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Document C2007/155/67
Case T-161/07: Action brought on 9 May 2007 — Group Lottuss v OHIM — Ugly (COYOTE UGLY)
Causa T-161/07: Ricorso presentato il 9 maggio 2007 — Group Lottuss/UAMI — Ugly (COYOTE UGLY)
Causa T-161/07: Ricorso presentato il 9 maggio 2007 — Group Lottuss/UAMI — Ugly (COYOTE UGLY)
GU C 155 del 7.7.2007, p. 37–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/37 |
Ricorso presentato il 9 maggio 2007 — Group Lottuss/UAMI — Ugly (COYOTE UGLY)
(Causa T-161/07)
(2007/C 155/67)
Lingua di redazione del ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Group Lottuss Corp., SL (Barcellona, Spagna) (Rappresentanti: Avv.ti J. Grau Mora, A. Angulo Lafora, M. Ferrándiz Avendaño e J. Arribas García)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: UGLY, INC.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 2 marzo 2007 nella parte in cui si riferisce alla decisione di diniego di registrazione del marchio comunitario n. 2.428.795 «COYOTE UGLY» del GROUP LOTTUSS CORP. SL |
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Condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «COYOTE UGLY» (domanda n. 2.428.795) per prodotti e servizi classificati nelle classi 9, 41 e 42.
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Ugly, Inc.
Marchio o segno fatto valere: marchio nominativo comunitario «COYOTE UGLY», per prodotti classificati nelle classi 14, 16, 21, 25, 32 e 34, e marchi precedenti notori non registrati, nominativi e figurativi «COYOTE UGLY» per prodotti e servizi classificati nelle classi 14, 16, 21, 25, 32, 33, 34, 41 e 42.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione, nella parte in cui rigetta la domanda di marchio comunitario in relazione ai servizi compresi nella classe 42.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui respinge l'opposizione avverso «servizi di ricreazione, discoteche e saloni per feste», richiesti per la classe 41 e respinge la domanda relativa ai detti servizi.
Motivi dedotti: erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.