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Document C2006/224/50

    Causa C-319/06: Ricorso presentato il 20 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

    GU C 224 del 16.9.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 224/26


    Ricorso presentato il 20 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

    (Causa C-319/06)

    (2006/C 224/50)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e G. Rozet, agenti)

    Convenuto: Granducato di Lussemburgo

    Conclusioni della ricorrente

    constatare che il Granducato di Lussemburgo,

    (1)

    dichiarando che le disposizioni di cui all'art. 1, n. 1, punti 1, 2, 8 e 11, della legge 20 dicembre 2002 costituiscono disposizioni di polizia rientranti nell'«ordine pubblico nazionale»,

    (2)

    avendo trasposto in modo incompleto le disposizioni dell'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 96/71/CE (1) nell'art. 1, n. 1, punto 3, della legge suddetta,

    (3)

    enunciando, all'art 7, n. 1, di tale legge, condizioni formulate in modo privo della chiarezza necessaria per garantire la certezza del diritto,

    (4)

    imponendo, all'art. 8 della medesima legge, la conservazione in Lussemburgo, tra le mani di un mandatario ad hoc ivi residente, dei documenti necessari per il controllo,

    è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 3, nn. 1 e 10, della direttiva 96/71/CE, nonché degli artt. 49 CE e 50 CE;

    condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Con la sua prima censura, la Commissione addebita in sostanza al Granducato di Lussemburgo di aver adottato un'interpretazione troppo estensiva della nozione di «disposizioni di ordine pubblico» contemplata all'art. 3, n. 10, primo trattino, della direttiva 96/71/CE. Tale censura riguarda in particolare: 1) l'obbligo imposto dal legislatore nazionale di impiegare soltanto personale con il quale le imprese che distaccano lavoratori nel Granducato abbiano concluso un contratto di lavoro scritto o abbiano stilato un documento considerato analogo ai sensi della direttiva 91/533/CEE (2); 2) la prescrizione nazionale relativa all'adeguamento automatico della retribuzione all'evoluzione del costo della vita; 3) la prescrizione relativa alla disciplina del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato; 4) la prescrizione relativa agli accordi collettivi di lavoro.

    Con la sua seconda censura, la Commissione addebita al Granducato di Lussemburgo di aver trasposto in modo incompleto l'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 96/71/CE, in quanto la legislazione nazionale limiterebbe la nozione di «periodi minimi di riposo» al solo riposo settimanale, ad esclusione di altri periodi di riposo quali il riposo giornaliero o il tempo di pausa.

    Con la terza e la quarta censura, la Commissione deduce infine una violazione degli artt. 49 CE e 50 CE, a motivo dell'obbligo imposto alle imprese, un cui lavoratore eserciti un'attività permanente o temporanea in Lussemburgo, 1) di rendere accessibile all'Ispettorato del lavoro e delle miniere «prima dell'inizio dei lavori», «su semplice richiesta» e «nel più breve termine possibile» le indicazioni essenziali indispensabili per un controllo, e 2) di designare un mandatario «ad hoc» residente in Lussemburgo incaricato di conservare i documenti necessari per il controllo degli obblighi incombenti alle imprese medesime.


    (1)  Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18, del 21.01.1997, pag. 1).

    (2)  Direttiva del Consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/CEE, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288, pag. 32).


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