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Document C2007/155/38

    Causa T-324/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2007 — F/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Indennità di dislocazione — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto — Nozione di organizzazione internazionale — Residenza abituale e attività professionale principale — Rifiuto dell'indennità di dislocazione con effetto retroattivo — Ripetizione dell'indebito)

    GU C 155 del 7.7.2007, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 155/20


    Sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2007 — F/Commissione

    (Causa T-324/04) (1)

    (Pubblico impiego - Dipendenti - Indennità di dislocazione - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto - Nozione di organizzazione internazionale - Residenza abituale e attività professionale principale - Rifiuto dell'indennità di dislocazione con effetto retroattivo - Ripetizione dell'indebito)

    (2007/C 155/38)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: F (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentante: avv. É. Boigelot)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: H. Krämer, agente)

    Oggetto della causa

    Da una parte, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione che negano al ricorrente, con effetto retroattivo, l'indennità di dislocazione e definiscono il criterio per il recupero delle somme percepite indebitamente a questo titolo e, dall'altra, domanda di rimborso dell'integralità delle somme che sono state o saranno trattenute sulla retribuzione del ricorrente dal febbraio 2004, maggiorate degli interessi, così come una domanda di risarcimento del danno morale e materiale che il ricorrente asserisce di aver subito.

    Dispositivo della sentenza

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 300 del 4.12.2004.


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