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Document C2006/224/21

Causa C-103/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Reisch Montage AG/Kiesel Baumaschinen Handels GmbH (Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 6, punto 1 — Pluralità di convenuti — Azione promossa in uno Stato membro avverso una persona sotto procedimento fallimentare, domiciliata in tale Stato e un coconvenuto domiciliato in un altro Stato membro — Irricevibilità dell'azione promossa avverso la persona sotto procedimento fallimentare — Competenza del Tribunale adito nei confronti del coconvenuto)

GU C 224 del 16.9.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Reisch Montage AG/Kiesel Baumaschinen Handels GmbH

(Causa C-103/05) (1)

(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 6, punto 1 - Pluralità di convenuti - Azione promossa in uno Stato membro avverso una persona sotto procedimento fallimentare, domiciliata in tale Stato e un coconvenuto domiciliato in un altro Stato membro - Irricevibilità dell'azione promossa avverso la persona sotto procedimento fallimentare - Competenza del Tribunale adito nei confronti del coconvenuto)

(2006/C 224/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Reisch Montage AG

Convenuta: Kiesel Baumaschinen Handels GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Pluralità di convenuti — Azione proposta in uno Stato membro contro un primo convenuto in esso domiciliato e contro un secondo convenuto residente in un altro Stato membro — Irricevibilità dell'azione contro il primo convenuto a causa del procedimento fallimentare aperto sul suo patrimonio — Competenza del giudice adito per l'azione contro il secondo convenuto

Dispositivo

L'art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che in una situazione, quale quella di cui alla causa a qua, tale disposizione può essere invocata nel quadro di un'azione promossa in uno Stato membro nei confronti del convenuto domiciliato in questo Stato e un coconvenuto domiciliato in un altro Stato membro, anche qualora la detta azione sia considerata fin dalla sua introduzione inammissibile nei confronti del primo convenuto in forza di una normativa nazionale.


(1)  GU C 132 del 28.5.2005.


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