadimoulis, Remek, Søndergaard, Triantaphyllides

    IND/DEM: Bonde, Wojciechowski Bernard

    ITS: Mihăescu

    NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Bonsignore, Daul, Dombrovskis, Duka-Zólyomi, Freitas, Garriga Polledo, Gräßle, Herranz García, Iacob-Ridzi, Kelam, Koch, Konrad, Langen, López-Istúriz White, Martens, Mathieu, Morin, Musotto, Niebler, Pomés Ruiz, Roithová, Seeberg, Stauner, Stavreva, Szájer, Urutchev, Vernola, Vlasto

    PSE: Ferreira Anne, Hamon, Harangozó, Van Lancker

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 528

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Susta, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Aita, Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Meijer, Pafilis, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

    ITS: Mote

    NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Astensioni: 33

    ALDE: Takkula

    GUE/NGL: de Brún, McDonald, Ransdorf, Rizzo, Uca, Wurtz

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    PPE-DE: Siekierski, Szabó

    PSE: Hasse Ferreira

    UEN: Borghezio, Speroni

    Verts/ALE: van Buitenen

    Correzioni e intenzioni di voto

    Contrari: Gitte Seeberg

    17.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Emendamento 11

    Favorevoli: 57

    ALDE: Takkula, Toia

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Flasarová, Henin, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Bonde

    ITS: Coşea

    NI: Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Queiró

    PSE: Laignel, Mastenbroek

    UEN: Grabowski

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 583

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Meijer, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

    Astensioni: 8

    GUE/NGL: Kaufmann

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    UEN: Borghezio, Speroni

    Verts/ALE: Hudghton, Lucas

    18.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Paragrafo 20

    Favorevoli: 473

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Kaufmann

    IND/DEM: Belder, Blokland, Wojciechowski Bernard

    NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Rivera

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Berlato, Foglietta, Muscardini, Pirilli, Tatarella

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 121

    GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Pafilis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Železný

    ITS: Mihăescu, Mote

    NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Florenz, Fontaine, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Jackson, Jałowiecki, Kamall, Kauppi, Kirkhope, McGuinness, McMillan-Scott, Mauro, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Glante

    UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: Evans Jill, Hudghton

    Astensioni: 53

    ALDE: Takkula, Toia

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Markov, Morgantini, Papadimoulis, Rizzo, Triantaphyllides

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    PPE-DE: De Veyrac, Mitchell

    PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Golik, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Simpson, Skinner, Titley, Willmott

    Verts/ALE: van Buitenen, Jonckheer, Schlyter, Staes

    Correzioni e intenzioni di voto

    Favorevoli: Evelyne Gebhardt, Willi Piecyk, Margrete Auken, Charlotte Cederschiöld, Gitte Seeberg

    19.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Trattino 1

    Favorevoli: 508

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Kaufmann

    NI: Battilocchio, De Michelis

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 138

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Ferreira Anne, Hänsch, Kuhne, Laignel

    UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

    Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Hudghton, Schlyter, Staes

    Astensioni: 4

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    Verts/ALE: Lucas

    Correzioni e intenzioni di voto

    Favorevoli: Christine De Veyrac, Bart Staes

    20.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Trattino 5

    Favorevoli: 520

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Kaufmann

    ITS: Gollnisch, Mihăescu

    NI: Battilocchio, De Michelis

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 128

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Moisuc, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

    UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

    Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Schlyter

    Astensioni: 5

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    PSE: Hughes

    Verts/ALE: Lucas

    21.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Considerando A

    Favorevoli: 522

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Maštálka, Papadimoulis, Rizzo, Strož, Wurtz

    NI: Battilocchio, De Michelis

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 116

    GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Pafilis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas

    IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

    UEN: Bielan, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Astensioni: 15

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Morgantini, Triantaphyllides

    IND/DEM: Belder, Blokland

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    PPE-DE: De Veyrac

    PSE: Ferreira Elisa

    UEN: Borghezio, Speroni

    Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

    22.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Emendamento 3

    Favorevoli: 85

    GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Strož

    IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Cabrnoch, Fajmon, Fatuzzo, Iturgaiz Angulo, Ouzký, Škottová, Strejček, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Tabajdi, Vaugrenard

    UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

    Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Schlyter

    Contrari: 521

    ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Aita, Kaufmann, Morgantini, Pafilis, Ransdorf, Remek, Svensson, Toussas

    IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren

    NI: Battilocchio, De Michelis

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Astensioni: 33

    GUE/NGL: Adamou, de Brún, Flasarová, Maštálka, Papadimoulis

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Záborská

    Verts/ALE: Evans Jill

    Correzioni e intenzioni di voto

    Astensioni: Athanasios Pafilis, Georgios Toussas

    23.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Considerando D

    Favorevoli: 506

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Kaufmann, Rizzo

    IND/DEM: Belder, Blokland

    ITS: Coşea

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Kuc, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 126

    GUE/NGL: Adamou, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Salafranca Sánchez-Neyra, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Záborská

    PSE: Castex, Ferreira Anne, Laignel, Lienemann

    UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lucas, Schlyter

    Astensioni: 17

    GUE/NGL: Aita, Morgantini

    IND/DEM: Železný

    NI: Baco, Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Kilroy-Silk, Kozlík

    PPE-DE: Cabrnoch, Fajmon, Ouzký, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

    24.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Emendamento 15

    Favorevoli: 311

    ALDE: Hennis-Plasschaert, Husmenova, Maaten, Manders, Mulder, Samuelsen

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc,Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

    NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover,Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott,Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg,Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen,Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González,Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas,Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill,Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó,Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen,Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra,Lehtinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David,Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor,Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant,Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García,Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson,Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen,Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri,Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Ryszard, Grabowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa,Libicki, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Speroni, Vaidere, Wojciechowski Janusz

    Verts/ALE: van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf,Hudghton, Lagendijk, Lucas, Romeva i Rueda, Schlyter

    Contrari: 329

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė,Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig,in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax,Lehideux, Losco, Ludford, Matsakis, Morţun, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries,Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma,Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Kaufmann

    IND/DEM: Coûteaux, Louis

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge,Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac,Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber,Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil,Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi,Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka,Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich,Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne,Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu,Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos,Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras,Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik,Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev,Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland,Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Carnero González, Corbett, Leinen

    UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka,Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pirilli, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz,Szymański, Tatarella, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí,Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schroedter,Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Astensioni: 3

    ALDE: Lynne

    NI: Kilroy-Silk, Kozlík

    Correzioni e intenzioni di voto

    Favorevoli: Richard Corbett

    25.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Emendamento 18/riv

    Favorevoli: 149

    ALDE: Newton Dunn

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald,Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen,Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman,Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu,Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Ayuso, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva,Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope,Lechner, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Queiró, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy,Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zvěřina

    PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, Corbey, Mastenbroek

    UEN: Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka,Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Pęk,Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere,Wojciechowski Janusz, Zapałowski

    Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Lucas, Romeva i Rueda, Schlyter

    Contrari: 483

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė,Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig,Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi,Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi,Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Kaufmann

    IND/DEM: Krupa, Tomczak

    NI: Battilocchio, De Michelis

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore,Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld,Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn,Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez,Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès,Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête,Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký,Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva,Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar,Korhola, Kudrycka, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon,Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos,Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre,Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro,Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber,Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný,Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin,Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen,Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González,Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas,Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill,Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi,Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov,Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen,Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David,Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis,Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets,Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García,Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson,Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen,Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri,Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Crowley, Czarnecki Ryszard, Kamiński, Maldeikis, Ó Neachtain

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf,Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger,Özdemir, Onesta, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Astensioni: 14

    ITS: Coşea, Mote

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    PPE-DE: Dombrovskis, Landsbergis, Sonik

    PSE: Wiersma

    UEN: Zīle

    Verts/ALE: Buitenweg, Hudghton, Lagendijk, Lambert

    Correzioni e intenzioni di voto

    Favorevoli: Anne Ferreira, Benoît Hamon, Françoise Castex, Béatrice Patrie

    Contrari: Alain Lipietz, Corien Wortmann-Kool, Anders Samuelsen

    26.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Considerando K

    Favorevoli: 470

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė,Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig,Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer,Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder,Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski,Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu,Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski,Wallis, Watson

    GUE/NGL: Kaufmann

    NI: Allister, Battilocchio, De Michelis

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge,Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casini, del Castillo Vera,Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac,Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Ferber, Fjellner,Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual,Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins,Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski,Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad,Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne,Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu,Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos,Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Rack, Radwan,Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori,Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani,Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec,Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas,Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fazakas, Fernandes,Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gottardi,Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl,Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva,McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo,Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes,Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu,Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell,Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos,Sârbu, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez,Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker,Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez- Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, La Russa, Maldeikis, Masiel,Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Rutowicz, Tatarella

    Verts/ALE: Buitenweg

    Contrari: 169

    ALDE: Losco

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald,Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen,Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman,Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez,Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover,Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Járóka, Kamall, Kirkhope,McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock,Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Dumitrescu, Falbr, Ferreira Anne, Goebbels, Laignel

    UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski,Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski,Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf,Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk,Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes,Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Astensioni: 6

    NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

    PPE-DE: Queiró, Záborská

    Verts/ALE: van Buitenen

    Correzioni e intenzioni di voto

    Contrari: Jim Allister

    27.   Relazione Barón Crespo/Brok A6-0197/2007

    Risoluzione

    Favorevoli: 469

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Kaufmann

    NI: Battilocchio, De Michelis, Kozlík

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Koch, Kónya-Hamar, Korhola, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Tatarella

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 141

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Ferreira Anne, Laignel, Lienemann, Mastenbroek

    UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lucas, Schlyter

    Astensioni: 32

    ALDE: Bowles, Davies, Matsakis

    NI: Baco

    PPE-DE: Andrikienė, Handzlik, Hudacký, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Konrad, Kudrycka, Lewandowski, López-Istúriz White, Mauro, Mikolášik, Olbrycht, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Sonik

    PSE: van den Berg, Berman, Castex, Peillon, Wiersma

    UEN: Masiel

    Verts/ALE: Evans Jill, Flautre, Jonckheer, Lambert, Onesta, Romeva i Rueda

    Correzioni e intenzioni di voto

    Astensioni: Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Czesław Adam Siekierski

    28.   Relazione Gibault A6-0199/2007

    Emendamento 1

    Favorevoli: 296

    ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Karim, Kazak, Kułakowski, Lax, Lehideux, Maaten, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Morgantini, Papadimoulis, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Bonde

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    PPE-DE: Andrikienė, Brepoels, Fatuzzo, Fontaine, Kónya-Hamar, Korhola, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Pack, Podestà, Sartori

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Paparizov, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Foglietta

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 275

    ALDE: Bowles, Davies, Duff, Ek, Samuelsen, Schmidt Olle

    GUE/NGL: Liotard, Meijer, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Coşea, Mote

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, De Lange, Langen, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Tajani, Tannock, Thyssen, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

    PSE: Christensen, Goebbels, Jørgensen, Schaldemose

    UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: Schlyter

    Astensioni: 37

    ALDE: Alvaro, Ciornei, Hall, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Manders, Piskorski, Savi

    GUE/NGL: de Brún, McDonald

    IND/DEM: Coûteaux, Louis

    NI: Baco, Battilocchio, Kozlík

    PPE-DE: Audy, Brejc, Descamps, Gaubert, Gauzès, Guellec, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Morin, Saïfi, Samaras, Sudre, Vlasto

    PSE: Cashman, Fazakas

    Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lichtenberger

    29.   Relazione Gibault A6-0199/2007

    Emendamento 2

    Favorevoli: 171

    ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Karim, Kazak, Kułakowski, Lax, Lehideux, Maaten, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Morgantini, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Bonde

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

    PPE-DE: Andrikienė, Brepoels, Fatuzzo, Fontaine, Garriga Polledo, Glattfelder, Herranz García, Kónya-Hamar, Korhola, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Morin, Podestà, Ventre

    PSE: Arif, Barón Crespo, Batzeli, Berès, Berman, Bono, Bourzai, Busquin, Carlotti, Carnero González, Castex, Cottigny, De Keyser, Ferreira Anne, Grabowska, Guy-Quint, Hutchinson, Jöns, Laignel, Lienemann, Patrie, Roure, Sacconi, dos Santos, Siwiec, Tarabella, Vergnaud, Weber Henri

    UEN: Foglietta

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 398

    ALDE: Bowles, Davies, Duff, Ek, Samuelsen, Schmidt Olle

    GUE/NGL: Liotard, Meijer, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Toussas

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Claeys, Coşea, Mote

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gklavakis, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, De Lange, Langen, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, van den Berg, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Groote, Gurmai, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lavarra, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Paparizov, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vigenin, Vincenzi, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: Schlyter

    Astensioni: 40

    ALDE: Alvaro, Ciornei, Jensen, Juknevičienė, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Manders, Piskorski, Savi

    GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, McDonald

    IND/DEM: Coûteaux, Louis

    NI: Baco, Battilocchio, Kozlík, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Audy, Descamps, Gaubert, Gauzès, Guellec, Hennicot-Schoepges, Saïfi, Samaras, Siekierski, Sudre, Toubon, Vlasto, Zaleski

    PSE: Cashman, El Khadraoui, Fazakas, Sifunakis

    Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lichtenberger

    30.   Relazione Itälä A6-0202/2007

    Emendamento 1

    Favorevoli: 77

    GUE/NGL: Svensson

    IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Mikko

    UEN: Bielan, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

    Verts/ALE: van Buitenen, Hammerstein, Lucas, Schlyter

    Contrari: 507

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Krupa, Louis

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

    NI: Battilocchio

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Moraes, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Astensioni: 16

    ALDE: Davies, Harkin, Lambsdorff, Schmidt Olle

    GUE/NGL: Pafilis, Toussas

    IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Knapman

    ITS: Claeys, Dillen, Mote, Vanhecke

    NI: Baco, Kozlík

    Correzioni e intenzioni di voto

    Favorevoli: Alexander Alvaro, Holger Krahmer

    31.   Relazione Itälä A6-0202/2007

    Emendamento 13

    Favorevoli: 404

    ALDE: Cocilovo, Harkin

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    NI: Allister, Baco, Battilocchio, Helmer, Kozlík

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Camre

    Verts/ALE: Schlyter

    Contrari: 169

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

    IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Claeys, Coşea, Mihăescu, Mote

    NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych

    PPE-DE: Cabrnoch, Fajmon, Florenz, Gräßle, Ouzký, Seeberg, Škottová, Strejček, Vlasák, Wieland, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Dîncu, Dumitrescu, Siwiec

    UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Astensioni: 27

    ALDE: Davies, Ek, Şerbu

    IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Wise

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Martin Hans-Peter

    Verts/ALE: van Buitenen

    32.   Relazione Itälä A6-0202/2007

    Emendamento 2

    Favorevoli: 94

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Morgantini, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Lang, Le Pen Marine, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

    NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Becsey, Bowis, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Carollo, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Járóka, Kamall, Kirkhope, Korhola, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

    UEN: Camre

    Verts/ALE: van Buitenen, Lucas, Schlyter

    Contrari: 480

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

    GUE/NGL: de Brún, Kaufmann

    IND/DEM: Tomczak

    ITS: Coşea, Gollnisch

    NI: Battilocchio

    PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Belet, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Foglietta, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Astensioni: 27

    ALDE: Ciornei, Ek

    GUE/NGL: Pafilis, Toussas

    IND/DEM: Krupa

    ITS: Claeys, Dillen, Mote

    NI: Baco, Kozlík

    UEN: Bielan, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

    33.   Relazione Itälä A6-0202/2007

    Emendamento 16

    Favorevoli: 277

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

    NI: Baco, Battilocchio, Kozlík

    PPE-DE: Gräßle, Parish, Seeberg, Vernola

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dîncu, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Krasts, Kristovskis, Vaidere, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 304

    GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Morgantini, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Goudin, Knapman, Lundgren, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Mihăescu, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

    NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

    UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

    Astensioni: 10

    ALDE: Ek

    GUE/NGL: Pafilis, Svensson, Toussas

    IND/DEM: Krupa

    NI: Allister

    PSE: Mastenbroek

    UEN: Camre, Rogalski

    Verts/ALE: van Buitenen

    34.   Relazione Itälä A6-0202/2007

    Emendamento 3

    Favorevoli: 35

    ALDE: Bărbuleţiu

    GUE/NGL: Adamou, Svensson, Triantaphyllides

    IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

    ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

    NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

    PPE-DE: Hannan, Iturgaiz Angulo, Pieper

    UEN: Camre

    Verts/ALE: Lucas, Schlyter

    Contrari: 502

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Ciornei, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Husmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morţun, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

    GUE/NGL: Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Morgantini, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Uca, Wurtz

    NI: Battilocchio, Bobošíková

    PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Post, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, Désir, Díez González, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Sifunakis, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

    UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Astensioni: 40

    ALDE: Ek

    GUE/NGL: Pafilis, Toussas

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Knapman, Wise

    ITS: Claeys, Mote

    NI: Helmer

    PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fjellner, Harbour, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden

    UEN: Krasts, Piotrowski

    Verts/ALE: van Buitenen


    TESTI APPROVATI

     

    P6_TA(2007)0219

    Protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione CE/Federazione russa *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (COM(2007)0138 — C6-0125/2007 — 2007/0048(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2007)0138),

    visto il trattato CE, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 bis, in combinato disposto con la seconda frase dell'articolo 300, paragrafo 2,

    visto il trattato CEEA, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,

    visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0125/2007),

    visti l'articolo 43, paragrafo 1, l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0192/2007);

    1.

    approva la conclusione del protocollo;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.

    P6_TA(2007)0220

    Misure di conservazione e di esecuzione applicabili nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (COM(2006)0609 — C6-0403/2006 — 2006/0200(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0609) (1),

    visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0403/2006),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0162/2007);

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

    Emendamento 1

    Articolo 4

    Requisiti in materia di catture accessorie

    Catture accessorie trattenute a bordo

    1. Le navi non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso delle specie catturate in una retata .

    1. Le navi limitano le catture accessorie a un massimo di 2 500 kg o del 10% in peso, a seconda di quale valore sia superiore, per ciascuna delle specie elencate nell'allegato I per le quali, nella divisione di cui trattasi, non siano stati assegnati contingenti alla Comunità .

    2. Le catture accessorie delle specie per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO, ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie, non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10% in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione NAFO in cui sia vietata la pesca diretta di talune specie o sia stato utilizzato pienamente un contingente «altri», le catture accessorie di ciascuna di tali specie non devono superare, rispettivamente, 1 250 kg o il 5% .

    2. Nei casi in cui sia in vigore un divieto di pesca o sia stato integralmente utilizzato un contingente della voce «altri», le catture accessorie delle specie interessate non possono superare 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore .

    3. Se, nel corso di un'operazione di pesca, i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui al paragrafo 2 applicabili alla specie in questione, le navi si spostano immediatamente di almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se nelle successive operazioni di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano tali limiti, ancora una volta le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala per almeno 48 ore .

    3. I valori percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolati come percentuale in peso, per ciascuna specie, di tutto il pescato a bordo. Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali .

    4. Nel caso in cui la totalità delle catture accessorie di tutte le specie superi, in una delle cale, il 5% del peso nella divisione 3M e il 2,5% nella divisione 3L, le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) devono spostarsi immediatamente di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala.

     

    5. Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.

     

    Emendamento 2

    Articolo 4 bis (nuovo)

     

    Articolo 4 bis

    Catture accessorie in una qualsiasi cala

    1. Se le percentuali di catture accessorie in una qualsiasi cala superano le percentuali di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la nave deve spostarsi immediatamente di almeno cinque miglia nautiche dalla posizione della precedente cala e, per tutto il corso della cala successiva, mantenere una distanza minima di 10 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente. Se, dopo tale spostamento, la cala successiva fa registrare catture accessorie superiori ai limiti indicati, la nave deve abbandonare immediatamente la divisione e non farvi ritorno per almeno 60 ore.

    2. Qualora il totale delle catture accessorie di tutte le specie demersali soggette a un contingente superi, in una qualsiasi cala della pesca del gamberello, il 5% in peso nella divisione 3M o il 2,5% in peso nella divisione 3L, la nave deve spostarsi di almeno 10 miglia nautiche dalla posizione della precedente cala e, per tutto il corso della cala successiva, mantenere una distanza minima di 10 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente. Se, dopo tale spostamento, la cala successiva fa registrare catture accessorie superiori ai limiti indicati, la nave deve abbandonare immediatamente la divisione e non farvi ritorno per almeno 60 ore.

    3. Il valore percentuale delle catture accessorie autorizzate in una qualsiasi cala è calcolato come percentuale, in peso, di ciascuna specie di tutto il pescato della cala.

    Emendamento 3

    Articolo 4 ter (nuovo)

     

    Articolo 4 ter

    Pesca diretta e catture accessorie

    1. I comandanti di navi comunitarie non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale, in peso, di tutto il pescato di una cala.

    2. Tuttavia, quando una nave pratica la pesca diretta della razza utilizzando reti con dimensioni delle maglie autorizzate per tale tipo di pesca, la prima volta che la percentuale maggiore, in peso, delle catture totali di una cala è costituita da specie soggette a limiti delle catture accessorie si considera che si sia trattato di un evento fortuito. In questo caso la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 2.

    3. Dopo un'assenza dalla divisione di almeno 60 ore, conformemente all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 2, i comandanti delle navi comunitarie devono effettuare una cala di prova di durata non superiore a tre ore. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se in una siffatta cala la percentuale maggiore, in peso, del pescato totale, è costituita da specie per le quali esistono limiti alle catture accessorie, essa non può essere considerata come pesca diretta. In questo caso la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 2.

    Emendamento 4

    Articolo 5

    È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie demersali elencate nell'allegato I. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae), tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.

    1. È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie demersali elencate nell'allegato I, fatta eccezione per la pesca della Sebastes mentella di cui al paragrafo 3 . Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae) tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.

    Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

    2. Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

     

    3. Le navi che pescano lo scorfano atlantico pelagico (Sebastes mentella) nella sottozona 2 e nelle divisioni 1F e 3K utilizzano reti con maglia minima di 100 mm.

    Emendamento 5

    Articolo 6

    1. Durante la pesca diretta di una o più delle specie elencate nell'allegato I, non possono essere tenute a bordo reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 5.

    1. Durante la pesca diretta di una o più delle specie elencate nell'allegato I, non possono essere tenute a bordo di navi comunitarie reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 5.

    2. Tuttavia, le navi comunitarie che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato , ovvero :

    2. Tuttavia, le navi comunitarie che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato . Tali reti devono :

    a)

    le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico, e

    a)

    essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico, e

    b)

    le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

    b)

    quando si trovano sul ponte o sopra il ponte , devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

    Emendamento 6

    Articolo 10, titolo e paragrafo 1, alinea

    Disposizioni speciali per la raccolta dei dati

    Zone di restrizione della pesca

    1. Gli Stati membri applicano, ove possibile, disposizioni speciali per la raccolta dei dati relativi alle navi che pescano nelle zone seguenti:

    È proibito effettuare attività di pesca utilizzando reti a strascico nelle zone seguenti:

    Emendamento 7

    Articolo 10, paragrafi 2 e 3

    2. I dati di cui al paragrafo 1 sono raccolti per cala e, nella misura del possibile, comprendono:

    a)

    la composizione per specie in numero e in peso;

    b)

    le frequenze delle lunghezze;

    c)

    gli otoliti;

    d)

    la posizione della cala, le latitudini e longitudini;

    e)

    gli attrezzi da pesca;

    f)

    la profondità di pesca;

    g)

    l'ora del giorno;

    h)

    la durata della cala;

    i)

    l'apertura della rete (per gli attrezzi mobili);

    j)

    altri campionamenti biologici, relativi ad esempio alla maturità, ove possibile.

    soppresso

    3. I dati raccolti in conformità del paragrafo 1 sono inviati alle autorità competenti degli Stati membri, che a loro volta li trasmettono al segretariato della NAFO non appena possibile al termine di ogni bordata.

     

    Emendamento 8

    Articolo 12, paragrafo 2

    2. Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell'elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali modifiche al segretariato della NAFO.

    2. Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell'elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

    Emendamento 9

    Articolo 13, paragrafo 1

    1. Gli Stati membri possono consentire che una nave da pesca battente la loro bandiera e autorizzata a pescare nella zona di regolamentazione NAFO sia oggetto di un contratto di nolo per l'utilizzo, parziale o totale, di un contingente e/o di giorni di pesca assegnati ad un'altra parte contraente della NAFO.

    1. Gli Stati membri possono consentire che una nave da pesca battente la loro bandiera e autorizzata a pescare nella zona di regolamentazione NAFO sia oggetto di un contratto di nolo per l'utilizzo, parziale o totale, di un contingente e/o di giorni di pesca assegnati ad un'altra parte contraente della NAFO. Non sono tuttavia permessi contratti di nolo riguardanti navi di cui è stato accertato dalla NAFO o da un'altra organizzazione regionale della pesca che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca «INN»).

    Emendamento 10

    Articolo 14, paragrafo 5

    5. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, in cui vengono indicati il numero di navi effettivamente impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, le catture di ogni nave e il numero totale di giorni di pesca che ogni nave ha trascorso in tale zona. Le attività delle navi dedite alla pesca dei gamberelli nelle divisioni 3M e 3L sono comunicate separatamente per ciascuna divisione.

    5. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, in cui vengono indicati il numero di navi effettivamente impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, le catture di ogni nave e il numero totale di giorni di pesca che ogni nave ha trascorso in tale zona. Le attività delle navi dedite alla pesca dei gamberelli nelle divisioni 3M e 3L sono comunicate separatamente per ciascuna divisione.

    Emendamento 11

    Articolo 16

    Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti.

    1. Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti.

     

    2. Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo di pesce da o su una nave di parti non contraenti che è stata avvistata o in altro modo identificata mentre era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO.

     

    3. Le navi comunitarie notificano alle proprie autorità competenti ciascun trasbordo effettuato nella zona di regolamentazione NAFO. Le navi cedenti effettuano la comunicazione con un preavviso di almeno ventiquattro ore e le navi riceventi entro un'ora dal trasbordo.

     

    4. La comunicazione di cui al paragrafo 3 comprende l'ora, la posizione geografica, il peso totale arrotondato suddiviso per specie da scaricare o da caricare, in chilogrammi, nonché l'indicativo di chiamata delle navi che partecipano al trasbordo.

     

    5. La nave ricevente indica, oltre al totale delle catture presenti a bordo e al peso complessivo da scaricare, il nome del porto e l'ora di sbarco prevista con un preavviso di almeno ventiquattro ore rispetto a qualsiasi sbarco.

     

    6. Gli Stati membri inviano sollecitamente le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 alla Commissione, che a sua volta le trasmette senza indugio al segretariato della NAFO.

    Emendamento 12

    Articolo 17, paragrafi da 1 a 4

    1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di pesca le informazioni elencate nell'allegato IV del presente regolamento.

    1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di pesca le informazioni elencate nell'allegato IV del presente regolamento.

     

    1 bis. Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione, su supporto informatico, i quantitativi di stock di cui all'allegato II sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    2. Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93:

    2. Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93:

    a)

    un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per specie presenti a bordo, espressa in peso per prodotto (in chilogrammi);

    a)

    un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per specie presenti a bordo, espressa in peso per prodotto (in chilogrammi);

    b)

    un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nella stiva.

    b)

    un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nella stiva. Nel caso dei gamberelli, le navi conservano un piano di stivaggio che specifichi la collocazione dei gamberelli catturati nella divisione 3L e nella divisione 3M, come pure i quantitativi di gamberelli, ripartiti per divisione, detenuti a bordo, in peso del prodotto espresso in chilogrammi.

    3. Il registro di produzione e il piano di stivaggio di cui al paragrafo 2 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco.

    3. Il registro di produzione e il piano di stivaggio di cui al paragrafo 2 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco.

    4. I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

    4. I comandanti delle navi comunitarie devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

    Emendamento 13

    Articolo 18

    1. Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO.

    1. Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (2) e, nel caso dei gamberelli la data di cattura, siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO.

    2. La marcatura dei gamberelli catturati nella divisione 3L e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO deve indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.

    2. La marcatura dei gamberelli catturati nella divisione 3L e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO deve indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.

    3. Le catture della stesse specie possono essere collocate in una o più parti della stiva, ma devono essere stivate in modo tale da essere chiaramente distinte dalle catture di altre specie, utilizzando plastica, compensato, reti o altro materiale.

    3. Tenendo in debito conto la responsabilità legale in materia di sicurezza e di navigazione del comandante della nave, si applica quanto segue:

     

    a)

    tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa, in modo da essere chiaramente distinte mediante plastica, compensato o reti;

     

    b)

    le catture delle stesse specie possono essere tenute in più di una parte della stiva, ma la loro collocazione deve essere chiaramente indicata nel piano di stivaggio di cui all'articolo 17.

    Analogamente, tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa.

     

    Emendamento 14

    Articolo 42

    1. Qualora uno Stato membro riceva una notifica relativa a un'infrazione commessa da una nave che batte la sua bandiera, esso è tenuto ad agire rapidamente in conformità del proprio diritto nazionale al fine di ottenere ed esaminare le prove , a condurre le indagini necessarie per stabilire il seguito da dare all'infrazione e ad ispezionare, nella misura del possibile, la nave.

    1. L e autorità competenti di uno Stato membro , non appena vengono informate di un'infrazione commessa da una nave battente bandiera di tale Stato, sono tenute a effettuare un'indagine rapida e completa di tale infrazione per acquisire le prove necessarie e, se del caso, provvedere a un'ispezione della nave.

    2. Gli Stati membri collaborano con le autorità della parte contraente che effettua un'ispezione per garantire che le prove dell'infrazione siano raccolte e conservate in una forma che faciliti l'azione giudiziaria .

    2. In caso di mancato rispetto delle misure adottate dalla NAFO, le autorità competenti dello Stato membro intervengono sollecitamente a livello amministrativo o giudiziario, secondo le proprie legislazioni nazionali, nei confronti dei responsabili della nave battente bandiera di tale Stato .

    3. Gli Stati membri designano le autorità abilitate a ricevere le prove delle infrazioni e comunicano alla Commissione l'indirizzo di queste autorità .

    3. Le autorità competenti dello Stato di bandiera garantiscono che i procedimenti avviati in conformità del paragrafo 2 permettano, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, di adottare misure efficaci adeguatamente severe, che assicurino il rispetto delle disposizioni, privino i contravvenenti dei benefici economici acquisiti con l'infrazione e costituiscano per il futuro un deterrente efficace .

    Emendamento 15

    Articolo 47 bis (nuovo)

     

    Articolo 47 bis

    Controllo rafforzato in relazione a talune infrazioni gravi

    1. In aggiunta alle disposizioni della presente sezione, in particolare degli articoli 46 e 47, lo Stato membro di bandiera avvia le azioni di cui alla presente sezione qualora una nave battente la sua bandiera abbia commesso una delle seguenti infrazioni gravi:

    a)

    la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;

    b)

    le inesattezze nella registrazione delle catture. Siano passibili di provvedimenti ai sensi del presente articolo i casi in cui le differenze, calcolate come percentuale dei dati riportati nel registro, tra le stime dell'ispettore sulle catture trasformate a bordo, per specie o in totale, e i dati registrati nel registro di produzione sono uguali a 10 tonnellate o al 20%, a seconda di quale dato è superiore; per calcolare la stima del pescato a bordo viene utilizzato un fattore di stivaggio concordato tra gli ispettori della parte contraente che effettua l'ispezione e la parte contraente della nave ispezionata;

    c)

    la ripetizione della stessa grave infrazione di cui all'articolo 43, confermata, come previsto all'articolo 44, paragrafo 4, nei 100 giorni successivi o nell'ambito della stessa bordata a seconda di quale periodo sia più breve.

    2. Lo Stato membro di bandiera garantisce che, successivamente all'ispezione di cui al paragrafo 3, la nave in questione cessi ogni attività di pesca e che venga avviata una seria indagine sulle infrazioni gravi.

    3. Qualora nella zona di regolamentazione non sia presente un ispettore o un'altra persona designata dallo Stato membro di bandiera per effettuare l'indagine di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera invita la nave a recarsi immediatamente in un porto in cui tale indagine possa essere avviata.

     

    4. Nell'effettuare un'indagine per infrazione grave relativa a inesattezze nella registrazione delle catture, di cui al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di bandiera garantisce che l'ispezione fisica e il calcolo delle catture presenti a bordo avvengano sotto la sua autorità nel porto. L'ispezione può avvenire in presenza di un ispettore di una qualsiasi altra parte contraente che intenda parteciparvi, previo consenso dello Stato membro di bandiera.

    5. Qualora una nave sia invitata a dirigersi in un porto conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, un ispettore di un'altra parte contraente può salire e/o rimanere a bordo della nave diretta al porto, purché le autorità competenti dello Stato membro della nave sottoposta a ispezione non chieda all'ispettore di abbandonare la stessa.

    Emendamento 16

    Articolo 47 ter (nuovo)

     

    Articolo 47 ter

    Misure di esecuzione

    1. Ogni Stato membro di bandiera è tenuto a adotta provvedimenti di esecuzione nei confronti di una nave, qualora sia stato accertato, in conformità con le sue leggi, che tale nave battente la sua bandiera si è resa responsabile di un'infrazione grave di cui all'articolo 47 bis.

    2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 possono includere, a seconda delle gravità dell'infrazione e conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale:

    a)

    ammende;

    b)

    il sequestro di attrezzi e catture illegali;

    c)

    il sequestro della nave;

    d)

    la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di pesca;

    e)

    la riduzione o la revoca dei contingenti di pesca.

    3. Lo Stato membro di bandiera della nave interessata comunica senza indugio alla Commissione i provvedimenti adottati in conformità del presente articolo. Sulla base di tale notifica la Commissione comunica al segretariato della NAFO i provvedimenti adottati.

    Emendamento 17

    Articolo 47 quater (nuovo)

     

    Articolo 47 quater

    Rapporti di infrazione

    1. Nel caso delle infrazioni gravi di cui all'articolo 47 bis lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione un rapporto sull'andamento dell'indagine che illustri i provvedimenti adottati o proposti in relazione all'infrazione grave; la trasmissione deve avvenire in tempi brevi e comunque entro tre mesi dalla notifica dell'infrazione. Alla fine dell'indagine lo Stato membro trasmette un rapporto sui risultati della stessa.

    2. Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione redige un rapporto comunitario. Nei quattro mesi che seguono la notifica dell'infrazione la Commissione invia il rapporto comunitario sull'andamento dell'indagine al segretariato della NAFO e, prima possibile, invia il rapporto sui risultati dell'indagine una volta conclusa quest'ultima.

    Emendamento 18

    Articolo 48

    1. Ciascuno Stato membro attribuisce ai rapporti redatti dagli ispettori di altre parti contraenti e di altri Stati membri lo stesso valore di quelli redatti dai propri ispettori.

    1. I rapporti di ispezione e sorveglianza redatti dagli ispettori NAFO costituiscono una prova ammissibile per le procedure giudiziarie o amministrative di uno Stato membro. Al fine di stabilire i fatti, tali rapporti hanno lo stesso valore dei rapporti d'ispezione e sorveglianza redatti dai propri ispettori.

    2. Gli Stati membri collaborano con le parti contraenti interessate per agevolare le azioni giudiziarie o di altro genere , conformi al proprio diritto nazionale, che vengano avviate in seguito a un rapporto presentato da un ispettore nell'ambito del programma NAFO .

    2. Gli Stati membri collaborano per agevolare le azioni giudiziarie o di altro tipo che vengano avviate in seguito a un rapporto presentato da un ispettore ai sensi del presente regime, fatte salve le norme che disciplinano l'ammissibilità delle prove nei sistemi giudiziari o di altro genere degli Stati membri .

    Emendamento 19

    Articolo 51, paragrafo 2, lettera d)

    d)

    la zona o le zone di regolamentazione NAFO in cui le catture sono state effettuate.

    d)

    la divisione o le divisioni o le zone di regolamentazione NAFO in cui le catture sono state effettuate.

    Emendamento 20

    Articolo 58

    Misure applicabili alle navi di parti non contraenti

    Misure applicabili alle navi INN

    1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari in conformità del diritto nazionale e comunitario affinché :

    1. Le seguenti misure si applicano alle navi che sono state inserite dalla NAFO nell'elenco delle navi INN di cui all'allegato XVII, appendice 2, del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3):

    a)

    alle navi figuranti nell'elenco INN non vengano rilasciati licenze o permessi di pesca speciali per operare in acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione ;

    a)

    i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza alle navi figuranti nell'elenco INN , impegnarsi in attività di trasformazione del pesce o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con le navi suddette ;

    b)

    alle navi figuranti nell'elenco INN non sia concessa la loro bandiera ;

    b)

    le navi INN non ricevono nei porti cibarie, combustibile o altri servizi ;

    c)

    le navi figuranti nell'elenco INN non siano autorizzate a effettuare sbarchi o trasbordi, a rifornirsi di carburante o ad approvvigionarsi (salvo in casi di forza maggiore), né a svolgere attività di pesca o ogni altra attività preparatoria o correlata alla pesca nei loro porti o nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione ;

    c)

    le navi INN non sono autorizzate a entrare nel porto di uno Stato membro, eccetto in caso di forza maggiore ;

    d)

    gli importatori, i trasportatori e gli altri settori interessati siano incoraggiati a non effettuare transazioni e trasbordi di pesce catturato da navi figuranti nell'elenco INN;

    d)

    le navi INN non sono autorizzate a cambiare l'equipaggio, salvo se è necessario in caso di forza maggiore ;

    e)

    tutte le informazioni relative alle navi figuranti nell'elenco INN siano raccolte e scambiate con le altre parti contraenti, con le parti non contraenti e le altre organizzazioni regionali della pesca ai fini di individuare e prevenire l'uso di falsi titoli d'importazione o di esportazione relativi al pesce proveniente da tali navi.

    e)

    le navi INN non sono autorizzate a pescare nelle acque comunitarie e ne è vietato il noleggio;

     

    f)

    gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera alle navi INN e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e gli altri settori interessati a non effettuare transazioni e trasbordi di pesce catturato da tali navi;

     

    g)

    sono proibite le importazioni di pesce catturato dalle navi INN.

