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Document C2006/224/105
Case T-202/06: Action brought on 31 July 2006 — Select Appointments v OHIM — Manpower (TELESELECT)
Causa T-202/06: Ricorso proposto il 31 luglio 2006 — Select Appointments /UAMI — Manpower (TELESECT)
Causa T-202/06: Ricorso proposto il 31 luglio 2006 — Select Appointments /UAMI — Manpower (TELESECT)
GU C 224 del 16.9.2006, p. 50–50
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/50 |
Ricorso proposto il 31 luglio 2006 — Select Appointments /UAMI — Manpower (TELESECT)
(Causa T-202/06)
(2006/C 224/105)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Select Appointments (Holdings) Ltd. (St Albans, Regno Unito) (rappresentanti: sig. G.R. Fernando, barrister, sig. C.J. Leech, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Manpower Inc. (Milwaukee, USA)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI 18 maggio 2006 che ammette la domanda di registrazione n. 1 030 980 e che respinge l'opposizione n. B 303 158; |
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respingere la domanda; |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Manpower Inc.
Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «TELESECT» per servizi della classe 35 e 41 (servizi di valutazione e formazione in materia di gestione di chiamate telefoniche)
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Select Appointments (Holdings)
Marchio o segno fatto valere: Il marchio comunitario denominativo «SELECT» per servizi della classe 35 e 41 — domanda n. 2 111 367 (agenzia di collocamento, società di consulenza, informazione sulle opportunità di lavoro, pubblicità e servizi di gestione del personale)
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua totalità
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 in quanto, secondo la ricorrente, il rischio di confusione, anche su una parte soltanto del territorio della Comunità, giustificava il diniego di registrazione del marchio controverso. Dato che i consumatori medi non parlano necessariamente la lingua inglese, il termine «SELECT» del marchio denominativo non avrebbe alcun particolare significato per loro.
La ricorrente afferma inoltre che i servizi di valutazione assicurati dal marchio controverso sono inclusi nei più ampi servizi di agenzia di collocamento coperti dal proprio marchio comunitario