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Document C2006/224/51

    Causa C-323/06 P: Ricorso proposto il 21 luglio 2006 dal sig. Theodoros Kallianos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 17 maggio 2006 , causa T-93/04, Kallianos/Commissione

    GU C 224 del 16.9.2006, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 224/27


    Ricorso proposto il 21 luglio 2006 dal sig. Theodoros Kallianos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 17 maggio 2006, causa T-93/04, Kallianos/Commissione

    (Causa C-323/06 P)

    (2006/C 224/51)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: sig. Theodoros Kallianos (rappresentante: G. Archambeau, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del ricorrente

    dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata;

    annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 maggio 2006, causa T-93/04, Kallianos/Commissione, in tutte le sue formule e statuizioni e, disponendo come il Tribunale avrebbe dovuto:

    a)

    annullare la decisione dell'APN del 28.11.2003 recante risposta al reclamo del sig. Kallianos n. R/335/03 del 02.07.2003;

    b)

    invitare la Commissione a rimborsare al ricorrente tutti i pagamenti e i prelievi indebitamente e illegittimamente effettuati dalla detta istituzione sull'importo della retribuzione del ricorrente medesimo a partire dalla data della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di primo grado di Atene l'8.03.1999, ivi compresa l'indicizzazione dell'assegno alimentare indebito decisa unilateralmente il 18.09.2002 dai servizi della Commissione, con l'aggiunta degli interessi legali al tasso del 7 % a partire dalla data dei prelievi sul salario mensile del ricorrente;

    c)

    condannare la Commissione al pagamento delle spese della procedura di notifica mediante ufficiale giudiziario, ivi comprese le spese di traduzione in lingua francese delle sentenze greche, documenti già messi a disposizione in tempo utile, per una somma pari a EUR 1 500, nonché al pagamento delle spese ripetibili nell'ambito della difesa del ricorrente, fissate in misura pari al 20 % dell'importo della condanna ovvero all'importo fissato in via equitativa dal Tribunale;

    d)

    condannare la Commissione delle Comunità europee a tutte le spese occasionate dal procedimento dinanzi alla Corte e al Tribunale di primo grado.

    Motivi e principali argomenti

    Con la sua impugnazione, il ricorrente deduce, in primo luogo, l'incompetenza delle istituzioni comunitarie a sostituirsi agli Stati membri o a interpretare la normativa nazionale di questi ultimi nell'ambito di procedure di divorzio.

    Il ricorrente contesta, in secondo luogo, la tesi secondo cui una sentenza di divorzio non ha l'effetto di porre fine automaticamente alle misure provvisorie decise dal giudice in sede cautelare, ma deve essere notificata mediante ufficiale giudiziario alla Commissione affinché quest'ultima possa, in particolare, considerarsi liberata dal proprio obbligo di effettuare delle ritenute sul salario di un coniuge (funzionario) a profitto dell'altro coniuge. A questo proposito, il ricorrente sostiene in sostanza, da un lato, che la Commissione non è un terzo presso il quale viene eseguito un sequestro, né un datore di lavoro ordinario, posto che qualsiasi funzionario è, in forza dello Statuto del personale, vincolato ad obblighi di informazione e di trasparenza quanto alla propria situazione personale. Dall'altro lato, il ricorrente afferma che la decisione relativa all'assegno alimentare a favore di un coniuge nell'ambito di una procedura di divorzio esaurisce i propri effetti, ipso jure, in virtù della pronuncia della sentenza di divorzio, e che la semplice conoscenza di tale sentenza da parte della Commissione è dunque sufficiente a porre termine agli obblighi alimentari, senza che sia necessario notificare tale pronuncia tramite ufficiale giudiziario.


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