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Document C2006/178/41
Case C-245/06 P: Appeal brought on 1 June 2006 by Saiwa s.p.a. against the judgement of the Court of First Instance (First Chamber) delivered on 5 April 2006 in Case T-344/03 Saiwa s.p.a. v Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) and Barilla Alimentare s.p.a.
Causa C-245/06 P: Ricorso proposto il 1 o giugno 2006 da Saiwa SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione), del 5 aprile 2006 causa T-344/03, Saiwa s.p.a./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) e Barilla Alimentare SpA
Causa C-245/06 P: Ricorso proposto il 1 o giugno 2006 da Saiwa SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione), del 5 aprile 2006 causa T-344/03, Saiwa s.p.a./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) e Barilla Alimentare SpA
GU C 178 del 29.7.2006, p. 26–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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29.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 178/26 |
Ricorso proposto il 1o giugno 2006 da Saiwa SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione), del 5 aprile 2006 causa T-344/03, Saiwa s.p.a./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) e Barilla Alimentare SpA
(Causa C-245/06 P)
(2006/C 178/41)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Saiwa SpA (rappresentanti: G. Sena, P. Tarchini, J.-P. Karsenty, M. Karsenty-Ricard, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Barilla Alimentare
Conclusioni
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annullare la sentenza impugnata; |
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accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado con il conseguente annullamento, per violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del reg. 40/94/CE (1), della decisione della Quarta Commissione di Ricorso dell'UAMI emessa in data 18 luglio 2003 nel procedimento R480/2002-4 ed il rigetto della domanda di registrazione di Barilla Alimentare s.p.a. n. 289.405; |
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condannare l'UAMI e Barilla Alimentare s.p.a. al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere un unico motivo di annullamento fondato sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del reg. 40/94/CE sul marchio comunitario. La ricorrente sostiene che l'espressione «ORO» (che costituisce oggetto o che comunque fa parte dei marchi di cui alla presente controversia) è dotata di capacità distintiva intrinseca; che con riferimento al marchio internazionale (che pure costituisce oggetto della presente controversia) parte del pubblico pertinente ignora il significato della parola «ORO» e che tale circostanza costituisce un dato di comune esperienza che non deve essere dimostrato dalla parte; che per il principio di interdipendenza, data l'identità dei prodotti e dei segni configgenti, è sufficiente che il segno anteriore presenti un limitato carattere distintivo.
La ricorrente sostiene inoltre che la capacità distintiva della parola «ORO» è rafforzata e/o acquisita attraverso l'uso, tanto del marchio «ORO», quanto del marchio «ORO SAIWA».
La ricorrente sostiene infine che i marchi «ORO» e «ORO SAIWA», da un lato, e «Selezione ORO BARILLA», dall' altro, sono confondibili e che fra di essi comunque sussiste un rischio di associazione.
(1) GU L 22, p. 50.