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Document C2007/247/21
Case C-373/07 P: Appeal brought on 3 August 2007 by Mebrom NV against the judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) delivered on 22 May 2007 in Case T-216/05: Mebrom NV v Commission of the European Communities
Causa C-373/07 P: Ricorso proposto il 3 agosto 2007 dalla Mebrom NV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 22 maggio 2007 , causa T-216/05, Mebrom NV/Commissione delle Comunità europee
Causa C-373/07 P: Ricorso proposto il 3 agosto 2007 dalla Mebrom NV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 22 maggio 2007 , causa T-216/05, Mebrom NV/Commissione delle Comunità europee
GU C 247 del 20.10.2007, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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20.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 247/17 |
Ricorso proposto il 3 agosto 2007 dalla Mebrom NV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 22 maggio 2007, causa T-216/05, Mebrom NV/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-373/07 P)
(2007/C 247/21)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mebrom NV (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
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dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado; |
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annullare quanto disposto dal Tribunale di primo grado nella sentenza 22 maggio 2007, pronunciata nella causa T-216/05; |
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dichiarare ricevibili e fondate le domande della ricorrente nella causa T-216/05; |
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accogliere il ricorso di annullamento proposto in primo grado o, in subordine, ordinare il rinvio del procedimento al Tribunale di primo grado affinché decida sul merito; e |
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condannare la Commissione delle Comunità europee a sopportare tutte le spese di entrambi i procedimenti. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado non ha assicurato il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa comunitaria, come è suo obbligo ai sensi dell'art. 220 CE. La pronuncia impugnata ha respinto la domanda di annullamento a causa di un'interpretazione e applicazione errate degli artt. da 3 a 7 del regolamento 2037/2000 (1). Inoltre, la motivazione della decisione non era sufficiente e priva di contraddizioni e conteneva vari errori di diritto e distorsioni dei fatti agli atti. La ricorrente asserisce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la convenuta potesse legittimamente concludere di non assegnare ulteriormente contingenti di importazione agli importatori, ma che dall'art. 7 del regolamento 2037/2000 discendeva che, a partire dal 2005, contingenti di importazione fossero da attribuire unicamente a chi effettua fumigazioni (essendo questi ultimi utilizzatori e non importatori). Il Tribunale ha dichiarato che l'art. 7 del regolamento 2037/2000 in proposito lasciava la scelta alla convenuta. La ricorrente sostiene altresì che il Tribunale non ha debitamente verificato se la convenuta avesse esercitato accettabilmente il suo preteso potere di valutazione a tale riguardo. Il Tribunale non avrebbe nemmeno riconosciuto che la convenuta ha operato ultra vires e, inoltre, non avrebbe valutato e considerato correttamente se la convenuta avesse violato il legittimo affidamento della ricorrente. Infine, è fatto valere che il Tribunale non si sarebbe pronunciato in modo pieno ed appropriato riguardo agli argomenti avanzati dalla ricorrente così come presentati nel ricorso.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1).