    2. I pescherecci, incluse le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza alle navi figuranti nell'elenco INN o partecipare ad attività di trasbordo o ad altre attività preparatorie o correlate alla pesca o ad attività di pesca congiunte con le navi suddette.

    2. La Commissione modifica l'elenco delle navi INN in conformità con l'elenco NAFO ogni volta che la NAFO adotti un nuovo elenco.

    3. Il noleggio di navi figuranti nell'elenco INN è vietato.

     


    (1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    (2)   GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 3).

    (3)   GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).

    P6_TA(2007)0221

    Applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sul progetto di decisione del Consiglio sulla messa in applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca (9032/2007 — C6-0119/2007 — 2007/0806(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    visto il progetto di decisione del Consiglio (9032/2007) (1),

    visto l'articolo 3, paragrafo 2, dell'Atto di adesione 2003 (2), a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0119/2007),

    visto il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0204/2007);

    1.

    approva il progetto di decisione del Consiglio;

    2.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    3.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo posto in consultazione;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    (2)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

    P6_TA(2007)0222

    Mobilizzazione del Fondo di solidarietà: inondazioni in Ungheria e Grecia

    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2007/2068(ACI))

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione (COM(2007)0149),

    visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1),

    visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

    vista la sua posizione del 10 ottobre 2002 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (3),

    visti i risultati della procedura di consultazione a tre del 18 aprile 2007,

    vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0175/2007),

    A.

    considerando che l'Unione europea ha messo a punto adeguati strumenti istituzionali e di bilancio per fornire assistenza finanziaria in caso di danni derivanti da gravi calamità naturali,

    B.

    considerando che l'Ungheria e la Grecia hanno chiesto assistenza per i danni causati dalle inondazioni verificatesi tra marzo e aprile 2006,

    C.

    considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione europea agli Stati membri colpiti da calamità naturali dovrebbe essere messa a disposizione quanto più rapidamente ed efficacemente possibile;

    1.

    approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

    2.

    deplora il ritardo con cui alcuni Stati membri hanno presentato la loro richiesta, non conforme ad una sana gestione finanziaria;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione, per conoscenza.


    (1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

    (3)  GU C 279 E del 20.11.2003, pag. 118.

    ALLEGATO

     

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 giugno 2007 sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,

    visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che:

    (1)

    L'Unione europea ha creato un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo»), per dimostrare la propria solidarietà con le popolazioni delle regioni colpite da calamità.

    (2)

    L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilizzazione del Fondo entro il limite annuo di 1 miliardo di euro.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni in base alle quali il Fondo può essere mobilizzato.

    (4)

    L'Ungheria e la Grecia hanno presentato richieste di mobilizzazione del Fondo per due casi di disastri causati da inondazioni,

    HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Per il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2007, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea viene mobilizzato in modo da fornire l'importo di 24 370 114 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

    Articolo 2

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 giugno 2007

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente


    (1)  GU C 139 del 14.06.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

    P6_TA(2007)0223

    Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2007

    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2007 dell'Unione europea per l'esercizio 2007, Sezione III — Commissione (9254/2007 — C6-0130/2007 — 2007/2069(BUD))

    Il Parlamento europeo,

    visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare i suoi articoli 37 e 38,

    visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, definitivamente adottato il 14 dicembre 2006 (2),

    visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

    visto la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 giugno 2007 di utilizzare l'importo di 24 370 114 EUR a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza finanziaria all'Ungheria e alla Grecia al fine di aiutare tali paesi ad affrontare i gravi danni determinati dalle inondazioni del marzo e dell'aprile 2006,

    visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 2/2007 dell'Unione europea per l'esercizio 2007, presentato dalla Commissione il 28 marzo 2007 (COM(2007)0148)),

    visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2007, stabilito dal Consiglio il 7 maggio 2007 (9254/2007 — C6-0130/2007),

    visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0189/2007),

    A.

    considerando che l'Unione europea dovrebbe mostrarsi solidale con la popolazione delle regioni degli Stati membri colpite da calamità naturali che hanno avuto gravi ripercussioni sulle condizioni di vita, l'ambiente naturale o l'economia,

    B.

    considerando che le risorse di bilancio adeguate all'aiuto finanziario dell'Unione europea sono state stanziate in conformità delle disposizioni del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 relativo al suo finanziamento,

    C.

    considerando che l'obiettivo del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2007 è di iscrivere formalmente tali risorse nel bilancio 2007;

    1.

    esprime compiacimento per il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2007 che ha per obiettivo l'immediata iscrizione al bilancio 2007 delle risorse stanziate a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per assistere le vittime delle suddette calamità naturali;

    2.

    ricorda che gli stanziamenti di pagamento necessari per l'utilizzo del Fondo di solidarietà provengono dalle linee di bilancio sulla sicurezza e ricerca spaziale e sottolinea che la Commissione si è impegnata a proporre uno storno qualora, nel corso dell'anno, tali stanziamenti di pagamento dovessero rivelarsi necessari per le suddette linee di bilancio;

    3.

    approva il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2007 senza modifiche;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 77 del 16.3.2007.

    (3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag.1.

    P6_TA(2007)0224

    Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2007

    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2007 dell'Unione europea per l'esercizio 2007, Sezione III — Commissione (9256/2007 — C6-0133/2007 — 2007/2073(BUD))

    Il Parlamento europeo,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272, paragrafo 4, penultimo comma,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3 e gli articoli 37 e 38,

    visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, definitivamente adottato il 14 dicembre 2006 (2),

    visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

    visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 4/2007 dell'Unione europea per l'esercizio 2007, presentato dalla Commissione il 13 aprile 2007 (SEC(2007)0483),

    visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2007, stabilito dal Consiglio il 14 maggio 2007 (9256/2007 — C6-0133/2007),

    visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0196/2007),

    A.

    considerando che l'obiettivo del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2007 è l'iscrizione nel bilancio 2007 dell'eccedenza dell'esercizio 2006, che ammonta a 1 847 631 711 EUR,

    B.

    considerando che i tre principali elementi che hanno determinato tale eccedenza sono un'iscrizione in eccesso delle entrate (914 569 139,79 EUR), una sottoesecuzione delle spese (949 899 477,07 EUR) e un saldo negativo degli scambi monetari (-16 836 905,86 EUR),

    C.

    considerando che, rispetto agli esercizi precedenti, la sottoutilizzazione degli stanziamenti di pagamento è diminuita a 949 899 477,07 EUR, ossia allo 0,9% circa del bilancio totale dell'UE per il 2006, pari a 107 378 469 621 EUR,

    D.

    considerando che, per quanto riguarda l'agricoltura, nel 2006 la sottoutilizzazione degli stanziamenti di pagamento ammontava a 426 milioni di euro, ossia allo 0,85 % del totale di 50 210 milioni di euro, che nel caso dei fondi strutturali sono rimasti inutilizzati 54 milioni, ossia lo 0,17 % del totale di 32 495 milioni, che per le azioni esterne la sottoutilizzazione è stata di 154 milioni, pari allo 2,85 % della dotazione complessiva di 5 407 milioni, che per l'amministrazione si è trattato di 51 milioni, ossia dello 0,77 % del totale di 6 654 milioni, e che per la strategia di preadesione la sottoutilizzazione è stata di 127 milioni, pari al 5,33 % su un totale di 2 383 milioni di euro,

    E.

    considerando che, rispetto al 2005, si sono registrati miglioramenti generali considerevoli nell'utilizzo degli stanziamenti nei settori della strategia di preadesione, ambito in cui nel 2005 erano rimasti inutilizzati 463 milioni di euro, ossia il 13,5 % del bilancio totale di 3 428 milioni di euro,

    F.

    considerando che sono possibili ulteriori miglioramenti, in particolare nel settore dell'agricoltura, in cui l'importo non utilizzato è aumentato, rispetto al 2005, a 426 milioni di euro, pari allo 0,85 % della dotazione complessiva (0,3 % nel 2005);

    1.

    accoglie con favore l'evoluzione positiva dell'esecuzione del bilancio nel corso degli ultimi anni;

    2.

    invita la Commissione a proseguire i suoi sforzi per la piena esecuzione del bilancio, che assume un'accresciuta importanza in considerazione delle risorse limitate che saranno disponibili nell'ambito del nuovo quadro finanziario 2007-2013;

    3.

    decide di approvare senza modifiche il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2007 del Consiglio;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 77 del 16.3.2007.

    (3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    P6_TA(2007)0225

    Aggiunta di vitamine e minerali nonché di alcune altre sostanze agli alimenti ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1925/2006 concernente l'aggiunta di vitamine e minerali nonché di alcune altre sostanze agli alimenti (COM(2006)0606 — C6-0337/2006 — 2006/0193(COD))

    (Procedura di codecisione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0606) (1),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0337/2006),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0403/2006);

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    P6_TC1-COD(2006)0193

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 giugno 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1925/2006 concernente l'aggiunta di vitamine e minerali nonché di alcune altre sostanze agli alimenti

    (Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2007)

    P6_TA(2007)0226

    Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (COM(2006)0607 — C6-0338/2006 — 2006/0195(COD))

    (Procedura di codecisione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0607) (1),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0338/2006),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0404/2006);

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    P6_TC1-COD(2006)0195

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 giugno 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

    (Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2007)

    P6_TA(2007)0227

    Sistema d'informazione sui visti (VIS) ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) (COM(2004)0835 — C6-0004/2005 — 2004/0287(COD))

    (Procedura di codecisione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0835) (1),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii), e 66 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0004/2005),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0194/2007);

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    approva le dichiarazioni comuni allegate e attira l'attenzione sulla dichiarazione del Consiglio;

    3.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    P6_TC1(COD(2004)0287

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 giugno 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS)

    (Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2007)

    ALLEGATO

    Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 26 relativo alla gestione operativa

    Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare, sulla base di una valutazione d'impatto contenente un'analisi di merito delle alternative dal punto di vista finanziario, operativo e organizzativo, le necessarie proposte legislative che affidano a un'agenzia la gestione operativa a lungo termine del VIS. La valutazione d'impatto potrebbe far parte della valutazione d'impatto che la Commissione si è impegnata a effettuare in relazione al SIS II.

    La Commissione si impegna a presentare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le necessarie proposte legislative volte ad affidare a un'agenzia la gestione operativa a lungo termine del VIS. Tali proposte comprendono le modifiche necessarie ad adeguare il regolamento concernente il VIS e gli scambi di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata.

    Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a esaminare quanto prima tali proposte e a far sì che siano adottate in tempo utile per consentire all'agenzia di avviare pienamente le sue attività entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso non conforme di visti e inviti

    Il Parlamento europeo ed il Consiglio sottolineano la necessità di affrontare in modo globale il fenomeno dell'uso non conforme dei visti e ritengono che i casi di uso non conforme emersi o venuti alla luce dopo la scadenza della validità di un visto debbano essere esaminati attentamente nel contesto della proposta relativa al Codice dei visti. Invitano la Commissione a proporre, se necessario, opportune modifiche al presente regolamento una volta raggiunto un accordo sul Codice dei visti.

    Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano inoltre la Commissione a riferire, entro tre anni dall'entrata in funzione del VIS, in merito alla situazione relativa all'uso non conforme da parte di persone che formulano inviti e a presentare, se necessario, adeguate proposte di modifica del regolamento VIS.

    Dichiarazione del Consiglio concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente

    Il Consiglio riconosce l'importanza di adottare quanto prima una direttiva sul rimpatrio che contribuisca a istituire un'efficace politica di espulsione e di rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in modo umano e nel pieno rispetto dei loro diritti umani e della loro dignità, come richiesto dal programma dell'Aia. Allo scopo di applicare tale normativa europea devono essere disponibili risorse adeguate. Il Consiglio s'impegna pertanto a compiere progressi in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente e ad avviare quanto prima discussioni interistituzionali con il Parlamento europeo allo scopo di raggiungere un accordo in prima lettura entro la fine del 2007.

    P6_TA(2007)0228

    Trattato di Prüm: Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (6566/2007 — C6-0079/2007 — 2007/0804(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia (6566/2007) (1),

    visti i progetti di emendamenti del Consiglio (7273/1/2007 del 17 aprile 2007) (1),

    visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

    visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0079/2007),

    visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

    visti gli articoli 93, 51 e 35 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0207/2007);

    1.

    approva l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia quale emendata;

    2.

    invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia;

    5.

    deplora l'obbligo imposto al Parlamento dal Consiglio di esprimere con urgenza il proprio parere, senza il tempo necessario per una revisione parlamentare, per la mancanza sia di una valutazione completa di impatto, sia di uno studio aggiornato sull'applicazione del trattato di Prüm, nonché di una decisione quadro adeguata concernente la protezione dei dati personali nella cooperazione giudiziaria e di polizia, che ritiene necessaria prima di adottare norme legislative in base al terzo pilastro;

    6.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia.

    TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

    EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

    Emendamento 1

    Titolo

    DECISIONE 2007/.../GAI DEL CONSIGLIO del ... sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera

    DECISIONE QUADRO 2007/.../GAI DEL CONSIGLIO del ... sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera

    (L'emendamento si applica a tutto il testo)

    Emendamento 2

    Visto 1

    visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) ,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) ,

    Emendamento 3

    Visto 2 bis (nuovo)

     

    visto il parere del garante europeo della protezione dei dati, del 4 aprile 2007,

    Emendamento 4

    Considerando 1

    (1) Il Consiglio dell'Unione europea annette fondamentale importanza alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che è una delle preoccupazioni essenziali della popolazione degli Stati che fanno parte dell'Unione.

    (1) Il Consiglio dell'Unione europea attribuisce fondamentale importanza a uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che è essenziale per la popolazione dell'Unione europea .

    Emendamento 5

    Considerando 10

    (10) Il trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, (trattato di Prüm), del 27 maggio 2005, soddisfa tali requisiti. Affinché i requisiti sostanziali del programma dell'Aia possano essere soddisfatti per tutti gli Stati membri e per realizzare nei tempi previsti gli obiettivi che esso si prefigge , occorre rendere applicabili a tutti gli Stati membri le parti essenziali del trattato di Prüm. La presente decisione del Consiglio dovrebbe essere basata pertanto sulle principali disposizioni di tale trattato.

    (10) Il trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, (trattato di Prüm), del 27 maggio 2005, soddisfa tali requisiti. Affinché i requisiti sostanziali del programma dell'Aia siano soddisfatti per tutti gli Stati membri, occorre rendere applicabile a tutti gli Stati membri il trattato di Prüm. La presente decisione quadro del Consiglio integra pertanto alcune delle principali disposizioni di tale trattato, segnatamente quelle in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria nell'Unione europea.

    Emendamento 6

    Considerando 11 bis (nuovo)

     

    (11 bis) Tali miglioramenti nello scambio di dati rappresentano un progresso verso la messa a disposizione di informazioni agli ufficiali di polizia giudiziaria negli Stati membri. È opportuno vigilare affinché le ricerche automatizzate nelle banche dati nazionali di analisi DNA e di identificazione dattiloscopica siano motivate quando si tratta di dati di carattere personale.

    Emendamento 7

    Considerando 15

    (15) Nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera.

    (15) Nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera e il cui obiettivo è la prevenzione di reati terroristici. La trasmissione dei dati dovrebbe essere necessaria e proporzionata e fondata su circostanze particolari che diano motivo di pensare che saranno commessi reati .

    Emendamento 8

    Considerando 15 bis (nuovo)

     

    (15 bis) Nell'ambito del suo mandato, Europol dovrebbe anche avere accesso alle banche dati nazionali.

    Emendamento 9

    Considerando 16

    (16) Poiché occorre migliorare ulteriormente la cooperazione internazionale, in particolare nella lotta alla criminalità transfrontaliera, la presente decisione, oltre a migliorare lo scambio di informazioni, dovrebbe consentire anche una collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, ad esempio mediante operazioni di sicurezza congiunte (ad es. pattugliamenti congiunti) ed operazioni transfrontaliere in caso di pericolo imminente per la vita o l'incolumità individuale .

    (16) Poiché occorre migliorare ulteriormente la cooperazione internazionale, in particolare nella lotta alla criminalità transfrontaliera, la presente decisione quadro , oltre a migliorare lo scambio di informazioni, dovrebbe consentire anche una collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, ad esempio mediante operazioni di sicurezza congiunte (ad es. pattugliamenti congiunti).

    Emendamento 10

    Considerando 18

    (18) Gli Stati membri, consci dell'importanza della presente decisione per la protezione dei diritti dell'individuo e consapevoli del fatto che la trasmissione di dati personali ad un altro Stato membro richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte dello Stato ricevente , dovrebbero provvedere all'efficace attuazione di tutte le norme sulla protezione dei dati contenute nella decisione .

    (18) Il sistema di concordanza/non concordanza («hit/no hit») offre una struttura che consente di comparare profili anonimi, in cui i dati personali supplementari sono scambiati solo dopo una concordanza, e garantisce un sistema adeguato di protezione dei dati, fermo restando che la trasmissione di dati personali ad un altro Stato membro richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte dello Stato ricevente.

    Emendamento 11

    Considerando 18 bis (nuovo)

     

    (18 bis) Categorie particolari di dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, al credo religioso o filosofico, all'appartenenza a un partito o a un sindacato, all'orientamento sessuale o alla salute dovrebbero essere trattate solo in caso di assoluta necessità e in modo proporzionato ai fini di un determinato caso, nonché nel rispetto di garanzie specifiche.

    Emendamento 12

    Considerando 18 ter (nuovo)

     

    (18 ter) Queste norme specifiche sulla protezione dei dati sono create in mancanza di uno strumento giuridico adeguato sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro. Se approvato, tale strumento giuridico generale dovrebbe essere applicato all'intero settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale a condizione sempre che il suo livello di protezione dei dati sia adeguato e non inferiore alla protezione prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone per quanto riguarda l'elaborazione automatica dei dati personali del 28 gennaio 1981 e dal suo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 e tenga conto della raccomandazione n. R(87)15 del Comitato dei Ministri degli Stati membri del 17 settembre 1987 che disciplina l'utilizzazione dei dati personali nel settore della polizia, anche nel caso in cui i dati non vengano elaborati automaticamente.

    Emendamento 13

    Considerando 18 quater (nuovo)

     

    (18 quater) Il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato su ogni misura di attuazione della presente direttiva quadro.

    Emendamento 14

    Considerando 18 quinquies (nuovo)

     

    (18 quinquies) È opportuno che il Consiglio adotti quanto prima la decisione quadro relativa ai diritti procedurali per stabilire determinate regole minime sulla messa a disposizione di assistenza legale alle persone negli Stati membri.

    Emendamento 15

    Considerando 18 sexies (nuovo)

     

    (18 sexies) Per quanto riguarda la trasmissione di informazioni e l'assistenza relative ai grandi eventi e alle manifestazioni di massa, il quadro globale deve essere armonizzato con l'azione comune 97/339/GAI, del 26 maggio 1997, in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (2), con la risoluzione del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza (3) e con l'Iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione della decisione del Consiglio concernente il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia in occasione di eventi che richiamano un gran numero di persone provenienti da vari Stati membri e nell'ambito dei quali l'azione di polizia è principalmente diretta al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione dei reati (4).

    Emendamento 16

    Considerando 20

    20. La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed ottempera ai principi sanciti , in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ,

    20. La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed ottempera ai principi riconosciuti , in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . Nella presente direttiva quadro si cerca in particolare di assicurare il completo rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini al rispetto per la vita privata e le comunicazioni e alla protezione dei dati personali, come previsto agli articoli 7 e 8 della Carta.

    Emendamento 17

    Considerando 20 bis (nuovo)

     

    20 bis. La completa revisione e valutazione del funzionamento a tutt'oggi del Trattato di Prüm e l'adozione di una decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro sono presupposti fondamentali per l'efficacia e la corretta attuazione della presente decisione quadro.

    Emendamento 18

    Articolo 1, alinea

    Con la presente decisione gli Stati membri mirano a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nei settori disciplinati dal titolo VI del trattato UE e, in particolare, lo scambio di informazioni fra le agenzie responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini. A tal fine la presente decisione contiene disposizioni nei seguenti settori:

    Con la presente decisione quadro gli Stati membri mirano a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nei settori disciplinati dal titolo VI del trattato UE e, in particolare, lo scambio di informazioni fra le agenzie responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini , come previsto all'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (5) nonché agli articoli 1-4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo (6) assicurando al contempo un adeguato livello di protezione dei dati. A tal fine la presente decisione quadro contiene disposizioni nei seguenti settori:

    Emendamento 19

    Articolo 1, punto 4

    4)

    disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per rafforzare la cooperazione di polizia alle frontiere attraverso varie misure (capo 5).

    4)

    disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per rafforzare la cooperazione di polizia alle frontiere attraverso varie misure definite (capo 5).

    Emendamento 20

    Articolo 1, punto 4 bis (nuovo)

     

    4 bis)

    disposizioni relative alla protezione dei dati (Capo 6, articolo 14, paragrafo 2 e articolo 16, paragrafi 2 e 4).

    Emendamento 21

    Articolo 1 bis (nuovo)

     

    Articolo 1 bis

    Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

    1)

    «reati»: reati enumerati all'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio;

    2)

    «reati terroristici»: reati enumerati agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio;

    3)

    «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata »); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi specifici della sua identità fisica o fisiologica;

    4)

    «trattamento di dati personali»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni effettuate su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, la lettura, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione di dati; ai fini della presente decisione quadro, il trattamento comprende altresì la notifica dell'esistenza o dell'assenza di una concordanza;

    5)

    «consultazione automatizzata»: l'accesso diretto ad uno schedario automatizzato di un altro servizio che dà origine a una risposta interamente automatizzata;

    6)

    «indicizzazione»: contrassegno dei dati personali memorizzati senza l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

    7)

    «blocco»: contrassegno dei dati memorizzati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

    8)

    «parte non codificante del DNA»: le aree cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, ovvero non note per fornire informazioni su caratteristiche ereditarie specifiche; senza pregiudizio di eventuali progressi scientifici, non verranno rivelate, né ora né in futuro, ulteriori informazioni sulla parte non codificante del DNA.

    Emendamento 22

    Articolo 1 ter (nuovo)

     

    Articolo 1 ter

    Gli Stati membri operano una netta distinzione fra i dati personali relativi a:

    una persona sospettata di aver commesso un reato o di avervi partecipato,

    una persona condannata per un reato,

    una persona al cui riguardo sussistono validi motivi per credere che commetterà un reato,

    una persona suscettibile di essere chiamata a testimoniare nell'ambito di indagini relative a reati o di procedimenti penali ulteriori,

    una persona vittima di un reato o al cui riguardo taluni fatti fanno pensare che potrebbe essere vittima di un reato,

    una persona in grado di fornire informazioni su reati,

    una persona con cui una delle succitate persone è in contatto o a cui è associata, e

    una persona che non rientra in alcuna delle succitate categorie.

    Emendamento 23

    Articolo 2, paragrafo 1

    1. Gli Stati membri si impegnano a creare e a gestire schedari nazionali di analisi del DNA per le relative indagini. Ai sensi della presente decisione, il trattamento dei dati contenuti negli schedari è effettuato a norma della presente decisione, conformemente alla legislazione nazionale applicabile al trattamento in questione.

    1. Gli Stati membri si impegnano a creare e a gestire schedari nazionali di analisi del DNA per le relative indagini. Ai sensi della presente decisione quadro , il trattamento dei dati personali negli schedari è effettuato a norma della presente decisione, conformemente alle norme sulla protezione dei dati di cui al capo 6 e in ossequio alla legislazione nazionale applicabile al trattamento in questione.

    Emendamento 24

    Articolo 2, paragrafo 2

    2. Allo scopo di attuare la presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati dei rispettivi schedari nazionali di analisi del DNA di cui al paragrafo 1, prima frase . Tali dati indicizzati contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («profili DNA non identificati») sono riconoscibili come tali.

    2. Allo scopo di attuare la presente decisione quadro , gli Stati membri garantiscono che siano accessibili dati indicizzati dei rispettivi schedari nazionali di analisi del DNA , aperti per indagini relative a reati . Tali dati indicizzati contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («profili DNA non identificati») sono riconoscibili come tali.

    Emendamento 25

    Articolo 3, paragrafo 1

    1. Per le indagini sui reati gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali di altri Stati membri di cui all'articolo 6 ad accedere ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi del DNA, con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei profili DNA. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

    1. Per le indagini sui reati penali gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali di altri Stati membri ad accedere ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi del DNA, con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei profili DNA. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati di cui al capo 6 e della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

    Emendamento 26

    Articolo 5

    Qualora si constati la concordanza di profili DNA nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 3 e 4, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria.

    Qualora si constati la concordanza di profili DNA nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 3 e 4, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria e in base alle norme sulla protezione dei dati di cui al capo 6.

    Emendamento 27

    Articolo 6

    Articolo 6

    Punto di contatto nazionale e misure di attuazione

    1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli articoli 3 e 4. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

    2. Le misure di attuazione di cui all'articolo 34 disciplinano i dettagli tecnici delle procedure descritte negli articoli 3 e 4.

    soppresso

    Emendamento 28

    Articolo 7, paragrafo 1, alinea

    Se, nell'ambito di indagini o procedimenti penali in corso, il profilo DNA di una determinata persona che si trova nel territorio dello Stato membro richiesto non è disponibile, quest'ultimo fornisce assistenza giudiziaria prelevando e analizzando il materiale cellulare della persona in questione, nonché trasmettendo il profilo DNA ottenuto, se:

    1. Se, nell'ambito di indagini o procedimenti penali in corso relativi alla commissione di reati , il profilo DNA di una determinata persona sospettata di aver commesso tale reato che si trova nel territorio dello Stato membro richiesto non è disponibile, quest'ultimo fornisce assistenza giudiziaria prelevando e analizzando il materiale cellulare della persona in questione, nonché trasmettendo il profilo DNA ottenuto, se:

    Emendamento 29

    Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    1 bis. Il prelievo di materiale cellulare avviene unicamente in virtù del diritto nazionale e a fini specifici e risponde ai requisiti in materia di necessità e di proporzionalità.

    Emendamento 30

    Articolo 8

    Al fine dell'attuazione della presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati relativi al contenuto dei sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati indicizzati contengono unicamente dati dattiloscopici ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («dati dattiloscopici non identificati») devono essere riconoscibili come tali.

    Al fine dell'attuazione della presente decisione quadro , gli Stati membri garantiscono che siano accessibili dati indicizzati relativi al contenuto dei sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati indicizzati contengono unicamente dati dattiloscopici ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («dati dattiloscopici non identificati») devono essere riconoscibili come tali.

    Emendamento 31

    Articolo 9, paragrafo 1

    1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui all'articolo 11, ad accedere ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati a tal fine con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

    1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui all'articolo 11, ad accedere ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati a tal fine con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati di cui al capo 6 e della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

    Emendamento 32

    Articolo 10

    Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni, avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria.

    Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni, avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria e le norme sulla protezione dei dati di cui al capo 6.

    Emendamento 33

    Articolo 11

    Articolo 11

    Punto di contatto nazionale e misure di attuazione

    1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui all'articolo 9. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

    2. Le misure di attuazione di cui all'articolo 34 disciplinano i dettagli tecnici delle procedure descritte nell'articolo 9.

    soppresso

    Emendamento 34

    Articolo 12, paragrafo 1

    1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini e in caso di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato membro che effettua la consultazione, nonché allo scopo di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli Stati membri, di cui al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate caso per caso:

    1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini e in caso di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato membro che effettua la consultazione, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli Stati membri, di cui al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate caso per caso:

    1) i dati relativi ai proprietari o agli utenti, e

    1) i dati relativi ai proprietari o agli utenti, e

    2) i dati relativi ai veicoli.

    2) i dati relativi ai veicoli.

    Le consultazioni possono essere effettuate soltanto con un numero completo di telaio o un numero completo di immatricolazione. Le consultazioni possono essere svolte solo nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro che effettua la consultazione.

    Le consultazioni possono essere effettuate soltanto con un numero completo di telaio o un numero completo di immatricolazione. Le consultazioni possono essere svolte solo nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati di cui al capo 6 e della legislazione nazionale dello Stato membro che effettua la consultazione.

    Emendamento 35

    Articolo 12, paragrafo 2

    2. Per la trasmissione di dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per le richieste che riceve. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. Le misure di attuazione di cui all'articolo 34 disciplinano i dettagli tecnici della procedura.

    soppresso

    Emendamento 36

    Articolo 14, paragrafo 1

    1. Per la prevenzione di reati e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del Consiglio Europeo, gli Stati membri si trasmettono, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali, qualora condanne definitive o altre circostanze facciano presupporre che le persone interessate commetteranno reati in occasione di questi eventi o che costituiranno una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, semprechè la trasmissione di tali dati sia consentita dalla legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette.

    1. Per la prevenzione di reati e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del Consiglio Europeo, gli Stati membri si trasmettono, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali, qualora condanne definitive o altre circostanze facciano presupporre che le persone interessate commetteranno reati in occasione di questi eventi o che costituiranno una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, sempreché la trasmissione di tali dati sia consentita dalla legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette e qualora sia necessaria e proporzionata in una società democratica, per fini specifici e caso per caso .

    Emendamento 37

    Articolo 15

    Articolo 15

    Punto di contatto nazionale

    Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli articoli 13 e 14. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

    soppresso

    Emendamento 38

    Articolo 16, paragrafo 1

    1. Allo scopo di prevenire i reati terroristici, gli Stati membri, in singoli casi, nel rispetto della legislazione nazionale e anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri , di cui al paragrafo 3, i dati personali e le informazioni di cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presupporre che le persone interessate commetteranno i reati di cui agli articoli da 1 a 3, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo.

    1. Allo scopo di prevenire i reati terroristici, gli Stati membri, in singoli casi, nel rispetto della legislazione nazionale , dei principi giuridici di base e dei diritti fondamentali, e anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri i dati personali e le informazioni di cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presupporre che le persone interessate commetteranno reati terroristici.

    Emendamento 39

    Articolo 16, paragrafo 2

    2. I dati da trasmettere comprendono cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché una descrizione delle circostanze dalle quali deriva la presunzione di cui al paragrafo 1.

    2. I dati da trasmettere comprendono solo i dati personali e una descrizione delle circostanze dalle quali deriva la presunzione di cui al paragrafo 1.

    Emendamento 40

    Articolo 16, paragrafo 3

    3. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale preposto allo scambio delle informazioni con i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

    soppresso

    Emendamento 41

    Articolo 16, paragrafo 4 bis (nuovo)

     

    4 bis. A prescindere da tali condizioni, i dati personali possono essere trattati unicamente per i fini di cui al paragrafo 1. I dati trasmessi devono essere cancellati senza indugio quando i fini di cui al paragrafo 1 sono stati raggiunti o non possono più essere raggiunti e, in ogni caso, al più tardi due anni dopo la data di trasmissione.

    Emenmento 42

    Articolo 17, paragrafo 2

    2. Ogni Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione, può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e con l'assenso dello Stato membro di origine, conferire poteri esecutivi a funzionari degli altri Stati membri di origine che partecipano ad operazioni congiunte o consentire a detti funzionari, ove la legislazione dello Stato membro di destinazione lo consenta, di esercitare i loro poteri esecutivi in conformità alla legislazione dello Stato membro di origine. Tali poteri esecutivi possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di funzionari dello Stato membro di destinazione. I funzionari degli altri Stati membri di origine sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione che si assume la responsabilità del loro operato.

    2. I funzionari degli Stati membri di origine sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione. Ogni Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione, può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e con l'assenso dello Stato membro di origine, conferire poteri esecutivi a funzionari degli altri Stati membri di origine che partecipano ad operazioni congiunte Tali poteri esecutivi possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di funzionari dello Stato membro di destinazione.

    Emenmento 43

    Articolo 17 bis (nuovo)

     

    Articolo 17 bis

    Misure in caso di pericolo imminente

    1. In una situazione di emergenza, i funzionari di uno Stato membro possono attraversare senza una preventiva autorizzazione di un altro Stato membro (lo «Stato membro di destinazione») la frontiera comune al fine di adottare, nella zona di frontiera nel territorio dello Stato membro di destinazione e nel rispetto del diritto nazionale di quest'ultimo, e misure provvisorie necessarie allo scopo di scongiurare ogni pericolo imminente per la vita o l'integrità fisica delle persone.

     

    2. Vi è situazione di emergenza ai sensi del paragrafo 1 quando il fatto che i funzionari dello Stato membro di destinazione tardino ad assumersi la responsabilità di cui all'articolo 17, paragrafo 2 rischia di favorire l'insorgenza del pericolo.

    3. I funzionari che attraversano la frontiera avvisano immediatamente lo Stato membro di destinazione della loro presenza. Quest'ultimo accusa ricezione di tale informazione e prende immediatamente le misure che sono necessarie per scongiurare il pericolo e per riprendere il controllo della situazione. I funzionari che attraversano la frontiera possono agire nel territorio dello Stato membro di destinazione solo fino a quando quest'ultimo abbia adottato le misure protettive necessarie. I funzionari che attraversano la frontiera sono tenuti a rispettare le istruzioni dello Stato membro di destinazione.

    4. Gli Stati membri concludono un accordo separato sulle autorità da avvisare senza indugio in base al paragrafo 3. I funzionari che attraversano la frontiera sono vincolati dalle disposizioni del presente articolo e dal diritto dello Stato membro di destinazione nel territorio del quale essi agiscono.

    5. Le misure adottate dai funzionari che attraversano la frontiera sono ascrivibili alla responsabilità dello Stato membro di destinazione.

    Emendamento 44

    Articolo 18 bis (nuovo)

     

    Articolo 18 bis

    Cooperazione su richiesta

    1. Nell'ambito delle loro competenze e in conformità con il loro diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri si prestano assistenza reciproca su richiesta.

    2. Le autorità competenti degli Stati membri si prestano assistenza reciproca a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, prima frase della Convenzione del 19 giugno 1990 che attua l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in particolare attraverso:

    1)

    verifiche dell'identità di proprietari e detentori, nonché di conducenti di veicoli stradali, di imbarcazioni e navi o aeromobili, sempre che tale azione non sia già prevista dall'articolo 12;

    2)

    informazioni riguardanti le patenti, i permessi nautici e autorizzazioni simili;

    3)

    verifiche riguardanti i luoghi di soggiorno e di residenza;

    4)

    verifiche riguardanti i titoli di soggiorno;

    5)

    verifiche sull'identità degli abbonati alla rete telefonica e degli abbonati ad altre attrezzature di telecomunicazione, nella misura in cui queste sono accessibili pubblicamente;

    6)

    verifiche d'identità;

    7)

    inchieste sulla provenienza di oggetti quali armi, veicoli a motore o imbarcazioni e navi (domande relative al canale di vendita);

    8)

    elementi informativi provenienti dalla raccolta di dati e di documenti di polizia nonché informazioni provenienti dalla raccolta di dati delle autorità amministrative accessibili pubblicamente;

    9)

    segnalazioni urgenti relative alle armi e agli esplosivi, nonché segnalazioni riguardanti la contraffazione di mezzi di pagamento e di bolli;

    10)

    informazioni relative all'attuazione pratica di misure di osservazione transfrontaliere, di inseguimento transfrontaliero e di consegne sorvegliate; e

    11)

    notifica della disponibilità di una persona a rilasciare dichiarazioni.

    3. Qualora l'autorità richiesta non sia competente per il trattamento della domanda, essa trasmette la domanda all'autorità competente. L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente di detta trasmissione e dell'autorità competente per il trattamento della domanda. L'autorità competente tratta la domanda e trasmette il risultato all'autorità richiedente.

    Emendamento 45

    Articolo 19, paragrafo 1

    1. I funzionari di uno Stato membro di origine che partecipano ad un'operazione congiunta nel territorio di un altro Stato membro possono indossare l'uniforme nazionale. Possono portare le armi, le munizioni e le attrezzature al cui uso sono autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Lo Stato membro di destinazione può vietare ai funzionari dello Stato membro di origine di portare alcune armi, munizioni o attrezzature.

