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Document C2006/224/73

    Causa T-253/02: Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 luglio 2006 — Ayadi/Consiglio ( Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di persone ed entità associate ad Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Competenza della Comunità — Congelamento dei capitali — Principio di sussidiarietà — Diritti fondamentali — Ius cogens — Sindacato giurisdizionale — Ricorso di annullamento )

    GU C 224 del 16.9.2006, p. 34–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 224/34


    Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 luglio 2006 — Ayadi/Consiglio

    (Causa T-253/02) (1)

    («Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di persone ed entità associate ad Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Competenza della Comunità - Congelamento dei capitali - Principio di sussidiarietà - Diritti fondamentali - Ius cogens - Sindacato giurisdizionale - Ricorso di annullamento»)

    (2006/C 224/73)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Chafiq Ayadi (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente dai sigg. A. Lyon, H. Miller, dalla sig.ra M. Willis-Stewart, solicitors, e dal sig. S. Cox, barrister, successivamente dai sigg. Lyon, Miller e Cox)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: dai sigg. M. Vitsentzatos e M. Bishop, agenti)

    Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente dal sig. J. Collins, successivamente dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agenti, assistita dalla sig.ra S. Moore, barrister) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: dai sigg. C. Brown e M. Wilderspin, agenti)

    Oggetto della causa

    Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU 2002 L 139, pag. 9)

    Dispositivo della sentenza

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Il ricorrente è condannato a sopportare, oltre alle proprie, le spese del Consiglio.

    3)

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 289 del 23.11.2002.


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