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Document C2006/224/21
Case C-103/05: Judgment of the Court (Second Chamber) of 13 July 2006 (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof (Austria)) — Reisch Montage AG v Kiesel Baumaschinen Handels GmbH (Regulation (EC) No 44/2001 — Article 6(1) — Cases where there is more than one defendant — Action brought in a Member State against a person domiciled in that State who is the subject of bankruptcy proceedings and a co-defendant domiciled in another Member State — Inadmissibility of the action against the person who is the subject of bankruptcy proceedings — Jurisdiction of the court seised in relation to the co-defendant)
Causa C-103/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Reisch Montage AG/Kiesel Baumaschinen Handels GmbH (Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 6, punto 1 — Pluralità di convenuti — Azione promossa in uno Stato membro avverso una persona sotto procedimento fallimentare, domiciliata in tale Stato e un coconvenuto domiciliato in un altro Stato membro — Irricevibilità dell'azione promossa avverso la persona sotto procedimento fallimentare — Competenza del Tribunale adito nei confronti del coconvenuto)
Causa C-103/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Reisch Montage AG/Kiesel Baumaschinen Handels GmbH (Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 6, punto 1 — Pluralità di convenuti — Azione promossa in uno Stato membro avverso una persona sotto procedimento fallimentare, domiciliata in tale Stato e un coconvenuto domiciliato in un altro Stato membro — Irricevibilità dell'azione promossa avverso la persona sotto procedimento fallimentare — Competenza del Tribunale adito nei confronti del coconvenuto)
GU C 224 del 16.9.2006, p. 12–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Reisch Montage AG/Kiesel Baumaschinen Handels GmbH
(Causa C-103/05) (1)
(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 6, punto 1 - Pluralità di convenuti - Azione promossa in uno Stato membro avverso una persona sotto procedimento fallimentare, domiciliata in tale Stato e un coconvenuto domiciliato in un altro Stato membro - Irricevibilità dell'azione promossa avverso la persona sotto procedimento fallimentare - Competenza del Tribunale adito nei confronti del coconvenuto)
(2006/C 224/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti nella causa principale
Ricorrente: Reisch Montage AG
Convenuta: Kiesel Baumaschinen Handels GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Pluralità di convenuti — Azione proposta in uno Stato membro contro un primo convenuto in esso domiciliato e contro un secondo convenuto residente in un altro Stato membro — Irricevibilità dell'azione contro il primo convenuto a causa del procedimento fallimentare aperto sul suo patrimonio — Competenza del giudice adito per l'azione contro il secondo convenuto
Dispositivo
L'art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che in una situazione, quale quella di cui alla causa a qua, tale disposizione può essere invocata nel quadro di un'azione promossa in uno Stato membro nei confronti del convenuto domiciliato in questo Stato e un coconvenuto domiciliato in un altro Stato membro, anche qualora la detta azione sia considerata fin dalla sua introduzione inammissibile nei confronti del primo convenuto in forza di una normativa nazionale.