    1. I funzionari di uno Stato membro di origine possono portare le armi di ordinanza , le munizioni e le attrezzature al cui uso sono autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Lo Stato membro di destinazione può vietare ai funzionari dello Stato membro di origine di portare alcune armi, munizioni o attrezzature di ordinanza, purché la sua legislazione applichi lo stesso divieto ai propri funzionari.

    Emendamento 46

    Articolo 19, paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    2 bis. I funzionari di uno Stato membro di origine che partecipano ad un'operazione congiunta nel territorio di un altro Stato membro indossano l'uniforme nazionale. Tutte le persone che partecipano ad un'operazione congiunta devono portare un distintivo comune. Lo Stato membro di destinazione rilascia un documento di riconoscimento ai funzionari degli Stati membri di origine, con il nome, il grado e una fotografia digitale del funzionario.

    Emendamento 47

    Articolo 24, paragrafo 1

    1. Ai sensi del presente capo, si intende per:

    1)

    «trattamento di dati personali»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione. Ai sensi della presente decisione, il trattamento comprende altresì l'informazione relativa all'esistenza o meno di una risposta positiva (hit);

    2)

    «procedura di consultazione automatizzata»: l'accesso diretto ad uno schedario automatizzato di un'altro servizio che dà origine ad una risposta interamente automatizzata;

    3)

    «indicizzazione»: contrassegno dei dati personali memorizzati senza l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

    4)

    «blocco»: contrassegno dei dati personali memorizzati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.

    soppresso

    Emendamento 48

    Articolo 24, paragrafo 2

    2. Le seguenti disposizioni si applicano ai dati da trasmettere o già trasmessi in base alla presente decisione, salvo se altrimenti previsto nei precedenti capi .

    2. Le seguenti disposizioni si applicano alla raccolta e al trattamento di dati sul DNA e dattiloscopici in uno Stato membro e alla trasmissione di ulteriori dati personali che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione quadro.

     

    Le seguenti disposizioni si applicano anche ai dati che sono o sono stati trasmessi a norma della presente decisione quadro.

    Emendamento 49

    Articolo 25, paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    1 bis. Gli Stati membri tengono conto delle varie categorie di dati personali e dei molteplici scopi per cui sono stati raccolti al fine di stabilire limiti temporali per la loro conservazione e condizioni idonee per la loro raccolta, ulteriore trattamento e trasferimento. I dati personali di coloro che non sono sospettati di aver commesso o partecipato ad un reato possono essere trattati soltanto per lo scopo per cui sono stati raccolti e durante un periodo limitato. Gli Stati membri stabiliscono restrizioni appropriate per quanto riguarda l'accesso e la trasmissione di tali dati.

    Emendamento 50

    Articolo 25, paragrafo 3

    3. Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali ai sensi della presente decisione è stata già avviata a norma del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale («trattato di Prüm»).

    soppresso

    Emendamento 51

    Articolo 25, paragrafo 3 bis (nuovo)

     

    3 bis. I dati trattati a norma della presente decisione quadro non sono trasferiti o messi a disposizione di un paese terzo o di organizzazioni internazionali.

    Emendamento 52

    Articolo 26, paragrafo 1

    1. Lo Stato membro ricevente può trattare dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi a norma della presente decisione. Il trattamento per altri fini è ammesso unicamente previa autorizzazione dello Stato membro che gestisce lo schedario e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. L'autorizzazione può essere concessa semprechè la legislazione nazionale dello Stato membro che gestisce lo schedario consenta il trattamento per altri fini.

    1. Lo Stato membro ricevente può trattare dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi a norma della presente decisione quadro . Il trattamento per altri fini è ammesso unicamente previa autorizzazione dello Stato membro che gestisce lo schedario e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. L'autorizzazione può essere concessa , caso per caso, semprechè la legislazione nazionale dello Stato membro che gestisce lo schedario consenta il trattamento per altri fini.

    Emendamento 53

    Articolo 27

    I dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità, dagli organi e dai tribunali competenti a procedere per realizzare le finalità di cui all'articolo 26. In particolare, i dati possono essere trasmessi ad altre autorità solo previa autorizzazione dello Stato membro che li ha forniti e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente.

    I dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità, dagli organi e dai tribunali competenti a procedere per realizzare le finalità di cui all'articolo 26. In particolare, i dati possono essere trasmessi ad altre autorità solo previa autorizzazione , caso per caso, dello Stato membro che li ha forniti e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente.

    Emendamento 54

    Articolo 28, paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    2 bis. Categorie particolari di dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, al credo religioso o filosofico, all'appartenenza a un partito o a un sindacato, all'orientamento sessuale o alla salute, sono trattate solo in caso di assoluta necessità e in modo proporzionato ai fini di un determinato caso, nonché nel rispetto di garanzie specifiche.

    Emendamento 55

    Articolo 28, paragrafo 3, punto (2)

    2)

    al termine del periodo massimo di conservazione dei dati ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che li ha trasmessi, qualora l'autorità di trasmissione abbia indicato tale periodo massimo all'autorità ricevente all'atto della trasmissione.

    2.

    al termine del periodo massimo di due anni, salvo nei casi previsti agli articoli 14 e 16.

    Emendamento 56

    Articolo 29, paragrafo 2, punto (1)

    1)

    l'adozione di misure tecniche aggiornate per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare riservatezza e integrità;

    1)

    l'adozione delle migliori misure tecniche disponibili per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare riservatezza e integrità;

    Emendamento 57

    Articolo 30, paragrafo 2, alinea

    2. Per la consultazione automatizzata dei dati in base agli articoli 3, 9 e 12 e per il raffronto automatizzato in base all'articolo 4 si applicano le seguenti disposizioni:

    soppresso

    Emendamento 58

    Articolo 30, paragrafo 4

    4. I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati.

    4. I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per tre anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati.

    Emendamento 59

    Articolo 31, paragrafo 1

    1. Su richiesta della persona interessata, ai sensi della legislazione nazionale, essa, dopo aver provato la sua identità, riceve , conformemente alla legislazione nazionale, senza spese irragionevoli, in forma generalmente comprensibile e senza ritardi ingiustificati, informazioni sui dati trattati che la riguardano, sull'origine dei dati, i destinatari o le categorie di destinatari, la finalità del trattamento e la base giuridica che lo disciplina. Inoltre, la persona interessata ha il diritto di far rettificare i dati inesatti o di far cancellare i dati trattati illecitamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che la persona interessata, in caso di violazione dei suoi diritti in materia di protezione dei dati, possa presentare ricorso ad un giudice o ad un tribunale indipendenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo o a un'autorità indipendente di controllo ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abbia la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni o altra forma di riparazione giuridica. Le disposizioni giuridiche pertinenti dello Stato membro in cui la persona interessata fa valere i suoi diritti disciplinano le specifiche norme procedurali per l'esercizio di tali diritti, nonché la limitazione del diritto di accesso.

    1. Informazioni sui dati raccolti, sui dati trasmessi agli altri Stati membri e sulle autorizzazioni riguardanti tali dati vengono trattate conformemente alla legislazione nazionale, senza spese irragionevoli, in forma generalmente comprensibile e senza ritardi ingiustificati. Inoltre, la persona interessata ha il diritto di far rettificare i dati inesatti o di far cancellare i dati trattati illecitamente. La persona interessata è anche informata in merito a tale diritto. Gli Stati membri assicurano inoltre che la persona interessata, in caso di violazione dei suoi diritti in materia di protezione dei dati, possa presentare ricorso ad un giudice o ad un tribunale indipendenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo o a un'autorità indipendente di controllo ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abbia la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni o altra forma di riparazione giuridica. Le disposizioni giuridiche pertinenti dello Stato membro in cui la persona interessata fa valere i suoi diritti disciplinano le specifiche norme procedurali per l'esercizio di tali diritti, nonché la limitazione del diritto di accesso.

    Emendamento 60

    Articolo 32 bis (nuovo)

     

    Articolo 32 bis

    Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire l'attuazione integrale delle disposizioni del presente capo e prevedono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per i casi di violazione di tali disposizioni, in particolare delle disposizioni volte a garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali.

    Emendamento 61

    Articolo 32 ter (nuovo)

     

    Articolo 32 ter

    1. Ai fini della trasmissione dei dati di cui agli articoli 3, 4, 9, 12, 14 e 16, ciascuno Stato membro designa uno o più punti di contatto nazionali.

    2. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla normativa nazionale vigente. I punti di contatto nazionali sono disponibili in qualsiasi momento.

    3. L'elenco di tutti i punti di contatto nazionali è trasmesso da ogni Stato membro agli altri Stati membri ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Emendamento 62

    Articolo 33, paragrafo 2

    2. Le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 1 possono essere modificate in ogni momento con una dichiarazione presentata al Segretariato generale del Consiglio. Il Segretariato generale del Consiglio trasmette le eventuali dichiarazioni ricevute agli Stati membri e alla Commissione.

    2. Le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 1 possono essere modificate in ogni momento con una dichiarazione presentata al Segretariato generale del Consiglio. Il Segretariato generale del Consiglio trasmette le eventuali dichiarazioni ricevute agli Stati membri , al Parlamento europeo e alla Commissione.

    Emendamento 63

    Articolo 33, paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    2 bis. Le dichiarazioni, fatte salve quelle di cui all'articolo 19, paragrafo 4, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Emendamento 64

    Articolo 34

    Il Consiglio adotta le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione a livello dell'Unione seconda la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c, seconda frase del trattato UE .

    1. Il Consiglio adotta le misure di attuazione soltanto previa consultazione del Parlamento europeo .

     

    2. Le misure di attuazione vengono anche comunicate al garante europeo della protezione dei dati che può esprimere il suo parere in merito.

    Emendamento 65

    Articolo 35

    Ogni Stato membro sostiene le spese operative derivanti, per le sue autorità, dall'applicazione della presente decisione. In casi particolari, gli Stati membri interessati possono concordare modalità differenti.

    Ogni Stato membro sostiene le spese operative derivanti, per le sue autorità, dall'applicazione della presente decisione quadro. Tuttavia, il bilancio generale dell'Unione europea copre i costi relativi al funzionamento di TESTA II (Trans European Services for Telematics between Administrations — Servizio Telematico Transeuropeo tra Amministrazioni) o di qualsiasi altra rete utilizzata per scambiare i dati di cui al capo 2 della presente decisione quadro.

    Emendamento 66

    Articolo 36, paragrafo 2

    2. Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali che riguardano l'ambito di applicazione della presente decisione dopo la sua entrata in vigore, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l'estensione o l'ampliamento degli obiettivi della presente decisione.

    2. Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali che riguardano l'ambito di applicazione della presente decisione quadro dopo la sua entrata in vigore, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l'estensione o l'ampliamento degli obiettivi della presente decisione quadro, compresi gli obiettivi di protezione dei dati della presente decisione quadro.

    Emendamento 67

    Articolo 36, paragrafo 4

    4. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione entro [... anni] dall'entrata in vigore della presente decisione in merito agli accordi o alle intese esistenti, di cui al paragrafo 1, che desiderano continuare ad applicare.

    4. Gli Stati membri informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione entro [... anni] dall'entrata in vigore della presente decisione quadro in merito agli accordi o alle intese esistenti, di cui al paragrafo 1, che desiderano continuare ad applicare.

    Emendamento 68

    Articolo 36, paragrafo 5

    5. Gli Stati membri informano inoltre il Consiglio e la Commissione riguardo a qualsiasi nuovo accordo o nuova intesa, di cui al paragrafo 2, entro tre mesi dalla loro firma ovvero, in caso di strumenti firmati prima dell'adozione della presente decisione, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

    5. Gli Stati membri informano inoltre il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardo a qualsiasi nuovo accordo o nuova intesa, di cui al paragrafo 2, entro tre mesi dalla loro firma ovvero, in caso di strumenti firmati prima dell'adozione della presente decisione quadro , entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

    Emendamento 69

    Articolo 37, paragrafo 2

    2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione. Nel procedere in tal senso, ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione.

    2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro . Nel procedere in tal senso, ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione quadro nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione. Il Segretariato generale del Consiglio trasmette le notifiche pervenute agli Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione.

    Emendamento 70

    Articolo 37 bis (nuovo)

     

    Articolo 37 bis

    1. Il Consiglio effettua ogni due anni una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria, nonché dell'attuazione della presente decisione quadro.

    2. Le modalità della consultazione automatizzata e della comparazione dei dati sul DNA e dattiloscopici sono valutate sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro. Nel caso dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, la prima valutazione ha luogo tre mesi dopo tale data.

    3. Le relazioni di valutazione sono trasmesse al Parlamento europeo e alla Commissione.


    (1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    (2)   GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1.

    (3)   GU C 116 del 30.4.2004, pag. 18.

    (4)   GU C 101 del 27.4.2005, pag. 36.

    (5)   GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

    (6)   GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

    P6_TA(2007)0229

    Accesso alla consultazione del sistema di informazione sui visti (VIS) *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità (COM(2005)0600 — C6-0053/2006 — 2005/0232(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione (COM(2005)0600) (1),

    visti gli articoli 30, paragrafo 1, lettera b), e 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

    visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0053/2006),

    visto il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio,

    visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0195/2007);

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    attira l'attenzione sulle allegate dichiarazioni del Consiglio;

    3.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    4.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    5.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    6.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (1)

    alla proposta della Commissione di

     


    (1)   Il testo nuovo o sostituito è indicato in corsivo e grassetto, mentre il testo soppresso è indicato con il simbolo ▐ .

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri ▐ e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (2) ha istituito il VIS in quanto sistema per lo scambio di dati sui visti tra gli Stati membri. L'istituzione del VIS costituisce una delle iniziative fondamentali delle politiche dell'Unione europea volte a creare uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza. Il VIS deve mirare a migliorare la realizzazione della politica comune in materia di visti e a contribuire alla sicurezza interna e alla lotta contro il terrorismo in circostanze precisamente definite e controllate.

    (2)

    Nella sessione del 7 marzo 2005, il Consiglio ha adottato delle conclusioni in cui ha dichiarato che «per conseguire pienamente l'obiettivo del miglioramento della sicurezza interna e della lotta al terrorismo», occorre garantire l'accesso al VIS da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna «nel quadro dell'esercizio delle loro competenze nel settore della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini, inclusi gli atti o le minacce terroristici», «nel pieno rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali» (3).

    (3)

    Nella lotta contro il terrorismo e altri reati gravi è essenziale che i servizi competenti dispongano di informazioni quanto più esaustive e aggiornate possibile nei rispettivi settori. I servizi nazionali competenti degli Stati membri necessitano di informazioni per assolvere adeguatamente le loro funzioni. Le informazioni contenute nel sistema VIS possono essere necessarie ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo e altre gravi forme di criminalità, e dovrebbero pertanto essere disponibili per la consultazione da parte delle autorità designate , alle condizioni stabilite nella presente decisione .

    (4)

    Inoltre, il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Europol svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'investigazione di reati transfrontalieri contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'investigazione di attività criminali su scala europea. Pertanto, anche l'Europol dovrebbe aver accesso ai dati VIS nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni e in conformità della convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un Ufficio europeo di polizia (4).

    (5)

    Tale decisione completa il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (2005/XX/CE) (5) (in seguito denominato «regolamento VIS») nella misura in cui fornisce una base giuridica a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea che autorizza le autorità designate ed Europol ad accedere al VIS.

    (6)

    È necessario designare le autorità competenti degli Stati membri nonché i punti di accesso centrali e conservare un elenco delle unità operative nell'ambito delle autorità designate autorizzate ad avere accesso al VIS ai fini specifici della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati terroristici e di altre forme gravi di criminalità cui fa riferimento la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (6). È essenziale assicurare che il personale debitamente autorizzato con diritto di accesso al VIS sia limitato alle persone che hanno necessità di sapere e conoscono adeguatamente le norme in materia di sicurezza e protezione dei dati.

    Le richieste di accesso al VIS dovrebbero essere presentate dalle unità operative nell'ambito delle autorità designate ai punti di accesso centrale. Tali punti di accesso centrale dovrebbero poi trattare le domande al VIS previa verifica se sono soddisfatte tutte le condizioni di accesso. In caso di urgenza straordinaria i punti di accesso centrale trattano le richieste immediatamente e effettuano la verifica a posteriori.

    (7)

    Ai fini della protezione dei dati personali, e in particolare per escludere la possibilità di un accesso sistematico, l'elaborazione dei dati VIS dovrebbe essere effettuata solo in casi specifici. Un caso specifico esiste in particolare quando l'accesso ai fini della consultazione è connesso a un evento specifico, o ad un pericolo associato a un reato grave, ovvero ad una persona specifica o persone specifiche relativamente alle quali esistono fondati motivi per ritenere che commetteranno o hanno commesso reati terroristici o altri reati gravi o che hanno un vincolo rilevante con una tale persona o tali persone. Le autorità designate e l'Europol dovrebbero pertanto consultare i dati del sistema VIS solo quando hanno fondati motivi per ritenere che tale consultazione fornirà informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati gravi.

    Una volta entrata in vigore, la decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  (7) , dovrebbe applicarsi ai dati personali trattati ai sensi della presente decisione. Tuttavia, fino a quando le norme contenute nella decisione quadro non saranno applicabili e al fine di integrarle sarà necessario prevedere disposizioni adeguate per assicurare la necessaria protezione dei dati. Ciascuno Stato membro dovrebbe assicurare una adeguata protezione nella legislazione nazionale che corrisponda almeno a quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, alla giurisprudenza relativa ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e, per gli Stati membri che l'hanno ratificata, al protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 di tale convenzione, tenendo conto anche della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia.

    (8)

    Il controllo efficace dell'applicazione della presente decisione deve essere valutato ad intervalli regolari.

    (9)

    Poiché gli obiettivi dell'azione prevista — nella fattispecie la definizione di obblighi e condizioni per l'accesso ai fini della consultazione ai dati VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri ▐ e di Europol — non possono essere conseguiti in modo efficace a livello di Stati membri mentre, in ragione della portata e dell'incidenza dell'azione, possono essere conseguiti più efficacemente a livello di Unione europea, il Consiglio può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. Conformemente al principio di proporzionalità, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suddetti obiettivi.

    (10)

    Conformemente all'articolo 47 del trattato sull'Unione europea la presente decisione ▐ non pregiudica le competenze della Comunità europea, in particolare nell'ambito del regolamento VIS e della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (8).

    (11)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (9). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da essa o tenuto ad applicarla.

    (12)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (10). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla.

    (13)

    Tuttavia, in conformità della decisione quadro 2006/960/GAI (11) le informazioni conservate nel VIS possono essere fornite al Regno Unito e all'Irlanda dalle competenti autorità degli Stati membri le cui autorità designate hanno accesso al sistema VIS in virtù della presente decisione e le informazioni conservate nei registri nazionali dei visti del Regno Unito e dell'Irlanda possono essere fornite alle competenti autorità degli altri Stati membri incaricate dell'applicazione delle leggi. Ogni forma di accesso diretto da parte delle autorità centrali del Regno Unito e dell'Irlanda al sistema VIS richiederebbe, allo stato attuale della loro partecipazione all'acquis di Schengen, un accordo tra la Comunità e tali Stati membri, eventualmente da integrare con altre norme che specifichino le condizioni e procedure per tale accesso.

    (14)

    Per quanto concerne l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, fatta eccezione per l'articolo 7 , uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (12), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999 (13), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo ▐.

    (15)

    Per quanto concerne la Svizzera, la presente decisione costituisce, fatta eccezione per l'articolo 7 , uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004 (14), relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di detto accordo.

    La presente decisione, fatto salvo l'articolo 6, costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

    (16)

    La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi enunciati , in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    La presente decisione definisce le condizioni in ordine all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti delle autorità designate degli Stati membri ▐ e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) ai fini della prevenzione, individuazione e investigazione di reati terroristici e altre gravi forme di criminalità.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.   Ai fini della presente decisione si intende per:

    1)

    «sistema di informazione visti (VIS)», il sistema di informazione visti istituito con la decisione 2004/512/CE del Consiglio;

    2)

    «Europol», l'Ufficio europeo di polizia istituito mediante la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un Ufficio europeo di polizia («la convenzione Europol»);

    3)

    «reati terroristici», i reati che, ai sensi della legislazione nazionale, corrispondono o sono equivalenti ai reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (15);

    4)

    «gravi forme di criminalità», le forme di criminalità che corrispondono o sono equivalenti a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo ;

    5)

    «autorità designate» , le autorità▐ competenti in materia di prevenzione, individuazione e investigazione di reati terroristici e altre gravi forme di criminalità e designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della presente decisione.

    2.   Si applicano altresì le definizioni del regolamento VIS.

    Articolo 3

    Autorità designate e punti di accesso centrale

    1.    Gli Stati membri designano le autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1 autorizzate ad accedere ai dati VIS a norma della presente decisione ▐.

    1 bis.     Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione ciascuno Stato membro notifica in una dichiarazione alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio le autorità designate e può in qualsiasi momento modificare o sostituire la sua dichiarazione con un'altra dichiarazione.

    1 ter.     Ciascuno Stato membro può designare il punto /i punti di accesso centrale. Gli Stati membri possono designare più di un punto di accesso centrale per rispecchiare la loro struttura organizzativa e amministrativa nel rispetto dei rispettivi obblighi istituzionali o giuridici. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione ciascuno Stato membro notifica in una dichiarazione alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio il punto/i punti di accesso centrale e può in qualsiasi momento modificare o sostituire la sua dichiarazione con un'altra dichiarazione .

    2.     La Commissione pubblica le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    3.     A livello nazionale, ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che possono accedere al VIS attraverso il punto/i punti di accesso centrale.

    4.     Solo il personale debitamente autorizzato delle unità operative nonché il punto/i punti di accesso centrale sono autorizzati ad accedere al VIS in virtù dell'articolo 4 bis.

    Articolo 4 bis

    Procedura di accesso al VIS

    1.     Laddove le condizioni dell'articolo 5 sono soddisfatte, le unità operative di cui all'articolo 3, paragrafo 3, presentano una richiesta motivata scritta o elettronica ai punti di accesso centrale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 ter, per accedere al sistema VIS. Dopo ricezione della richiesta i punti di accesso centrale verificano se le condizioni di accesso di cui all'articolo 5 sono soddisfatte. Se tutte le condizioni di accesso sono soddisfatte, il personale debitamente autorizzato dei punti di accesso centrale tratterà le richieste. I dati Vis consultati saranno trasmessi alle unità operative di cui all'articolo 3, paragrafo 3, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

    2.     In casi di urgenza straordinaria il punto/i punti di accesso centrale possono ricevere richieste scritte, elettroniche o orali. In tal caso il punto/i punti di accesso centrale trattano le richieste immediatamente e verificano solo a posteriori se tutte le condizioni di cui all'articolo 5 sono soddisfatte, compresa l'esistenza di un caso di urgenza straordinario. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.

    Articolo 5

    Condizioni per l'accesso ai dati VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri ▐.

    1.   L'accesso al VIS per la consultazione è accordato alle autorità designate entro i limiti delle loro competenze e a condizione che:

    a)

    l'accesso per la consultazione sia necessario ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati terroristici o di altre gravi forme di criminalità;

    b)

    l'accesso per la consultazione sia necessario in un caso specifico ; e

    c)

    esistono fondati motivi ▐ per ritenere che la consultazione dei dati VIS contribuirà sostanzialmente alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di qualsiasi forma di criminalità in questione.

    2.    La consultazione del VIS è limitata alla ricerca dei seguenti dati VIS figuranti nel fascicolo relativo alla domanda:

    a)

    cognome, cognome alla nascita (precedente(i) cognome(i)); nomi; sesso; data, luogo e paese di nascita;

    b)

    attuale cittadinanza del richiedente; cittadinanza alla nascita;

    c)

    tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e di scadenza;

    d)

    destinazione principale e durata del soggiorno previsto;

    e)

    scopo del viaggio;

    f)

    data di arrivo e di partenza;

    g)

    prima frontiera di ingresso o itinerario di transito;

    h)

    dimora;

    i)

    j)

    impronte digitali;

    k)

    tipo di visto e numero di vignetta visto;

    l)

    informazioni dettagliate sulla persona che ha formulato un invito o suscettibile di farsi carico delle spese di sostentamento durante il soggiorno, e, in caso di hit, dà accesso a tutti i dati di cui sopra nonché a

    a)

    qualsiasi altro dato figurante nel modulo di domanda;

    b)

    i dati registrati in relazione ai visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati.

    Articolo 6

    Condizioni per l'accesso ai dati VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro rispetto al quale il regolamento VIS non è stato ancora reso effettivo

    1.   L'accesso al VIS ai fini della consultazione da parte delle autorità designate di uno Stato membro rispetto al quale il regolamento VIS non è stato ancora reso effettivo è consentito nei limiti delle loro competenze purché

    a)

    siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c), e

    b)

    sia presentata una richiesta debitamente motivata, scritta o in formato elettronico, ad un'autorità designata di uno Stato membro cui si applica il regolamento VIS. Tale autorità procede quindi a presentare domanda in ordine alla consultazione del VIS al/ai punto/i d'accesso centrale/i nazionale/i.

    2.   Lo Stato membro rispetto al quale il regolamento VIS non è stato ancora reso effettivo rende disponibili le sue informazioni sui visti agli Stati membri cui invece esso si applica su presentazione di una richiesta debitamente motivata, scritta o in formato elettronico, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c).

    2 bis.     L'articolo 8, paragrafi 1, 2 bis, 5, 6 e 7, l'articolo 8 bis, paragrafo 1, l'articolo 8 ter, paragrafi 1 e 3, l'articolo 8 quater, l'articolo 8 quinques, paragrafi 1 e 3, della presente decisione si applicano di conseguenza.

    Articolo 7

    Condizioni per l'accesso ai dati VIS da parte di Europol

    1.   L'accesso al VIS per la consultazione è accordato all'Europol entro i limiti delle sue competenze e

    a)

    quando è necessario per l'adempimento delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, comma 2, della convenzione Europol o ai fini di attività specifiche di analisi di cui all'articolo 10 della suddetta convenzione ovvero

    b)

    quando è necessario per l'adempimento delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, comma 2, della convenzione Europol e per la realizzazione di analisi a carattere generale di tipo strategico di cui all'articolo 10 della convenzione Europol, a condizione che i dati del VIS siano resi anonimi dall'Europol e conservati in una forma che non consenta più di identificare la persona interessata.

    2.   L'articolo 5, paragrafo 2 , della presente decisione si applica mutatis mutandis.

    3.   Ai fini della presente decisione l'Europol designa un'unità specializzata composta di funzionari autorizzati ad agire in qualità di punto di accesso centrale per la consultazione del VIS.

    4.   Il trattamento delle informazioni ottenute dall'Europol mediante l'accesso al VIS è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro che ha inserito tali dati nel sistema. Tale autorizzazione sarà ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol dello Stato membro.

    Articolo 8

    Protezione dei dati personali

    1.    Il trattamento dei dati personali consultati ai sensi della presente decisione è soggetto alle seguenti disposizioni e alla legislazione nazionale dello Stato membro che ha effettuato la consultazione. Riguardo al trattamento dei dati personali consultati in conformità della presente decisione, ciascuno Stato membro garantisce nel proprio diritto nazionale un livello di protezione dei dati corrispondente almeno a quello che risulta dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento informatizzato dei dati personali e, per gli Stati membri che lo hanno ratificato, al protocollo addizionale dell' 8 novembre 2001 a tale convenzione, e tiene conto della raccomandazione n. R (87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa all'utilizzo di dati personali nel settore di polizia, del 17 settembre 1987.

    2.   Il trattamento dei dati personali da parte dell'Europol ai sensi della presente decisione è effettuato conformemente alla convenzione Europol e alle disposizioni adottate in applicazione della stessa , ed è soggetto al controllo dell'autorità di controllo comune indipendente istituita all'articolo 24 della convenzione.

    2 bis.     I dati personali ottenuti dal VIS in virtù della presente decisione possono essere trattati soltanto allo scopo di prevenire, individuare, indagare o perseguire penalmente reati terroristici o altri reati gravi.

    3.   ▐

    4.   ▐

    5.    I dati personali ottenuti dal VIS ai sensi della presente decisione non sono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, né sono messi a loro disposizione. Tuttavia, in casi di urgenza eccezionali, tali dati possono essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, o messi a loro disposizione, esclusivamente ai fini della prevenzione e dell'individuazione di reati terroristici e di altre gravi forme di criminalità e alle condizioni stabilite nell'articolo 5, paragrafo 1, della presente decisione, previa autorizzazione dello Stato membro che ha inserito i dati nel VIS e conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che ha trasferito i dati o che li ha resi disponibili. Conformemente alla legislazione nazionale gli Stati membri assicurano che tali trasferimenti siano registrati e, su richiesta, mettono i registri a disposizione delle autorità nazionali responsabili della protezione dei dati. Il trasferimento di dati effettuato dallo Stato membro che ha inserito i dati nel VIS in base al regolamento è soggetto alla legislazione nazionale dello Stato membro in questione.

    6.    L'organismo o gli organismi competenti, incaricati in virtù della legislazione nazionale di sorvegliare il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate ai sensi della presente decisione, controllano la liceità del trattamento dei dati personali in conformità della presente decisione. Gli Stati membri garantiscono che tali organismi dispongano di risorse sufficienti per l'adempimento dei compiti loro assegnati in virtù della presente decisione .

    6 bis.     Gli organismi di cui al paragrafo 6 provvedono affinché, almeno ogni quattro anni, venga realizzato un audit del trattamento dei dati personali ai sensi della presente decisione, che applichi, ove possibile, le norme internazionali di audit.

    7.   Gli Stati membri ▐ e l'Europol autorizzano l'autorità o le autorità competenti di cui ai paragrafi 2 e 6 a ottenere le informazioni necessarie ai fini dell'assolvimento dei propri compiti conformemente al disposto del presente articolo.

    8.     Prima di essere autorizzato a elaborare dati memorizzati nel VIS, il personale delle autorità con diritto di accesso al VIS riceve la formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati ed è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti.

    Articolo 8 bis

    Sicurezza dei dati

    1.     Lo Stato membro competente garantisce la sicurezza dei dati durante la loro trasmissione alle autorità designate e all'atto della ricezione da parte di queste ultime.

    2.     Ciascuno Stato membro adotta le necessarie misure di sicurezza per i dati che devono essere estratti dal VIS in conformità della presente decisione e successivamente memorizzati, in particolare ai fini di:

    a)

    proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

    b)

    rifiutare alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni nazionali nelle quali lo Stato membro conserva i dati (controlli all'ingresso delle installazioni);

    c)

    impedire la lettura, la riproduzione, la modifica o la cancellazione non autorizzate dei supporti di dati (controllo dei supporti di dati);

    d)

    impedire che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della memorizzazione);

    e)

    impedire che siano trattati senza autorizzazione dati provenienti dal VIS (controllo del trattamento dei dati);

    f)

    garantire che le persone autorizzate a usare il VIS possano accedere solo ai dati di loro competenza attraverso identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);

    g)

    assicurare che tutte le autorità con diritto di accedere al VIS creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere ai dati e a consultarli e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 6, a richiesta di queste (profili personali);

    h)

    garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);

    i)

    garantire la possibilità di verificare e stabilire quali dati sono stati estratti dal VIS, il momento del trattamento, la persona che lo ha effettuato e a quale scopo (controllo della registrazione dei dati);

    j)

    impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto della trasmissione di dati personali dal VIS essi possano essere letti e copiati senza autorizzazione (controllo del trasporto);

    k)

    controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza della presente decisione (autocontrollo).

    Articolo 8 ter

    Responsabilità

    1.     Le persone o gli Stati membri che hanno subito un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con la presente decisione hanno diritto a ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Lo Stato membro è esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

    2.     Ogni Stato membro è responsabile per i danni causati al VIS in caso di eventuale inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dalla presente decisione, tranne nel caso e nella misura in cui un altro Stato membro che partecipa al VIS abbia omesso di adottare misure ragionevolmente idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.

    3.     Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto.

    Articolo 8 quater

    Autocontrollo

    Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati VIS adotti le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e cooperi, se necessario, con l'organismo o gli organismi nazionali, di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

    Articolo 8 quinques

    Sanzioni

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'eventuale uso dei dati del VIS contrario alle disposizioni della presente decisione sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale, che sono effettive, proporzionate e dissuasive.

    Articolo 8 sexies

    Conservazione dei dati VIS negli archivi nazionali

    1.     I dati provenienti dal VIS possono essere conservati negli archivi nazionali soltanto quando è necessario in casi specifici in conformità delle finalità della presente decisione e delle disposizioni giuridiche pertinenti, comprese quelle relative alla protezione dei dati per un arco di tempo non superiore a quello necessario nel caso specifico.

    2.     Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni legislative nazionali di uno Stato membro relative all'inserimento negli archivi nazionali, ad opera delle sue autorità designate, di dati che lo Stato membro in questione ha inserito nel VIS in conformità del regolamento.

    3.     Qualsiasi uso dei dati non conforme ai paragrafi 1 e 2 è considerato un uso illegale ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno Stato membro.

    Articolo 8 septies

    Diritto di accesso, rettifica e cancellazione

    1.     Il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano provenienti dal VIS conformemente alla presente decisione è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale l'interessato lo fa valere.

    2.     Ove previsto dalla legislazione nazionale, l'autorità nazionale di controllo decide se ed in base a quali modalità comunicare informazioni.

    3.     Uno stato membro diverso da quello che ha inserito i dati nel VIS in conformità del regolamento può comunicare informazioni su tali dati soltanto se ha preventivamente dato allo Stato membro che ha inserito i dati la possibilità di prendere posizione.

    4.     Le informazioni non sono comunicate alla persona interessata se ciò è indispensabile per l'esecuzione di un compito legale connesso con i dati o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui.

    5.     Ciascuno può far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o far cancellare datiche lo riguardano contenenti errori di diritto. Qualora le autorità designate ricevano una richiesta in tal senso o qualora dispongano di eventuali altre prove indicanti che i dati trattati nel VIS sono inesatti, ne informano immediatamente l'autorità competente per i visti dello Stato membro che ha inserito i dati nel VIS, che controlla i dati in questione e, se necessario, li corregge o li cancella immediatamente, conformemente all'articolo 21 del regolamento VIS.

    6.     L'interessato è informato prima possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui ha chiesto l'accesso o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.

    7.     L'interessato è informato dal seguito dato all'esercizio del suo diritto di rettifica e cancellazione prima possibile e comunque non oltre tre mesi dalla data in cui ha chiesto la rettifica o la cancellazione o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.

    8.     In ciascuno Stato membro qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso o presentare denuncia alle autorità o agli organi giurisdizionali competenti dello Stato membro che le ha negato il diritto, sancito dal presente articolo, ad accedere ai dati che la riguardano o ottenerne la rettifica o la cancellazione .

    Articolo 9

    Costi

    Gli Stati membri e l'Europol istituiscono e mantengono a loro spese l'infrastruttura tecnica necessaria all'attuazione della presente decisione, e si fanno carico degli oneri derivanti dall'accesso al VIS ai fini della presente decisione.

    Articolo 10

    Tenuta dei registri

    1.   Ciascuno Stato membro e l'Europol provvedono affinché tutte le operazioni di trattamento dei dati derivanti dall'accesso al VIS ai fini della consultazione a norma della presente decisione siano registrate per verificare l'ammissibilità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento, l'integrità e la sicurezza dei dati .

    Tali registrazioni evidenziano ▐:

    a)

    lo scopo esatto dell'accesso per la consultazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), compresa la forma di criminalità in questione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punti 3 e 4, e, per l'Europol, lo scopo esatto dell'accesso per la consultazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b);

    b)

    il riferimento relativo al rispettivo fascicolo nazionale;

    c)

    la data e l'ora esatta dell'accesso;

    d)

    se del caso, l'avvenuta utilizzazione della procedura di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2;

    e)

    i dati utilizzati per la consultazione;

    f)

    il tipo di dati consultati;

    g)

    conformemente alle disposizioni nazionali o alle disposizioni della Convenzione Europol, l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i dati o di fornirli.

    2.    Le registrazioni contenenti dati personali sono utilizzate solo ai fini del controllo della liceità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati a carattere personale possono essere utilizzate ai fini del controllo e della valutazione di cui all'articolo 12 della presente decisione .

    3.   Tali registrazioni sono protette mediante misure adeguate dall'accesso indebito e non autorizzato e sono cancellate un anno dopo la scadenza del periodo quinquennale di conservazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento VIS, fatta salva l'eventualità che siano necessarie per procedure di controllo già avviate di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    Articolo 11

    Articolo 12

    Controllo e valutazione

    1.    L'organo di gestione di cui al regolamento VIS garantisce l'istituzione di sistemi volti a controllare il funzionamento del VIS ai sensi della presente decisione in relazione agli obiettivi prefissati in termini di risultati, costi benefici, sicurezza e qualità del servizio.

    1 bis.     Ai fini della manutenzione tecnica, l'organo di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel VIS.

    2.   Due anni dopo l'entrata in funzione del VIS, e successivamente ogni due anni, l'organo di gestione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del VIS ai sensi della presente decisione. Tale relazione contiene altresì informazioni sulle prestazioni del VIS valutate in base ad indicatori di quantità predefiniti dalla Commissione, ed in particolare sulla necessità e sull'uso fatto dell'articolo 4 bis, paragrafo 2 .

