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Document C2006/224/51
Case C-323/06 P: Appeal brought on 21 July 2006 by Theodoros Kallianos against the judgment delivered by the Court of First Instance (Third Chamber) on 17 May 2006 in Case T-93/04 Kallianos v Commission
Causa C-323/06 P: Ricorso proposto il 21 luglio 2006 dal sig. Theodoros Kallianos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 17 maggio 2006 , causa T-93/04, Kallianos/Commissione
Causa C-323/06 P: Ricorso proposto il 21 luglio 2006 dal sig. Theodoros Kallianos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 17 maggio 2006 , causa T-93/04, Kallianos/Commissione
GU C 224 del 16.9.2006, p. 27–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/27 |
Ricorso proposto il 21 luglio 2006 dal sig. Theodoros Kallianos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 17 maggio 2006, causa T-93/04, Kallianos/Commissione
(Causa C-323/06 P)
(2006/C 224/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: sig. Theodoros Kallianos (rappresentante: G. Archambeau, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata; |
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 maggio 2006, causa T-93/04, Kallianos/Commissione, in tutte le sue formule e statuizioni e, disponendo come il Tribunale avrebbe dovuto:
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Motivi e principali argomenti
Con la sua impugnazione, il ricorrente deduce, in primo luogo, l'incompetenza delle istituzioni comunitarie a sostituirsi agli Stati membri o a interpretare la normativa nazionale di questi ultimi nell'ambito di procedure di divorzio.
Il ricorrente contesta, in secondo luogo, la tesi secondo cui una sentenza di divorzio non ha l'effetto di porre fine automaticamente alle misure provvisorie decise dal giudice in sede cautelare, ma deve essere notificata mediante ufficiale giudiziario alla Commissione affinché quest'ultima possa, in particolare, considerarsi liberata dal proprio obbligo di effettuare delle ritenute sul salario di un coniuge (funzionario) a profitto dell'altro coniuge. A questo proposito, il ricorrente sostiene in sostanza, da un lato, che la Commissione non è un terzo presso il quale viene eseguito un sequestro, né un datore di lavoro ordinario, posto che qualsiasi funzionario è, in forza dello Statuto del personale, vincolato ad obblighi di informazione e di trasparenza quanto alla propria situazione personale. Dall'altro lato, il ricorrente afferma che la decisione relativa all'assegno alimentare a favore di un coniuge nell'ambito di una procedura di divorzio esaurisce i propri effetti, ipso jure, in virtù della pronuncia della sentenza di divorzio, e che la semplice conoscenza di tale sentenza da parte della Commissione è dunque sufficiente a porre termine agli obblighi alimentari, senza che sia necessario notificare tale pronuncia tramite ufficiale giudiziario.