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Document C2006/224/105

    Causa T-202/06: Ricorso proposto il 31 luglio 2006 — Select Appointments /UAMI — Manpower (TELESECT)

    GU C 224 del 16.9.2006, p. 50–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 224/50


    Ricorso proposto il 31 luglio 2006 — Select Appointments /UAMI — Manpower (TELESECT)

    (Causa T-202/06)

    (2006/C 224/105)

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Select Appointments (Holdings) Ltd. (St Albans, Regno Unito) (rappresentanti: sig. G.R. Fernando, barrister, sig. C.J. Leech, solicitor)

    Convenuto: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Manpower Inc. (Milwaukee, USA)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI 18 maggio 2006 che ammette la domanda di registrazione n. 1 030 980 e che respinge l'opposizione n. B 303 158;

    respingere la domanda;

    condannare l'UAMI alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: Manpower Inc.

    Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «TELESECT» per servizi della classe 35 e 41 (servizi di valutazione e formazione in materia di gestione di chiamate telefoniche)

    Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Select Appointments (Holdings)

    Marchio o segno fatto valere: Il marchio comunitario denominativo «SELECT» per servizi della classe 35 e 41 — domanda n. 2 111 367 (agenzia di collocamento, società di consulenza, informazione sulle opportunità di lavoro, pubblicità e servizi di gestione del personale)

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua totalità

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

    Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 in quanto, secondo la ricorrente, il rischio di confusione, anche su una parte soltanto del territorio della Comunità, giustificava il diniego di registrazione del marchio controverso. Dato che i consumatori medi non parlano necessariamente la lingua inglese, il termine «SELECT» del marchio denominativo non avrebbe alcun particolare significato per loro.

    La ricorrente afferma inoltre che i servizi di valutazione assicurati dal marchio controverso sono inclusi nei più ampi servizi di agenzia di collocamento coperti dal proprio marchio comunitario


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