    3.    Tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione elabora una valutazione generale del VIS ai sensi della presente decisione. Nell'ambito di tale valutazione si effettua un esame dei risultati ottenuti a fronte degli obiettivi fissati, si conferma — o meno — la validità dei principi fondamentali della presente decisione, l'applicazione della presente decisione rispetto al VIS , la sicurezza del VIS e si procede alle opportune considerazioni per il funzionamento futuro. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

    4.   Gli Stati membri e l'Europol forniscono all'organo di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui a paragrafi 2 e 3. Tali informazioni non devono mai mettere a repentaglio i metodi di lavoro né comprendere informazioni su fonti, membri del personale o indagini delle autorità designate.

    4 bis.     L'organo di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 3.

    4 ter.     Durante un periodo transitorio, prima che l'organo di gestione assuma le sue responsabilità, la Commissione è responsabile della presentazione e della trasmissione delle relazioni di cui al paragrafo 2.

    Articolo 13

    Entrata in vigore e data di applicazione

    1.   La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   La presente decisione si applica a decorrere dalla data fissata dal Consiglio dopo che la Commissione avrà informato il Consiglio che il regolamento VIS è entrato in vigore ed è applicabile ▐.

    Il Segretariato generale del Consiglio pubblica tale data nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il ...

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente


    (1)  GU C... del ..., pag. ....

    (2)  GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.

    (3)  Conclusioni della sessione del Consiglio «Competitività» del 7.3.2005, doc. 6811/05.

    (4)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2, emendato da ultimo dal protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), che modifica detta convenzione — GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3.

    (5)  GU C... del ..., pag. ....

    (6)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

    (7)  COM(2005)0475.

    (8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (9)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

    (10)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

    (11)  GU L 386 del 18.12.2006, pag. 89.

    (12)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (13)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

    (14)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

    (15)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

    ALLEGATO

    Dichiarazione del Consiglio concernente la decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

    Il Consiglio riconosce l'importanza dell'esistenza di una serie completa e coerente di regole a livello di Unione europea per quanto concerne l'alto livello di protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale che rientri nell'insieme costantemente crescente di strumenti normativi su tale cooperazione. Dette regole costituiranno un'evoluzione importante dei principi minimi relativi alla protezione dei dati sanciti dalla convenzione del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale nonché nella raccomandazione R(87)15 tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, adottate entrambe nell'ambito del Consiglio d'Europa.

    Pertanto il Consiglio continua ad attribuire un carattere prioritario all'esame della proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e intende raggiungere un accordo politico sulla proposta quanto prima possibile e al più tardi entro il 2007.

    Dichiarazione del Consiglio sul diritto d'accesso al VIS da parte del Regno unito e dell'Irlanda nella decisione Consiglio

    Il Consiglio riconosce che la sicurezza condivisa degli Stati membri sarà rafforzata dall'accesso reciproco del Regno Unito e dell'Irlanda al Sistema d'informazione visti e sottolinea quanto sia importante che il Regno Unito e l'Irlanda abbiano accesso al Sistema d'informazione visti ai fini dell'applicazione della legge. Il Consiglio continuerà pertanto ad esaminare la posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, anche per quanto riguarda la giurisprudenza pertinente e, alla luce degli esiti delle sentenze della Corte, adotterà i provvedimenti necessari o appropriati per consentire al Regno Unito e all'Irlanda di avere accesso al Sistema d'informazione visti su un piano di parità con gli altri Stati membri.

    P6_TA(2007)0230

    Protezione dei dati personali *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (consultazione ripetuta) ((7315/2007 — C6-0115/2007 — 2005/0202(CNS))

    (Procedura di consultazione — consultazione ripetuta)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta del Consiglio (7315/2007),

    visti gli emendamenti del Consiglio (7315/1/2007),

    vista la proposta della Commissione (COM(2005)0475),

    vista la sua posizione del 27 settembre 2006 (1),

    visti gli articoli 30, 31 e 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato UE,

    visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0115/2007),

    visti gli articoli 93, 51 e 55, paragrafo 3 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0205/2007);

    1.

    approva il testo del Consiglio, quale emendato;

    2.

    chiede al Consiglio di modificare il testo di conseguenza;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo sottoposto a consultazione;

    5.

    si rammarica vivamente della mancanza di un consenso in seno al Consiglio su un ambito di applicazione più vasto per la decisione quadro ed invita la Commissione e il Consiglio a proporne l'estensione del campo di applicazione ai dati trattati a livello nazionale dopo la valutazione e la revisione della decisione quadro entro tre anni dalla sua entrata in vigore in modo da garantire la coerenza delle norme sulla protezione dei dati nell'Unione europea;

    6.

    invita il Consiglio e la Commissione a sottoscrivere formalmente i quindici principi relativi alla protezione dei dati personali elaborati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;

    7.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DEL CONSIGLIO

    EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

    Emendamento 1

    Considerando 7 bis (nuovo)

     

    (7 bis) La presente decisione quadro non dovrebbe essere interpretata come una misura che imponga agli Stati membri di ridurre il livello di protezione che risulterebbe da disposizioni nazionali che abbiano il fine di estendere i principi della direttiva 95/46/CE al settore della cooperazione giudiziaria e di polizia.

    Emendamento 2

    Considerando 10 bis (nuovo)

     

    (10 bis) Vista la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (2), che prevede la disponibilità dei dati conservati da persone private a fini di indagine, accertamento e perseguimento di infrazioni gravi, occorre prevedere un'armonizzazione di base degli obblighi dei privati quando essi processino dati nel quadro di una missione di servizio pubblico; occorre anche armonizzare le regole che consentono l'accesso a questi dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

    Emendamento 3

    Considerando 12

    (12) Qualora i dati personali siano trasferiti da uno Stato membro dell'Unione europea a paesi terzi o organismi internazionali, tali dati dovrebbero, in linea di principio, godere di un adeguato livello di protezione.

    (12) Qualora i dati personali siano trasferiti da uno Stato membro dell'Unione europea a paesi terzi o organismi internazionali, tali dati devono godere di un adeguato livello di protezione.

    Emendamento 4

    Considerando 13

    (13) Al fine di garantire la possibilità di un'effettiva tutela giuridica, potrebbe essere opportuno fornire alla persona interessata le informazioni inerenti al trattamento dei suoi dati personali, specie in caso di violazioni particolarmente gravi a seguito di interventi di raccolta clandestina di dati.

    (13) Al fine di garantire la possibilità di un'effettiva tutela giuridica, occorre imperativamente fornire alla persona interessata le informazioni inerenti al trattamento dei suoi dati personali, specie in caso di violazioni particolarmente gravi a seguito di interventi di raccolta clandestina di dati.

    Emendamento 5

    Considerando 14

    (14) Al fine di garantire la protezione dei dati personali senza compromettere le indagini penali è necessario definire i diritti della persona interessata .

    (14) È necessario definire i diritti della persona interessata al fine di garantire la protezione dei dati personali senza compromettere le indagini penali.

    Emendamento 6

    Considerando 15

    (15) È opportuno stabilire norme comuni sulla riservatezza e la sicurezza del trattamento, sulla responsabilità e le sanzioni in caso di uso illegittimo da parte delle autorità competenti e sui ricorsi giurisdizionali che possono essere proposti dalla persona interessata. Spetta tuttavia ai singoli Stati membri determinare la natura delle proprie norme in materia di responsabilità da illecito e delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali sulla protezione dei dati.

    (15) È opportuno stabilire norme comuni sulla riservatezza e la sicurezza del trattamento, sulla responsabilità e le sanzioni in caso di uso illegittimo da parte delle autorità competenti e sui ricorsi giurisdizionali che possono essere proposti dalla persona interessata. Spetta tuttavia ai singoli Stati membri determinare la natura delle proprie norme in materia di responsabilità da illecito e delle sanzioni , comprese le sanzioni penali, applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali sulla protezione dei dati.

    Emendamento 7

    Considerando 16

    (16) L'istituzione negli Stati membri di autorità di controllo, che esercitino le proprie funzioni in piena indipendenza, è una componente essenziale della protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri.

    (16) La designazione negli Stati membri di autorità nazionali di controllo, che esercitino le proprie funzioni in piena indipendenza, è una componente essenziale della protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri. Le funzioni di tali autorità nazionali di controllo dovrebbero essere conferite alle autorità nazionali di protezione dei dati create conformemente all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.

    Emendamento 8

    Considerando 17

    (17) Tali autorità dovrebbero disporre dei mezzi necessari all'adempimento dei loro compiti, compresi poteri investigativi o di intervento, segnatamente in caso di reclami di singoli individui, nonché poteri di avviare azioni legali. Tali autorità dovrebbero contribuire alla trasparenza dei trattamenti effettuati nello Stato membro da cui dipendono. Tuttavia, i poteri di tali autorità non dovrebbero interferire con le norme specifiche stabilite per i procedimenti penali e con l'indipendenza della magistratura.

    (17) Tali autorità dovrebbero disporre dei mezzi necessari all'adempimento dei loro compiti, compresi poteri investigativi o di intervento, segnatamente in caso di reclami di singoli individui, nonché poteri di avviare e intentare altrimenti azioni legali. Tali autorità dovrebbero contribuire alla trasparenza dei trattamenti effettuati nello Stato membro da cui dipendono. Tuttavia, i poteri di tali autorità non dovrebbero interferire con le norme specifiche stabilite per i procedimenti penali e con l'indipendenza della magistratura.

    Emendamento 9

    Considerando 18

    (18) Con la presente decisione-quadro si perseguirà anche l'obiettivo di fondere in un'unica autorità di controllo in materia di protezione dei dati le attuali autorità di controllo finora stabilite separatamente a tal fine per il Sistema d'Informazione Schengen, l'Europol, l'Eurojust e il sistema informativo doganale del terzo pilastro. Si dovrebbe creare una sola autorità di controllo che possa eventualmente attivarsi anche a titolo consultivo. Una siffatta autorità di controllo consentirebbe un'ulteriore sensibile miglioramento della protezione dei dati nel terzo pilastro.

    (18) Con la decisione quadro si perseguirà anche l'obiettivo di fondere in un'unica autorità di controllo in materia di protezione dei dati le autorità di controllo esistenti a livello europeo finora stabilite separatamente a tal fine per il Sistema d'Informazione Schengen, l'Europol, l'Eurojust e il sistema informativo doganale del terzo pilastro. Si dovrebbe creare una sola autorità di controllo che dovrebbe eventualmente attivarsi anche a titolo consultivo. Una siffatta autorità di controllo consentirebbe un'ulteriore sensibile miglioramento della protezione dei dati nel terzo pilastro.

    Emendamento 10

    Considerando 18 bis (nuovo)

     

    (18 bis) Tale autorità di controllo comune dovrebbe raggruppare le autorità di controllo nazionali e il controllore europeo della protezione dei dati.

    Emendamento 11

    Considerando 22

    (22) È opportuno che la presente decisione-quadro si applichi ai dati personali trattati nell'ambito della seconda generazione del sistema di informazione Schengen e al relativo scambio di informazioni supplementari ai sensi della decisione GAI/2006/... sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione.

    (22) È opportuno che la presente decisione quadro si applichi ai dati personali trattati nell'ambito della seconda generazione del sistema di informazione Schengen e al relativo scambio di informazioni supplementari ai sensi della decisione 2007/.../GAI del Consiglio, del ... sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e nel quadro dell'ambito del sistema d'informazione visti conformemente alla decisione 2007/.../GAI del Consiglio, del ..., relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazioni visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e altre gravi forme di criminalità.

    Emendamento 12

    Considerando 25 bis (nuovo)

     

    (25 bis) Per assicurare il rispetto degli obblighi internazionali degli Stati membri la presente decisione quadro non può essere interpretata come garanzia di un livello di protezione inferiore a quello che risulta dalla Convenzione 108 del Consiglio d'Europa e dal suo protocollo aggiuntivo, né a quello che risulta dall'articolo 8 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali o della relativa giurisprudenza. Nello stesso spirito, nel rispetto dell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare dei suoi articoli 1, 7, 8 e 47, l'interpretazione in merito al livello di protezione fissato dalla presente decisione quadro deve essere lo stesso di quello fissato dalle Convenzioni suddette.

    Emendamento 13

    Considerando 26 bis (nuovo)

     

    (26 bis) La presente decisione quadro è solo la prima tappa verso la definizione di un quadro più globale e coerente della protezione dei dati personali utilizzati a fini di sicurezza. Questo quadro può ispirarsi ai principi allegati alla presente decisione quadro.

    Emendamento 14

    Considerando 32

    (32) La presente decisione-quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente decisionequadro cerca di garantire il pieno rispetto del diritto alla tutela della vita privata e del diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    (32) La presente decisione-quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente decisionequadro cerca di garantire il pieno rispetto del diritto alla tutela della vita privata e del diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sono espressioni particolari del diritto alla dignità umana consacrato all'articolo 1 della Carta, la quale al suo articolo 47 garantisce anche il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale,

    Emendamento 15

    Articolo 1, paragrafo 1

    1. Lo scopo della presente decisione quadro è assicurare un elevato livello di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della vita privata, delle persone riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea , garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza pubblica.

    1. Lo scopo della presente decisione quadro è assicurare un elevato livello di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della vita privata, delle persone riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea.

    Emendamento 17

    Articolo 1, paragrafo 2

    2. Gli Stati membri e le istituzioni e organi istituiti in base ad atti del Consiglio ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea garantiscono, in osservanza della presente decisione quadro, che i diritti e le libertà fondamentali, in particolare la vita privata delle persone interessate, siano pienamente rispettati quando i dati personali sono trasmessi tra Stati membri o istituzioni e organi istituiti in base ad atti del Consiglio ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali o quando sono ulteriormente trattati dallo Stato membro ricevente o dalle istituzioni e organi istituiti in base ad atti del Consiglio ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 16

    Articolo 1, paragrafo 4

    4. Le autorità o altri organismi che si occupano specificamente di questioni relative alla sicurezza nazionale non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione-quadro.

    soppresso

    Emendamento 18

    Articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo)

     

    5 bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione quadro, la Commissione può presentare proposte per estenderne l'ambito di applicazione al trattamento dei dati di carattere personale nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia a livello nazionale.

    Emendamento 19

    Articolo 2, lettera g)

    g)

    «consenso della persona interessata»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento;

    soppresso

    Emendamento 20

    Articolo 2, lettera k)

    k)

    «Anonimizzazione»: la modificazione di dati personali in modo che i dati particolari su condizioni personali o materiali non possano più , o possano solo con un eccessivo dispendio in termini di tempo, costi e lavoro, essere attribuiti a una persona fisica determinata o determinabile.

    k)

    «Anonimizzazione»: la modificazione di dati personali in modo che i dati particolari su condizioni personali o materiali non possano più essere attribuiti a una persona fisica determinata o determinabile.

    Emendamento 21

    Articolo 3, paragrafo 1

    1. I dati personali possono essere rilevati dalle autorità competenti soltanto per finalità determinate, esplicite e legittime ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea e possono essere trattati solo per la finalità per la quale sono stati rilevati. Il trattamento dei dati deve essere necessario e adeguato a tale finalità e non eccedente rispetto ad essa.

    1. I dati personali possono essere rilevati dalle autorità competenti soltanto per finalità determinate, esplicite e legittime ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea e possono essere trattati equamente e legittimamente solo per la finalità per la quale sono stati rilevati. Il trattamento dei dati deve essere necessario , adeguato e proporzionato a tale finalità.

    Emendamento 22

    Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    1 bis. I dati personali sono valutati tenendo conto del loro grado di accuratezza o affidabilità, della loro fonte, delle categorie di persone interessate, dei fini per cui sono trattati e della fase nella quale sono utilizzati. I dati che sono inaccurati o incompleti sono cancellati o rettificati.

    Emendamento 23

    Articolo 3, paragrafo 1 ter (nuovo)

     

    1 ter. L'estrazione dei dati e ogni forma di trattamento su ampia scala di massicce quantità di dati personali, in particolare nel caso in cui si riferiscano a persone non sospette, incluso il trasferimento dei dati in parola a un diverso responsabile del trattamento, sono permessi soltanto se svolti in conformità con i risultati di un esame compiuto da un'autorità di controllo sia prima del loro inizio o nel contesto della preparazione di una misura legislativa.

    Emendamento 24

    Articolo 3, paragrafo 1 quater (nuovo)

     

    1 quater. I dati personali sono trattati separando i fatti e le valutazioni obiettive dalle opinioni o dalle valutazioni personali e separando i dati relativi alla prevenzione e al perseguimento di reati dai dati legittimamente conservati a fini amministrativi.

    Emendamento 25

    Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

    c)

    il trattamento sia necessario e adeguato a tale finalità.

    c)

    il trattamento sia necessario , adeguato e proporzionato a tale finalità.

    Emendamento 26

    Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    1 bis. Gli Stati membri fanno in modo che la qualità dei dati di carattere personale, messi a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri sia regolarmente verificata per garantire un accesso a dati esatti e aggiornati. Gli Stati membri fanno in modo che i dati di carattere personale che non sono più esatti o aggiornati non vengano né trasmessi né messi a disposizione.

    Emendamento 27

    Articolo 7

    Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è ammesso soltanto qualora ciò sia strettamente necessario e qualora siano previste adeguate garanzie supplementari .

    Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è vietato .

     

    Eccezionalmente l'elaborazione dei dati in parola può essere effettuato:

    se l'elaborazione è prevista per legge, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, caso per caso, ed è assolutamente necessaria ai fini della prevenzione, investigazione, individuazione o prosecuzione di reati di terrorismo e di altri gravi reati penali

    se gli Stati membri prevedono adeguate salvaguardie specifiche, ad esempio accesso ai dati interessati soltanto per il personale responsabile dell'adempimento del compito legittimo che giustifica il trattamento.

    Queste categorie specifiche di dati non possono essere trattate automaticamente a meno che la legislazione interna preveda adeguate salvaguardie. La stessa condizione si applica a dati personali relativi a detenzioni penali.

    Emendamento 28

    Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    1 bis. Appropriate salvaguardie sono previste da disposizioni specifiche, o sulla base di un controllo preventivo per quanto riguarda operazioni di trattamento che possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone interessate, in particolare il trattamento dei profili DNA, dati biometrici, dati di persone non sospette e l'uso di tecniche particolari di sorveglianza o nuove tecnologie.

    Emendamento 29

    Articolo 10, paragrafo1

    1. L'organismo che trasmette i dati indica, all'atto della trasmissione, i limiti di tempo per la memorizzazione dei dati previsti dal proprio diritto nazionale, alla scadenza dei quali anche il destinatario deve cancellare i dati o esaminare se essi siano ancora necessari. Indipendentemente da tali limiti di tempo, i dati trasmessi devono essere cancellati una volta che non sono più necessari per lo scopo per il quale sono stati trasmessi o per il quale possono essere successivamente trattati in conformità dell'articolo 12.

    1. L'organismo che trasmette i dati indica, all'atto della trasmissione, i limiti di tempo per la memorizzazione dei dati previsti dal proprio diritto nazionale, alla scadenza dei quali anche il destinatario deve cancellare i dati o esaminare se essi siano ancora necessari per la fattispecie ai cui fini sono stati trasmessi e deve informare l'autorità di controllo e l'organo che li ha trasmessi. Indipendentemente da tali limiti di tempo, i dati trasmessi devono essere cancellati una volta che non sono più necessari per lo scopo per il quale sono stati trasmessi o per il quale possono essere successivamente trattati in conformità dell'articolo 12.

    Emendamento 30

    Articolo 11, paragrafo 1

    1. Tutte le trasmissioni di dati personali sono registrate o documentate ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e sicurezza dei dati.

    1. Tutte le trasmissioni di dati personali nonché qualsiasi tipo di accesso agli stessi dati devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e sicurezza dei dati.

    Emendamento 31

    Articolo 12, paragrafo 1, alinea

    1. I dati personali trasmessi o resi disponibili dalle autorità competenti di un altro Stato membro possono essere successivamente trattati solo per le seguenti finalità diverse da quelle per le quali sono stati trasmessi:

    1. I dati personali trasmessi o resi disponibili dalle autorità competenti di un altro Stato membro possono essere successivamente trattati solo fatte salve le disposizioni legislative nazionali e per le seguenti finalità diverse da quelle per le quali sono stati trasmessi:

    Emendamento 32

    Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

    a)

    la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, diversi da quelli per cui i dati sono stati trasmessi o resi disponibili;

    a)

    la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati nello stesso campo o l'esecuzione di sanzioni penali, diversi da quelli per cui i dati sono stati trasmessi o resi disponibili;

    Emendamento 33

    Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)

    d)

    qualsiasi altra finalità, previa autorizzazione dell'autorità competente che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali, salvo che l'autorità competente interessata abbia ottenuto il consenso della persona interessata ,

    d)

    qualsiasi altra finalità determinata, legittima e non eccessiva in relazione alle finalità per cui sono stati registrati conformemente all'articolo 5 della Convenzione sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale del Consiglio d'Europa (di seguito «Convenzione 108») , previa autorizzazione dell'autorità competente che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali,

    Emendamento 34

    Articolo 12, paragrafo1, ultimo comma

    e qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Le autorità competenti possono inoltre utilizzare i dati personali trasmessi per finalità storiche, statistiche o scientifiche, a condizione che gli Stati membri forniscano adeguate garanzie, come ad esempio l'anonimizzazione dei dati.

    e qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Le autorità competenti possono inoltre utilizzare i dati personali trasmessi per finalità storiche, statistiche o scientifiche, a condizione che gli Stati membri rendano i dati anonimi.

    Emendamento 35

    Articolo 12, paragrafo 2

    2. Nei casi in cui sono previste adeguate condizioni per il trattamento di dati personali in base ad atti del Consiglio ai sensi del titolo IV del trattato sull'Unione europea, tali condizioni prevalgono sul paragrafo 1 .

    2. Ulteriori eccezioni alla data di entrata in vigore della presente decisione-quadro diverse da quelle indicate nel paragrafo 1 sono ammesse solo in casi straordinari, in base a decisione specifica del Consiglio debitamente motivata previa consultazione del Parlamento europeo.

    Emendamento 36

    Articolo 13

    L'autorità che trasmette i dati informa il destinatario delle restrizioni al trattamento applicabili, in base al diritto nazionale, allo scambio di dati tra autorità competenti nell'ambito di tale Stato membro. Anche il destinatario deve conformarsi a tali restrizioni al trattamento.

    L'autorità che trasmette i dati informa il destinatario delle restrizioni al trattamento applicabili, in base al diritto nazionale, allo scambio di dati tra autorità competenti nell'ambito di tale Stato membro. Anche il destinatario deve conformarsi a tali restrizioni al trattamento o applica la propria legislazione nazionale se quest'ultima consente una maggiore protezione .

    Emendamento 37

    Articolo 14

    I dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possono essere trasferiti a Stati terzi o organismi internazionali soltanto se l'autorità competente dello Stato membro che ha trasmesso i dati ha dato il suo consenso al trasferimento conformemente al diritto nazionale.

    Gli Stati membri prevedono che sia possibile trasferire dati personali a paesi terzi o ad organismi internazionali o ad organizzazioni create con accordi internazionali o dichiarate organismi internazionali soltanto se:

    a)

    detto trasferimento sia necessario per la prevenzione, l'investigazione, l'individuazione o la prosecuzione di reati terroristici e di altri gravi reati penali

    b)

    l'autorità ricevente del paese terzo o l'organo o l'organizzazione internazionale ricevente è responsabile per la prevenzione, l'investigazione, l'individuazione o la prosecuzione di reati penali

    c)

    lo Stato membro dal quale i dati sono stati ottenuti ha dato il proprio assenso al trasferimento in osservanza della propria legislazione nazionale e

    d)

    il paese terzo o l'organo internazionale interessato garantisce un adeguato livello di protezione per il trattamento previsto dei dati conformemente all'articolo 2 del protocollo aggiuntivo della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la protezione degli individui per quanto riguarda l'elaborazione automatica dei dati personali in relazione alle autorità di controllo e afflussi di dati transfrontalieri e alla relativa giurisprudenza conformemente all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

    Gli Stati membri garantiscono che siano tenute registrazioni di detti trasferimenti e su richiesta le mettono a disposizione dell'autorità nazionale per la protezione dei dati.

    Emendamento 38

    Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    1 bis. Il Consiglio, sulla base di un parere espresso dall'autorità di controllo comune di cui all'articolo 26, e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, può decidere che un paese terzo o un organismo internazionale assicurino un livello di protezione adeguato, sulla base della sua legislazione interna o di accordi internazionali, per quanto riguarda la protezione della vita privata e delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone.

    Emendamento 39

    Articolo 14, paragrafo 1 ter (nuovo)

     

    1 ter. A titolo eccezionale ma nel rispetto dei principi dello jus cogens, i dati di carattere personale possono essere trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi o organismi internazionali che non assicurino un livello adeguato di protezione o in cui questo livello di protezione non sia garantito in caso di assoluta necessità per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato membro o a fini di prevenzione di minacce imminenti gravi per l'ordine pubblico o per la sicurezza di una o più persone in particolare. In questo caso i dati di carattere personale possono essere trattati dalla parte ricevente unicamente qualora ciò sia assolutamente necessario per la finalità specifica per la quale essi sono stati trasmessi. Questi trasferimenti sono notificati all'autorità di controllo competente.

    Emendamento 40

    Articolo 14 bis (nuovo)

     

    Articolo 14 bis

    Trasmissione ad autorità diverse dalle autorità competenti

    Gli Stati membri prevedono che i dati di carattere personale possono essere trasmessi alle autorità di uno Stato membro diverse dalle autorità competenti solo in particolari casi specifici e motivati, e qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    la trasmissione è prevista da una legge che chiaramente la dichiara obbligatoria o la autorizza e

    b)

    la trasmissione

    — è necessaria per la finalità specifica per cui i dati interessati sono stati raccolti, trasmessi o messi a disposizione oppure a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento giudiziario di reati oppure a fini di prevenzione di minacce nei riguardi dell'ordine pubblico o della sicurezza di una persona, salvo nel caso in cui la necessità di proteggere gli interessi e i diritti fondamentali della persona interessata prevalgano su questo tipo di considerazioni, o, — è necessaria perché i dati interessati sono indispensabili all'autorità cui vanno ulteriormente trasmessi affinché possa svolgere il proprio compito legittimo, a condizione che l'obiettivo della raccolta o del trattamento che tale autorità deve realizzare non sia incompatibile con il trattamento originario, e gli obblighi legali dell'autorità competente che intende trasmettere i dati non lo impediscano.

    Emendamento 41

    Articolo 14 ter (nuovo)

     

    Articolo 14 ter

    Trasmissione a privati

    Fatte salve le norme nazionali di procedura penale, gli Stati membri fanno in modo che i dati di carattere personale possano essere trasmessi a privati in uno Stato membro solo in casi particolari e qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    la trasmissione è prevista da una legge che chiaramente la dichiara obbligatoria o la autorizza;

    b)

    la trasmissione è necessaria per raggiungere la finalità per cui i dati interessati sono stati raccolti, trasmessi o messi a disposizione, oppure a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento giudiziario di reati oppure a fini di prevenzione di minacce nei riguardi dell'ordine pubblico o della sicurezza di una persona, salvo nel caso in cui la necessità di proteggere gli interessi o i diritti fondamentali della persona interessata prevalgano su questo tipo di considerazioni.

    Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possano consultare e trattare i dati di carattere personale controllati da privati solo caso per caso, in circostanze specifiche, per motivi specifici e sotto controllo giudiziario in seno agli Stati membri.

    Emendamento 42

    Articolo 14 quater (nuovo)

     

    Articolo 14 quater

    Trattamento dei dati da parte di privati nel quadro di una missione di servizio pubblico

    La legislazione nazionale degli Stati membri prevede che, qualora i privati raccolgano e trattino dati nel quadro di una missione di servizio pubblico, essi siano soggetti a obblighi almeno equivalenti o superiori a quelli imposti alle autorità competenti.

    Emendamento 43

    Articolo 16

    L'autorità competente informa la persona interessata dalla raccolta di dati personali del fatto che vengono trattati dati che la riguardano , delle categorie di dati in questione e delle finalità del trattamento tranne qualora tali informazioni risultino, nel caso particolare, incompatibili con le finalità autorizzate del trattamento o implichino uno sforzo sproporzionato rispetto agli interessi da tutelare della persona interessata.

    Le persone interessate sono informate del fatto che i dati personali che le riguardano sono trattati, delle categorie di dati interessati, dell'identità del responsabile del trattamento e/o del suo eventuale rappresentante, della base giuridica e delle finalità del trattamento , dell'esistenza del diritto di accesso e di rettifica di dati che le riguardano, a meno che la trasmissione di queste informazioni sia impossibile o incompatibile con le finalità del trattamento o comporti uno sforzo sproporzionato in relazione agli interessi della persona interessata o qualora la persona stessa sia già in possesso di quella informazione.

    Emendamento 44

    Articolo 17, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

     

    b bis)

    le finalità per cui i dati sono trattati e comunicati;

    Emendamento 45

    Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)

    a)

    pregiudicherebbe il corretto adempimento dei compiti dell'autorità competente;

    a) pregiudicherebbe l'operazione in corso;

    Emendamento 46

    Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)

    b)

    pregiudicherebbe la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico o sarebbe altrimenti pregiudizievole agli interessi nazionali;

    soppresso

    Emendamento 47

    Articolo 17, paragrafo 2, lettera c)

    c)

    i dati o il fatto che siano memorizzati devono essere tenuti segreti in base ad una norma giuridica o a motivo della loro natura , in particolare per gli interessi superiori di un terzo;

    c)

    i dati o il fatto che siano memorizzati devono essere tenuti segreti in base ad una norma giuridica o a motivo della loro natura ;

    Emendamento 48

    Articolo 18, paragrafo 1

    1. La persona interessata ha diritto a che l'autorità competente adempia gli obblighi riguardanti la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati personali che le incombono in virtù della presente decisione quadro.

    1. La persona interessata ha diritto a che l'autorità competente adempia gli obblighi riguardanti la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati personali che le incombono in virtù della presente decisione quadro. La persona interessata ha anche il diritto di accedere ai propri dati e di rettificarli.

    Emendamento 49

    Articolo 20

    Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere proposti (...) prima che sia adita l'autorità giudiziaria, la persona interessata deve avere la possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitile dal diritto nazionale.

    Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere proposti (...) prima che sia adita l'autorità giudiziaria, la persona interessata deve avere la possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitile dal diritto nazionale applicabile, che è quello dello Stato membro dell'autorità competente.

    Emendamento 50

    Articolo 21

    Le persone che hanno accesso ai dati personali che rientrano nel campo d'applicazione della presente decisione quadro possono elaborare tali dati soltanto in quanto addetti o dietro istruzione dell'autorità competente, oppure in virtù di obblighi giuridici. Tutti coloro che lavorano con un'autorità competente di uno Stato membro sono vincolati da tutte le disposizioni sulla protezione dei dati che si applicano all'autorità competente in questione.

    Il personale debitamente autorizzato che ha accesso ai dati personali che rientrano nel campo d'applicazione della presente decisione quadro può elaborare tali dati soltanto in quanto addetto o dietro istruzione dell'autorità competente, oppure in virtù di obblighi giuridici . Il personale debitamente autorizzato che lavora con un'autorità competente di uno Stato membro è vincolato da tutte le disposizioni sulla protezione dei dati che si applicano all'autorità competente in questione.

    Emendamento 51

    Articolo 22, paragrafo 2, lettera g)

    g)

    garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, il momento dell'introduzione e la persona che l'ha effettuata (controllo dell'introduzione);

    g)

    garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti o trattati nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, il momento dell'introduzione o del trattamento e la persona che li ha effettuati (controllo dell'introduzione e del trattamento );

    Emendamento 52

    Articolo 23, alinea

    Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali sia soggetto all'esame preliminare dell'autorità di controllo se

    Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali sia soggetto all'esame preliminare e all'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente come previsto dal diritto nazionale e dell'autorità di controllo se

    Emendamento 53

    Articolo 24

    Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro e in particolare stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da infliggere in caso di violazione delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro.

    Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro e in particolare stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive , comprese sanzioni amministrative e/o penali conformemente al diritto nazionale, da infliggere in caso di violazione delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro.

    Emendamento 54

    Articolo 25, paragrafo 2, lettera c)

    c)

    del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente decisione quadro ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie.

    c)

    del potere di promuovere o intentare altrimenti azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente decisione quadro ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie.

    Emendamento 55

    Articolo 26, paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    1 bis. L'autorità di controllo comune raggruppa le autorità di controllo nazionali previste all'articolo 25 e il controllore europeo per la protezione dei dati.

    Emendamento 56

    Articolo 26, paragrafo 2

    2. La composizione, i compiti e le competenze dell'autorità di controllo comune sono stabiliti dagli Stati membri con decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea. L'autorità di controllo comune verifica in particolare l'uso corretto dei programmi di trattamento dati con i quali sono elaborati i dati personali e fornisce consulenze alla Commissione e agli Stati membri su ogni proposta di modifica della presente decisione-quadro o su qualsiasi altra misura supplementare o specifica per tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento dei reati nonché in merito a qualsiasi altro progetto di misure che incidano su tali diritti e libertà.

    2. I compiti e le competenze dell'autorità di controllo comune sono stabiliti dal Consiglio ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione quadro . L'autorità di controllo comune verifica in particolare l'uso corretto dei programmi di trattamento dati con i quali sono elaborati i dati personali e fornisce consulenze alla Commissione e agli Stati membri su ogni proposta di modifica della presente decisione-quadro o su qualsiasi altra misura supplementare o specifica per tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento dei reati nonché in merito a qualsiasi altro progetto di misure che incidano su tali diritti e libertà.

    Emendamento 57

    Articolo 27

    La presente decisione-quadro non pregiudica gli obblighi e impegni incombenti agli Stati membri o all'Unione europea in virtù di accordi bilaterali e/o multilaterali conclusi con paesi terzi.

    1. La presente decisione quadro non pregiudica gli obblighi e impegni preesistenti incombenti agli Stati membri o all'Unione europea in virtù di accordi bilaterali e/o multilaterali conclusi con paesi terzi.

    Emendamento 58

    Articolo 27, paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    1 bis. Tutti gli accordi bilaterali e/o multilaterali che entrino in vigore dopo la data di entrata in vigore della presente decisione quadro si conformano alla presente decisione quadro.

    Emendamento 59

    Articolo 27 bis (nuovo)

     

    Articolo 27 bis

    Valutazione e revisione

    1. Al più tardi 3 anni dopo la data di entrata in vigore della presente decisione quadro la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dell'applicazione della presente decisione quadro corredata di proposte di modifica eventualmente necessarie per estendere l'ambito di applicazione conformemente all'articolo 1, paragrafo 5 bis.

    2. A tal fine la Commissione tiene conto delle osservazioni trasmesse dai parlamenti e governi degli Stati membri, dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, dal garante europeo della protezione dei dati e dall'autorità di controllo comune prevista all'articolo 26 della presente decisione quadro.

    Emendamento 60

    Allegato (nuovo)

     

    Allegato

    15 principi sulla protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in campo penale

    Principio 1

    (Protezione dei diritti e delle libertà)

    1. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nella garanzia di un alto livello di protezione dei diritti delle persone cui si riferiscono i dati, delle loro libertà fondamentali e della loro dignità, incluso il diritto alla protezione dei dati personali.

    Principio 2

    (Minimizzazione)

    1. L'uso dei dati personali è configurato minimizzandone il trattamento qualora le finalità perseguite possono essere raggiunte ricorrendo ad un'informazione anonima o non suscettibile di identificazione

    Principio 3

    (Trasparenza)

    1. Il trattamento dei dati personali deve essere trasparente secondo i requisiti fissati dalla legge.

    2. Il tipo di dati e di operazioni di trattamento, il relativo periodo di conservazione e l'identità del responsabile e di chi effettua il trattamento devono essere specificati e resi disponibili.

    3. I risultati ottenuti mediante le varie categorie di trattamento effettuato dovrebbero essere resi pubblici regolarmente per valutare se il trattamento è anche utile in concreto.

    Principio 4

    (Legittimità del trattamento)

    1. I dati personali possono essere trattati solo se ciò è previsto da una legge che disponga che il trattamento da parte dell'autorità competente è necessario affinché queste ultime adempiano ai propri obblighi di legge.

     

    Principio 5

    (Qualità dei dati)

    1. I dati personali devono essere:

    trattati in modo equo e lecito;

    raccolti per finalità determinate, esplicite, legittime e non devono essere trattati ulteriormente in modo incompatibile con le suddette finalità;

    adeguati, rilevanti e non eccessivi in relazione alle finalità per cui essi sono raccolti e/o ulteriormente trattati;

    accurati e ove necessario aggiornati;

    conservati in una forma che permetta l'identificazione delle persone interessate per un periodo di tempo non superiore a quanto necessario per le finalità per cui i dati sono stati raccolti o ulteriormente trattati, in particolare nel caso in cui i dati sono disponibili on line.

