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Document C2007/315/04

    Causa C-334/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Allegato I — Conservazione degli uccelli selvatici — Zone di protezione speciale — IBA 2000 — Valore — Qualità dei dati — Criteri — Potere discrezionale — Classificazione manifestamente insufficiente — Zone umide)

    GU C 315 del 22.12.2007, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 315/3


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

    (Causa C-334/04) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Allegato I - Conservazione degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale - IBA 2000 - Valore - Qualità dei dati - Criteri - Potere discrezionale - Classificazione manifestamente insufficiente - Zone umide)

    (2007/C 315/04)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e M. van Beek, agenti)

    Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e C. Jurgensen-Mercier, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e M. Lois, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: T. Pynnä, agente)

    Oggetto

    Ricorso per inadempimento — Mancata trasposizione, entro il termine previsto, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) — Mancato rispetto dell'art. 4 della direttiva riguardante l'istituzione di zone di protezione speciale — Numero insufficiente delle zone istituite in Grecia

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica ellenica,

    classificando come zone di protezione speciale territori il cui numero e la cui superficie complessiva sono manifestamente inferiori al numero e alla superficie complessiva dei territori che soddisfano i requisiti per essere classificati come zone di protezione speciale ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata in particolare dalla direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE,

    non individuando nessuna zona di protezione speciale per salvaguardare il picchio muratore di Krüper (Sitta krueperi), e

    individuando come zone di protezione speciale zone in cui il marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), l'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus), l'avvoltoio (Aegypius monachus), l'aquila anatraia minore (Aquila pomarina), l'aquila imperiale (Aquila heliaca), la poiana codabianca (Buteo rufinus), l'aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), il grillaio (Falco naumanni), il falco della regina (Falco eleonorae), il lanario (Falco biarmicus) e lo zigolo cinereo (Emberiza cineracea) non sono sufficientemente rappresentati,

    è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409, come modificata dalla direttiva 97/49.

    2)

    Per il resto il ricorso è respinto.

    3)

    La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

    4)

    Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.


    (1)  GU C 239 del 25.9.2004.


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