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Document C2007/155/67

    Causa T-161/07: Ricorso presentato il 9 maggio 2007 — Group Lottuss/UAMI — Ugly (COYOTE UGLY)

    GU C 155 del 7.7.2007, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 155/37


    Ricorso presentato il 9 maggio 2007 — Group Lottuss/UAMI — Ugly (COYOTE UGLY)

    (Causa T-161/07)

    (2007/C 155/67)

    Lingua di redazione del ricorso: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Group Lottuss Corp., SL (Barcellona, Spagna) (Rappresentanti: Avv.ti J. Grau Mora, A. Angulo Lafora, M. Ferrándiz Avendaño e J. Arribas García)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: UGLY, INC.

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 2 marzo 2007 nella parte in cui si riferisce alla decisione di diniego di registrazione del marchio comunitario n. 2.428.795 «COYOTE UGLY» del GROUP LOTTUSS CORP. SL

    Condannare l'UAMI alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «COYOTE UGLY» (domanda n. 2.428.795) per prodotti e servizi classificati nelle classi 9, 41 e 42.

    Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Ugly, Inc.

    Marchio o segno fatto valere: marchio nominativo comunitario «COYOTE UGLY», per prodotti classificati nelle classi 14, 16, 21, 25, 32 e 34, e marchi precedenti notori non registrati, nominativi e figurativi «COYOTE UGLY» per prodotti e servizi classificati nelle classi 14, 16, 21, 25, 32, 33, 34, 41 e 42.

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione, nella parte in cui rigetta la domanda di marchio comunitario in relazione ai servizi compresi nella classe 42.

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui respinge l'opposizione avverso «servizi di ricreazione, discoteche e saloni per feste», richiesti per la classe 41 e respinge la domanda relativa ai detti servizi.

    Motivi dedotti: erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.


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