    2. I dati personali dovranno essere valutati tenendo conto del loro grado di accuratezza o affidabilità, della loro fonte, delle categorie delle persone interessate, delle finalità per cui sono trattati e della fase nella quale sono utilizzati. dovrebbero essere adottate tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati che sono inaccurati o incompleti siano cancellati o rettificati.

    3. L'estrazione dei dati e ogni forma di trattamento su ampia scala di massicce quantità di dati personali, in particolare nel caso in cui si riferiscano a persone non sospette, incluso il trasferimento dei dati in parola a un diverso responsabile del trattamento, sono permessi soltanto se svolti in conformità con i risultati di un esame compiuto da un'autorità di controllo sia prima del loro inizio o nel contesto della preparazione di una misura legislativa.

    4. I dati personali devono essere trattati separando i fatti e le valutazioni obiettive dalle opinioni o dalle valutazioni personali e separando i dati relativi alla prevenzione e al perseguimento di reati dai dati legittimamente conservati a fini amministrativi.

    5. Devono essere effettuati controlli appropriati prima e dopo uno scambio di dati.

    6. Il responsabile del trattamento prende le misure opportune per facilitare il rispetto dei principi fissati, anche mediante un software ad hoc, anche in relazione all'eventuale notifica di rettifica, cancellazione o divieto di accesso a terzi.

     

    Principio 6

    (Categorie speciali di dati)

    1. Il trattamento di dati personali basato unicamente sul fatto che essi rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è vietato. Il trattamento di questi dati può essere effettuato solo qualora assolutamente necessario ai fini di una specifica indagine.

    2. Appropriate salvaguardie sono previste da disposizioni specifiche o sulla base di un controllo preventivo per quanto riguarda operazioni di trattamento che possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone interessate, in particolare il trattamento dei profili DNA, dati biometrici, dati di persone non sospette e l'uso di tecniche particolari di sorveglianza o nuove tecnologie.

    Principio 7

    (Informazioni da dare alla persona interessata)

    1. Le persone interessate sono informate del fatto che i dati personali che le riguardano sono trattati, delle categorie di dati interessati, dell'identità del responsabile del trattamento e/o del suo eventuale rappresentante, della base giuridica elle finalità del trattamento, dell'esistenza del diritto di accesso e di rettifica di dati che le riguardano, a meno che la trasmissione di queste informazioni sia impossibile o incompatibile con le finalità del trattamento oppure comporti uno sforzo sproporzionato in relazione agli interessi della persona interessata o qualora la persona stessa sia già in possesso di quell'informazione.

    2. La trasmissione dell'informazione alla persona interessata può essere ritardata per il tempo necessario per non mettere a rischio le finalità per cui i dati sono stati raccolti e ulteriormente trattati.

    Principio 8

    (Diritto di accesso ai dati e di rettifica)

    1. La persona interessata ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento, senza costrizione entro un periodo di tempo ragionevole e senza ritardi eccessivi:

    a)

    la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati che la riguardano e almeno l'informazione sulle finalità del trattamento, sulle categorie di dati coinvolti e sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati,

    b)

    la comunicazione in una forma comprensibile dei dati che sono oggetto di trattamento e di ogni informazione disponibile in merito alla loro provenienza,

    c)

    consapevolezza della logica sottesa da ogni trattamento automatizzato dei dati che la riguardano almeno nel caso delle decisioni automatizzate di cui al principio 9;

     

    2. La persona interessata ha il diritto di:

    a)

    rettificare o, se opportuno, cancellare i dati che sono trattati in violazione dei principi suddetti in particolare a causa della natura incompleta o inaccurata dei dati,

    b)

    far sì che i terzi, cui i dati sono stati trasmessi, siano notificati in merito ad eventuali rettifiche o cancellazioni effettuate conformemente alla lettera a) a meno che ciò sia impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato;

    3. La comunicazione di cui al paragrafo 1 può essere rifiutata o ritardata qualora tale rifiuto o ritardo siano necessario al fine di:

    a)

    proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico o prevenire reati; o

    b)

    indagine, accertamento e perseguimento di reati penali.

    c)

    proteggere i diritti e le libertà di terzi.

    Principio 9

    (Decisioni individuali automatizzate)

    1. Chiunque ha il diritto di non essere oggetto di una decisione che produce effetti giuridici che lo riguardano o incida notevolmente su di lui e che si basa unicamente su un processo automatizzato di dati inteso a valutare taluni aspetti personali che lo riguardano.

    2. Fatti salvi altri principi, una persona può essere oggetto di una decisione del tipo di cui sopra se detta decisione è autorizzata da una legge, che prescrive anche misure adeguate per salvaguardare gli interessi legittimi della persona interessata.

    Principio 10

    (Riservatezza e sicurezza del trattamento)

    1. Il responsabile del trattamento e chiunque agisca sotto l'autorità di quest'ultimo non deve rivelare o comunque rendere disponibile dati personali ai quali l'accesso sia reso necessario a causa delle loro funzioni, a meno che non siano autorizzati o obbligati a farlo per legge.

    2. Il responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali dalla distruzione illecita o accidentale, dalla perdita accidentale o da rivelazioni, alterazioni e accesso non autorizzati o da tutte le altre forme illecite di trattamento. Dette misure devono essere di un livello appropriato ai rischi derivanti dal trattamento e dalla natura dei dati da proteggere, tenendo conto anche dell'affidabilità e della riservatezza dei dati e devono essere sottoposte a revisione periodica.

     

    Principio 11

    (Comunicazione di dati personali)

    1. La comunicazione dei dati dovrebbe poter essere permessa solo quando esiste un legittimo interesse a tale comunicazione nel quadro dei poteri legali delle autorità competenti.

    2. I dati comunicati conformemente ai principi qui fissati dovrebbero essere utilizzati solo per le finalità per cui essi sono stati rivelati o, se previsto dalla legge o deciso dalle autorità competenti, quando esista un collegamento concreto con un'indagine in corso.

    3. La comunicazione ad altri organi pubblici o privati dovrebbero essere permessa solo se, in un caso particolare:

    a)

    esista un chiaro obbligo giuridico o un'autorizzazione, o con l'autorizzazione dell'autorità di controllo, o se

    b)

    i dati in parola sono indispensabili al ricevente per consentirgli di adempiere al proprio compito legittimo e purché il fine della raccolta o del trattamento che devono essere effettuati dal ricevente non sia incompatibile con il trattamento originale e gli obblighi legali dell'organo che comunica i dati non siano contrari a detto fine.

    4. Inoltre, la comunicazione ad altri organi pubblici può essere permessa in via eccezionale se in un caso particolare:

    a)

    la comunicazione è senza dubbio nell'interesse della persona interessata e quest'ultima ha acconsentito oppure le circostanze sono tali da consentire una chiara presunzione di detto consenso o se

    b)

    la comunicazione è necessaria per prevenire un pericolo imminente e grave.

    5. La comunicazione di dati a paesi terzi o organismi internazionali dovrebbe essere soggetta all'esistenza di un quadro giuridico appropriato risultante da un esame effettuato precedentemente all'inizio dell'attività da parte di un'autorità di controllo nel contesto di una misura legislativa, che in particolare preveda che la richiesta di detta comunicazione contenga chiare indicazioni in merito all'organismo o alla persona richiedente, al fine, alla proporzionalità e alle misure di sicurezza del trattamento e alle garanzie adeguate a garantire un quadro regolamentare sull'uso dei dati. Dette garanzie dovrebbero essere valutate in generale sulla base di una procedura standard tenendo conto di tutti i principi fissati nel presente allegato.

     

    Principio 12

    (Notifica e controllo a priori)

    1. Gli Stati membri identificano le categorie di documentazioni permanenti o ad hoc che possano presentare rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone interessate, che devono essere notificate ad un'autorità di controllo o che devono essere oggetto di un controllo a priori secondo le condizioni e le procedure da specificare con legge nazionale.

    Principio 13

    (Responsabilità)

    1. Il responsabile del trattamento deve garantire che le disposizioni fissate nei presenti principi siano rispettati, in particolare in merito a tutte le attività svolte da e/o delegate agli esecutori del trattamento che agiscono sotto le sue istruzioni.

    Principio 14

    (Ricorsi giurisdizionali e responsabilità)

    1. Chiunque ha diritto a un ricorso giurisdizionale per qualsiasi violazione dei diritti che gli sono garantiti dai presenti principi.

    2. La persona interessata ha diritto ad essere risarcita per qualsiasi danno sofferto a causa del trattamento illecito dei dati personali che la riguardino.

    3. Il responsabile del trattamento può essere esentato dalla sua responsabilità, in tutto o in parte, qualora provi di non essere responsabile della fattispecie che causa il danno.

    Principio 15

    (Controllo)

    1. L'osservanza dei principi della protezione dei dati personali dovrebbe essere controllata e fatta applicare da una o più autorità pubblica di controllo. Le autorità di controllo in particolare dovrebbero avere i poteri di indagine e d'intervento che consentano loro in particolare di richiedere, ove opportuno, la rettifica o la cancellazione dei dati personali il cui trattamento non sia conforme ai principi fissati nel presente allegato. Dette autorità agiscono in completa indipendenza nell'esercizio delle funzioni ad esse affidate.

    2. Le autorità di controllo sono consultate al momento della redazione di misure legislative e amministrative o regolamentari relative alla protezione dei diritti e delle libertà dei singoli individui per quanto riguarda il trattamento di dati personali o che comunque abbiano un impatto su di loro.

    3. Le autorità di controllo sono dotate dei seguenti poteri:

    a)

    poteri d'indagine, quale il potere di accedere ai dati che sono oggetto delle operazioni di trattamento e poteri di raccogliere tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del loro compito di controllo,

    b)

    poteri effettivi d'intervento, ad esempio, quello di formulare pareri prima che le operazioni di trattamento siano effettuate, conformemente al principio 12, e di ordinare la cancellazione o la distruzione dei dati, di imporre un divieto definitivo al trattamento, di avvertire o ammonire il responsabile del trattamento o il potere di deferire l'argomento al Parlamento o ad altre istituzioni politiche,

    c)

    il potere di avviare procedure legali qualora i presenti principi siano stati violati o di sottoporre dette violazioni all'attenzione delle autorità giudiziarie.

    È possibile appellarsi a un organo giurisdizionale contro le decisioni delle autorità di controllo nel caso esse diano luogo a contestazioni.

    4. Le autorità di controllo esaminano e decidono in merito ai ricorsi presentati da persone o da associazioni che le rappresentino sulla protezione dei diritti e delle libertà personali in merito al trattamento dei dati personali. La persona interessata è informata dell'esito del ricorso.

    In particolare l'autorità di controllo esamina i ricorsi sui controlli di legittimità dei trattamenti di dati presentati da qualunque persona interessata nel caso dell'applicazione del principio 8.3. La persona comunque è informata che è stato effettuato un controllo.

    5. Le autorità di controllo redigono una relazione sulle loro attività a intervalli regolari. La relazione è resa pubblica.


    (1)  Testi approvati in tale data, P6_TA(2006)0370.

    (2)   GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54.

    P6_TA(2007)0231

    Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (COM(2006)0411 — C6-0281/2006 — 2006/0134(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0411) (1),

    visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale il Parlamento è stato consultato dal Consiglio (C6-0281/2006),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0163/2007);

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

    Emendamento 1

    Considerando 1

    (1) Secondo recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), lo stock di merluzzo bianco presente nelle sottodivisioni CIEM da 25 a 32 del Mar Baltico è sceso a livelli in cui la sua capacità riproduttiva risulta ridotta e viene attualmente sfruttato in maniera insostenibile.

    (1) Secondo recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), lo stock di merluzzo bianco presente nelle sottodivisioni CIEM da 25 a 32 del Mar Baltico è sceso a livelli al di sotto dei limiti biologici di sicurezza, in cui la sua capacità riproduttiva risulta ridotta , e viene attualmente sfruttato in maniera insostenibile.

    Emendamento 2

    Considerando 2 bis (nuovo)

     

    (2 bis) Un piano di gestione pluriennale per la pesca del merluzzo bianco sufficientemente incisivo e sostenibile e basato sul principio di precauzione consentirebbe di mettere in atto modalità di pesca sostenibili e permanenti su scala molto più ampia rispetto a quanto avvenga attualmente.

    Emendamento 3

    Considerando 3

    (3) Occorre adottare misure volte a stabilire un piano pluriennale per la gestione della pesca degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico .

    (3) Nel 2003, sotto gli auspici della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, è stato adottato un piano di gestione pluriennale per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

    Emendamento 4

    Considerando 3 bis (nuovo)

     

    (3 bis) La ripartizione del Mar Baltico in una zona occidentale (sottodivisioni CIEM 22, 23 e 24) e orientale (sottodivisioni CIEM da 25 a 32) è dovuta al fatto che le due zone costituiscono ecosistemi separati aventi caratteristiche totalmente differenti.

    Emendamento 5

    Considerando 3 ter (nuovo)

     

    (3 ter) Secondo le ultime informazioni del CIEM, circa il 35-45% del merluzzo bianco sbarcato nel Mar Baltico orientale è pescato illegalmente.

    Emendamento 6

    Considerando 3 quater (nuovo)

     

    (3 quater) Secondo il piano di azione internazionale dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN): «Gli Stati dovrebbero adottare misure per garantire che i loro importatori, trasbordatori, acquirenti, consumatori, fornitori di materiale, banchieri, assicuratori, altri prestatori di servizi e il pubblico siano consapevoli degli effetti negativi delle relazioni commerciali con navi la cui pratica della pesca INN è stata determinata».

    Emendamento 7

    Considerando 4 bis (nuovo)

     

    (4 bis) L'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2371/2002 prescrive che il Consiglio adotti in via prioritaria piani di ricostituzione per le attività di pesca che sfruttano gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza.

    Emendamento 8

    Articolo 7

    In deroga all'articolo 6, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio può adottare un TAC inferiore a quello conseguente all'applicazione del suddetto articolo.

    In deroga all'articolo 6, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio può adottare un TAC diverso da quello conseguente all'applicazione del suddetto articolo.

    Emendamento 9

    Articolo 8, titolo

    Procedimento per la fissazione dei periodi in cui è autorizzata la pesca con attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi.

    Procedimento per la fissazione dei periodi in cui è autorizzata la pesca del merluzzo bianco con attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm.

    Emendamento 10

    Articolo 8, paragrafo 1, alinea

    1. La pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi è vietata.

    1. La pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm è vietata.

    Emendamento 11

    Articolo 8, paragrafo 3

    3. Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione supera di almeno il 10 % il tasso di mortalità per pesca minimo di cui all'articolo 4, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 è ridotto del 10% rispetto al numero totale di giorni autorizzati nell'anno in corso.

    3. Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione supera di almeno il 10 % il tasso di mortalità per pesca minimo di cui all'articolo 4, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 è ridotto dell'8% rispetto al numero totale di giorni autorizzati nell'anno in corso.

    Emendamento 12

    Articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo)

     

    6 bis. In deroga alle disposizioni sulle taglie minime del pesce sbarcato relative al merluzzo bianco, di cui al regolamento (CE) n. 2187/2005, la taglia minima di sbarco per il merluzzo delle sottodivisioni da 22 a 32 è di 40 cm.

    Emendamento 13

    Articolo 12, paragrafo 1

    1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 metri tengono un giornale di bordo delle attività effettuate, secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 metri , e che sono titolari di un permesso speciale di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico, rilasciato conformemente all'articolo 11 del presente regolamento, tengono un giornale di bordo delle attività effettuate, secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    Emendamento 14

    Articolo 16

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo, espressa in kg, è pari all'8% della cifra indicata nel giornale di bordo.

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo, espressa in kg, è pari al 10% della cifra indicata nel giornale di bordo.

    Per le catture sbarcate senza essere sottoposte a cernita, il margine di tolleranza permesso nella stima dei quantitativi è pari all'8% del quantitativo totale detenuto a bordo.

    Per le catture sbarcate senza essere sottoposte a cernita, il margine di tolleranza permesso nella stima dei quantitativi è pari al 10% del quantitativo totale detenuto a bordo.

    Emendamento 15

    Articolo 17, paragrafo 2

    2. Quando un peschereccio esce dalle zone A o B o dalle sottodivisioni 28-32 (zona C) con più di 100 kg di merluzzo bianco a bordo, esso:

    2. Quando un peschereccio esce dalle zone A o B o dalle sottodivisioni 28-32 (zona C) con più di 100 kg di merluzzo bianco a bordo, il comandante del peschereccio notifica immediatamente all'ispettorato per la pesca competente la quantità di catture effettuate nella zona che il peschereccio ha lasciato.

    a)

    raggiunge direttamente un porto situato entro la zona in cui ha effettuato la pesca e vi sbarca il pesce;

    b)

    raggiunge direttamente un porto situato al di fuori della zona in cui ha effettuato la pesca e vi sbarca il pesce.

    c)

    Nel lasciare la zona in cui è stata effettuata la pesca, le reti devono essere riposte conformemente alle seguenti disposizioni in modo da non essere disponibili per un impiego immediato:

    i)

    le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico

    ii)

    le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

     

    Emendamento 16

    Articolo 20, paragrafo 1

    1. I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 100 kg di merluzzo bianco danno inizio alle operazioni di scarico solo se debitamente autorizzati dalle autorità competenti del luogo di sbarco.

    1. I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 300 kg di merluzzo bianco danno inizio alle operazioni di scarico solo se debitamente autorizzati dalle autorità competenti del luogo di sbarco.

    Emendamento 17

    Articolo 27, paragrafo 1

    1. Nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi, la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale (CCR) per il Baltico, valuta l'impatto delle misure di ricostituzione sugli stock interessati e sulle attività di pesca ad essi correlate.

    1. Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi, la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale (CCR) per il Baltico, valuta l'impatto delle misure di ricostituzione sugli stock interessati e sulle attività di pesca ad essi correlate.

    Emendamento 18

    Articolo 27, paragrafo 2

    2. Nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in seguito ogni tre anni, la Commissione si avvale dei pareri scientifici dello CSTEP per verificare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4. Qualora il parere dello CSTEP indichi che gli obiettivi non saranno probabilmente conseguiti, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a una proposta della Commissione riguardante le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento.

    2. Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in seguito ogni due anni, la Commissione si avvale dei pareri scientifici dello CSTEP per verificare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4. Qualora il parere dello CSTEP indichi che gli obiettivi non saranno probabilmente conseguiti, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a una proposta della Commissione riguardante le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento.

    Emendamento 19

    Articolo 27 bis (nuovo)

     

    Articolo 27 bis

    Controllo dell'impatto socioeconomico dell'attuazione del regolamento

    La Commissione elabora una relazione sull'impatto socioeconomico dell'applicazione del presente regolamento sul settore della pesca, in particolare relativamente all'occupazione e alla situazione economica dei pescatori, degli armatori e delle imprese attive nella pesca e nella trasformazione del merluzzo bianco. La Commissione elabora detta relazione nel corso del secondo anno di applicazione del presente regolamento e in seguito ogni anno, e la presenta al Parlamento europeo anteriormente al 30 aprile dell'anno pertinente.


    (1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    P6_TA(2007)0232

    Norme specifiche per il settore ortofrutticolo *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (COM(2007)0017 — C6-0075/2007 — 2007/0012(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0017) (1),

    visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0075/2007),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0183/2007);

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

    Emendamento 1

    CONSIDERANDO 2

    (2) Alla luce dell'esperienza, risulta necessario modificare il regime ortofrutticolo al fine di realizzare i seguenti obiettivi: potenziare la competitività e l'orientamento al mercato del settore, in modo da contribuire a rendere la produzione sostenibile e competitiva sia sul mercato interno che sui mercati esteri; ridurre le fluttuazioni del reddito dei produttori ortofrutticoli dovute alle crisi di mercato; aumentare il consumo di ortofrutticoli nella Comunità; portare avanti l'impegno del settore a conservare e tutelare l'ambiente.

    (2) Alla luce dell'esperienza, risulta necessario modificare il regime ortofrutticolo al fine di realizzare i seguenti obiettivi: potenziare la competitività e l'orientamento al mercato del settore, in modo da contribuire a rendere la produzione sostenibile e competitiva sia sul mercato interno che sui mercati esteri ; tener conto della situazione dei nuovi Stati membri al fine di ridurre, se possibile, gli squilibri tra i vari Stati membri e le regioni con l'obiettivo di mantenere i redditi degli agricoltori ; ridurre le fluttuazioni del reddito dei produttori ortofrutticoli dovute alle crisi di mercato; aumentare il consumo di ortofrutticoli nella Comunità; portare avanti l'impegno del settore a conservare e tutelare l'ambiente ; proteggere la salute pubblica e gli interessi dei consumatori, nonché migliorare l'efficacia dei controlli sulle importazioni ortofrutticole provenienti dai paesi terzi .

    Emendamento 2

    CONSIDERANDO 5

    (5) Il presente regolamento deve applicarsi ai prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Tuttavia, le disposizioni concernenti le organizzazioni di produttori nonché le organizzazioni e gli accordi interprofessionali si applicano unicamente ai prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli freschi; questa distinzione deve essere mantenuta. Il campo di applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo deve essere esteso ad alcune erbe aromatiche, affinché queste possano beneficiare del regime.

    (5) Il presente regolamento deve applicarsi ai prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Il campo di applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo deve essere esteso ad alcune erbe aromatiche, affinché queste possano beneficiare del regime.

    Emendamento 3

    CONSIDERANDO 7

    (7) La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener conto delle considerazioni ambientali, a livello sia delle pratiche colturali che della gestione dei materiali usati e dell'eliminazione dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.

    (7) La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener conto delle considerazioni ambientali, a livello sia delle pratiche colturali che della gestione dei materiali usati e dell'eliminazione dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio. Per aiutare meglio gli agricoltori e gli operatori a tradurre l'elevata qualità dei loro prodotti in introiti più elevati, la Commissione dovrebbe approfondire l'eventualità di introdurre un marchio di qualità europeo.

    Emendamento 4

    CONSIDERANDO 8

    (8) Le organizzazioni di produttori rappresentano gli elementi portanti del regime ortofrutticolo, del quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato. Di fronte ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, l'aggregazione dell'offerta tramite queste organizzazioni appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato. Tale aggregazione dell'offerta deve realizzarsi su base volontaria e dimostrare la propria utilità grazie alla portata e all'efficienza dei servizi offerti dalle organizzazioni di produttori ai propri aderenti.

    (8) Le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rappresentano gli elementi portanti del regime ortofrutticolo, del quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato. Di fronte ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, l'aggregazione dell'offerta tramite queste organizzazioni appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato. Tuttavia un vero e proprio riequilibrio della posizione dei produttori nei confronti delle catene di distribuzione e delle grandi imprese di trasformazione impone altre misure di natura politica da attuarsi a livello comunitario. Tale aggregazione dell'offerta deve realizzarsi su base volontaria e dimostrare la propria utilità grazie alla portata e all'efficienza dei servizi offerti dalle organizzazioni di produttori ai propri aderenti.

    Emendamento 5

    CONSIDERANDO 9

    (9) L'esperienza dimostra che le organizzazioni di produttori sono lo strumento adatto per concentrare l'offerta. Tuttavia, le organizzazioni di produttori non sono distribuite in modo uniforme nei vari Stati membri. Per accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori, occorre provvedere, per quanto possibile, a rendere più flessibile il loro funzionamento. Tale flessibilità deve esplicarsi, in particolare, nella gamma di prodotti coperta da ciascuna organizzazione di produttori, nella proporzione autorizzata di vendite dirette, nell'estensione delle regole ai non aderenti, nonché, a determinate condizioni, nella delega di competenze o di funzioni dalle organizzazioni di produttori alle relative associazioni e nella delega di funzioni alle filiali.

    (9) L'esperienza dimostra che le organizzazioni di produttori sono lo strumento adatto per concentrare l'offerta. Tuttavia, le organizzazioni di produttori non sono distribuite in modo uniforme nei vari Stati membri. Per accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori, occorre provvedere, per quanto possibile, a rendere più flessibile il loro funzionamento , nonché evitare un'eccessiva concentrazione delle stesse in zone caratterizzate da condizioni di produzione e commercializzazione più omogenee, il che risulterebbe indirettamente in una dispersione dell'offerta globale . Tale flessibilità deve esplicarsi, in particolare, nella gamma di prodotti coperta da ciascuna organizzazione di produttori, nella proporzione autorizzata di vendite dirette, nell'estensione delle regole ai non aderenti, nonché, alle condizioni stabilite per garantirne il buon funzionamento , nella delega di competenze o di funzioni dalle organizzazioni di produttori alle relative associazioni e nella delega di funzioni alle filiali.

    Emendamento 6

    CONSIDERANDO 11

    (11) Le associazioni di produttori degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o successivamente, le quali desiderano acquisire lo statuto di organizzazioni di produttori a norma del presente regolamento, devono potersi avvalere di un periodo transitorio nel corso del quale le stesse possano fruire di un sostegno finanziario nazionale e comunitario, a condizione che rispettino determinati impegni.

    (11) Le associazioni di produttori degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o successivamente, le quali desiderano acquisire lo statuto di organizzazioni di produttori a norma del presente regolamento, devono potersi avvalere , nella misura in cui il grado di concentrazione dell'offerta continui ad essere molto insufficiente, di un periodo transitorio nel corso del quale le stesse possano fruire di un sostegno finanziario nazionale e comunitario, a condizione che rispettino determinati impegni.

    Emendamento 7

    CONSIDERANDO 13

    (13) Nelle regioni in cui i produttori sono scarsamente organizzati, occorre autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, tali contributi devono poter essere rimborsati dalla Comunità.

    (13) Nelle regioni in cui i produttori sono scarsamente organizzati, occorre autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, tali contributi possono essere rimborsati dalla Comunità su richiesta delle amministrazioni competenti .

    Emendamento 8

    CONSIDERANDO 14

    (14) Al fine di semplificare il regime e ridurne il costo, giova allineare, ove possibile, le regole e le procedure per il rimborso delle spese da parte dei fondi di esercizio con quelle dei programmi di sviluppo rurale, autorizzando gli Stati membri a elaborare una strategia nazionale per i programmi operativi.

    (14) Al fine di semplificare il regime e ridurne il costo, giova allineare, ove possibile, le regole e le procedure per il rimborso delle spese da parte dei fondi di esercizio con quelle dei programmi di sviluppo rurale, autorizzando gli Stati membri a elaborare una strategia nazionale per i programmi operativi. In detta strategia nazionale, come nel piano strategico nazionale e nei programmi di sviluppo rurale, si dovrebbero specificare le misure adottate dagli Stati membri onde evitare il doppio finanziamento delle azioni. A titolo complementare, ai fini di una maggiore certezza giuridica e di una maggiore efficacia delle misure dei fondi operativi, gli Stati dovrebbero essere autorizzati a stilare liste negative relative alle spese ammissibili.

    Emendamento 9

    CONSIDERANDO 16

    (16) I regolamenti (CE) nn. 2200/96, 2201/96 e 2202/96 hanno istituito regimi di aiuto eterogenei a favore di taluni ortofrutticoli. Il numero e la varietà di tali regimi ne hanno reso complessa la gestione. I regimi in parola, che riguardano determinati ortofrutticoli in particolare, non rispecchiano pienamente le condizioni di produzione a livello regionale, né contemplano la totalità dei prodotti ortofrutticoli. È pertanto opportuno ricorrere a uno strumento diverso per sostenere i produttori ortofrutticoli.

    (16) I regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 hanno istituito regimi di aiuto eterogenei a favore di taluni ortofrutticoli. Il numero e la varietà di tali regimi ne hanno reso la gestione complessa e suscettibile di generare incertezza giuridica . I regimi in parola, che riguardano determinati ortofrutticoli in particolare, non possono tenere pienamente conto delle specie introdotte dai nuovi Stati membri, delle condizioni di produzione a livello regionale, né contemplano la totalità dei prodotti ortofrutticoli. È pertanto opportuno ricorrere a uno strumento diverso per sostenere i produttori ortofrutticoli.

    Emendamento 10

    CONSIDERANDO 18

    (18) A fini di semplificazione e nell'intento di predisporre un dispositivo di sostegno più mirato e nel contempo più flessibile a favore del settore ortofrutticolo, è quindi opportuno abolire i regimi di aiuto vigenti e inserire pienamente i prodotti ortofrutticoli nel regime istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003. A questo scopo è necessario ammettere i produttori che hanno prodotto ortofrutticoli durante il periodo di riferimento a beneficiare del regime di pagamento unico . Si deve altresì disporre che gli Stati membri stabiliscano gli importi di riferimento e il numero di ettari ammissibili nell'ambito del regime di pagamento unico in base ad un periodo rappresentativo idoneo per il mercato di ciascun prodotto ortofrutticolo e secondo adeguati criteri oggettivi e non discriminatori. Le superfici coltivate a ortofrutticoli, comprese le colture permanenti, devono poter beneficiare del regime di pagamento unico. Si devono quindi modificare opportunamente i massimali nazionali. Occorre inoltre disporre che la Commissione adotti le modalità di applicazione e le misure transitorie eventualmente necessarie.

    (18) A fini di semplificazione e nell'intento di predisporre un dispositivo di sostegno più mirato e nel contempo più flessibile a favore del settore ortofrutticolo, è quindi opportuno abolire i regimi di aiuto vigenti e inserire , almeno parzialmente, i prodotti ortofrutticoli nel regime istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003. A questo scopo è necessario ammettere i produttori che hanno prodotto ortofrutticoli durante il periodo di riferimento a beneficiare del regime di pagamento unico nonché definire l'importo delle dotazioni nazionali in base ad un periodo rappresentativo idoneo per il mercato di ciascun prodotto ortofrutticolo e secondo adeguati criteri oggettivi e non discriminatori. Le superfici coltivate a ortofrutticoli, comprese le colture permanenti, devono poter beneficiare del regime di pagamento unico. Si devono quindi modificare opportunamente i massimali nazionali tenendo conto dell'evoluzione della situazione del mercato degli ortofrutticoli dopo l'adesione dei nuovi Stati membri . Occorre inoltre disporre che la Commissione adotti le modalità di applicazione e le misure transitorie eventualmente necessarie.

    Emendamento 11

    CONSIDERANDO 18 BIS (nuovo)

     

    (18 bis) È opportuno escludere dal regime di pagamento le superfici piantate a ortofrutticoli affinché non possano essere destinate a qualsiasi attività agricola, fintantoché i loro effetti potenziali sulle strutture e sui mercati ortofrutticoli non siano conosciuti, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (2), che esige la presentazione di valutazioni d'impatto dettagliate che giustifichino le modifiche sostanziali della normativa. La relazione che la Commissione deve presentare al Consiglio sull'applicazione regionale del pagamento unico, previsto all'articolo 60, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003, deve, da una parte, analizzare l'impatto di detto regime sulle superfici ortofrutticole che beneficiano già di una libertà di produzione e, dall'altra, integrare un'analisi specifica delle potenziali ripercussioni di detta liberalizzazione sull'insieme del settore ortofrutticolo e delle patate della Comunità.

    Emendamento 12

    CONSIDERANDO 18 TER (nuovo)

     

    (18 ter) In seguito all'allargamento del 2004, le ciliegie e i frutti a bacca (fragole, lamponi, ribes) sono diventati prodotti di grande importanza sociale ed economica per l'Unione che, tuttavia, attraversano una forte crisi strutturale e necessitano di misure di sostegno specifiche. Si prevede, pertanto, un aiuto comunitario alla superficie per dette produzioni in condizioni che garantiscano la sostenibilità delle aziende e favoriscano il miglioramento strutturale, in particolare per quanto riguarda la concentrazione dell'offerta.

    Emendamento 13

    CONSIDERANDO 19

    (19) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Le eccedenze, anche di modesta entità, possono perturbare sensibilmente il mercato. Alcuni regimi di ritiro dal mercato hanno assolto la loro funzione, ma la loro gestione è risultata alquanto complessa. Occorre introdurre ulteriori misure di gestione delle crisi, che siano il più possibile di facile applicazione. L'integrazione di tutte queste misure nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori sembra la soluzione migliore in tali circostanze e può inoltre contribuire ad accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori.

    (19) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Le eccedenze, anche di modesta entità, possono perturbare sensibilmente il mercato. Alcuni regimi di ritiro dal mercato hanno assolto la loro funzione, ma la loro gestione è risultata alquanto complessa e inefficiente. Il settore dei prodotti ortofrutticoli è caratterizzato dall'instabilità dei mercati e, in caso di crollo dei prezzi, l'attuale sistema di ritiri dal mercato ha un'efficacia limitata come rete di sicurezza per i redditi dei produttori, a causa dell'insufficiente remunerazione, dell'eccesso di burocrazia, dell'assenza di organizzazione nelle regioni di produzione, dell'ignoranza del potenziale produttivo necessario per una corretta gestione del mercato, degli effetti delle importazioni da paesi terzi e della mancanza di sbocchi reali per il prodotto ritirato. Occorre introdurre misure di gestione delle crisi più efficaci e orizzontali applicabili all'insieme degli agricoltori di tutti i mercati settoriali , che siano il più possibile di facile applicazione. L'integrazione di tutte queste misure in un fondo di sicurezza il cui finanziamento sarebbe distinto da quello dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori sembra la soluzione migliore in tali circostanze e può inoltre contribuire ad accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori. Gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure di gestione delle gravi crisi nazionali e/o regionali. Tali misure dovrebbero essere definite nel quadro della strategia nazionale ed essere finanziate, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, da parte della riserva nazionale di diritti all'aiuto prevista all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    Emendamento 14

    CONSIDERANDO 19 BIS (nuovo)

     

    (19 bis) Nelle organizzazioni comuni del mercato molto aperte sui mercati, come quella degli ortofrutticoli, le filiere interprofessionali svolgono un ruolo molto importante nel quadro della prima immissione sul mercato e a livello di qualità dei prodotti. Esse permettono non solo di migliorare le competitività del settore, ma anche di lottare contro i rischi del mercato. La loro funzione contiene dunque in misura considerevole le forti perturbazioni dei mercati e protegge i produttori dalle crisi.

    Emendamento 15

    CONSIDERANDO 20 BIS (nuovo)

     

    (20 bis) in caso di modifica sostanziale del regime vigente, le superfici destinate alla produzione di funghi coltivati possono essere ammesse a beneficiare del regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

    Emendamento 16

    CONSIDERANDO 20 TER (nuovo)

     

    (20 ter) Si constata che il consumo medio di ortofrutticoli permane inferiore ai livelli che sono raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità e dagli esperti nutrizionali in considerazione dell'importanza che tali prodotti rivestono in un regime alimentare equilibrato e del loro ruolo rilevante nella prevenzione delle malattie croniche. In taluni Stati membri si registra inoltre un progressivo calo del consumo. Onde invertire tali tendenze, è necessario rafforzare il ruolo e i mezzi delle organizzazioni di produttori in materia di promozione, come pure aumentare gli stanziamenti destinati alle azioni di informazione e di promozione a favore del consumo di ortofrutticoli del regolamento (CE) n. 2826/2000, destinate a tutti gli strati della popolazione e, più particolarmente, alle persone di età inferiore ai diciotto anni. A titolo complementare, è opportuno migliorare le condizioni di distribuzione gratuita di ortofrutticoli in seno all'Unione europea e, nella misura del possibile, anche nei paesi terzi vicini al territorio comunitario.

    Emendamento 17

    CONSIDERANDO 23

    (23) La realizzazione di un mercato unico comunitario implica l'instaurazione di un regime di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione, dovrebbe permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato comunitario. Il regime degli scambi deve basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

    (23) La realizzazione di un mercato unico comunitario implica l'instaurazione di un regime di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione, dovrebbe permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato comunitario. Il regime degli scambi deve basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round , il che dovrebbe consistere nella soppressione delle restituzioni all'esportazione accordate al settore in passato e nella riconversione degli importi assegnati a tal fine in misure interne compatibili con il quadro multilaterale. A titolo complementare, è necessario rafforzare le azioni di informazione e di promozione dei prodotti ortofrutticoli nei paesi terzi, nel quadro del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (3). La Commissione deve presentare le pertinenti proposte di modifica di detto regolamento.

    Emendamento 18

    CONSIDERANDO 25

    (25) Ai fini del controllo del volume degli scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi, può essere necessario introdurre, per taluni prodotti, un regime di titoli di importazione e di esportazione che preveda la costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettivo compimento delle operazioni per le quali sono stati rilasciati i titoli stessi. La Commissione deve essere pertanto abilitata a introdurre un regime di titoli per i prodotti di cui trattasi.

