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Document C2007/155/03

    Causa C-157/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Winfried L. Holböck/Finanzamt Salzburg Land (Libera circolazione dei capitali — Libertà di stabilimento — Imposta sul reddito — Distribuzione di dividendi — Redditi da capitale originari di un paese terzo)

    GU C 155 del 7.7.2007, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 155/3


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Winfried L. Holböck/Finanzamt Salzburg Land

    (Causa C-157/05) (1)

    (Libera circolazione dei capitali - Libertà di stabilimento - Imposta sul reddito - Distribuzione di dividendi - Redditi da capitale originari di un paese terzo)

    (2007/C 155/03)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgerichtshof

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Winfried L. Holböck

    Convenuto: Finanzamt Salzburg Land

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli artt. 56 CE e 57 CE — Legislazione nazionale in materia di imposta sui dividendi distribuiti — Detenzione da parte di una persona fisica residente nel territorio nazionale di due terzi di azioni di una società stabilita nel territorio di uno Stato terzo (Svizzera) — Tassazione dei dividendi con la normale aliquota dell'imposta sul reddito, a differenza dei dividendi di origine nazionale che beneficiano di un'imposta ad aliquota ridotta

    Dispositivo

    L'art. 57, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che l'art. 56 CE lascia impregiudicata l'applicazione da parte di uno Stato membro di una normativa vigente alla data del 31 dicembre 1993 che, benché assoggetti un azionista che percepisce dividendi da una società nazionale a un'aliquota pari alla metà dell'aliquota media, tassa un azionista che percepisce dividendi da una società stabilita in un paese terzo, e di cui detiene i due terzi del capitale sociale, con la normale aliquota dell'imposta sul reddito.


    (1)  GU C 143 dell'11.6.2005.


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