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Document C2007/155/03
Case C-157/05: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 24 May 2007 (reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof (Austria)) — Winfried L. Holböck v Finanzamt Salzburg-Land (Free movement of capital — Freedom of establishment — Income tax — Distribution of dividends — Income from capital originating in a non-member country)
Causa C-157/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Winfried L. Holböck/Finanzamt Salzburg Land (Libera circolazione dei capitali — Libertà di stabilimento — Imposta sul reddito — Distribuzione di dividendi — Redditi da capitale originari di un paese terzo)
Causa C-157/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Winfried L. Holböck/Finanzamt Salzburg Land (Libera circolazione dei capitali — Libertà di stabilimento — Imposta sul reddito — Distribuzione di dividendi — Redditi da capitale originari di un paese terzo)
GU C 155 del 7.7.2007, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Winfried L. Holböck/Finanzamt Salzburg Land
(Causa C-157/05) (1)
(Libera circolazione dei capitali - Libertà di stabilimento - Imposta sul reddito - Distribuzione di dividendi - Redditi da capitale originari di un paese terzo)
(2007/C 155/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nella causa principale
Ricorrente: Winfried L. Holböck
Convenuto: Finanzamt Salzburg Land
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli artt. 56 CE e 57 CE — Legislazione nazionale in materia di imposta sui dividendi distribuiti — Detenzione da parte di una persona fisica residente nel territorio nazionale di due terzi di azioni di una società stabilita nel territorio di uno Stato terzo (Svizzera) — Tassazione dei dividendi con la normale aliquota dell'imposta sul reddito, a differenza dei dividendi di origine nazionale che beneficiano di un'imposta ad aliquota ridotta
Dispositivo
L'art. 57, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che l'art. 56 CE lascia impregiudicata l'applicazione da parte di uno Stato membro di una normativa vigente alla data del 31 dicembre 1993 che, benché assoggetti un azionista che percepisce dividendi da una società nazionale a un'aliquota pari alla metà dell'aliquota media, tassa un azionista che percepisce dividendi da una società stabilita in un paese terzo, e di cui detiene i due terzi del capitale sociale, con la normale aliquota dell'imposta sul reddito.