    (25) Ai fini del controllo del volume degli scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi, può essere necessario introdurre, per taluni prodotti, un regime di titoli di importazione e di esportazione che preveda la costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettivo compimento delle operazioni per le quali sono stati rilasciati i titoli stessi. La Commissione deve essere pertanto abilitata a introdurre un regime di titoli per i prodotti di cui trattasi. Onde proteggere la salute dei consumatori ed evitare la contaminazione delle colture con organismi nocivi esogeni, i sistemi di certificazione dovrebbero essere completati da nuove disposizioni, diverse da quelle del presente regolamento, che rafforzino i sistemi di controllo fitosanitario e di qualità alle frontiere. In questo senso, sarebbe opportuno creare un'Autorità europea di controllo qualitativo dei prodotti ortofrutticoli provenienti da paesi terzi, posta sotto la supervisione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

    Emendamento 19

    CONSIDERANDO 28 BIS (nuovo)

     

    (28 bis) È opportuno sostenere il processo atto a coordinare a livello comunitario la negoziazione di protocolli fitosanitari per le esportazioni di frutta e verdura nei paesi terzi.

    Emendamento 21

    CONSIDERANDO 30

    (30) Data la costante evoluzione delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, è necessario che la Commissione e gli Stati membri si tengano reciprocamente informati dei cambiamenti significativi.

    (30) Il dinamismo del settore ortofrutticolo, soggetto a evoluzioni strutturali in materia di produzione o commercio che modificano il funzionamento dei mercati, esige che la Commissione e gli Stati membri si tengano reciprocamente informati dei cambiamenti più significativi osservati. È altresì opportuno creare un osservatorio dei prezzi che sia capace di fornire informazioni puntuali e oggettive sui mercati e che faciliti in tal senso lo sblocco di azioni da parte della Commissione in caso di crisi gravi. A titolo complementare, è raccomandabile progredire verso la creazione di un'autorità europea incaricata di vigilare sulla trasparenza delle transazioni commerciali e sul rigoroso rispetto delle regole di concorrenza, in special modo per quanto riguarda la grande distribuzione.

    Emendamento 22

    CONSIDERANDO 31

    (31) Il regime ortofrutticolo impone il rispetto di determinati obblighi. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, è necessario eseguire controlli e irrogare sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi stessi. Occorre pertanto conferire alla Commissione la competenza a legiferare in materia e, in particolare, a disciplinare la ripetizione dell'indebito e gli obblighi di relazione e rendicontazione degli Stati membri. Il nuovo regime rende superflua l'esistenza dell'apposito corpo di ispettori per i mercati ortofrutticoli, che può essere quindi abolito.

    (31) Il regime ortofrutticolo impone il rispetto di determinati obblighi. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, è necessario eseguire controlli e irrogare sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi stessi. Occorre pertanto conferire alla Commissione la competenza a legiferare in materia e, in particolare, a disciplinare la ripetizione dell'indebito e gli obblighi di relazione e rendicontazione degli Stati membri.

    Emendamento 23

    ARTICOLO 1, COMMA 1

    Il presente regolamento reca norme specifiche applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

    Il presente regolamento reca norme specifiche applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 nonché ai prodotti importanti introdotti dai nuovi Stati membri .

    Emendamento 24

    ARTICOLO 1, COMMA 2

    Tuttavia, i titoli III e IV del presente regolamento si applicano esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

    soppresso

    Emendamento 25

    ARTICOLO 1, COMMA 3

    L'articolo 39 si applica alle patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701.

    soppresso

    Emendamento 26

    ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

    1. La Commissione può stabilire norme di commercializzazione per uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

    1. La Commissione può stabilire norme di commercializzazione per uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96. A tal fine si tiene conto delle norme CEE/ONU raccomandate dal gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli, istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Fino al momento dell'adozione di nuove norme continuano ad applicarsi le disposizioni definite ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.

    Emendamento 27

    ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA B

    b)

    possono riguardare segnatamente la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l'immissione in commercio e l'etichettatura.

    b)

    riguardano segnatamente la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l'immissione in commercio , l'origine e l'etichettatura , compresa l'etichettatura di origine, obbligatoria dei prodotti ortofrutticoli freschi utilizzati nei prodotti ortofrutticoli trasformati, nonché le modalità di produzione.

    Emendamento 28

    ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, COMMA 1

    3. Salvo disposizione contraria della Commissione, conforme ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti che formano oggetto di norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità soltanto in ottemperanza a tali norme.

    3. Salvo disposizione contraria della Commissione, conforme ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti che formano oggetto di norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità soltanto in ottemperanza a tali norme. Il detentore dei prodotti per i quali sono state adottate delle norme può esporre tali prodotti in vista della vendita, metterli in vendita, venderli, consegnarli o commercializzarli in qualsiasi altro modo all'interno dell'Unione europea solo se sono conformi a tali norme. Egli è responsabile del rispetto della conformità a tali norme.

    Emendamento 30

    ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 TER (nuovo)

     

    3 ter. Nella fase della vendita al dettaglio, per garantire una buona informazione del consumatore, i prodotti devono portare le indicazioni previste dalle norme. Queste indicazioni riguardano come minimo:

    a)

    la varietà o il tipo di varietà,

    b)

    l'origine del prodotto,

    c)

    la categoria.

    Emendamento 31

    ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 QUATER (nuovo)

     

    3 quater. Fino all'adozione di nuove disposizioni per la messa in opera dei controlli, le disposizioni per il controllo di conformità alle norme, previste nel regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (4) restano in applicazione.

    Emendamento 32

    ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

    a)

    è costituita per iniziativa di agricoltori secondo la definizione dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 ;

    a)

    è costituita per iniziativa di agricoltori secondo la definizione dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento ;

    Emendamento 33

    ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA B, PUNTO III)

    iii)

    ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

    iii)

    ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

    Emendamento 34

    ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA B, PUNTO IV BIS) (nuovo)

     

    iv bis) promuovere le produzioni di qualità certificata.

    Emendamento 35

    ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, COMMA 1, LETTERA A)

    a)

    applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

    a)

    applicare, in materia di conoscenza e notificazione della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

    Emendamento 36

    ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, COMMA 1, LETTERA E)

    e)

    versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 7.

    soppresso

    Emendamento 37

    ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, COMMA 2, LETTERA C)

    c)

    commercializzare tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di cui fanno parte, con il consenso di quest'ultima, i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano a priori nelle attività commerciali della loro organizzazione.

    c)

    commercializzare , autonomamente o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di cui fanno parte, con il consenso di quest'ultima, i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano a priori nelle attività commerciali della loro organizzazione.

    Emendamento 38

    ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

     

    2 bis. Ai fini del presente regolamento, per «Associazione di organizzazioni di produttori» s'intende qualsiasi persona giuridica costituita da due o più organizzazioni di produttori riconosciute, che abbia in particolare lo scopo di:

    a)

    sostituirsi ai propri aderenti nella gestione del fondo di esercizio, di cui all'articolo 7, nonché nell'elaborazione, presentazione e attuazione dei programmi operativi, di cui all'articolo 8;

    b)

    gestire le crisi di mercato;

    c)

    realizzare altre attività delegate dagli aderenti ai sensi dell'articolo 5.

    Emendamento 39

    ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

    1. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori ai sensi del presente regolamento le associazioni di produttori che ne facciano richiesta, a condizione che:

    1. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori ai sensi del presente regolamento le associazioni di produttori che ne facciano richiesta, a condizione che:

    a)

    rispondano ai requisiti enunciati all'articolo 3 e a tal fine comprovino, tra l'altro , di avere un numero minimo di aderenti e un volume minimo di produzione commercializzabile, fissato dallo Stato membro;

    a)

    rispondano ai requisiti enunciati all'articolo 3 e a tal fine comprovino, tra le altre giustificazioni , di avere un numero minimo di aderenti e un volume minimo di produzione commercializzabile, fissato dallo Stato membro;

    b)

    offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza della loro attività, nonché la concentrazione dell'offerta;

    b)

    offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza della loro attività, nonché la concentrazione dell'offerta;

    c)

    consentano effettivamente ai loro aderenti di usufruire dell' assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;

    c)

    forniscano ai loro aderenti l' assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;

    d)

    mettano effettivamente a disposizione dei loro aderenti i mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti e garantiscano una corretta gestione commerciale e finanziaria delle loro attività.

    d)

    dispongano dei mezzi tecnici e umani necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti e garantiscano una corretta gestione commerciale e finanziaria delle loro attività.

    Emendamento 40

    ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

    2. Gli Stati membri possono altresì riconoscere quali organizzazioni di produttori ai sensi del presente regolamento le organizzazioni di produttori che non rispondono al requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), ma che:

    2. Le organizzazioni di produttori riconosciute, a norma del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data del 31 dicembre 2007, usufruiscono di un periodo transitorio di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, purché continuino a soddisfare i requisiti dei pertinenti articoli del regolamento (CE) n. 2200/96. Le associazioni prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, mantengono il prericonoscimento fino all'esaurimento del periodo di realizzazione del piano di riconoscimento.

    a) esistevano prima del 21 novembre 1996;

     

    b)

    sono state riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio17 anteriormente al 1° gennaio 1997.

     

    Alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del primo comma del presente paragrafo si applicano gli altri requisiti enunciati all'articolo 3, eccetto eventualmente quello di cui al paragrafo 1, lettera c), di detto articolo, nonché al paragrafo 1 del presente articolo.

     

    Emendamento 41

    ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

     

    3 bis. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute.

    Emendamento 42

    ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

    1. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a delegare le loro competenze ad un'associazione di organizzazioni di produttori di cui siano socie, purché, a giudizio dello Stato membro, l'associazione sia capace di esercitare efficacemente tali competenze.

    1. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a delegare tutte o parte delle loro competenze ad un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute di cui siano socie , o a organizzazioni sussidiarie secondo condizioni da stabilire, purché, a giudizio dello Stato membro, l'associazione sia capace di esercitare efficacemente tali competenze.

    Emendamento 43

    ARTICOLO 6, TITOLO

    Nuovi Stati membri

    Nuovi Stati membri , regioni remote ed insulari

    Emendamento 131

    ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, COMMA 1

    1. Le organizzazioni di produttori degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o successivamente possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 4 per il riconoscimento.

    1. Le organizzazioni di produttori degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o successivamente nonché quelle delle regioni periferiche e insulari possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 4 per il riconoscimento.

    Emendamento 45

    ARTICOLO 6 BIS (nuovo)

     

    Articolo 6 bis

    Finanziamento dei piani di riconoscimento

    1. Gli aiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) sono concessi sotto forma di aiuti forfettari.

    2. L'importo degli aiuti è determinato, per ciascuna organizzazione di produttori, in base al valore della rispettiva produzione annua commercializzata e:

    a)

    per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 10 %, al 10 %, all'8 %, al 6% e al 4% del valore della produzione commercializzata limitatamente al valore di 2 000 000 EUR,

    b)

    per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 5%, al 5 %, al 4%, al 3% e al 3% del valore della produzione commercializzata che superi 2 000 000 EUR.

    3. La Commissione fissa nelle sue modalità di applicazione i massimali degli aiuti per organizzazione di produttori e le forme di pagamento.

    Emendamento 46

    ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

    a)

    con contributi finanziari degli aderenti o dell'organizzazione stessa;

    a)

    con contributi finanziari degli aderenti o dell'organizzazione stessa. In quest'ultimo caso, la provenienza delle risorse fornite dall'organizzazione di produttori può essere determinata dagli Stati membri ;

    Emendamento 48

    ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA B) BIS (nuova)

     

    b bis) promozione di misure di tutela del consumatore,

    Emendamento 49

    ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA E BIS) (nuova)

     

    e bis)

    promozione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;

    Emendamento 50

    ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA E TER) (nuova)

     

    e ter)

    migliore adattamento dell'offerta alla domanda con l'avvio, se necessario, di programmi di ristrutturazione;

    Emendamento 51

    ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA F)

    f) gestione delle crisi.

    soppresso

    Emendamento 52

    ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA F BIS) (nuova)

     

    f bis)

    adozione di misure destinate alla trasformazione delle produzioni per la loro utilizzazione come biocarburanti.

    Emendamento 53

    ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA F TER) (nuova)

     

    f ter) formazione;

    Emendamento 54

    ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA F QUATER) (nuova)

     

    f quater) assicurazione del raccolto.

    Emendamento 55

    ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, COMMA 2

    La gestione delle crisi consiste nell'evitare e nell'affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli. In questo contesto, la gestione delle crisi comprende:

    a)

    ritiro dal mercato;

    b)

    raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;

    c)

    promozione e comunicazione;

    d)

    iniziative di formazione;

    e)

    assicurazione del raccolto;

    f)

    sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento.

    soppresso

    Emendamento 126

    ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, COMMA 1

    2. I programmi operativi comprendono azioni intese a promuovere il ricorso, da parte dei produttori aderenti, a tecniche rispettose dell'ambiente, sia in materia di pratiche colturali, sia per la gestione dei rifiuti.

    2. I programmi operativi comprendono azioni intese a promuovere il ricorso, da parte dei produttori aderenti, a tecniche rispettose dell'ambiente, utilizzando la legislazione comunitaria come punto di riferimento, sia in materia di pratiche colturali, sia per la gestione dei rifiuti.

    Emendamento 56

    ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3

    3. Gli investimenti che accrescono la pressione ambientale saranno autorizzati soltanto qualora siano state predisposte idonee difese per proteggere l'ambiente da tali pressioni.

    soppresso

    Emendamento 57

    ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4

    4. I programmi operativi comprendono azioni intese a promuovere il consumo di ortofrutticoli tra i giovani consumatori a livello locale, regionale o nazionale.

    4. I programmi operativi possono comprendere, a titolo volontario, azioni intese a promuovere il consumo di ortofrutticoli soprattutto tra i giovani consumatori a livello locale, regionale o nazionale , segnatamente mediante azioni specifiche volte a favorire il consumo quotidiano di tali prodotti all'interno degli istituti scolastici .

    Emendamento 58

    ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

     

    4 bis. Gli Stati membri possono stabilire, nel quadro delle strategie nazionali di cui all'articolo 11, una lista negativa delle azioni ammissibili a titolo dei fondi operativi delle organizzazioni di produttori di una regione o di una zona di produzione determinata, in funzione delle condizioni strutturali specifiche della stessa.

    Emendamento 59

    ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, COMMA 1

    L'aiuto finanziario comunitario è pari all'importo dei contributi finanziari effettivamente versati dai produttori aderenti, nel limite del 50 % della spesa effettivamente sostenuta.

    1. L'aiuto finanziario comunitario è pari all'importo dei contributi finanziari effettivamente versati dai produttori aderenti, nel limite del 50 % della spesa effettivamente sostenuta per i programmi operativi e secondo le modalità definite all'articolo 12 bis, paragrafo 2, per il fondo di sicurezza.

    Emendamento 60

    ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, COMMA 2

    L'aiuto finanziario comunitario è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

    L'aiuto finanziario comunitario è limitato al 6% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

    Emendamento 61

    ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, COMMA 2 BIS (nuovo)

     

    Gli aiuti finanziari della Comunità possono provenire, a titolo complementare, da una parte della riserva nazionale prevista dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino ad un limite massimo dello 0,5% degli importi di riferimento assegnati a ciascuno Stato membro, incluso il fondo di sicurezza di cui all'articolo 12 bis del presente regolamento. Gli Stati membri informano la Commissione del loro interesse per questa opzione di finanziamento facoltativa e tengono conto di quest'ultima nella definizione delle loro strategie nazionali di cui all'articolo 11.

    Emendamento 62

    ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, COMMA 2 TER (nuovo)

     

    Tuttavia, la limitazione dell'aiuto finanziario non si applica nei casi di aumento della percentuale al 60% della spesa sostenuta nei casi previsti al successivo paragrafo 2.

    Emendamento 63

    ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA A)

    a)

    è presentato da più organizzazioni di produttori della Comunità che partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali;

    a)

    è presentato da più organizzazioni di produttori della Comunità che partecipano ad azioni comuni o, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;

    Emendamento 64

    ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA C)

    c)

    riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio

    c)

    comprende azioni per il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, o le azioni a favore della produzione integrata di ortofrutticoli, in base alle norme vigenti negli Stati membri che abbiano regolamentato questo tipo di produzione, fino a quando non esisteranno norme specifiche di carattere comunitario ;

    Emendamento 65

    ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA F)

    f)

    è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola;

    f)

    è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro o di regioni degli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola o da un'organizzazione di produttori che opera in una regione in cui meno del 20% della produzione ortofrutticola è commercializzata dalle organizzazioni di produttori, o da un'organizzazione di produttori riconosciuta prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il cui valore della produzione commercializzata proviene per oltre il 50% dall'aiuto per i prodotti trasformati di cui ai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96.

    Emendamento 66

    ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA G BIS) (nuova)

     

    g bis)

    è presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta per un prodotto che registra un basso indice di associazionismo;

    Emendamento 67

    ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA G TER) (nuova)

     

    g ter)

    è presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta per un prodotto che riveste una grande importanza economica o ecologica, locale o regionale, e che è soggetto a difficoltà prolungate sul mercato comunitario, dovute in particolare alla concorrenza internazionale;

    Emendamento 68

    ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA G QUATER) (nuova)

     

    g quater)

    è presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute.

    Emendamento 69

    ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, COMMA 1 BIS) (nuovo)

     

    Alla parte di aiuto finanziario comunitario superiore al limite di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica il limite di cui al secondo comma del medesimo paragrafo.

    Emendamento 70

    ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3

    3. La percentuale di cui al paragrafo 1, primo comma, è portata al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in quantità non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, semprechè i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

    a)

    distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

    b)

    distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati dalle collettività di cui trattasi.

    soppresso

    Emendamento 71

    ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

    1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di capitolati d'oneri relativi alle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma. Detta disciplina prescrive, in particolare, che a tali misure deve essere destinato almeno il 20% della spesa totale del programma operativo.

    1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di capitolati d'oneri relativi alle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma.

    Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può chiederne la modifica entro tre mesi qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 174 del trattato e dal quinto programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile. Anche i singoli investimenti sostenuti dai programmi operativi devono essere compatibili con i suddetti obiettivi.

     

    Emendamento 72

    ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, ALINEA

    2. Gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia dovrebbe comprendere i seguenti elementi:

    2. Gli Stati membri elaborano, sulla base degli orientamenti formulati dalla Commissione ai fini della predisposizione e della valutazione dei programmi, una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia dovrebbe comprendere i seguenti elementi:

    Emendamento 73

    ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, LETTERA C)

    c) valutazione dei programmi operativi;

    c) seguito e valutazione dei programmi operativi;

    Emendamento 74

    ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, LETTERA D BIS) (nuova)

     

    d bis)

    azioni intese a garantire che non si verifichi un doppio finanziamento, attraverso i programmi di sviluppo rurale o il quadro nazionale e i programmi operativi;

    Emendamento 75

    ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, LETTERA D TER) (nuova)

     

    d ter)

    a titolo facoltativo, liste negative di azioni ammissibili nell'ambito dei programmi operativi per regioni o zone di produzione determinate, in caso di ricorso al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 bis.

    Emendamento 76

    ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, COMMA 2

    Nella strategia dovrebbe essere incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

    soppresso

    Emendamento 77

    ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, COMMA 2 BIS (nuovo)

     

    2 bis. Gli Stati membri comunicano i progetti di strategia nazionale alla Commissione, la quale provvede alla loro pubblicazione nei modi che essa giudica opportuni.

    Emendamento 78

    ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

     

    3 bis. È compatibile il sostegno proveniente dai due fondi agricoli comunitari FEASR e FEAGA, ed eventualmente anche FESR, a condizione che gli Stati membri garantiscano la realizzazione dei controlli necessari per assicurare che non si verifichi un doppio finanziamento delle azioni.

    Emendamento 79

    ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3 TER (nuovo)

     

    3 ter. I programmi operativi elaborati fino al 2007 e già approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 restano validi fino al loro esaurimento, salva diversa decisione dell'organizzazione di produttori.

    Emendamento 80

    CAPO II BIS (nuovo) e ARTICOLI 12 BIS e 12 TER (nuovi)

     

    Capo II bis

    Fondo di sicurezza

    Articolo 12 bis

    Definizione di «crisi grave»

    Il concetto di «crisi grave» è definito da ciascuno Stato membro per ciascun prodotto, in funzione della differenza tra il valore di mercato dello stesso e il valore medio registrato in un precedente periodo di riferimento. Si tiene conto del livello differenziale di prezzo che potrebbe pregiudicare gravemente l'insieme dei produttori.

    Articolo 12 ter

    Modalità di funzionamento del fondo di sicurezza

    1. Gli Stati membri inseriscono nelle loro rispettive strategie nazionali la creazione di un fondo di sicurezza inteso a consentire al settore di far fronte a crisi gravi, in base alle seguenti modalità:

    a)

    la dichiarazione di crisi grave è effettuata dagli Stati membri e/o dalle regioni ed è definita per ciascun prodotto la cui integrazione nel fondo sia auspicabile nel quadro delle loro strategie nazionali. In tale contesto, le organizzazioni di produttori, in coordinamento con lo Stato membro e/o le regioni possono scegliere la totalità o una parte delle azioni seguenti:

    i ritiri dal mercato,

    la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti orto frutticoli,

    la promozione e la comunicazione,

    le iniziative di formazione,

    l'assicurazione del mercato o dei redditi,

    il sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento, nonché i contributi dei membri dell'organizzazione di produttori ai suddetti fondi,

    gli aiuti alla trasformazione per i prodotti a doppia finalità;

    b)

    le azioni da intraprendere in caso di crisi grave interessano tutti i produttori di una o più zone economiche riconosciute dalla Commissione nel capo III del presente titolo, i quali contribuiscono a finanziare le spese corrispondenti alla loro partecipazione al fondo così come le spese di gestione;

    c)

    il contributo comunitario al Fondo è pari a due terzi e il terzo restante è a carico delle organizzazioni di produttori delle zone colpite dalla crisi;

    d)

    in caso di dichiarazione di crisi grave, durante il periodo stabilito, i produttori non aderenti delle zone colpite contribuiscono al finanziamento del fondo completando la parte dei produttori aderenti, spese di gestione incluse;

    e)

    qualora nel periodo stabilito non vengano dichiarate crisi gravi, i corrispondenti importi del fondo possono essere riassegnati ad azioni di promozione generica, ovvero rimanere nel Fondo per campagne successive.

     

    2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alla creazione del fondo di sicurezza e allo stato delle condizioni specifiche richieste per ciascun prodotto. La Commissione convalida ufficialmente la creazione e il funzionamento del Fondo.

    3. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, lettera c), il contributo comunitario al fondo di sicurezza può disporre di una parte della riserva nazionale prevista all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 fino ad un limite massimo complessivo dello 0,5% degli importi di riferimento assegnati a ciascuno Stato, in base a quanto stabilito all'articolo 9 del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il loro interesse per questa opzione di finanziamento facoltativa e tengono conto di quest'ultima nella definizione delle loro strategie nazionali di cui all'articolo 11.

    Emendamento 81

    ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, COMMA 1

    1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta di questa organizzazione, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti nella circoscrizione e non aderenti all'organizzazione in questione:

    1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta di questa organizzazione, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti nella circoscrizione e non aderenti all'organizzazione in questione:

    a)

    le regole di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a);

    a)

    le regole di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a);

    b)

    le regole adottate dall'organizzazione di produttori in materia di ritiro .

    b)

    le regole adottate dall'organizzazione di produttori in materia di prevenzione e gestione delle crisi.

    Emendamento 82

    ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, COMMA 2

    Il primo comma si applica a condizione che queste regole:

    Il primo comma si applica a condizione che queste regole:

    a)

    siano applicate da almeno una campagna di commercializzazione,

     

    b) figurino nell'elenco tassativo di cui all'allegato I,

    a) figurino nell'elenco tassativo di cui all'allegato I,

    c)

    siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione.

    b)

    siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione.

    Emendamento 83

    ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3

    3. Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50 % dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60 % della produzione di tale circoscrizione.

    3. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50 % dei produttori, o dei produttori aderenti all'organizzazione di produttori, in caso di associazione di organizzazione di produttori , della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60 % della produzione di tale circoscrizione.

    Emendamento 84

    ARTICOLO 13, PARAGRAFO 5

    5. Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CE) n. 2092/91, salvo qualora tale estensione sia approvata da almeno il 50 % dei produttori in questione della circoscrizione economica in cui opera l'organizzazione di produttori e quest'ultima totalizzi almeno il 60 % della produzione biologica di detta circoscrizione.

    5. Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91, salvo qualora tale estensione sia approvata da almeno il 50 % dei produttori in questione della circoscrizione economica in cui opera l'organizzazione di produttori , o un'associazione di organizzazioni di produttori e quest'ultima totalizzi almeno il 60 % della produzione biologica di detta circoscrizione.

    Emendamento 86

    ARTICOLO 16, LETTERA A)

    a)

    è composta di rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione o il commercio o la trasformazione dei prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 ;

    a)

    è composta di rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e/o il commercio e/o la trasformazione dei prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento ;

    Emendamento 88

    ARTICOLO 19, PARAGRAFO 3, LETTERA A), PUNTO VII)

    vii)

    azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni d'origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

    vii)

    azioni di tutela dell'agricoltura biologica e integrata, nonché delle denominazioni d'origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

    Emendamento 89

    ARTICOLO 19, PARAGRAFO 3, LETTERA B)

    b)

    devono essere applicate da almeno una campagna di commercializzazione;

    b)

    devono essere applicate da almeno una campagna di commercializzazione , tranne nei casi di prevenzione e di gestione delle crisi ;

    Emendamento 90

    ARTICOLO 30, PARAGRAFO 2

    2. Se il prezzo di entrata dichiarato della partita in questione è superiore al valore all'importazione forfettario , maggiorato di un margine stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 ma non superiore al 10% del valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari al dazio all'importazione determinato in base al valore all'importazione forfettario.

    2. Se il valore all'importazione forfettario è inferiore al prezzo di entrata della tariffa doganale comune, l'importazione è soggetta al pagamento del dazio all'importazione supplementare previsto dalla tariffa doganale comune per i prodotti inclusi nel regime dei prezzi di entrata .

    Emendamento 91

    ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3

    3. Se il prezzo di entrata della partita in questione non è dichiarato al momento dello sdoganamento, l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipende dal valore all'importazione forfettario o dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, con modalità da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

    soppresso

    Emendamento 92

    ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2

    2. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

    soppresso

    Emendamento 93

    ARTICOLO 35

    Sospensione del regime di perfezionamento attivo

    Soppressione del regime di perfezionamento attivo

    Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, il ricorso al regime di perfezionamento attivo può essere totalmente o parzialmente vietato per i prodotti contemplati dal presente regolamento , secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

    Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, il ricorso al regime di perfezionamento attivo è, su richiesta dello Stato membro interessato, vietato per i prodotti contemplati dal presente regolamento.

    Emendamento 95

    ARTICOLO 37

    Sospensione del regime di perfezionamento passivo

    Soppressione del regime di perfezionamento passivo

    Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, il ricorso al regime di perfezionamento passivo può essere totalmente o parzialmente vietato per i prodotti contemplati dal presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 .

    Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, il ricorso al regime di perfezionamento passivo è vietato per i prodotti contemplati dal presente regolamento.

    Emendamento 97

    ARTICOLO 38, COMMA 2, LETTERA A), PUNTO I)

    i) le norme di commercializzazione di cui all'articolo 2;

    i) le norme di commercializzazione di cui all'articolo 2 e l'elenco dei prodotti disciplinati da tali norme;

    Emendamento 98

    ARTICOLO 38, COMMA 2, LETTERA A), PUNTO III)

    iii) le deroghe alle norme di commercializzazione;

    iii)

    le deroghe e le esenzioni concernenti la conformità alle norme di commercializzazione;

    Emendamento 99

    ARTICOLO 38, COMMA 2, LETTERA A), PUNTO IV)

    iv) le indicazioni richieste dalle norme di commercializzazione;

    iv)

    le regole di presentazione, di commercializzazione e di etichettatura richieste dalle norme di commercializzazione;

    Emendamento 100

    ARTICOLO 38, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO II)

    ii)

    il tasso e le modalità di cofinanziamento delle misure di cui all'articolo 6 e all'articolo 10, paragrafo 1;

    ii)

    il tasso e le modalità di cofinanziamento delle misure di cui agli articoli 6 e 6 bis e all'articolo 10, paragrafo 1 . Per quanto riguarda gli aiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), il loro livello non è inferiore al 10%, 10%, 8%, 6% e 4% dei costi di avviamento e dei costi operativi del gruppo di produttori per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno rispettivamente ;

    Emendamento 101

    ARTICOLO 38, COMMA 2, LETTERA B), PUNTI II BIS), II TER) e II QUATER) (nuovi)

     

    ii bis)

    il quadro generale comunitario per la promozione della produzione integrata;

     

    ii ter)

    il quadro generale per la creazione e il funzionamento del fondo di sicurezza di cui all'articolo 12 bis;

     

    ii quater)

    il quadro generale di finanziamento a carico della riserva nazionale di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    Emendamento 102

    ARTICOLO 38, COMMA 2, LETTERA B), PUNTI II QUINQUIES), II SEXIES) E II SEPTIES) (nuovi)

     

    ii quinquies)

    le regole per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini della costituzione del fondo di esercizio di cui all'articolo 7, con riferimento anche all'abrogazione dei regimi di aiuti previsti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e n. 2202/96;

     

    ii sexies)

    le norme dirette ad assicurare la transizione in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni;

     

    ii septies)

    le norme dirette ad assicurare la transizione nel caso dei contratti pluriennali stipulati nell'ambito del regime di aiuto agli agrumi di cui al regolamento (CE) n. 2202/96;

    Emendamento 103

    ARTICOLO 38, COMMA 2, PUNTI I BIS), I TER) e I QUATER) (nuovi)

     

    i bis)

    le modalità di funzionamento di un osservatorio dei prezzi a livello comunitario, che fornisca un'informazione puntuale e oggettiva sull'evoluzione dei mercati e consenta alla Commissione e alle organizzazioni di produttori di affrontare in tempo utile le eventuali crisi dei prezzi;

     

    i ter)

    la presentazione, entro e non oltre il 1° gennaio 2009, di una relazione sull'istituzione eventuale di un'autorità europea incaricata di vigilare sulla trasparenza delle transazioni commerciali nel settore ortofrutticolo comunitario e sul rigoroso rispetto delle regole di concorrenza da parte degli operatori in posizione dominante;

     

    i quater)

    misure volte a rafforzare le azioni di informazione e promozione a favore dei prodotti ortofrutticoli nei paesi terzi, nel quadro del regolamento (CE) n. 2702/1999.

    Emendamento 104

    ARTICOLO 39

    Articolo 39

    Aiuti di Stato

    Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio delle patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701.

    soppresso

    Emendamento 105

    ARTICOLO 40, PUNTO 1 BIS (nuovo)

    Articolo 1, paragrafo 2, (regolamento (CE) n. 2200/96)

     

    1 bis)

    All'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte alla tabella i seguenti prodotti :

    NC 0701 Patate fresche o refrigerate

    NC 089 10 20 Zafferano

    NC 0810 00 e 0811 10 Fragole

    NC 0810 20 10 e 0811 20 31 Lamponi

    NC 0810 90 50 Ribes

    NC 0811 20 39 Uva spina

    NC 0809 20 Amarene

    NC 0812 10 00 Ciliegie dolci

    NC 0813 20 00 Prugne secche

    NC Peperone da paprika

    Emendamento 106

    ARTICOLO 41, PUNTO -1 (nuovo)

    Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2826/2000)

     

    -1)

    L'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

    2.     Nel definire la strategia di cui al paragrafo 1, la Commissione può consultare il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» del comitato consultivo «Qualità e sanità» della produzione agricola e stabilisce una stretta cooperazione interna tra i diversi servizi competenti, con la partecipazione attiva dei servizi responsabili della sanità pubblica, in vista dell'elaborazione della strategia di cui sopra .

    Emendamento 107

    ARTICOLO 42, PUNTO 1

    Articolo 5, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 2826/2000)

    «Per quanto riguarda la promozione degli ortofrutticoli freschi, il principale gruppo bersaglio è costituito dai minori di 18 anni.»

    «Per quanto riguarda la promozione degli ortofrutticoli freschi, si procede ad una segmentazione dei gruppi obiettivo e i principali destinatari sono i ceti sociali a basso reddito — nell'ambito dei quali si possono attualmente rilevare gli indici più bassi di consumo — e, segnatamente, i minori di 18 anni , al fine di consolidare nuove abitudini alimentari .».

    Emendamento 108

    ARTICOLO 42, PUNTO 3 BIS (nuovo)

    Articolo 42, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

     

    3 bis)

    All'articolo 42 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5 bis.     Gli Stati membri possono utilizzare una parte della riserva nazionale per finanziare i programmi operativi e, ove opportuno, il fondo di sicurezza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 bis del regolamento (CE) n. XXX/2007 del Consiglio del XX recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti. Questa parte della riserva, che in nessun caso supera il limite massimo complessivo dello 0,5% della percentuale di cui al paragrafo 1, viene attribuita secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e di evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. La Commissione definisce le condizioni specifiche di questa utilizzazione».

    Emendamento 109

    ARTICOLO 43, PUNTO 5, LETTERA D BIS) (nuova)

    Articolo 44, paragrafo 2, comma 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

     

    d bis) le superfici adibite alla coltivazione di funghi;

    Emendamento 110

    ARTICOLO 43, PUNTO 5, LETTERA D TER) (nuova)

    Articolo 44, paragrafo 2, comma 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

     

    d ter) le superficie adibite a vivai arboricoli;

    Emendamento 111

    ARTICOLO 43, PUNTO 6

    Articolo 51 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

    Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola, ad eccezione delle colture permanenti. Tuttavia, gli agricoltori possono utilizzare le parcelle per le seguenti colture permanenti:

    Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola, ad eccezione delle colture permanenti e della produzione dei prodotti cui si fa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, modificato dal regolamento (CE) n. XXX/2007 recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti, nonché delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patata. Tuttavia, gli agricoltori possono utilizzare le parcelle per le seguenti colture permanenti:

    a) luppolo,

    a) luppolo,

    b) oliveti,

    b) oliveti,

    c) banane ,

    c) banane.

    d) colture permanenti di ortofrutticoli.

     

     

    In conformità dell'articolo 60, paragrafo 8, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle conseguenze strutturali e di mercato del regime di pagamento unico con applicazione regionale in cui già è consentita l'utilizzazione di terre per gli ortofrutticoli. Nella relazione, si valutano, in modo specifico, i potenziali effetti dell'autorizzazione alla conversione generalizzata delle parcelle destinate agli ortofrutticoli in superfici ammissibili nel quadro del regime di pagamento unico, segnatamente sulle regioni e zone di produzione specializzate in questo tipo di produzioni.

    Emendamento 112

    ARTICOLO 43, PUNTO 6 BIS (nuovo)

    Articolo 59, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

     

    6 bis)

    All'articolo 59, è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4 bis.     Nel settore degli ortofrutticoli, gli Stati membri hanno la possibilità, durante il periodo transitorio che si concluderà nel 2010-2011, di determinare, consultandosi con le organizzazioni professionali, oltre all'applicazione della condizionalità, un volume di produzione obbligatoria per uno o più tipi di ortofrutticoli destinati alla trasformazione che siano stati inseriti nel disaccoppiamento totale».

    Emendamento 113

    ARTICOLO 43, PUNTO 8 BIS (nuovo)

    Articolo 71, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

     

    8 bis)

    All'articolo 71, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1.     Qualora le specifiche condizioni agricole lo giustifichino, uno Stato membro può decidere, entro il 1o agosto 2004, di applicare il regime di pagamento unico dopo un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2005 o il 31 dicembre 2006. Ai fini del regolamento (CE) n. xxxx/2007, questo periodo transitorio termina il 31 dicembre 2013 e uno Stato membro può decidere, entro e non oltre il 1° agosto 2008, di applicare i nuovi pagamenti.».

    Emendamento 114

    ARTICOLO 43, PUNTO 10 BIS (nuovo)

    Titolo IV, Capo [X1] (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

     

    10 bis)

    Al titolo IV è aggiunto il seguente capo:

    CAPO [X1]

    AIUTO PER I POMODORI TRASFORMATI

    Articolo [x1]

    Campo di applicazione

    1. Per le campagne 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 può essere trattenuto fino al 50% della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente ai pagamenti per il pomodoro destinato alla trasformazione, per concedere un aiuto a superficie alle organizzazioni di produttori riconosciute, i cui aderenti coltivano pomodoro da industria ex NC 0702 destinato alla trasformazione.

    2. In tal caso, lo Stato membro decide, entro il 1o settembre 2007, se applicare il disposto del presente capitolo e fissa il livello della trattenuta.

    Articolo [x2]

    Importi

    Lo Stato membro stabilisce un importo unitario dell'aiuto per ettaro di superficie.

    Articolo [x3]

    Condizioni di ammissibilità

    1. L'aiuto è concesso alle organizzazioni di produttori riconosciute di cui all'articolo?x1?, che lo riversano agli agricoltori aderenti alla stessa organizzazione, in base agli ettari di superficie ammissibile coltivata a pomodoro da destinare alla trasformazione.

    2. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto, la superficie deve essere interamente coltivata secondo le normali pratiche agronomiche in uso nella zona, e la coltura deve essere mantenuta in campo sino alla fase di maturazione dei frutti.

