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Document C2007/096/33

Causa C-202/05: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 17 aprile 2007 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem/Comptroller-General of Patents (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Diritto dei brevetti — Medicinali — Regolamento (CEE) n. 1768/92 — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Nozione di prodotto — Nozione di composizione di principi attivi )

GU C 96 del 28.4.2007, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/19


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 17 aprile 2007 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem/Comptroller-General of Patents

(Causa C-202/05) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Diritto dei brevetti - Medicinali - Regolamento (CEE) n. 1768/92 - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Nozione di «prodotto» - Nozione di «composizione di principi attivi»)

(2007/C 96/33)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Richiedente: Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem

Resistente: Comptroller-General of Patents

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell'art. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1) — Nozione di «prodotto »— Nozione di «composizione di principi attivi di un medicinale »— Medicinale composto da due ingredienti, dei quali uno abbia un effetto terapeutico riconosciuto per una determinata indicazione e l'altro renda possibile la presentazione del medicinale in forma idonea a renderlo efficace

Dispositivo

L'art. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, nella versione risultante dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, va interpretato nel senso che, nel caso in cui il brevetto di base tuteli un secondo uso terapeutico di un principio attivo, tale uso non costituisce parte integrante della definizione del prodotto.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005.


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