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Document C2007/315/20

Causa C-143/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Ludwigs-Apotheke München Internationale Apotheke/Juers Pharma Import-Export GmbH (Libera circolazione delle merci — Artt. 28 CE e 30 CE — Artt. 11 e 13 dell'accordo SEE — Medicinali importati non autorizzati nello Stato di importazione — Divieto di pubblicità — Direttiva 2001/83/CE)

GU C 315 del 22.12.2007, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Ludwigs-Apotheke München Internationale Apotheke/Juers Pharma Import-Export GmbH

(Causa C-143/06) (1)

(Libera circolazione delle merci - Artt. 28 CE e 30 CE - Artt. 11 e 13 dell'accordo SEE - Medicinali importati non autorizzati nello Stato di importazione - Divieto di pubblicità - Direttiva 2001/83/CE)

(2007/C 315/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Ludwigs-Apotheke München Internationale Apotheke

Convenuta: Juers Pharma Import-Export GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Hamburg — Interpretazione dell'art. 86, n. 2, terzo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136, pag. 34) — Ambito di applicazione — Normativa nazionale che vieta ad un importatore di inviare alle farmacie i listini dei prezzi di medicinali che, pur non essendo autorizzati sul mercato nazionale, possono tuttavia essere importati nel medesimo

Dispositivo

Un divieto di pubblicità come quello enunciato all'art. 8 della legge relativa alla pubblicità nel settore sanitario (Heilmittelwerbegesetz) deve essere valutato alla luce non delle disposizioni relative alla pubblicità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, bensì degli artt. 28 CE e 30 CE nonché degli artt. 11 e 13 dell'accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo. Gli artt. 28 CE e 11 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ostano ad un tale divieto allorquando quest'ultimo si applica alla diffusione, presso i farmacisti, di elenchi di medicinali non autorizzati, la cui importazione da un altro Stato membro o da uno Stato terzo partecipante all'accordo sullo Spazio economico europeo sia ammessa solo a titolo derogatorio, che contengono unicamente informazioni relative alla denominazione commerciale, alle dimensioni dell'imballaggio, al dosaggio e al prezzo di tali medicinali.


(1)  GU C 121 del 20.5.2006.


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