     

    Tuttavia, se il pomodoro non ha raggiunto la fase di maturazione a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute come tali dallo Stato membro, le superfici investite a pomodoro rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

    Emendamento 132

    ARTICOLO 43, PARAGRAFO 10 TER (nuovo)

    Titolo IV, Capo 4 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

     

    10 ter)

    Al titolo IV (Altri regimi di sostegno), è aggiunto il seguente capitolo 4 bis:

    CAPITOLO 4 bis

    PAGAMENTI PER SUPERFICIE PER LA FRUTTA TENERA E LE CILIEGIE ASPRE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE

    Articolo 87 bis

    Sostegno comunitario

    1. E' concesso agli agricoltori che producono frutta tenera e ciliegie aspre un sostegno comunitario, alle condizioni stabilite dal presente capitolo.

    La frutta tenera comprende:

    fragole di cui ai codici NC 0810 00 e 0811 10,

    lamponi di cui ai codici NC 0810 20 10 e 0811 20 31,

    ribes nero e uva spina di cui ai codici NC 0810 90 50 e 0811 20 39,

    ciliegie aspre di cui al codice NC 0809 20.

    2. Gli Stati membri possono differenziare il sostegno in funzione dei prodotti ovvero tramite aumento o decremento delle superfici nazionali garantite (di seguito «SNG») stabilite all'articolo 87 ter, paragrafo 3. Tuttavia, in ciascuno Stato membro, l'importo totale del sostegno concesso in una determinata campagna non può essere superiore al massimale di cui all'articolo 87 ter, paragrafo 1.

    Articolo 87 ter

    Superfici

    1. Uno Stato membro può concedere il sostegno comunitario entro un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della propria SNG fissata al paragrafo 3 per l'importo medio di 230 EUR/ha.

     

    2. La superficie massima garantita è fissata 130 000 ha.

    3. La Commissione divide la superficie massima garantita in SNG in conformità con la produzione tradizionale dichiarata in passato.

    4. I pagamenti sono concessi sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti dagli Stati membri.

    5. Gli Stati membri possono suddividere le proprie SNG in sottosuperfici, in conformità con criteri obiettivi soprattutto a livello regionale o in relazione alla produzione.

    Articolo 87 quater

    Superamento delle sottosuperfici

    Qualora uno Stato membro suddivida le proprie SNG insottosuperfici e siano superate una o più sottosuperfici, la superficie per agricoltore per cui è richiesto il sostegno comunitario viene ridotta proporzionalmente in detta campagna per gli agricoltori delle sottosuperfici qualora siano stati superati i loro limiti. Tale riduzione viene effettuata qualora, nello Stato membro interessato, le superfici nelle sottosuperfici che non hanno raggiunto i loro limiti siano state ridistribuite a sottosuperfici nelle quali tali limiti siano stati superati.

    Articolo 87 quinquies

    Condizioni di ammissibilità

    1. Il pagamento del sostegno comunitario è subordinato in particolare a un'estensione minima degli appezzamenti.

    2. Gli Stati membri possono subordinare la concessione del sostegno comunitario all'appartenenza degli agricoltori a un'organizzazione di produttori o a un gruppo di produttori precedentemente riconosciuti a titolo degli articoli 4 o 6 del regolamento (CE) n. xxxx/2007.

    3. Se si applica la disposizione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere che il pagamento degli aiuti di cui al paragrafo 1 venga effettuato per conto dei propri membri a un'organizzazione di produttori o a un gruppo di produttori precedentemente riconosciuti. L'importo del sostegno ricevuto dall'organizzazione di produttori o dal gruppo di produttori precedentemente riconosciuti viene erogato ai suoi membri. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare un'organizzazione di produttori o un gruppo di produttori precedentemente riconosciuti, come compensazione per i servizi forniti ai propri membri, di operare una detrazione sull'importo dell'aiuto comunitario fino a un massimo del 2%.

     

    Articolo 87 sexies

    Aiuto nazionale

    1. Gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali, oltre all'aiuto comunitario, fino a un massimo di 200 EUR/ha all'anno.

    2. L'aiuto nazionale può essere erogato solo per le superfici che ricevono aiuto comunitario.

    Articolo 87 septies

    Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano agli aiuti per la frutta tenera e le coltivazioni di ciliegie aspre nella Comunità al 1° gennaio 2007.

    Emendamento 118

    ARTICOLO 43, PUNTO 10 QUATER (nuovo)

    Titolo IV, Capo 10 nonies (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

     

    10 quater)

    Al titolo IV è inserito il capo seguente:

    Capo 10 nonies

    Aiuto alla superficie per l'aglio

    Articolo 110 septdecies

    1. Un aiuto comunitario alla superficie è concesso ai produttori tradizionali di aglio in base alle condizioni di cui al presente capo.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il volume di ettari coltivati nelle zone tradizionali al fine di determinare una superficie massima garantita, da suddividere tra gli Stati membri.

    3. La Commissione determina la superficie massima garantita, nonché le modalità di applicazione, secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96...

    Emendamento 117

    ARTICOLO 43, PUNTO 10 QUINQUIES (nuovo)

    Articolo 143 bis, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

     

    10 quinquies)

    All'articolo 143 è aggiunto il comma seguente:

    «Gli aiuti alla superficie a favore del pomodoro da trasformazione di cui al capo 10 octies e gli aiuti alla superficie a favore delle ciliegie e delle bacche di cui al capo 10 nonies saranno pagati integralmente a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. XXX/2007 secondo le condizioni definite da detti capitoli.».

    Emendamento 115

    ARTICOLO 43, PUNTO 10 SEXIES (nuovo)

    Articolo 143 ter ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

     

    10 sexies)

    È inserito l'articolo seguente:

    Articolo 143 ter ter

    Pagamento separato per i pomodori destinati alla trasformazione

    1. In deroga all'articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere di concedere agli agricoltori ammissibili a titolo di detto regime un pagamento separato per i pomodori destinati alla trasformazione. Tale pagamento viene concesso sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori quali:

    la quantità di pomodori destinati alla trasformazione contemplati dai contratti di fornitura,

    il numero di ettari piantati a pomodori destinati alla trasformazione e in relazione a un periodo rappresentativo di una o più campagne di commercializzazione a partire dal 2004/2005, da determinare ad opera dello Stato membro.

    2. Il pagamento separato per i pomodori destinati alla trasformazione viene concesso a titolo della dotazione finanziaria stanziata per tale aiuto.

    3. In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere, entro il 31 ottobre 2007 e sulla base di criteri oggettivi, di applicare un massimale inferiore a quello di cui al punto M bis dell'allegato VII in relazione al pagamento separato per i pomodori destinati alla trasformazione.

    4. Le risorse messe a disposizione ai fini della concessione del pagamento separato ai pomodori destinati alla trasformazione, in conformità con i paragrafi 1, 2 e 3, non sono incluse nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3. Se viene applicato il paragrafo 3 di detto articolo, la differenza tra il massimale di cui al punto M bis dell'allegato VII e quello effettivamente applicato è inclusa nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3.

    5. Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento separato per i pomodori destinati alla trasformazione.

    Emendamento 119

    ARTICOLO 45

    I regimi di aiuto istituiti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 ed aboliti dal presente regolamento continuano ad applicarsi a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione 2007/2008.

    Il regime di aiuto istituito dal regolamento (CE) n. 2201/96 ed abrogato dal presente regolamento continua ad applicarsi a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione 2007/2008. Il regime di aiuti istituito dal regolamento (CE) n. 2202/96 continua ad applicarsi nelle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010.

    Emendamento 120

    ALLEGATO I, PUNTO 4 BIS (nuovo)

     

    4 bis. Regole in materia di prevenzione e gestione delle crisi

    Emendamento 121

    ALLEGATO II, PUNTO 3 BIS (nuovo)

    Allegato VI (regolamento (CE) n. 1782/2003)

     

    3 bis)

    Nell'allegato VI è inserita la linea seguente:

    (Settore): Ortofrutticoli destinati alla trasformazione

    (Base giuridica) Relativi articoli dei regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96.

    (Note) Aiuto per ettaro alla superficie...

    Emendamento 122

    ALLEGATO II, PUNTO 4 BIS (nuovo)

    Allegato VII, punto M bis (nuova) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

     

    4 bis)

    All'allegato VII, è aggiunto il punto seguente:

    M bis. Pagamento separato destinato ai pomodori destinati alla trasformazione

    1. Gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o successivamente determinano un importo da includere nell'importo di riferimento di ogni agricoltore sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali:

    l'importo del sostegno di mercato ricevuto, direttamente o indirettamente, dall'agricoltore per quanto riguarda i pomodori destinati alla trasformazione,

    la superficie utilizzata per produrre pomodori destinati alla trasformazione,

    il quantitativo di pomodori destinati alla trasformazione,

    in relazione a un periodo rappresentativo di una o più campagne di commercializzazione a partire dalla campagna che è terminata nel 2004 fino alla campagna cheterminerà nel 2007.

     

    Gli Stati membri calcolano gli ettari applicabili di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del presente regolamento sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le superfici di cui al paragrafo 1, secondo trattino.

    2. Se gli importi stabilità in conformità con il paragrafo 1 superano i massimali stabiliti in appresso, espressi in migliaia di euro, per un determinato Stato membro, l'importo per ogni agricoltore viene ridotto in proporzione.

    (migliaia di EUR)

    Bulgaria

    5 394

    Repubblica ceca

    414

    Cipro

    274

    Malta

    932

    Ungheria

    4 512

    Romania

    1 738

    Polonia

    6 715

    Slovacchia

    1 018.

    Emendamento 123

    ALLEGATO II, PUNTO 5

    Allegato VIII, linea corrispondente a «Spagna» (regolamento (CE) n. 1782/2003)

    (migliaia di EUR)

    2008

    4 830,954

    2009

    4 838,536

    2010 e seguenti

    4 840,413

    (migliaia di EUR)

    2008

    4 868,312

    2009

    4 875,894

    2010 e seguenti

    4 877,771


    (1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    (2)   Sentenza del 7 settembre 2006 per la causa C-310/04, Spagna/Consiglio, Raccolta 2006, pag. I-07285.

    (3)   GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

    (4)   GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 408/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8).

    P6_TA(2007)0233

    Strategia e programmi regionali per il Mercosur e l'America latina

    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti di strategia regionali e i programmi indicativi regionali per il Mercosur e l'America latina

    Il Parlamento europeo,

    visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (1),

    visti i progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti di strategia regionali e i programmi indicativi regionali per il Mercosur e l'America latina (CMT-2007-0566 e CMT-2007-0859),

    visto il parere reso il 15 maggio 2007 dal comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento citato (in appresso «il comitato di gestione dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)»),

    visto l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

    visto l'articolo 81 del suo regolamento,

    A.

    considerando che il 15 maggio 2007 il comitato di gestione del DCI ha votato a favore dei progetti di documenti di strategia regionali e di programmi indicativi regionali per il Mercosur e l'America latina (CMT-2007-0566 e CMT-2007-0859),

    B.

    considerando che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE e all'articolo 1 dell'accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio (3), il Parlamento ha ricevuto i progetti relativi alle misure di esecuzione sottoposti al comitato di gestione del DCI, nonché i risultati delle votazioni,

    C.

    considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1905/2006 sancisce che «l'obiettivo primario e generale della cooperazione a titolo del [presente] regolamento è l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner nel contesto dello sviluppo sostenibile»,

    D.

    considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1905/2006 sancisce che «le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (4), sono concepite in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dall'OCSE/DAC [il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa]»,

    E.

    considerando che nel documento intitolato Reporting Directives for the Creditor Reporting System, concernente le direttive per la notifica alla base dati del sistema di notifica dei paesi creditori (DCD/DAC(2002)21), l'OCSE/DAC definisce l'APS come il flusso finanziario verso i paesi inclusi nella lista DAC dei beneficiari dell'APS, relativamente ai quali, tra l'altro, «ciascuna transazione viene gestita prefiggendosi principalmente la promozione dello sviluppo economico e del benessere dei paesi in via di sviluppo» (5),

    F.

    considerando che i paragrafi 3 e 8 dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1905/2006 stabiliscono, rispettivamente, che «in linea di principio, i documenti di strategia sono elaborati sulla base di un dialogo con il paese o la regione partner, coinvolgendo la società civile e le autorità regionali e locali» e che «in una fase precoce del processo di programmazione, la Commissione e gli Stati membri intraprendono consultazioni reciproche, e consultano inoltre altri donatori e attori dello sviluppo, ivi compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali, al fine di promuovere la complementarità delle rispettive attività di cooperazione»,

    America latina

    1.

    è dell'avviso che, nel suo progetto di documento di strategia regionale e di programma indicativo regionale (2007-2010) per l'America latina, la Commissione oltrepassi le competenze esecutive conferitele nell'atto di base scegliendo come sottosettore del settore prioritario 3 «il sostegno ai progetti di organizzazioni che lavorano per promuovere la comprensione reciproca tra l'UE e l'America latina», e includendo l'obiettivo specifico di «un sostegno mirato a progetti e azioni riguardanti questioni attinenti allo sviluppo condotti da organizzazioni specializzate nella promozione e nell'analisi delle relazioni tra UE e America latina»; ritiene che tale elemento non sia conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1905/2006, dal momento che l'obiettivo primario di questo sottosettore del documento di strategia regionale non è l'eradicazione della povertà e che esso non ottempera ai criteri che definiscono l'APS secondo l'OCSE/DAC;

    Mercosur

    2.

    è dell'avviso che, nel suo progetto di documento di strategia e di programma indicativo regionale 2007-2013 per il Mercosur, la Commissione oltrepassi le competenze esecutive conferitele nell'atto di base inserendo nella priorità n. 3 «gli sforzi intesi a rafforzare e migliorare la partecipazione della società civile, la conoscenza del processo di integrazione regionale e la comprensione e visibilità reciproca» (cui destina circa il 20 % della dotazione del programma indicativo regionale), dato che gli elementi successivi non sono conformi al disposto dell'articolo 2, paragrafi 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1905/2006, giacché il loro obiettivo primario non è l'eradicazione della povertà ed essi non ottemperano ai criteri che definiscono l'APS secondo l'OCSE/DAC:

    per quanto riguarda «il rafforzamento del settore cinematografico e audiovisivo del Mercosur onde promuovere l'integrazione regionale», la Commissione propone di accordare sostegno a un'industria prospera con l'obiettivo generale di «migliorare la conoscenza e la consapevolezza dell'identità regionale e del processo di integrazione attraverso il sostegno al settore cinematografico e dell'audiovisivo»;

    per quanto riguarda la «creazione di 10 centri di studi UE-Mercosur e il sostegno all'attuazione del Plan operativo del sector educativo del Mercosur 2006-2010,» l'obiettivo generale è descritto in termini di «promozione della conoscenza e della consapevolezza del processo di integrazione regionale»; uno degli obiettivi specifici è quello di «sostenere la creazione di 10 centri di studi UE-Mercosur nelle principali università del Mercosur»; in particolare, l'iniziativa di creare centri di documentazione Europa/Mercosur, istituire cattedre sull'UE e il Mercosur e creare dottorati di studi sull'UE e il Mercosur si rivolge alle elite colte dei paesi del Mercosur, e tenuto conto del fatto che si tratta della regione con il maggior indice di disparità sociali al mondo, le azioni previste allargherebbero ulteriormente il divario tra ricchi e poveri anziché andare a vantaggio delle fasce più povere della popolazione;

    *

    * *

    3.

    invita la Commissione a ritirare i progetti di decisione che stabiliscono i documenti di strategia regionali e i programmi indicativi regionali per l'America latina e il Mercosur e a presentarne di nuovi al comitato di gestione del DCI, che rispecchino pienamente le disposizioni del regolamento (CE) n. 1905/2006;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


    (1)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

    (2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    (3)  GU L 256 del 10.10.2000, pag. 19.

    (4)  L'articolo 1, paragrafo 1 recita: «La Comunità finanzia misure volte a sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo ...».

    (5)  Schede tecniche OCSE/DAC, ottobre 2006, «Is it ODA?», pag. 1.

    P6_TA(2007)0234

    Processo costituzionale dell'Unione

    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sul tracciato per il processo costituzionale dell'Unione (2007/2087(INI))

    Il Parlamento europeo,

    visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (trattato costituzionale),

    visti il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, modificati dall'Atto unico europeo e dai trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza,

    vista la dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione europea del 15 dicembre 2001 (1),

    visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (2) e il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (3),

    vista la sua risoluzione del 12 gennaio 2005 sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (4),

    vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sul periodo di riflessione: la struttura, i temi e il contesto per una valutazione del dibattito sull'Unione europea (5),

    vista la sua risoluzione del 14 giugno 2006 sulle prossime iniziative per il periodo di riflessione e analisi sul futuro dell'Europa (6),

    vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2006 sugli aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri (7),

    viste le conclusioni dei Consigli europei del 16 e 17 giugno 2005, del 15 e 16 giugno 2006 e del 14 e 15 dicembre 2006,

    vista la dichiarazione del Presidente del Consiglio europeo dinanzi al Parlamento il 17 gennaio 2007,

    vista la risoluzione del 14 marzo 2007 a commemorazione del 50o anniversario della firma dei trattati di Roma, adottata dal Comitato economico e sociale europeo,

    vista la Dichiarazione per l'Europa adottata dal Comitato delle regioni in occasione della sessione del 23 marzo 2007,

    vista la dichiarazione di Berlino in occasione del 50o Anniversario del trattato di Roma, il 25 marzo 2007,

    visto l'articolo 45 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0197/2007),

    A.

    considerando che l'Unione europea, in quanto primo esperimento riuscito di democrazia sopranazionale costituita da Stati e cittadini/cittadine, si trova dinanzi a sfide nuove e senza precedenti che, insieme alle trasformazioni avvenute nel corso dei vari allargamenti e con i progressi del mercato interno e della globalizzazione, richiedono una revisione dei suoi fondamenti,

    B.

    considerando che, firmando il trattato costituzionale, i 27 capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione europea si sono impegnati a individuare soluzioni adeguate per raccogliere le sfide che si presentano all'Unione europea, all'interno come all'esterno, nonché quelle rappresentate dall'allargamento, attraverso il rafforzamento della dimensione politica dell'Unione stessa,

    C.

    considerando che il trattato costituzionale, in particolare le sue parti I, II e IV, è stato elaborato conformemente al metodo della Convenzione, nel quadro del quale si sono riuniti rappresentanti degli Stati membri e dei paesi in via di adesione, della Commissione, del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, i cui membri costituivano una maggioranza, il che rafforza la legittimità del trattato stesso,

    D.

    considerando che la parte III del trattato costituzionale è innanzitutto una codificazione dei trattati attuali, cui la Convenzione ha apportato adeguamenti e miglioramenti, in particolare l'estensione della base giuridica della codecisione nella procedura legislativa (86 settori invece degli attuali 37), che vanno mantenuti per rafforzare la democrazia, la trasparenza e l'efficacia,

    E.

    considerando che sinora 18 Stati membri, che rappresentano i due terzi di tutti gli Stati membri e la maggioranza della popolazione dell'Unione europea, hanno ratificato il trattato costituzionale, in conformità dei rispettivi requisiti costituzionali, compreso il referendum in Spagna e Lussemburgo e che altri quattro Stati membri hanno dichiarato di essere disposti a ratificarlo,

    F.

    considerando che la Francia e i Paesi Bassi non sono stati in grado di ultimare con successo il processo in questione in ragione dell'esito negativo dei referendum organizzati nei due paesi,

    G.

    considerando che il dibattito pubblico apertosi con la procedura di ratifica del trattato costituzionale ha dimostrato che le difficoltà non risiedono tanto nelle sue innovazioni istituzionali, quanto in alcuni aspetti specifici di politiche concrete e che le critiche sono state rivolte principalmente alla parte III, relativa alle politiche e al funzionamento dell'Unione europea, nonostante essa contenga perlopiù disposizioni già in vigore,

    H.

    considerando che molti dei dubbi espressi riguardavano il contesto piuttosto che il contenuto e che talune questioni di grande preoccupazione pubblica, come la direttiva sui servizi nel mercato interno (8) e il quadro finanziario, sono già state risolte,

    I.

    considerando che il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha deciso di avviare un periodo di riflessione, dopo l'esito dei referendum in Francia e nei Paesi Bassi, periodo nel corso del quale altri sei Stati membri hanno ultimato il processo di ratifica, e che il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 ha invitato la Presidenza a esaminare eventuali soluzioni future per superare la crisi costituzionale, prima della riunione del 21 e 22 giugno 2007,

    J.

    considerando che il dibattito pubblico avviato durante il periodo di riflessione ha ampiamente dimostrato che i problemi e le sfide dinanzi ai quali si trova l'Unione europea, inizialmente delineati nella dichiarazione di Laeken e che il trattato costituzionale ha cercato di affrontare, non sono stati affatto risolti ma sono invece divenuti ancora più evidenti e la loro soluzione sempre più pressante,

    K.

    considerando che le riunioni parlamentari organizzate in comune dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali hanno dimostrato un generale riconoscimento del fatto che il trattato costituzionale doterà l'Unione europea di un quadro adeguato per affrontare le sfide dinanzi cui si trova e, allo stesso tempo, la consapevolezza che sarebbe difficile, se non impossibile, per una nuova CIG accordarsi su proposte che fossero radicalmente diverse o più ambiziose di quelle convenute nel 2004,

    L.

    considerando che è sempre più urgente dotare l'Unione europea allargata di strumenti e di mezzi che le consentano di funzionare con efficacia, di affermare il proprio ruolo nel mondo e di reagire alle preoccupazioni dei suoi cittadini e delle sue cittadine dinanzi alle sfide poste, tra l'altro, dalla globalizzazione, dal cambiamento climatico, dalla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dall'invecchiamento della popolazione,

    M.

    considerando che la suddetta dichiarazione di Berlino del 25 marzo 2007, sottoscritta dai Presidenti del Consiglio europeo, del Parlamento e della Commissione, sancisce l'obiettivo «di dare all'Unione europea entro le elezioni del Parlamento europeo del 2009 una base comune rinnovata»;

    1.

    ribadisce il proprio sostengo al contenuto del trattato costituzionale, il cui obiettivo, quale passo decisivo, consiste nel conferire formalmente all'Unione europea quella che è la sua intrinseca dimensione politica e rafforza l'efficacia del suo operato, incrementa il controllo democratico sui processi decisionali, contribuisce alla trasparenza, rafforza i diritti dei cittadini e delle cittadine dell'Unione, rappresentando al contempo un compromesso, e soddisfa le esigenze dell'Unione europea nella fase attuale;

    2.

    sottolinea che i due terzi degli Stati membri hanno già ratificato il trattato costituzionale e altri quattro Stati membri si sono impegnati chiaramente a favore delle disposizioni che esso contiene, come dimostrato dalla recente riunione svoltasi a Madrid su iniziativa dei governi della Spagna e del Lussemburgo;

    3.

    prende atto delle preoccupazioni manifestate dai cittadini e dalle cittadine della Francia e dei Paesi Bassi e del dibattito svoltosi in entrambi i paesi;

    4.

    constata che, pur essendo stati espressi timori anche in altri Stati membri, i governi interessati si sono dichiarati favorevoli a trovare una soluzione soddisfacente, che conservi le riforme fondamentali contenute nel trattato costituzionale;

    5.

    ricorda la responsabilità politica di quegli Stati membri che hanno sottoscritto il trattato costituzionale ma non lo hanno ratificato;

    6.

    ribadisce il proprio impegno a concludere l'attuale processo costituzionale dell'Unione europea sulla base del contenuto del trattato costituzionale, eventualmente con una presentazione diversa, tenendo tuttavia conto delle difficoltà sorte in taluni Stati membri;

    7.

    appoggia a tale riguardo gli sforzi profusi dalla Presidenza tedesca per impegnare il Consiglio europeo del giugno 2007 a convocare una conferenza intergovernativa (CIG) e a definire un tracciato che preveda una procedura, un chiaro mandato e l'obiettivo di raggiungere un accordo prima della fine dell'anno in corso;

    8.

    rammenta la necessità di garantire la capacità dell'Unione europea di adottare decisioni, l'efficacia delle sue politiche e la loro piena legittimità democratica, direzione verso la quale il trattato costituzionale compie progressi innegabili in termini di controllo, procedimenti legislativi e bilancio, nonché la necessità di rafforzare la politica estera e di sicurezza comune e il ruolo dell'Unione europea nel mondo, affinché possa influire sulla definizione e l'applicazione delle risposte alle sfide pressanti dinanzi alle quali si trova l'umanità;

    9.

    insiste sulla conservazione di tutti i principi basilari dell'Unione europea contenuti nella parte I del trattato costituzionale, in particolare la duplice natura dell'Unione europea quale unione di Stati e di cittadini/ cittadine, il primato del diritto europeo, la nuova tipologia di atti e procedure, la gerarchia delle norme e la personalità giuridica dell'Unione; rileva che il trattato costituzionale comporta anche altri miglioramenti importanti in settori quali il consolidamento dei trattati esistenti e la fusione dei pilastri, il chiaro riconoscimento dei valori su cui si fonda l'Unione europea e della natura giuridicamente vincolante della Carta dei diritti fondamentali, l'incremento della partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla vita politica dell'Unione europea, la chiarificazione delle competenze dell'Unione europea e degli Stati membri, il rispetto del principio di sussidiarietà e la funzione dei parlamenti nazionali al riguardo, senza compromettere l'equilibrio istituzionale dell'Unione europea sancito dal protocollo sulla sussidiarietà, il rispetto del ruolo delle autorità regionali e locali;

    10.

    sottolinea che qualsiasi proposta di modifica del trattato costituzionale deve ottenere lo stesso appoggio ottenuto a suo tempo dalla disposizione che si intende sostituire;

    11.

    ribadisce la propria intenzione di respingere un'eventuale conclusione dei negoziati che, rispetto al trattato costituzionale, dovesse comportare una minore protezione dei diritti dei cittadini e delle cittadine (e insiste al riguardo sul mantenimento della Carta dei diritti fondamentali, segnatamente la sua natura vincolante) e una riduzione della democrazia, della trasparenza e dell'efficienza del funzionamento dell'Unione;

    12.

    riconosce, in tale contesto, la necessità di tener conto delle importanti questioni emerse durante il periodo di riflessione e della consapevolezza che le questioni succitate possono essere affrontate adeguatamente solo da un'Europa più forte, non da un'Europa più debole, e di chiarire altre questioni che sono già state affrontate nel trattato costituzionale, come ad esempio:

    lo sviluppo sostenibile, in particolare la lotta al cambiamento climatico,

    la solidarietà nel settore energetico,

    la coerenza della politica migratoria,

    il modello sociale europeo nel contesto del cambiamento demografico e della globalizzazione,

    il terrorismo,

    il dialogo fra civiltà,

    meccanismi comuni efficaci per il coordinamento delle politiche economiche nella zona dell'euro, salvaguardando al contempo il ruolo della Banca centrale europea in materia di politica monetaria, ai sensi dei trattati,

    i criteri e le procedure dell'Unione per l'allargamento;

    13.

    ritiene che, visto il successo del metodo della Convenzione ai fini dell'elaborazione del progetto di trattato, sia necessario mantenere, nell'eventuale conclusione del processo costituzionale, i principi basilari di partecipazione parlamentare, coinvolgimento della società e piena trasparenza;

    14.

    rammenta che il Parlamento, in quanto unica istituzione dell'Unione europea eletta direttamente dai cittadini e dalle cittadine, deve partecipare pienamente alla CIG, a tutti i livelli e in misura maggiore rispetto alla CIG del 2003-2004;

    15.

    chiede inoltre la convocazione, parallelamente alla partecipazione attiva dei propri rappresentanti alla CIG, di una conferenza interistituzionale, allo scopo di tenere aggiornato il Parlamento europeo e contribuire in maniera sostanziale alla creazione di un consenso transpartitico e transnazionale alla CIG;

    16.

    ribadisce il proprio attaccamento al meccanismo della Convenzione nel caso in cui i Capi di Stato e di governo optassero per una revisione sostanziale dei testi esistenti;

    17.

    invita la Commissione a svolgere pienamente il proprio ruolo nel quadro delle prossime trattative e a elaborare proposte intese ad adeguare il trattato costituzionale per quanto concerne i temi indicati al paragrafo 12;

    18.

    sottolinea l'importanza del dialogo fra i parlamenti nazionali e i rispettivi governi attraverso la CIG ed esprime la propria volontà di rimanere, nel corso delle prossime trattative, in stretto rapporto con i parlamenti nazionali, nonché con il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, le parti sociali europee, le comunità religiose e la società civile;

    19.

    invita a ultimare il processo di ratifica del nuovo trattato entro la fine del 2008, affinché il prossimo Parlamento, che sarà eletto nel 2009, inizi il proprio mandato conformemente alle disposizioni del nuovo trattato;

    20.

    chiede a tutti gli Stati membri di coordinare le proprie procedure di ratifica affinché il processo si concluda simultaneamente;

    21.

    intende formulare il proprio parere sulla convocazione della CIG, a norma dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea, alla luce dei criteri illustrati nella presente risoluzione;

    22.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali degli Stati membri, al Comitato delle regioni nonché al Comitato economico e sociale europeo.


    (1)  Consiglio europeo di Laeken, allegato 1, pag. 19.

    (2)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

    (3)  GU L157 del 21.6.2005, pag. 11.

    (4)  GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 88.

    (5)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 306.

    (6)  GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 267.

    (7)  Testi approvati, P6_TA(2006)0569.

    (8)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

    P6_TA(2007)0235

    Quinta sessione del Consiglio sui diritti dell'uomo delle Nazioni Unite

    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla quinta sessione del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (UNHRC)

    Il Parlamento europeo,

    viste le sue precedenti risoluzioni sulla commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite a partire dal 1996, in particolare la sua risoluzione sulle conclusioni dei negoziati sul Consiglio per i diritti dell'uomo e sulla 62a sessione del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 16 marzo 2006 (1) nonché quella del 29 gennaio 2004 sulle relazioni tra l'Unione europea e le Nazioni Unite (2), quella del 9 giugno 2005 sulla riforma delle Nazioni Unite (3), quella del 29 settembre 2005 sulle conclusioni del Vertice mondiale delle Nazioni Unite del 14-16 settembre 2005 (4), e del 26 aprile 2007 sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo del 2006 e la politica dell'Unione europea nello stesso ambito (5),

    viste le sue risoluzioni d'urgenza sui diritti umani e la democrazia,

    vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/60/251 che crea il Consiglio per i diritti dell'uomo (UNHRC),

    viste le precedenti sessioni dell'UNHRC,

    vista la sua prossima 5a sessione dell'UNHRC,

    viste le conclusioni dei lavori dei gruppi di lavoro dell'UNHRC, sulle procedure di ricorso, sul riesame periodico universale, sul futuro sistema di consulenza di esperti, sull'agenda, sul programma annuale di lavoro, sui metodi di lavoro e il regolamento e sul riesame delle procedure speciali,

    visto il risultato delle elezioni all'UNHRC, che si sono svolte il 17 maggio 2007,

    visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

    A.

    considerando che il rispetto e la promozione e la salvaguardia dell'universalità dei diritti umani è parte dell'acquis giuridico ed etico dell'Unione europea ed una delle pietre miliari dell'unità e integrità europea,

    B.

    considerando che potenzialmente le Nazioni Unite rappresentano, oggi come in passato, una delle organizzazioni più adeguate per affrontare in maniera globale la tematica dei diritti umani e le sfide che l'umanità sta affrontando oggi,

    C.

    considerando che l'UNHRC potrebbe rappresentare una piattaforma efficace per rafforzare la protezione e la promozione dei diritti umani nell'ambito delle Nazioni Unite,

    D.

    considerando che la 5a sessione dell'UNHRC sarà d'importanza vitale da questo punto di vista, in quanto completerà il riesame dei meccanismi e dei mandati e svilupperà le modalità del riesame periodico universale,

    E.

    considerando che la credibilità dell'UNHRC si fonda sull'approvazione di queste riforme e di questi meccanismi, in modo da rafforzare la sua capacità di affrontare le violazioni dei diritti umani nel mondo,

    F.

    considerando che una delegazione ad hoc del Parlamento europeo è stata creata per la 5a sessione dell'UNHRC come è già avvenuto l'anno scorso ed anche prima per il predecessore dell'UNHRC, e cioè la Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite;

    1.

    prende nota dei risultati del primo anno dei lavori dell'UNHRC; si compiace del programma ambizioso che l'UNHRC si è fissato, che include il riesame delle proprie procedure e metodi di lavoro, in particolare lo sviluppo e l'attuazione del riesame periodico universale e il riesame delle procedure speciali;

    2.

    si compiace dell'organizzazione delle sessioni speciali per reagire a crisi urgenti; tuttavia si preoccupa che l'UNHRC abbia omesso di agire per risolvere molte delle crisi dei diritti dell'uomo più urgenti a livello mondiale;

    3.

    si rammarica in particolare della debole risoluzione dell'UNHRC sul Darfur nonché della decisione presa nel quadro della procedura confidenziale per por fine all'esame dei ricorsi sulle violazioni dei diritti dell'uomo da parte dell'Iran e dell'Uzbekistan nel quadro della procedura «1503»; nota che la confidenzialità nel quadro della procedura «1503» non ha portato ai risultati attesi in termini di una migliore cooperazione da parte delle autorità interessate; chiede che vengano introdotte procedure più trasparenti;

    4.

    si compiace della firma della Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle scomparse forzate, appena un anno dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; invita tutti gli Stati delle Nazioni Unite a ratificare la Convenzione in parola; ribadisce il proprio forte sostegno alla campagna per la firma e la ratifica;

    5.

    prende nota dei risultati della elezione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite svoltasi il 17 maggio 2007 che ha eletto 14 nuovi membri dell'UNHRC;

    6.

    si compiace del fatto che, vista la condanna della Bielorussia formulata quattro mesi prima dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite contro le violazioni dei diritti dell'uomo e la sua mancanza di cooperazione con le procedure speciali, la Bielorussia non sia stata eletta all'UNHRC;

    7.

    chiede elezioni competitive in tutte le regioni in modo da consentire una vera scelta tra gli Stati membri delle Nazioni Unite; si rammarica che taluni paesi con situazioni problematiche nel campo dei diritti umani siano stati eletti, sulla base di situazioni formalmente impeccabili;

    8.

    ribadisce la necessità che i membri dell'UNHRC adempiano ai loro obblighi di cooperare pienamente con le procedure speciali in modo da sottolineare il ruolo che essi hanno per mantenere l'universalità dei diritti dell'uomo;

    9.

    incoraggia l'UE a continuare a sostenere l'introduzione di criteri di appartenenza per essere eletti all'UNHRC nonché di controlli sull'effettiva attuazione degli impegni elettorali presi dagli Stati membri;

    10.

    sottolinea che la credibilità e l'efficacia dell'UNHRC nella protezione dei diritti umani si basa sulla cooperazione con le procedure speciali e con la loro piena attuazione nonché sull'adozione delle riforme e dei meccanismi in modo che ciò rafforzi la sua capacità di risolvere le violazioni dei diritti dell'uomo nel mondo;

    Riesame delle procedure e dei meccanismi

    11.

    ritiene il meccanismo di riesame periodico universale, un mezzo potenziale per migliorare l'universalità del controllo delle prassi e degli impegni dei diritti dell'uomo in tutto il mondo sottoponendo tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a pari trattamento e scrutinio;

    12.

    sottolinea che tale obiettivo può essere raggiunto soltanto se il riesame coinvolge esperti indipendenti in tutte le fasi del processo di riesame e un efficace meccanismo di seguito basato sui risultati; si dichiara estremamente preoccupato per la tendenza attuale;

    13.

    invita pertanto tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a garantire che il riesame si basi su informazioni obiettive ed affidabili nonché su criteri comuni di riesame quali la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ed altri obblighi e impegni, incluse le promesse elettorali;

    14.

    chiede che nel processo di riesame vengano incluse disposizioni per il seguito, per cui gli Stati sotto esame dovranno riferire all'UNHRC sull'attuazione delle sue raccomandazioni;

    15.

    sottolinea l'importanza della trasparenza del processo per tutti i partecipanti e le persone interessate nonché dell'effettiva partecipazione delle ONG nel corso di tutta la procedura;

    16.

    sottolinea che le procedure speciali rappresentano la base di tutta la struttura delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, che svolge un ruolo critico per la protezione e la promozione dei diritti umani;

    17.

    sollecita pertanto tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a mantenere il livello di indipendenza di queste procedure speciali sottraendole ad un'influenza politica dei governi e a garantire che le raccomandazioni che seguono le loro applicazioni e i risultati ottenuti durante le loro applicazioni vengano prese in considerazione quale elemento essenziale di qualità della consulenza;

    18.

    è vivamente preoccupato a tale proposito per il progetto di codice di condotta delle procedure speciali presentato a nome del gruppo africano, che indebolisce notevolmente i meccanismi e la loro capacità di tutela;

    19.

    sottolinea che nell'eventualità che sia adottato un codice di condotta, esso si deve limitare ai principi e all'etica professionali di chi detiene il mandato e deve specificare gli obblighi degli Stati a cooperare con le procedure speciali, in particolare rispettandone l'indipendenza e facilitandone il lavoro;

    20.

    chiede un sostegno continuo per le procedure speciali in termini di finanze e personale;

    21.

    sottolinea che il riesame dei mandati delle procedure speciali dovrebbe essere effettuato in consultazione con i vari detentori del mandato per evitare di indebolire la capacità di tutela del sistema delle procedure; in particolare sottolinea che il riesame periodico universale nonché le sezioni speciali dovrebbero rappresentare meccanismi addizionali per sanare violazioni dei diritti umani e non sostituire le procedure speciali con mandati per paese;

    22.

    nota che l'agenda dell'UNHRC dovrebbe unire la flessibilità e la prevedibilità per poter affrontare crisi emergenti nel campo dei diritti umani;

    Coinvolgimento dell'Unione europea

    23.

    riconosce il coinvolgimento attivo della UE e dei suoi Stati membri nel primo anno dei lavori dell'UNHRC e prevede una brillante presidenza da parte della Romania;

    24.

    invita l'Unione europea a ribadire e consolidare la sua solida posizione in merito alle preoccupazioni summenzionate, soprattutto in merito al riesame periodico universale e al riesame delle procedure speciali, che hanno un'importanza cruciale per il futuro funzionamento efficace dell'UNHRC; invita l'Unione europea a respingere qualsiasi compromesso che metterebbe in pericolo la capacità dell'UNHRC di svolgere pienamente il proprio ruolo di tutela e promozione dei diritti umani nel mondo;

    25.

    ribadisce l'invito all'Unione europea di utilizzare più efficacemente il suo aiuto e il suo appoggio politico nei confronti dei paesi terzi per incentivarli a cooperare con l'UNHRC;

    26.

    ritiene che gli Stati membri dell'Unione europea debbano agire con coerenza e coordinamento per contribuire al successo dell'UNHRC;

    27.

    attende di ricevere gli studi commissionati dalla sottocommissione per i diritti dell'uomo, concernenti la situazione dei diritti umani nei paesi membri dell'UNHRC per i diritti dell'uomo e l'efficacia del ruolo svolto dagli Stati membri dell'Unione europea in seno a tale organismo;

    28.

    invita i paesi che hanno sottoscritto accordi con l'Unione europea che contengono clausole sui diritti umani a cooperare con l'Unione europea per aumentare il potenziale dell'UNHRC nel mondo; invita le delegazioni ed assemblee interparlamentari al Parlamento europeo ad esaminare questa situazione nelle loro riunioni;

    29.

    dà mandato alla delegazione del Parlamento europeo alla 5a sessione dell'UNHRC a esprimere le preoccupazioni formulate nella presente risoluzione; invita la delegazione a riferire in merito alla sua visita alla sottocommissione diritti umani; ritiene opportuno continuare ad inviare una delegazione del Parlamento europeo alle pertinenti sessioni dell'UNHRC;

    *

    * *

    30.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 61a Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, all'Alto commissario per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e al Gruppo di lavoro UE-NU costituito dalla commissione affari esteri.


    (1)  GU C 291 del 30.11.2006, pag. 409.

    (2)  GU C 96 E del 21.4.2004, pag. 79.

    (3)  GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 549.

    (4)  GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 582.

    (5)  Testi approvati P6_TA(2007)0165.

    P6_TA(2007)0236

    Statuto sociale degli artisti

    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI))

    Il Parlamento europeo,

    vista la Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,

    vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti» (COM(2005)0224),

    visto il Libro Verde della Commissione dal titolo «Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo» (COM(2006)0708),

    vista la propria risoluzione del 22 ottobre 2002 sull'importanza e il dinamismo del teatro e delle arti dello spettacolo nell'Europa allargata (1),

    vista la propria risoluzione del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali (2),

    vista la propria risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle nuove sfide per il circo quale parte della cultura europea (3),

    visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (4),

    visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (5),

    vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (6),

    vista la sua risoluzione del 9 marzo 1999 sulla situazione e il ruolo degli artisti nell'Unione europea (7),

    vista la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (8),

    vista la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (9),

    vista la sentenza della Corte di giustizia del 30 marzo 2000, causa C-178/97, Barry Banks e altri contro Theatre royal de la Monnaie (10)

    vista la sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 2006, causa C-255/04, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (11),

    visto l'articolo 45 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0199/2007),

    A.

    considerando che l'arte può anche essere considerata un lavoro e una professione,

    B.

    considerando che le summenzionate sentenze e la direttiva 96/71/CE riguardano tutte in modo specifico le attività degli artisti interpreti,

    C.

    considerando che, per praticare l'arte al più alto livello, occorre interessarsi al mondo dello spettacolo e della cultura sin dalla più giovane età ed avere la possibilità di accedere alle principali opere del nostro patrimonio culturale,

    D.

    considerando che in numerosi Stati membri taluni professionisti del settore artistico non hanno uno statuto legale,

    E.

    considerando che la flessibilità e la mobilità sono elementi indissociabili nell'esercizio delle professioni artistiche,

    F.

    considerando che nessun artista è totalmente al riparo dalla precarietà in nessuna fase del suo percorso professionale,

    G.

    considerando che la natura aleatoria e talvolta incerta della professione artistica deve essere necessariamente compensata dalla garanzia di una protezione sociale sicura,

    H.

    considerando che ancora oggi risulta praticamente impossibile per un artista in Europa ricostruire la sua carriera professionale,

    I.

    considerando che occorre facilitare l'accesso degli artisti alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, salute e pensione,

    J.

    considerando che le predisposizioni artistiche, le doti naturali e il talento sono raramente sufficienti per aprire la strada ad una carriera artistica professionale,

    K.

    considerando che non sono stati ancora sufficientemente sviluppati i contratti di formazione e/o qualificazione a vocazione artistica adattati alle singole discipline,

    L.

    considerando che è opportuno incoraggiare la riconversione professionale degli artisti,

    M.

    considerando che la libera circolazione dei lavoratori in generale, inclusi gli artisti originari dei nuovi Stati membri, è tuttora soggetta a certe limitazioni dovute alle possibili disposizioni transitorie previste dal trattato di adesione,

    N.

    considerando che le produzioni artistiche riuniscono spesso artisti europei ed artisti extracomunitari la cui mobilità è spesso ostacolata dalla difficoltà di ottenere visti a medio termine,

    O.

    considerando che il soggiorno degli artisti in uno Stato membro è il più delle volte di breve durata (inferiore ai tre mesi),

    P.

    considerando che tutti questi problemi legati alla mobilità transfrontaliera, principale caratteristica delle professioni artistiche, mettono in luce la necessità di prevedere misure concrete in questo settore,

    Q.

    considerando che è essenziale distinguere le attività artistiche amatoriali da quelle dei professionisti,

    R.

    considerando che l'integrazione dell'insegnamento artistico nei programmi scolastici degli Stati membri deve essere assicurato in modo efficace,

    S.

    considerando che la succitata Convenzione dell'Unesco costituisce un'ottima base per il riconoscimento dell'importanza delle attività dei professionisti nella creazione artistica,

    T.

    considerando che la direttiva 2001/29/CE impone agli Stati membri che ancora non la applicano, di prevedere per gli autori un compenso equo in caso di eccezioni o restrizioni al diritto di riproduzione (reprografia, riproduzione per uso privato),

    U.

    considerando che la direttiva 2006/115/CE determina i diritti esclusivi di cui sono titolari in particolare gli artisti interpreti e il loro diritto irrinunciabile ad una remunerazione equa,

    V.

    considerando che i diritti patrimoniali e morali degli autori e degli artisti interpreti sono a tal riguardo il riconoscimento del loro lavoro creativo e del loro contributo alla cultura in generale,

    W.

    considerando che la creazione artistica partecipa allo sviluppo del patrimonio culturale e si nutre delle opere del passato, da cui trae ispirazione e materiale e di cui gli Stati assicurano la salvaguardia;

    Miglioramento della situazione degli artisti in Europa

    La situazione contrattuale

    1.

    invita gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee;

    2.

    sottolinea che occorre prendere in considerazione la natura atipica dei metodi di lavoro dell'artista;

    3.

    sottolinea inoltre che occorre prendere in considerazione la natura atipica e precaria di tutte le professioni sceniche;

    4.

    incoraggia gli Stati membri a sviluppare la definizione di contratti di formazione o di qualificazione nelle professioni artistiche;

    5.

    propone pertanto agli Stati membri di agevolare il riconoscimento dell'esperienza professionale degli artisti;

    La protezione dell'artista

    6.

    invita la Commissione e gli Stati membri a creare un «registro professionale europeo» del tipo EUROPASS per gli artisti, previa consultazione del settore artistico, nel quale potrebbero figurare il loro statuto, la natura e la durata dei successivi contratti nonché i dati dei loro datori di lavoro o dei prestatori di servizi che li ingaggiano;

    7.

    incoraggia gli Stati membri a migliorare il coordinamento e lo scambio di buone pratiche e di informazioni;

    8.

    sollecita la Commissione ad elaborare, in cooperazione con il settore, un manuale pratico uniforme e comprensibile destinato agli artisti europei e agli organi interessati nelle amministrazioni, che contenga tutte le disposizioni in materia di assicurazione malattia, disoccupazione e pensionamento in vigore a livello nazionale ed europeo;

    9.

    invita la Commissione e gli Stati membri in funzione degli accordi bilaterali applicabili ad esaminare la possibilità di iniziative per assicurare il trasferimento dei diritti pensionistici e di sicurezza sociale degli artisti provenienti da paesi terzi quando ritornano nei loro paesi d'origine e per garantire che si tenga conto della esperienza di lavoro in uno Stato membro;

    10.

    incoraggia la Commissione a varare un progetto pilota al fine di sperimentare l'introduzione di una carta elettronica europea di sicurezza sociale specificamente destinata all'artista europeo;

    11.

    ritiene infatti che tale carta, contenendo tutte le informazioni concernenti l'artista, potrebbe risolvere alcuni problemi inerenti alla sua professione;

    12.

    sottolinea la necessità di distinguere con precisione la mobilità specifica degli artisti da quella dei lavoratori dell'Unione europea in generale;

    13.

    chiede a tale proposito alla Commissione di fare il punto sui progressi realizzati in merito a tale mobilità specifica;

    14.

    chiede alla Commissione di individuare formalmente i settori culturali in cui risulta evidente il rischio di una fuga di creatività e di talenti e chiede agli Stati membri di incoraggiare, mediante incentivi, gli artisti a rimanere o a rientrare nel territorio degli Stati membri;

    15.

    chiede inoltre agli Stati membri di prestare un'attenzione particolare al riconoscimento a livello comunitario di diplomi e altri certificati rilasciati dai conservatori e dalle scuole artistiche nazionali europee e da altre scuole ufficiali delle arti dello spettacolo, in modo da consentire ai loro titolari di lavorare e studiare in tutti gli Stati membri, in conformità con il processo di Bologna; sollecita tutti gli Stati membri a tal riguardo a promuovere studi artistici formali che offrano una buona formazione personale e professionale e consentano agli studenti di sviluppare il proprio talento artistico nonché competenze generali per operare in altri ambiti professionali; sottolinea altresì l'importanza di proporre iniziative su scala europea per facilitare il riconoscimento di diplomi e altri certificati rilasciati dai conservatori e dalle scuole artistiche nazionali di paesi terzi, al fine di favorire la mobilità degli artisti verso gli Stati membri;

    16.

    invita la Commissione ad adottare una «carta europea per la creazione artistica e le condizioni del suo esercizio» sulla base di un'iniziativa come quella dell'Unesco, onde affermare l'importanza delle attività dei professionisti della creazione artistica e favorire l'integrazione europea;

    17.

    invita gli Stati membri ad eliminare tutti i tipi di restrizioni relative all'accesso al mercato del lavoro per gli artisti dei nuovi Stati membri;

    18.

    invita gli Stati membri che non l'applicano ancora ad organizzare, nel rispetto della direttiva 2006/115/CE e della direttiva 2001/29/CE, in modo efficace il pagamento di tutti gli equi compensi relativi ai diritti di riproduzione e delle eque remunerazioni dovute ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti associati;

    19.

    invita la Commissione a procedere ad uno studio che analizzi le disposizioni prese dagli Stati membri per assicurare in modo efficace ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi l'equo compenso per le eccezioni legali applicate dagli Stati membri a norma della direttiva 2001/29/CE e per lo sfruttamento legale dei loro diritti a norma della direttiva 2006/115/CE;

    20.

    invita la Commissione a procedere ad uno studio che analizzi le disposizioni prese dagli Stati membri affinché una parte delle entrate generate dal pagamento dell'equo compenso dovuto ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi sia destinata al sostegno dell'attività creativa e alla protezione sociale e finanziaria degli artisti, e che analizzi inoltre gli strumenti giuridici e i dispositivi che potrebbero essere utilizzati per contribuire al finanziamento della protezione degli artisti viventi europei;

    21.

    ritiene auspicabile che gli Stati membri sudino la possibilità di concedere agli artisti un aiuto supplementare a quelli già in vigore, prevedendo per esempio un prelievo sullo sfruttamento commerciale delle creazioni originali e delle loro interpretazioni libere da diritti;

    La politica dei visti: mobilità e impiego dei cittadini di paesi terzi

    22.

    sottolinea la necessità di tener conto delle difficoltà che alcuni artisti europei ed extracomunitari incontrano attualmente per ottenere un visto ai fini del rilascio di un permesso di lavoro, nonché delle incertezze legate a tale situazione;

    23.

    sottolinea altresì che le condizioni stabilite per la concessione dei visti e dei permessi di lavoro sono attualmente difficili da soddisfare da parte degli artisti in possesso di contratti di lavoro a breve termine;

    24.

    invita la Commissione a riflettere sugli attuali sistemi per la concessione di visti e permessi di lavoro agli artisti e a mettere a punto una regolamentazione comunitaria in questo settore che possa portare all'introduzione di un visto temporaneo specificamente destinato agli artisti europei ed extracomunitari, come già avviene in taluni Stati membri;

    Formazione lungo tutto l'arco della vita e riconversione

    25.

    invita gli Stati membri a creare strutture specializzate di formazione e tirocinio destinate ai professionisti del settore culturale, in modo da sviluppare un'autentica politica dell'occupazione in questo ambito;

    26.

    invita la Commissione a raccogliere tutte le ricerche e le pubblicazioni esistenti e a valutare, nella forma di uno studio, l'attuale situazione per quanto concerne l'attenzione prestata nell'Unione europea alle malattie professionali tipiche delle attività artistiche, ad esempio l'artrite;

    27.

    ricorda che tutti gli artisti esercitano la loro attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo sulla scena;

    28.

    ricorda a tale proposito che i periodi di ripetizione costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo e che è necessario tener conto di tutti questi periodi d'attività nella carriera degli artisti, sia durante i periodi di disoccupazione che a fini pensionistici;

    29.

    invita la Commissione a valutare il livello reale di cooperazione europea e di scambi nel campo della formazione professionale nelle arti dello spettacolo e a promuovere tali aspetti nel quadro dei programmi per l'apprendimento permanente e cultura 2007, nonché dell'Anno europeo per l'istruzione e la cultura 2009;

    Verso una ristrutturazione delle attività amatoriali

    30.

    insite sulla necessità di sostenere tutte le attività artistiche e culturali svolte segnatamente a favore di gruppi socialmente svantaggiati allo scopo di migliorarne l'integrazione;

    31.

    sottolinea l'importanza delle attività artistiche amatoriali quale elemento cruciale di avvicinamento tra le comunità locali e di costituzione di una società dei cittadini;

    32.

    sottolinea che gli artisti senza formazione specifica che aspirano a una carriera artistica professionale dovrebbero essere ben informati in merito a certi aspetti di questa professione;

    33.

    invita a tale proposito gli Stati membri ad incoraggiare e a promuovere le attività amatoriali in continuo contatto con gli artisti professionisti;

    Garantire la formazione artistica e culturale sin dalla più giovane età

    34.

    invita la Commissione ad effettuare uno studio sull'educazione artistica nell'Unione europea (i suoi contenuti, la natura della formazione offerta — se formale o meno —, i risultati e gli sbocchi professionali) e a comunicarne i risultati al Parlamento entro due anni;

    35.

    invita la Commissione ad incoraggiare e favorire la mobilità degli studenti europei delle discipline artistiche, attraverso l'intensificazione dei programmi di scambio fra gli studenti dei conservatori e delle scuole artistiche nazionali sia su scala europea che su scala extra-europea;

    36.

    invita la Commissione a prevedere il finanziamento di misure e progetti pilota che consentano in particolare di definire i modelli adeguati in materia di educazione artistica nell'ambiente scolastico attraverso un sistema europeo di scambio di informazioni e di esperienze destinato agli insegnanti di discipline artistiche;

    37.

    raccomanda agli Stati membri di intensificare la formazione degli insegnanti incaricati dell'educazione artistica;

    38.

    chiede alla Commissione e agli Stati membri di esaminare la possibilità di creare un fondo di mobilità europea di tipo Erasmus destinato agli scambi di insegnanti e di giovani artisti; ricorda a tal riguardo l'importanza che attribuisce all'aumento del bilancio europeo destinato alla cultura;

    39.

    chiede alla Commissione e agli Stati membri di lanciare una campagna d'informazione volta ad offrire una garanzia di qualità dell'educazione artistica;

    *

    * *

    40.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


    (1)  GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 156.

    (2)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 459.

    (3)  GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 124.

    (4)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

    (5)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

    (6)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

    (7)  GU C 175 del 21.6.1999, pag. 42.

    (8)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.

    (9)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.

    (10)  Racc. 2000, pag. I-2005.,

    (11)  Racc. 2006, pag. I-5251.

    P6_TA(2007)0237

    Progetto di stato di previsione del Parlamento europeo per l'esercizio 2008

    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario 2008 (2007/2018(BUD))

    Il Parlamento europeo,

    visto l'articolo 272, paragrafo 2, del trattato CE,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 31;

    visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2),

    vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2008 Sezioni II, IV, V, VI, VII, VIII e IX — e sul progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento europeo (Sezione I) per l'esercizio finanziario 2008 (3),

    vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio finanziario 2008,

    visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 28 marzo 2007 a norma dell'articolo 22, paragrafo 6, e dell'articolo 73 del regolamento,

    visto l'articolo 73 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0202/2007),

    A.

    considerando che il tasso d'aumento della voce 5 (spese amministrative) del quadro pluriennale per il 2008 è del 4,8 %, il che è superiore al tasso d'inflazione del 2%,

    B.

    considerando che il bilancio 2008 dovrebbe tendere a situarsi a livello del bilancio del 2007, aumentato del tasso d'inflazione del 2 %, salvo specifiche ragioni contrarie,

    C.

    considerando che il 2008 è l'ultimo esercizio completo prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo,

    D.

    considerando che le priorità politiche per il 2008 sono la fornitura di servizi efficaci ai deputati per consentire di legiferare meglio, il rafforzamento dell'efficacia degli strumenti di comunicazione del Parlamento europeo e dei suoi gruppi politici e il miglioramento dell'allocazione dei fondi di bilancio,

    E.

    considerando che le stime dei costi per un certo numero di nuovi progetti adottati dall'Ufficio di Presidenza il 28 marzo 2007 resteranno ignoti fino alla presentazione della lettera rettificativa di settembre;

    Aspetti finanziari

    1.

    ricorda che il bilancio 2008 dovrebbe essere «un bilancio per il contribuente dell'UE», volto a un responsabile comportamento di bilancio di tutti i soggetti che partecipano al processo, con decisioni sulle risorse finanziarie fondate su un'argomentazione solida;

    2.

    ricorda la raccomandazione per l'esercizio 2008 come adottata nella summenzionata risoluzione del 29 marzo 2007, ossia definire il bilancio al livello che consenta all'istituzione di lavorare nel modo più efficace possibile nell'ambito di un livello ragionevole di risorse finanziarie, sulla base di esigenze di bilancio giustificate e reali e, nel contempo, limitare l'aumento di bilancio del Parlamento europeo all'adeguamento ai prezzi correnti;

    3.

    sottolinea in proposito che il processo di acquisto degli immobili del Parlamento europeo nei tre luoghi di lavoro dovrebbe, a lungo termine, comportare sostanziali risparmi per il contribuente europeo; è disposto a contemplare l'utilizzo, per la parte necessaria, del margine compreso fra il tasso d'inflazione e il tasso d'aumento previsto nel quadro pluriennale, in funzione delle esigenze finanziarie derivanti dalla situazione specifica di proprietario dei propri locali;

    4.

    ricorda che nella soprammenzionata risoluzione sugli orientamenti è stato stabilito che tutte le richieste di bilancio dovrebbero riflettere bisogni giustificati; osserva che all'autorità di bilancio non sono state fornite informazioni sufficientemente dettagliate e precise riguardo a tutte le assegnazioni di bilancio; evidenzia che il progetto preliminare di stato di previsione assegna 55 000 000 EUR al capitolo 10 6 («Riserva per progetti prioritari in corso di sviluppo») e 10 300 000 EUR per la campagna preelettorale, senza fornire alcuna giustificazione dettagliata riguardo a detti importi; ricorda che gli orientamenti sottolineano che, in mancanza di una giustificazione basata su esigenze reali, il bilancio del Parlamento per il 2008 dovrebbe essere fissato al livello del 2007, tenendo conto dell'adeguamento ai prezzi correnti, garantendo nel corso del processo che l'efficace funzionamento dell'Istituzione non venga compromesso; ribadisce che il livello del 20 % della rubrica 5 dovrebbe costituire il limite massimo del bilancio; è deluso in relazione al fatto che l'Ufficio di Presidenza ha fissato il livello del bilancio a 1 491 400 000 EUR, il che rappresenta l'intero 20 % della rubrica 5;

    5.

    sottolinea che il progetto di stato di previsione per l'esercizio 2008 comporta un aumento del 6,7% rispetto all'esercizio 2007, nonostante i risparmi derivanti dall'abbandono della traduzione del resoconto in extenso dei dibattiti (9 000 000 EUR) e il trasferimento alla Commissione della gestione delle spese relative alle indennità di cessazione dal servizio;

    6.

    esaminerà in dettaglio le proposte relative ai progetti previsti al capitolo 10 6 («Riserva per obiettivi prioritari in corso di sviluppo»); insiste affinché siano comunicate spiegazioni in tempo utile alla sua commissione competente; preferisce, in questa fase, lasciare una menzione «per memoria» («pm») al capitolo 10 4 («Riserva per la politica dell'informazione e della comunicazione») e al capitolo 10 6 («Riserva per obiettivi prioritari in corso di sviluppo»), il che consentirà di definire il bilancio a 1 436 400 000 EUR, ossia con un aumento del 2,8% rispetto all'esercizio 2007; è disposto a pronunciarsi sull'importo da assegnare a questi progetti allorché saranno presentate informazioni concrete;

    7.

    è preoccupato per l'elevato livello degli storni di recupero nel corso di questi ultimi anni che sono balzati a 124 144 556 EUR nel 2005 e a 105 871 425 EUR nel 2006; ricorda che le numerose richieste di storno fatte nel corso dell'esercizio modificano la dotazione prevista dall'autorità di bilancio; invita l'amministrazione a stimare gli stanziamenti in modo più preciso;

    8.

    fa osservare che nel 2008 lo Stato belga rimborserà al Parlamento europeo un anticipo di 22 700 000 EUR, versato quando fu adottata la decisione di costruire gli attuali edifici di Bruxelles; fa inoltre osservare che questo stanziamento sarà iscritto nelle entrate con destinazione specifica e utilizzato unicamente per finanziare i costi per gli edifici;

    Politica dell'informazione

    9.

    prende atto delle proposte volte a destinare una dotazione totale di 41 800 000 EUR alla politica dell'informazione, ossia 10 300 000 EUR per una campagna di sensibilizzazione in vista delle elezioni europee del 2009, 9 000 000 EUR per l'attuazione del canale televisivo parlamentare (WebTV), 15 700 000 EUR per il centro audiovisivo e 6 800 000 EUR per completare la costruzione del Centro visitatori;

    10.

    plaude all'iniziativa adottata dall'Ufficio di presidenza di proporre una campagna di informazione in relazione alle prossime elezioni europee; deplora tuttavia che le azioni proposte nel contesto di tale campagna non saranno definite prima della fine del 2007; chiede all'amministrazione di presentare una proposta precedentemente alla prima lettura del bilancio e insiste sull'inclusione di proposte pertinenti a sostegno della comunicazione diretta con i cittadini; ha deciso, in attesa che vengano fornite informazioni più dettagliate sull'utilizzo di questi fondi, di collocare l'importo di 10 300 000 EUR iscritto per il finanziamento di spese elettorali al capitolo 10 0 («Stanziamenti accantonati») e di ridurre di conseguenza le linee di bilancio corrispondenti;

    11.

    ritiene che lo sviluppo di un programma specifico, simile a quello concepito per i gruppi di visitatori, imperniato sui mezzi di informazione di piccole dimensioni e locali, sarebbe nell'interesse dei deputati essendo uno degli strumenti più efficaci per sensibilizzare meglio i cittadini dell'Unione alle attività del Parlamento europeo; invita i Questori a studiare la possibilità di fornire a ciascun deputato gli strumenti adeguati che consentano di invitare giornalisti locali a visitare il Parlamento europeo;

    12.

    fa osservare che il progetto di WebTV è in pratica rinviato all'autunno 2007; sottolinea che gli stanziamenti destinati e iscritti al capitolo 10 4 («Riserva per la politica dell'informazione e della comunicazione») del bilancio 2007 non saranno utilizzati come inizialmente previsto; ritiene che tale importo possa essere riportato all'esercizio 2008, subordinatamente all'approvazione definitiva del prototipo di canale, e che potrebbe quindi coprire le esigenze dell'esercizio; ritiene pertanto che l'importo di 9 000 000 EUR richiesto per il 2008 debba essere iscritto al capitolo 10 1 («Riserva per imprevisti») in attesa di stime più precise circa il costo del progetto se approvato e di ulteriori informazioni in merito alla capacità di assorbimento di un tale importo;

    13.

    riconosce che le dotazioni di bilancio richieste per il completamento della costruzione del Centro visitatori e del Centro audiovisivo sono conformi alle stime iniziali; sottolinea il fatto che la loro entrata in funzione dipende in modo particolare dalle date di consegna degli edifici D4 e D5 che possono leggermente slittare, stando alle informazioni fornite dal Segretario generale all'Ufficio di presidenza il 12 marzo 2007; invita quindi l'amministrazione a tenere al corrente la commissione competente affinché questa possa fare gli adeguamenti necessari nel bilancio 2008;

    Multilinguismo

    14.

    è disposto ad esaminare una proposta di ristrutturazione del servizio di interpretazione, insistendo al contempo affinché l'amministrazione applichi più attivamente il codice di condotta sul multilinguismo, per garantire ai deputati un supporto linguistico adeguato ed efficiente, soprattutto durante le riunioni ufficiali degli organi del Parlamento, ed evitare carenze nonché l'uso irresponsabile o poco ortodosso di tale servizio; è disposto ad esaminare in tale contesto la possibilità di estendere questo servizio ai fini di un'assistenza linguistica più personalizzata; ricorda che tutti i deputati dovrebbero essere trattati in modo equo, a prescindere dalla loro lingua materna;

    15.

    15 sottolinea che ogni raccomandazione per il servizio di interpretazione deve tener conto della relazione della Corte dei conti e basarsi su un sistema di controllo di qualità totale, che comprenda l'utilizzo di indicatori;

    16.

    è fortemente preoccupato in relazione al fatto che le traduzioni dei documenti spesso non sono disponibili in tutte le lingue per le discussioni in commissione, cosa che ha un impatto negativo sulle procedure delle commissioni e che porta ad un uso inefficace delle risorse disponibili (segnatamente in considerazione del moltiplicarsi delle riunioni straordinarie); sottolinea che è essenziale prendere le misure necessarie in vista di un sistema di traduzione efficiente, al fine di garantire un trattamento equo a tutti i deputati e uno sviluppo ordinato dei lavori parlamentari; sollecita l'amministrazione a compiere tutti gli sforzi necessari per fornire i mezzi appropriati e garantire un'organizzazione adeguata del servizio di traduzione, onde evitare carenze e il conseguente aumento dei costi, in particolare allorché le scadnze per le decisioni sono stabilite dal trattato;

    Immobili

    17.

    è sorpreso per il notevole aumento della voce 2000 («Affitti»), ossia 5 131 200 EUR, che assorbe la metà dei risparmi derivanti dall'acquisto degli immobili di Strasburgo; apprende che l'aumento del 19,85 % è conseguente all'evoluzione del mercato immobiliare e alla necessità di prendere in affitto un edificio supplementare a Lussemburgo durante i lavori di ampliamento dell'edificio KAD; raccomanda all'amministrazione di tener conto di questi fattori prima di proporre nuovi acquisti di uffici esterni, non potendo essere considerati una priorità in rapporto ai tre luoghi di lavoro;

    18.

    prende atto del ritardo nella costruzione dell'ampliamento dell'edificio KAD, derivante soprattutto dalla decisione dello Stato lussemburghese di rinunciare a creare una zona commerciale; riconosce che questa decisione faciliterà la gestione dell'edificio, soprattutto in termini di sicurezza; si rammarica tuttavia che i lavori di costruzione non potranno iniziare nei termini previsti, il che ritarderà l'occupazione della nuova ala sino alla fine del 2012 e comporterà una proroga nella locazione degli edifici temporanei; chiede quindi di essere tenuto al corrente di qualsiasi altro sviluppo concernente questo progetto;

    19.

    fa osservare che la voce 2007 («Sistemazione dei locali») è aumentata del 72,24 % rispetto all'esercizio 2007 per arrivare a un importo di 30 008 000 EUR; decide di collocare in riserva l'importo di 3 000 000 EUR previsto per il Centro sportivo alla sottovoce 2007/03 («Sistemazione dei locali: Bruxelles») in attesa della decisione definitiva da parte degli organi competenti del Parlamento sul progetto e sul suo finanziamento; attende la relazione sulle esigenze immobiliari e i costi di manutenzione che è prevista per il 30 aprile 2007;

    20.

    è assolutamente convinto che occorra adottare una strategia globale allorché si tratti di decidere di prendere in locazione, acquistare o riattare edifici; ritiene che qualsiasi decisione concernente la politica immobiliare debba tener conto delle ripercussioni finanziarie a lungo termine; analizzerà le informazioni fornite sui costi generali della sua politica immobiliare prima di stanziare gli importi richiesti; chiede all'amministrazione di fornire informazioni dettagliate sui lavori di sistemazione, in particolare quelli previsti a Bruxelles e nei nuovi edifici acquistati a Strasburgo;

    Informatica

    21.

    fa osservare che l'aumento delle spese di informatica nel corso degli ultimi quattro anni ha raggiunto il 28 %; ritiene che l'attuale strategia è stata utile per modernizzare i sistemi informatici del Parlamento europeo, rafforzare i servizi forniti agli utenti e sviluppare un nuovo sito web internet; sottolinea tuttavia che essa ha moltiplicato il numero di progetti che attualmente sono 477 ed ha affidato alcune funzioni chiave a personale esterno; sottolinea che dovendo l'amministrazione giustificare le sue richieste finanziare, la Direzione delle tecnologie dell'informazione (DIT) dovrebbe formulare proposte per razionalizzare i costi nel contesto della lettera rettificativa;

    22.

    22 rileva che la dotazione destinata alle spese di telecomunicazione corrisponde approssimativamente a quella del 2005, mentre i costi reali sono diminuiti annualmente dal 2004 grazie all'utilizzo di nuove tecnologie e a una riduzione generale dei prezzi nel settore, e che nel 2006 tali costi sono stati di 2 100 000 EUR inferiori alle previsioni; chiede al Segretario generale di riferire alla commissione per i bilanci sull'utilizzo delle attuali tecnologie VOIP ai fini della riduzione delle spese telefoniche;

    Personale

    23.

    riconosce che la richiesta dell'Ufficio di presidenza di nuovi posti riguarda, in questa fase, 16 posti (7 AST3 e 9 AD5); si rammarica che siano proposti soltanto 10 posti nel contesto dell'esercizio di riassegnazione; invita l'amministrazione a fornire informazioni particolareggiate sull'impatto in termini di riduzione e riassegnazione di posti dell'applicazione del nuovo software Streamline e su altre strategie a breve e a medio termine per quanto riguarda le possibilità di riassegnazione, così come menzionato negli orientamenti; ritiene che un obiettivo annuale dell'1 % sia il minimo; ribadisce l'auspicio di ricevere un quadro generale e una motivazione globale delle richieste prima di prendere la decisione finale; propone quindi di mettere per il momento in riserva gli stanziamenti relativi alle voci richieste;

    24.

    ricorda la richiesta di conseguire il pieno livello di assunzione di personale proveniente dall'UE-10 nonché dalla Romania e dalla Bulgaria; ritiene che ciò costituisca un elemento importante per garantire un'assistenza efficace ai deputati, in particolare per quanto riguarda i servizi linguistici; riconosce che questo è l'obiettivo principale e chiede all'amministrazione di presentare tutte le misure necessarie ai fini della sostenibilità a lungo termine di questi servizi;

    25.

    sottolinea le numerose incertezze che permangono per quanto riguarda le esigenze di personale a seguito delle recenti decisioni dell'Ufficio di presidenza, per esempio le conseguenze del nuovo Codice relativo all'attività del centro medico; ricorda all'amministrazione che dovrebbe presentare ogni anno entro i mesi di marzo e settembre una relazione aggiornata sulla situazione in materia di assunzioni legate all'allargamento e si attende di ricevere informazioni dettagliate che motivino ogni nuova richiesta entro la prima lettura;

    26.

    prende atto delle proposte relative alla rivalutazione di posti permanenti e temporanei, alla conversione di posti e, se del caso, alle promozioni ad personam al Segretariato del Parlamento europeo; decide di rinviarle fino alla prima lettura e di collocare i relativi stanziamenti in riserva;

    27.

    constata che le proposte concernenti la rivalutazione di posti del personale dei gruppi politici saranno comunicate in seguito; è disposto ad esaminarle in prima lettura;

    28.

    ritiene che ci si possa impegnare per limitare il numero di missioni del personale a Strasburgo e, laddove è possibile, utilizzare meglio le nuove tecnologie, come le videoconferenze; decide di limitare gli stanziamenti destinati all'articolo 300 («Spese di missione del personale») al livello del bilancio 2007 e di iscrivere l'aumento di 1 490 000 EUR, richiesto per il 2008, al capitolo 10 0 («Stanziamento accantonato»);

    Varie

    29.

    ribadisce che la rapida applicazione del nuovo sistema di tesserino di riconoscimento migliorerà notevolmente la sicurezza negli edifici; è sorpreso dall'aumento della voce 214 («Materiale e impianti tecnici») e in particolare dall'aumento della sottovoce «sicurezza», del 36,8 % rispetto al bilancio dello scorso anno, derivante da un notevole aumento dei costi di manutenzione delle infrastrutture di sicurezza e da taluni investimenti, come il nuovo sistema radio; insiste sul fatto che la sicurezza degli edifici del Parlamento europeo, dei suoi deputati e del suo personale, è una questione importante che richiede tuttavia un'impostazione prudente per quanto riguarda le possibili ripercussioni finanziarie; invita l'amministrazione a riesaminare la sua richiesta tenendo conto delle osservazioni finora espresse e a presentare una nuova proposta al momento della lettera rettificativa; decide quindi di iscrivere 2 000 000 EUR, previsti per i nuovi progetti, al capitolo 10 0 («Stanziamento accantonato»);

    30.

    rammenta al Segretario generale che nelle sue risoluzioni del 1o giugno 2006 sullo stato di previsione del Parlamento, e del 26 ottobre 2006 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 -Sezioni I, II, IV, V, VI, VII e VIII (4) — l'amministrazione è stata invitata a mettere a punto, entro il 15 dicembre 2006, una strategia d'informazione volta a rimediare al fatto che i deputati non sono sempre consapevoli dei servizi di supporto disponibili e rileva che finora non è stata presentata alcuna proposta alla commissione competente;

    31.

    chiede all'amministrazione di aggiornare le sue stime sugli stanziamenti necessari in relazione all'EMAS;

    32.

    prende atto delle modifiche proposte alla nomenclatura; ricorda che è attesa una relazione sul finanziamento delle spese in relazione alle delegazioni e alle assemblee; decide in questa fase di non accettare le modifiche alla nomenclatura all'articolo 214 («Materiale e impianti tecnici») e alle voci 3244 («Organizzazione e accoglienza di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi»), 3245 («Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali»), 3246 («Rete televisiva del Parlamento»), 3249 («Scambi d'informazioni con i parlamenti nazionali») e alla nuova voce proposta 3047 («Spese varie di organizzazione dell'Assemblea parlamentare Eurolat»);

    33.

    è persuaso della necessità di approfondire le relazioni tra i deputati del Parlamento europeo e i deputati dei parlamenti nazionali dell'UE nonché dei parlamenti nazionali eletti democraticamente dei paesi terzi; è disposto a sostenere il programma di scambio di informazioni con i parlamenti nazionali (voce 3249) non appena avrà ricevuto altre informazioni particolareggiate;

    *

    * *

    34.

    Adotta lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 2008;

    35.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Regno del Belgio.


    (1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 13.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    (3)  Testi approvati, P6_TA(2007)0099.

    (4)  GU C 298 E dell'8.12.2006, p. 253, e Testi approvati, P6_TA(2006)0452.


    Top